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Slides formazione 20.11.2015 dott. F. Di Mascio
La politica di prevenzione della corruzione
Fabrizio Di Mascio
([email protected])
20 novembre 2015
I temi
Novità della legge 190/2012
La governance della prevenzione della corruzione
 Gli strumenti di prevenzione
Sviluppi recenti
La prevenzione della corruzione dopo Tangentopoli
Fino alla crisi di Mani Pulite il contrasto alla corruzione poggiava unicamente
sulla repressione penale
Formazione di Commissioni di studio nel corso del primo governo di centrosinistra
Tensione tra due orientamenti alternativi:
1. “Approccio del gendarmone” fondato sul potere ispettivo
2. “Approccio manageriale” fondato sulla riforma dei processi della pubblica
amministrazione
Falsa partenza del gendarmone con l’Alto Commissario (2003-2008), passaggio
all’approccio manageriale con la nascita della CIVIT
La prevenzione della corruzione dopo Tangentopoli
Limiti del gendarmone
Equazione tra vigilanza ed efficacia; rischio di sovrapposizioni con la magistratura
e di tensioni con la politica; rafforzamento del legalismo
Limiti del managerialismo
Scarso appeal in un contesto di populismo crescente (prevenzione come politica
priva di denti che fa produrre solo carta); richiede un orizzonte di medio-lungo
termine con spiccata capacità di programmazione e monitoraggio; ha bisogno di
risorse al centro e nella periferia del sistema amministrativo
La novità della legge n. 190/2012
Momento di discontinuità nel percorso normativo
Per la prima volta l’enfasi viene posta in modo deciso sulla prevenzione della
corruzione allineandosi agli standards internazionali
Introduzione di nuovi strumenti integrati all’interno di un sistema articolato sui
due livelli nazionale e decentrato
Individuazione della CIVIT come Autorità Anticorruzione chiamata ad attuare
l’approccio manageriale
Il contesto e la genesi
 Elevato grado di percezione della diffusione della corruzione da parte di cittadini,
imprese e analisti (convergenza degli indicatori impiegati dai ranking internazionali)
 Raccomandazioni degli organismi internazionali (GRECO, OECD, World Bank) e
ritardo dell’Italia nell’attuare le convenzioni internazionali
 Continuità rispetto al d.lgs. n. 150/2009 che aveva gettato i primi semi del
cambiamento (enfasi su trasparenza e programmazione)
 Ritardo rispetto all’istituzione di un’autorità indipendente dopo la soppressione
dell’Alto Commissario come “ente inutile” nel 2008
L’impegno degli organismi internazionali
 Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (UNCAC, c.d. Convenzione di
Merida), ratificata dalla legge n. 116/2009, che prevede meccanismi di prevenzione
quali organismo anti-corruzione, codici di condotta, formazione, rotazione degli
incarichi, whistleblowing, trasparenza
 Convenzioni del Consiglio d’Europa penale e civile sulla corruzione del 2009
ratificate da leggi n. 110 e 112 del 2012
 Istituzione del Group of States Against Corruption (GRECO) cui l’Italia aderisce dal
2008 ricevendo una valutazione molto critica nel 2009 circa l’assenza di strumenti
di prevenzione
 Comunicazione (2011)308def “La lotta contro la corruzione nell’Unione Europea”
 Rapporto Anticorruzione della Commissione Europea (prima edizione febbraio
2014) come strumento di pressione sugli Stati membri
 Governo Monti si allinea agli standards internazionali per recuperare credibilità
presso gli investitori stranieri in un contesto di crisi fiscale (OECD, Integrity Review
of Italy, 2013)
I contenuti della legge n. 190/2012
 Introduzione di nuovi strumenti di prevenzione
 Introduzione di nuovi soggetti della prevenzione (ANAC e RPC)
 Deleghe per riordino trasparenza (d. lgs n. 33/2013) e per disciplina di
incompatibilità e inconferibilità degli incarichi (d. lgs n. 39/2013)
 Rinvio al DPR n. 62/2013 per il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
sulla cui base ogni amministrazione definisce un proprio codice personalizzato
Gli assetti organizzativi
 Autorità Nazionale Anticorruzione come nodo di una rete che coinvolge molteplici
attori con ruoli diversi
 A livello nazionale: ANAC, DFP, Corte dei Conti, SNA, Rete dei Prefetti, Conferenza
Unificata
 A livello decentrato: Organi di indirizzo politico, Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, OIV o strutture analoghe, Dirigenti
 Il d.l. n. 90/2014 ha rafforzato l’ANAC (ora integrata con l’AVCP) superando l’assetto
bicefalo della legge n. 190/2012 che ripartiva le competenze tra DFP e Autorità
 La “nuova ANAC” ha progressivamente guadagnato poteri, soprattutto in capo al
