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Diritto di brevetto

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Diritto di brevetto
Introduzione alla proprietà intellettuale
come incentivo all’innovazione
Gestione dell’Innovazione e dei Progetti
Bologna, 28 novembre 2013
Michele Fattori, Intellectual Property Manager Europe
1
MULTA DI 290 MILIONI DI DOLLARI PER VIOLAZIONE DI BREVETTI
New York, 21 novembre 2013: Apple porta a casa una nuova vittoria nella lotta a colpi di ricorsi
contro Samsung.
Il tribunale federale californiano di San Jose ha infatti ordinato alla società sudcoreana di pagare al
colosso di Cupertino 290,45 milioni di dollari per violazione di brevetti.
Apple aveva chiesto 379,8 milioni mentre Samsung aveva accettato di pagarne solo 52,7 milioni.
La battaglia legale, iniziata ormai due anni fa, aveva visto lo scorso anno Apple ottenere un maxirisarcimento di 1 miliardo di dollari perche’ un tribunale di primo grado aveva riconosciuto che
Samsung aveva “copiato” alcune funzioni dell’iPhone per i suoi smartphone.
A marzo pero’ una corte d’appello confermò il risarcimento solo per 600 milioni ordinando che i
rimanenti 400 milioni venissero sottoposti ad una nuova verifica da un altro tribunale perche’ la
giuria del primo processo aveva commesso alcuni errori di calcolo.
Alla fine Apple otterrà un totale di 890 milioni di dollari e Samsung uno sconto di 110 milioni
rispetto al primo verdetto.
Fonte: www.bugnion.it, 22 novembre 2013
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
2
Al salone EICMA 2013 massiccio sequestro di imitazioni Vespa
Effettuata ieri dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Rho - Nucleo Mobile, in concomitanza con
l'apertura al pubblico del salone EICMA 2013, un massiccio sequestro di 11 scooter, esposti
alla Fiera e appartenenti a 7 espositori diversi, le cui forme costituiscono un'imitazione di Vespa.
La Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro dopo aver rilevato che i prodotti violano il diritto di
esclusiva del Gruppo Piaggio costituito dal cosiddetto ''marchio tridimensionale'' registrato da
Piaggio, che protegge la forma distintiva di Vespa. Tale titolo rappresenta un fondamentale
elemento di difesa delle linee uniche e caratterizzanti di Vespa, ed è il più completo strumento di
tutela dell'iconica forma di questo prodotto globale. Il Gruppo Piaggio ritiene che questa iniziativa
della Guardia di Finanza rivesta grande rilevanza dal punto di vista della salvaguardia dei diritti di
proprietà industriale. Come in ogni altro Paese in cui Piaggio è puntualmente intervenuta contro i
fenomeni di contraffazione, l'azione delle Forze dell'Ordine Italiane aggiunge un ulteriore strumento
di protezione per le aziende che competono correttamente sui mercati di tutto il mondo.
Fonte: www.ansa.it, 8 novembre 2013
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
3
Sommario
1.
2.
3.
Introduzione alla proprietà intellettuale
Copyright, design e trademarks
Il brevetto
•
•
•
Cenni storici e nozioni di base
Le convenzioni internazionali e il concetto di priorità
Costi del brevetto
4. Uso del brevetto nell’industria
5. Snap-on Equipment
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
4
1. Introduzione alla proprietà intellettuale
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
5
Proprietà intellettuale: concetti base (I)
La proprietà intellettuale comprende i diritti d’autore
(copyright) e connessi, più la c.d. proprietà industriale.
