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Regolamento per il mercato comunale e il

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Regolamento per il mercato comunale e il
Comune di Dolzago
PROVINCIA DI LECCO
_____________________________________________________________
Piazza della Repubblica 7/8 - 23843 Dolzago (Lecco)
P.Iva e Cod.Fisc. 00624600136 Tel. 0341 /451263 Fax 451277 c.c.p. 15280225
REGOLAMENTO
PER IL MERCATO COMUNALE E PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 25.11.2014)
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 DEFINIZIONI
TITOLO I COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ART. 3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ART. 4 MERCATO COMUNALE
ART. 5 I POSTEGGI
ART. 6 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
ART. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 8 AUTORIZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
ART. 9 PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
ART. 10 SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 11 SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’
ART. 12 NORME RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL POSTEGGIO
ART. 13 ORARIO DEL MERCATO: ACCESSO E VENDITA
ART. 14 POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
ART. 15 ALTRE DISPOSIZIONI E NORME GENERALI PER IL MERCATO
ART. 16 DIVIETI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI
ART. 17 MODALITA’ DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI SPOSTAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO O DI RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO
ART. 18 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI, TEMPORANEE ED OCCASIONALI
TITOLO II POSTEGGI ISOLATI SU AREE PUBBLICHE
ART. 19 ISTITUZIONE, TIPOLOGIA DEI POSTEGGI ISOLATI
TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART. 20 AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN
FORMA ITINERANTE
ART.21 MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
ART.22 NORME PARTICOLARI E DIVIETI
TITOLO IV DISPOSIZIONI E NORME GENERALI - SANZIONI
ART. 23 NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO
ART. 24 SANZIONI
ART. 25 INDENNIZZO RIMBORSO RESPONSABILITA’
ART. 26 PRODUTTORI AGRICOLI E POSTEGGI
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Riferimento normativi
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
titolo X “riforma della disciplina nel settore del commercio”;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 T.U. leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Allegato A alla D.G..R. n. 8570 del 03.12.2008 con modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 10615 del 25.11.2009.
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e relativo regolamento
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica presso mercato comunale
ed in generale le attività di commercio su aree pubbliche nel Comune di
Dolzago, compresi gli agricoltori che esercitano il commercio sulle aree pubbliche a loro riservate.
ART. 2 DEFINIZIONI
Agli effetti del presente regolamento s‘intendono:
a. per commercio su aree pubbliche; l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e
bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la
disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b. per aree pubbliche le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico
passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
c. per mercato l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o
meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
d. per mercato stagionale un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non
superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
e. per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l‘attività
nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
f. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si e presentato nel mercato, prescindendo dal
fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia.
L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerate presente sul
mercato;
g. per autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 1’atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio
per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o del luogo di svolgimento dell’attività per gli
operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche;
h. per posteggio la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in
concessione all'operatore autorizzato all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
i. per posteggio fuori mercato il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità,
utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
j. per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura;
k. per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
l. per mercato straordinario: l‘effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in
calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene
programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
m. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il
posteggio;
n. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; o. per settore merceologico: quanto previsto
dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e
NON ALIMENTARE;
p. per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all’inizio dell‘orario di vendita, dopo aver
verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si
provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non
ancora assegnati;
q. per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare,
occasionalmente, un posto non occupato dall‘operatore in concessione o non ancora assegnato;
r. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni,
gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
TlTOLO I
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ART. 3 ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto :
a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni;
b) in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica, salvo le eventuali limitazioni di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 6/2010.
L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (art. 28, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 114/1998 é soggetto ad
autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, società di persone,società di capitali regolarmente costituite o
cooperative.
Detta autorizzazione abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell‘ambito del
territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
Per i cittadini di Paesi membri dell’Unione europea l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è
effettuato dal Comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione
della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria
e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 4 è effettuata dal Comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di
programmazione regionale.
L’autorizzazione é rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare e al possesso dei
requisiti dell’art. 5 d.lgs. n. 114/1998 e degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 59/2010.
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita sull’area mercatale sarà rilasciata con riferimento alla
specializzazione e sottospecializzazione merceologica del banco, come previsto dalla Pianta Organica allegata al
presente regolamento
La concessione del posteggio conterrà uno specifico vincolo al mantenimento al 80% della superficie del banco della
specializzazione merceologica assegnata, vincolo che il concessionario dovrà controfirmare.