Presidente, ponendo le premesse per la propria istituzionalizzazione
Le novità del d.l. n. 90/2014
 ANAC formula il Piano Nazionale Anticorruzione (rafforzata la funzione di indirizzo)
 ANAC raccoglie dati sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
(rafforzata la vigilanza)
 ANAC commina sanzioni amministrative in caso di omessa adozione dei documenti
di programmazione (PTPC, PTTI, Codice di comportamento) che interessano anche
gli organi di indirizzo politico
 ANAC riceve segnalazioni dei whistleblowers
 Le competenze in tema di performance sono passate al DFP
Le funzioni dell’ANAC
 Collabora con gli organismi internazionali
 Analizza cause e fattori della corruzione e individua interventi correttivi
 Esercita la vigilanza e il controllo sull’attuazione efficace delle misure di
prevenzione della corruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
 Vigilanza d’ufficio e su segnalazione
 Ha poteri di ordine e si avvale del supporto della GDF per l’esercizio dei poteri
ispettivi
Il riordino dell’ANAC
 Soppressione dell’AVCP e sua confluenza nell’ANAC (caso inedito di testa che
ingloba un corpo)
 Necessità di ridurre la spesa
 Tensione tra ANAC e DAGL circa la portata delegificante del regolamento che
approva il piano di riordino
 ANAC: autorità indipendente o agenzia?
 Persistenza di una elevata frammentazione organizzativa
 Nuove funzioni da svolgere con personale vecchio
Omessa adozione del PTPC (Regolamento ANAC 9 settembre 2014 che disciplina il
potere sanzionatorio)
Mancata adozione da parte dell’organo di indirizzo politico
ANCHE
Approvazione di un documento puramente ricognitivo delle misure di prevenzione
obbligatorie
Approvazione di un documento con provvedimenti analoghi a quelli di altre
amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze
dell’amministrazione interessata
Approvazione di un documento privo di misure concrete di attuazione (vale anche
per PTTI e Codice di comportamento)
ANAC può diffidare ad adottare il provvedimento entro 60 giorni oppure comminare
sanzioni
Potere di ordine (Delibera 146/2014)
Potere conformativo e dissuasivo, a titolo collaborativo
Può intrecciarsi con il potere sanzionatorio
Si attiva in due casi: a) violazione di obblighi previsti puntualmente dalla legge; b)
mancata adozione di atti e comportamenti il cui contenuto va determinato
 4 tipi di provvedimenti: a) attuazione di obblighi puntuali; b) rimozione di situazioni
di inerzia; c) adozione di atti il cui contenuto è stabilito da ANAC; d) rimozione di atti e
comportamenti in contrasto con la legge
Fasi del procedimento: contestazione; controdeduzioni; adozione provvedimento
Provvedimento notificato al Rappresentante legale dell’amministrazione e al RPC/RT
 Provvedimento pubblicato sul sito di ANAC e dell’amministrazione
ANAC non può comminare sanzioni
Le funzioni (residuali) del DFP
 Riceve segnalazioni di azioni discriminatorie verso i whistleblowers
 Indirizzo e vigilanza in materia di autorizzazione degli incarichi esterni dei pubblici
dipendenti
 Vigilanza sulle posizioni dirigenziali attribuite intuitu personae
La prevenzione della corruzione a livello locale
 Responsabile della prevenzione della corruzione individuato tra i dirigenti di prima
fasciacome perno organizzativo dell’attuazione delle misure di prevenzione
 RPC è, di norma, anche Responsabile della Trasparenza (d.lgs. 33/2013)
 Predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) approvato
dall’organo di indirizzo politico
 I dirigenti hanno obblighi di informazione nei confronti del RPC
 Vigila sull’efficacia e sull’osservanza del PTPC di cui offre un consuntivo in una
relazione annuale pubblicata il 15 dicembre
 Risponde della mancata attuazione del PTPC ma non è un mero capro espiatorio:
Sistema delle responsabilità diffuso
 ANAC chiamata a sindacare sui casi di revoca
Il PNA
 Documento programmatico a scorrimento, sottoposto ad aggiornamento in
coerenza con le esigenze di gradualità
 Offerta di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività in
relazione ai diversi livelli di governo e ai diversi strumenti di prevenzione della
corruzione
 Perseguimento di obiettivi misurabili e individuazione di specifiche responsabilità
 Definizione dell’ambito soggettivo del Piano che si applica anche agli enti pubblici
economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico
 Individuazione dei contenuti minimi dei PTPC e delle relazioni annuali dei RPC
Il PNA
 Il primo PNA, formulato dal DFP, è stato approvato da ANAC con delibera n.
