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Istruzione - Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Form. 15.50 / Edizione 2013
Istruzione - Immissione in libera pratica di
veicoli a motore stradali e rimorchi privati
(imposizione e tassazione)
Osservazioni preliminari, uffici che rilasciano informazioni
La presente istruzione contiene le disposizioni più importanti in ambito di diritto doganale e di
legislazione sulla circolazione stradale concernenti l’immissione in libera pratica di veicoli a
motore stradali e rimorchi da parte di persone domiciliate nel territorio doganale, lavoratori
stranieri, studenti e immigranti, con rinvii al genere e all’importo dei tributi all’importazione
(dazio, imposta sugli autoveicoli, imposta sul valore aggiunto).
Ulteriori informazioni vengono rilasciate da tutti gli uffici doganali.
1/7
Istruzione - Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati
(imposizione e tassazione)
Indice
1
Introduzione di veicoli non imposti né tassati nel territorio doganale, dichiarazione
all’atto del passaggio del confine.............................................................................. 3
2
Imposizione all’importazione, documentazione necessaria ...................................... 3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Tributi all’importazione, tasse ................................................................................... 3
Dazio ................................................................................................................... 3
Aliquote d’imposta ............................................................................................... 3
Imposta sugli autoveicoli ...................................................................................... 4
Imposta sul valore aggiunto ................................................................................. 4
Tasse .................................................................................................................. 4
Versamento dei tributi all’importazione ................................................................ 4
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le nuove autovetture ................................ 4
4
4.1
Casi particolari ......................................................................................................... 5
Veicoli importati temporaneamente per uso personale da persone domiciliate nel
territorio doganale estero ..................................................................................... 5
Veicoli importati per uso personale da lavoratori e studenti stranieri .................... 5
Veicoli appartenenti a immigranti come masserizie di trasloco o corredi nuziali ... 5
Veicoli appartenenti a persone che hanno soggiornato per almeno un anno nel
territorio doganale estero senza abbandonare il loro domicilio nel territorio
doganale svizzero ................................................................................................ 6
Veicoli di emigranti (trasferimento del domicilio all’estero) ................................... 7
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
Licenza di circolazione, targhe di controllo, licenza di condurre................................ 7
Licenza di circolazione e targhe di controllo per l’introduzione nel territorio
doganale.............................................................................................................. 7
Obbligo di sostituzione per licenze di circolazione, targhe di controllo e licenze di
condurre estere ................................................................................................... 7
2/7
Istruzione - Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati
(imposizione e tassazione)
1
Introduzione di veicoli non imposti né tassati nel territorio doganale, dichiarazione
all’atto del passaggio del confine
I veicoli vanno dichiarati spontaneamente al confine presso un ufficio doganale occupato.
La dichiarazione e l’imposizione devono avere luogo durante gli orari d’apertura degli uffici
doganali.
Se si desidera effettuare l’imposizione presso un ufficio doganale all’interno, l’ufficio di confine allestisce gratuitamente un certificato d’annotazione (mod. 15.25) valido due giorni.
Imposizione all’importazione, documentazione necessaria
2
Per la riscossione dei tributi all’importazione sono determinanti il peso e il valore del veicolo
al momento del passaggio del confine.
Per l’imposizione, all’ufficio doganale occorre presentare:
 la fattura o il contratto di compravendita;
 la licenza di circolazione; inoltre, per i veicoli muniti di targhe tedesche, anche il documento “Zulassungsschein”, mentre per quelli con targhe italiane il “Foglio complementare”;
 un documento di identità (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre ecc.);
 se è richiesto il trattamento preferenziale: la prova dell’origine (p. es. EUR 1) per i veicoli
originari dell’UE, dell’AELS e dei Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accordo di
libero scambio; il modulo A per i veicoli originari di Paesi in sviluppo (v. cifra 3.1).
