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Distanze fra costruzioni e dai confini nel diritto civile italiano e nell

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Distanze fra costruzioni e dai confini nel diritto civile italiano e nell
Distanze fra costruzioni e dai confini nel
diritto civile italiano e nell’urbanistica
Gebäude- und Grenzabstände im italienischen
Zivilrecht und in der Urbanistik
27.11.2015
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Programm/Programma
14.30 – 15.50
Aspetti del diritto civile italiano: distanze per costruzioni, luci,
vedute, piante / Aspekte des ital. Zivilrechts: Abstände bei Bauten,
Fenstern, Licht- und Luftöffnungen, Pflanzen – Prof. Dr. Edoardo
Mori (lingua/ Sprache IT)
15.50 – 16.10
Pausa/ Pause
16.10 – 17.30
Aspetti urbanistici / Gebäude- und Grenzabstände in Bezug auf
Bauleitpläne, Durchführugspläne und Landesraumordnungsgesetz,
sowie energetische Sanierung – Avv./ RA Dr. Manfred Natzler
(lingua/ Sprache DE)
17.30 – 18.30
Dibattito e domande/ Fragen und Diskussion.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
<< Gebäude- und Grenzabstände in Bezug auf Bauleitpläne,
Durchführungspläne und Landesraumordnungsgesetz,
sowie energetische Sanierung>>
<< Dr. Manfred Natzler>>
<< Rechtsanwalt Avvocato>>
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Die ergänzenden örtlichen urbanistischen
Bestimmungen
Norme integrative locali nell'urbanistica
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Landesraumordnungsgesetz
Durchführungsverordnungen zum Landesraumordnungsgesetz
Bauleitplan der jeweiligen Gemeinde
Bauordnung (regolamento edilizio)
Durchführungspläne
Richtlinien zum Landesraumordnungsgesetz (?)
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Jetzt auch …………………………….
DM 2. April 1968, Nr. 1444
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
9. Limiti di distanza tra i fabbricati.
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per
le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non
possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi
edificati preesistenti, computati senza tener conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico,
artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi
la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti;
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Staatsrat 512 2009
(Museion)
consegue che non sussistono le condizioni per l'applicabilità degli standards urbanistici di
cui al D.M. 2 aprile 1968, concernente attuazione di norme statali, quantomeno dalla data
di entrata in vigore del soprarichiamato art. 134, momento in cui il legislatore provinciale
ha in modo espresso diversamente disposto, così come previsto dall'art. 105 dello Statuto
speciale (peraltro, la natura giuridica di legge costituzionale degli Statuti speciali preclude
ogni possibilità di discussione circa la gerarchia delle fonti in materia).
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
In tema di distanze legali tra edifici, l'art. 6 della legge reg. Sicilia 18 agosto 1978, n. 38,
nella parte di cui prevede la ricostruzione nello stesso sito degli immobili distrutti o
danneggiati dal sisma del 1978, non introduce una deroga alla normativa antisismica
statale, non essendo ipotizzabile un concorso di norme statali e regionali nella
disciplina delle distanze, che rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata alla
competenza esclusiva dello Stato, al quale spetta anche la competenza esclusiva in
materia di sicurezza, a presidio della quale è posta la legislazione antisismica. (Cassa
con rinvio, Trib. Patti, 03/07/2004)
Cassazione civile Sez. II, sent. n. 51 del 07-01-2010
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Corte Costituzionale 114/2012
Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle
norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe
particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile
1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall’art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un’efficacia
precettiva e inderogabile.
In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle
zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la
Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., avendo invaso la
competenza statale in materia di ordinamento civile.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Keine ergänzenden örtlichen Regelungen
Vereinheitlichte Durchführungsbestimmungen
Landesregierungsbeschluss Nr. 4179 vom 19.11.2001
LEROP
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Art. 872 codice civile
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione
delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da
leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subito
danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la
riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle
norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Abstände gelten nicht nur von Gebäuden (edifici) – sondern von
allen Bauwerken (costruzioni) also allen Baueingriffen die eine
gewissen Dauerhaftigkeit und Unbeweglichkeit aufweisen
Cassazione civile sez. un. 09/06/1992 n. 7067
Ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 c.c., la nozione di costruzione
comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della
solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo. (Nella specie, un chiosco annesso
all'impianto di distribuzione di carburante).
