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Quadro RW per i soldi ai familiari all`estero

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Quadro RW per i soldi ai familiari all`estero
Quadro RW per i soldi ai familiari
S
oldi ai familiari all'estero, RW
compilato dai residenti e da chi ha
l'investimento fuori confine. Necessario appurare la disponibilità del
conto corrente e le condizioni di compilazione: se scatta l'obbligo, sono da monitorare
anche i flussi. Ininfluente l'intestazione del
conto corrente italiano da cui sono inviate
le disponibilità. Inclusi nell'adempimento
i cittadini stranieri residenti.
L'invio di denaro a familiari all'estero,
per qualsiasi motivazione effettuata, dal
mantenimento degli stessi al sostenimento
delle spese da parte dei figli studenti e ivi
trasferitisi per completare l'iter universitario, può esporre all'obbligo del monitoraggio
fiscale e ciò anche riguardo agli stranieri
residenti in Italia. Proprio in riferimento a
questi ultimi la situazione potrebbe essere
paradossale: tecnicamente essi sono tenuti
ad indicare le proprie disponibilità detenute all'estero e il rischio di essere «intercettati» dall'amministrazione finanziaria
potrebbe derivare dalla richiesta del riconoscimento dei carichi di famiglia per gli
altri familiari diversi dal coniuge e dai figli,
non conviventi e rimasti nel paese d'origine.
In tale evenienza, infatti, la circolare n. 18
del 2009, richiamando la circolare n. 95/E
del 12 maggio 2000, punto 3.1.3., chiarisce
che il contribuente, per poter fruire della
detrazione per altro familiare fiscalmente
a carico, nell'ipotesi di corresponsione di
assegno alimentare non risultante da un
provvedimento dell'Autorità giudiziaria,
deve produrre idonea autocertificazione. In
particolare, in caso di richiesta degli Uffici
il contribuente può avvalersi di qualsiasi
idoneo mezzo di prova, quale ad esempio
l'intestazione delle utenze, o del contratto
di affitto dell'immobile, la documentazione
bancaria, o altro mezzo. Ciò posto, si asserisce che nel caso di cittadini stranieri, il
mezzo di prova può essere costituito dalla
documentazione bancaria o del diverso
operatore finanziario, attestante il trasferimento degli assegni. Dunque al fine di
ottenere la detrazione fiscale, si espone
all'amministrazione finanziaria una chiara
situazione di potenziale necessità di compilazione del quadro RW; infatti, se il conto
corrente estero è nella disponibilità anche
dello straniero residente in Italia che invia
i soldi, quest'ultimo deve indicarlo in RW.
Se, di contro, il conto è nella disponibilità
esclusiva dei familiari residenti all'estero
che ricevono i flussi, RW non deve essere
compilato.
Situazione analoga si registra nel caso di
invio di denaro a un conto corrente all'estero aperto nell'interesse del figlio studente.
In capo al genitore deve anzitutto verificar-
FISCO
all'estero
si se ha o meno la disponibilità del conto;
in caso di risposta positiva, egli è obbligato
al monitoraggio fiscale sia per la consistenza nella sezione II, sia per i relativi flussi
in sezione III ed in entrambi i casi per gli
interi valori detenuti e/o movimentati, a
prescindere dalla «quota» idealmente riferibile al contribuente. Il figlio, da parte
sua, è obbligato al monitoraggio solo se
residente: in tale ipotesi egli indica, sempre per l'intero importo, la consistenza in
sezione II, monitorando i relativi flussi in
sezione III pur se effettuati dal genitore,
dovendo riportare i dati bancari del conto
corrente di quest'ultimo da cui originano
le consistenze confluite all'estero.
Infine, particolare attenzione deve essere posta nell'ipotesi di conti correnti
cointestati (ad esempio tra i coniugi) in
Italia o all'estero. Il monitoraggio fiscale,
infatti, riguarda solo coloro che detengono
disponibilità all'estero e dunque prescinde
dalle cointestazioni del conto italiano da
cui sono originati i flussi. In sostanza: se i
flussi nascono da un conto corrente italiano cointestato ai coniugi e confluiscono ad
un conto estero intestato soltanto ad uno
di essi (ad esempio il marito), è soltanto
quest'ultimo a dover provvedere al monitoraggio fiscale, indicando in sezione II la
consistenza del conto corrente estero ed in
sezione III i flussi provenienti dall'Italia
per l'intero valore. Il coniuge, invece, non
avendo disponibilità all'estero, non deve
compilare RW, pur se il conto italiano di
cui è cointestataria è stato movimentato
per inviare i soldi; se i flussi sono inviati
da un conto italiano cointestato a un analogo conto cointestato estero, allora obbligati al monitoraggio fiscale sono entrambi
i coniugi e per gli importi in valori assoluti. Ad esempio, un flusso di 30 mila euro
verso l'estero con consistenza sul conto a
fine anno di pari importo, obbliga ciascuno
dei coniugi a compilare un proprio RW indicando in sezione II la consistenza di 30
mila euro e in sezione III il relativo flusso
di 30 mila euro che ha originato l'investimento; se infine i flussi provengono dal
conto italiano intestato ad uno solo dei
coniugi ma confluiscono sul conto corrente
cointestato, si ripete la situazione di cui
al punto precedente in quanto entrambi
i coniugi dispongono di un conto corrente
all'estero e sono obbligati al monitoraggio.
In particolare, ciascuno di essi dovrà indicare in valore assoluto non soltanto in
sezione II la consistenza del conto corrente
al 31 dicembre, ma anche in sezione III il
relativo flusso che l'ha originata.
Maurizio Tozzi
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