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MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI OK - Copia

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MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI OK - Copia
Seminario,18 aprile 2011
Dott. Antonio Rinaudo
1
In un primo tempo la funzione preventiva era ipotizzata esclusivamente nei confronti
della persone e non del suo patrimonio La l. 1423 del 1956 viene introdotta dopo che la
corte costituzionale dichiara illegittimità di alcune norme contenute nel T.U. LPS e in
particolare il confino.
L’art. 1 della L. 1423 del 1956 stabilisce che la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale si applica a :
1. coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente
dediti a traffici delittuosi;
2. coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3. coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in
pericolo l'integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Si tratta di una categoria di persone a c.d. pericolosità comune.
segue
2
Lo strumento delle misure di prevenzione personali viene esteso, con la legge 31
maggio 1965 n. 575 (c.d. legge antimafia), alle persone indiziate di appartenere ad
associazioni mafiose (art. 1). A costoro si applica la sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (previsto come misura
aggiuntiva per i “pericolosi semplici”) e con imposizione di una prima misura
patrimoniale rappresentata dalla cauzione.
L’applicabilità della normativa antimafia viene estesa dalla legge n. 152 del 1975 a “nuove
tipologie di pericolosità” (art. 18 vedi pag. 29-30) e ad alcune categorie previste dalla
legge n. 1423 del 1956 (art. 19 vedi pag.28).
In anni recenti (dopo l’introduzione della misure patrimoniali nel 1982, di cui si
dirà oltre) vi sono ulteriori estensioni della L. 575/65 a persone pericolose inserite
nell’ambito dell’art. 18, comma 4, della L. 152/75
segue
3
Art. 7-ter L. 401/89, stabilisce le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti
delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle
manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può' essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale
della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi
soggetti, che possono agevolare, in
qualsiasi modo, le attivati di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette
manifestazioni di violenza e' convalidato a norma
dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.".
Allo stato attuale si può quindi affermare che le misure di prevenzione personale sono
disciplinate dalla L. 1423 del 1956 e degli art. 1 e 2 della L. n.575 del 1965 che
richiamano per l’applicabilità delle stesse diverse categorie di soggetti.
A queste norme di devono aggiungere quelle sopra indicate per altre categorie di soggetti
che richiamano la applicabilità delle due citate leggi.
4
Il Fondamento delle Misure di Prevenzioni Personali
Le misure di prevenzione personali sono strumenti di carattere preventivo predisposti
dall’ordinamento per accertare ante delictum la pericolosità del soggetto, applicate a
fini di difesa della società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità
pubbliche,
Presupposto imprescindibile per l’applicazione della misura personale è rappresentato dalla
pericolosità sociale della persona, delineata diversamente per le singole categorie
soggettive, che giustifica l’adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che
questa è diretta a soddisfare.
In mancanza di pericolosità sociale non può esservi misura di prevenzione.
La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell’intera personalità del
soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo
all’intera sua condotta e nell’accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un
comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza
da parte degli organi di pubblica sicurezza. Tale accertamento deve avvenire sulla
base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, ovviamente pregressi
rispetto al momento valutativo.
Non può farsi luogo alla misura di prevenzione personale se la pericolosità sociale non è
attuale, idonea a giustificare un controllo (attuale) degli organi della pubblica
sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno
specifico controllo.
5
 Confisca (240 c.p.)
 Sequestro preventivo (321 c.p.)
 Confisca obbligatoria prevista da specifici reati per il prodotto, profitto e
prezzo del reato
 Confisca allargata (12 sexies L.356/92)
 Confisca per equivalente prevista da specifici reati per il profitto o il prezzo
del reato
 Confisca quale sanzione amministrativa ex art.19 D.L.vo 231/01 prevista
per specifici reati
 Confisca in materia di misure di prevenzione (L.575/65 e L.1423/56)
6
Facoltativa: puo’ essere ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il
profitto
Obbligatoria: e sempre ordinata la confisca
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto la detenzione o l’alienazione
delle quali costituisce reato
7
• Profitto del reato
E’ il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta
dal reato
• Prodotto del reato
E’ il risultato empirico del reato, cioè le cose create,
trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato
• Prezzo del reato
E’ il compenso dato o promesso ad una persona come
corrispettivo dell’illecito
• Provento del reato
E’ locuzione omnicomprensiva che ricomprende tutto ciò che ne
deriva dal reato
8
• Delitti previsti dagli art. 314 a 320 c.p. e 321 e 322 bis limitatamente ai bene
che ne costituiscano il profitto o il prezzo ( 322 ter)
• Per il delitto di cui al 416 bis e sempre ordinata la confisca delle cose che ne
sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego ( 416
bis co 7)
• Per i delitti previsti al libro II, titolo XII capo III sez. I del del c.p. ( 600 –
602 ) è sempre ordinata la confisca dei beni che costituisco il profitto ed il
prezzo dei reati
segue
9
• Delitti previsti dagli art. 640 co 2° n.1, 640 bis e 640 ter co 2 si
applica la disposizione dell’art. 322 ter
• Per il delitto di usura è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero delle somme di
denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per
interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
compensi usurari ( 644 co 6)
• Per i delitti previsti dagli art. 648 bis e 648 ter è sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto (648
quater)
• Per i reati previsti del libro V del titolo XI del Cod. Civile (falsità
societarie) è sempre ordinata la confisca del prodotto o profitto del
reato e dei beni utilizzati per commetterlo (art. 2641 c.c.)
segue
10
• In materia di contrabbando è prevista la confisca obbligatoria regolata dall'art.
