Interventi a favore degli uremici - Consiglio regionale della Calabria
by user
Comments
Transcript
Interventi a favore degli uremici - Consiglio regionale della Calabria
Consiglio Regionale della Calabria Terza Commissione permanente - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative Testo Unificato P.L. n. 452/9^, 490/9^, 504/9^ “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (interventi a favore degli uremici)” Relatore: salvatore pacenza Testo unificato p. l. 452/9^, 490/9^, 504/9^ “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (interventi a favore degli uremici)”. Relatore: salvatore pacenza 1 Consiglio Regionale della Calabria Terza Commissione permanente - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative Testo Unificato P.L. n. 452/9^, 490/9^, 504/9^ “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (interventi a favore degli uremici)” Relatore: salvatore pacenza Art. 1 (Modifica all'art. 3 della legge regionale n 36/86) A partire dall'1/01/2014 la lettera b) comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale n°36 dell'11/08/1986 è cosi sostituita: "Il rimborso di 1/5 del costo del carburante , per ogni Km percorso, per il trasporto a domicilio del materiale d'uso , secondo la periodicità stabilita dal Centro di dialisi di riferimento con autovetture abilitate al servizio pubblico o con autovettura privata propria, di familiari o di terzi". Art. 2 (Modifica all'art. 4 della legge regionale n 36/86) A partire dall'1/01/2014 la lettera b) comma i dell'art. 4 della Legge Regionale n°36 dell'11/08/1986 è cosi sostituita: "Il rimborso di 1/5 del costo del carburante, per ogni Km percorso, per il trasporto con autovetture abilitate al servizio pubblico o con autovettura privata propria, di familiari, di terzi o di accompagnatori". Art. 3 (Inserimento nella legge regionale n° 36/86 dell'art. 5 bis) Dopo l'art. 5 della legge regionale n° 36/86 è aggiunto il seguente: Art. 5 bis (Assistenza sociale) 1. In ogni Centro Dialisi deve essere garantita la presenza di un'Assistente Sociale con compiti istituzionali e dei delegati e soci ANED dove presenti, per collaborare fattivamente ai problemi socio-assistenziali dei pazienti, al fine di ampliare la rete di condivisione e solidarietà alle problematiche di ogni paziente dializzato. 2. L'Assistente sociale è individuata fra il personale di ruolo della singola ASP competente per territorio e l'attività prestata dei delegati ANED è a titolo gratuito. Art. 4 (Inserimento nella legge regionale n° 36/86 dell'art. 5 ter) Dopo l'art. 5 bis della legge regionale n° 36/86 è aggiunto il seguente: 2 Consiglio Regionale della Calabria Terza Commissione permanente - Attività sociali, sanitarie, culturali e formative Testo Unificato P.L. n. 452/9^, 490/9^, 504/9^ “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (interventi a favore degli uremici)” Relatore: salvatore pacenza Art. 5 ter (Invio dei sieri ematici) 1. I Centri Dialisi sono tenuti a proprie spese alla preparazione e all'invio dei sieri ematici ed ogni altra documentazione richiesta dai Centri trapianti, per il mantenimento del dializzato in lista attiva per il trapianto. Art. 5 (Inserimento nella legge regionale n° 36/86 dell'art. 5 quater) Dopo l'art. 5 ter della legge regionale n° 36/86 è aggiunto il seguente: Art. 5 quater (Prestazioni a favore dei dializzati) 1. Le ASP, tenuto conto delle particolari condizioni sociali, sanitarie ed economiche dei pazienti e delle loro famiglie, dovranno individuare, con la collaborazione dei Centri Dialisi territoriali, percorsi preferenziali presso i loro Presidi per le prenotazioni di prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e terapeutiche, per l'iscrizione e mantenimento dei pazienti nelle liste di attesa per trapianto renale. Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la variazione del capitolo di spesa già esistente nel bilancio di previsione 2014. 3