L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari é soggetto alle norme comunitarie, nazionali e
regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
Nella pianta organica del mercato é individuato il settore ove potrà essere svolta l’attività di vendita
di generi alimentari,
I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, se per il titolare della autorizzazione sussistano i requisiti necessari ai
sensi della L.R. 6/2010.
L’autorizzazione deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di
agevolare le operazioni di controllo dell’attività, ed al fine di contrastare l’abusivismo nelle fiere e nei mercati, i comuni
o altri organismi individuati dalla Regione devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di
identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del
mercato, della fiera o in forma itinerante.
La carta di esercizio, con in calce la prevista vidimazione annuale, corredata dell’attestazione di assolvimento degli
obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, dovrà essere esibita in originale, ad ogni richiesta degli
organi di vigilanza, pena l’immediata sospensione dell’attività di vendita e le sanzioni previste dall’art. 27, comma 5,
della L.R. n. 6/2010.
Salvo proroghe per comprovata necessita, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. n. 6/2010, il titolare
dell’autorizzazione per l’esercizi del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio dovrà iniziare l’attività di
vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso anche di uno
solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all’art. 27, comma 5, della L.R. n. 6/2010.
ART. 4 MERCATO COMUNALE
Il mercato di Dolzago, istituito con deliberazione di C.C. n. 40 del 14/07/1976, possiede le seguenti
caratteristiche:
• si struttura su n. 19 posteggi destinati all’offerta al dettaglio di merci distinti per settore merceologico,
specializzazione e sottospecializzazione merceologica quali risultanti dalla Pianta Organica allegata al presente
regolamento.
• ha luogo a cadenza settimanale, il mercoledì.
• è collocato in via Provinciale, 12 sull’area di parcheggio del Centro Sportivo Comunale.
• superficie complessiva circa 2.000 metri quadrati.
• superficie posteggi circa 950 metri quadrati
Gli orari della vendita sono così determinati: ingresso ore 7,30 inizio ore 8,00 termine ore 13,00
ART. 5 POSTEGGI
La dislocazione dei posteggi nell’ambito del mercato è quella indicata nella Pianta Organica, che prevede la distinzione
tra settore alimentare e settore non alimentare.
I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli
attrezzati come punti di vendita.
Eventuali variazioni dell’ubicazione e delle dimensioni del posteggio potranno essere disposti dal Comune, per motivi
di pubblico interesse, di sicurezza o di sanità pubblica oppure su istanza dei singoli operatori per comprovati motivi.
Ove non possa essere concessa la variazione della superficie del posteggio potrà essere concessa la possibilità, fra due
operatori concessionari di posteggio, di scambiarsi il posteggio all’interno del mercato.
E’ comunque fatto assoluto divieto di occupare, anche temporaneamente, spazi per la vendita l’esposizione delle merci,
al di fuori di quelli assegnati.
ART.6 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
L’autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nel mercato è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed è
automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia e richiamati
nei precedenti articoli per lo svolgimento dell’attività.
L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale è rilasciata dal Responsabile del
Servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni di posteggio nel mercato di Dolzago.
L’autorizzazione dà diritto ad utilizzare il posteggio per il commercio di tutti i prodotti del settore merceologico,
specializzazione e sottospecializzazione merceologica attribuita al posteggio stesso. Al fine di garantire la varietà
merceologica originaria, la vendita di prodotti specifici della sottospecializzazione merceologica del posteggio deve
rappresentare almeno l’80% della superficie totale degli articoli posti in vendita nel banco.
Qualora il titolare del posteggio di mercato impieghi o sostituisca in forma definitiva l’autoveicolo utilizzato per la
vendita e la superficie dell’area concessa fosse insufficiente, potrà chiedere che venga ampliata o se ciò non fosse
possibile, se ne esista la possibilità materiale, che gli venga concesso un altro posteggio con le modalità e le limitazioni
descritte nel precedente articolo.