301 D.P.R. 23-1-1973 n.43 in quanto, nei casi di contrabbando e' sempre
ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto e sono in
ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che
risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano
accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in
difformita' delle caratteristiche costruttive.
• L’art. 12, commi 4 - 8 – 8-bis – 8-ter – 8-quater – 8- quinquies - 9 D. Lgs. 25-71998, n. 286, e successive modificazioni (immigrazione clandestina) prevede la
confisca dei mezzi di trasporto, nonché di ogni altra cosa (beni immobili,mobili
registrati, somme di denaro) che costituisca prezzo o profitto del reato, o che
servì o fu destinata a commettere il reato.
segue
11
• L. 13-9-1982, n. 646
L’art. 30 stabilisce che il condannato, con sentenza definitiva, per il reato di cui
all’art. 416 bis c.p., o il sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura
di prevenzione, ha l’obbligo di comunicare, entro trenta giorni dal fatto, per
dieci anni al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nell’entità e nella
composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai
10.329,14 €. L’art. 31 prevede la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati
nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati nei confronti delle
persone condannate per avere omesso di comunicare nel termine di legge le
variazioni patrimoniali indicate
• Decreto
Legislativo
24
febbraio
1998,
n.
58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
L’art. 180 punisce l’abuso di informazioni privilegiate. In caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche
finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il
profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.
segue
12
• DPR 380/01 TESTO UNICO PER L’EDILIZIA
L’art. 44 al co. 2. stabilisce che la sentenza definitiva del
giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni
sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del
comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La
sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei
registri immobiliari. Tale disposizione si applica anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti
inassenza o in totale difformità dalla stessa.
segue
13
• LEGGE 16 marzo 2006, n.146
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale, adottati all'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
L’art. 3. definisce reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo
criminale organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato
• L’art. 11. prevede la confisca obbligatoria e la confisca per equivalente per i
reati di cui all'articolo 3 qualora la confisca delle cose che costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la
confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la
disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore
corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e' comunque
ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari.
In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di
danaro o individua i beni o le utilita' assoggettati a confisca di valore
corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
• Per i delitti previsti dagli art. 314 a 320 c.p. e 321 e 322 bis (
322 ter) qualora non sia possibile effettuare la confisca dei beni
che costituiscano il profitto o il prezzo, è disposta la confisca
dei beni di cui il reo ha disponibilità per un valore
corrispondente al pezzo del reato o a quello del profitto
• Per i delitti previsti dagli art. 640 co 2° n.1, 640 bis e 640 ter
co 2 si applica la disposizione dell’art. 322 ter
segue
15
• Per il delitto di usura è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero delle somme di
denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per
interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
compensi usurari ( 644 co 6)
• Per i delitti previsti dagli art. 648 bis e 648 ter nel caso non sia
possibile procedere alla confisca dei beni che ne costituiscono il
prodotto o il profitto (648 quater) è ordinata la confisca delle somme
di denaro, dei beni o delle altre utilità dei quali il reo ha disponibilità,
anche per interposta persona per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
segue
16
• LEGGE 16 marzo 2006, n.146
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati all'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31
maggio 2001
L’art. 3. definisce reato transnazionale quello punito con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia
coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della
sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un
altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un
gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in piu'
di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un
altro Stato
segue
17
• L’art. 11. prevede la confisca obbligatoria e la confisca per equivalente per i
reati di cui all'articolo 3 qualora la confisca delle cose che costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina
la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la
disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore
corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e'
comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari.
In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di
danaro o individua i beni o le utilita' assoggettati a confisca di valore
corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
• Per i reati previsti del libro V del titolo XI del Cod. Civile (falsità societarie)
è sempre ordinata la confisca del prodotto o profitto del reato e dei beni
utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l’individuazione o
l’apprensione dei beni di cui sopra la confisca ha ad oggetto una somma di
denaro o beni di valore equivalente (art. 2641 c.c.)
segue
18
• Decreto
Legislativo
24
febbraio
1998,
n.
