Il principio di sussidiarietà - Scuola di formazione sociale e politica
by user
Comments
Transcript
Il principio di sussidiarietà - Scuola di formazione sociale e politica
Il principio di sussidiarietà Pio Xl , enciclica "Quadragesimo Anno" (1931), paragrafo 80: "siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. principio di sussidiarietà era stato già formulato da Antonio Rosmini (1797-1855) nella "Filosofia della politica",(1839): "il governo civile opera contro il suo mandato, quand'egli si mette in concorrenza con i cittadini, o colla società ch'essi stringono insieme per ottenere qualche utilità speciale; molto più quando, vietando tali imprese agli individui e alle loro società, ne riserva a sè il monopolio". In breve: lo Stato "faccia quello che i cittadini non possono fare". E' questo, dunque, il principio di sussidiarietà orizzontale ben diverso dall'altra formulazione che porta il nome di sussidiarietà verticale, dove, per esempio, si dice, che la Regione farà quello che non fa lo Stato, la Provincia farà quello che non fa la Regione, e i Comuni e le aree metropolitane faranno quello che non fa la Provincia. E qui è chiaro che, se il principio di sussidiarietà verticale non viene esplicitamente coniugato con quello di sussidiarietà orizzontale, si cade in modo inequivocabile in una più subdola e pericolosa forma di statalismo celebrata nella formula: ciò che non fa il pubblico lo fa il pubblico. Il principio di sussidiarietà è stato recepito nell'ordinamento italiano con l'art. 118 della Costituzione (2001). 1) le diverse istituzioni, nazionali come sovranazionali, debbono tendere a creare le condizioni che permettono alla persona e alle aggregazioni sociali (i cosiddetti corpi intermedi: famiglia, associazioni,partiti, ecc) di agire liberamente senza sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività. 2) un'entità di livello superiore non deve agire in situazioni nelle quali l'entità di livello inferiore (e, da ultimo, il cittadino) è in grado di agire per proprio conto; l'intervento dell'entità di livello superiore deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore; 3) l'intervento pubblico è attuato quanto più vicino possibile al cittadino: prossimità del livello decisionale a quello di attuazione. esistono tuttavia un nucleo di funzioni inderogabili che i poteri pubblici non possono alienare: (coordinamento, controllo, garanzia dei livelli minimi di diritti sociali, equità, ecc). Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio; in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime I SERVIZI SOCIALI IN ITALIA: LEGGE CRISPI :1890 LEGGE 328/2000 : “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” Legge 328, presupposti e principi di fondo: •Riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati. •Programmazione degli interventi in base alle caratteristiche ed ai bisogni della popolazione (Piani di Zona). •Integrazione dei servizi sociali con i sanitari. •Partecipazione attiva nei servizi degli utenti e dei cittadini. •I Comuni realizzano,organizzano e gestiscono i servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà,la cooperazione, l’auto-organizzazione. •Programmazione e organizzazione dei servizi e dei interventi sociali paritaria tra enti locali , regioni , Stato e terzo settore . Legge regionale 12 marzo 2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” Marzo 2008 PRINCIPI GENERALI Richiamo espresso ai principi dei principi Costituzionali, della Carta dei diritti , dello statuto regionale, dei livelli essenziali, della legge 328 e delle leggi regionali di settore. Libertà di scelta, affermazione della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva presa a carico della persona, promozione dell’autonomia della persona tese a favorire la vita indipendente e flessibilità delle prestazioni; Universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze; Effettività ed efficacia delle prestazioni erogate; Promozione delle condizioni di benessere e inclusione sociale; Attuazione della sussidiarietà verticale ed orizzontale con una attenta definizione delle competenze amministrative; Semplificazione del linguaggio normativo e adeguamento e ulteriore sviluppo del quadro normativo al mutato sistema del welfare lombardo; Strumenti di tutela e di sostegno come presupposti per l’affermazione di diritti ( effettività della legge); Riconoscimento, volorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia; Partecipazione delle persone che accedono alla rete in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalla normativa in materia di ISEE al costo delle prestazioni secondo criteri stabiliti dalla Giunta. