OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong Olio_Hong
by user
Comments
Transcript
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong Olio_Hong
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong DATI GENERALI Lingua ufficiale: cinese e inglese Valuta: dollaro Hong Kong (HKD) Fuso orario (rispetto all’Italia): + 7 Prefisso telefonico: + 852 Festività: 5 Aprile, 1 Maggio, 24Maggio, 19 Giugno, 2 Giugno, 1 ottobre, 26 Settembre, 19 ottobre. Principali voci dell’export italiano: tessile-abbigliamento, prodotti della gioielleria, calzature, ottici, prodotti in metallo, eno-agro-alimentare, prodotti cosmetici. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ESPORTAZIONE AGROALIMENTARE Al confine tra la cultura orientale e quella occidentale, Hong Kong si caratterizza per un mercato agroalimentare ricco, variegato e raffinato, tale da meritarsi l’appellativo di “paradiso dei buongustai in Asia”. Sebbene il consumatore “medio” tenda ad essere attento ai prezzi ed ai prodotti in offerta, la domanda resta in ogni caso sensibile verso gli alimenti stranieri con un particolare riguardo per i prodotti di qualità. Hong Kong si caratterizza, pertanto, per essere un mercato strategico per l’agroalimentare italiano. I principali cibi italiani richiesti dal mercato locale sono pasta, olio di oliva, formaggi, salse di pomodoro, salumi, cioccolato e vino. I nostri prodotti sono percepiti di elevata qualità ma, molto spesso, destinati unicamente agli italiani trasferitisi in Cina. L’olio di oliva viene richiesto, più che per il consumo quotidiano, soprattutto per il condimento di pietanze internazionali pertanto la sua domanda è nettamente inferiore rispetto agli oli di mais e di arachide. Il nostro prodotto viene distribuito sia attraverso le reti di vendita tradizionali, quali supermercati e grandi magazzini (Great e Oliver’s), sia attraverso alberghi di lusso e ristoranti (questi ultimi rappresentano i principali canali distributivi). L’olio italiano viene considerato il top della gamma e viene proposto a prezzi molto elevati, non in grado di competere con quelli applicati al prodotto proveniente da altri Paesi (es. Spagna o Grecia). Gli importati trattano direttamente con i fornitori italiani ed i contatti avvengono principalmente alla fiere di settembre organizzate ad Hong Kong. ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DEL PRODOTTO PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI OLIO DI OLIVA Valore (in migliaia di dollari) 18.000 16.000 14.000 Spagna 12.000 Italia 10.000 Grecia 8.000 Australia 6.000 Hong Kong 4.000 2.000 0 2003 Olio_Hong Kong_rev01.doc 2004 2005 2006 2007 1 di 7 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong Quote di mercato (in percentuale) 60,0 50,0 Spagna 40,0 Italia 30,0 Grecia Australia 20,0 Hong Kong 10,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: elaborazioni su dati ICE DOCUMENTI DI ACCOMPAGNO ALLA MERCE Riportiamo, in questa sezione, i documenti commerciali di accompagnamento alla merce, classificati in base all’operatore commerciale che ne deve garantire la presenza (esportatore, importatore, vettore/spedizioniere). DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE Numero meccanografico E’ un codice alfanumerico, preceduto da una M, attribuito alle imprese che svolgono attività commerciali con l’estero, e rappresenta una specie di matricola con cui l’azienda viene individuata e riconosciuta dal Ministero del commercio internazionale. Il numero meccanografico viene rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere sempre indicato sui documento utilizzati nelle operazioni con l’estero (fatture, certificati di origine, ecc.). Fattura commerciale E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, l’importante è che essa sia scritta in inglese (possono essere previste altre lingue ma non in sostituzione) e che contenga almeno i seguenti dati: numero della fattura e data; Paese di origine e porto di ingresso; denominazione completa dell’esportatore con relativa P.iva, nonché l’esatta denominazione del destinatario; natura, qualità e quantità dei prodotti oggetto della spedizione, specificando pesi e misure e numero dei colli inviati; la forma di pagamento pattuita contrattualmente; le modalità di trasporto e il riferimento all’eventuale DDT emesso; prezzo espresso nella valuta con cui sarà effettuato il pagamento, per i beni