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A002134 ADOZIONE DI MAGGIORENNE FIGLIO DI GENITORE
A002134, 1 A002134 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da il corriere della sera del 14/2/2011 <<ADOZIONE DI MAGGIORENNE FIGLIO DI GENITORE SEPARATO>> domanda di Simona, risposta di avv. Cesare Rimini, matrimonialista. Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato. Gent.mo Avvocato ho un carissimo zio separato da molti anni. Ha un figlio di 37 anni sposato con figlia. La ex moglie di mio zio si è risposata. Mio zio, molto benestante, ha sempre contribuito al mantenimento del figlio in proporzioni non indifferenti, arrivando ad acquistargli una casa, macchina, ecc. e non sottraendosi mai ai doveri economici di padre. Purtroppo i rapporti con la ex moglie sono sempre stati pessimi e, benché il figlio abbia sempre approfittato tranquillamente delle elargizioni economiche del padre, gli ha sempre recriminato di non essere stato un padre presente durante l’infanzia per via di un’attività lavorativa molto intensa. Tali recriminazioni e ripicche dell’ex moglie (con plagio sul figlio) hanno raggiunto un tale grado di gravità da far prendere la decisione al figlio (sempre ben felice di attingere alle casse paterne ed ormai ultratrentenne) di farsi adottare dal patrigno marito della madre. Ciò è stato minuziosamente pensato per umiliare il vero padre ed anteporre al suo cognome quello del patrigno, visto che non ci sono esigenze economiche o di altro genere, ma solo pseudo-affettive nei confronti del patrigno al solo scopo di ferire per l’ennesima volta il padre vero. A tutto ciò si aggiunge il divieto del figlio di far conoscere la nipotina al legittimo nonno (di cui ovviamente porta il cognome!). Mi domando: possibile che un figlio trentenne possa farsi adottare da un patrigno, godere delle elargizioni economiche del padre biologico e della sua futura eredità (e anche di quella del patrigno che lo adotterà) e il padre non possa fare nulla per impedirlo? Non è un’adozione assurda ed immotivata? Il nonno può decidere di lasciare tutta l’eredità solo alla nipotina e fare qualcosa per esercitare il suo diritto di nonno? Grazie mille di Simona Risposta dell’avvocato Cesare Rimini L’adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli art. 291 e seguenti del Codice Civile. L’ art. 291 afferma che l’adozione è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno A002134, 2 l’età di trent’anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. Rispondendo così alla sua prima domanda, è certamente possibile che un figlio trentenne possa farsi adottare e godere delle elargizioni economiche e dell’eredità sia del padre biologico che del patrigno che l’adotterà, (l’adozione comporta l’assunzione del cognome dell’adottante davanti a quello originario dell’adottato, l’acquisto di diritti successori in capo all’adottato e non viceversa, l’assunzione del reciproco obbligo degli alimenti e la conservazione dello status, dei diritti e degli obblighi dell’adottato nei confronti della famiglia di origine, senza che si instaurino rapporti di parentela e viceversa) ma l’art. 297 c.c. ci dice che <<Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Come vede la procedura per l’adozione di maggiorenne è particolarmente complessa. Riguardo alla successione del nonno, egli potrà certamente disporre nel testamento un lascito per la nipotina ma solo rispettando le quote riservate per legge al figlio (se è figlio unico il 50% ) come disciplinato dall’art 537 c.c..