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6 danno ingiusto - Scuola di Giurisprudenza

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6 danno ingiusto - Scuola di Giurisprudenza
DANNO INGIUSTO
• Tradizionalmente illiceità dell’atto era
presupposto per ingiustizia del danno
• Oggi ingiustizia del danno, sganciata
dall’antigiuridicità della condotta, rappresenta un
elemento necessario per la nascita di
un’obbligazione risarcitoria
• Conseguenze pratiche : 1. Ampliamento ipotesi
risarcitorie: prima solo in caso di lesione di diritto
soggettivo assoluto (2043 era considerata norma
secondaria) 2. Atipicità danno extracontr: non c’è
elenco basta ci sia preesistenza di situazione
giuridica rilevante cui deriva pregiudizio
conseguenze
• In giurisprudenza x lungo tempo norme sulla
responsabilità considerate norme secondarie
operanti soltanto dopo la lesione di un bene
primario (non risarcibile lesione al diritto di
credito o interesse legittimo)
• Nella realtà stesso evento può provocare
diversi pregiudizi
• Il danno giuridicamente rilevante è solo
quello INGIUSTO cioè LESIONE DI UNA
SITUAZIONE GIURIDICAMENTE
RILEVANTE
• Diritti assoluti, valevoli erga omnes; diritti
della personalità;
• Successivamente risarcibile anche lesione
dei diritti di credito;
Lesione diritto di credito
• Risarcibile danno per inadempimento
cagionato per comportamento colposo del
terzo che impedisce al debitore di
adempiere.
• Lesione di vincoli di solidarietà economico
affettiva
Lesione di semplici aspettative
• Perdita di chance: La Cassazione fa propria la tesi che afferma la duplice natura
di tale danno: esso può manifestarsi nella sua forma eziologica consistente nella
determinazione del risarcimento commisurata alla probabilità di sussistenza del
nesso di causalità, attraverso l'utilizzo di una percentuale di riparazione
proporzionale alla possibile esistenza del nesso stesso.
• In tale ipotesi anche una mera possibilità, purchè concreta e attuale, di un danno
futuro, iusta alligata et probata, sarà risarcibile.
• Nella sua forma ontologica la chance è risarcibile in sè, in via autonoma dal bene
finale.
• Sono due figure di danno distinte: pertanto dovranno entrambe essere sottoposte
all’attenzione del giudice e provate, anche con l’utilizzo di presunzioni o regole di
esperienza.
• In altra recente sentenza sul tema la Cassazione stabiliva che “il danno derivante
dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità
patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di
autonoma valutazione, di cui l’interessato ha l’onere di provare, sia pure in modo
presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il
raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della
quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”
(Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 10.01.2007 n. 238).
Onere probatorio
• Anche in tal caso ci si richiama alla tesi
ormai predominante secondo cui quando il
lavoratore lamenta il risarcimento danno per
perdita di chance, “ha l'onere di provare gli
elementi atti a dimostrare, pure se solo in
modo presuntivo e basato sul calcolo della
probabilità, la possibilità che avrebbe avuto
di conseguire il superiore inquadramento”
(Cass., Sez. L., sent. 9.1.2003, n. 123).
INTERESSI LEGITTIMI
• DOPO LA STORICA SENTENZA n. 500/99
viene superata l’ostilità a ritenere risarcibile la
lesione di interessi legittimi x tradizionale
orientamento alla tutela dei soli diritti soggettivi
e x qualifica a meri interessi di fatto gli i.
legittimi.
• Il G.A. è giudice che può condannare la P.A. al
risarcimento con l’assunzione dei mezzi di prova
del processo civile.
• SS.UU. 2008: risarcimento anche a prescindere
dalla illegittimità dell’atto amministrativo
LESIONE AMBIENTE
• Bene collettivo e tutelato dalla Costituzione
• Novità legislativa prima art.18 l.349/96, ora d.lgs.
152/2006: art. 311 “ Chiunque realizzando un fatto illecito
o omettendo attività o comportamenti doverosi, con
violazione di legge, di regolamento o di provvedimento
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o
violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in
parte è obbligato al ripristino della precedente situazione e,
in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale
nei confronti dello Stato.
• Spetta al solo Ministero dell’ambiente
• Risarcimento in forma specifica e se necessario quello x
equivalente (se impossibile o eccessivamente oneroso).
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