...

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong Olio_Hong

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Cina – Hong Kong Olio_Hong
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Cina – Hong Kong
DATI GENERALI
Lingua ufficiale: cinese e inglese
Valuta: dollaro Hong Kong (HKD)
Fuso orario (rispetto all’Italia): + 7
Prefisso telefonico: + 852
Festività: 5 Aprile, 1 Maggio, 24Maggio, 19 Giugno, 2 Giugno, 1 ottobre, 26 Settembre,
19 ottobre.
Principali voci dell’export italiano: tessile-abbigliamento, prodotti della gioielleria,
calzature, ottici, prodotti in metallo, eno-agro-alimentare, prodotti cosmetici.
INFORMAZIONI
GENERALI RELATIVE
ALL’ESPORTAZIONE
AGROALIMENTARE
Al confine tra la cultura orientale e quella occidentale, Hong Kong si caratterizza per un
mercato agroalimentare ricco, variegato e raffinato, tale da meritarsi l’appellativo di
“paradiso dei buongustai in Asia”. Sebbene il consumatore “medio” tenda ad essere
attento ai prezzi ed ai prodotti in offerta, la domanda resta in ogni caso sensibile verso
gli alimenti stranieri con un particolare riguardo per i prodotti di qualità. Hong Kong si
caratterizza, pertanto, per essere un mercato strategico per l’agroalimentare italiano. I
principali cibi italiani richiesti dal mercato locale sono pasta, olio di oliva, formaggi,
salse di pomodoro, salumi, cioccolato e vino. I nostri prodotti sono percepiti di elevata
qualità ma, molto spesso, destinati unicamente agli italiani trasferitisi in Cina.
L’olio di oliva viene richiesto, più che per il consumo quotidiano, soprattutto per il
condimento di pietanze internazionali pertanto la sua domanda è nettamente inferiore
rispetto agli oli di mais e di arachide. Il nostro prodotto viene distribuito sia attraverso
le reti di vendita tradizionali, quali supermercati e grandi magazzini (Great e Oliver’s),
sia attraverso alberghi di lusso e ristoranti (questi ultimi rappresentano i principali
canali distributivi). L’olio italiano viene considerato il top della gamma e viene proposto
a prezzi molto elevati, non in grado di competere con quelli applicati al prodotto
proveniente da altri Paesi (es. Spagna o Grecia). Gli importati trattano direttamente con
i fornitori italiani ed i contatti avvengono principalmente alla fiere di settembre
organizzate ad Hong Kong.
ANDAMENTO DELLE
ESPORTAZIONI DEL
PRODOTTO
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI OLIO DI OLIVA
Valore (in migliaia di dollari)
18.000
16.000
14.000
Spagna
12.000
Italia
10.000
Grecia
8.000
Australia
6.000
Hong Kong
4.000
2.000
0
2003
Olio_Hong Kong_rev01.doc
2004
2005
2006
2007
1 di 7
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Cina – Hong Kong
Quote di mercato (in percentuale)
60,0
50,0
Spagna
40,0
Italia
30,0
Grecia
Australia
20,0
Hong Kong
10,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: elaborazioni su dati ICE
DOCUMENTI DI
ACCOMPAGNO ALLA
MERCE
Riportiamo, in questa sezione, i documenti commerciali di accompagnamento alla
merce, classificati in base all’operatore commerciale che ne deve garantire la presenza
(esportatore, importatore, vettore/spedizioniere).
DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE
Numero meccanografico
E’ un codice alfanumerico, preceduto da una M, attribuito alle imprese che svolgono
attività commerciali con l’estero, e rappresenta una specie di matricola con cui l’azienda
viene individuata e riconosciuta dal Ministero del commercio internazionale. Il numero
meccanografico viene rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente
competente e deve essere sempre indicato sui documento utilizzati nelle operazioni con
l’estero (fatture, certificati di origine, ecc.).
Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo
sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della
fattura commerciale, l’importante è che essa sia scritta in inglese (possono essere
previste altre lingue ma non in sostituzione) e che contenga almeno i seguenti dati:
 numero della fattura e data;
 Paese di origine e porto di ingresso;
 denominazione completa dell’esportatore con relativa P.iva, nonché l’esatta
denominazione del destinatario;
 natura, qualità e quantità dei prodotti oggetto della spedizione, specificando
pesi e misure e numero dei colli inviati;
 la forma di pagamento pattuita contrattualmente;
 le modalità di trasporto e il riferimento all’eventuale DDT emesso;
 prezzo espresso nella valuta con cui sarà effettuato il pagamento, per i beni
destinati alla vendita.
