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Circolare Clienti n. 25

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Circolare Clienti n. 25
Milano, 29 novembre 2011
CIRCOLARE CLIENTI N. 25/2011
ROBIN HOOD TAX: MODIFICHE AI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI
APPLICABILITÁ E DELLA RELATIVA ALIQUOTA PER IL TRIENNIO 2011-2013
2011
PREMESSA
L’articolo 7 della Manovra
Manov di Ferragosto1 ha introdotto importanti modifiche alla
disciplina della Robin Hood Tax2, con riguardo ai presupposti soggettivi ed
oggettivi di applicazione dell’addizionale all’aliquota IRES,
IRES nonché all’ammontare
della relativa aliquota.
In sintesi, le principali modifiche normative introdotte si sostanziano in:
• un aumento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell’aliquota di tale
addizionale di 4 punti
punti percentuali, passando così dal 6,5% inizialmente previsto
al 10,5%; le imprese che operano nel settore energetico saranno dunque
sottoposte a tassazione con un’aliquota IRES complessiva del 38%;
38%
• un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione, annoverando tra i
soggetti passivi anche quelle imprese che hanno per oggetto la trasmissione e il
dispacciamento dell’energia elettrica, il trasporto o la distribuzione del gas
naturale e la produzione di energia elettrica mediante l’impiego
l’impi
di fonti
rinnovabili (precedentemente
precedentemente escluse dall’applicazione dell’addizionale in
parola) e che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume
di ricavi superiore ad € 10 milioni ed un reddito imponibile superiore a € 1
milione.
1
Cfr. articolo 7 del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 (“Ulteriori
(“Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”),
sviluppo”), convertito, con modificazioni, in Legge del 14 settembre
2011, n. 148.
2
Con questa espressione ci si riferisce all’addizionale
’addizionale all’IRES, prevista per alcune categorie di
soggetti operanti nel settore energetico che presentano determinati requisiti, introdotta nel nostro
ordinamento dall’articolo 81 del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 (“Disposizioni
(“
urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria”),
Tributaria”), convertito, con modificazioni, in Legge del 6 agosto 2008, n. 133.
2.
DISCIPLINA DELLA ROBIN HOOD TAX3
La Robin Hood Tax è stata introdotta
odotta nel nostro ordinamento dall’articolo 81, commi
da 16 a 18, del Decreto Legge n. 112/2008, che ha previsto per alcune categorie di
soggetti operanti nel settore energetico l’introduzione di un’addizionale all’IRES con un
aliquota inizialmente pari al 5,5%, elevata poi al 6,5% dalla Legge del 23 luglio 2009, n.
994.
In particolare, prima delle modifiche introdotte dalla Manovra di Ferragosto, la
disciplina in parola prevedeva un prelievo addizionale per i soggetti passivi IRES, di cui
all’articolo 73 del TUIR5, operanti nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari,
vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto
e gas naturale, produzione e commercializzazione di energia elettrica e che avessero
conseguito, nell’anno precedente a quello di determinazione dell’imposta6, un volume
di ricavi superiore ad € 25 milioni.
Inoltre, quei soggetti che svolgono esclusivamente attività ausiliarie, quali lo stoccaggio
ed il trasporto di energia elettrica o di prodotti petroliferi e quelli che producono
energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili, erano
erano esclusi dall’applicazione
della Robin Hood Tax.
Tax
NOVITÁ INTRODOTTE DALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO
L’articolo 7 della Manovra di Ferragosto è intervenuto sulla disciplina della Robin Hood
Tax,, apportando modifiche all’aliquota,
all’aliquota ai presupposti soggettivi ed all’ambito
a
oggettivo di applicazione di tale addizionale.
3
Cfr., sul tema, la nostra Circolare Clienti del 29 settembre 2008, n. 17 (“Manovra
Manovra Estiva 2008 - Novità
per il settore energetico”).
energetico
4
Cfr. Legge del 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni
(“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia”).
energia
5
L’applicazione di tale addizionale
addizionale interessa infatti solo i soggetti IRES, come affermato
dall’Amministrazione Finanziaria a mezzo della Circolare Ministeriale del 18 giugno 2010, n. 35/E, nella
quale viene precisato che “Trattandosi
“Trattandosi di una maggiorazione applicabile, per espressa previsione
normativa, all’ordinaria aliquota IRES, i contribuenti destinatari dell’addizionale sono i soggetti passivi
dell’imposta sui redditi delle società, di cui all’articolo 73 del medesimo TUIR [omissis]”.
6
In altri termini, ill superamento della soglia dei ricavi nell’esercizio anteriore (periodo x-1) comporta
l’applicazione dell’addizionale anche se nel periodo di imposta di applicazione (periodo x) l’ammontare
dei ricavi risulti inferiore a tale limite.
limite
3.
Aliquota
È stato disposto un aumento dell’aliquota di 4 punti percentuali, dal 6,5% al 10,5%, per
il triennio 2011-2013.
2013. Detto aumento porta il prelievo IRES in capo alle imprese che
operano nell settore energetico ad un’aliquota complessiva del 38%.
Ambito soggettivo
È stato previsto un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicabilità della Robin
Hood Tax,, con particolare riferimento alle imprese che hanno per oggetto della loro
attività la trasmissione e il dispacciamento
dispacciamento dell’energia elettrica e il trasporto o la
distribuzione del gas naturale.
naturale
Inoltre, l’applicazione dell’addizionale in parola è stata estesa anche alle imprese che
producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente
prevalen
di fonti rinnovabili
7
(biomasse
biomasse e di fonte fotovoltaica ed eolica)
eolica .
