...

i diritti sulle cose

by user

on
Category: Documents
19

views

Report

Comments

Transcript

i diritti sulle cose
COSE, BENI E DIRITTI REALI
L’oggetto del rapporto giuridico è il bene.
Giuridicamente i beni sono tutte le cose che
possono, indipendentemente dalla loro materialità,
formare oggetto di diritti.
Oggetto può quindi essere una cosa materiale (che
può essere mobile, immobile o mobile registrata) o
immateriale o anche un’attività.
I diritti soggettivi sulle cose sono detti diritti reali.
IL DIRITTO DI PROPRIETA’ E I SUOI LIMITI
I diritti reali si distinguono in due grandi categorie: la proprietà e i diritti reali su cosa altrui.
La proprietà è il più importante diritto reale, quello cioè che attribuisce al suo titolare
ogni potere consentito dalla Legge.
MODI DI ACQUISTO E TUTELA DELLA
PROPRIETA’
Dobbiamo adesso considerare in quale modo si
diventa proprietario di un bene.
I modi di acquisto della proprietà si distinguono
in due modi:
1) a titolo originario, quando l’acquisto
prescinde dal diritto del proprietario
2) a titolo derivativo, quando l’acquisto si
collega direttamente all’esistenza, all’ampiezza
e alle limitazioni del precedente proprietario.
LE SITUAZIONI POSSESSORIE
Come sappiamo, il diritto reale attribuisce al suo
titolare un potere immediato sulla cosa.
ATTENZIONE a non confondere il diritto di
esercitare un potere dall’esercizio effettivo del
potere sulla cosa.
L’esercizio di fatto sulle cose dà luogo alle
situazioni possessorie, alle quali la Legge
riconosce tutela ed effetti giuridici.
Le situazioni di fatto sono il possesso e la
detenzione (art. 1140 c.c.).
AUTONOMIA CONTRATTUALE
Il contratto rientra negli atti del negozio
giuridico, il quale è una manifestazione di
volontà dell’uomo diretta a raggiungere uno
scopo previsto e tutelato dal diritto.
Il negozio giuridico principale è il contratto che
presenta degli elementi essenziali, indicati
dall'articolo 1325 del c.c., e degli elementi
accidentali.
I VIZI
Il vizio del negozio giuridico è la non corrispondenza
alle norme giuridiche del negozio che ne determina
l'invalidità. Questa può essere più o meno grave, in
relazione alla gravità del vizio cui è affetto il negozio
giuridico, questo può risultare nullo o annullabile.
La mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio
giuridico ne comporta la nullità.
Quando il contratto è posto in essere da un incapace d’agire o
è affetto da vizi del volere (errore, dolo, violenza morale),
allora si ha l'annullabilità.
Il negozio, invece, è inesistente quando la mancanza di un
elemento essenziale esclude la stessa qualificazione
giuridica del negozio.
Fly UP