Tributi all’importazione, tasse
3
3.1
Dazio
Le aliquote di dazio sono le medesime tanto per i veicoli usati quanto per quelli nuovi. I veicoli fabbricati in uno Stato dell’UE, dell’AELS o in un Paese con il quale la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio sono imposti in franchigia di dazio se importati da uno di
tali Stati. L’imposizione in franchigia di dazio deve essere richiesta nella dichiarazione
d’importazione. Essa è subordinata alla presentazione di una prova dell’origine (dichiarazione d’origine apposta sulla fattura EUR. 1, mod. A) del venditore estero. Il certificato EUR. 1 e
il modulo A devono recare l’autenticazione delle autorità doganali del Paese di esportazione.
3.2
Aliquote d’imposta
 Motoveicoli
 L’aliquota normale per i motoveicoli ammonta, indipendentemente dalla cilindrata, a 37
franchi per 100 chilogrammi del peso a vuoto, purché non sia possibile effettuare
un’imposizione in franchigia di dazio ai sensi della cifra 3.1.
 Autoveicoli da turismo
 L’aliquota normale per gli autoveicoli da turismo ammonta, indipendentemente dalla cilindrata e dal peso a vuoto, a 12-15 franchi per 100 chilogrammi del peso a vuoto, purché non sia possibile effettuare un’imposizione in franchigia di dazio ai sensi della cifra
3.1.
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Istruzione - Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati
(imposizione e tassazione)
 Rimorchi
 Se non è possibile effettuare alcuna imposizione in franchigia di dazio ai sensi della cifra
3.1, nel caso dei rimorchi si applicano le seguenti aliquote per 100 chilogrammi:
3.3
 rimorchi del tipo “roulotte” destinati all’alloggio e al campeggio:
fr. 19
 tutti gli altri rimorchi:
fr. 12
Imposta sugli autoveicoli
Oltre a un eventuale dazio, l’importazione di autoveicoli da turismo soggiace all’imposta sugli
autoveicoli. L’aliquota corrisponde al 4 per cento del valore del veicolo (dazio incluso).
3.4 Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è riscossa:
 sul prezzo di vendita in base alla fattura o al contratto di compravendita (esso
dev’essere comprovato da una copia di tali documenti);
 negli altri casi, sul valore del veicolo in base al suo stato (eurotax).
Nel calcolo dell’imposta sul valore aggiunto vanno presi in considerazione, sempre che non
vi siano già inclusi:
 l’importo del dazio;
 l’imposta sugli autoveicoli e le spese accessorie (spese di trasporto, assicurazione e imposizione) sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.
L’IVA è dell’8 per cento.
3.5
Tasse
Vengono riscossi 30 franchi per la pesatura e 20 franchi per la stesura del rapporto di perizia
(mod. 13.20 A) destinato all’ufficio della circolazione stradale.
3.6
Versamento dei tributi all’importazione
Tutti i tributi all’importazione (dazio, imposta sugli autoveicoli, IVA) e le tasse vanno versati
direttamente all’ufficio doganale all’atto dell’imposizione.
3.7
Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le nuove autovetture
Se dal 1° luglio 2012 non viene raggiunto un determinato valore di emissione (media: 130g di
CO2/km), in occasione della prima messa in circolazione di nuove autovetture viene emessa
una multa (sanzione). Tuttavia, questa multa non è riscossa al momento dell’imposizione
all’importazione, bensì a posteriori da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Occorre quindi tenere conto che se il valore limite di emissione è superato, oltre alle spese di imposizione viene emessa una multa. Ulteriori informazioni sono ottenibili al seguente link
dell’USTRA.
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00416/04690/04760/index.html?lang=it
Se i costi dovessero rivelarsi troppo elevati e si dovesse decidere di riesportare il veicolo, è
possibile recuperare i tributi d’entrata presso le dogane svizzere, solo se le condizioni seguenti sono rispettate:
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Istruzione - Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati
(imposizione e tassazione)
 il veicolo deve essere annunciato per l’imposizione all’esportazione,
 deve essere presentata una domanda di rimborso,
 devono essere presentati i documenti utilizzati per l’imposizione all’importazione.
Per ulteriori informazioni, consultate il paragrafo 4.6 dell’istruzione "esportazione di veicoli
stradali a motore e rimorchi dal territorio doganale”.