ART. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del servizio competente può disporre la
sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
d) il mancato rispetto della vendita secondo la sottospecializzazione merceologica attribuita al posteggio.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si é
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Il Comune revoca l’autorizzazione:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo quanto previsto
dall’articolo 21, comma 4, della L.R. 6/2010;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi ovvero nel caso l’operatore risulti assente per più di 16 mercati anche non consecutivi, salvo il caso di
assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie (max 2 mercati consecutivi);
c) in caso di assenza giustificata, la giustificazione dovrà essere fatta pervenire al Comune entro l’inizio del mercato
successive all’assenza.
d) qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per pm di un anno, salvo proroga in caso
di comprovata necessita non superiore a tre mesi;
e) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui agli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 59/2010, ovvero siano
venuti meno gli elementi di cui all’articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le
autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 21, comma 10;
f) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione dire
intestazione.
Art. 8 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
1. L’autorizzazione per esercitare i1 commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di
posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dell’Area vigilanza, contestualmente al rilascio
della concessione del posteggio, sulla base di un’apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico
per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. La graduatoria é approvata dal Responsabile dell’Area Vigilanza
3. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni
interessato deve presentare istanza in bollo, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito bando che sarà
opportunamente pubblicizzato ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento.
Nella domanda devono essere dichiarati:
a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale,
sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla
società;
b) codice fiscale/partita IVA;
c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 del d. lgs. 114/98;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a
chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d‘area pubblica;
e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, 1’indicazione delle caratteristiche (numero, superficie,
settore) del posteggio chiesto in concessione;
f) i1 settore odi settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri:
a) Presenze effettive maturate nell’ambito del mercato settimanale nell’anno precedente all’anno in corso: max punti 20
così suddivisi:
- fino a 10 presenze punti 5
- da 11 a 30 presenze:punti 15
- da 31 a 50 presenze: punti 20
b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 20, comma 9, della L.R. 6/2010: punti 20;
c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese: max punti 30 così suddivisi:
- fino a 5 anni: punti 10
- da 6 a 10 anni: punti 20
- oltre i 10 anni: punti 30
d) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese: max punti 30 cosi suddivisi:
- fino a 5 anni: punti 10
- da 6 a 10 anni: punti 20
- oltre i 10 anni: punti 30
- a parità di punteggio la preferenza sarà data alla richiesta per la vendita di prodotti non presenti sul mercato;
- in caso di ulteriore parità la preferenza sarà data in base all’'ordirne cronologico di presentazione della domanda; ”
5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile dell’Area
Vigilanza cura la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la
graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria stessa.
Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle istanze di revisione. L’esito della decisione é pubblicato della sua adozione all‘albo pretorio del
Comune e notificato al richiedente la revisione.
6. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciati in applicazione alla graduatoria di cui al
comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
ART. 9 PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Comune provvede alla pubblicazione all’Albo pretorio e sul proprio sito
internet dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, specificando il settore e la specializzazione e la
sottospecializzazione merceologica.
I posteggi vengono assegnati con le modalità indicate nell’articolo precedente.
ART. 10 SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d‘azienda per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a
chi subentra nello svolgimento dell’ attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell‘azienda e il subentrante
sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 59/2010 e sia in regola con gli adempimenti di cui all’art.
21, comma 4, della L.R. n. 6/2010 .
Il posteggio nel mercato del Comune di Dolzago non può essere ceduto prima di cinque anni dall’assegnazione
definitiva dello stesso.
Il subentrante, a qualunque titolo, mantiene la specializzazione e la sottospecializzazione merceologica assegnata
conformemente alla pianta organica del mercato.
La reintestazione dell’autorizzazione e effettuata dal Comune previa comunicazione del reintestatario e contestuale
autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.
La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal
Comune di residenza del subentrante o dal Comune su cui il subentrante svolte l’attività.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante
causa relativi all’autorizzazione ceduta.
Il subentrante in possesso dei requisiti di cui agli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 59/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso
entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta
giorni in caso di comprovata necessità
Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con l’obbligo di comunicare l'avvenuto
subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione a condizione che sia in possesso dei requisiti di
cui agli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 59/2010 e sia in regola con gli adempimenti di cui all’art. 21, comma 4, della L.R. n.
6/2010 .
ART. 11 SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’
L’assegnatario del posteggio o lo spuntista può farsi sostituire nell’attività da familiari coadiutori o dipendenti a
condizione che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo autorizzativo originale e della concessione
da esibire agli organi di vigilanza, nonché
dell’attrezzatura di vendita compreso l’eventuale veicolo utilizzato per la vendita, della merce, dei libri e delle
attrezzature fiscali del titolare e della carta di esercizio.
