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Realtà Fabbricati
Realtà Fabbricati CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: • • NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO. La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Viale Cesare Pavese, 385 00144 Roma – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 -www.groupama.it; [email protected] Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8·10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. 048. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 2012, il patrimonio netto della Società ammonta a 400,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 228,0 milioni di Euro. Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,37. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla Società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 7 della sezione “Norme che regolano l’assicurazione in generale” delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni Il contratto assicurativo offre quattro sezioni di garanzia: Incendio e Rischi Complementari, Responsabilità Civile, Altri Danni ai Beni, Tutela Legale. Le garanzie della sezione Incendio e Rischi Complementari tutelano contro i danni provocati al fabbricato da incendio, fulmine, scoppio, esplosione e altri rischi accessori (quali caduta di aeromobili, rovina di ascensori ecc.). Sono compresi in garanzia anche gli altri eventi conseguenti a quelli di cui sopra: sviluppo di fumi, gas, vapori, guasti arrecati al fabbricato allo scopo di impedire l’incendio, le 1 di 10 spese di demolizione, sgombero e trasporto, la perdita di pigione. Sono opzionabili anche i danni derivanti da eventi sociopolitici e atmosferici, da ordigni esplosivi, da sovraccarico neve. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 1 della sezione “Incendio e rischi complementari” delle condizioni di assicurazione. Le garanzie della sezione Responsabilità Civile tengono indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a risarcire per i danni (fisici o materiali) involontariamente provocati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. L’assicurazione comprende, ad esempio, i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, la responsabilità che possa derivare da fatto doloso di persone di cui l’assicurato debba rispondere a norma di legge, la responsabilità dell’assicurato in qualità di committente di lavori riguardanti il fabbricato. La copertura può essere estesa alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, alla responsabilità civile dei conduttori di appartamenti e dell’amministratore. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 5 e 7 della sezione “Responsabilità civile” delle condizioni di assicurazione. Le garanzie della sezione Altri Danni ai Beni indennizzano l’assicurato delle spese sostenute per il ripristino del fabbricato in seguito ai danni prodotti dallo spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, a occlusione di condutture o a trabocco di fognature. Inoltre, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti da occlusione di tubature o da spargimento d’acqua per rottura di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato. È possibile prestare copertura anche per le spese di ricerca e riparazione del guasto sostenute in seguito a spargimento d’acqua o occlusione, per i danni derivanti da spargimento d’acqua per rottura di condutture dovuta a gelo, nonché i danni, sia diretti che a terzi, da spargimento d’acqua a cose poste in locali interrati o seminterrati. Possono essere garantite anche le spese per il rimpiazzo di lastre di vetro o cristallo pertinenti al fabbricato distrutte o danneggiate e i danni elettrici subiti da impianti e apparecchiature elettrici e elettronici sempre di pertinenza del fabbricato. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 8, 10, 11 e 12 della sezione “Altri danni ai beni” delle condizioni di assicurazione. Le garanzie della sezione Tutela Legale coprono le spese che si rendessero necessarie per la tutela dei diritti del Condominio assicurato in tutti quei casi (ad esempio, danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, contratti di fornitura o di prestazioni, vertenze con i condomini, procedimenti penali a carico dell’amministratore) in cui vi sia necessità dell’intervento di un avvocato, con l’ulteriore possibilità di avvalersi anche di un legale di fiducia. La garanzia può inoltre essere estesa al “Penale doloso” e all’“Opposizione alle sanzioni amministrative”. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 1, 2 e 9 della sezione “Tutela legale” delle condizioni di assicurazione. Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, 4, delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, 1, 2, 3 della “Sezione I – Incendio e Rischi Complementari”, 5, 6, 7 della “Sezione II – Responsabilità Civile”, da 8 a 12 della “Sezione III – Altri danni ai beni”, 19 delle “Norme sulla liquidazione del danno”, da 1 a 5 e 9 della “Sezione IV Tutela Legale” delle condizioni di assicurazione. Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 1 della “Sezione I -Incendio e rischi complementari”, 5 della “Sezione II -Responsabilità Civile”, 8, 11, 12 della “Sezione III – Altri danni ai beni”, 2 e 9 della “Sezione IV -Tutela Legale” delle condizioni di assicurazione. 2 di 10 Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento. La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione. Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00 Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00. Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000,00; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata al danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00). Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. in questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato) Per la disciplina dell’assicurazione parziale si rinvia agli articoli 18 e 23 della sezione “Norme sulla liquidazione del danno” delle condizioni di assicurazione. 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all’articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 5 e 6 della sezione “Condizioni generali di assicurazione / Norme che regolano l’assicurazione in generale” delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da una variazione della destinazione d’uso di parte del fabbricato. 3 di 10 6. Premio Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono: 1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato o girato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità; 2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest'ultimo solo qualora l'intermediario sia dotato di idoneo strumento), comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità; 3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia. Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali, con l’applicazione dell’aumento del 3%. Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell’impresa. Tali sconti potranno essere applicati in considerazione della situazione di fidelizzazione del contraente come cliente. 7. Rivalse La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa. Limitatamente alla “Sezione I -Incendio e rischi complementari”, la Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all’articolo 4 della “Sezione I -Incendio e rischi complementari” delle condizioni di assicurazione. 8. Diritto di recesso Il contraente e l’impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia agli articoli 3 e 7 della sezione “Condizioni generali di assicurazione / Norme che regolano l’assicurazione in generale” delle condizioni di assicurazione. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di trenta giorni, solo trascorso il quinquennio, così come previsto dall’articolo 1899 c.c. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni. I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Incendio, Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile Diversi, Tutela legale, sono soggetti ad aliquota pari a 22,25% e 21,25% applicate in funzione delle garanzie scelte. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4 di 10 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 13 a 25 della sezione “Norme sulla liquidazione del danno” delle condizioni di assicurazione. Per i sinistri del ramo tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 1, da 5 a 8 e 10 delle condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. -Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210979 - E-mail: [email protected]. Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma -fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. *** Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito www.groupama.it. Groupama Assicurazione S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Groupama Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale Christophe Buso 5 di 10 GLOSSARIO Accessori Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione. Agente Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione Aggravamento (del rischio) Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore. Arbitrato Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola. Assicurato soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione (attività assicurativa) Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Assicurazione a primo rischio assoluto Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907 c.c.). Assicurazione a valore intero Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni. Beneficiario persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato. Broker (mediatore) di assicurazione intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione Carenza (periodo di) Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia. 6 di 10 Caricamenti (v. Accessori) Condizioni di assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Contraente Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato. Contratto di assicurazione Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro. Danno Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro. Decorrenza della garanzia Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Denuncia di sinistro Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Dichiarazioni precontrattuali informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Diminuzione (del rischio) Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa. Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante. Fascicolo Informativo Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto. Fondo di garanzia per le vittime della strada Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, 7 di 10 oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni. Franchigia La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Franchigia Assoluta Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno. Franchigia relativa Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia. Impresa di assicurazione società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa. Indennizzo Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di sinistro. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Margine di solvibilità Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Massimale La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile Nota informativa Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Periodo di assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa. Polizza È il documento che prova l’assicurazione. Premio Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. 8 di 10 Principio indennitario Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno. Provvigione Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Questionario anamnestico Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Quietanza Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore. Risarcimento Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità. Rischio La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Riserve tecniche Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate. Rivalsa Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore. Scoperto Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Sinistro Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia. Somma assicurata Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. 9 di 10 Valore a nuovo Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Valore allo stato d’uso Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro. Valore assicurato Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione. Dati aggiornati al 31/5/2013 Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 16.011I ed. 12/2010 10 di 10 Area Protezione Beni e Patrimonio Realtà Fabbricati LA POLIZZA SU MISURA PER I FABBRICATI CIVILI Condizioni Generali di Assicurazione Indice 1 di 36 Condizioni Generali di Assicurazione Norme che regolano l’Assicurazione in Generale Premessa Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio Art. 3 Recesso in caso di sinistro Art. 4 Aggravamento del rischio Art. 5 Diminuzione del rischio Art. 6 Modifiche dell’assicurazione Art. 7 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione Art. 8 Oneri fiscali Art. 9 Adeguamento automatico (valido solo se indicato sul modulo di polizza) Art. 10 Rinvio alle norme di legge 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Sezione I - Incendio e Rischi Complementari 6 Art. 1 Cosa assicura 6 1.2 Garanzie facoltative 7 1.3 Condizioni particolari 8 Art. 2 Cosa non assicura 9 2.1 Per