1 Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio 2 Le
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1 Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio 2 Le
1 Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio Il rapporto obbligatorio non sempre si svolge e si conclude tra i soggetti che lo hanno posto in essere poiché può verificarsi che cambi la persona del creditore o quella del debitore. La tradizionale impostazione dell’obbligazione come vincolo personale, tipica del diritto romano, e come tale intrasferibile da un soggetto all’altro, ha come abbiamo visto subito nel tempo una profonda evoluzione. Il passaggio di un rapporto in capo ad un altro soggetto è detto successione nel rapporto. Questo fenomeno può avvenire: • nel lato attivo se cambia il soggetto attivo cioè il creditore. È quanto avviene nel caso della cessione del credito e della surrogazione (di cui ci occuperemo nella Lezione 4 di questo Percorso); • nel lato passivo se a cambiare è il soggetto passivo cioè il debitore, come avviene nel caso di delegazione, espromissione e accollo. Occorre ricordare che, a differenza della successione nel credito, la possibilità di operare una successione nel debito si affermò molto tardi, essendo il rapporto obbligatorio strettamente connesso alla persona del debitore ed in particolare alla sua correttezza, alle sue qualità personali ed al suo patrimonio personale. Di conseguenza mentre il trasferimento del credito non richiede il consenso del debitore, al quale è indifferente pagare all’uno o all’altro creditore, la successione nel debito si realizza solo con l’assenso del creditore che deve godere della stessa fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore e, quindi, di un eventuale nuovo patrimonio. Unico caso in cui si prescinde da tale consenso è quello della successione universale a causa di morte, in cui il debito si trasferisce automaticamente al successore con l’accettazione dell’eredità. 2 Le modificazioni nel lato attivo: la cessione del credito La cessione del credito (artt. 1260-1267) è l’accordo con cui il creditore (cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito ad un’altra persona (cessionario). Per effetto della cessione, si sostituisce un nuovo creditore al posto di quello originario: e, pertanto, si verifica un caso di successione a titolo particolare nel credito. La cessione è perfetta indipendentemente dal consenso del debitore: ciò si spiega agevolmente considerando che per il debitore, generalmente, è del tutto indifferente chi sia il soggetto nei cui confronti deve effettuare la prestazione. La cessione del credito ha efficacia nei confronti del debitore ceduto, quando questi l’abbia accettata o gli sia stata notificata (cioè comunicata) o comunque ne abbia avuto conoscenza. Se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, l’acquisto si verifica solo a favore di chi per primo lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l’accettazione di questi, con atto di data certa. Bisogna distinguere, inoltre, se la cessione è avvenuta a titolo oneroso o gratuito. Se la cessione è a titolo oneroso: il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore (cessione «pro soluto») a meno che non intervenga apposito patto (cessione «pro solvendo»). Nel primo caso si ha la liberazione del cedente nei confronti del cessionario al momento del trasferimento; la seconda ipotesi produce la liberazione solo quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito. 1 In questo caso comunque il cedente risponde nei limiti di quanto ha ricevuto. Se la cessione è a titolo gratuito: la garanzia dell’esistenza del credito è «dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione» (art. 1266). Il cedente ha quindi un trattamento di favore essendo tenuto alla garanzia solo in particolari circostanze (ad esempio quando ha promesso la garanzia). Ciò è giustificato in considerazione della gratuità della cessione. La cessione del credito ha, nella pratica degli affari, una notevole diffusione. Nell’ambito dell’attività di impresa frequente è anche la cessione in massa dei crediti di impresa ad una società di recupero crediti mediante il contratto di factoring. 3 Le modificazioni nel lato passivo: la delegazione, l’espromissione e l’accollo Nella trasmissione del debito si ha un mutamento del soggetto passivo dell’obbligazione; al debitore originario viene, cioè, sostituito o, più frequentemente, aggiunto un altro debitore. Questo può avvenire mediante la delegazione, l’espromissione e l’accollo. Delegazione La delegazione (artt. 1268-1271) è un accordo con il quale il debitore (delegante) assegna al creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale si obbliga verso il creditore stesso. Lo schema descritto risponde a quella che viene definita delegazione di debito e va distinta dalla delegazione di pagamento che ricorre quando il delegante incarica il delegato di eseguire il pagamento al creditore e non di assumersi il debito. È discusso se la delegazione costituisca un unico contratto con tre parti (debitore, creditore e nuovo debitore) o la combinazione di due accordi, quello tra delegante e delegato e quello tra delegato e delegatario. Nello stipulare la delegazione, il creditore (delegatario) può comportarsi in due modi: • accettare l’obbligazione del delegato, dichiarando espressamente di liberare il delegante (l’originario debitore); si parla, in questa ipotesi di delegazione liberatoria in cui il debitore nuovo si sostituisce a quello originario. La liberazione del debitore originario ha come effetto che il creditore potrà rivolgersi per il pagamento solo al delegato (il nuovo debitore), salvo che si sia riservato di agire contro il delegante nell’ipotesi di insolvenza del delegato o se il delegato era insolvente già al tempo dell’assunzione del debito; • accettare l’obbligazione del delegato, senza dichiarare di liberare il delegante; si parla, in tal caso, di delegazione cumulativa, la quale ha per effetto di aggiungere il nuovo debitore a quello originario. Tuttavia fra i due debitori non esiste solidarietà in quanto il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha chiesto l’adempimento al delegato e questo si è rivelato inadempiente (si parla, in tal caso, di beneficio di escussione). Espromissione Si ha l’espromissione (art. 1272) quando un terzo (espromittente) assume spontaneamente verso il creditore il debito altrui. L’espromissione, perciò, consiste in un contratto fra il creditore (espromissario) ed un terzo (espromittente) per cui il terzo, senza intervento del debitore (espromesso), ne assume verso il creditore il debito. 2 Anche nell’espromissione, come nella delegazione, si distinguono due casi, con diversi effetti: • espromissione cumulativa (ipotesi normale) che ha per effetto di aggiungere il nuovo debitore a quello originario, in questo caso però l’espromittente è obbligato in solido col debitore originario e il creditore, perciò, può chiedere l’adempimento, a propria scelta, indifferentemente al debitore originario o a quello sopraggiunto; • espromissione liberatoria se il creditore espressamente dichiara di liberare il debitore originario. Accollo L’accollo (artt. 1273-1276) è un accordo fra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante), per cui questi assume un debito dell’altro. Come l’espromissione, l’accollo è un contratto tra debitore e terzo: a tale accordo non partecipa il creditore (accollatario). Quest’ultimo punto differenzia l’accollo dalla delegazione, che è negozio trilaterale. Particolare tipo di accollo è l’accollo interno (o semplice) che interviene quando l’accordo tra il debitore e l’accollante non è manifestato al creditore, che rimane terzo estraneo rispetto al rapporto. Anche l’accollo si distingue (quando non è interno) in: cumulativo, quando il creditore all’atto di aderire alla convenzione non dichiara di liberare il debitore, il quale, pertanto, resta obbligato insieme al terzo che si è accollato il debito; liberatorio, quando invece il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore. 3