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Assenze per gravi patologie. Art. 17, comma 9, del C.C.N.L.

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Assenze per gravi patologie. Art. 17, comma 9, del C.C.N.L.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale
Ufficio IX – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Circolare n. 73
Prot. AOOUSPFG n. 11605
OGGETTO:
Foggia, 11/10/2011
Assenze per gravi patologie.
Art. 17, comma 9, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007.
Precisazioni.
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
Loro Sedi
p.c. All’ Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale
Ufficio IV
Bari
Alle OO.SS. della Scuola
Loro Sedi
A seguito di numerosi quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, si ritiene opportuno fornire
alcuni utili elementi di valutazione in ordine a quanto previsto, in favore dei docenti affetti da gravi
patologie, dal comma 9 dell’art. 17 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
della scuola.
Recita testualmente tale comma :
“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti
alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera
retribuzione”.
Perché gli interessati possano invocare l’applicazione dei benefici citati è necessario, quindi,
che siano affetti da gravi patologie, debitamente certificate, e che per fronteggiare tali gravi patologie
siano sottoposti a terapie, anch’esse certificate, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti.
L’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 9 non è apparsa , fin dal primo
momento semplice, sia per il generico richiamo alle “gravi patologie” sia perchè non viene precisata
la natura o la durata delle terapie che possono comportare uno stato temporaneamente e/o
parzialmente invalidante.
In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie” , la
valutazione non può essere rimessa al Capo d’Istituto ma deve essere preventivamente accertata e
certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria.
E’ necessario, quindi, che gli interessati forniscano la prova della sussistenza di tale
presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di
appartenenza, sia che si tratti del medico di famiglia che dello specialista che opera presso gli
ambulatori ASL, che attesti la sussistenza della grave patologia.
Ufficio di riferimento:
Gabinetto – Servizio Contenzioso e Disciplina
Posta_Assenze gravi patologie
Tel. 0881-795223/795256/795270
Resp. Istruttoria: Funzionario Amm. Pironti Giuseppe
Resp. Procedimento: Direttore Coord. Dott.ssa Testa Serafina
Fax 0881795223-774748
Via Rosati, 2 – 71100 FOGGIA
Tale certificazione, tuttavia, non è sufficiente per la fruizione delle agevolazioni previste dalla
normativa ma deve anche contenere il percorso terapeutico adottato e l’indicazione dei giorni durante i
quali il dipendente deve esser considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di
assumere servizio.
Ci si riferisce a terapie che per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o
collaterali, pongano il dipendente in condizione di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
Riassumendo, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al comma 9° sono:
1)
periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici
temporaneamente e /o parzialmente invalidanti ( giorni di ricovero ospedaliero o
day hospital)
2)
periodi di assenza quale conseguenza della temporanee e/o parziale invalidità
dovute alle conseguenze certificate delle terapie in parola effettuate (postumi diretti
delle cure stesse.
Ne consegue che la certificazione medica da presentare a scuola e che deve essere rilasciata
dalla ASL di competenza deve obbligatoriamente riportare le seguenti dizioni:
a)che trattasi di grave patologia;
b)che il tipo di terapia cui i lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti sono invalidanti.
Solo nel caso, quindi, di assenze dovute all’effettuazione di terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, da parte di soggetti affetti da gravi patologie, in regime di ricovero ospedaliero
o day-hospital e di assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie eseguite, tali assenze
dovranno essere escluse dal computo dei 18 mesi e retribuite per intero.
Non rientrano in tale tipologia i periodi di assenza derivanti direttamente dalle gravi patologie
in parola che rientrano, invece, nella previsione dei commi 1 e 8 dell’art. 17 menzionato e si devono
considerare assenze per malattia da trattare con la disciplina generale sia per quanto riguarda la
durata massima che il relativo trattamento economico.
In considerazione della sensibilità dei dati trattati, tutta la documentazione, come ben noto alle
SS.LL., dovrà essere gestita così come stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
IL DIRIGENTE
f.to
Ufficio di riferimento:
Gabinetto – Servizio Contenzioso e Disciplina
Posta_Assenze gravi patologie
Tel. 0881-795223/795256/795270
(Giuseppe De Sabato)
Resp. Istruttoria: Funzionario Amm. Pironti Giuseppe
Resp. Procedimento: Direttore Coord. Dott.ssa Testa Serafina
Fax 0881795223-774748
Via Rosati, 2 – 71100 FOGGIA
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