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Le segnalazioni di operazioni sospette

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Le segnalazioni di operazioni sospette
U I F - Unità di Informazione Finanziaria
Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti.
Incontro formativo della UIF con gli ordini professionali del Piemonte
Aula magna del Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130
Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti:
profili operativi e valutazioni prospettiche
Intervento di Daniela Muratti
Torino, 14 ottobre 2010
1
U I F - Unità di Informazione Finanziaria
Sommario
I – Obblighi di segnalazione dei professionisti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Destinatari dell’obbligo di segnalazione
Fonti normative
Attuali modalità di trasmissione alla UIF
Le trasmissione tramite PEC
I vantaggi della PEC
Modalità di trasmissione delle SOS tramite PEC
Obblighi degli ordini professionali
Obbligo della custodia degli atti
Principali criticità del sistema attuale
La tutela della riservatezza prevista dal D.Lgs 231/07
Ricorrenti tipologie di segnalazioni di operazioni sospette …
… e suggerimenti per migliorare le segnalazioni
Segnalazioni non dovute
Qualche numero (2 slides)
II – L’analisi finanziaria della UIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fonti normative
L’analisi della SOS finalizzata alla relazione tecnica
La definizione del corredo informativo
Schemi di analisi (3 slides)
La relazione tecnica
Destinatari della relazione tecnica
Conclusioni: qualche buona ragione per segnalare le operazioni sospette
2
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I – Gli obblighi di segnalazione dei professionisti
3
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1. Destinatari dell’obbligo di segnalazione
• iscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabili
• iscritti albo dei consulenti del lavoro
ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti,
attività in materia di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati
• notai e avvocati (con limitazioni oggettive)
prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati
precedentemente
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2. Fonti normative
art. 3 L. 197/91
L’obbligo di segnalazione scatta in presenza di operazioni nelle quali si possa
ritenere che la provenienza del denaro o dei beni sia delittuoso
art. 41 D.Lgs. 231/07
Prevede un obbligo di segnalazione quando il professionista sa, sospetta o ha
motivi ragionevoli per sospettare che operazioni di riciclaggio siano in corso,
siano state compiute o siano state tentate
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3. Attuali modalità di trasmissione alla UIF
1. Cartacea e diretta
- con modulistica predefinita (disponibile sul sito della UIF) o in forma libera
- inviata alla UIF tramite ordinari canali postali (raccomandata A/R), via fax
o per e-mail con protezione
2. Tramite ordini professionali
I professionisti trasmettono la segnalazione all’Ordine di appartenenza, il
quale invia la segnalazione alla UIF integrale ma priva del nominativo del
segnalante.
Protocolli già conclusi con C.N. Notai e C.N. Consulenti del Lavoro
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4. La trasmissione tramite PEC
La trasmissione tramite PEC si articola in due componenti
1. e-mail con ID univoco generato dal server PEC e incluso nell’oggetto della
e-mail, preceduto dal tag CNN;
2. Allegato cifrato contenente il documento oggetto della comunicazione .
Questo sistema assicura l’anonimato della segnalazione
e la sicurezza delle comunicazioni.
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5. Vantaggi della PEC
La PEC offre un canale veloce, sicuro e anonimo per lo scambio
tra la UIF e i segnalanti delle seguenti tipologie di documenti:
- Invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette
- Comunicazione al segnalante del protocollo UIF;
- Richieste al segnalante di informazioni integrative;
- Invio alla UIF delle integrazioni richieste e degli eventuali “seguiti”;
- Comunicazioni al segnalante degli esiti della segnalazione (UIF e O.I.)
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6. Modalità di trasmissione delle SOS tramite la PEC
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7. Obblighi degli Ordini Professionali
1. Tutela dell’identità del professionista
Gli ordini professionali attraverso i quali sono trasmesse le SOS
adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.
2. Custodia degli atti
Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali
persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del
presidente o di un soggetto da lui delegato per le eventuali necessità
di approfondimento da parte della UIF (analisi finanziaria) e degli
Organi investigativi (Gdf e DIA)
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8. Obbligo di custodia degli atti
In ogni caso gli atti e la documentazione devono essere
conservati in modo idoneo per le successive esigenze di
approfondimento della UIF o degli organi investigativi o
inquirenti …
… se la segnalazione è effettuata direttamente alla UIF da
un professionista che non può avvalersi dell'ordine
professionale le informazioni sono richieste direttamente
al segnalante, fatte salve le misure atte a tutelare la
protezione della sua identità.
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9. Principali criticità del sistema attuale
1. Tutela della riservatezza del segnalante
Se il professionista segnalante non canalizza la propria segnalazione
attraverso l’ordine professionale cui appartiene non c’è l’obbligo di
anonimato nella trasmissione della sua segnalazione agli O.I.;
2. La PEC non è ancora entrata a pieno regime
Il “colloquio” con gli ordini e i professionisti è talvolta difficile;
3. Qualità delle segnalazioni ancora da migliorare
•
•
•
genericità della descrizione dei fatti,
lacunosità delle motivazioni con conseguente necessità di
approfondimenti onerosi che allungano i tempi di lavorazione delle
segnalazioni
mancata indicazione dei motivi del sospetto;
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10. La tutela della riservatezza prevista dal 231/07
Art. 45, co. 5, 6, 7 e 8 – Tutela della riservatezza
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli
d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per
assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le
segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di
procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le
segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
7. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità
giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento
dei reati per i quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si
adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle
persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.