Olio_Hong Kong_rev01.doc
2 di 7
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Cina – Hong Kong
L’omissione dei dati relativi alla quantità, a pesi e misure comporterà l’accertamento da
parte delle autorità doganali con addebito dei costi al destinatario delle merci.
Fattura commerciale pro-forma
E’ un documento contenente gli stessi dati della fattura commerciale ma in maniera più
sintetica, in particolare essa deve contenere almeno il prezzo per singola unità e il costo
totale. La fattura pro-forma può essere, eventualmente, richiesta dall’importatore per
fare i suoi calcoli relativi al costo globale dell’operazione e gli permette, inoltre, di
ottenere le eventuale licenze di importazione previste. E’ necessario riportare la dicitura
“ai soli fini doganali” (value for customs purpose only).
Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato e può essere,
facoltativamente, richiesto dall’importatore. Il certificato di origine viene emesso dalla
CCIAA e deve essere consegnato in originale.
Packing list
In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei contenuti e dei pesi”, è il documento che
descrive il tipo, la natura (casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per
la spedizione della merce, nonché il contenuto di ciascuno di essi.
Bill of Lading
In Italiano “Polizza di carico”, è il documento, in forza ad un contratto di spedizione,
rappresentativo della merce, nel senso che il legittimo possessore di tale polizza ha il
diritto di farsi consegnare la merce giunta a destinazione.
Dichiarazione doganale di esportazione
E’ un documento che costituisce la manifestazione di volontà del proprietario delle
merci, o del suo rappresentante (ad esempio lo spedizioniere), di voler trasferire fuori
dal territorio doganale comunitario merci di produzione comunitaria. La Dichiarazione,
predisposta su particolari moduli conformi al modello Dau-EX (Documento
amministrativo unico), va presentata alla Dogana presso la quale si intende compiere
l’esportazione e segue un iter che corrisponde ai vari controlli doganali, ovvero:
• accettazione della Dichiarazione da parte dell’Ufficio divieti;
• verifica delle merci da parte di un funzionario doganale per accertare la conformità
della loro natura a quanto dichiarato;
• dichiarazione di conformità con liquidazione e pagamento dei eventuali diritti
doganali.
La descrizione della merce sulla Dichiarazione non deve fare riferimento alla
denominazione commerciale del prodotto, ma deve riportare le voci previste dalla
tariffa doganale d’uso integrata, consultabile dal sito delle dogane (vedi: Taric)
Al termine di queste operazioni, all’esportatore rimarrà la copia 3 della Dichiarazione,
che deve essere conservata per documentare la non imponibilità IVA dell’operazione.
Certificato di esportazione
L’esportazione di prodotti agricoli soggetti alla regolamentazione comunitaria, tra i
quali l’olio di oliva, prevede il rilascio di certificati di esportazione verso i Paesi terzi
Olio_Hong Kong_rev01.doc
3 di 7
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Cina – Hong Kong
allo scopo di garantire un’efficace gestione dell’organizzazione comune dei mercati
agricoli. Tali certificati sono rilasciati, in via automatica, dal Ministero per il commercio
internazionale e autorizzano l’operatore ad esportare la quantità di prodotto specificato
entro il periodo di validità previsto dal titolo stesso. Al momento del loro rilascio viene
richiesto un deposito cauzionale a garanzia dell’impegno ad esportare il prodotto
indicato. Le richieste vanno inviate a Ministero del Commercio Internazionale - D.G.
Politica Commerciale - Div. II - Viale Boston, 25 - 00144 Roma
(http://www.mincomes.it/prod_agroalim/indice.htm).
DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE
I documenti di seguito elencati sono a carico dell’operatore estero e, pertanto, se ne
fornirà una breve e sintetica descrizione.
Dichiarazione doganale di importazione (Customs Import Declaration)
Documento ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Entro 14 giorni dalla data di
arrivo, la dichiarazione deve essere presentata per via elettronica da parte
dell'importatore ad una delle società incaricate di processare le dichiarazioni per conto
delle
autorità
doganali.