58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria
L’art. 187 prevede che in caso di condanna per uno dei reati previsti
dagli artt. 184 – 185 è disposta la confisca del prodotto o del profitto
conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora
non sia possibile eseguire la confisca di cui sopra, la stessa può avere
ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
• Nei casi di confisca allargata prevista per i reati indicati dall'art. 12
sexies legge 7-8-1992 n.356 e succ. modificazioni quando non è
possibile procedere alla confisca del denaro dei beni o delle altre
utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di
cui sia titolare o abbia le disponibilità a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini dell’imposte sul
reddito o alla propria attività economica, è ordinata la confisca di
altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore
equivalente dei quali abbia la disponibilità anche per interposta
persona
segue
19
• Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300
• L’art. 19 prevede che con la sentenza di condanna nei confronti
dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto
del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al
danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca di cui
sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o
altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del
reato.
20
• L’art. 2 ter, comma 3°, L. n. 575/1965 prevede che, con
l’applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è
instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica e giuridica,
risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei
beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
segue
21
• Presupposti per la confisca di prevenzione sono :
 La titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica
o giuridica,di denaro, beni o oltre utilità
 La sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi
dichiarati dalla persona pericolosa socialmente o alle attività
economiche svolte dal medesimo
 La mancata giustificazione da parte della persona pericolosa
socialmente della provenienza dei beni
segue
22
• L’art. 12 sexies, del D.L. n. 306/1992, prevede una particolare
ipotesi di confisca obbligatoria, che colpisce il denaro, i beni o le
altre utilità di cui in condannato (anche a seguito di richiesta di
applicazione pena ex art. 444 c.p.p.) per determinati reati
tassativamente elencati non possa giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte
sul reddito od alla propria attività economica.
23
• La titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica o
giuridica, di denaro, beni o oltre utilità
• La sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati dal
condannato (per l’art. 12 sexies) o dalla persona pericolosa
socialmente (per la confisca di prevenzione) o alle attività
economiche svolte dal medesimo
• La mancata giustificazione da parte del condannato (per l’art. 12
sexies) o dalla persona pericolosa socialmente (per la confisca di
prevenzione) della provenienza dei beni
24
• La condanna del soggetto per determinati delitti, per quanto riguarda la
confisca ex art. 12 sexies
• L’accertamento della pericolosità sociale ( anche non attuale) per la
confisca ex art. ter L. n. 575/1965
• La possibilità, nell’ambito del procedimento di prevenzione, di disporre la
confisca anche dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego
• La inesistenza di un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per cui si
procede per quanto riguarda la confisca ex art. 12 sexies rispetto alla
necessità, secondo alcune posizioni giurisprudenziali, di un collegamento
temporale tra il bene e l’epoca della pericolosità sociale, per la confisca di
prevenzione
25
• La misura di prevenzione patrimoniale della confisca si applica
1) Agli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla
ndrangheta o ad altre associazioni comunque localmente denominate
che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso
- qualora sia prospettata l’appartenenza del proposto ad una
associazione di tipo mafioso, occorre accertare esclusivamente sulla
base di "elementi di fatto”: l'esistenza della associazione di tipo mafioso in cui si assume essere inserito il proposto;
- l'esistenza di indizi idonei a desumere l'appartenenza dal proposto
ad una associazione di tipo mafioso;
segue
26
2) Ai soggetti indiziati di uno dei reati, consumati o tentati, di cui all’art. 51
comma 3 bis c.p.p.:
• art. 416, sesto comma c.p. associazione finalizzata alla commissione dei reati
di cui agli artt 600, 601 e 602 c.p
• art. 416 associazione realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti
dagli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 (Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi) del c.p.
• art 600, riduzione in schiavitù, 601 tratta di persone 602 acquisto ed
alienazione di schiavi;
• art. 416 bis
• art. 630
• dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o al
fine di agevolare l'attività della stessa associazione a delinquere di stampo
mafioso
• art. 74 DPR 309/90
• art. 291 quater TU DPR n. 43/73
• art. 260 D.L.vo n. 152/2006
segue
27
3) Ai soggetti indiziati del reato di cui all’art. 12 quinquies D.L. n. 306/92 Trasferimento
fraudolento di valore “Chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o
disponibilità di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di prevenzione o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno
dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p”
4) Ai soggetti indicati all’art. 1 L: 1423/56 primo comma
n. 1) quando sulla base di elementi di fatto debba ritenersi essere abitualmente dediti
al delitto)
n. 2) (a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di
elementi di fatto che vivono attualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose)
(ciò a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 L. n. 55/90 e riespansione di efficacia
dell’art. 19 l. 152/75)
segue
28
Ai soggetti indiziati dei reati previsti dall’art.18. L.152 del 1975
Cioè coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente,pongano in essere atti preparatori,
obiettivamente rilevanti,diretti a sovvertire l'ordinamento dello stato,con la
commissione di uno dei reati previsti dal capo i,titolo vi,del libro II del codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice;
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20
giugno 1952,n.645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a
quella precedente;
segue
29
3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti , diretti alla ricostituzione
del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n.645 del 1952,in
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno
dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967,n.895 ,e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974,n.497 ,e successive modificazioni,
quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano
proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel
precedente n.1). le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori è finanziatore colui il
quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono
destinati.
segue
30
Per tutti questi soggetti ovviamente va accertate sempre la
pericolosità sociale del proposto, secondo gli ordinari criteri
elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito
imprescindibile in considerazione delle esigenze di prevenzione cui
sono ispirate le misure di prevenzione personale (cfr. Corte cost.
sent. 30 giugno 1964 n. 68); pericolosità “in senso lato”,
comprendente pure l’accertata predisposizione al delitto, anche se
nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità (tra
le tante: S.C. sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella; sez. I, 21 aprile
1986, Gavioli).