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11. Ricorrenti tipologie di operazioni segnalate…
1. Operazioni immobiliari con profili irregolari
evasione fiscale, coinvolgimento di società situate in paesi a fiscalità privilegiata, origine illecita dei
fondi utilizzati, compravendita effettuata da parte di soggetti non residenti con disponibilità di cui
non é nota l’origine, regolamento in contanti;
2. Irregolarità nei contratti societari
costituzione di società o cessioni di partecipazioni a società situate in “paradisi fiscali”; modifica
dell’assetto societario con interposizione di soggetti su cui emergono notizie non positive;
costituzione e scioglimento di società in tempi ravvicinati;
3. Profili soggettivi della clientela
prestazioni professionali richieste da clienti palesemente sprovvisti della normale competenza e
conoscenza (prestanomi);
4. Irregolarità fiscali
Irregolarità nell’emissione delle fatture e ingiustificate alterazioni dei libri contabili, frequente
pagamento per contanti di fatture emesse, movimentazione di contante senza alcun riferimento ad
operazioni economiche, rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione in sede di revisione
contabile
5. Utilizzo di conti di gioco on line
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12. … e suggerimenti per migliorare le segnalazioni
1. Riferimenti sugli intermediari
La mancanza dei riferimenti sugli intermediari bancari e finanziari intervenuti
nelle fasi di regolamento, limita fortemente la possibilità di approfondimento
presso il sistema bancario.
2. Uso del contante
da segnalare secondo le recenti precisazioni del MEF (11 ottobre 2010); la
segnalazione alla UIF non è la sede corretta per la denuncia delle violazioni
ai limiti dell’uso del contante (artt. 49 e 50 d.lgs 231/07)
3. Profili oggettivi vs profili soggettivi
nella valutazione del sospetto devono poter essere facilmente individuabili le
irregolarità attinenti il profilo oggettivo dell’operazione (finanziario e
giuridico) più che le anomalie di carattere soggettivo, pur importanti ma
rilevanti maggiormente in sede di analisi investigativa
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13. Segnalazioni non dovute
1. Violazioni sull’uso del contante
Inviate per segnalare le violazioni dell’art 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007
(limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore), in assenza di motivi
di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – recente modifica
art. 41 del D.Lgs. n. 231 del 2007
2. Soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione o tenuti a
trasmettere la segnalazione al delegato antiriciclaggio
Ad esempio i curatori fallimentari sono soggetti esclusi dall’obbligo di
segnalazione; altri soggetti, come i mediatori creditizi e gli agenti in attività
finanziaria sono tenuti a trasmettere la segnalazione non direttamente alla
UIF ma tramite l’intermediario di riferimento
3. Generiche irregolarità
Inviate da professionisti per segnalare generiche irregolarità (esempio
ricorrente: in seguito al mancato pagamento dell’onorario…) non
riconducibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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14. Qualche numero: ripartizione per categoria di soggetti segnalanti (anno 2009)
Professionisti
1,0%
Altri
0,4%
Imprese ed enti assicurativi
1,2%
Società finanziarie (artt.106 e
107 TUB)
8,7%
Poste Italiane spa
11,4%
Banche
77,3%
17
14. Qualche numero: Segnalazioni di professionisti e altri operatori
2010
2009
2008
2007
2006
totale
29+18
64 + 5
103
127
170
516
Esperto contabile
14
10
19
21
15
80
Commercialista
27
29
17
37
24
134
Mediatore imm.
3
2
13
10
6
35
Avvocato
7
3
6
8
3
27
22
6
4
0
0
31
Revisore contabile
6
7
3
4
2
22
Società revisione
5
2
2
2
9
20
Consulente lavoro
6
0
1
1
4
12
13
8
5
5
4
34
150
137
172
215
237
911
Notaio
Case da gioco e
offerta giochi on line
Altri
totale
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II - L’analisi finanziaria delle segnalazioni
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1. Fonti normative
Articolo 47 - Analisi della segnalazione
Obblighi della UIF :
 Approfondimento finanziario di ciascuna SOS;
 Archiviazione delle SOS infondate;
 Redazione di una relazione tecnica di approfondimento
finanziario per ciascuna SOS (ferme restando le previsioni
dell’art. 331 c.p.p.) (1 SOS = 1 relazione)
 Trasmissione di relazione + SOS agli O.I. (DIA e NSPV)
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2. L’analisi della SOS finalizzata alla relazione tecnica
1. Individuazione di un’ipotesi di base
i.
ii.
