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LA SOCIETA`PowerPoint
LA SOCIETA’
Art. 2247
La società è il contratto mediante il
quale due o più persone
conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività
economica, allo scopo di dividerne
gli utili.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
SOCIETA’,
AI SENSI DELL’ART. 2247 C.C.
1 – CONTRATTO
2 – PLURALITA’ DEI SOCI
3 – CONFERIMENTI
4 – SCOPO DI LUCRO
- CONSENSUALE
- A TITOLO ONEROSO
1 - CARATTERI
DEL
CONTRATTO
DI SOCIETA’
- DI DURATA
- TIPICO
- SOLENNE O NON SOLENNE
2 – PLURALITA’ DEI SOCI
E’ POSSSIBILE COSTITUIRE,
CON UN ATTO
UNILATERALE, UNA S.R.L. O
UNA S.P.A. UNIPERSONALE
(CON UN UNICO SOCIO).
3
–
L’INSIEME
DEI
CONFERIMENTI
COSTITUTISCE IL CAPITALE SOCIALE.
I
CONFERIMENTI
COSTITUITI DA:
POSSONO
ESSERE
denaro
beni (in proprietà o in godimento)
crediti
attività lavorativa (per la persona che
conferisce la propria attività lavorativa
si parla di socio d’opera)
Si disinguono, quindi, i soci capitalisti e i
soci d’opera.
L’OGGETTO SOCIALE
E’ L’ATTIVITA’
ECONOMICA
ESERCITATA IN
COMUNE DAI SOCI.
LA GESTIONE DELLA
SOCIETA’ SPETTA AI SOCI IN
MODO DIRETTO, SE SONO
ANCHE AMMINISTRATORI, O
IN MODO INDIRETTO,
ESERCITANDO POTERI DI
CONTROLLO E DI
INFORMAZIONE NEI
CONFRONTI DEGLI
AMMINISTRATORI.
4 – SCOPO DI LUCRO  divisione degli utili
 utili = lucro oggettivo, quota che spetta al
socio = lucro soggettivo.
DIVIETO DI PATTO LEONINO
-SOCIETA’ LUCRATIVE
-SOCIETA’ MUTUALISTICHE (società che
non hanno uno scopo lucrativo. Ad esempio
le società cooperative hanno lo scopo di
consentire ai soci rispermi di spesa o
occasioni di lavoro più favorevoli rispetto a
quelle concesse dal mercato)
OGNI SOCIETA’ HA UN’AUTONOMIA PATRIMONIALE
IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ E’ DISTINTO DAL
PATRIMONIO PERSONALE DEI SOCI.
AUTONOMIA PATRIMONIALE
PERFETTA
(società di capitali, a parte
s.a.p.a.)
- i creditori sociali non possono
rivalersi sui patrimoni personali
dei soci
- i creditori particolari del socio
non
possono
rivalersi
sul
patrimonio della società
AUTONOMIA PATRIMONIALE
IMPERFETTA (società di
persone, a parte s.a.s.)
- i creditori sociali possono
rivalersi, oltre che sul patrimonio
sociale, anche sui patrimoni
personali dei soci
- i creditori particolari del socio
non
possono
rivalersi
sul
patrimonio della società
LE SOCIETÀ CON SCOPO DI LUCRO SI SUDDIVIDONO IN:
SOCIETA’ DI PERSONE:
SOCIETA’ SEMPLICE (s.s.)
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (s.a.s.)
SOCIETA’ DI CAPITALI:
SOCIETA’ PER AZIONI (s.p.a.)
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (s.r.l.)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (s.a.p.a.)
Nelle società di persone, la responsabilità dei soci per le
obbligazioni sociali è:
- - ILLIMITATA  i soci rispondono con tutti i loro beni fino alla
completa estinzione dei debiti sociali;
- - SOLIDALE  i creditori sociali possono pretendere l’intero
pagamento anche da un solo socio, che poi avrà la possibilità di
rivalersi sugli altri soci (azione di regresso);
- - SUSSIDIARIA  il patrimonio dei singoli soci può essere
aggredito solo dopo che è stato esaurito il patrimonio sociale (per la
s.s. vedi dopo).