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti. DALLA L.R. 1/86 AL TESTO DI RIFORMA: CHE COSA CAMBIA La legge regionale n. 1/86 Programmazione centralizzata Gestione pubblica dei servizi con facoltà di affidamento a terzi Limitata sussidiarietà verticale Riconoscimento del ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale La legge regionale n. 3/08 Programmazione decentrata dei Piani di zona Rafforzamento del ruolo dei Comuni nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità di offerta sociali e delle ASL, quali soggetti che programmano, a livello locale, la realizzazione delle unità di offerta sociosanitarie Accreditamento come condizione per accedere al fondo sanitario regionale; Promozione delle collaborazioni pubblico/privato; Accentuata sussidiarietà verticale e orizzontale: Affermazione del terzo settore come soggetto attivo della programmazione, progettazione e realizzazione della rete e per consentire la piena espressione delle capacità progettuali SUSSIDIARIETA’ VERTICALE La REGIONE - programmazione della rete sociosanitaria; - compiti di indirizzo rispetto alla programmazione della rete sociale; - definizione dei livelli essenziali di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti a livello statale per le prestazioni sociosanitarie e definizione dei livelli uniformi delle prestazioni sociali; - definizione dei requisiti di funzionamento e dei criteri di accreditamento delle unità di offerta sociali; - accreditamento e finanziamento delle unità d’offerta sociosanitarie; - organizzazione del sistema informativo; - promozione della sperimentazione; - promozione dell’integrazione delle politiche - promozione della costituzione di forme di gestione associata e di azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore; - definizione dei percorsi formativi, in accordo con gli enti competenti, di qualificazione e aggiornamento e individuazione delle figure professionali aggiuntive; - Promozione della formazione integrata degli operatori. SUSSIDIARIETA’ VERTICALE I COMUNI - programmazione della rete sociale; - erogazione dei titoli sociali; - definizione di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione; - integrazione economica delle rette; - accreditamento delle unità di offerta sociali; Le PROVINCE - programmazione degli interventi formativi; - istituzione di osservatori territoriali; - sostegno alla realizzazione di interventi innovativi della rete; - Realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali Le ASL - progettazione della rete sociosanitaria; - vigilanza sulle unità d’offerta; - acquisto delle prestazioni sociosanitarie; - partecipazione alla programmazione locale; SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE IL TERZO SETTORE - partecipa alla programmazione regionale e locale; - gestisce unità d’offerta; - partecipa alle sperimentazioni gestionali; - concorre alla gestione degli osservatori; - assume la gestione di servizi nell’ambito di rapporti convenzionali; - previsione della consultazione sia per la rete sociale che per la rete sociosanitaria; - Libertà di svolgere attività sociali e assistenziali indipendentemente dal loro inserimento nella rete PRINCIPI E STRUMENTI DI TUTELA LIBERTA’ DI SCELTA: - ACCREDITAMENTO - TITOLI - SISTEMA INFORMATIVO - CONSENSO INFORMATO - SEGRETARIATO SOCIALE - CARTA DEI SERVIZI NELLE UNITA’ D’OFFERTA - UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA NELLE ASL; - DIFENSORE CIVICO COMUNALE; - UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA I quattro modelli di sussidiarietà orizzontale 1. Pura esternalizzazione (outsourcing) 2. Sussidiarietà per progetti 3. Valorizzazione delle iniziative di privati 4. Redistribuzione di risorse senza apparato istituzionale Pura esternalizzazione • Dal punto di vista dell’ente pubblico la stipula della convenzione avviene nell’ottica dell’affidamento di una commessa • La programmazione e le leve strategiche sia del progetto sia del soggetto convenzionato sono mantenute in capo all’Ente pubblico • L’esecuzione del servizio è affidata ai privati • La convenzione con l’Ente pubblico legittima l’esistenza del soggetto privato convenzionato • L’attività svolta in convenzione con l’Ente pubblico esaurisce l’orizzonte operativo e strategico del soggetto convenzionato Esempi di valorizzazione di iniziative di privati • Esempi di riconoscimento di categorie di enti: – La L.R. 22/2001 “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” prevede il riconoscimento del ruolo delle parrocchie quali soggetti promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell’area giovanile attraverso l’attività degli oratori e stanzia per l’anno 2001 Lit. 500.000.000. – La L.R. 8/1999 “Interventi a sostegno delle scuole materne autonome” concede contributi a tutte le scuole materne che operano in Regione Lombardia, indipendentemente dal fatto che abbiano una convenzione in essere con un ente locale e stanzia per l’anno 1999 Lit. 20.000.000.000. • Esempio di riconoscimento di singoli enti: – Delibere della Giunta comunale del Comune di Cuasso al Monte (VA), che dal 1998 finanzia e sostiene l’oratorio estivo organizzato congiuntamente dalle tre parrocchie del Comune ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA SOCIALE IN UN AMBITO l fondi nazionali per le politiche della famiglia saranno dimezzati in un solo anno. Nel 2011 saranno 52,466 milioni di euro mentre quest’anno ammontavano a 100 milioni. E non va meglio alle politiche sociali: 75,297 milioni di euro nel 2011 per il Fnps che e la principale linea di finanziamento statale per la realizzazione sul territorio del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Nel 2010 c`erano 380,22 milioni; nel 2009 il Fondo ammontava a 518,226 milioni.