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Risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del licenziamento illegittimo- il danno è risarcibile solo in caso di licenziamento ingiurioso (o persecutorio o vessatorio). Il danno costituito dalla lesione all'integrità psicofisica del lavoratore causato esclusivamente dall'illegittimità del licenziamento è conseguenza non già di tale illegittimità (cioè dell’assenza della relativa ragione fondante: giusta causa o giustificato motivo, violazione di norme legali o contrattuali), bensì della mancanza del lavoro e della retribuzione: del comportamento illegittimo del datore è conseguenza solo mediata e indiretta (quale conseguenza di una conseguenza). In tale quadro il licenziamento rientra nella dialettica fra diritti e obblighi delle parti contrattuali: è nella “fisiologia” delle relazioni che si svolgono nell'ambito dell'impresa; anche ove sia illegittimo, l'atto è nel bilancio delle eventualità, quale spazio in cui il rapporto di lavoro può a volte svilupparsi. Non “fisiologica(in quanto estranea al normale spazio in cui si svolge la dialettica aziendale intorno al rapporto di lavoro), e pertanto non prevedibile, è ogni altra conseguenza, e in particolare la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore determinata dalla mancanza del lavoro e della retribuzione. Rispetto all'illegittimo licenziamento questa specifica lesione costituisce quindi una conseguenza non immediata, né diretta, né prevedibile. Il danno non è risarcibile. Solo in caso di licenziamentoingiurioso (o persecutorio o vessatorio) detto danno è risarcibile, trovando la sua causa, immediata e diretta, non nella perdita del posto di lavoro ma nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro, occorrendo, peraltro, la dimostrazione da parte del lavoratore – sul quale incombe il relativo onere probatorio – non solo dell'illegittimità del licenziamento, ma anche del carattere ingiurioso, persecutorio o vessatorio del licenziamento stesso, nonché dell'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5927 del 05/03/2008, Sez. L, Sentenza n. 5730 del 12/03/2014). (Tribunale di Benevento - sez. Lavoro – Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari-Sentenza n. 1080/2015 pubblicata il 23 novembre 2015).