Tradelink Electronic Commerce Ltd., 11/F, Tower B, Regent Centre, 63 Wo Yi
Hop Road, HK-Kwai Chung, phone number: +852 25991600, fax number: +852
25060188

Global e-Trading Services Ltd., 30/F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King's
Road, HK-North Point, phone number: +852 82010082
E' un documento obbligatorio per lo sdoganamento e può essere compilato
dall'importatore sia in cinese che in inglese in una copia. Anche se la dichiarazione deve
essere presentata per via elettronica, vi è la possibilità di compilare un modulo cartaceo
che sarà successivamente convertito in formato elettronico prima della presentazione da
parte della società di cui sopra, ad un costo aggiuntivo per l'importatore.
Registrazione di attività commerciale
E’ un documento che attesta che l’importatore è regolarmente iscritto al registro
imprese di Hong Kong e deve essere inoltrata a Inland Revenue Department, G.P.O.
Box 132, HK-Wan Chai; or: Revenue Tower, 5 Gloucester Road, HK-Wan Chai, fax
numbers: +852 28241482, 25199316.
Dichiarazione doganale di importazione per i prodotti alimentari
Documento ufficiale, in accompagnamento alla dichiarazione doganale di cui sopra,
relativa all’importazione di prodotti alimentari.
DOCUMENTI A CARICO DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE
Olio_Hong Kong_rev01.doc
4 di 7
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Cina – Hong Kong
I documenti di seguito elencati sono a carico del vettore/spedizioniere e, pertanto, se ne
fornirà una breve e sintetica descrizione.
Air way bill
In Italiano “Lettera di vettura aerea”, è il documento di trasporto non rappresentativo
della merce rilasciato dal vettore aereo generalmente attraverso un Agente IATA
(trasportatore).
Manifest for Aircraft/Manifest for Vessels
E’ il documento obbligatorio in possesso del vettore, comprensivo del dettaglio
completo della merce caricata a bordo mezzo, dei passeggeri e dell’equipaggio. A
seconda del vettore di trasporto può essere tanto aereo quanto marittimo. Tale
documento viene consegnato alla dogana di arrivo della merce.
Pre-notifica di arrivo delle navi commerciali
A carico del comandante, informa le autorità marittime locali sul dettaglio della merce
in procinto di arrivare alla dogana e deve essere trasmesso entro 24 ore dall’arrivo al
porto.
CONTENUTI
DELL’ETICHETTA
Le etichette devono riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:
• nome del prodotto;
• data di produzione;
•
•
indicazione della data di scadenza (“best before” o “use by”), indicata con giornomese-anno (日- 月- 年 );
indicazione delle speciali condizioni per l’utilizzo o la conservazione;
• nome e indirizzo del produttore o confezionatore;
• Paese di origine;
• peso o volume.
Tali informazioni devono essere riportate in inglese/cinese o entrambe le lingue.
SPECIFICHE RELATIVE
AGLI IMBALLAGGI
Per evitare che i prodotti giungano a destinazione deteriorati è necessario utilizzare un
imballaggio idoneo. Un buon imballaggio deve:
• proteggere la merce;
• essere facilmente apribile per agevolare i controlli doganali, ma al contempo
prevenire manomissioni;
• essere poco ingombrante e, preferibilmente, cintato con opportune stringhe di
metallo o plastica per evitare il furto parziale dei colli.
Si tenga anche conto che un imballaggio non idoneo al mezzo di trasporto utilizzato
può essere causa di esonero delle responsabilità del vettore in caso di danneggiamento
durante il trasporto.
E’ importante marchiare tutti i colli, al fine di agevolare le operazioni di identificazione
in caso di smarrimento; le informazioni minime da riportare sono (vedi anche Packing
list): nome dell’esportatore, nome del cliente estero, luogo di destinazione delle merci,
Olio_Hong Kong_rev01.doc
5 di 7
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Cina – Hong Kong
porto di spedizione, peso lordo e/o netto, numerazione dei colli, Paesi di origine (Made
in Italy).
Gli imballaggi di legno sono assoggettati a specifiche norme di fumigazione stabilite
dalla International Plant Protection Convention (IPPC) del 15 marzo 2002; tale
Convenzione richiede l’obbligo della marchiatura fitosanitaria IPCC/FAO sugli
imballaggi di legno e la loro fumigazione. I costi relativi a tale procedura sono
interamente a carico dell’esportatore.
SITI ISTITUZIONALI
Food
and
Environmental
http://www.fehd.gov.hk/indexe.html
Olio_Hong Kong_rev01.doc
Hygiene
Department,
HKSAR:
6 di 7
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Cina – Hong Kong
Allegato 1 – Esempio di packing list
Olio_Hong Kong_rev01.doc
7 di 7
Fly UP