Interventi bagatellari – Disprezzo dell` interesse pubblico nel nome
by user
Comments
Transcript
Interventi bagatellari – Disprezzo dell` interesse pubblico nel nome
Bolzano, 30 Maggio 2014 Alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Al Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Alle sindache, ai sindaci ed ai consigli comunali della Provincia di Bolzano Alle comunità comprensoriali ed al consorzio dei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano Ai rappresentanti dei media Per conoscenza ai direttori delle ripartizioni Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Foreste, Agricoltura, Opere idrauliche, Protezione antincendi e civile e dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. Interventi bagatellari – Disprezzo dell’ interesse pubblico nel nome della riduzione della burocrazia Lettera aperta alla giunta provinciale e a tutti i sindaci dell’ Alto Adige “Interventi bagatellari” stanno per un’efficiente riduzione della burocrazia – nel frattempo significano però anche una bagatellizzazione di molti aspetti riguardanti la tutela paesaggistica e la protezione dell’ambiente e si imbattono giustamente sempre più nella critica dell’opinione pubblica. Per evitare che per ogni piccolo intervento paesaggistico, debba venire formulato un progetto e che questo debba essere sottoposto a procedimenti amministrativi, nel 1998 è stato emesso il decreto del presidente della provincia Nr. 33: questo autorizza tra l’altro la semplificazione del procedimento amministrativo per piccoli interventi, cioè per “interventi bagatellari”. I documenti per la pianificazione di interventi bagatellari oggi sono ridotti ad un minimo e possono venire scritti dallo stesso richiedente. Di solito si dimostrano molto striminziti, percui successivi reclami sono molto difficili se non impossibili. I controlli nelle stanze dei comuni avvengono spesso rapidamente e abbastanza acritici, perché si tratta solo di bagatelle, che possono venire sbrigate velocemente. Quello che originariamente è stato pensato solo come una semplificazione per i cittadini, si è tramutato negli anni – grazie a continue diminuzioni delle soglie per lo più nell’ambito dell’agricoltura – in una “lettera di franchigia” per la distruzione di preziosi paesaggi naturalistici e culturali. I seguenti esempi mostrano come questo sviluppo abbia oltrepassato ogni limite di compatibilità e accettanza: -‐ così il decreto Nr. 3 del 11 febbraio 2014, un decreto seguente a quello sopra nominato Nr. 33 del presidente della provincia del 6 novembre 1998, prevede che strade forestali possono venire costruite con procedimenti bagatellari, quelle di una lunghezza fino a 1000 metri, che si trovano su una pendenza fino al 70% e possono essere munite con diversi tipi di costruzioni di supporto, come muri ciclopici o terra fortificata fino ad un’altezza di 2,5 metri. Nel decreto del 1998 si trattava ancora di strade fino ad un massimo di 500 metri di lunghezza in terreni con meno di 60% di pendenza e senza muri o altre opere d’arte. Per capire meglio l’ordine di grandezza: i costi per la costruzione di una strada in un procedimento bagatellare ammontano conforme i tipi di fortificazione tra 204.000 e 384.000 Euro (spese di costruzione calcolate seguendo la tabella di base per lavori di amministrazione diretta del compartimento forestale). A parlare di “interventi bagatellari” con queste cifre è assurdo. -‐ Le soglie per il deposito di materiale di riporto sono state raddoppiate da 500 m³ a 1000 m³ (= 83 treassi), per il livellamento sotto i 1600 m di quota da 2500 m² a 5000 m². -‐ È stata resa possibile la costruzione di muri in terreni agricoli con un’altezza fino a 2,5 m senza limiti di lunghezza (eccetto muri cementificati). Il decreto 3/2014 consente non solo interventi sovradimensionati, ma include anche smagliature di stato giuridico: -‐ Nel decreto non viene richiamata l’attenzione all’esistente legge sulla tutela della natura. All’ Associazione Biologi dell’Alto Adige sono noti esempi, ove con procedimenti bagatellari sono stati distrutti ambienti (p.e. torbiere), i quali secondo la legge sulla tutela della natura e le direttive dell’UE devono essere salvaguardati – indipendentemente se siano identificati come particolari zone protette. Questi ambienti, come anche popolazioni di specie animali e vegetali protette, sono vittime di “interventi bagatellari”, perché le aree nelle quali sono presenti, sono troppo piccole per una valutazione professionale obbligatoria sulla protezione della natura prima dell’intervento. Tuttavia nella legge sulla tutela della natura