La carta di esercizio deve riportare la fotografia del titolare, se ditta individuale, o di tutti i soci se trattasi di società di
persone, i dipendenti, i collaboratori o soggetti a contratto a chiamata.
Nel caso di sostituzione da parte di familiari coadiutori o dipendenti questi dovranno dimostrare, attraverso apposita e
idonea documentazione, il titolo in base al quale avviene la sostituzione.
Il sostituto dovrà avere a seguito la carta di esercizio in originale del titolare dell’attività, con in calce la prevista
vidimazione annuale, corredata dell’attestazione di assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali,
assistenziali e fiscali. Il sostituto dovrà certificare il rapporto di lavoro o di collaborazione con la ditta e la propria
regolarità previdenziale ed assistenziale.
Qualora venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell’autorizzazione non sia avvenuta in
conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre alla applicazione delle sanzioni previste per la specifica
violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente, con
possibile sanzione o revoca.
ART. 12 NORME RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL POSTEGGIO
I concessionari dei posteggi e gli occupanti occasionali (spuntisti) devono attenersi alle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti, relative alla propria attività.
I concessionari devono utilizzare solo ed esclusivamente la superficie assegnatagli.
E’ fatto divieto di occupare, neanche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni
riservati al transito pedonale.
Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
I sistemi di copertura delle attrezzature di vendita e della merce esposta (ombrelloni, tendoni, ecc.), devono essere
collocati ad una altezza dal suolo non inferiore a m 2,20, misurata dalla parte più bassa, e possono sporgere fino a 50 cm
oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
L’eventuale merce appesa ai sistemi di copertura entro i predetti limiti deve essere mantenuta ad una altezza tale da non
urtare gli avventori.
La merce deve essere esposta sopra i banchi di vendita in modo ordinato e comunque sollevata dal suolo.
Per piante e fiori, ferramenta, articoli per l’agricoltura, la meccanica e gli arredamenti é comunque consentita
l’esposizione a terra se ciò non risulti pregiudizievole per l’igiene o integrità della superficie occupata.
L’esercente deve assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza di pronto intervento, dimostrando la
possibilità di procedere ad una sollecita chiusura della copertura del banco.
Nei posteggi é consentita la sosta dei veicoli degli operatori, purché rientrino nei limiti del posteggio assegnato.
Per orario massimo consentito per l’occupazione del posteggio si intende l’effettivo posizionamento ed allestimento
delle attrezzature di vendita, tale da consentire all’operatore di iniziare l’attività di vendita ed al pubblico di accedere al
servizio.
Non costituisce pertanto occupazione di posteggio il solo posizionamento del veicolo presso l’area di posteggio o altre
attrezzature senza che su di esse siano esposte le merci per la vendita.
E’ vietato l’uso di bracieri a fiamma libera e comunque di qualsiasi attrezzatura per il riscaldamento non conforme alle
vigenti norme in materia di sicurezza.
E’ consentito, nel periodo invernale, l’utilizzo di stufe o apparecchiature similari, purché siano adottati tutti gli
accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità.
In particolare tali apparecchi dovranno essere posizionati in modo da non permettere al pubblico di avvicinarsi e di
venire a contatto con la fonte di calore.
Le merci esposte sui banchi debbono recare in modo chiaro e ben visibile l’indicazione del prezzo di vendita.
Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identiche e dello
stesso valore é sufficiente l’apposizione su uno di essi di un unico cartellino, contenente l’indicazione del prezzo.
Nell’ambito dell’area del mercato é fatto divieto di norma di usare impianti per la pubblicità sonora e comunque di
amplificazione salvo agli operatori dello specifico comparto merceologico specializzati per la vendita di riproduttori o
supporti sonori, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi
adiacenti.
E’ vietato utilizzare impianti e/o strumenti per la generazione di corrente elettrica fatto salvo in caso di necessità per
interruzione del servizio di erogazione dalle apposite colonnine.
E’ vietato disturbare con grida e schiamazzi nonché di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
E’ pure vietato esercitare attività di battitore.
ART. 13 ORARIO DEI MERCATI : ACCESSO E VENDITA
Il giorno e gli orari di funzionamento e di vendita del mercato sono determinati nel precedente art. 4.