La proprietà industriale comprende (Art. 1 CPI) marchi ed
altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
6
Proprietà intellettuale: concetti base (II)
I diritti di proprietà industriale (Art. 2 CPI) sono
sostanzialmente di due tipi:
–Titolati, ovvero oggetto di brevettazione (invenzioni, modelli di
utilità, nuove varietà vegetali) o di registrazione (marchi, disegni e
modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori)
–Non titolati, ovvero che NON sono oggetto di brevettazione o
registrazione (es. segni distintivi diversi dal marchio registrato,
come il marchio di fatto, la ditta, l’insegna; inoltre le informazioni
aziendali riservate, le indicazioni geografiche e denominazioni di
origine)
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
7
2. Copyright, design e trademarks
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
8
Diritto d’autore per ingegneri
Il diritto d’autore riguarda (Art. 1 LA) le opere dell’ingegno di carattere
creativo (es.: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro,
cinematografia, ecc.), tra cui anche:
• programmi per elaboratore (software)
• progetti d’ingegneria (Art. 99 LA)
Non è richiesto alcun deposito ! Il diritto nasce
automaticamente, all’atto della creazione.
Durata: vita dell’autore + 70 anni
Doppia eccezione: progetti d’ingegneria: 20 anni dal deposito presso
Presidenza del Consiglio (inoltre, prevede solo un equo compenso a
fronte di utilizzi non autorizzati)
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
9
Il design
• Riguarda le caratteristiche estetiche di un prodotto o di una sua
parte, non eventuali caratteristiche tecniche
• Forma determinata unicamente dalla funzione tecnica: NON
proteggibile (es. presa USB)
• Pezzo non visibile durante normale utilizzo: NON proteggibile (es.
batteria cellulare)
• Deve essere nuovo e possedere carattere individuale (Art. 32,
•
•
33 CPI)
La novità è relativa, esiste un periodo di grazia di 12 mesi per
divulgazioni effettuate dall’autore (Art. 34(3) CPI)
Durata: max fino a 25 anni dal deposito (Art. 37 CPI)
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
10
Il marchio (I)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio le parole, i
disegni, i suoni, le forme (del prodotto o di una sua confezione), le
combinazioni o tonalità cromatiche (Art. 7 CPI).
Esempi (da banca dati CTM-ONLINE):
NIKE
(denominativo)
(figurativo)
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
11
Il marchio (II)
REQUISITI DI VALIDITA’
I marchi devono:
• essere nuovi (ovvero liberamente disponibili ed appropriabili)
• avere capacità distintiva (rispetto alla concorrenza)
• essere leciti
• essere veri (non decettivi)
Durata: potenzialmente illimitata
L’intensità della tutela è variabile, a seconda che si tratti di un
marchio forte (es. caso BUONDI’/BONNJ contraff.) oppure di un
marchio debole (es. caso AMPLIFON/UDIFON non confond.).
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
12
Il marchio (III)
In ogni caso, e salvo eccezioni (es. marchi di rinomanza) i diritti si
esplicano esclusivamente nell’ambito delle classi merceologiche per cui è
stata effettuata la registrazione, che devono essere adeguatamente
identificate (Classificazione di Nizza dei prodotti e servizi).
Criticità tipiche del marchio:
• decadenza per non uso
• perdita della capacità distintiva (volgarizzazione)
Marchi e nomi a dominio: l’utilizzo di un nome a dominio che riproduca un
marchio registrato da un terzo (cybersquatting) è equiparato a contraffazione
del marchio (Art. 22 CPI). Eventuali dispute sui nomi a dominio possono
essere risolte per via arbitrale (ICANN) o altre procedure stabilite dagli enti
competenti.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
13
3. Il brevetto
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
14
Cos’è un’invenzione ?
Una invenzione è una soluzione originale che consente il superamento
di un problema tecnico.
Principali requisiti per avere un’invenzione brevettabile (Art. 45.1 CPI):
1.
2.
3.
Novità
Attività inventiva (od originalità, od altezza inventiva)
Applicazione industriale
La novità è un concetto relativamente semplice e “clear cut”, mentre l’attività
inventiva deve spesso essere interpretata con attenzione, e presenta alcune
variabilità a seconda della giurisdizione (es. l’interpretazione dello European
Patent Office è diversa da quella dello US Patent and Trademark Office).
