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Il principio di sussidiarietà - Scuola di formazione sociale e politica

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Il principio di sussidiarietà - Scuola di formazione sociale e politica
Il principio di sussidiarietà
Pio Xl , enciclica "Quadragesimo Anno"
(1931), paragrafo 80:
"siccome non è lecito togliere agli
individui ciò che essi possono compiere
con le forze e l'industria propria per
affidarlo alla comunità, così è ingiusto
rimettere a una maggiore e più alta
società quello che dalle minori e
inferiori comunità si può fare.
principio di sussidiarietà
era stato già formulato da Antonio Rosmini (1797-1855)
nella "Filosofia della politica",(1839):
"il governo civile opera contro il suo mandato,
quand'egli si mette in concorrenza con i cittadini,
o colla società ch'essi stringono insieme per ottenere
qualche utilità speciale; molto più quando, vietando
tali imprese agli individui e alle loro società,
ne riserva a sè il monopolio".
In breve:
lo Stato "faccia quello che i cittadini non possono fare".
E' questo, dunque, il principio di sussidiarietà orizzontale
ben diverso dall'altra formulazione
che porta il nome di sussidiarietà verticale,
dove, per esempio, si dice, che la Regione farà
quello che non fa lo Stato, la Provincia farà quello
che non fa la Regione, e i Comuni e le aree metropolitane
faranno quello che non fa la Provincia.
E qui è chiaro che, se il principio di sussidiarietà verticale
non viene esplicitamente coniugato con quello
di sussidiarietà orizzontale, si cade in modo inequivocabile
in una più subdola e pericolosa forma di statalismo
celebrata nella formula:
ciò che non fa il pubblico lo fa il pubblico.
Il principio di sussidiarietà è stato recepito
nell'ordinamento italiano
con l'art. 118 della Costituzione (2001).
1) le diverse istituzioni, nazionali come sovranazionali,
debbono tendere a creare le condizioni che permettono
alla persona e alle aggregazioni sociali
(i cosiddetti corpi intermedi: famiglia, associazioni,partiti, ecc)
di agire liberamente senza sostituirsi ad essi
nello svolgimento delle loro attività.
2) un'entità di livello
superiore non deve agire in
situazioni nelle quali l'entità
di livello inferiore (e, da
ultimo, il cittadino) è in grado
di agire per proprio conto;
l'intervento dell'entità di
livello superiore deve essere
temporaneo e teso a restituire
l'autonomia d'azione all'entità
di livello inferiore;
3) l'intervento pubblico è
attuato quanto più vicino
possibile al cittadino:
prossimità del livello
decisionale a quello di
attuazione.
esistono tuttavia un nucleo di
funzioni inderogabili che i
poteri pubblici non possono
alienare:
(coordinamento, controllo,
garanzia dei livelli minimi di
diritti sociali, equità, ecc).
Il principio di sussidiarietà può quindi essere
visto sotto un duplice aspetto:
in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze
deve essere spostata verso gli enti più prossimi
al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio;
in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che
attraverso i corpi intermedi,
deve avere la possibilità di cooperare
con le istituzioni nel definire gli interventi che
incidano sulle realtà sociali a lui più prossime
I SERVIZI SOCIALI IN ITALIA:
LEGGE CRISPI :1890
LEGGE 328/2000 : “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Legge 328, presupposti e principi di fondo:
•Riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati.
•Programmazione degli interventi in base alle
caratteristiche ed ai bisogni della popolazione (Piani di Zona).
•Integrazione dei servizi sociali con i sanitari.
•Partecipazione attiva nei servizi degli utenti e dei cittadini.
•I Comuni realizzano,organizzano e gestiscono
i servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà,la cooperazione,
l’auto-organizzazione.
•Programmazione e organizzazione dei servizi e dei interventi sociali
paritaria tra enti locali , regioni , Stato e terzo settore .
Legge regionale 12 marzo 2008, n.3
“Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario”
Marzo 2008
PRINCIPI GENERALI
Richiamo espresso ai principi dei principi Costituzionali, della Carta dei diritti , dello statuto regionale,
dei livelli essenziali, della legge 328 e delle leggi regionali di settore.
Libertà di scelta, affermazione della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva presa a
carico della persona, promozione dell’autonomia della persona tese a favorire la vita indipendente e
flessibilità delle prestazioni;
Universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;
Effettività ed efficacia delle prestazioni erogate;
Promozione delle condizioni di benessere e inclusione sociale;
Attuazione della sussidiarietà verticale ed orizzontale con una attenta definizione delle competenze
amministrative;
Semplificazione del linguaggio normativo e adeguamento e ulteriore sviluppo del quadro normativo al
mutato sistema del welfare lombardo;
Strumenti di tutela e di sostegno come presupposti per l’affermazione di diritti ( effettività della legge);
Riconoscimento, volorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia;
Partecipazione delle persone che accedono alla rete in rapporto alle proprie condizioni economiche, così
come definite dalla normativa in materia di ISEE al costo delle prestazioni secondo criteri stabiliti dalla
Giunta. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative
vigenti.