tutte le garanzie della sezione non sono risarcibili i danni: 9 2.2 Se non è stata sottoscritta l’estensione di garanzia Eventi socio politici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve, non sono risarcibili i danni causati da: 9 Art. 3 Somme assicurate Art. 4 Rinuncia alla rivalsa Sezione II - Responsabilità Civile Art. 5 Oggetto dell’assicurazione 5.1 Garanzie base 5.2 Garanzie facoltative 5.2.1 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro 5.2.2 Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti 5.2.3 Responsabilità civile dell'amministratore Art. 6 Delimitazione dell’assicurazione - Cosa non assicura Art. 7 Fabbricati in condominio C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 Indice 2 di 36 Sezione III - Altri danni ai beni Art. 8 Cosa assicura 8.1 Garanzie base 8.2 Garanzia facoltativa Art. 9 Cosa non assicura Art. 10 Fabbricati in condominio Art. 11 Cristalli e vetri Art. 12 Danni elettrici Norme sulla Liquidazione del Danno R E A L T À F A B B R I C A T I Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Obblighi in caso di sinistro Procedura per la valutazione del danno Calcolo dello scoperto e della franchigia Mandato dei periti Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Assicurazione parziale - deroga Assicurazione presso diversi assicuratori Limite massimo d’indennizzo Pagamento dell’indennizzo Obblighi in caso di sinistro Assicurazione parziale - deroga Gestione delle vertenze di danno e spese legali Calcolo dello scoperto e della franchigia 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 Indice 3 di 36 3 Definizioni 25 Sezione IV Tutela Legale 28 Premessa Glossario Condizioni di Assicurazione Art. 1 Oggetto dell’assicurazione Art. 2 Forma di garanzia Art. 3 Estensione territoriale Art. 4 Esclusioni e delimitazioni Art. 5 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia Art. 6 Denuncia del sinistro e scelta del legale Art. 7 Gestione del sinistro Art. 8 Disaccordo sulla gestione del sinistro Art. 9 Condizioni particolari Art. 10 Recupero di somme 28 29 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36 Condizioni Generali di Assicurazione Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 4 di 36 Premessa Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza mod. 16.010 o 19.00 stipulata dal Contraente. Resta pertanto inteso che: - si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza; - l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni. Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della polizza di assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. R E A L T À F A B B R I C A T I Articolo 3 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altri quattro sinistri, tutti liquidabili a termini di polizza avvenuti nel periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva. Articolo 4 - Aggravamento del rischio L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. 5 di 36 Articolo 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 6 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Articolo 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 9 - Adeguamento automatico (valido solo se indicato sul modulo di polizza) Qualora sia indicato sul modulo di polizza le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto, ed il premio sono collegati agli indici dei “Prezzi al consumo per famiglia di Operai e Impiegati” (base 1985=100), pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (o al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio sono aumentati o ridotti in proporzione; c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza mediante lettera raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Sezione I - Incendio e Rischi Complementari 6 di 36 Articolo 1 - Cosa assicura La Società assicura per la somma indicata sul modulo di polizza alla partita 1, il fabbricato, escluso il valore dell’area, contro i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, causati dagli eventi indicati nelle garanzie base e nelle garanzie facoltative se operanti. 1.1 Garanzie base a) incendio; b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti; c) scoppio o esplosione anche esterni non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi esclusi gli ordigni esplosivi; e) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e/o in uso all’Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via; f) onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; g) rovina ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni; h) furto e guasti di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l’assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini. In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto h), avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 7.500,00 con il massimo per singolo fisso o infisso di Euro 1.000,00; i) atti vandalici e dolosi non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui all’art. 1.2 punto 1 - Eventi sociopolitici ferme restando le esclusioni ivi previste; R E A L T À F A B B R I C A T I la Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: l) sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito il fabbricato stesso oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso; m) i guasti causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; n) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico e smaltire i residuati del sinistro (partita 2). In caso di sinistro, che interessi il punto n), l’indennizzo non potrà superare Euro 15.000,00 salvo che alla partita 2 - Spese di demolizione e sgombero sia stato indicato un capitale superiore. o) perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. 7 di 36 I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. In caso di sinistro, l’indennizzo non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro. 1.2 Garanzie facoltative Qualora sul modulo di polizza sia indicato il relativo premio, l’assicurazione comprende l’indennizzo dei danni previsti nell’estensione di garanzia Eventi sociopolitici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve. la Società, a deroga dell’art. 2.2 si obbliga ad indennizzare: 1) Eventi sociopolitici a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da incendio, esplosione e scoppio anche esterno verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare e sommossa nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; b) gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio in occasione degli eventi di cui sopra. Sono compresi i guasti e le rotture causati al fabbricato descritto in polizza dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Non sono indennizabili i danni: - da furto; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - da imbrattamento; - di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. In caso di sinistro, che interessi il punto 1), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. 