giurisprudenza assenze dal servizio per grave patologia
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giurisprudenza assenze dal servizio per grave patologia
37 GIURISPRUDENZA ASSENZE DAL SERVIZIO PER GRAVE PATOLOGIA Secondo il Tribunale di Avezzano, per fruire dei benefici contrattuali occorrono le certificazioni della patologia e del periodo di terapia con effetti invalidanti La disciplina delle assenze per grave patologia (art. 17, CCNL comparto scuola) ha generato difficoltà, ed anche qualche errore, nell’applicazione delle particolari disposizioni. In realtà, i benefici previsti per le assenze dal servizio (incomputabilità ai fini della determinazione del periodo, oltre il quale deve essere applicata la riduzione della retribuzione) vengono riconosciuti non per lo stato di malattia, in quanto tale, ma con riguardo a situazioni connesse alla grave patologia, in considerazione degli effetti invalidanti di alcune terapie praticate a causa della grave malattia. “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, quelli dovuti alle terapie certificate”. Sicché non tutte le assenze causate da grave patologia vengono escluse dal computo, ma solo quelle individuate specificamente quanto alla durata e giustificate da certificazione medica, con riguardo alle terapie invalidanti praticate. Una recente sentenza del Tribunale di Avezzano (n. 785/09), originata dal ricorso di una docente per il mancato riconoscimento dei benefici previsti dal contratto in relazione ad assenze per grave patologia, chiarisce diversi aspetti di tale problematica. Il fatto La docente (ricorrente) negli ultimi tre anni di servizio aveva totalizzato un numero di assenze, che comportava la riduzione della retribuzione mensile. A notevole distanza di tempo dall’inizio delle assenze, presentava alla scuola, presso la quale prestava servizio, certificazioni del medico curante, che riferivano la mancata prestazione del servizio a grave patologia. Proprio il ritardo nella specificazione della causa delle assenze (grave patologia) e le certificazioni, aggiunte a quelle in precedenza presentate, rendevano necessario stabilire la sussistenza di una grave patologia, riconosciuta come tale, in quanto compresa nell’apposita tabella. La dirigente invitava la docente a produrre attestazione della ASL di appartenenza, circa la natura della patologia. L’Azienda Sanitaria Locale escluse che la patologia diagnosticata rientrasse tra le gravi patologie. La docente propose ricorso al giudice del lavoro, rilevando la illegittimità della richiesta di una certificazione dell’Unità medico legale della ASL, in presenza del certificato del medico curante, peraltro convenzionato con il S.S.N., e chiedendo la disapplicazione del provvedimento – implicito – di diniego del diritto al riconoscimento dei benefici contrattuali di cui all’art. 17, comma 9, del CCNL, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali. I motivi della decisione Il Giudice ha precisato preliminarmente che “nel caso di richiesta di benefici contrattuali ritenuti spettanti e negati in via 38 amministrativa al dipendente pubblico, l’oggetto della domanda giudiziale non sia, se non incidentalmente, la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo sfavorevole, quanto piuttosto il riconoscimento del diritto del dipendente”. Di conseguenza diveniva irrilevante la correttezza o meno della richiesta della Dirigente scolastica della valutazione medico legale, in aggiunta alla certificazione del medico curante, peraltro convenzionato ASL. Con riguardo al mancato riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 17, comma 9, del CCNL della scuola, il Giudice sottolinea che anche dalla lettura della norma emerge “con chiarezza come oltre alla gravità, per così dire astratta della patologia, per potere fruire dei benefici contrattuali occorrerà anche che le assenze del dipendente siano giustificate dalla necessità di sottoporsi non a qualsiasi tipo di terapia, ma specificamente a quelle che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, anche se non richiedano ricovero ospedaliero o in day hospital”. Entra nell’universo di RAS Un portale ricco di servizi on line a tua disposizione - news dal mondo della scuola - focus e approfondimenti - esperto risponde - archivio on line della rivista www.autonomiascolastica.it Il medico deve dunque chiarire da un lato la diagnosi, e la caratteristica di “grave patologia”, dall’altro il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto, ed i suoi effetti invalidanti. Si deve trattare di terapie che, per modalità e tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, dunque in generale, pongano il lavoratore in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa. Da ciò si evince che per fruire dei benefici previsti dalla citata disposizione contrattuale, occorre la certificazione della grave patologia, e successivamente, di volta in volta, la certificazione relativa al periodo di effettuazione di terapia con effetti invalidanti. Sulla base di queste considerazioni, rilevato che dalle certificazioni mediche prodotte dalla ricorrente, a parte il generico (erroneo) riferimento a grave patologia, non risultavano elementi concernenti la dannosità delle terapie praticate (effetti invalidanti), il Giudice ha respinto il ricorso della docente. Giuseppe Pennisi