31
• La confisca è disposta a carico di chi sia condannato o abbia richiesto
applicazione di pena per i seguenti delitti:
• 314 (Peculato); 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui); 316 bis
(Malversazione ai danni dello Stato); 316 ter (Indebita percezione di erogazioni
ai danni dello Stato); 317 (Concussione); 318 (Corruzione per atto d’ufficio);
319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio); 319 ter (Corruzione
in atti giudiziari); 320 (Corruzione incaricato pubb. serv.); 322 (Istigazione alla
corruzione); 322 bis (Peculato, corruzione, istigazione alla corruzione di
membri della comunità europea e di Stati esteri)
SEGUE
32
• 416 co. 6 (associazione finalizzata a commettere delitti artt. 600, 601 e 602)
• 416 finalizzato a commettere delitti artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater
• 416 bis
• 600 (riduzione schiavitù) 601 (tratta di persone) 602 (Acquisto alienazione schiavi)
• 629 (estorsione) 630 (sequestro persona scopo estorsione)
• 644 (usura) 644 bis è stato abrogato
• 648 (ricettazione escluso 2 co)
• 648 bis (riciclaggio) 648 ter (impiego di denaro beni o utilità provenienza illecita)
• 12 quinquies D.L. n. 306/92 (trasferimento fraudolento di valori)
• 73 (produzione, traffico e detenzione sostanze stupefacenti) (escluso 5 co) e 74
• (associazione finalizzata al traffico illecito sostanze stupefacenti) del DPR 309/90
33
Misure Prevenzione Personali della legge n. 575/65
In virtù dell’art. 2 della legge n. 575/65, modificato dall’art. 10 L n.125/08, le autorità che
possono richiedere l’applicazione delle misure di prevenzione personali sono il
procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
capoluogo del distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione
Investigativa Antimafia.
Il questore è quello della provincia ove la persona dimora; il direttore della DIA e il
procuratore nazionale antimafia possono proporre l’applicazione della misura di
prevenzione nei confronti di persone dimoranti in tutto il territorio nazionale, avanzando la
proposta dinanzi al tribunale competente secondo il luogo di dimora del proposto.
34
Misure Prevenzione Patrimonialidella legge n. 575/65
L’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali può essere richiesta,
in virtù dell’art. 2-bis legge n. 575/65, cosi come modificato dal citato art. 10
legge n.125/08, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore
della Direzione Investigativa Antimafia.
Non già dal procuratore nazionale antimafia, al quale invece l’art.110-ter O.G.,
introdotto dall’art. 12 legge n.125/08, riserva il potere di applicare magistrati
della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di
procedimenti di prevenzione patrimoniale.
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L’art. 13 legge n. 146/06 attribuisce, con esclusivo riferimento ai reati
transnazionali, al procuratore distrettuale antimafia i poteri di cui all’articolo
2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater, commi 10-quater, della L. n.575/65, e in particolare:
1) di procedere ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e
sul patrimonio dei soggetti indicati nell’art. 1 della legge n. 575/65, e, e ad
indagini sull’attività economica degli stessi, anche al fine di individuarne le
fonti di reddito;
2) di richiedere il sequestro anticipato dei beni;
segue
36
3) di richiedere ogni tipo di informazioni e copia della documentazione ritenuta
utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza
ad associazioni di tipo mafioso presso uffici della pubblica
amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando
detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini;
4) di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere al sequestro della
documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del
codice di procedura penale;
5) di avanzare la proposta per l’applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale.
L’art. 3. definisce reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato
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In virtù delle modifiche introdotte dall’art.10 della legge n.125/08 che ha inserito il
comma 6-bis dopo il comma 6 all’art. 2-bis L. n.575/65, la misura di prevenzione
patrimoniale può essere richiesta e applicata anche disgiuntamente da quella
personale.
Tale norma trasforma il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali in una actio
in rem da utilizzare nei confronti di determinate categorie di soggetti che hanno
manifestato una pericolosità sociale qualificata.