Per gli eventuali mercati straordinari, l’Autorizzazione Sindacale dispone in ordine agli orari massimi di presenza
consentiti sull’area di mercato, agli orari minimi obbligatori del servizio di vendita, all’orario di inizio dell’attività di
vendita, ai limiti degli orari consentiti per l’ingresso all’area di mercato da parte degli operatori commerciali titolari di
posteggio e degli eventuali spuntisti e per la relativa uscita.
L’accesso all’area di mercato deve aver luogo entro l’ora stabilita.
Il titolare di concessione che non occupa entro l’ora stabilita l’area assegnatagli viene considerato assente e, per quel
giorno, non ha più titolo ad occupare il proprio posteggio.
L’orario di vendita non può protrarsi oltre l’ora stabilita.
Salvo comprovate straordinarie necessita l’area di mercato non può essere comunque abbandonata prima dell’ora
stabilita.
Durante i periodi di accesso e di uscita dal mercato, o quando disposto dall’autorità competente alla Vigilanza, gli
operatori devono consentire il transito agli aventi diritto, i quali a loro volta non dovranno danneggiare l’attività di
coloro che o sono già presenti o rimangono nell’area.
E’ fatta salva la possibilità da parte del Comune, per motivi di comprovata necessita, utilità, opportunità pubblica, di
sospendere con idoneo provvedimento il mercato o ridurre l’orario di mercato.
A tal scopo, per le variazioni a carattere permanente devono essere sentite le associazioni di categoria e di consumatori.
Quando il giorno di mercato coincide con una festività legalmente riconosciuta, il mercato di norma, viene spostato al
primo giorno precedente non festivo, con l’osservanza degli stessi orari.
Su proposta della maggioranza assoluta degli operatori, se tecnicamente possibile, potrebbe essere disposto che il
mercato si tenga comunque nel giorno festivo o spostato, nella stessa settimana, in giornata diversa dal giorno
precedente.
ART. 14 POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
Scaduto il termine per l’accesso al mercato da parte dei titolari dei posteggi, la Polizia Locale effettua la ricognizione
dei posteggi rimasti eventualmente non occupati e annota il nome del relativo operatore.
I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, per il
periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che
vantino il più alto numero di presenze al mercato di Dolzago e che pongano in vendita articoli della medesima
sottospecializzazione merceologica prevista dalla pianta organica del mercato relativa al posteggio non occupato.
Non é consentita la somma delle presenze relative a più autorizzazioni delle quali sia titolare il medesimo soggetto.
A parità di presenze, prevale chi risulta avere maggiori presenze effettive ed in caso di parità di queste ultime il
posteggio viene assegnato sulla base della maggiore anzianità dell’attività su aree pubbliche attestata dal Registro delle
Imprese della Camera di Commercio.
In mancanza di operatori che pongano in vendita merci che corrispondano alla specializzazione e sottospecializzazione
merceologica di ciascun posteggio lasciato libero gli stessi non potranno essere assegnati.
L’area non può essere assegnata se sulla stessa si trovino strutture o attrezzature fisse al suolo di proprietà del titolare
della concessione.
Ai fini della validità della partecipazione all’assegnazione giornaliera di posteggi vacanti, è necessaria la presenza
sull’area di mercato, nell’ora fissata per la “spunta” del titolare dell’impresa commerciale o legale rappresentante o
sostituto idoneo ai sensi del precedente art.11.
Tali soggetti devono avere a seguito l’originale dei documenti di cui all’art. 11 o in caso di dimostrato smarrimento
copia autenticata degli stessi unitamente alla fotocopia della denuncia inoltrata alla autorità competente.
All’assegnazione temporanea del posteggio procede la Polizia Locale la quale verifica che vengano osservate tutte le
disposizioni di legge e quelle contenute nel presente regolamento.
Nel caso in cui, in base al criterio suddetto, venga effettuata l’assegnazione temporanea e l’operatore si rifiuti di
occupare il posteggio, la sua presenza non sarà comunque conteggiata.
La stessa Polizia Locale cura la tenuta del Registro delle presenze e delle assegnazioni temporanee, anche su idoneo
supporto informatico, nonché la vigilanza generale sul mercato.
Il posteggio assegnato va occupato immediatamente, anche al fine di evitare l’intralcio e disturbo agli altri operatori e
non può essere abbandonato neppure temporaneamente fino alla chiusura del mercato salvo comprovati casi di
necessita. In tal caso non sarà conteggiata la presenza nel registro di spunta.