72/2013 prevedendo un aggiornamento nel 2014
 Mancato aggiornamento del PNA in un contesto di turbolenza politica, normativa
(d.l. n. 90/2014; legge n. 124/2015) e organizzativa
 Monitoraggio di ANAC (2014-2015) sui PTPC definiti sulla base del primo PNA
 Adozione di atti regolativi da parte di ANAC relativi ad alcuni strumenti (ad es.
Whistleblowing) e ambito soggettivo che innovano il PNA
 Aggiornamento al PNA adottato da ANAC con determinazione n. 12/2015
 Nel 2016 sarà approvato il nuovo PNA per il triennio successivo
Le novità dell’aggiornamento 2015 del PNA (Determinazione ANAC n. 12/2015)
 Aggiornamento muove da due studi di ANAC: una analisi delle relazioni RPC del
2014; una analisi del contenuto dei PTPC
 Tali studi individuano i seguenti aspetti critici:
-
Solitudine del RPC
Codice di comportamento non riguarda la prevenzione della corruzione
Carenza di analisi del contesto interno ed esterno
Carattere “non organizzativo” delle misure di prevenzione dovuto alle carenze di
programmazione e monitoraggio
Gestione del rischio non fondata sulla mappatura dei processi
 Gli aspetti critici sono dovuti anche a fattori di sistema: carenza di risorse; mancata
semplificazione e differenziazione della disciplina che suscita numerose questioni
interpretative
Le novità dell’aggiornamento 2015 del PNA (Determinazione ANAC n. 12/2015
 Trasparenza del processo di formazione dei PTPC
 Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure
 Distinzione tra misure generali/trasversali e specifiche
 Attuazione programmata delle misure di prevenzione
 Rafforzamento del RPC
 Ripartizione delle responsabilità con attivazione della responsabilità dirigenziale
 Miglioramento della gestione del rischio
 Revisione dei Codici di comportamento da completare entro il 2016
 Approfondimento di una area di rischio (Contratti) e di un settore (Sanità) nella
prospettiva della differenziazione
Ambito soggettivo: La prevenzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico
(Determinazione ANAC n. 8/2015)
Distinzione tra società quotate, società controllate, società solo partecipate, altri enti
partecipati: maggior grado di controllo pubblico implica maggior grado di regolazione
Società quotate sono state temporaneamente escluse
Società controllate integrano i modelli ex d.lgs. n. 231/2001 con la legge n. 190/2012
in un documento: definito da RPC in stretto raccordo con OdV; adottato da organo di
indirizzo della società; pubblicato sul sito istituzionale; la cui attuazione è vigilata da
amministrazioni controllanti
Società solo partecipate non nominano un RPC; esse integrano il modello 231 con
misure anticorruzione promosse dalle amministrazioni partecipanti
Altri enti non controllati non sono tenuti a nominare RPC e attuare misure
anticorruzione
N.B. Ordini professionali sono inquadrati come enti pubblici non economici (delibera
ANAC n. 145/2014): si applica la l. n. 190/2012
PTPC
 Predisposizione da parte del RPC e adozione da parte dell’organo di indirizzo politico
entro il 31 gennaio di ogni anno
 Strumento per l’individuazione di misure concrete, obbligatorie e ulteriori,
nell’ambito di una strategia derivante dall’analisi preliminare dell’organizzazione in
termine di esposizione ai fenomeni corruttivi
Il documento non può essere standardizzato da consulenti esterni: va redatto
ricorrendo solo a risorse interne consapevoli della specificità organizzativa dell’ente
 Raccordo tra Relazione del RPC (15 dicembre di ogni anno) e PTPC: la
programmazione poggia sulla raccolta di dati a consuntivo
Soggetti che attuano il PTPC
Nell’ambito del PTPC vanno definite le modalità e i tempi del raccordo tra il RPC e i
soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione quali:
 Autorità di indirizzo politico
 Referenti della prevenzione (eventuali)
 Dirigenti
 OIV
 Ufficio Procedimenti Disciplinari
 Dipendenti
 Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione
Il PTPC tra formulazione e attuazione delle misure