2) Eventi atmosferici La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da uragano, bufera, tempesta, grandine e tromba d’aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. 8 di 36 Non sono indennizzabili i danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. b) subiti da: - insegne, antenne e consimili installazioni esterne; - tettoie, vetrate e lucernari in genere; - lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. In caso di sinistro, che interessi il punto 2), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. 3) Ordigni esplosivi La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi. In caso di sinistro, che interessi il punto 3), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. 4) Sovraccarico di neve La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto. Non sono indennizzabili i danni: - causati da valanghe e slavine; - causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali). F A B B R I C A T I 1.3 Condizioni particolari L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato assicurato sia ascrivibile alla classe indicata, in base alla dichiarazione D01) dell’Assicurato, sul modulo di polizza. Agli effetti di quanto sopra si considerano di: R E A L T À In caso di sinistro, che interessi il punto 4), verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. classe 1 I fabbricati costruiti per almeno l’80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l’80% in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l’80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto (risposta 1 a dichiarazione D01); classe 2 I fabbricati costruiti per almeno l’80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l’80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili (risposta 2 a dichiarazione D01). Articolo 2 - Cosa non assicura 2.1 Per tutte le garanzie della sezione non sono indennizzabili i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è risarcibile la quota di danno relativa a quest’ultimo; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane; e) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali. 2.2 Se non è stata sottoscritta l’estensione di garanzia Eventi socio politici, eventi atmosferici, ordigni esplosivi, sovraccarico di neve, non sono indennizzabili i danni causati da: a) eventi sociopolitici; b) eventi atmosferici; c) ordigni esplosivi; d) sovraccarico di neve. Articolo 3 - Somme assicurate Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Articolo 4 - Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile verso i Condomini e/o loro inquilini responsabili di incendi, scoppi ed esplosioni che causino danni al fabbricato assicurato, a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di rivalsa e non ricorra il caso di dolo del danneggiante. 9 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Articolo 5 - Oggetto dell’assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni. R E A L T À F A B B R I C A T I 5.1 Garanzie base a) L’assicurazione comprende i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato - purché di superficie complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, nonché di piscine, attrezzature sportive e giochi, purché ad uso esclusivo degli abitanti il fabbricato stesso e di loro ospiti. Sono esclusi: giostre azionate a motore, capannoni presso-statici e simili. b) L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge. c) L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui l’Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, limitatamente a: 1. i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l’assicurazione RCT; 2. i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro dei quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto delle norme di legge, nei limiti previsti per l’Assicurazione Responsabilità Civile Operai. La garanzia di cui al presente punto 2 è operante esclusivamente qualora sia operante la garanzia facoltativa Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui al punto 5.2.1. d) La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purche conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza e i danni a cose conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. In caso di sinistro, che interessi il punto d), il massimo risarcimento non potrà superare Euro 26.000.00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. e) La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione I Incendio e rischi complementari che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti dei massimi di garanzia assicurati per la responsabilità civile verso terzi, dei danni cagionati dall’evento suddetto ferma restando l’esclusione di cui all’Art. 7 - Fabbricati in condominio. 11 di 36 f) La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito del fabbricato assicurato; - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.494/96 relativi al fabbricato assicurato. Limitatamente a tali lavori la garanzia opera a condizione che: 1. l’Assicurato abbia designate, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs; 2. dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. 5.2 Garanzie facoltative Qualora sul modulo di polizza sia indicato il relativo premio, l’assicurazione comprende: 5.2.1 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a) Prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sul modulo di polizza, a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione presso l’INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente alinea, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della “tabella delle menomazioni” ai sensi di legge. Dall’assicurazione della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sono comunque escluse le malattie professionali. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E 12 di 36 dell’assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. b) Prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’Assicurazione Responsabilita Civile nei confronti dei prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, preposti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, a condizione che dagli infortuni sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base della "tabella delle menomazioni" ai sensi di legge. In caso di sinistro, che interessi il punto 5.2.1 lett a) o b) il massimo risarcimento non potrà superare Euro 250.000,00 per sinistro e Euro 100.000,00 per singolo infortunato. N.B. La qaranzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all’art. 5.2.1. lett. a) e b) è operante soltanto se sul modulo di polizza è riportata la dicitura compresa. R E A L T À F A B B R I C A T I 5.2.2 Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti L’assicurazione di R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condomini, locatari, e loro familiari conviventi) dei singoli appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato assicurato in relazione a fatti della vita privata nonché alla conduzione di locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti (escluso l’esercizio di attività professionali) avvenuti nell’ambito delle singole unità immobiliari, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box). Sono compresi i danni arrecati all’immobile e sue pertinenze, escluso comunque l’appartamento occupato dal conduttore cui è imputabile il sinistro. Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati. È compresa in garanzia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui i conduttori devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico ecc.). La garanzia comprende anche l’eventuale responsabilità civile derivante al conduttore da fatto doloso del personale domestico. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 - Oggetto dell’Assicurazione, sono compresi i danni causati a terzi dallo spargimento d’acqua, esclusi quelli previsti al successivo art. 8.1 comma b). La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione. La presente garanzia è soggetta a quanto disposto dall’Art.18 “Assicurazione parziale - deroga” qualora il numero degli appartamenti, uffici e/o studi professionali risultasse superiore a quello indicato in polizza. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se sul modulo di polizza è riportata la dicitura compresa ed è indicato il relativo premio, fermi i limiti e le franchigie, previste nelle garanzie base. 5.2.3 Responsabilità civile dell’amministratore La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso. L’assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilita civile derivante all’Amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell’esercizio dell’attività professionale di amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale. La garanzia comprende: a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all’affitto; b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio: c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio o ai suoi singoli condomini per errori imputabili all’Amministratore. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Amministratore nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione non noti all'Amministratore stesso prima della stipulazione della polizza. La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall’Amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. In caso di uno o piu sinistri, che interessino il punto 5.2.3, denunciati nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro 50.000,00. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3. In ogni caso verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. Non sono risarcibili i danni: a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c); b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro; 13 di 36 14 di 36 c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate; d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione; e) che non attengano all’amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza; f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore e non derivategli dalla legge. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se sul modulo di polizza è riportata la dicitura compresa. Articolo 6 - Delimitazione dell’assicurazione - Cosa non assicura Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui conviventi; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato a favore dei quali puo essere prestata la garanzia di cui all’art, 5.2.1. lettere a) o b) che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione. R E A L T À F A B B R I C A T I Si precisa che sono considerati terzi gli addetti all’amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso. Non sono risarcibili i danni: 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all’art, 5.1. comma f); 2) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 3) da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; da attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari. Se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa “Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti” valgono le estensioni di garanzia previste nella stessa; 4) da furto; 5) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 6) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto. Articolo 7 - Fabbricati in condominio Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui all’Art. 1) Cosa assicura - Sezione Incendio e rischi complementari. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E - I N C E N D I O 15 di 36 Sezione III - Altri danni ai beni 16 di 36 Danni da acqua condotta È possibile sottoscrivere la presente Sezione solo se sono state sottoscritte le Sezioni I - Incendio e rischi complementari e II - Responsabilità civile. Articolo 8 - Cosa assicura 8.1 Garanzie base a) Danni materiali e diretti La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per ripristinare il fabbricato descritto in polizza (partita 4) per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi del fabbricato, compresi quelli interrati. Qualora il sinistro interessi gli impianti interrati il massimo indennizzo non potrà superare Euro 2.500,00 per sinistro e per anno. La Società si obbliga ad indennizzare inoltre l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso dell’acqua piovana. In caso di sinistro, il massimo risarcimento non potrà superare Euro 2.000,00. La Società indennizza, inoltre, i danni materiali e diretti derivanti ai fabbricati da rigurgito o trabocco di fognature facenti parte dell’impianto di pertinenza dei fabbricati stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. R E A L T À F A B B R I C A T I In caso di sinistro, il massimo indennizzo non potrà superare Euro 2.000,00. b) Responsabilità civile verso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino al massimo previsto sul modulo di polizza (partita 5), di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di occlusione o di danno arrecato da spargimento d’acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, compresi quelli interrati. Sono considerati “terzi” gli addetti all’amministrazione del fabbricato qualora siano condomini o inquilini del fabbricato stesso. Qualora il sinistro interessi gli impianti interrati il massimo risarcimento non potrà superare Euro 2.500,00 per sinistro e per anno. 17 di 36 In caso di sinistro, per entrambe le garanzie verra applicata una