4
4.1
Casi particolari
Veicoli importati temporaneamente per uso personale da persone domiciliate nel
territorio doganale estero
Le persone domiciliate nel territorio doganale estero (turisti, professionisti) possono utilizzare
nel territorio doganale svizzero i propri veicoli in franchigia di tributi finché, in base al diritto
svizzero, esse hanno il proprio domicilio nel territorio doganale estero. I veicoli sono ammessi senza formalità.
4.2
Veicoli importati per uso personale da lavoratori e studenti stranieri
I lavoratori stranieri (dimoranti annuali e temporanei, praticanti) sono autorizzati (mod. 15.30)
a utilizzare nel territorio doganale svizzero un veicolo estero in franchigia di tributi per la durata di due anni a partire dalla data della prima entrata (p. es. al momento dell’assunzione
dell’impiego) se trasferiscono il proprio domicilio civile nel territorio doganale svizzero. La
tassa ammonta a 25 franchi.
In linea di massima, gli studenti stranieri sono autorizzati (mod. 15.30) a utilizzare nel territorio doganale svizzero un veicolo estero in franchigia di tributi per l’intera durata degli studi.
La tassa ammonta a 25 franchi.
All’ufficio doganale occorre presentare il permesso di soggiorno svizzero o un documento
equivalente, la licenza di circolazione e il documento d’immatricolazione dell’istituto scolastico.
Alla scadenza del termine di due anni, le condizioni di domicilio del detentore del veicolo
vengono esaminate sulla base di un questionario (mod. 15.20) debitamente compilato e firmato secondo le disposizioni del codice civile svizzero. Se non vi è alcun trasferimento di
domicilio, che costituisce la regola per gli studenti, si continua ad autorizzare l’impiego del
veicolo non imposto (mod. 15.30). La tassa ammonta a 25 franchi.
Se, invece, il detentore del veicolo ha trasferito il suo domicilio nel territorio doganale svizzero, egli deve immettere il veicolo in libera pratica (imposizione e tassazione) oppure introdurlo nel territorio doganale estero. Resta riservata l’imposizione in franchigia di tributi come
masserizia di trasloco finché vengono adempite le condizioni.
4.3
Veicoli appartenenti a immigranti come masserizie di trasloco o corredi nuziali
Le masserizie di trasloco degli immigranti sono ammesse in franchigia di tributi.
Valgono come masserizie di trasloco i veicoli di immigranti che sono stati da essi utilizzati
per uso personale o per l’esercizio dell’attività lavorativa sull’arco di almeno sei mesi nel territorio doganale estero e che sono destinati all’ulteriore utilizzazione personale nel territorio
doganale svizzero.
All’ufficio doganale occorre presentare la licenza di circolazione, il permesso di soggiorno
svizzero e la dichiarazione/domanda di imposizione per masserizie di trasloco (mod. 18.44).
Dal 1° giugno 2007, i cittadini dei primi 15 Stati dell’UE (compresi Cipro e Malta) e degli Stati
dell’AELS non devono più presentare la garanzia di un permesso di soggiorno. Essi devono
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Istruzione - Immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati
(imposizione e tassazione)
comprovare in altro modo il loro trasferimento di domicilio (contratto di lavoro, contratto di
locazione, conferma della partenza nel Paese di provenienza).
Disposizioni più dettagliate relative all’imposizione doganale e la domanda di imposizione
(dichiarazione) sono reperibili sul seguente link:
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04383/index.html?lang=it.
Per i veicoli muniti di targhe tedesche occorre presentare anche il documento “Zulassungsschein”, mentre per quelli con targhe italiane il “Foglio complementare”.
Se l’immigrante non ha utilizzato il veicolo nel territorio doganale estero per almeno sei
mesi, è esclusa l’imposizione in franchigia di tributi come masserizia di trasloco. Per contro,
con la relativa autorizzazione (mod. 15.30) l’immigrante ha il diritto di utilizzare in franchigia
di tributi il veicolo non immesso in libera pratica per due anni a partire dalla data della prima
entrata, finché esso è destinato all’ulteriore utilizzazione personale nel territorio doganale
svizzero. La tassa ammonta a 25 franchi. Prima della scadenza dell’autorizzazione, il veicolo
deve essere definitivamente introdotto nel territorio doganale estero o immesso in libera pratica (imposizione e tassazione, v. cifra 3).