Tale intento emerge :
1) dall’allargamento delle categorie dei soggetti di cui ricollegare disponibilità di
beni di provenienza illecita
2) Sganciare l’applicazione della confisca dall’accertamento della pericolosità
sociali del proposto con l’applicazione della misura di prevenzione personale
Il disegno di politica criminale è stato completato con l’ulteriore modifica del
comma 6-bis dell’art. 2-bis della l. 31.5.1965, n. 575 che, dopo la parola
“disgiuntamente”, ha inserito le seguenti: <<e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per
la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione>>,
segue
38
sostanzialmente chiarendo in tal modo che la pericolosità del soggetto resta
sempre un presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione
personali o patrimoniali ma non occorre che essa sia ancora attuale al
momento in cui viene proposta l’applicazione della misura patrimoniale.
Si ritiene perciò che, in virtù della nuova disposizione, la scelta della misura
da applicare, personale o patrimoniale, possa ora dipendere dalle modalità di
manifestazione della pericolosità, potendo ben accadere che la pericolosità di
un soggetto venga neutralizzata esclusivamente dalla confisca dei suoi beni, e
non dalla sorveglianza speciale.
segue
39
Si può affermare sussistere il principio di autonomia reciproca tra misure di prevenzione
personali e patrimoniali:
è eliminata la necessità che, il pur doveroso accertamento sulla pericolosità del soggetto, si
concluda con una pronuncia sulla sua pericolosità;
e si prevede inoltre l’applicabilità delle misure patrimoniali nei confronti dei successori (a
titolo universale o particolare) e la prosecuzione del procedimento nei confronti di costoro
nel caso di decesso del proposto.
Lo sganciamento della confisca dalla pericolosità sociale del proposto non può
evidentemente essere inteso con l’eliminazione di qualsiasi valutazione della pericolosità
personale manifestata da costui, né che la misura di prevenzione patrimoniale possa
teoricamente essere proposta nei confronti di chiunque non sia in grado di giustificare la
legittima provenienza del proprio patrimonio.
La richiesta deve essere dunque formulata nei confronti di uno o più soggetti cui sono
riconducibili i beni, e che siano inquadrabili nelle categorie di coloro che possono essere
destinatari dell’azione di prevenzione.
l’attualità della pericolosità del soggetto non è più un presupposto necessario per
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Il patrimonio è considerato pericoloso in quanto frutto dell’attività illecita del proposto e
dunque della sua condotta antisociale, anche se la stessa ha cessato di essere attuale.
segue
40
Una possibilità di applicazione disgiunta era già prevista dalla normativa in vigore:
art. 2 ter comma 6, l. n.575/65 consente di applicare una misura patrimoniale anche nel
caso in cui non fosse cessata l’applicazione di una misura personale precedentemente
disposta . Tuttavia in questo caso la misura personale è comunque un presupposto
necessario per l’applicazione, anche separata, della misura patrimoniale.
art. 2ter comma 7, l. n.575/65 l’unica ipotesi di applicabilità di una misura di prevenzione
patrimoniale autonoma è quella del caso di assenza, residenza e dimora all’estero del
proposto, condizione che consente la possibilità di iniziare un procedimento di prevenzione
ai soli fini dell’applicazione della confisca a carico dei beni di provenienza illecita del
soggetto assente, residente o dimorante all’estero.
Altro esempio di possibile applicazione della confisca indipendentemente dall’applicazione
di una misura personale era già offerto dall'art. 3 quater e l'art. 3 quinquies della legge n.
575/65.
Tali disposizioni hanno introdotto una forma di sospensione temporanea
dell'amministrazione dei beni, di sequestro e di confisca nei confronti di determinate
attività economiche, comprese quelle imprenditoriali; e ciò indipendentemente dalla
riconducibilità dei titolari fittizi o reali ad una delle categorie di cui all’art. 1 l. 575/65.
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Sempre il nuovo co. 6-bis, art. 2-bis L. n. 575/65 stabilisce che le misure patrimoniali
possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro
applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso
prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
Il co. 11 dell’art. 2-ter, anch’esso di nuova introduzione, dispone che la confisca può
essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere
disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di
cinque anni dal decesso.
Benché la norma preveda che le misure patrimoniali possono essere disposte anche in
caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione, deve interpretarsi nel
senso che la richiesta di applicazione delle misure possa essere proposta nei confronti
di persona già deceduta.
segue
42
L’uso dell’espressione “soggetto proposto” non deve far pensare che la
morte del soggetto debba intervenire a procedimento già iniziato, ma con
essa deve intendersi anche il soggetto proponendo o proponibile per
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
La seconda parte della medesima norma specifica che <<… Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti
degli eredi o comunque degli aventi causa>>. La formulazione di questo
periodo della disposizione fa bene intendere che il “caso ordinario” regolato
dalla norma è quello in cui la morte giunge prima del procedimento.
Ciò si rileva anche dalla disposizione contenuta nel comma 11 dell’art. 2ter, anch’esso di nuova introduzione, ove si afferma <<che la confisca può
essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale
potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.>>.
segue
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Secondo tale disposizione la misura di prevenzione patrimoniale può
essere richiesta (in questo caso, per ovvie ragioni, disgiuntamente)
addirittura entro cinque anni dal decesso.