franchigia come indicato sul modulo di polizza. Per i danni derivanti da una unica causa detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati. 8.2 Garanzia facoltativa - Spese di ricerca e riparazione del guasto - Gelo Danni a cose in locali interrati o seminterrati Qualora sul modulo di polizza sia indicato il relativo premio, l’assicurazione comprende il risarcimento dei danni previsti nell’estensione di garanzia: - spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua, - gelo - danni materiali e diretti, - gelo - danni da responsabilità civile, - danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti, - danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile. 1) Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua o da occlusione La Società, in caso di occlusione o di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale, anche conseguente a gelo avvenuti nelle condutture del fabbricato descritto in polizza (escluse quelle interrate) indennizzabili in base all’art. 8.1 ed al presente art. 8.2 rimborsa: a) le spese sostenute per riparare, sostituire o liberare le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d’acqua o all’occlusione; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato. In caso di sinistro, che interessi il punto 1), il massimo risarcimento non potrà superare per sinistro e per anno i 3/1000 della somma assicurata alla partita 4 con il massimo di Euro 15.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul modulo di polizza. 2) Gelo (danni materiali e diretti) La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo. Non sono indennizzabili i danni: - da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno della costruzione o interrate; - da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E - I N C E N D I O 18 di 36 In caso di uno o più sinistri, che interessino il punto 2), avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 2.500,00 con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul modulo di polizza. 3) Gelo (danni da responsabilità civile) In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul modulo di polizza. 4) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti 5) Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile In caso di sinistro, che interessi il punto 4) e 5), il massimo risarcimento non potrà superare Euro 25.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo indicato sul modulo di polizza. Articolo 9 - Cosa non assicura Per le garanzie prestate al punto 8.1 a) - Danni materiali e diretti si intende operante l’art. 2 – Cosa non assicura Sezione I - Incendio e rischi complementari e per le garanzie prestate al punto 8.1 b) - Responsabilità Civile verso terzi si intende operante l’art. 6 - Delimitazione dell’assicurazione – Cosa non assicura Sezione II Responsabilità Civile. Se non è stata sottoscritta l’estensione di garanzia di cui all’art. 8.2 (Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua; gelo - danni materiali e diretti; gelo - danni da responsabilità civile; danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti; danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile), non sono risarcibili: R E A L T À F A B B R I C A T I a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo; b) i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati; c) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d’acqua od alla occlusione; d) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato. Articolo 10 - Fabbricati in condominio Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Danni elettrici – Cristalli e vetri È possibile sottoscrivere le seguenti Sezioni solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio Articolo 11 - Cristalli e vetri Se è stata indicata, sul modulo di polizza, la somma assicurata alla rispettiva partita (partita 6), l’assicurazione copre le spese di rimpiazzo delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali. In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare Euro 500,00 per singola lastra. Se l’assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono comprese in garanzia soltanto le lastre di vetro pertinenti a fissi e infissi posti a protezione degli accessi esterni. Le somme assicurate devono corrispondere al valore di rimpiazzo delle lastre. Non sono indennizzabili i danni: - da eventi atmosferici; - verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai; - ai lucernari. Articolo 12 - Danni elettrici Se è stata indicata, sul modulo di polizza, la somma assicurata alla rispettiva partita (partita 7), l’assicurazione comprende l’indennizzo dei danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato descritto in polizza. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00. Non sono indennizzabili i danni: - alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili; - causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione; - ai trasformatori elettrici e generatori di corrente; - agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E - F U R T O 19 di 36 Norme sulla Liquidazione del Danno 20 di 36 Relative alle Sezioni: - I - Incendio e Rischi Complementari; - III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.1 a) “Danni materiali e diretti”; - III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.2 punto 1) “spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d’acqua o da occlusione”; punto 2) “Gelo - danni materiali e diretti”; punto 4) “danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni materiali e diretti”; - III - Altri danni ai beni: Danni elettrici - Cristalli e vetri. Articolo 13 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. R E A L T À F A B B R I C A T I L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato od il Contraente deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; tale obbligo non sussiste per i sinistri relativi alle garanzie Cristalli e vetri e Danni da acqua condotta della Sezione III – Altri danni ai beni; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Articolo 14 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. 21 di 36 Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Articolo 15 - Calcolo dello scoperto e della franchigia Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno indennizzabile intendendosi per tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza dopo aver applicato gli eventuali limiti d’indennizzo previsti. Articolo 16 - Mandato dei periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 13; 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 17; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai comma 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni; i risultati delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2) sono liberamente impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Articolo 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che: C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E - F U R T O 22 di 36 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area; 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente comma 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia. Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro. Per danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Per i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioé senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 18 - Assicurazione parziale - deroga. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Articolo 18 - Assicurazione parziale - deroga Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, o di rimpiazzo delle lastre di vetro eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante dalle suddette stime. R E A L T À F A B B R I C A T I Articolo 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 23 di 36 Articolo 20 - Limite massimo d’indennizzo Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile e salvo quanto assicurato alla partita 2) - Spese demolizione e sgombero, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Articolo 21 - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto dall’art. 2.1 comma c) della Sezione I Incendio e rischi complementari. Relativamente alle sezioni: - II - Responsabilità civile - III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.1 b) “Responsabilità civile verso terzi”; - III - Altri danni ai beni: Danni da Acqua Condotta art. 8.2 punto 3) “Gelo danni da responsabilità civile”; punto 5) “Danni a cose in locali interrati o seminterrati - danni da responsabilità civile”. Articolo 22 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. Articolo 23 - Assicurazione parziale - deroga Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione. Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivantegli dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 5.000 metri quadrati. La Società, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quella massima dei suddetti 5.000 metri quadrati. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area eccedevano al momento del sinistro di oltre il 20% la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20% e quello risultante dalla suddetta stima. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E - R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E 24 di 36 Articolo 24 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. Articolo 25 - Calcolo dello scoperto o della franchigia R E A L T À F A B B R I C A T I Lo scoperto o la franchigia verranno dedotti dal danno liquidabile intendendosi per tale il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza prima di applicare gli eventuali limiti di risarcimento previsti (nell’ambito dei massimali assicurati). Definizioni 25 di 36 Alle seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione Il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile). Consumatore Come definito dall’art. 1469 bis del Codice Civile, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, intrattenendo rapporti contrattuali con un professionista. Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione. Corpo Fabbricato posto nell’ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato L’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica compresi impianti autonomi condotti da singoli condomini od inquilini, box, recinzioni e simili), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelericeventi, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Fissi ed infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell’Assicurato. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 26 di 36 Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Lastre Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari. Occlusione Ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni. Polizza Il documento che prova l’assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente a Società. Prestatori di lavoro Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato nonché quelle che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (legge Biagi). Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Scoperto La parte percentuale, stabilita contrattualmente, dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. R E A L T À F A B B R I C A T I Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Groupama Assicurazioni S.p.A.. Solaio Per solaio s’intende il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Agli effetti della suddivisione in classi dei fabbricati: – non sono considerati piano cantinati e seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 – non sono considerati come solai soppalchi comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 dell’area coperta dal fabbricato; della superficie dei vani in cui si trovano. Tetto Per tetto si intende l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E - T U T E L A G I U D I Z I A R I A 27 di 36 Sezione IV Tutela Legale Premessa 28 di 36 La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), Compagnia (in seguito denominata ARAG) specializzata nel ramo Tutela Legale e alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti: Principali riferimenti: Telefono centralino - 0039.045.8290411 fax per invio nuove denunce di sinistro - 0039.045.8290557 fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 0039.045.8290449 e-mail [email protected] R E A L T À F A B B R I C A T I (La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’AssicuratoContraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto). Glossario 29 di 36 Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico. Arbitrato E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. Assistenza stragiudiziale E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Contravvenzione E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. Danno extracontrattuale E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. Delitto E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. Diritto civile E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. Diritto penale E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I A S S I C U R A Z I O N E - A S S I S T E N Z A C A S A 30 di 36 voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Insorgenza (del sinistro) Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso; - nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. Sanzione amministrativa Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono R E A L T À F A B B R I C A T I veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria. Spese di giustizia Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto Civile). Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. Tutela Legale L’assicurazione Tutela Legale prestata ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. 31 di 36 Condizioni di Assicurazione 32 di 36 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Assicurato: Contraente: contratto: coperture: ARAG massimale: parti: polizza: premio: sinistro: Società: colui a favore del quale opera l’assicurazione chi stipula il contratto di assicurazione il contratto di assicurazione il contenuto delle garanzie descritte agli Articoli 2 e 9 ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro il Contraente, la Società o ARAG il documento che prova il contratto di assicurazione il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia il procedimento o la vertenza per i quali è prestata l’assicurazione Groupama Assicurazioni S.p.A. R E A L T À F A B B R I C A T I Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione La Società assicura, nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendessero necessarie per la tutela dei diritti del Condominio assicurato in polizza conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese: - di assistenza stragiudiziale; - per l’intervento di un legale; - per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.); - per l’intervento di un consulente tecnico di parte; - le spese di giustizia, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove di difesa; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; - le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita o risolta avanti a uno o più arbitri. Articolo 2 - Forma di garanzia Con riferimento all’ Art.1 - Oggetto dell’assicurazione, la garanzia è operante per la tutela dei diritti del Condominio/Assicurato qualora : - subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore ad Euro 210,00= relative a : - contratti di fornitura/prestazioni di beni o servizi commissionati o ricevuti dal 33 di 36 Condominio; sono comprese le vertenze derivanti dai lavori di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e le vertenze con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio; - vertenze con condomini o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali; - contratti individuali di lavoro con dipendenti del Condominio iscritti a libro matricola addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dell’immobile/i. - controversie relative alla proprietà o altri diritti reali inerenti il Condominio assicurato. La garanzia è estesa inoltre all’Amministratore condominiale e agli eventuali dipendenti del Condominio qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi: - siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni derivanti dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e nei cantieri temporanei e mobili previsti dal Decreto Legislativo 494/96 (responsabilità del committente). - subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Articolo 3 - Estensione territoriale Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: - in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali, o di procedimento penale; - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi. Articolo 4 - Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende : - controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria, fatta eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di leggi in tali materie; - il pagamento di multe o ammende e sanzioni pecuniarie in genere e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza; - fatti dolosi delle persone assicurate; - danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo; - eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - vertenze relative all’acquisto o costruzione di beni immobili; - vertenze relative a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza. C O S A F A R E I N C A S O D I S I N I S T R O 34 di 36 Articolo 5 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: - dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; - trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto, precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: - vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento - fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata a favore dell’Assicurato/Contraente. R E A L T À F A B B R I C A T I Articolo 6 - Denuncia del sinistro e scelta del legale L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a ARAG, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla stessa ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a ARAG un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con ARAG o con la Società, che avvertiranno l’Assicurato di questo suo diritto. Articolo 7 - Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente Art. 6 - Denuncia del sinistro e scelta del legale. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con ARAG; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con ARAG; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da ARAG - che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. ARAG non è responsabile dell’operato di legali e periti. Articolo 8 - Disaccordo sulla gestione del sinistro In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e ARAG sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto. Articolo 9 - Condizioni particolari Valide solo se espressamente richiamate in polizza. C O S A F A R E I N C A S O D I S I N I S T R O 35 di 36 36 di 36 A) Opposizione alle sanzioni amministrative A parziale deroga dell’art. 4) - Esclusioni e delimitazioni, la garanzia è operante nel caso di presentazione di Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a Euro 1.000,00. B) Penale doloso La garanzia viene estesa alla tutela delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tal ipotesi la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Si intendono sempre esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 4 Esclusioni e limitazioni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Articolo 10 - Recupero di somme R E A L T À F A B B R I C A T I Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta ad ARAG quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. Dati aggiornati al 1° gennaio 2013 Mod. 16.011 - Ed. 11/2009 - Agg. 11/2012 Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - [email protected] - www.groupama.it Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. 048 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d’Astorg Mod. 16011C - Ed. 12/2010 - Agg. 11/2012 Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - [email protected] - www.groupama.it Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. 048 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d’Astorg