DALLA L.R. 1/86 AL TESTO DI RIFORMA: CHE COSA CAMBIA
La legge regionale n. 1/86
 Programmazione centralizzata
Gestione pubblica dei servizi
con facoltà di affidamento a
terzi
Limitata sussidiarietà verticale
Riconoscimento del ruolo del
volontariato come strumento
di solidarietà sociale
La legge regionale n. 3/08
Programmazione decentrata dei Piani di
zona Rafforzamento del ruolo dei Comuni
nella programmazione, progettazione e
realizzazione della rete locale delle unità
di offerta sociali e delle ASL, quali
soggetti che programmano, a livello
locale, la realizzazione delle unità di
offerta sociosanitarie
Accreditamento come condizione per
accedere al fondo sanitario regionale;
Promozione delle collaborazioni
pubblico/privato;
Accentuata sussidiarietà verticale e
orizzontale:
Affermazione del terzo settore come
soggetto attivo della programmazione,
progettazione e realizzazione della rete e
per consentire la piena espressione delle
capacità progettuali
SUSSIDIARIETA’ VERTICALE
La REGIONE
- programmazione della rete sociosanitaria;
- compiti di indirizzo rispetto alla programmazione della rete sociale;
- definizione dei livelli essenziali di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti a livello statale per
le prestazioni sociosanitarie e definizione dei livelli uniformi delle prestazioni sociali;
- definizione dei requisiti di funzionamento e dei criteri di accreditamento delle unità di offerta
sociali;
- accreditamento e finanziamento delle unità d’offerta sociosanitarie;
- organizzazione del sistema informativo;
- promozione della sperimentazione;
- promozione dell’integrazione delle politiche
- promozione della costituzione di forme di gestione associata e di azioni a sostegno e qualificazione
dei soggetti operanti nel terzo settore;
- definizione dei percorsi formativi, in accordo con gli enti competenti, di qualificazione e
aggiornamento e individuazione delle figure professionali aggiuntive;
- Promozione della formazione integrata degli operatori.
SUSSIDIARIETA’ VERTICALE
I COMUNI
- programmazione della rete sociale;
- erogazione dei titoli sociali;
- definizione di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti
dalla
Regione;
- integrazione economica delle rette;
- accreditamento delle unità di offerta sociali;
Le PROVINCE
- programmazione degli interventi formativi;
- istituzione di osservatori territoriali;
- sostegno alla realizzazione di interventi innovativi della rete;
- Realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità
sensoriali
Le ASL
- progettazione della rete sociosanitaria;
- vigilanza sulle unità d’offerta;
- acquisto delle prestazioni sociosanitarie;
- partecipazione alla programmazione locale;
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE
IL TERZO SETTORE
- partecipa alla programmazione regionale e locale;
- gestisce unità d’offerta;
- partecipa alle sperimentazioni gestionali;
- concorre alla gestione degli osservatori;
- assume la gestione di servizi nell’ambito di rapporti convenzionali;
- previsione della consultazione sia per la rete sociale che per la rete sociosanitaria;
- Libertà di svolgere attività sociali e assistenziali indipendentemente dal loro
inserimento nella rete
PRINCIPI E STRUMENTI DI TUTELA
LIBERTA’ DI SCELTA:
- ACCREDITAMENTO
- TITOLI
- SISTEMA INFORMATIVO
- CONSENSO INFORMATO
- SEGRETARIATO SOCIALE
- CARTA DEI SERVIZI NELLE UNITA’
D’OFFERTA
- UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA NELLE ASL;
- DIFENSORE CIVICO COMUNALE;
-
UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA
I quattro modelli di
sussidiarietà orizzontale
1. Pura esternalizzazione (outsourcing)
2. Sussidiarietà per progetti
3. Valorizzazione delle iniziative di privati
4. Redistribuzione di risorse senza apparato
istituzionale
Pura esternalizzazione
• Dal punto di vista dell’ente pubblico la
stipula della convenzione avviene nell’ottica
dell’affidamento di una commessa
• La programmazione e le leve strategiche sia del
progetto sia del soggetto convenzionato sono
mantenute in capo all’Ente pubblico
• L’esecuzione del servizio è affidata ai privati
• La convenzione con l’Ente pubblico legittima
l’esistenza del soggetto privato convenzionato
• L’attività svolta in convenzione con l’Ente pubblico
esaurisce l’orizzonte operativo e strategico del
soggetto convenzionato
Esempi di valorizzazione di
iniziative di privati
•
Esempi di riconoscimento di categorie di enti:
– La L.R. 22/2001 “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione
sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”
prevede il riconoscimento del ruolo delle parrocchie quali soggetti
promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell’area
giovanile attraverso l’attività degli oratori e stanzia per l’anno 2001
Lit. 500.000.000.
– La L.R. 8/1999 “Interventi a sostegno delle scuole materne
autonome” concede contributi a tutte le scuole materne che
operano in Regione Lombardia, indipendentemente dal fatto che
abbiano una convenzione in essere con un ente locale e stanzia
per l’anno 1999 Lit. 20.000.000.000.
•
Esempio di riconoscimento di singoli enti:
– Delibere della Giunta comunale del Comune di Cuasso al Monte
(VA), che dal 1998 finanzia e sostiene l’oratorio estivo organizzato
congiuntamente dalle tre parrocchie del Comune
ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA SOCIALE IN UN
AMBITO
l fondi nazionali per le politiche della famiglia
saranno dimezzati in un solo anno.
Nel 2011 saranno 52,466 milioni di euro mentre
quest’anno ammontavano a 100 milioni.
E non va meglio alle politiche sociali:
75,297 milioni di euro nel 2011
per il Fnps che e la principale linea di finanziamento statale
per la realizzazione sul territorio del sistema integrato
di interventi e servizi sociali.
Nel 2010 c`erano 380,22 milioni;
nel 2009 il Fondo ammontava a 518,226 milioni.
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