Comments
Transcript
Guida alla comunicazione dei dati del conducente
COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE IN RIFERIMENTO A VERBALE NON CONTESTATO IMMEDIATAMENTE Ai sensi dell’art. 126 bis del Nuovo Codice della Strada, in caso di mancata contestazione immediata di verbale elevato per una violazione comportante la decurtazione di punti dalla patente di guida, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, 1 ai sensi dell’art. 196 NcdS, deve fornire, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta essere una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati entro lo stesso termine. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 NCdS, sia esso persona fisica o persona giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 263 a Euro 1.050. I dati del conducente devono essere forniti anche quando questi coincida con l’obbligato in solido: infatti l’organo accertatore non può assolutamente considerare il semplice pagamento del verbale come un’ammissione di colpa valida per la decurtazione dei punti, anche alla luce della sentenza n° 27/05 della Corte Costituzionale. In caso di dichiarazione firmata in proprio e in originale dal conducente, utilizzando il modulo allegato al verbale o quello presente sul sito compilato correttamente come da istruzioni, con allegata fotocopia fronte retro della patente di guida debitamente firmata, la decurtazione dei punti avverrà nei confronti del conducente senza ulteriore notifica del verbale. Nel caso i dati del conducente siano stati forniti dall’obbligato in solido e che questi non coincida con il conducente, o comunque che la dichiarazione del conducente sia pervenuta in fotocopia, o non firmata i originale, o priva della copia della patente di guida debitamente firmata come da istruzioni, il verbale sarà notificato anche al conducente con ulteriore aggravio di spese a carico. Considerata la sanzione conseguente alla mancata comunicazione dei dati del conducente, si suggerisce di provvedere a consegnare la suddetta dichiarazione tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno o comunque in modo da poter dimostrare l’avvenuto adempimento in caso ciò non risultasse agli atti dell’organo accertatore. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase: “Io sottoscritto/a 1 il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria …....... nato/a a......... il ….... e residente a …...... in via …...... n. ….... DICHIARO che la fotocopia del presente documento, è conforme agli originali in mio possesso”. La copia fotostatica deve essere firmata. La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) all'ufficio di polizia che ha notificato il verbale a cui è allegata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del verbale. Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non sia stata firmata in originale oppure non sia stata allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico . ATTENZIONE Questo modello deve essere utilizzato SOLO dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) nel caso l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire alla Polizia Provinciale di Pisa in carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e, se noto, il numero della patente del trasgressore. DECURTAZIONE DI PUNTI DALLA CQC Secondo l'art. 23 del D.L.G 286/2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008. Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una CQC ovvero del CAP tipo KB e nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose. Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento ovvero, quando il veicolo sia· utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC. Si veda a proposito l’apposita circolare ministeriale del Ministero dell’Interno_cqc relativa ai conducenti professionali.