Le società di persone hanno quindi un’autonomia patrimoniale
imperfetta e i soci hanno una responsabilità illimitata, solidale e
sussidiaria per le obbligazioni sociali. Un discorso a parte va fatto
per la s.a.s.
Inoltre: partecipazione dei soci all’amministrazione e intrasferibilità
della posizione di socio, senza il consenso degli altri soci.
Nelle società di capitali, la responsabilità dei
soci per le obbligazioni sociali è:
- - LIMITATA  i soci rispondono solo con i
conferimenti.
Le società di capitali hanno quindi
un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci
hanno una responsabilità limitata. Un discorso
a parte va fatto per la s.a.p.a.
Inoltre: amministrazione anche a non soci e
trasferibilità della posizione di socio.
SOCIETA’ COMMERCIALI E SOCIETA’ NON
COMMERCIALI.
In base al tipo di attività che si può esercitare, si
distinguono le SOCIETÀ COMMERCIALI (cioè quelle
società che possono essere utilizzate per svolgere
anche le attività commerciali previste dall’art. 2195
per l’imprenditore commerciale), e le SOCIETÀ NON
COMMERCIALI.
La società semplice è l’unica che non può svolgere
attività commerciale (ad esempio può essere
utilizzata per imprese agricole).
Le società comerciali hanno determinati obblighi:
forma obbligatoria per la costituzione, iscrizione nel
registro delle imprese, soggezione alle procedure
concorsuali (es. fallimento).
LA SOCIETA’
SEMPLICE
E’ UNA SOCIETA’ DI PERSONE
HA UN’AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA
I SOCI HANNO UNA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
E SOLIDALE
E’ UNA SOCIETA’ NON COMMERCIALE
LA FORMA E’ LIBERA, PERO’ SE VI SONO BENI
IMMOBILI LA FORMA SCRITTA E’ OBBLIGATORIA =
ATTO COSTITUTIVO, MODIFICABILE SOLO CON IL
CONSENSO DI TUTTI I SOCI (SALVO PATTO
CONTRARIO). LE MODIFICHE DELL’ATTO
COSTITUTIVO POSSONO ESSERE SOGGETIVE (ES.
INGRESSO DI NUOVI SOCI) O OGGETTIVE
(MODIFICA DI CLAUSOLE).
Nella società semplice, salvo
patto contrario, tutti i soci
rispondono ILLIMITATAMENTE e
SOLIDALMENTE
per
le
obbligazioni sociali. LA S.S. non è
soggetta
al
fallimento
e
l’iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese ha solo
funzione
di
certificazione
anagrafica.
La s.s. è comunque importante
perché sul piano giuridico costituisce
il PROTOTIPO delle società di
persone. Sia la s.n.c., sia la s.a.s.
sono in buona parte regolate nel
Codice civile con un rinvio alle norme
poste per la società semplice.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
LA S.S. HA UN’AUTONOMIA
PATRIMONIALE IMPERFETTA.
I creditori sociali possono far valere i
loro diritti sul patrimonio sociale.
Per le obbligazioni sociali rispondono
inoltre personalmente e solidalmente
tutti i soci.
SOCIETA’ DI FATTO
SOCIETA’ COSTITUITA TACITAMENTE, NELL’IPOTESI
IN CUI PIU’ PERSONE ESERCITINO DI FATTO
UN’ATTIVITA’ ECONOMICA IN COMUNE.
SOCIETA’ OCCULTA
I SOCI NON RENDONO MANIFESTO IL LORO
RAPPORTO SOCIETARIO E SI COMPORTANO COME
IMPRENDITORI INDIVIDUALI.
SOCIETA’ APPARENTE
PIU’ SOGGETTI SI COMPORTANO DI FATTO COME
SOCI, MA IN REALTA’ TRA DI LORO NON VI E’ UN
RAPPORTO SOCIETARIO.
L’INSIEME DEI CONFERIMENTI
COSTITUTISCE IL CAPITALE SOCIALE.
