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Distanze fra costruzioni e dai confini nel diritto civile italiano e nell’urbanistica Gebäude- und Grenzabstände im italienischen Zivilrecht und in der Urbanistik 27.11.2015 Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Programm/Programma 14.30 – 15.50 Aspetti del diritto civile italiano: distanze per costruzioni, luci, vedute, piante / Aspekte des ital. Zivilrechts: Abstände bei Bauten, Fenstern, Licht- und Luftöffnungen, Pflanzen – Prof. Dr. Edoardo Mori (lingua/ Sprache IT) 15.50 – 16.10 Pausa/ Pause 16.10 – 17.30 Aspetti urbanistici / Gebäude- und Grenzabstände in Bezug auf Bauleitpläne, Durchführugspläne und Landesraumordnungsgesetz, sowie energetische Sanierung – Avv./ RA Dr. Manfred Natzler (lingua/ Sprache DE) 17.30 – 18.30 Dibattito e domande/ Fragen und Diskussion. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände << Gebäude- und Grenzabstände in Bezug auf Bauleitpläne, Durchführungspläne und Landesraumordnungsgesetz, sowie energetische Sanierung>> << Dr. Manfred Natzler>> << Rechtsanwalt Avvocato>> Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Die ergänzenden örtlichen urbanistischen Bestimmungen Norme integrative locali nell'urbanistica Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Landesraumordnungsgesetz Durchführungsverordnungen zum Landesraumordnungsgesetz Bauleitplan der jeweiligen Gemeinde Bauordnung (regolamento edilizio) Durchführungspläne Richtlinien zum Landesraumordnungsgesetz (?) Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Jetzt auch ……………………………. DM 2. April 1968, Nr. 1444 Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände 9. Limiti di distanza tra i fabbricati. Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Staatsrat 512 2009 (Museion) consegue che non sussistono le condizioni per l'applicabilità degli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, concernente attuazione di norme statali, quantomeno dalla data di entrata in vigore del soprarichiamato art. 134, momento in cui il legislatore provinciale ha in modo espresso diversamente disposto, così come previsto dall'art. 105 dello Statuto speciale (peraltro, la natura giuridica di legge costituzionale degli Statuti speciali preclude ogni possibilità di discussione circa la gerarchia delle fonti in materia). Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände In tema di distanze legali tra edifici, l'art. 6 della legge reg. Sicilia 18 agosto 1978, n. 38, nella parte di cui prevede la ricostruzione nello stesso sito degli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 1978, non introduce una deroga alla normativa antisismica statale, non essendo ipotizzabile un concorso di norme statali e regionali nella disciplina delle distanze, che rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al quale spetta anche la competenza esclusiva in materia di sicurezza, a presidio della quale è posta la legislazione antisismica. (Cassa con rinvio, Trib. Patti, 03/07/2004) Cassazione civile Sez. II, sent. n. 51 del 07-01-2010 Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Corte Costituzionale 114/2012 Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un’efficacia precettiva e inderogabile. In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Keine ergänzenden örtlichen Regelungen Vereinheitlichte Durchführungsbestimmungen Landesregierungsbeschluss Nr. 4179 vom 19.11.2001 LEROP Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Art. 872 codice civile Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Abstände gelten nicht nur von Gebäuden (edifici) – sondern von allen Bauwerken (costruzioni) also allen Baueingriffen die eine gewissen Dauerhaftigkeit und Unbeweglichkeit aufweisen Cassazione civile sez. un. 09/06/1992 n. 7067 Ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 c.c., la nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo. (Nella specie, un chiosco annesso all'impianto di distribuzione di carburante). Cassazione civile sez. II 16/04/2013 n. 9179 Anche un rialzamento del terreno realizzato a opera dell'uomo può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873 c.c., tenuto conto che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera. Nel caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono ritenersi costruzioni, in senso tecnico giuridico, il terrapieno e il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Questa Corte ha, inoltre, di recente riaffermato il principio, qui condiviso, secondo il quale anche un rialzamento del terreno realizzato ad opera dell'uomo può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873 c.c., tenuto conto che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (Cass. 20/7/2011 n. 15972). Già in precedenza era consolidato l'orientamento secondo il quale nel caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono ritenersi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi (v. Cass. 15/6/2001 n. 8144; Cass. 2/2/2000 n. 1134; Cass. 21/5/1997 n. 4541). Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Il concetto di costruzione, ai fini della disciplina sulle distanze dettata dall'art. 873 c.c., non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima fra le costruzioni, intende evitare. Cons. Stato sez. V 14-04-1993, n. 481 Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Aufstockung – Neubau (nuova costruzione) Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Aufstockung zählt als Gebäude Es gelten die Regeln zum Zeitpunkt der Aufstockung Consiglio di Stato sez. VI 11/09/2013 n. 4501 Una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione. Cassazione civile sez. II 27/03/2014 n. 7291 In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Cassazione civile sez. II 04/05/2012 n. 6768 Per costruzione in appoggio deve intendersi - secondo una nozione desunta dalle leggi fisiche - quella che scarica il peso degli elementi di cui si compone sul muro del vicino che, in tale nodo, ne assicura la staticità necessaria. Si ha, invece, costruzione in aderenza quando la nuova opera e quella preesistente combaciano perfettamente da uno dei lari, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o a intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso. In tema di distanze tra costruzioni, infine, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine a nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, la preclusione di dette facoltà non consente la operatività del principio della prevenzione. Nel caso, da ultimo, le facoltà di costruire in aderenza o in appoggio siano previste, direttamente o indirettamente dagli strumenti urbanistici, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplina dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro (o di costruzione in appoggio) o di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste agli art. 875 e 877 c.c.) ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispetto la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Art. 77 Absatz 4 LROG (4) Bei der Aufstockung von bestehenden Gebäuden kann von den Abstandsbestimmungen des Bauleitplanes abgewichen werden, sofern der Sichtwinkel von 1:1 zu bestehenden Gebäuden eingehalten ist. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Art. 52 DLH 5/1998 1) Bei der Wiedergewinnung von rechtmäßig bestehenden Dachgeschossen, .................................................................... (3) Die Bestimmungen über den Landschafts- und Denkmalschutz bleiben aufrecht. Abweichend von den in den Gemeindebauleitplänen enthaltenen Abstandvorschriften können die Dachgauben errichtet werden, wenn die Abstände laut Artikel 873 und folgende des Bürgerlichen Gesetzbuches eingehalten werden. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Abbruch und Wiederaufbau Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Nell'ambito delle opere edilizie, va tenuta distinta la semplice ristrutturazione, che si verifica ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano, ed, all'esito degli stessi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, sicché le modificazioni siano solo interne, dalla ricostruzione, ravvisabile allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, ed, in particolare, senza aumenti né della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario. Cass Sez. II, sent. n. 11582 del 22-06-2004 Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände La deroga alla osservanza delle distanze tra fabbricati di cui al d.m. n. 1444 del 1968 può essere ritenuta ammissibile unicamente nei casi di demolizione e ricostruzione in forma fedele (quantomeno nelle medesime dimensioni esterne), non potendosi ritenere sussistente in tal caso una nuova costruzione, ma solo il suo recupero, con una serie di interventi assimilabili alla manutenzione straordinaria; tale deroga non è ammissibile, viceversa, nel caso in cui, tramite la demolizione di un edificio preesistente (nella specie, una villetta) sia stato ricostruito al suo posto un fabbricato completamente diverso (nella specie si era realizzato un edificio di sei piani). Cons. Stato Sez.IV 12-07-2002, n. 3929 Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Art. 59 Absatz 3 LROG (3) Einzelgebäude in Wohnbauzonen, die keinem Durchführungsplan unterworfen sind, können abgebrochen und im Rahmen der zuvor bestehenden Baumasse und Gebäudehöhe, jedoch unter Einhaltung der anderen Bauvorschriften des Bauleitplanes, wiedererrichtet werden. Wenn die Grenz- und Gebäudeabstände geringer sind als die vom Bauleitplan vorgeschriebenen, dürfen die bestehenden Abstände nicht unterschritten werden. Die Vorschriften des Zivilgesetzbuches betreffend die Abstände müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Was zählt zum Gebäude/Bauwerk? Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskragung von 1,5 m Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Consiglio di Stato sez. IV 11/06/2015 n. 2861 La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, deve computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela; inoltre nel computo delle distanze vanno considerati tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, in essi ricompresi tra i manufatti rilevanti a fini di distanze, anche i muri di contenimento. Consiglio di Stato sez. IV 21/10/2013 n. 5108 Non sono computabili nel calcolo della distanza fra edifici gli sporti, le parti che hanno funzione ornamentale e decorativa (es. le mensole, le lesene, i risalti verticali), le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, gli aggetti, gli elementi di ridotte dimensioni e gli altri manufatti di minima entità; non possono invece essere esclusi dal computo le pensiline, i balconi e tutte quelle sporgenze che, per le particolari dimensioni, sono destinate anche ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l'uso abitativo dell'edificio. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Consiglio di Stato sez. IV 04/03/2014 n. 1000 Il balcone c.d. aggettante può essere ricompreso nel computo della distanza dal confine solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda espressamente. Consiglio di Stato sez. IV 22/11/2013 n. 5557 Nella richiamata decisione è stato, infatti, affermato che "la giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell'art. 9 del D.M. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3381; TAR Lazio, 31 marzo 2010 n. 5319; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736).". Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e, d.P.R. n. 380 del 2001), si caratterizza in termini di una costruzione, con ogni connessa conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici, di titolo necessario per la sua realizzazione (permesso di costruire), nonché di rispetto delle distanze tra costruzioni. T.A.R. Pescara sez. I 11/08/2015 n. 332 Le pertinenze urbanistiche, se hanno dimensioni trascurabili, non devono rispettare la disciplina in materia di distanze né sono soggette a permesso di costruire. Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände Classificazioni: EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - - necessità Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) Necessità - Per la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni - Comportante una trasformazione edilizia del territorio. La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del territorio (ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e, d.P.R. n. 380 del 2001), si caratterizza in termini di una costruzione, con ogni connessa conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici, di titolo necessario per la sua realizzazione (permesso di costruire), nonché di rispetto delle distanze tra costruzioni. Autorità: T.A.R. Pescara sez. I Data: 11/08/2015 Archivio selezionato: Massime n. 332 Parti: L. e altro ed altro C. Comune di Cepagatti ed altro Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2015 Classificazioni: EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - - pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Pertinenza urbanistica - Con dimensioni trascurabili - Obbligo - Esclusione. Le pertinenze urbanistiche, se hanno dimensioni trascurabili, non devono rispettare la disciplina in materia di distanze né sono soggette a permesso di costruire Bozen/Bolzano, 27.11.2015 Distanze fra costruzioni e dai confini / Gebäude- und Grenzabstände LRBeschluss vom 5. August 2014, Nr. 964 Dasselbe Organ kann auch festlegen, dass innerhalb der Wohnbauzonen A, B und C auch in Ermangelung eines Durchführungsplanes die laut Planungsinstrumenten zulässige Gebäudehöhe um höchstens 3 Meter überschritten werden darf. In diesem Fall ist zu gewährleisten, dass die Höhe der Außenwand nicht größer ist als der Abstand zum gegenüberliegenden Gebäude. Die Wandhöhe entspricht dabei der Höhendifferenz zwischen dem Niveau des an ein Gebäude anschließenden Geländes und dem Schnitt der äußeren Wandfläche mit der Dachhaut. Übersteigt die Neigung einer Dachfläche den Winkel von 45°, so ist dieser Schnitt unter der Annahme zu ermitteln, dass die Dachneigung 45° beträgt, gemessen vom höchsten Punkt jener Dachfläche, deren Neigung den Winkel von 45°übersteigt. Bozen/Bolzano, 27.11.2015