Ambito oggettivo
Laa Manovra di Ferragosto è infine intervenuta sulle soglie previste, in termini di volumi
di affari, per l’applicazione della Robin Hood Tax, che è ora dovuta da quelle
qu
imprese
che conseguono “nel
“nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10
milioni di Euro [e non più 25 milioni di Euro, come disposto dalla precedente
formulazione] e un reddito imponibile superiore a un milione di Euro”
Euro 8.
OSSERVAZIONI
ZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA ROBIN HOOD TAX
Con particolare riferimento a quei soggetti che svolgono un’attività d’impresa
diversificata (intendendosi in tal senso quelle imprese che operano non solo nel
settore petrolifero ed energetico, ma anche
anche in settori diversi), è da osservare che
questi dovranno applicare la Robin Hood Tax, a condizione che operino
prevalentemente nel settore energetico e petrolifero. All riguardo,
riguardo i ricavi generati
dalle attività interessate dall’addizionale si considerano prevalenti se il rapporto tra il
volume di ricavi dalle stesse generato ed il volume di ricavi totali dell’impresa sia
superiore al 50%9.
7
Tale modifica normativa
norma
è stata introdotta eliminando, dalla lettera c) dell’articolo 81, comma 16, del
Decreto n. 112/2008, l’inciso “La
La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono
energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare
solare-fotovoltaica o eolica”.
8
Cfr. articolo 7, comma 1, del D.L. n. 138/2011.
9
Cfr. la Circolare Ministeriale n. 35/2010, Paragrafo 3.2.
4.
L’Amministrazione Finanziaria, nella Circolare Ministeriale n. 35/201010, ha inoltre
chiarito che per le imprese che svolgono attività diversificate, ai fini del calcolo della
soglia minima di applicazione dell’addizionale,
dell’addizionale vanno presi in considerazione tutti i
ricavi conseguiti nel corso di un periodo di imposta e non solo quelli generati dalle
attività relative al settore energetico.
energetico
Per completezza, si segnala che la recente Ordinanza del 26 marzo 2011,
2011 n. 9, della
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha ritenuto che “è
“ rilevante e non
manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale
costituzionale della norma che
ha istituito un’addizionale IRES [c.d. Robin Hood Tax] a carico dei soggetti operanti nel
mercato degli idrocarburi liquidi e gassoso”.
gassoso
In particolare, i giudici emiliani hanno evidenziato come la Robin Hood Tax,
applicandosi solo alle
le imprese operanti nel settore energetico, creerebbe una
situazione di disparità di trattamento non giustificata in termini di una maggiore
capacità contributiva delle imprese interessate dalla maggiorazione.
maggiorazione
Consolidato Fiscale Nazionale e trasparenza fiscale
Ill Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre delle regole particolari, previste dai
commi 16-bis e 16-ter
16
del Decreto n. 112/2008, per quei soggetti che hanno
esercitato l’opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale11, nonché per quelli che
hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale12.
In particolare, le società aderenti al Consolidato Fiscale Nazionale sono tenute ad
assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale IRES in
esame, nonché a provvedere
provvedere al relativo versamento. Ne consegue che, con
riferimento al Consolidato Fiscale Nazionale, le società che partecipano alla
tassazione di gruppo sono soggette agli stessi effetti impositivi che si sarebbero
prodotti in assenza dell’opzione per la tassazione
tassa
di gruppo.
Con riferimento alle società che hanno optato per ill regime di trasparenza fiscale, si
evidenzia che le società aderenti in qualità di soggetti partecipati sono tenute ad
assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale
all’addi
in esame
ed a provvedere
dere al relativo versamento. Allo
llo stesso modo, i soggetti partecipanti
determinano la maggiorazione esclusivamente sul proprio reddito imponibile, senza
possibilità di utilizzare in compensazione gli utili o le perdite della partecipata
part
trasparente.
10
Cfr., sul tema, la nostra Tax Flash News del 23 giugno 2010, “Addizionale
“Addizionale IRES per il settore
energetico”.
11
Cfr. artt. 117 e ss. del TUIR.
12
Cfr. artt. 115 e 116 del TUIR.
5.
DECORRENZA
Per espressa previsione normativa, tali modifiche, in deroga all’articolo 3 dello Statuto
del Contribuente13, hanno efficacia retroattiva e sono applicabili dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L’articolo 7, comma 4, della Manovra
Man ra di Ferragosto prevede inoltre che le modifiche
introdotte in termini di aumento di aliquota ed ampliamento dei presupposti soggettivi
ed oggettivi di applicazione dell’addizionale non rilevano ai fini della determinazione
dell’acconto 201114 (pur avendo effetto dal medesimo periodo di imposta 2011).
Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.
13
Cfr. articolo 3 della Legge del 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni
(“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”),, il quale, al comma 1, dispone che “… omissis … le disposizioni tributarie non hanno
effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
v
delle disposizioni che le
prevedono”.
14
Con riferimento alla disciplina
d
del versamento e della riscossione della seconda rata di acconto per il
2011,, si rimanda alla nostra Circolare Clienti del 15 novembre 2011, n. 20 “Disciplina
“
del versamento e
della riscossione della seconda rata di acconto per il 2011”.
2011
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