Immediata collocazione del fenomeno in prima lettura
Verifica dell’ipotesi iniziale in sede di analisi
2. Individuazione dei punti salienti e/o degli elementi
mancanti
3. Verifica dell’ipotesi di base tramite contatti con il
segnalante e/o con altri intermediari
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3. La definizione del corredo informativo
1. Consultazione degli archivi UIF e di altri database strutturati e visure camerali;
2. Consultazione di fonti aperte (web, stampa, altro)
3. Contatti con segnalante e altri intermediari (art. 45
D.Lgs 231, ove necessario, richiesta estratti AUI)
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4. L’Analisi finanziaria delle operazioni sospette
Le segnalazioni dei professionisti pervengono alla UIF su supporto cartaceo oppure, come nel caso dei notai e
consulenti del lavoro, tramite PEC
Alla segnalazione é assegnato un protocollo, che la individuerà sia in sede di analisi sia di
scambio di corrispondenza con gli O.I. ed il segnalante
Analisi preliminare del contenuto
Indagine nelle basi dati a disposizione (precedenti
segnalazioni, collegamenti con altri soggetti segnalati da
diversi internediari finanziari, professionisti ed altri
operatori non finanziari, incroci con altri trasferimenti di
fondi e soggetti destinatari od ordinanti, richieste di
informazioni a ISVAP, CONSOB, altri settori della B.I,.
a FIU estere,. etc…)
Identificazione dei casi piu’ urgenti (soggetti già noti alle autorità inquirenti o ad essi
collegati, operazioni di ingente ammontare apparentemente commerciali, ma che non
appaiono collegate ad attività produttive coerenti tra loro, movimenti in circolarità ….)
Provvedimento di sospensione
dell’operazione
Possibile archiviazione
Esito finale
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4 Segue: analisi finanziaria della segnalazione di operazione
sospetta
La segnalazione è assegnata a un analista relatore per l’approfondimento
Analisi:
 ulteriori informazioni sono reperite in diverse basi dati ( es. evidenze
delle camere di commercio italiane ed estere, collegamenti con altre SOS
evidenziati grazie a programmi informatici, ricerche personalizzate anche
da “fonti aperte”, informazioni da FIU estere - procedura di scambio
protetta, etc.)
2. Risultati:
 determinazione dell’origine dei fondi
 valutazione della coerenza tra il flusso esaminato, le operazioni sottostanti
e gli eventuali collegamenti con altre movimentazioni con il profilo del
segnalato
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4 Segue - analisi finanziaria
La relazione tecnica prodotta sulla base dell’analisi effettuta è esaminata dal Titolare della Divisione
operazioni sospette, dai dirigenti responsabili del coordinamento delle strutture coinvolte
nell’approfondimento delle Sos e, nei casi di particolare interesse, dalla Dirigenza della UIF
La UIF per motivi di urgenza può inviare
agli O.I. risultati provvisori delle analisi,
per poi farvi seguito per gli ulteriori
approfondimenti.
I segnalanti possono inviare “seguiti” alle
SOS precedentemente inviate
Analisi delle sos per “fenomeno”
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5. La relazione tecnica
1. ATTUALMENTE: Forma e Contenuto sono liberi,
coerentemente con la configurazione attuale della SOS;
2. IN PROSPETTIVA: la “nuova segnalazione” (più strutturata)
consentirà l’adozione di una relazione tecnica più standardizzata, con
alcune parti fisse, per esempio la descrizione delle:
•
•
•
•
•
•
•
Ipotesi finanziaria verificata;
Percorso analitico;
Fonti consultate e evidenze tratte dagli archivi UIF;
Descrizione delle ulteriori informazioni acquisite presso il sistema;
Descrizione del profilo soggettivo del segnalato
Valutazioni conclusive del rischio o, ove possibile, ipotesi di reato
“Rating”
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6. Destinatari della relazione tecnica
1. Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F.
2. Direzione Investigativa Antimafia (procuratore nazionale
antimafia per reati attinenti alla criminalità organizzata)
3. Autorità Giudiziaria (specifici casi su decreto di acquisizione,
d’iniziativa studi su “fenomeni”)
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Qualche buona ragione per segnalare le operazioni sospette
… In un’ottica penale-repressiva il riciclaggio rileva quale punto di incontro di
numerosi reati ed espressione sul piano finanziario della criminalità che mira a
reinvestire i profitti illeciti in attività economiche e finanziarie.
Nella prospettiva economica il fenomeno rappresenta un fattore di forte inquinamento
del sistema poiché determina rilevanti flussi finanziari non orientati all’efficiente
allocazione delle risorse e impedisce un corretto sviluppo della concorrenza; gli effetti
dannosi sul sistema economico si verificano sui mercati del prodotto, del lavoro, dei
capitali, della proprietà.
Il principale contributo dell’analisi economica, comunque, è l’intuizione che l’efficacia
dell’azione di contrasto al riciclaggio dipende dalla collaborazione offerta dagli
intermediari legali, ai quali gli operatori criminali si devono rivolgere per far
transitare i proventi illeciti nel settore legale.
Il riciclaggio costituisce infatti un momento di vulnerabilità delle organizzazioni
criminali in quanto il contatto con operatori economici sani eleva la possibilità di
individuare fenomeni illeciti.
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