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DIU Convenzioni di Ginevra del 1949
D.I.U. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 pietre miliari del Diritto Internazionale Umanitario Istruttore D.I.U. Volontario C.R.I. Nice Zauli Convenzioni di Ginevra del 1949 D.I.U. Convenzioni per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze Armate in campagna; sul mare; per il trattamento dei prigionieri di guerra; protezione delle persone civili in tempo di guerra Adottate: 12 Agosto 1949 Entrata in vigore: 21 Ottobre 1950 Le 4 convenzioni sono un insieme di norme consuetudinarie D.I.U. Convenzioni di Ginevra del 1949 Conflitto Internazionale Conflitto Non Internazionale Le 4 Convenzioni art. 3 comune delle 4 Convenzioni Convenzioni di Ginevra del 1949 D.I.U. I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze Armate in campagna D.I.U. Convenzioni di Ginevra del 1949 II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare Convenzioni di Ginevra del 1949 D.I.U. III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra Convenzioni di Ginevra del 1949 D.I.U. IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili Articolo 3. Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolamentare costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni delle presente Convenzione. L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.