destinati alla vendita. Olio_Hong Kong_rev01.doc 2 di 7 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong L’omissione dei dati relativi alla quantità, a pesi e misure comporterà l’accertamento da parte delle autorità doganali con addebito dei costi al destinatario delle merci. Fattura commerciale pro-forma E’ un documento contenente gli stessi dati della fattura commerciale ma in maniera più sintetica, in particolare essa deve contenere almeno il prezzo per singola unità e il costo totale. La fattura pro-forma può essere, eventualmente, richiesta dall’importatore per fare i suoi calcoli relativi al costo globale dell’operazione e gli permette, inoltre, di ottenere le eventuale licenze di importazione previste. E’ necessario riportare la dicitura “ai soli fini doganali” (value for customs purpose only). Certificato di origine E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato e può essere, facoltativamente, richiesto dall’importatore. Il certificato di origine viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale. Packing list In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei contenuti e dei pesi”, è il documento che descrive il tipo, la natura (casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il contenuto di ciascuno di essi. Bill of Lading In Italiano “Polizza di carico”, è il documento, in forza ad un contratto di spedizione, rappresentativo della merce, nel senso che il legittimo possessore di tale polizza ha il diritto di farsi consegnare la merce giunta a destinazione. Dichiarazione doganale di esportazione E’ un documento che costituisce la manifestazione di volontà del proprietario delle merci, o del suo rappresentante (ad esempio lo spedizioniere), di voler trasferire fuori dal territorio doganale comunitario merci di produzione comunitaria. La Dichiarazione, predisposta su particolari moduli conformi al modello Dau-EX (Documento amministrativo unico), va presentata alla Dogana presso la quale si intende compiere l’esportazione e segue un iter che corrisponde ai vari controlli doganali, ovvero: • accettazione della Dichiarazione da parte dell’Ufficio divieti; • verifica delle merci da parte di un funzionario doganale per accertare la conformità della loro natura a quanto dichiarato; • dichiarazione di conformità con liquidazione e pagamento dei eventuali diritti doganali. La descrizione della merce sulla Dichiarazione non deve fare riferimento alla denominazione commerciale del prodotto, ma deve riportare le voci previste dalla tariffa doganale d’uso integrata, consultabile dal sito delle dogane (vedi: Taric) Al termine di queste operazioni, all’esportatore rimarrà la copia 3 della Dichiarazione, che deve essere conservata per documentare la non imponibilità IVA dell’operazione. Certificato di esportazione L’esportazione di prodotti agricoli soggetti alla regolamentazione comunitaria, tra i quali l’olio di oliva, prevede il rilascio di certificati di esportazione verso i Paesi terzi Olio_Hong Kong_rev01.doc 3 di 7 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong allo scopo di garantire un’efficace gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali certificati sono rilasciati, in via automatica, dal Ministero per il commercio internazionale e autorizzano l’operatore ad esportare la quantità di prodotto specificato entro il periodo di validità previsto dal titolo stesso. Al momento del loro rilascio viene richiesto un deposito cauzionale a garanzia dell’impegno ad esportare il prodotto indicato. Le richieste vanno inviate a Ministero del Commercio Internazionale - D.G. Politica Commerciale - Div. II - Viale Boston, 25 - 00144 Roma (http://www.mincomes.it/prod_agroalim/indice.htm). DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE I documenti di seguito elencati sono a carico dell’operatore estero e, pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione. Dichiarazione doganale di importazione (Customs Import Declaration) Documento ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Entro 14 giorni dalla data di arrivo, la dichiarazione deve essere presentata per via elettronica da parte dell'importatore ad una delle società incaricate di processare le dichiarazioni per conto delle autorità doganali. Tradelink Electronic Commerce Ltd., 11/F, Tower B, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road, HK-Kwai Chung, phone number: +852 25991600, fax number: +852 25060188 Global e-Trading Services Ltd., 30/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King's Road, HK-North Point, phone number: +852 82010082 E' un documento obbligatorio per lo sdoganamento e può essere compilato dall'importatore sia in cinese che in inglese in una copia. Anche se la dichiarazione deve essere presentata per via elettronica, vi è la possibilità di compilare un modulo cartaceo che sarà successivamente convertito in formato elettronico prima della presentazione da parte della società di cui sopra, ad un costo aggiuntivo per l'importatore. Registrazione di attività commerciale E’ un documento che attesta che l’importatore è regolarmente iscritto al registro imprese di Hong Kong e deve essere inoltrata a Inland Revenue Department, G.P.O. Box 132, HK-Wan Chai; or: Revenue Tower, 5 Gloucester Road, HK-Wan Chai, fax numbers: +852 28241482, 25199316. Dichiarazione doganale di importazione per i prodotti alimentari Documento ufficiale, in accompagnamento alla dichiarazione doganale di cui sopra, relativa all’importazione di prodotti alimentari. DOCUMENTI A CARICO DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE Olio_Hong Kong_rev01.doc 4 di 7 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong I documenti di seguito elencati sono a carico del vettore/spedizioniere e, pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione. Air way bill In Italiano “Lettera di vettura aerea”, è il documento di trasporto non rappresentativo della merce rilasciato dal vettore aereo generalmente attraverso un Agente IATA (trasportatore). Manifest for Aircraft/Manifest for Vessels E’ il documento obbligatorio in possesso del vettore, comprensivo del dettaglio completo della merce caricata a bordo mezzo, dei passeggeri e dell’equipaggio. A seconda del vettore di trasporto può essere tanto aereo quanto marittimo. Tale documento viene consegnato alla dogana di arrivo della merce. Pre-notifica di arrivo delle navi commerciali A carico del comandante, informa le autorità marittime locali sul dettaglio della merce in procinto di arrivare alla dogana e deve essere trasmesso entro 24 ore dall’arrivo al porto. CONTENUTI DELL’ETICHETTA Le etichette devono riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni: • nome del prodotto; • data di produzione; • • indicazione della data di scadenza (“best before” o “use by”), indicata con giornomese-anno (日- 月- 年 ); indicazione delle speciali condizioni per l’utilizzo o la conservazione; • nome e indirizzo del produttore o confezionatore; • Paese di origine; • peso o volume. Tali informazioni devono essere riportate in inglese/cinese o entrambe le lingue. SPECIFICHE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI Per evitare che i prodotti giungano a destinazione deteriorati è necessario utilizzare un imballaggio idoneo. Un buon imballaggio deve: • proteggere la merce; • essere facilmente apribile per agevolare i controlli doganali, ma al contempo prevenire manomissioni; • essere poco ingombrante e, preferibilmente, cintato con opportune stringhe di metallo o plastica per evitare il furto parziale dei colli. Si tenga anche conto che un imballaggio non idoneo al mezzo di trasporto utilizzato può essere causa di esonero delle responsabilità del vettore in caso di danneggiamento durante il trasporto. E’ importante marchiare tutti i colli, al fine di agevolare le operazioni di identificazione in caso di smarrimento; le informazioni minime da riportare sono (vedi anche Packing list): nome dell’esportatore, nome del cliente estero, luogo di destinazione delle merci, Olio_Hong Kong_rev01.doc 5 di 7 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong porto di spedizione, peso lordo e/o netto, numerazione dei colli, Paesi di origine (Made in Italy). Gli imballaggi di legno sono assoggettati a specifiche norme di fumigazione stabilite dalla International Plant Protection Convention (IPPC) del 15 marzo 2002; tale Convenzione richiede l’obbligo della marchiatura fitosanitaria IPCC/FAO sugli imballaggi di legno e la loro fumigazione. I costi relativi a tale procedura sono interamente a carico dell’esportatore. SITI ISTITUZIONALI Food and Environmental http://www.fehd.gov.hk/indexe.html Olio_Hong Kong_rev01.doc Hygiene Department, HKSAR: 6 di 7 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong Allegato 1 – Esempio di packing list Olio_Hong Kong_rev01.doc 7 di 7