Cassazione civile sez. II 16/04/2013 n. 9179
Anche un rialzamento del terreno realizzato a opera dell'uomo può integrare gli
estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873 c.c., tenuto conto che
ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali la nozione di costruzione non si
identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non
completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e
immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento
fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato,
indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera. Nel caso di dislivello
derivante dall'opera dell'uomo devono ritenersi costruzioni, in senso tecnico giuridico,
il terrapieno e il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano
accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Questa Corte ha, inoltre, di recente riaffermato il principio, qui condiviso,
secondo il quale anche un rialzamento del terreno realizzato ad opera dell'uomo
può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873
c.c., tenuto conto che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali la
nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a
qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della
solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio,
incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o
contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione
dell'opera (Cass. 20/7/2011 n. 15972).
Già in precedenza era consolidato l'orientamento secondo il quale nel caso di
dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono ritenersi costruzioni in senso
tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano
prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi
(v. Cass. 15/6/2001 n. 8144; Cass. 2/2/2000 n. 1134; Cass. 21/5/1997 n. 4541).
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Il concetto di costruzione, ai fini della disciplina sulle distanze dettata dall'art. 873
c.c., non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera
stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno,
possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza
minima fra le costruzioni, intende evitare.
Cons. Stato sez. V 14-04-1993, n. 481
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Aufstockung – Neubau (nuova costruzione)
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Aufstockung zählt als Gebäude
Es gelten die Regeln zum Zeitpunkt der Aufstockung
Consiglio di Stato sez. VI 11/09/2013 n. 4501
Una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della
volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione.
Cassazione civile sez. II 27/03/2014 n. 7291
In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio
preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come
nuova costruzione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la normativa vigente al
momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni
originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della
sopraelevazione.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Cassazione civile sez. II 04/05/2012 n. 6768
Per costruzione in appoggio deve intendersi - secondo una nozione desunta dalle leggi fisiche - quella
che scarica il peso degli elementi di cui si compone sul muro del vicino che, in tale nodo, ne assicura la
staticità necessaria. Si ha, invece, costruzione in aderenza quando la nuova opera e quella preesistente
combaciano perfettamente da uno dei lari, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un
breve tratto o a intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso. In tema di distanze tra
costruzioni, infine, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine a nulla
aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, la preclusione di dette facoltà non
consente la operatività del principio della prevenzione. Nel caso, da ultimo, le facoltà di costruire in
aderenza o in appoggio siano previste, direttamente o indirettamente dagli strumenti urbanistici, si
versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplina dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è
consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare,
nell'alternativa di chiedere la comunione del muro (o di costruzione in appoggio) o di costruire in
aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste agli art. 875 e 877 c.c.) ovvero di arretrare la
sua costruzione sino a rispetto la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Art. 77 Absatz 4 LROG
(4) Bei der Aufstockung von bestehenden Gebäuden kann von den Abstandsbestimmungen des
Bauleitplanes abgewichen werden, sofern der Sichtwinkel von 1:1 zu bestehenden Gebäuden
eingehalten ist.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Art. 52 DLH 5/1998
1) Bei der Wiedergewinnung von rechtmäßig bestehenden Dachgeschossen,
....................................................................
(3) Die Bestimmungen über den Landschafts- und Denkmalschutz bleiben aufrecht. Abweichend von den
in den Gemeindebauleitplänen enthaltenen Abstandvorschriften können die Dachgauben errichtet
werden, wenn die Abstände laut Artikel 873 und folgende des Bürgerlichen Gesetzbuches eingehalten
werden.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Abbruch und Wiederaufbau
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Nell'ambito delle opere edilizie, va tenuta distinta la semplice ristrutturazione, che
si verifica ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano,
ed, all'esito degli stessi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i
muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, sicché le modificazioni
siano solo interne, dalla ricostruzione, ravvisabile allorché dell'edificio
preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria
demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino
delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni
dell'edificio, ed, in particolare, senza aumenti né della volumetria, né delle
superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. In presenza di
tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale,
ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli
strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico
rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori
distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle
ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti
eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.
Cass Sez. II, sent. n. 11582 del 22-06-2004
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
La deroga alla osservanza delle distanze tra fabbricati di cui al d.m. n. 1444 del 1968 può
essere ritenuta ammissibile unicamente nei casi di demolizione e ricostruzione in forma fedele
(quantomeno nelle medesime dimensioni esterne), non potendosi ritenere sussistente in tal
caso una nuova costruzione, ma solo il suo recupero, con una serie di interventi assimilabili alla
manutenzione straordinaria; tale deroga non è ammissibile, viceversa, nel caso in cui, tramite la
demolizione di un edificio preesistente (nella specie, una villetta) sia stato ricostruito al suo
posto un fabbricato completamente diverso (nella specie si era realizzato un edificio di sei
piani).
