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giurisprudenza assenze dal servizio per grave patologia

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giurisprudenza assenze dal servizio per grave patologia
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GIURISPRUDENZA
ASSENZE DAL
SERVIZIO PER
GRAVE
PATOLOGIA
Secondo il Tribunale di
Avezzano, per fruire dei
benefici contrattuali
occorrono le certificazioni
della patologia e del periodo
di terapia con effetti
invalidanti
La disciplina delle assenze per grave patologia (art. 17, CCNL comparto scuola)
ha generato difficoltà, ed anche qualche
errore, nell’applicazione delle particolari
disposizioni.
In realtà, i benefici previsti per le assenze
dal servizio (incomputabilità ai fini della
determinazione del periodo, oltre il quale
deve essere applicata la riduzione della retribuzione) vengono riconosciuti non per
lo stato di malattia, in quanto tale, ma con
riguardo a situazioni connesse alla grave
patologia, in considerazione degli effetti
invalidanti di alcune terapie praticate a
causa della grave malattia.
“In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia,
quelli dovuti alle terapie certificate”. Sicché non tutte le assenze causate da grave
patologia vengono escluse dal computo,
ma solo quelle individuate specificamente
quanto alla durata e giustificate da certificazione medica, con riguardo alle terapie
invalidanti praticate.
Una recente sentenza del Tribunale di
Avezzano (n. 785/09), originata dal ricorso di una docente per il mancato riconoscimento dei benefici previsti dal contratto in relazione ad assenze per grave
patologia, chiarisce diversi aspetti di tale
problematica.
Il fatto
La docente (ricorrente) negli ultimi tre
anni di servizio aveva totalizzato un numero di assenze, che comportava la riduzione della retribuzione mensile. A notevole distanza di tempo dall’inizio delle
assenze, presentava alla scuola, presso la
quale prestava servizio, certificazioni del
medico curante, che riferivano la mancata
prestazione del servizio a grave patologia.
Proprio il ritardo nella specificazione della
causa delle assenze (grave patologia) e le
certificazioni, aggiunte a quelle in precedenza presentate, rendevano necessario
stabilire la sussistenza di una grave patologia, riconosciuta come tale, in quanto
compresa nell’apposita tabella.
La dirigente invitava la docente a produrre attestazione della ASL di appartenenza,
circa la natura della patologia. L’Azienda
Sanitaria Locale escluse che la patologia
diagnosticata rientrasse tra le gravi patologie.
La docente propose ricorso al giudice del
lavoro, rilevando la illegittimità della richiesta di una certificazione dell’Unità
medico legale della ASL, in presenza del
certificato del medico curante, peraltro
convenzionato con il S.S.N., e chiedendo la disapplicazione del provvedimento – implicito – di diniego del diritto al
riconoscimento dei benefici contrattuali
di cui all’art. 17, comma 9, del CCNL, e la
condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
I motivi della decisione
Il Giudice ha precisato preliminarmente
che “nel caso di richiesta di benefici contrattuali ritenuti spettanti e negati in via
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amministrativa al dipendente pubblico,
l’oggetto della domanda giudiziale non
sia, se non incidentalmente, la verifica
della legittimità del provvedimento amministrativo sfavorevole, quanto piuttosto
il riconoscimento del diritto del dipendente”. Di conseguenza diveniva irrilevante la
correttezza o meno della richiesta della
Dirigente scolastica della valutazione medico legale, in aggiunta alla certificazione
del medico curante, peraltro convenzionato ASL.
Con riguardo al mancato riconoscimento
del beneficio previsto dall’art. 17, comma
9, del CCNL della scuola, il Giudice sottolinea che anche dalla lettura della norma
emerge “con chiarezza come oltre alla
gravità, per così dire astratta della patologia, per potere fruire dei benefici contrattuali occorrerà anche che le assenze del dipendente siano giustificate dalla necessità
di sottoporsi non a qualsiasi tipo di terapia, ma specificamente a quelle che siano
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, anche se non richiedano ricovero
ospedaliero o in day hospital”.
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Il medico deve dunque chiarire da un lato
la diagnosi, e la caratteristica di “grave
patologia”, dall’altro il tipo di terapia cui
il lavoratore è sottoposto, ed i suoi effetti
invalidanti. Si deve trattare di terapie che,
per modalità e tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, dunque in
generale, pongano il lavoratore in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
Da ciò si evince che per fruire dei benefici
previsti dalla citata disposizione contrattuale, occorre la certificazione della grave
patologia, e successivamente, di volta in
volta, la certificazione relativa al periodo
di effettuazione di terapia con effetti invalidanti. Sulla base di queste considerazioni, rilevato che dalle certificazioni mediche prodotte dalla ricorrente, a parte il
generico (erroneo) riferimento a grave patologia, non risultavano elementi concernenti la dannosità delle terapie praticate
(effetti invalidanti), il Giudice ha respinto
il ricorso della docente.
Giuseppe Pennisi
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