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
15
Esclusioni
Non sono considerate invenzioni (Art. 45.2 CPI):
a)
b)
c)
Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i
programmi di elaboratore
Le presentazioni di informazioni
NB: le disposizioni di cui al comma 2 si applicano solo se la domanda di
brevetto concerne tali tipologie di innovazione in quanto tali.
Esempi di ulteriori esclusioni (Artt. 45.4 e 81-quinquies CPI):
• Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico
• Varietà vegetali o razze animali
• Alcune invenzioni biotecnologiche (es. genoma umano, clonazione, ecc.)
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
16
Cos’è un brevetto ?
• Il diritto di brevetto (Art. 66 CPI) è di fatto la concessione al
Richiedente, da parte dello Stato, di un monopolio (monopolio
negativo: ius excludendi alios) temperato però, sostanzialmente,
da due fattori:
1. Durata limitata nel tempo (in genere 20 anni)
2. Sufficiente descrizione dell’invenzione
•
Il requisito della “sufficiente descrizione” dell’invenzione, sancito
dal Legislatore, comporta in ultima analisi la creazione, col
tempo, di collezioni di documenti brevettuali, che devono essere
portati a conoscenza del pubblico (=divulgazione). Rapporto
stretto tra divulgazione ed effetti del brevetto.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
17
Divulgazione ed effetti del brevetto:
nascita del concetto di novità
• Legge 19 marzo 1474 della Serenissima Repubblica di Venezia:
“Chiunque creerà nella nostra Venezia un nuovo ingegnoso
artificio, non creato da nessun altro in precedenza, sarà obbligato
a registrarlo negli uffici comunali. Non sarà possibile a nessun
altro uomo della nostra repubblica creare un oggetto a immagine
e somiglianza di quello, senza il permesso dell’inventore, per un
periodo di dieci anni”
• Lo “Statute of Monopolies” inglese (1624) nacque come reazione
del Parlamento per limitare i monopoli concessi dalla Corona,
giudicati eccessivi. Da quel momento in poi, i monopoli potevano
esser concessi solo per nuove invenzioni
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
18
Divulgazione ed effetti del brevetto in
uno Stato italiano preunitario (I)
Noi Francesco V, per la grazia di Dio Duca di Modena [...]
5. Per ottenere un privilegio esclusivo è necessario [...]
c) [...] una descrizione chiara e completa della nuova scoperta, invenzione o
miglioramento, e l'aggiunta di disegni o modelli, qualora ciò sia necessario a renderla
evidente e a conseguire una chiarezza tale che, portata a pubblica notizia dopo la
scadenza del privilegio, sia possibile ad ogni uomo dell'arte di riprodurla […]
[...] la dichiarazione, in caso, del desiderio che si tenga segreta la scoperta, invenzione
o miglioramento
[...] la descrizione fornita dal richiedente sarà sigillata e rinchiusa in un involto.
7. Il Ministero delle Finanze a cui è riservata la facoltà di aprire la descrizione sigillata,
verificherà se l'operato del richiedente è in conformità della Legge.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
19
Divulgazione ed effetti del brevetto in
uno Stato italiano preunitario (II)
14. Il Ministero delle Finanze farà registrare il privilegio conferito e porre in Archivio la
descrizione, i disegni, i modelli ed altro. Questi, quando non sia stato chiesto il segreto,
o quando il privilegio sia cessato, potranno essere esaminati da ognuno.
16. Se la descrizione della scoperta, invenzione o miglioramento costituente il
privilegio è ostensibile a chiunque, alla prima violazione del privilegio, il colpevole è
punito colla confisca degli oggetti riprodotti od imitati tuttora esistenti, e con una multa
[...]. Se la descrizione suddetta è tenuta segreta, le pene sopra comminate sono
applicabili solo in caso di recidività, bastando per la prima mancanza che sia impedito
per l'avvenire lo spaccio dei generi riprodotti od imitati.
Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 30 Dicembre 1854
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
20
Legislazione italiana (I)
Effetti della brevettazione (Art. 53 CPI)
53.1
I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del
brevetto.