Il PNA fa intendere il PTPC come documento in cui si formulano le misure di
prevenzione della corruzione (perlopiù obbligatorie)
Il PTPC a livello di formulazione, invece, dovrebbe individuare solo le misure ulteriori
da affiancare alle (molte) misure obbligatorie
Il PTPC dovrebbe programmare l’attuazione delle misure individuando gli attori e le
risorse a sostegno dell’attuazione
Il PTPC dovrebbe programmare anche la valutazione dell’attuazione delle misure
individuando i tempi e le modalità del monitoraggio
Contenuti minimi del PTPC (Allegato 1 del PNA)
 Processo di adozione del documento
 Definizione del modello organizzativo su cui poggia l’attuazione delle misure
nonché il monitoraggio
 Gestione del rischio
 Trasparenza (PTTI come parte del PTPC)
 Formazione
 Codice di comportamento
 Misure generali
 Misure specifiche
Adozione del PTPC (Aggiornamento PNA 2015)
 Necessità di rafforzare il coinvolgimento degli organi politici
 Doppio passaggio: schema di PTPC e PTPC definitivo
 RPC partecipa alle riunioni dell’organo di indirizzo politico
 Negli enti locali: Consiglio approva un documento di carattere generale sui
contenuti del PTPC; Giunta approva il PTPC
 Coinvolgimento degli uffici di staff
Gestione del rischio/1
 Si tratta dello strumento di prevenzione più innovativo (poche amministrazioni vi
facevano ricorso prima della legge n. 190/2012; cfr. Relazione Civit su avvio ciclo
performance 2012)
 Non è uno strumento che si aggiunge agli altri previsti dalla normativa
 E’ lo strumento che mette a sistema gli altri strumenti e li cala all’interno della
realtà organizzativa dell’ente
 Non è uno strumento che produce carico burocratico
 Al contrario, è lo strumento che aiuta le amministrazioni ad attuare misure di
prevenzione ispirate al principio di proporzionalità
Gestione del rischio/2
 Escluso per legge il ricorso a fonti esterne di consulenza
 Ricorso a gruppi di lavoro interni coordinati dal RPC e supportati dall’OIV
 Consultazione con soggetti esterni
 Raccordo tra dirigenti e RPC
 Definizione dei flussi informativi a sostegno dei controlli
 Raccordo tra nuovi e vecchi controlli
 Codifica del modello di gestione del rischio in un documento (metodologia adottata
e schede di programmazione) di cui assicurare la massima circolazione
Gestione del rischio/3
 Aree di rischio comuni e obbligatorie (personale; acquisti; provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica del destinatario con o senza effetto economico diretto e
immediato)
 Aree di rischio ulteriori
 Individuazione dei rischi poggia sull’analisi del contesto specifico entro cui opera
l’ente
 Articolazione in fasi distinte: Mappatura dei processi; Identificazione e
Ponderazione dei rischi (valutazione di probabilità e impatto); Trattamento
(definizione delle misure); Monitoraggio
 Obiettivo: Definizione di un catalogo dei rischi
Area Processo
Rischio Misura
Responsabile
Tempistica
Indicatore
Gestione del rischio/4: Aggiornamento 2015 PNA
 L’enfasi delle indicazioni metodologiche si sposta dalla ponderazione del rischio ai
principi e alle fasi dell’analisi
 Enfasi (eccessiva?) sulla analisi del contesto esterno alla luce anche delle carenti
funzioni di studio, ricerca e misurazione della corruzione di ANAC
 Passaggio da aree “obbligatorie” ad aree “generali” che includono anche la
gestione delle entrate, le nomine, gli affari legali/contenzioso, le ispezioni
 Attenzione alle aree “specifiche” (smaltimento dei rifiuti e pianificazione
urbanistica per gli enti locali)
 Mappatura dei processi come catene di procedimenti
 Attenzione alle cause dei rischi per definire misure efficaci
 Principio di sostenibilità delle misure la cui mancata attuazione va motivata
Codice di comportamento
 DPR n. 62/2013 e Delibera ANAC n. 75/2013: Differenziazione e procedura aperta
di predisposizione
 Previsione di regole particolari per specifiche professionalità
 Adeguamento di atti d’incarico e contratti alle previsioni del codice
 Individuazione di un ufficio per emanare pareri