ART. 15 ALTRE DISPOSIZIONI E NORME GENERALI PER IL MERCATO
Le funzioni di polizia amministrativa nel mercato sono esercitate dall’Ufficio di Polizia Locale.
Nei giorni di mercato la Polizia Locale deve essere presente sul posto, per l’adempimento di quanto indicato nel
presente Regolamento, deve rendersi inoltre disponibile in caso di necessità per facilitare e consentire il regolare
svolgimento del mercato medesimo.
In caso di assenza degli operatori di Polizia Locale il Comune provvederà a delegare i compiti ad altro soggetto
incaricato nei limiti delle attribuzioni.
La Polizia Locale ha facoltà di provvedere alla rimozione delle attrezzature collocate su spazi indebiti ed alla
applicazione delle relative sanzioni di legge.
Agli operatori e fatto obbligo del pagamento dei corrispettivi dovuti per l’utilizzo delle aree attrezzate a mercato ed alla
prescritta tassa per l’occupazione di suolo pubblico compreso altre imposte o tariffe nei modi e nei tempi previsti dal
Comune.
L’ammontare degli importi dovuti, determinati con deliberazione della Giunta Comunale, fissati con appositi
regolamenti, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, é determinato in ragione del servizio messo a disposizione
e in ragione della superficie di vendita assegnata all’operatore medesimo, e deve essere corrisposto annualmente nei
termini e con le modalità prescritte dal Comune.
L’omesso o il parziale pagamento di quanto dovuto comporta la sospensione della concessione, previa messa in mora di
pagamento almeno trenta giorni prima.
Gli operatori commerciali che non sono titolari in modo continuativo (spuntisti), provvedono al pagamento di quanto
dovuto di volta in volta al momento dell’inizio dell’occupazione ovvero con le modalità disposte dal Comune, pena il
rifiuto dell’assegnazione di posteggio nelle occasioni successive; ciò fino all’assolvimento del debito nei confronti del
Comune.
Agli operatori é comunque fatto obbligo di provvedere alla pulizia degli spazi loro assegnati, sia mediante l’asporto dei
rifiuti ingombranti, a loro cura e spese.
Non potranno essere comunque abbandonati sul posteggio rifiuti organici, speciali o pericolosi.
L’Amministrazione Comunale anticipa le spese per l’utilizzo di acqua ed energia elettrica salvo rivalsa nei confronti
degli utilizzatori, secondo le modalità che saranno stabilite con successivi provvedimenti.
Dovrà essere cura degli utilizzatori provvedere all’estrazione ed al riposizionamento delle apposite colonnine per i
servizi negli alloggi sotterranei. Le stesse dovranno essere utilizzate in modo idoneo, adottando, durante tutto il periodo
di utilizzo, tutte le misure di sicurezza poste a salvaguardia della sicurezza.
Ogni anomalia o disfunzione relativa agli impianti dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune onde prevenire
ogni rischio per gli operatori e per gli utenti.
ART. 16 DIVIETI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI
All’interno dell’area di mercato, agli operatori é fatto divieto:
• di occupare il posteggio ed effettuare le vendite in ore o giorni diversi dall’orario e dei giorni stabiliti;
• di vendere merci diverse da quelle previste per il settore merceologico (alimentare o non alimentare) e per la
sottospecializzazione merceologica di destinazione del posteggio;
• adottare sistemi di vendita che possano arrecare disturbo al regolare svolgimento del mercato;
• vendere generi infiammabili o accendere fuochi all’interno o nelle adiacenze del mercato comunale;
• detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
•
•
•
•
•
•
fare attacchi non conformi agli impianti esistenti per l’utilizzazione dell’energia elettrica oppure utilizzare
generatori di energia elettrica salvo in caso di inefficienza dell’impianto comunale, o installare prese d’acqua
senza autorizzazione;
danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d’acqua ed elettriche;
praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dalla competente
Autorità;
occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
lasciare animali liberi;
accatastare merci nei posteggi o sui banchi di vendita in modo da costituire un pericolo per l’incolumità delle
persone.
ART 17 MODALITA’ DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI SPOSTAMENTO
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO O DI RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO
La riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento, ristrutturazione, ampliamento, riorganizzazione del mercato o
altri casi analoghi, avviene col vincolo del mantenimento della specializzazione e della sottospecializzazione
merceologica assegnata.
