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Quadro RW per i soldi ai familiari all`estero
Quadro RW per i soldi ai familiari S oldi ai familiari all'estero, RW compilato dai residenti e da chi ha l'investimento fuori confine. Necessario appurare la disponibilità del conto corrente e le condizioni di compilazione: se scatta l'obbligo, sono da monitorare anche i flussi. Ininfluente l'intestazione del conto corrente italiano da cui sono inviate le disponibilità. Inclusi nell'adempimento i cittadini stranieri residenti. L'invio di denaro a familiari all'estero, per qualsiasi motivazione effettuata, dal mantenimento degli stessi al sostenimento delle spese da parte dei figli studenti e ivi trasferitisi per completare l'iter universitario, può esporre all'obbligo del monitoraggio fiscale e ciò anche riguardo agli stranieri residenti in Italia. Proprio in riferimento a questi ultimi la situazione potrebbe essere paradossale: tecnicamente essi sono tenuti ad indicare le proprie disponibilità detenute all'estero e il rischio di essere «intercettati» dall'amministrazione finanziaria potrebbe derivare dalla richiesta del riconoscimento dei carichi di famiglia per gli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli, non conviventi e rimasti nel paese d'origine. In tale evenienza, infatti, la circolare n. 18 del 2009, richiamando la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3., chiarisce che il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. In particolare, in caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad esempio l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo. Ciò posto, si asserisce che nel caso di cittadini stranieri, il mezzo di prova può essere costituito dalla documentazione bancaria o del diverso operatore finanziario, attestante il trasferimento degli assegni. Dunque al fine di ottenere la detrazione fiscale, si espone all'amministrazione finanziaria una chiara situazione di potenziale necessità di compilazione del quadro RW; infatti, se il conto corrente estero è nella disponibilità anche dello straniero residente in Italia che invia i soldi, quest'ultimo deve indicarlo in RW. Se, di contro, il conto è nella disponibilità esclusiva dei familiari residenti all'estero che ricevono i flussi, RW non deve essere compilato. Situazione analoga si registra nel caso di invio di denaro a un conto corrente all'estero aperto nell'interesse del figlio studente. In capo al genitore deve anzitutto verificar- FISCO all'estero si se ha o meno la disponibilità del conto; in caso di risposta positiva, egli è obbligato al monitoraggio fiscale sia per la consistenza nella sezione II, sia per i relativi flussi in sezione III ed in entrambi i casi per gli interi valori detenuti e/o movimentati, a prescindere dalla «quota» idealmente riferibile al contribuente. Il figlio, da parte sua, è obbligato al monitoraggio solo se residente: in tale ipotesi egli indica, sempre per l'intero importo, la consistenza in sezione II, monitorando i relativi flussi in sezione III pur se effettuati dal genitore, dovendo riportare i dati bancari del conto corrente di quest'ultimo da cui originano le consistenze confluite all'estero. Infine, particolare attenzione deve essere posta nell'ipotesi di conti correnti cointestati (ad esempio tra i coniugi) in Italia o all'estero. Il monitoraggio fiscale, infatti, riguarda solo coloro che detengono disponibilità all'estero e dunque prescinde dalle cointestazioni del conto italiano da cui sono originati i flussi. In sostanza: se i flussi nascono da un conto corrente italiano cointestato ai coniugi e confluiscono ad un conto estero intestato soltanto ad uno di essi (ad esempio il marito), è soltanto quest'ultimo a dover provvedere al monitoraggio fiscale, indicando in sezione II la consistenza del conto corrente estero ed in sezione III i flussi provenienti dall'Italia per l'intero valore. Il coniuge, invece, non avendo disponibilità all'estero, non deve compilare RW, pur se il conto italiano di cui è cointestataria è stato movimentato per inviare i soldi; se i flussi sono inviati da un conto italiano cointestato a un analogo conto cointestato estero, allora obbligati al monitoraggio fiscale sono entrambi i coniugi e per gli importi in valori assoluti. Ad esempio, un flusso di 30 mila euro verso l'estero con consistenza sul conto a fine anno di pari importo, obbliga ciascuno dei coniugi a compilare un proprio RW indicando in sezione II la consistenza di 30 mila euro e in sezione III il relativo flusso di 30 mila euro che ha originato l'investimento; se infine i flussi provengono dal conto italiano intestato ad uno solo dei coniugi ma confluiscono sul conto corrente cointestato, si ripete la situazione di cui al punto precedente in quanto entrambi i coniugi dispongono di un conto corrente all'estero e sono obbligati al monitoraggio. In particolare, ciascuno di essi dovrà indicare in valore assoluto non soltanto in sezione II la consistenza del conto corrente al 31 dicembre, ma anche in sezione III il relativo flusso che l'ha originata. Maurizio Tozzi