53.2
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli
eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
53.3
Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla
data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il
richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente
accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda con gli allegati.
53.4
Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali
disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione
industriale decorrono dalla data di tale notifica.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
21
Legislazione italiana (II)
Diritto di brevetto (Art. 66 CPI)
66.1
I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato,
entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
66.2
In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi,
salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonchè di usare,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente
ottenuto con il procedimento in questione.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
22
…e se non volessi divulgare nulla ?
Informazioni segrete (Artt. 98-99 CPI)
98.1
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo
sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
23
Segreto e brevetto a confronto
TUTELA DEL SEGRETO
TUTELA BREVETTUALE
Il segreto è protetto contro le sottrazioni compiute
in modo indebito e gli usi conseguenti
L’invenzione brevettata è protetta contro ogni uso
non autorizzato da parte di terzi
Se un terzo autonomamente perviene
all’innovazione può sfruttarla liberamente
Un terzo non può sfruttare l’invenzione anche se la
ha conseguita autonomamente
Se questo terzo brevetta, il brevetto è valido, il
segreto non è più tutelabile e il suo ex-titolare può
solo continuare a usarne nei limiti anche
quantitativi del preuso
Il brevetto del terzo sulla stessa invenzione (o su
una invenzione non inventiva rispetto alla prima, se
già pubblicata/divulgata) è sempre nullo
Il titolare del segreto non può vietare l’uso di
un’innovazione che deriva dal segreto, a meno che
non provi la sottrazione e la diretta derivazione di
essa dal segreto sottratto
Il titolare del brevetto può vietare anche l’uso di
un’invenzione ulteriore se questa implica
l’attuazione del suo brevetto (salve ipotesi di
licenza obbligatoria)
L’onere della prova anche dei requisiti di
protezione del segreto e dell’indebita sottrazione
grava sul titolare
Il titolare del brevetto deve solo provare la
violazione (e può valersi anche di prove presuntive)
Fonte: Avv. Prof. Cesare Galli
Associazione “Amici del Museo del patrimonio industriale”, Convegno brevetti 2009
Bologna, 11 marzo 2009
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
24
Concetto di priorità
• Convenzione di Unione di Parigi (CUP), 1883
• Un primo deposito brevettuale in uno stato aderente alla CUP (p.
•
es. Italia) è idoneo a far nascere il diritto di priorità (Art. 4 CPI): a
far data da quel primo deposito, l’inventore ha a disposizione 12
mesi di tempo per effettuare eventuali successivi depositi in altri
stati aderenti alla CUP (p. es. USA, Giappone, Germania, ecc.),
conservando però la data del primo deposito ai fini della
valutazione dei requisiti di validità del brevetto.
Esempio: un inventore A deposita un brevetto in Italia, in marzo. In
giugno, un inventore B deposita in Francia un brevetto, volto ad
ottenere l’esclusiva per la stessa invenzione. In settembre
l’inventore A estende il primo deposito italiano in Francia,
rivendicando il suo diritto di priorità ai sensi della CUP.
Risultato: A ottiene il brevetto anche in Francia, B invece lo perde
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
25
Come è fatto un brevetto ?
• Dati bibliografici (es. titolo, dati richiedente/inventore,
•
•
date rilevanti, classificazioni, ecc.)
Riassunto
Descrizione
•
•
•
•
Stato dell’arte
Problema tecnico
Scopo dell’invenzione
Descrizione di una o più forme di attuazione dell’invenzione
• Rivendicazioni
• Disegni (eventualmente)
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
26
Costi del brevetto (I)
Procedura italiana (gestita da Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
Principali costi di procedura (nov. 2013):
• Deposito della domanda (in modalità telematica): 50 €
• Per ogni rivendicazione oltre la decima: 45 € / rivendicazione
• Per la ricerca (in assenza di trad. in lingua inglese delle rivendicazioni): 200 €
Costi annuali di mantenimento: fino al quarto anno compresi nel
deposito, poi dal quinto al ventesimo via via crescenti, anno dopo
anno. Si parte da un minimo di 60 € al quinto anno, fino ad un max di
650 €.
