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A002134 ADOZIONE DI MAGGIORENNE FIGLIO DI GENITORE

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A002134 ADOZIONE DI MAGGIORENNE FIGLIO DI GENITORE
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A002134
FONDAZIONE INSIEME onlus.
Da il corriere della sera del 14/2/2011 <<ADOZIONE DI MAGGIORENNE
FIGLIO DI GENITORE SEPARATO>> domanda di Simona, risposta di avv.
Cesare Rimini, matrimonialista.
Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato.
Gent.mo Avvocato
ho un carissimo zio separato da molti anni.
Ha un figlio di 37
anni sposato con figlia.
La ex moglie di mio zio si è risposata.
Mio zio, molto benestante, ha sempre contribuito al
mantenimento del figlio in proporzioni non indifferenti,
arrivando ad acquistargli una casa, macchina, ecc. e non
sottraendosi mai ai doveri economici di padre.
Purtroppo i rapporti con la ex moglie sono sempre stati
pessimi e, benché il figlio abbia sempre approfittato
tranquillamente delle elargizioni economiche del padre, gli ha
sempre recriminato di non essere stato un padre presente durante
l’infanzia per via di un’attività lavorativa molto intensa.
Tali recriminazioni e ripicche dell’ex moglie (con plagio
sul figlio) hanno raggiunto un tale grado di gravità da far
prendere la decisione al figlio (sempre ben felice di attingere
alle casse paterne ed ormai ultratrentenne) di farsi adottare
dal patrigno marito della madre.
Ciò è stato minuziosamente pensato per umiliare il vero
padre ed anteporre al suo cognome quello del patrigno, visto che
non ci sono esigenze economiche o di altro genere, ma solo
pseudo-affettive nei confronti del patrigno al solo scopo di
ferire per l’ennesima volta il padre vero.
A tutto ciò si aggiunge il divieto del figlio di far
conoscere la nipotina al legittimo nonno (di cui ovviamente
porta il cognome!).
Mi domando: possibile che un figlio trentenne possa farsi
adottare da un patrigno, godere delle elargizioni economiche del
padre biologico e della sua futura eredità (e anche di quella
del patrigno che lo adotterà) e il padre non possa fare nulla
per impedirlo?
Non è un’adozione assurda ed immotivata?
Il
nonno può decidere di lasciare tutta l’eredità solo alla
nipotina e fare qualcosa per esercitare il suo diritto di nonno?
Grazie mille di Simona
Risposta dell’avvocato Cesare Rimini
L’adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli
art. 291 e seguenti del Codice Civile.
L’ art. 291 afferma che l’adozione è permessa alle persone
che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno
di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale
può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno
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l’età di trent’anni, ferma restando la differenza di età di cui
al comma precedente.
Rispondendo così alla sua prima domanda, è certamente
possibile che un figlio trentenne possa farsi adottare e godere
delle elargizioni economiche e dell’eredità sia del padre
biologico che del patrigno che l’adotterà, (l’adozione comporta
l’assunzione del cognome dell’adottante davanti a quello
originario dell’adottato, l’acquisto di diritti successori in
capo all’adottato e non viceversa, l’assunzione del reciproco
obbligo degli alimenti e la conservazione dello status, dei
diritti e degli obblighi dell’adottato nei confronti della
famiglia di origine, senza che si instaurino rapporti di
parentela e viceversa) ma l’art. 297 c.c. ci dice che
<<Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori
dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e
dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il
tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante,
può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione,
salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la
potestà o del coniuge, se convivente, dell’adottante o
dell’adottando.
Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è
impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità
delle persone chiamate ad esprimerlo.
Come vede la procedura per l’adozione di maggiorenne è
particolarmente complessa.
Riguardo alla successione del nonno, egli potrà certamente
disporre nel testamento un lascito per la nipotina ma solo
rispettando le quote riservate per legge al figlio (se è figlio
unico il 50% ) come disciplinato dall’art 537 c.c..
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