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ALCOOL E IDONEITÁ ALLA GUIDA - Salute Emilia
ALCOOL E IDONEITÁ ALLA GUIDA Dott.ssa Alessandra De Palma Direttore U.O. di Medicina Legale e Gestione del Rischio Azienda U.S.L. di Modena Collaboratrice Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna L’IDEA di COLLABORARE È NATA E CRESCIUTA PERCHÉ SUSSISTEVANO I PRESUPPOSTI in REGIONE EMILIA-ROMAGNA e soprattutto LOCALMENTE L’obiettivo sarebbe: INSEGNARE alle PERSONE a PRENDERE DECISIONI CONSAPEVOLI CIRCA l’USO dell’ALCOOL e la GUIDA perché l’alcool peggiora progressivamente la capacità delle persone di agire e di guidare Allora si è pensato di cogliere l’occasione che si stava presentando: applicare la legge traendone il maggiore vantaggio in termini di TUTELA della SALUTE sia INDIVIDUALE sia COLLETTIVA utilizzando un organo già esistente ma integrandolo secondo la norma e la reale utilità dei cittadini COMMISSIONI MEDICHE LOCALI per le patenti di guida (a valenza provinciale) Operanti nelle Aziende U.S.L. ex Art. 119, comma 4, D. Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada) L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da CML costituite in ogni provincia presso le Aziende U.S.L. del capoluogo, nei riguardi: ……omissis c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall’Ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida…. (medico legale AUSL, medico militare s.p.e., medico della Polizia di Stato, medico delle Ferrovie, ecc….) La CML può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche con onere a carico del soggetto esaminato Art. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis; 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. É fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Omissis 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187. Fondi mai visti…..sigh! 6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. 8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4 (CML), che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. 9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8. (CML) Quali i CRITERI VALUTATIVI seguiti dalle CML? Quelli NORMATIVI, ovviamente. All’art. 320, Appendice II, del D.P.R. 495/92, alla lettera F, sono regolamentate infatti le modalità di rilascio e rinnovo della patente di guida in caso di uso/abuso di sostanze psicoattive “La patente di guida NON DEVE essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque CONSUMINO ABITUALMENTE sostanze capaci di compromettere la loro capacità a guidare SENZA PERICOLI. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato CON ESTREMA CAUTELA IL RISCHIO DI RECIDIVA del singolo candidato o conducente, sulla base di IDONEI ACCERTAMENTI CLINICI E DI LABORATORIO, e dopo essersi eventualmente avvalsa della CONSULENZA di uno SPECIALISTA APPARTENENTE ad una STRUTTURA PUBBLICA, PUÒ ESPRIMERE parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta CON ESTREMA SEVERITÀ I RISCHI ADDIZIONALI connessi con la guida di veicoli delle CATEGORIE C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.”. Si è cercato di fornire indicazioni operative uniformi su tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna Si partiva da una situazione di discreta difformità (non che ora sia tutto perfetto….) e si dovevano integrare le CML con i medici alcologi (ai sensi della L. 125/2001, art. 6) Gruppo di lavoro RER (misto) su ALCOOL e GUIDA: protocollo uniforme sul territorio regionale dell’ER stretta collaborazione fra SERT/ Centri Alcologici e CML integrazione delle CML con alcologo (come previsto dall’art. 6 della L. 125/2001) La legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” stabilisce infatti all’art. 6: “(Modifiche al codice della strada). 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati”. OBIETTIVO AMBIZIOSO: AZIONE SINERGICA allo SCOPO di PREVENIRE gli INCIDENTI STRADALI ALCOOL-CORRELATI CONTINUIAMO AD AUSPICARE CHE IN FUTURO CIÓ SARÁ POSSIBILE ANCHE PER LE ALTRE SOSTANZE La composizione della CML è stabilita dall’art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del “nuovo” = EX NUOVO codice della strada) “1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità su designazione del responsabile dell’unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione (DG dell’AUSL). 2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell’ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. 3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all’articolo 119, comma 2, del codice. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse…. Il lavoro del gruppo regionale misto è esitato nella DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1423 “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna per la valutazione dell’idoneità alla guida dei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica” Percorso valutativo per l’accertamento dell’idoneità alla guida nei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcoolica Violazione dell’articolo 186 n.C.d.s. Revisione dell’idoneità psicofisica alla guida L’interessato si rivolge alla segreteria della CML per il ritiro degli accertamenti Ritira una nota informativa (opuscolo) con indicazioni inerenti al percorso diagnostico e alle modalità dell’accertamento Prenota gli esami ematochimici (ALT, AST, MCV, γGT, TG, CDT) L’interessato esegue gli esami di laboratorio ritira i risultati e li presenta alla CML VISITA IN CML CON MEDICO ALCOLOGO GIUDIZIO DI IDONEITÁ/NON IDONEITÁ la CML può ritenere necessario un approfondimento presso il CENTRO ALCOLOGICO competente per territorio PERCORSO STANDARD: LA CML ESPRIME IL PROPRIO GIUDIZIO DI IDONEITÁ O DI NON IDONEITÁ CON/SENZA IL PARERE DI APPROFONDIMENTO del CENTRO ALCOLOGICO competente per territorio La CML RECEPISCE la CONSULENZA del CA Classe di rischio 1 (scarsa entità) Idoneità da 6 a 12 mesi La CML RECEPISCE la CONSULENZA del CA Classe di rischio 2 (media entità) da NON idoneità per 3 mesi a Idoneità per 3 mesi La CML RECEPISCE la CONSULENZA del CA Classe di rischio 3 (elevata entità) NON idoneità per un periodo non inferiore a 6 mesi ITER FAVOREVOLE (con/senza consulenza CA) aumento progressivo della durata di validità della patente di guida in base a età, anzianità di guida, tasso di alcoolemia, sinistro e sua gravità, consapevolezza Classe di rischio 1 (scarsa entità) Idoneità da 6 a 12 mesi Idoneità da 1 a 2 anni Idoneità da 2 anni a “normale” Classe di rischio 1 (scarsa entità) Idoneità da 6 a 12 mesi Esito sfavorevole Invio al Centro Alcologico Classe di rischio 2 (media entità) da NON idoneità per 3 mesi a Idoneità per 3 mesi Aumento progressivo se esito favorevole dopo invio al Centro Alcologico Classe di rischio 3 (elevata entità) NON idoneità non inferiore a 6 mesi Aumento progressivo se esito favorevole dopo invio al Centro Alcologico INFINE siamo di nuovo al lavoro…… Per rivedere la DGR 1423/2004 sull’ATTIVITÁ delle CML operanti presso le AZIENDE U.S.L. della REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vogliamo reintrodurre i corsi infoeducativi “a tappeto” e rivedere il protocollo valutativo… GRAZIE PER L’ATTENZIONE….