non si parla di una grandezza minima per un’area protetta o per una popolazione. Attenersi solo ai vincoli per gli interventi bagatellari è negligente. -‐ La costruzione di un sentiero boschivo in un procedimento bagatellare comporta un disboscamento, però i disboscamenti sono di assoluta competenza della provincia (legge provinciale sulla tutela del paesaggio Nr. 16, Art. 12/i del 25 luglio 1970) e non del comune. Si deve “ottenere l'autorizzazione da parte del Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio” e sono “…comunque soggetti a preventivo esame”. -‐ In un procedimento bagatellare intanto si possono dimensionare le tubature addirittura in tal modo che potrebbero essere utilizzate come condotte forzate per aziende energetiche. Questo rende possibile un futuro abuso. L’Associazione Biologi dell’Alto Adige critica questi interventi bagatellari nell’ambito paesaggistico. Se i sindaci possono decidere sugli interventi nell’ambiente senza documenti di pianificazione seri, allora siano permesse le seguenti domande: -‐ il sindaco è consapevole che probabilmente infrange le leggi sulla tutela della natura e le direttive UE? Le leggi vigenti non vengono abolite dal decreto, ciò vuol dire che anche i sindaci possono essere chiamati in causa giuridicamente, se – anche a loro insaputa – per esempio accordano la pianificazione di ambienti, che secondo la legge sulla tutela della natura non possono essere distrutti. -‐ Il sindaco è consapevole del fatto, che può prendersi la responsabilità di un intervento bagatellare solo rispettando i vincoli del piano delle zone di pericolo, della mappatura dei boschi protettivi, della tutela dell’acqua potabile, di perizie idrologiche ecc.? La domanda può essere: chi si prende le responsabilità se p.e. smottamenti vengono originati chiaramente da interventi bagatellari approvati, nei quali l’abbreviazione delle procedure fu evidentemente più importante di un serio chiarimento in riguardo ai possibili rischi? Principalmente procedimenti di autorizzazione semplificati sono giustificati, però i progetti che possono essere svolti in riguardo, superano livelli di responsabilità e costi giustificabili. Questo vale in prima linea per i sei punti elencati nel decreto 3/2014 sotto la voce “campo d’impiego”, i quali riguardano interventi nel paesaggio. Le ultime capriole climatiche per esempio hanno dimostrato quanto inclini siano i pendii in caso di rovesci eccezionali. Per questo è più che opportuno, che sia la pianificazione che anche la valutazione degli interventi debba venire svolta da specialisti. L’Associazione Biologi dell’Alto Adige vede nell’attuale “decreto sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi per piccoli interventi” una lettera di franchiglia per la distruzione di natura ecologicamente pregiata così come un’inosservanza dell’interesse pubblico. L’incolumità di una natura pregiata, il riguardo per l’ambiente e la protezione difronte ai pericoli naturali sono di interesse pubblico e quindi prevalgono su quello di persone private. Al pubblico deve venire addebitato ancora di più il diritto di parola proprio in riguardo ai interventi nel verde agricolo, che l’agricoltura dipenda fondamentalmente dal finanziamento pubblico (vedi incentivi UE nell’ambito del piano di sviluppo rurale). L’Associazione Biologi dell’Alto Adige invita la giunta provinciale a rielaborare completamente i punti 1-‐6 dell‘ Art. 1 del decreto 3/2014 e di ridurre gli interventi bagatellari a veramente piccoli interventi, non prevedere più incentivi per interventi bagatellari nelle zone di verde agricolo, provvedere che gli interventi nell’ambiente, anche gli interventi bagatellari, non siano in conflitto sia con il piano di sicurezza che con la legge sulla tutela della natura. Ciò vuol dire che nelle zone con qualsiasi restrizione di uso (“vincolizzazione”) l’abbreviazione della via ufficiale sia scontata. L’Associazione Biologi dell’Alto Adige si appella ai sindaci a essere consapevoli delle sopra descritte responsabilità (legali) e a attenersi alle vigenti leggi, perizie, piani o altri documenti ad ogni intervento nell’ambiente, a provvedere, che ogni intervento nell’ambiente venga approvato da esperti nella protezione civile e ambientale. Spesso dovrebbe bastare un serioso sopraluogo accompagnato dal referente alla natura del comune o di una guardia forestale. In casi dubbi si deve comunque attingersi ad un esperto (funzionario provinciale o libero professionista) per evitare un possibile conflitto di leggi. Dr. Norbert Dejori Presidente dell‘ Associazione Biologi dell’ Alto Adige tel. 339 7937101