I corredi nuziali di una persona che sposa una persona domiciliata nel territorio doganale
svizzero e vi trasferisce il proprio domicilio sono ammessi in franchigia di tributi.
All’ufficio doganale occorre presentare la licenza di circolazione, il permesso di soggiorno
svizzero e la dichiarazione/domanda di imposizione per corredi nuziali (mod. 18.45).
Disposizioni più dettagliate relative all’imposizione doganale e la domanda di imposizione
(dichiarazione) sono reperibili sul seguente link:
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04385/index.html?lang=it.
4.4
Veicoli appartenenti a persone che hanno soggiornato per almeno un anno nel
territorio doganale estero senza abbandonare il loro domicilio nel territorio doganale svizzero
Sono equiparati alle masserizie di trasloco i veicoli di persone che hanno soggiornato per
almeno un anno nel territorio doganale estero (per motivi di lavoro o studio) senza abbandonare il loro domicilio nel territorio doganale svizzero e che, prima del loro rientro in Svizzera,
hanno utilizzato il veicolo destinato all’ulteriore utilizzazione personale nel territorio doganale
svizzero per almeno sei mesi nel territorio doganale estero.
All’ufficio doganale occorre presentare la licenza di circolazione e la dichiarazione/domanda
di imposizione per masserizie di trasloco (mod. 18.44).
Disposizioni più dettagliate relative all’imposizione doganale e la domanda di imposizione
(dichiarazione) sono reperibili sul seguente link:
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04381/04382/04383/index.html?lang=it.
Per i veicoli muniti di targhe tedesche occorre presentare anche il documento “Zulassungsschein”, mentre per quelli con targhe italiane il “Foglio complementare”.
L’imposizione avviene in franchigia di tributi come masserizia di trasloco.
Se l’immigrante non ha utilizzato il veicolo nel territorio doganale estero per almeno sei
mesi prima del suo rientro in Svizzera, è esclusa l’imposizione in franchigia di tributi come
masserizia di trasloco. Il veicolo deve essere immesso in libera pratica (imposizione e tassazione, v. cifra 3).
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(imposizione e tassazione)
4.5
Veicoli di emigranti (trasferimento del domicilio all’estero)
Gli emigranti sono autorizzati ad acquistare e a utilizzare nel territorio doganale un veicolo
non immesso in libera pratica (non imposto né tassato) per al massimo tre mesi prima del
trasferimento di domicilio. La tassa ammonta a 25 franchi.
Ai fini della determinazione del luogo di domicilio e del rilascio di un’autorizzazione (mod.
15.40), l’acquirente del veicolo deve debitamente compilare e firmare il questionario (mod.
15.20). L’acquirente del veicolo o il garagista deve inoltrarlo all’ufficio emittente, unitamente a
un documento d’identità o a una sua copia.
5
Licenza di circolazione, targhe di controllo, licenza di condurre
5.1
Licenza di circolazione e targhe di controllo per l’introduzione nel territorio doganale
I veicoli non immessi in libera pratica (non imposti né tassati) possono essere introdotti in
Svizzera con le seguenti targhe di controllo:
 targhe di controllo estere (esportazione o serie normale);
 targhe professionali svizzere e licenza di circolazione collettiva presentata da una persona autorizzata; l’utilizzazione di tali targhe nel territorio doganale estero dipende dal
diritto applicato dal rispettivo Stato; gli uffici della circolazione stradale rilasciano informazioni non vincolanti in merito; per informazioni vincolanti occorre rivolgersi alle competenti autorità estere.
5.2
Obbligo di sostituzione per licenze di circolazione, targhe di controllo e licenze
di condurre estere
Ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione
di persone e veicoli (OAC; RS 741.51), i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero
devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe di controllo svizzere.
Per essere ammessi alla circolazione in Svizzera i veicoli devono essere conformi alle disposizioni svizzere.
Le prescrizioni concernenti l’obbligo di sostituzione per licenze di condurre estere sono riportate all’articolo 42 OAC.
Gli uffici della circolazione stradale rilasciano informazioni sulle prescrizioni
d’immatricolazione e sulla rispettiva documentazione da presentare.
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