Le disposizioni che precedono si applicano purché compatibili con le eventuali problematiche ed esigenze connesse a:
dimensioni dei veicoli e delle attrezzature di vendita.
articolazione e specializzazione merceologica di singoli settori, aree o posteggi nell’ambito del mercato.
esigenze di interesse pubblico o igienico sanitarie, di sicurezza, di traffico, di viabilità.
ART. 18 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI, TEMPORANEE ED OCCASIONALI
La stagionalità non é legata alla validità dell’autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell’operatore.
Autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno
rilasciate di volta in volta nel contesto delle manifestazioni di riferimento organizzate sul territorio comunale,
organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
L’effettiva presenza non é considerata un diritto acquisito da parte dell’operatore.
Non possono essere autorizzate attività di vendita aggiuntive ed occasionali presso l’area mercatale, durante il giorno di
mercato.
Presso l’area mercatale, se tecnicamente possibile, anche in giorno di mercato, potranno essere autorizzate occupazioni
temporanee del suolo pubblico per attività di propaganda previo valutazione dell’opportunità da parte del Comune.
E’ fatto divieto, nei giorni di mercato ovvero durante l’orario di vendita di effettuare qualsiasi tipo di volantinaggio o
distribuzione di materiale pubblicitario, pubblicazioni o prodotti se non espressamente autorizzato dal Comune.
E’ fatto divieto a saltimbanchi, giocolieri e simili accedere all’area mercatale negli orari di vendita.
TITOLO II
POSTEGGI ISOLATI SU AREE PUBBLICHE
ART. 19 ISTITUZIONE, TIPOLOGIA DEI POSTEGGI ISOLATI
Il Comune su indirizzo della Giunta Comunale e mediante Determinazione del Responsabile del Servizio, può istituire,
ampliare, trasferire i posteggi isolati, a carattere cittadino e/o rionale stabilirne la frequenza a temporale di utilizzo e la
tipologia merceologica nonché sopprimerli.
Tutto ciò subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni regionali in materia.
Per la disciplina relativa all’assegnazione dei posteggi isolati e alle modalità del loro utilizzo, valgono in proposito tutte
le norme esposte agli articoli precedenti.
TITOLO III
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART. 20
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende quello svolto con mezzi mobili e soste limitate al tempo
strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno e su
banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico - sanitarie.
Il Comune rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante agli
aventi titolo e su domanda dell’interessato persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o
cooperative.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante é rilasciata,
in base alla normativa emanata in materia dai competenti organi nel quale il richiedente intende avviare l’attività.
L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove
questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Resta ferma la possibilità consentita ai soggetti titolari di detta autorizzazione di esercitare su tutto il territorio
nazionale.
Il richiedente sia esso persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituita o cooperativa
presenta apposita domanda in bollo nella quale devono essere dichiarati:
a)
i dati anagrafici e il codice fiscale/partita iva;
b)
il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, artt. 70 e 71 del d.Lgs. n. 59/2010;
c)
il settore o i settori merceologici;
d)
di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può
essere presentata direttamente al Comune o posta certificata. Qualora l'inoltro dell’istanza avvenga a mezzo del servizio
postale, la data di presentazione é provata dall‘avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune.
Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Servizio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci
giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzioassenso decorre dal giorno in cui é avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
Nel caso in cui il Servizio competente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il termine del
procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un
provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a
firma del Responsabile del Servizio competente deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e
comunicato all’interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro 15 giorni al mittente mediante
raccomandata.
ART.21 MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante é esercitato da operatori in possesso della prescritta autorizzazione,
di norma con veicoli mobili con modalità che escludano che questi ultimi costituiscano occupazione del suolo pubblico
a tempo indeterminate.
La durata massima delle soste, i luoghi consentiti e le modalità delle stesse sono disciplinate, su indirizzo della Giunta
con idoneo provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
Resta fermo che gli spostamenti e le soste del veicolo debbono essere fatte in osservanza del Codice della Strada e che
l’attività di vendita deve essere svolta in modo ordinato e rispettoso della civile convivenza evitando ogni turbativa o
disturbo alla quiete pubblica.
L’esposizione delle merci e possibile esclusivamente sul veicolo adibito al trasporto delle stesse; e pertanto vietata la
vendita con l’uso di bancarelle o con l’ausilio di altri mezzi appoggiati sul suolo.