 Disciplina delle modalità di segnalazione delle violazioni
 Stretto raccordo tra RPC e Ufficio Procedimenti Disciplinari
 Ruolo dell’OIV (parere obbligatorio in fase di predisposizione; monitoraggio
sull’attuazione)
Altre misure obbligatorie
 Rotazione personale
 Formazione
 Whistleblowing
 Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi
 Protocolli di legalità/patti d’integrità nei contratti pubblici
 Monitoraggio dei termini dei procedimenti
 Pantouflage
 Rotazione e pubblicità incarichi di arbitrato
Rotazione
L’alternanza tra dirigenti e funzionari dovrebbe evitare che con il tempo si creino e
consolidino relazioni particolari tra amministratori e amministrati: assunto
consolidato a livello internazionale
La legge n. 190/2012 prevede espressamente l’utilizzo della rotazione nei settori
più esposti al rischio di corruzione (comma 4 lettera e; comma 5 lettera b; comma
10 lettera b))
ANAC definisce i criteri
Amministrazioni definiscono e trasmettono le procedure per la formazione nei
settori in cui si effettua la rotazione
RPC vigila sull’attuazione
Il d.lgs. 165/2001 prevede la rotazione in caso di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per corruzione
Rotazione
PNA (Paragrafo B.5 Allegato 1) evidenzia la necessità di bilanciare rotazione e buon
andamento
Quest’ultimo valore ha prevalso nella disciplina del pubblico impiego attraverso la
continuità della funzione associata alla valutazione della performance
Il PNA prevede la durata minima degli incarichi senza aggancio alla valutazione
Rotazione dei funzionari responsabili del procedimento residuale rispetto a quella
dei dirigenti
Connessione rotazione-formazione
Il whistleblowing (art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001; Determinazione ANAC n. 6/2015)
Dipendenti pubblici come “vedette civiche”: segnalazione di illeciti commessi nelle
proprie amministrazioni e di cui si viene a conoscenza direttamente in ragione del
rapporto di lavoro
Novità dell’istituto nel panorama normativo italiano
Illeciti includono non solo le fattispecie penalistiche ma anche ipotesi di
malamministrazione
Estensione a collaboratori delle pp.aa. (non solo dipendenti pubblici) ed enti di
diritto privato in controllo pubblico (non solo pubbliche amministrazioni)
La segnalazione non è anonima, ma viene tutelata la riservatezza di chi segnala
(anche in fase di inoltro a terzi)
Limite alla tutela: casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (la buona
fede è presunta)
Il whistleblowing
A chi sono rivolte le segnalazioni:
- Superiore gerarchico
- Autorità giudiziaria
- Corte dei Conti
- ANAC (dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014)
- Dipartimento della funzione pubblica (segnalazioni di misure discriminatorie)
Linee guida ANAC prevedono la figura del RPC come perno del sistema di
segnalazioni, eventualmente coadiuvato da un gruppo di lavoro di cui non fanno
parte componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
Per esigenze di tutela del segnalante, le amministrazioni sono tenute anche a
introdurre nei propri Codici di comportamento forme di responsabilità specifica in
capo ai soggetti che gestiscono le segnalazioni
Il whistleblowing
La procedura per la gestione delle segnalazioni va codificata nel PTPC
Criteri:
Identificazione corretta del segnalante (anche qualifica/ruolo)
Separazione tra dati identificativi e contenuto della segnalazione
Garanzie di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati
Il whistleblowing
Le fasi della procedura:
1) Compilazione di un modulo e inoltro al RPC
2) Istruttoria
3) Archiviazione (in caso di manifesta infondatezza) oppure inoltro a soggetti terzi
Della misura di prevenzione fanno parte anche le iniziative di comunicazione e
sensibilizzazione sulle finalità della procedura
Incompatibilità e inconferibilità
 Individuazione di cause di incompatibilità e inconferibilità negli interpelli
 Dichiarazione da parte degli interessati
 Pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale
 Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
 Sistema di segnalazioni per le situazioni di incompatibilità
 Analisi ANAC: le situazioni di inconferibilità e incompatibilità non sono monitorate
dalle amministrazioni
Misure ulteriori
Nel PNA è dedicata poca attenzione alle misure ulteriori
 Presenza di misure ulteriori (specifiche per l’Aggiornamento 2015) è indicatore di
un PTPC aderente alle esigenze specifiche dell’amministrazione
 Automatizzazione dei procedimenti per ridurre discrezionalità
 Sistema per la raccolta di segnalazioni e proposte sulle misure di prevenzione
 Sistema per la raccolta dei dati a supporto del monitoraggio
 Open data
Relazione annuale del RPC (art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012)
Check list per valutare l’efficacia delle misure di prevenzione rispetto alle norme e
agli indirizzi della strategia nazionale
Pubblicazione sul sito dell’amministrazione garantisce accountability dell’azione
amministrativa in materia di prevenzione
Formato tabellare ne consente l’elaborazione da parte di ANAC
I limiti della normativa vigente (Rapporto ANAC per anno 2014)
 Incertezza su ambito soggettivo di applicazione: rigidità della disciplina vs
frammentazione del settore pubblico allargato
 Fiduciarietà del RPC negli enti locali e sua solitudine in ogni amministrazione
 Limitati poteri sanzionatori di ANAC: vanno estesi a più soggetti e ai casi di carente
attuazione delle misure di prevenzione
 Scarsa efficacia dei codici di comportamento con ridotta azione disciplinare da
parte dei dirigenti
 Potere di ordine attende di essere rafforzato da sanzioni amministrative
 Inconferibilità e incompatibilità (Atto di segnalazione ANAC n. 5/2015 del 14
settembre)
I vincoli al cambiamento
 Invarianza finanziaria
 Previsione di molteplici strumenti innovativi che richiedono interventi di tipo
interpretativo per l’applicazione
 Carattere imperativo della normazione con attuazione obbligatoria degli istituti in
contrasto con il principio di proporzionalità
 Carattere non omogeneo delle amministrazioni
 La difficile integrazione tra i documenti di programmazione (PP; PTPC; PTTI; PF) in
un contesto di incertezza riguardo al performance management
 Necessità del commitment politico a livello nazionale quanto decentrato
 Assenza di sistemi di misurazione dei fenomeni corruttivi
 Assenza di ricorso alla circolazione delle buone pratiche; frammentazione della
formazione
La spinta al cambiamento
 Nella prima fase di attuazione la normativa anticorruzione è stata considerata come
un corpo estraneo, l’ennesima moda delle riforme amministrative importate
dall’estero
 La crisi di legittimità della politica è il principale fattore che sostiene il
cambiamento che rischia però di essere incessante e simbolico
 Dal 2012 a oggi la strategia nazionale di prevenzione si è andata rafforzando
 Istituzionalizzazione dell’approccio del gendarmone a partire dal 2014
 Tensione tra esigenza di semplificazione/differenziazione e richieste populiste di
irrigidimento della disciplina
La legge Madia (n. 124/2015)
 Art. 7: delega per la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza
 Precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione di PNA, PTPC, Relazione
RPC
 Maggiore efficacia dei controlli, differenziazione tra settori, ridefinizione assetti
organizzativi
 Nessuna delega per la riforma delle sanzioni
Il decreto delegato in itinere
 Riforma soggetti esterni (definitivo superamento dell’assetto bicefalo)
 Riforma soggetti interni (rafforzamento RPC, controllo dell’OIV sul carattere
organizzativo delle misure di prevenzione)
 Enfasi sulla differenziazione per settore e dimensione
 Ambito soggettivo (nuovo capo sulle società pubbliche)
 Diritto di accesso generalizzato (Freedom of Information Act)
 Apertura banche dati come alternativa agli obblighi di pubblicazione secondo una
logica di semplificazione
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