Cons. Stato Sez.IV 12-07-2002, n. 3929
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Art. 59 Absatz 3 LROG
(3) Einzelgebäude in Wohnbauzonen, die keinem Durchführungsplan unterworfen sind, können abgebrochen und
im Rahmen der zuvor bestehenden Baumasse und Gebäudehöhe, jedoch unter Einhaltung der anderen
Bauvorschriften des Bauleitplanes, wiedererrichtet werden. Wenn die Grenz- und Gebäudeabstände geringer sind
als die vom Bauleitplan vorgeschriebenen, dürfen die bestehenden Abstände nicht unterschritten werden. Die
Vorschriften des Zivilgesetzbuches betreffend die Abstände müssen auf jeden Fall eingehalten werden.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Was zählt zum Gebäude/Bauwerk?
Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer
bis zu einer Auskragung von 1,5 m
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Consiglio di Stato sez. IV 11/06/2015 n. 2861
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, deve
computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti
finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela;
inoltre nel computo delle distanze vanno considerati tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità, della
stabilità e della immobilizzazione, in essi ricompresi tra i manufatti rilevanti a fini di distanze, anche i muri di
contenimento.
Consiglio di Stato sez. IV 21/10/2013 n. 5108
Non sono computabili nel calcolo della distanza fra edifici gli sporti, le parti che hanno funzione ornamentale e decorativa
(es. le mensole, le lesene, i risalti verticali), le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, gli aggetti, gli elementi di ridotte
dimensioni e gli altri manufatti di minima entità; non possono invece essere esclusi dal computo le pensiline, i balconi e
tutte quelle sporgenze che, per le particolari dimensioni, sono destinate anche ad estendere ed ampliare la parte
concretamente utilizzabile per l'uso abitativo dell'edificio.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Consiglio di Stato sez. IV 04/03/2014 n. 1000
Il balcone c.d. aggettante può essere ricompreso nel computo della distanza dal confine solo nel caso in cui
una norma di piano lo preveda espressamente.
Consiglio di Stato sez. IV 22/11/2013 n. 5557
Nella richiamata decisione è stato, infatti, affermato che "la giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito la natura
di norma di ordine pubblico dell'art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere
ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (cfr., Cons.
Stato, sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3381; TAR Lazio, 31 marzo 2010 n. 5319; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 luglio
2009 n. 1736).".
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del territorio
(ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e, d.P.R. n. 380 del 2001), si caratterizza in termini di una costruzione, con
ogni connessa conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici, di titolo necessario per la sua
realizzazione (permesso di costruire), nonché di rispetto delle distanze tra costruzioni.
T.A.R. Pescara sez. I 11/08/2015 n. 332
Le pertinenze urbanistiche, se hanno dimensioni trascurabili, non devono rispettare la disciplina in materia
di distanze né sono soggette a permesso di costruire.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
Classificazioni: EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di
costruire) - - necessità
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) Necessità - Per la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni - Comportante una
trasformazione edilizia del territorio.
La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del
territorio (ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e, d.P.R. n. 380 del 2001), si caratterizza in termini di una
costruzione, con ogni connessa conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici, di titolo
necessario per la sua realizzazione (permesso di costruire), nonché di rispetto delle distanze tra
costruzioni.
Autorità: T.A.R. Pescara
sez. I
Data: 11/08/2015 Archivio selezionato: Massime
n. 332
Parti: L. e altro ed altro C. Comune di Cepagatti ed altro
Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2015
Classificazioni: EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - - pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi
Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Pertinenza urbanistica - Con dimensioni trascurabili - Obbligo - Esclusione.
Le pertinenze urbanistiche, se hanno dimensioni trascurabili, non devono rispettare la disciplina in materia di distanze né sono soggette a permesso di costruire
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände
LRBeschluss vom 5. August 2014, Nr. 964
Dasselbe Organ kann auch festlegen, dass innerhalb der Wohnbauzonen A, B und C auch in Ermangelung
eines Durchführungsplanes die laut Planungsinstrumenten zulässige Gebäudehöhe um höchstens 3 Meter
überschritten werden darf. In diesem Fall ist zu gewährleisten, dass die Höhe der Außenwand nicht größer
ist als der Abstand zum gegenüberliegenden Gebäude. Die Wandhöhe entspricht dabei der
Höhendifferenz zwischen dem Niveau des an ein Gebäude anschließenden Geländes und dem Schnitt der
äußeren Wandfläche mit der Dachhaut. Übersteigt die Neigung einer Dachfläche den Winkel von 45°, so
ist dieser Schnitt unter der Annahme zu ermitteln, dass die Dachneigung 45° beträgt, gemessen vom
höchsten Punkt jener Dachfläche, deren Neigung den Winkel von 45°übersteigt.
Bozen/Bolzano, 27.11.2015
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