Dopo aver ceduto un immobile il venditore deve assolvere le
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Dopo aver ceduto un immobile il venditore deve assolvere le
Dopo aver ceduto un immobile il venditore deve assolvere le seguenti formalità: COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO: Il venditore deve presentare la comunicazione di cessione di fabbricato (art. 12 legge 59/1978), compilata e consegnata dal Notaio al momento dell’atto, all’autorità locale di pubblica sicurezza, nel sol caso di trasferimento in favore di straniero. L’obbligo generalizzato di comunicazione è, infatti, stato assorbito per I trasferimenti immobiliari rogati con il ministero notarile, dall’obbligo di registrazione incombente sui pubblici ufficiali. In caso di trasferimento in favore di straniero, la comunicazione andrà presentata: • Alla Questura competente, se il Comune è sede di Questura; • se il Comune non è sede di Questura, ai Vigili Urbani del Comune stesso. La comunicazione deve essere presentata (o spedita a mezzo raccomandata) entro 48 ore dalla consegna delle chiavi. Attenzione non sono previste proroghe in caso di giorni festivi. PAGAMENTO DELL’IMU: L’acquirente deve pagare l’IMU per tutti i mesi interi di possesso nel corso dell’anno. L'imposta per il mese nel quale è stato acquistato l’immobile viene pagato: • dal venditore se l’atto è stato stipulato entro il giorno 15 del mese; • dall’acquirente se l’atto è stato stipulato dopo il giorno 15 del mese. DENUNCIA O COMUNICAZIONE DELL’IMU: Il venditore, oltre a pagare l’imposta, deve anche comunicare al Comune di aver venduto l’immobile nei casi seguenti: - Quando è cambiata la situazione immobiliare (acquisto, vendita, eredità, donazione, cambio di residenza), se l'atto notarile non è transitato attraverso il M.U.I.. - Per tutti gli immobili che godono di una riduzione d'imposta, come quelli dichiarati inagibili, gli immobili di interesse storico o i terreni agricoli. - Per gli immobili di proprietà delle imprese, che sono beni strumentali alla loro attività. - Nel caso di abitazione principale in cui i coniugi decidono di fissare la residenza anagrafica e il domicilio in immobili diversi dello stesso comune, perchè solo per uno ci si potrà avvalere delle agevolazioni prima casa. - Nel caso di coniugi separati o divorziati, se uno dei due coniugi rimane nella casa coniugale, la dichiarazione va presentata solo se il comune dove si trova l’immobile non è lo stesso in cui è stato celebrato il matrimonio. - Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero la dichiarazione va presentata se il Comune ha deliberato che l'immobile si può considerare come abitazione principale. - Se l'immobile è locato, perchè alcuni comuni differenziano le aliquote a seconda di abitazioni sfitte o affittate. - In caso di acquisto di terreni edificabili. - Per gli immobili destinati dalle imprese di costruzione alla vendita. COMUNICAZIONE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: Rivolgersi al Comune dove si trova l’immobile venduto per la comunicazione della cessione dello stesso ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani. COMUNICAZIONE ALL’EVENTUALE AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO: Se l’immobile venduto fa parte di un condominio il venditore deve comunicare all’Amministratore del condominio il passaggio di proprietà e le generalità dell’acquirente.