L’art. 2-ter, comma 7, legge n.575/65 dispone che il procedimento di
prevenzione può essere iniziato o proseguito anche nei confronti di
soggetto del quale risulti l’assenza oppure la residenza o la dimora
all’estero.
La proposta può essere avanzata al procuratore della Repubblica o del
questore del luogo di ultima dimora del soggetto interessato ai soli fini
dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ma soltanto
per i beni di cui si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego. e non di tutti gli altri di cui il
valore sia ritenuto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o
all’attività economica dal soggetto (cfr. art. 2-ter comma 2)
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INDIVIDUAZIONE CAPITALI ILLECITI
Strumenti di individuazione dei capitali illeciti
Indici Sintomatici dell’esistenza di capitali illeciti
Indici oggettivi
Reati che generano
irrilevanti profitti
Indici soggettivi
• Pericolosità qualificata
• Sproporzione tra i beni e la capacità
reddituale del soggetto
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Secondo la nuova formulazione dell’art. 2-ter comma 3, legge n.575/65,
<<Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca
dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento,
non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto
di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego>>.
La vigente formulazione dell’art. 2-ter, comma 2, dispone che il tribunale, anche
d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro << dei beni dei quali la persona
nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o
all’attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha
motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego.>>.
segue
46
Al comma 3 del testo previgente si stabiliva <<Con l’applicazione della
misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni
sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima
provenienza.>>.
Si può affermare che il legislatore ha usato la stessa formulazione
letterale già utilizzata per la confisca prevista dall’art. 12-sexies: confisca
dei beni <<di cui il condannato non può giustificare la provenienza>> e
di cui <<…. risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attività economica>>.
Si aggiunga, che a differenza del 12 sexies, il tribunale dispone la
confisca dei beni anche quando essi risultino essere frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Sono due i parametri di riferimento, distinti far loro e autonomamente
apprezzabili dal tribunale nel disporre la confisca: la sproporzione del
valore dei beni oppure la loro provenienza illecita.
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In materia di misure di prevenzione le indagini patrimoniali sono espressamente
imposte dall’art. 2 bis della legge n. 575/65, come modificato dall’art. 14 della legge n.
646/82 e dall’art. 1 della legge n. 55/90.
Gli accertamenti patrimoniali sono finalizzati all’adozione dei provvedimenti ablativi
del sequestro o della confisca dei beni.
Il modello investigativo tradizionale è finalizzato all’accertamento del quadro
economico – finanziario visibile, quello, cioè, ricavabile dagli archivi informatici
disponibili ed effettivamente consultati (quali S.D.I., Anagrafe Tributaria,
Conservatoria dei Registri Immobiliari, Uffici del Catasto, Camere di Commercio ,
INPS, Motorizzazione Civile e Pubblico Registro Automobilistico).
Occorre descrivere il quadro economico – finanziario del proponendo tenendo conto
degli elementi indicati dall’art. 2 bis.
Le indagini sono indirizzate sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul
patrimonio…nonché sull’attività economica delle persone nei cui confronti può essere
proposta la misura ( art. 2 bis co. 1).
segue
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Si accerta se siano state rilasciate licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni
all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, se siano state eseguite
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se siano stati concessi dallo
Stato, dagli enti pubblici o dalle Comunità europee contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate ( art.
2 bis co. 2 ).
Le indagini possono essere estese ad ogni ufficio della pubblica amministrazione,
ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo con
richiesta di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile.
Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro
che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone nei cui confronti è
proposta la misura di prevenzione nonché nei confronti delle persone fisiche o
giuridiche, società, consorzi e associazioni, del cui patrimonio i predetti risultano
poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ( art.2 bis, co. 3).
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 il tenore di vita, che va riferito al potere economico complessivo
dell’indiziato (risparmio del reddito, impiego in beni disponibili e consumi in
beni e servizi) e può indubbiamente cogliersi nelle manifestazioni esteriori di
capacità ed agiatezza.
 Indici di capacità contributiva sono tutte quelle manifestazioni che fanno
presumere un “consumo” di reddito, quali ad esempio: possesso e/o
disponibilità di beni privati particolarmente costosi, sia con riferimento
all’acquisto che al mantenimento e alla manutenzione (es. automobili di
grossa cilindrata e /o di lusso, navi, natanti, aeromobili, cavalli da corsa);
possesso e/o disponibilità, in Italia o all’estero, di abitazioni particolarmente
lussuose e di residenze secondarie ( es. ville in località turistiche); possesso
e/o disponibilità di terreni, riserve di caccia; frequentazione di case da gioco,
alberghi e ristoranti di lusso, nights e locali notturni; consistenti acquisti di
preziosi, quadri d’autore, pellicce ed altri beni di lusso;
segue
50
 le disponibilità finanziarie, che possono essere costituite da titoli ( inclusi quelli al
portatore), valuta, denaro, crediti e proventi derivanti da redditi di capitale e da
operazioni speculative ( i capitali dati a mutuo, i depositi ed i conti correnti, le
partecipazioni in società, le obbligazioni e titoli similari, le prestazioni di garanzia e
di fideiussioni);
 il patrimonio, che include il complesso indistinto dei beni (immobili e mobili,
compresi quelli immateriali) riconducibili ad un soggetto (case, terreni, autovetture,
diritti in concessione ecc.) e le relative indagini devono tendere a ricostruirne la
progressiva formazione;
 l’attività economica, che si concreta nell’esercizio di attività produttive di reddito
(imprese di produzione o commercio di beni, imprese di servizi, lavoro autonomo o
dipendente) onde verificare se queste possano giustificare il tenore di vita ed il
patrimonio del soggetto.