I CONFERIMENTI
COSTITUITI DA:
POSSONO
ESSERE
denaro
beni (in proprietà o in godimento)
crediti
attività lavorativa (per la persona che
conferisce la propria attività lavorativa
si parla di socio d’opera)
Conferimenti di beni:
- in proprietà
• garanzia per evizione
• garanzia per vizi
• rischio del perimento per caso fortuito sulla
società
- in godimento
• pacifico godimento
• garanzia per vizi
• rischio del perimento per caso fortuito sulla
socio
AMMINISTRAZIONE
Amministrazione disgiunta
Ciascun amministratore può operare
indipendentemente dagli altri. Ogni atto compiuto
individualmente da un amministratore è vincolante
per la società.
Amministrazione congiunta
E’ necessario il consenso di tutti gli amministratori. I
soci possono anche stabilire che le decisioni siano
prese dagli amministratori a maggioranza.
Se nel contratto sociale non è disposto diversamente,
l’amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente.
LA RAPPRESENTANZA
Avere la RAPPRESENTANZA significa poter
compiere atti giuridici in nome e per conto della
società, impegnandola verso i terzi. L’attività di
amministrazione, invece, ha prevalente rilevanza
interna. In linea generale il potere di rappresentanza
spetta a tutti i soci amministratori e si estende a tutti
gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
La rappresentanza ha carattere generale (comprende
anche quella processuale), a meno che non sia previsto
diversamente.
I SOCI NON AMMINISTRATORI HANNO I
SEGUENTI DIRITTI
AVERE NOTIZIE SULLO SVOLGIEMNTO
DEGLI AFFARI SOCIALI
CONSULTARE I DOCUMENTI RELATIVI
ALL’AMMINISTRAZIONE
OTTENERE
IL
RENDICONTO
DELL’AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DI
OGNI ANNO
I SOCI AMMINISTRATORI HANNO I
SEGUENTI OBBLIGHI
DILIGENZA DEL BUON PADRE
FAMIGLIA (DILIGENZA MEDIA)
DI
RESPONSABILITA’ SOLIDALE VERSO
LA SOCIETA’
SOCI O NUOVI AMMINISTRATORI 
AZIONE DI RESPONSABILITA’
NOMINA E REVOCA DEGLI
AMMINISTRATORI
PREVISTA
NELL’ATTO
COSTITUTIVO  REVOCA SOLO SE
GIUSTA CAUSA E UNANIMITA’ (NO
UNANIMITA’?  TRIBUNALE)
PREVISTA CON ATTO SEPARATO
 REVOCA ALL’AUNANIMITA’
UTILI E PERDITE
Le quote spettanti ai soci nei guadagni e
nelle
perdite
si
presumono
PROPORZIONALI AI CONFERIMENTI. Se il
valore dei conferimenti non è determinato
dal contratto, essi si presumono uguali. La
parte spettante al SOCIO D’OPERA deve
essere determinata nel contratto sociale,
altrimenti viene fissata dal giudice
secondo equità.
DIRITTO AGLI UTLI, DOPO IL
RENDICONTO.
RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI
 ILLIMITATA E SOLIDALE PER TUTTI I SOCI  E’
POSSIBILE L’AZIONE DI REGRESSO E LA
PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL CAPITALE SOCIALE
RESPONSABILITA’ PER I DEBITI PERSONALI DEL
SOCIO RIVENDICATI DAL CREDITORE PARTICOLARE
DEL SOCIO  LA SOCIETA’ NON RISPONDE  IL
CREDITORE PARTICOLARE PUO’:
- RIVALERSI SUGLI UTILI
- ESERCITARE ATTI CONSERVATIVI SULLA QUOTA
(ES. SEQUESTRO)
- CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
PREVENTIVA
ESCUSSIONE
DEL
PATRIMONIO SOCIALE (escutere significa
sottoporre ad esecuzione forzata): il socio
richiesto del pagamento dei debiti sociali
può domandare la preventiva escussione
del patrimonio sociale, indicando i beni sui
quali il creditore possa agevolmente
soddisfarsi (beni che sono facilmente
convertibili in denaro, solo in questo caso
si potrà parlare di RESPONSABILITA’
SUSSIDIARIA del socio); altrimenti il
creditore potrà anche rifarsi prima sul
patrimonio personale dei soci.
