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Acquisti, l`aliquota Iva al 21% rimane in scena ancora un po`

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Acquisti, l`aliquota Iva al 21% rimane in scena ancora un po`
Lunedì 7 Ottobre 2013
FISCO
9
Ecco come funziona l’aumento: 22% per le operazioni effettuate dal 1° ottobre
Acquisti, l’aliquota Iva al 21%
rimane in scena ancora un po’
Pagina a cura
FRANCO RICCA
DI
L’
aumento dell’aliquota Iva dal 21 al 22%,
scattato per effetto
delle disposizioni
dell’art. 40 del dl n. 98/2011,
riguarda le operazioni «effettuate» dal 1° ottobre 2013.
In base al principio generale
dettato dall’art. 93 della direttiva 2006/112/Ce, «l’aliquota applicabile alle operazioni
imponibili è quella in vigore
nel momento in cui si verifica
il fatto generatore dell’imposta», ovverosia, tradotto nel
linguaggio della normativa
nazionale, nel momento in cui
la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera effettuata. A tal fine, occorre fare
riferimento ai criteri stabiliti
nell’art. 6 del dpr 633/72 (invero, non del tutto coincidenti con
le regole fissate dagli articoli
63 e seguenti della direttiva),
nonché in altre disposizioni
settoriali.
La vecchia aliquota del 21%,
quindi, non esce immediatamente di scena, ma continuerà ad applicarsi alle operazioni
effettuate entro il 30 settembre
2013, anche se i relativi adempimenti documentali saranno
assolti dopo, e indipendentemente dalla cosiddetta «esigibilità» dell’imposta che può
realizzarsi anche in un momento successivo a quello di
effettuazione dell’operazione,
come previsto, per esempio, per
le operazioni nei confronti degli enti pubblici e per i contribuenti che adottano il regime
cosiddetto di cassa (operazioni
a esigibilità differita).
La vecchia aliquota continuerà ad applicarsi, inoltre,
alle note di variazione che
saranno emesse in relazione a
operazioni effettuate entro il
30 settembre 2013. Vediamo in
dettaglio quali sono i criteri che
presiedono all’individuazione
del momento di effettuazione
dell’operazione.
Cessioni di
beni. In base al primo comma dell’art.
6 del dpr 633/72, le
cessioni di beni si
considerano effettuate:
a) all’atto della
consegna o spedizione, per i beni
mobili
b) all’atto della stipulazione
del contratto, per
i beni immobili
(deve trattarsi di
contratto reale e
non obbligatorio, per cui non
assume rilevanza il preliminare con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare il successivo contratto a
effetti reali). Applicando questi
Variazione dell’aliquota Iva e operazioni in corso
Il caso
La soluzione
Contratto di vendita di beni mobili stipulato a giugno Aliquota 21%
2013, con contestuale pagamento di acconto. Consegna sull’acconto
dei beni e saldo il 2 ottobre 2013
e 22% sul saldo
Vendita di beni mobili con consegna il 30 settembre Aliquota 21%
2013, fatturazione differita il 15 ottobre e pagamento sull’intero prezzo
rateale da tale mese
Consulenza legale fornita da avvocato italiano a impresa Aliquota 22%
italiana. Servizio eseguito il 20 settembre 2013, fattura- sull’intero
zione e pagamento il 30 ottobre 2013
corrispettivo
Consulenza legale fornita da avvocato francese a impresa Aliquota 21%
italiana. Servizio eseguito il 20 settembre 2013, fatturazione e pagamento il 30 ottobre 2013
Acquisto intracomunitario di beni spediti dall’Olanda il 29 Aliquota 21%
settembre 2013 e arrivati in Italia il 2 ottobre 2013
Importazione di beni dagli Usa, inviati il 15 settembre Aliquota 22%
2013, sdoganati in Italia il 1° ottobre 2013. Fattura del
fornitore pervenuta il 20 settembre 2013
Consegna beni al commissionario per la vendita a luglio Aliquota 22%
2013, rivenduti al terzo con consegna del 4 ottobre su entrambe le ces2013
sioni (dal committente al commissionario
e da questi al terzo)
Contratto di locazione di immobile in regime di imponibili- Aliquota 22%
tà stipulato a gennaio 2011, con fatturazione trimestrale sui canoni pagati dal
dei canoni
1° ottobre 2013, se
non già fatturati precedentemente
Servizi telefonici in abbonamento, erogati nel trimestre Aliquota 22%
luglio-agosto-settembre 2013, fatturazione e pagamento
a ottobre 2013
principi generali, per esempio,
la vendita di un bene mobile
consegnato o spedito prima
del 1° ottobre 2013, anche se
fatturata dopo, è soggetta alla
vecchia aliquota del 21%.