segue
51
Le indagini patrimoniali riguardano, altresì:
 l’eventuale titolarità di licenze ( es. di polizia e di commercio),
autorizzazioni, concessioni (di acque e suoli pubblici o per lo sfruttamento di
cave e miniere), abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali o
commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali ( ingegneri,
geometri, medici, periti, ecc.) e pubblici registri ( albi di appaltatori di opere
o forniture pubbliche, albo costruttori);
 l’eventuale godimento di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dalla Stato,
dagli enti pubblici o dall’Unione Europea.
Nella successiva fase degli accertamenti patrimoniali in senso proprio, le
procedure operative differiscono, di massima, a seconda del soggetto
destinatario.
segue
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Nel caso di persona fisica – previa identificazione di eventuali familiari e/o
conviventi – si dovrà procedere:
 all’individuazione del tipo di reddito percepito, valutando, contestualmente, la sua
posizione fiscale – ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e di altre imposte – e
verificando l’esistenza di eventuali precedenti accertamenti fiscali o patrimoniali e/o di
indagini penali pregresse;
 al rilevamento delle possidenze immobiliari e mobiliari registrate in tutto il teritorio
nazionale, nonché delle disponibilità finanziarie ( depositi conti correnti, azioni,
obbligazioni, fondi comuni di investimento, ecc.) presenti presso aziende ed istituti di
credito, uffici postali ed intermediari finanziari (cfr. infra indagini bancarie e
finanziarie);
 all’acquisizione di informazioni presso gli enti competenti (Prefettura, Questura, Camera
di Commercio, Albi professionali, Comune di residenza degli interessati, ecc), in ordine
all’eventuale rilascio ai medesimi di licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni
all’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali e iscrizioni ad albi professionali e
pubblici registri;
 all’analisi comparata delle risultanze reddituali con quelle patrimoniali al fine di
accertare la presenza di discrasie e incongruenze tra le disponibilità accertate e quelle
dichiarate.
segue
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Imprese e/o società
Nell’ipotesi in cui le indagini debbano riguardare imprese collegate, direttamente o
indirettamente, a uno o più soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni
criminali, ovvero connotate dalla presenza – quali azionisti, finanziatori ecc. – di
soggetti riconducibili a contesti delinquenziali o dediti a traffici illeciti ( indicati
all’art. 1 L. 575/65, o di soggetti a questi collegati da relazioni di parentela, di affari
o di amicizia, le indagini stesse risultano , ovviamente, più complesse.
In tal caso si procede:
 all’esame della situazione economico-patrimoniale- finanziaria dell’impresa,
indagando sugli aspetti gestionali dai quali sono scaturiti i valori contenuti nel
bilancio ed esaminando i conti economici e finanziari suscettibili di interesse,
nonché le registrazioni contabili rappresentative di operazioni commerciali
sospette;
segue
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 ad analizzare specificamente i finanziamenti e i conferimenti operati dai
soci durante la vita dell’impresa ( apporti nel capitale iniziale, aumenti di
capitale successivi, ecc.), anche in relazione ai ricavi conseguiti, nonché agli
ulteriori eventuali finanziamenti, erogazioni, sovvenzioni, derivanti sia da
soggetti pubblici che privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, al fine
di delineare compiutamente i flussi dei capitali confluiti nell’azienda, nonché
la loro origine e provenienza.