Il CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO,
finchè dura la società, può far valere i suoi
diritti sugli UTILI spettanti al debitore. Se
gli altri beni del debitore sono insufficienti
a soddisfare i suoi crediti, il creditore
particolare del socio può inoltre chiedere
in ogni tempo la LIQUIDAZIONE DELLA
QUOTA del suo debitore. La liquidazione
della quota può essere chiesta solo per le
società semplici.
Soci entranti: chi entra a far parte
di una società già costituita,
risponde con gli altri soci anche
per le obbligazioni sociali
anteriori all’acquisto della qualità
di socio.
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO
MORTE
RECESSO
ESCLUSIONE
CESSIONE DELLA QUOTA. Immaginiamo
che un nostro socio trovi conveniente
vendere la propria quota a un soggetto di
dubbia reputazione. Potrebbe farlo? Non
potrà
farlo
senza
senza
ottenere
l’UNANIMITA’ degli altri soci, perché
qualsiasi mutamento nelle persone dei
soci determina una modifica del contratto
sociale. Il contratto sociale può essere
modificato soltanto con il consenso di tutti
i soci, se non è convenuto diversamente.
SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE.
L’art. 2284 dispone che in caso di morte di
un socio, gli eredi hanno diritto solo alla
liquidazione della quota del defunto.
Possono entrare in società solo se i soci
restanti lo consentono (UNANIMITA’),
oppure se tale possibilità era prevista
nell’atto costitutivo.
RECESSO UNILATERALE

ogni socio può recedere dalla società
quando questa è contratta a TEMPO
INDETERMINATO o per tutta la vita di uno dei
soci;

il socio può inoltre recedere nei casi
previsti dal contratto sociale ovvero quando
sussiste una GIUSTA CAUSA (contrasti
insanabili con gli altri soci; inadempimento, da
parte di questi, di specifici obblighi; la
comprovata scorretta amministrazione).
ESCLUSIONE DI DIRITTO DEL SOCIO.
Il socio che sia stato dichiarato fallito.
Il socio nei cui confronti un suo creditore particolare
abbia ottenuto la liquidazione della quota sociale.
ESCLUSIONE PER VOLONTA’ DEI SOCI (A
MAGGIORANZA)
Se il socio si rende gravemente inadempiente (es.
utilizzo per fini personali dei fondi sociali).
Se il socio viene interdetto, inabilitato o subisce una
condanna che comporta l‘interdizione dai pubblici
uffici.
Se perisce la cosa conferita in uso (non in proprietà) o
se il socio d’opera non è più in grado di svolgere
l’opera.
LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE
L’art. 2289 stabilisce che la liquidazione della
quota deve essere calcolata in base alla
situazione patrimoniale della società nel
giorno in cui si verifica lo scioglimento.
SOCI USCENTI
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente ad un socio, questi o i suoi
eredi sono responsabili verso i terzi per le
obbligazioni sociali fino al giorno in cui si
verifica lo scioglimento.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA
SOCIETA’
Comune volontà dei soci.
Sopravvenuta mancanza della pluralità dei
soci, a meno che non venga ricostituita
entro sei mesi.
Conseguimento dell’oggetto sociale o
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
Decorso del termine.
Altre cause previste nel contratto sociale.
LIQUIDAZIONE
Liquidazione del patrimonio sociale = conversione in
denaro liquido. Queste sono le fasi della liquidazione:
1) nomina dei liquidatori; questi sono nominati
con il consenso di tutti i soci o dal tribunale;
2) i liquidatori compiono tutti gli atti necessari a
trasformare in moneta il patrimonio sociale e non
possono intraprendere nuove operazioni;
3) i liquidatori debbono pagare i creditori
4) estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è
destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale
eccedenza è ripartita tra i soci.
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