L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante attuata mediante la vendita al domicilio dei
consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago,
deve rispettare le prescrizioni in materia di “tesserino di riconoscimento per gli incaricati alla vendita” (come da art. 19
del d.lgs. 114/1998).
ART. 22 NORME PARTICOLARI E DIVIETI
Nessuna limitazione può essere posta alla mobilità del commercio itinerante col mero fine di creare zone di rispetto a
tutela della posizione di operatori in sede fissa.
Ogni regola di comportamento, in proposito, e rimessa alla ragionevolezza e alla correttezza dell’operatore in forma
itinerante.
Durante lo svolgimento del mercato, il commercio itinerante non e permesso nelle aree circostanti il mercato a partire
da una distanza minima dall’area del mercato di 500 metri lineari.
L’operatore che sia titolare di concessione di posteggio al mercato non può esercitare l’attività in forma itinerante nei
giorni in cui si svolge il mercato stesso mediante l’utilizzo della medesima autorizzazione.
Le disposizioni del presente titolo, ove compatibili, si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei
propri prodotti in forma itinerante.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI E NORME GENERALI-SANZIONI
ART. 23 NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO
Tutto il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma esercitato sul territorio del Comune di Dolzago, deve essere
svolto nel rispetto di ogni norma di carattere igienico sanitario e nel rispetto del pubblico interesse.
Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture mobili, dei banchi temporanei, delle attività di somministrazione,
dell’idoneità sanitaria, dell’autocontrollo, della vigilanza, dei controlli, il tutto in relazione ai requisiti igienico sanitari
per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, devono essere osservate le prescrizioni impartite tramite
le Ordinanze del Ministero della Salute o con il vigente Regolamento Locale di Igiene e/o altre disposizioni normative e
regolamentari in materia.
Le eventuali autorizzazioni igienico sanitarie originali previste dall’ordinamento per l’esercizio delle attività su aree
pubbliche devono essere sempre tenute a seguito da chi in quel momento effettua la vendita ed esibite ad ogni richiesta
degli organi di vigilanza.
ART.24 SANZIONI
Fatte salve le sanzioni previste dal d. Lgs. 114/1998, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00.
ART.25 INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITA’
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo
derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiera o manifestazioni temporanee o occasionali.
Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo
allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini
impartiti dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l’abbandono volontario del posteggio.
L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili
per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi,
indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.
ART. 26 PRODUTTORI AGRICOLI : AUTORIZZAZIONE AI POSTEGGI
Nella Pianta Organica allegata al presente regolamento e riservata in previsione la quota di un (1)
posteggio per i produttori agricoli di cui all’art. 4 del d.Lgs. n. 228/2001.
I produttori agricoli che intenderanno esercitare l'attività di vendita nel mercato locale, dovranno rivolgere istanza al
Comune indicando il tipo di merce che si intende esitare, allegando la documentazione (nulla osta di inizio attività)
idonea a dimostrare il possesso del requisito di produttore agricolo ai sensi del d.Lgs. n. 228/2001.
In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per
un anno e riguardare l’intero anno solare oppure per periodi limitati nell’anno.
Gli agricoltori già concessionari di posteggio a carattere stagionale, acquisiscono il diritto ad ottenere il rinnovo della
concessione per lo stesso periodo della stagione precedente; tale diritto deve essere fatto valere, pena la decadenza,
presentando al Comune richiesta di riassegnazione del medesimo posteggio almeno 30 gg. prima dell’inizio dell’attività
di vendita.
I posteggi destinati ai produttori agricoli, se non sono utilizzati, possono essere assegnati, per il solo giorno di
svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli, o, in subordine, ad altri operatori su area pubblica, titolari di
autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari.
Alla data di approvazione del presente regolamento l’autorizzazione é sostituita dalla SCIA Segnalazione Certificata di
Inizio Attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della Legge 241/1990, come modificato dall'articolo 49, commi
4bis e 4ter, della Legge 30/07/2010 n. 122, che ha convertito il Decreto Legge n. 78/2010.
Per l’apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio di cui
all’art.
4
del
d.Lgs.
n.
228/2001
occorre
presentare
SCIA
ORDINARIA
sul
portale
https://www.impresainungiorno.gov.it/.
Fly UP