 alle indagini sul reddito e sul patrimonio dei soci, finanziatori e principali
investitori, per accertarne le reali capacità d’investimento;
 ad accertamenti bancari. Questo, oltre che a carico dell’impresa indagata e
dei suoi rappresentanti, sono effettuati, ricorrendone i presupposti, anche nei
confronti dei finanziatori e, laddove si tratti di una società, dei soci contigui a
contesti delinquenziali
segue
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In particolare, l’azione investigativa si attua attraverso:
l’individuazione delle aziende ed istituti di credito, amministrazione postale o altri
intermediari, presso i quali esistono rapporti di conto o altre forme di investimento
finanziario riconducibili ai soggetti sopra menzionati, la conseguente notifica del
provvedimento emesso dalla A.G. nonché l’acquisizione di conti, dati, notizie e
documenti di interesse;
l’esame della documentazione acquisita ( nella maggior parte dei casi le
operazioni bancarie presentano caratteristiche oggettive che non consentono di
individuarne le motivazioni ad esse sottese; di contro le stesse, se poste in
correlazione al soggetto operante, alle sue condizioni – per esempio, capacità
reddituale, patrimonio posseduto, contiguità o meno con determinati ambienti –
segue
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ovvero al contesto nel quale vanno ad inserirsi, possono, alternativamente, apparire normali
ovvero palesare elementi di sospetto, secondo gli indicatori di anomalia;
l’analisi finale dei dati complessivamente ottenuti e il riscontro della provenienza,
giustificata o meno, dei capitali affluiti alla società. In tale contesto, in particolare, con
riferimento a finanziamenti operati dai soci o da altri soggetti a favore di società, occorre
accertare se i versamenti siano sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dei soggetti
che li hanno erogati e se la disponibilità dei capitali conferiti non possa essere giustificata
neanche da fenomeni di evasione fiscale, atteso che, ricorrendo tali ipotesi, il divario
esistente può essere riferito verosimilmente all’immissione nella società di capitali di
origine illecita o, quanto meno, dubbia.
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L’indagine patrimoniale deve essere, altresì, “dinamica”, con strumenti investigativi e di
ricerca della prova più ampi.
Le organizzazioni criminali sono sempre più radicate sul territorio. Il radicamento
dell’associazione criminale è non solo il prodotto della “forza di intimidazione” ma anche il
frutto del “consenso sociale”. A volte sono gli stessi operatori economici a giovarsi
spontaneamente dei capitali di gruppi criminali per ampliare i loro mercati.
Il settore di maggiore infiltrazione è quello degli appalti pubblici, dove si deve verificare
se il personale impegnato sia inquadrato nell’impresa che è formalmente incaricato dei
lavori, se i mezzi sono riconducibili alla stessa, se i subappalti sono autorizzati, se siano
in corso attività di turbamento o ostacolo alla realizzazione delle opere. E’ evidente che
l’indagine patrimoniale, che non sia integrata da strumenti investigativi capaci di penetrare
la criminalità nelle sue dinamiche evolutive è insufficiente.
segue
58
Le fonti investigative di maggiore interesse, anche sotto il profilo patrimoniale, restano gli
strumenti delle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dei collaboratori di
giustizia.
Prestare massima attenzione alle conversazioni che, apparentemente irrilevanti (solo perchè
prive di rilievo penalistico), acquistano significato nella ricostruzione dei rapporti
economici e nella identificazione di concorrenti esterni, favoreggiatori, fiancheggiatori,
"prestanome" e finanziatori/riciclatori, che sono solitamente meno esposti
dall'organizzazione camorrista nell'attività criminale e, spesso, ignoti agli stessi
componenti dell’organizzazione criminale, che non ricoprono ruoli di comando.
La tempestiva identificazione delle persone che hanno rapporti con esponenti
dell’organizzazione, pur non rientrando, apparentemente nel sodalizio, meritano attenzione
sul piano dell’accertamento patrimoniale, che, inizialmente, attraverso l’interrogazione
delle banche dati fondamentali, potrà segnalare l’esigenza di ulteriori approfondimenti.
Nelle organizzazioni criminali caratterizzate dalla gestione di innumerevoli attività
economiche, dalle infiltrazioni in appalti pubblici, dal condizionamento delle pubbliche
amministrazioni il contributo dei collaboratori di giustizia è uno strumento di
eccezionale intrusione nel mondo criminale, che consente di aprire orizzonti ben
difficilmente raggiungibili in mancanza di fonti dichiarative interne.
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L’indagine bancaria è stata sempre usata con parsimonia sia per il pericolo di
veicolazione informativa del canale bancario verso il cliente, sia per i ritardi nella
istituzione dell’Anagrafe centralizzata ed informatizzata .
L’art. 37, co. 4 e 5, dl 4.7. 2006 n. 223, convertito, L. 4.8.2006, n. 248 ha introdotto, per
le banche e per gli altri operatori finanziari l’obbligo di comunicare all’Anagrafe
tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, nonché i dati anagrafici
dei titolari.
I rapporti specificamente considerati sono:
1Conto corrente
2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni
3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato
4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
5 Gestione collettiva del risparmio
6 Gestione patrimoniale
7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
8 Portafoglio
segue
60
9 Conto terzi individuale/globale
10 Dopo incasso
11 Cessione indisponibile
12 Cassette di sicurezza
13 Depositi chiusi
14 Contratti derivati
15 Carte di credito/debito
16 Garanzie
17 Crediti
18 Finanziamenti
19 Fondi pensione
20 Patto compensativo
21 Finanziamento in pool
22 Partecipazioni
23 Operazioni extra-conto
24 Altro rapporto
L’art. 63, comma 1 Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha esteso l'obbligo di
rilevazione e di evidenziazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con gli operatori "qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi
operazione di natura finanziaria"
61
The end
62
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