In genere bisogna però aggiungere il costo del professionista che
redige la domanda e si incarica delle procedure di ottenimento !
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
27
Costi del brevetto (II)
Procedura europea (gestita da European Patent Office)
Principali costi di procedura (nov. 2013):
• Filing fee (online): 115 €
• Search fee: 1165 €
• Designation fee: 555 €
• Examination fee: 1555 €
• Fee for grant: 875 €
• Renewal fees: a partire dal terzo anno: 445 €/anno, fino ad un max di 1495 €/anno
I costi della procedura vengono dilazionati nel tempo, non occorre pagare
tutto subito. Ad ogni step si può decidere di abbandonare la domanda ed
uscire dalla procedura, evitando di incorrere nei costi degli step successivi
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
28
Procedura europea, in breve
12 mesi: priorità
Eventuale opposizione
Filing fee: 115 €
da parte di terzi
Search fee: 1165 €
Entro 6m da pubblicazione R.R.
Deposito domanda
Designation fee: 555 €
Examination fee: 1555 €
Fee for grant: 875 €
tipicamente, 3-5 anni
18 mesi
9 mesi
Eventuale
Esame formale,
Pubblicazione domanda
Ricerca di brevettabilità
Pubblicazione (in genere) R.R.
concessione B.E.
Validazioni nazionali
Esame sostanziale
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
29
Altre procedure internazionali
Oltre alle singole procedure nazionali ed a quelle gestite dallo European
Patent Office (EPO), ne esistono anche altre. Fra le principali:
• Procedure internazionali gestite dal WIPO di Ginevra (World Intellectual Property Organization):
PCT system (patents), Madrid system (trademarks), Hague system (designs), Lisbon system
(appellations of origin), etc.
• Procedure gestite dallo UAMI di Alicante (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno):
marchi e design (per la UE)
• ARIPO (EN speaking countries ) ed OAPI (FR speaking countries) in Africa
• EAPO (Eurasian Patent Organization): Russia ed altri Paesi ex-Unione Sovietica, ma con qualche
eccezione (esempio: manca Ucraina, ecc.)
Inoltre, per la UE: nel prossimo futuro avremo probabilmente anche un
Brevetto Unitario e una Corte Unificata dei brevetti !
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
30
4. Uso del brevetto nell’industria
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
31
Sondaggio AICIPI – settori di attività
52 risposte su 53 aziende od
enti affiliati ad AICIPI
5%
(NB: AICIPI conta un totale
di circa 100 soci ordinari)
17%
1%
3%
meccanico (30%)
30%
elettronico (24%)
chimico (20%)
farmaceutico (17%)
20%
medicale (5%)
24%
informatico (1%)
altro (3%)
L’ufficio IP interno si occupa prevalentemente di brevetti (73%), tutt’al più
sia di brevetti che di marchi (23%), raramente con prevalenza dei marchi
(4%). Patent searching e licensing sono anch’esse attività molto frequenti.
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
32
Sondaggio AICIPI – portafoglio IP
Il numero di famiglie attive gestite dal singolo ufficio IP è
relativamente alto:
Numero di
risposte
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Brevetti
Marchi
0-10
11-100
101- 500
501-1000
> 1000
In prevalenza, ciascuna famiglia è costituita da 5 a 10 membri
(48,8% per i brevetti e 33,3% per i marchi) ed il peso relativo
dei Paesi emergenti è cresciuto (moderatamente) negli ultimi tre anni
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
33
Sondaggio AICIPI – deposito di priorità
Nel caso dei brevetti, si preferisce depositare la domanda di priorità
in Italia:
1.
56%
UIBM
2.
41%
EPO
3.
9.1% WIPO
4.
11.4% USPTO
5.