Effetti traslativi differiti
Se gli effetti costitutivi o traslativi della proprietà si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi
(consegna, spedizione, stipula-
zione), la cessione si considera
effettuata nel momento in cui
tali effetti si producono, ma
non oltre il termine di un anno
dalla consegna se si tratta di
beni mobili. È il caso, per esempio, delle vendite a
prova o con riserva
di gradimento o
comunque sottoposte a condizione
sospensiva, del
contratto di consignment stock ecc.
Il differimento
non opera, tuttavia,
per le vendite con
riserva di proprietà e per le locazioni
con patto di riscatto vincolante per
entrambe le parti,
per le quali rimangono fermi i criteri
sub a) e b).
Cessioni particolari
Il secondo comma dell’art. 6
elenca le seguenti ipotesi nelle quali l’effettuazione della
cessione di beni è collegata al
verificarsi di specifici eventi,
diversi da quelli previsti in
via generale:
- cessioni dipendenti da
atto della pubblica autorità
(es. espropriazione): vale il
momento del pagamento del
corrispettivo
- cessioni in esecuzione di
contratti di somministrazione
(es. fornitura di energia elettrica): vale il momento del pagamento del corrispettivo
- passaggi dal committente
al commissionario: vale il momento della vendita da parte
del commissionario al terzo
- autoconsumo o destinazione dei beni a finalità estranee
all’impresa: vale il momento
del prelievo dei beni
- cessioni in esecuzione di
contratti estimatori: vale il momento della rivendita al terzo,
oppure la scadenza del termine
per la restituzione al fornitore,
fermo in ogni caso il limite di
un anno dalla consegna
- assegnazioni ai soci di abitazioni da parte di cooperative
a proprietà divisa: vale la data
del rogito notarile.
Prestazioni di servizi.
Passando alla categoria delle
prestazioni di servizi, il terzo
comma dell’art. 6 fissa il momento dell’effettuazione all’atto del pagamento del corrispettivo, per cui non ha alcuna
rilevanza l’esecuzione o meno,
in tutto o in parte, della prestazione (fanno eccezione i «servizi
internazionali», oggetto di specifica disciplina, esaminata più
avanti). Quindi, per esempio,
in relazione a un contratto di
locazione di un bene mobile o
immobile in corso, i canoni pagati dal 1° ottobre 2013, anche
se maturati prima, scontano la
nuova aliquota del 22%.
I servizi prestati a titolo gratuito, ovviamente se ricorrono
i presupposti per la tassazione ai sensi del terzo comma
dell’art. 3, dpr 633/72, si considerano effettuati nel momento
in cui sono resi o, se di carattere periodico o continuativo, nel
mese successivo.
Pagamento o fatturazione anticipata. In aggiunta
ai criteri di cui sopra, occorre
considerare che il pagamento
o l’emissione della fattura in
anticipo rispetto al verificarsi degli eventi prima indicati
comportano l’anticipazione
del momento di effettuazione dell’operazione. Il quarto
comma dell’art. 6, infatti, stabilisce che se anteriormente
al verificarsi degli eventi indicati nei primi tre commi, o
indipendentemente da essi,
sia emessa la fattura oppure
sia pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, l’operazione si
considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato
o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Di conseguenza, per esempio,
se anteriormente al 1° ottobre
2013 è stato pagato in tutto o
in parte il corrispettivo, oppure è stata emessa la fattura,
in relazione a una cessione di
beni mobili consegnati successivamente, l’importo pagato o
fatturato prima sconta l’aliquota del 21%.
Si ricorda che, secondo
quanto chiarito dalla Corte
di giustizia, il pagamento anticipato di somme di denaro
è irrilevante ai fini dell’Iva
se non si ricollega a (future)
operazioni il cui oggetto sia
già individuato.
È da osservare che per
quanto riguarda le prestazioni di servizi, l’effetto anticipatorio di questa disposizione
si realizza, naturalmente, in
relazione all’eventuale emissione anticipata della fattura
(poiché il pagamento anticipato comporta già l’effettuazione dell’operazione in base
alla regola generale del terzo
comma).
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