11.4% Altro (UK, Far East, BX, DE)
Tuttavia, in buona percentuale (17%), parallelamente al primo deposito, si effettua
anche un secondo deposito, in altro paese. Come conseguenza, le domande di priorità
sono depositate prevalentemente in inglese (64%)
Andamento simile anche per i marchi, con una maggiore (70%) preferenza per un
primo deposito nazionale, affiancato (27%) da un parallelo secondo deposito
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
34
Sondaggio AICIPI – ricerche brevettuali
Elevato numero di ricerche su banche dati effettuate in un anno,
specialmente, come si evince, in campo brevettuale:
16
14
12
10
8
6
4
2
0
•
•
Brevetti
Marchi
Le ricerche vengono svolte completamente in-house nel 41% dei casi, parzialmente
esternalizzate nel 52%, e totalmente esternalizzate solo per il 7%
Se esternalizzate, le ricerche vengono spesso svolte dagli stessi studi di consulenza che
curano il deposito e/o la prosecution (58%) oppure da studi specializzati in
documentazione brevettuale in Italia (37%) o all’estero (33%)
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
35
Sondaggio AICIPI – strumenti utilizzati
Utilizzo di banche dati brevetti / marchi:
Solo gratuite
14%
Composizione media dell’ufficio IP
aziendale (4.56 addetti):
 professionista iscritto/a all’Albo dei
Consulenti (media: 1.93)
 personale amministrativo (media: 1.71)
Almeno una
banca dati a
pagamento
86%
 trainee (media: 0.78)
 documentalista (media: 0.94)
 altri (media: 2.08)
Spiccata propensione ad affiancare,
alle banchi dati gratuite, anche
strumenti professionali a pagamento
(in linea con Patent Information
Survey EPO del 2010).
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
36
Quando effettuare la ricerca ?
Libertà di attuazione (Freedom to Operate)
ricerca preventiva di brevettabilità
Stato dell’arte /
monitoraggio concorrenza
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
(Patentability)
37
…in realtà, si tratta di un ciclo continuo !
Ricerca
preventiva di
brevettabilità
Libertà di
attuazione
Stato dell’arte /
monitoraggio della
concorrenza
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
38
5. Snap-on Equipment
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
39
PROPRIETARY INFORMATION OF SNAP-ON
DO NOT REPRODUCE
Snap-on Incorporated
Azienda leader mondiale nella
fornitura di utensili, attrezzature e
strumenti di diagnosi di alta qualità
per utilizzatori professionali
 Fondata nel 1920
 Quartier generale a Kenosha, Wisconsin (USA)
 Quotata alla Borsa di N.Y. dal 1936
 $ 2,8 Miliardi anno di fatturato
 10.500 dipendenti
 Attività produttive in tutto il mondo
 Innovazione come stile aziendale
 $ 46 milioni/anno investiti in R&D
41
Snap-on – Divisioni & Brand
Tools
Equipment
Diagnostics &
Information
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
42
Equipment Europe – dati salienti
Leader in Europa per la progettazione,
produzione e distribuzione di attrezzature per
assistenza tecnica settore automotive.
(concessionarie, autofficine, carrozzerie)
 $200 Milioni di fatturato annuo
 Sede centrale a Correggio (RE)

7 Unità operative (Italia, Francia, Germania,
UK, Ungheria)
 700 dipendenti (250 a Correggio)
 Esportazioni in 5 continenti con più di 10.000
clienti serviti nel mondo
 Lingua di lavoro: inglese
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
43
Equipment Europe – Portafoglio Prodotti
Equilibratrici
Digitali
Assetti ruote con
tecnologia laser e
visione artificiale
Smontagomme per
auto e Heavy Duty
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
Banchi prova freni e
sospensioni
Sistemi elettronici di
misura per carrozzerie
44
Per domande, dubbi, approfondimenti:
Michele Fattori
c/o:
Snap-on Equipment S.r.l.
Via Provinciale per Carpi, 33
42015 Correggio (RE)
Tel.: +39 0522 733525
Email: [email protected]
Michele FATTORI, Bologna, 28 novembre 2013
45
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