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Statuto Sociale. - Circolo Tennis Poggio Rusco

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Statuto Sociale. - Circolo Tennis Poggio Rusco
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO TENNIS POGGIO RUSCO
STATUTO SOCIALE
Art.1 COSTITUZIONE
E' costituita una ASSOCIAZIONE denominata "CIRCOLO TENNIS POGGIO RUSCO Associazione Sportiva
Dilettantistica" con sede in Poggio Rusco via Garibaldi n.62 (MN).
Art.2 FlNALITA'
a) L'associazione è apolitica e senza fini di lucro; eventuali avanzi di gestione non saranno in nessun caso
distribuiti fra i soci, ma impiegati nell’ 'ambito del circolo.
b) L'associazione ha come finalità prevalente quella di praticare e divulgare il gioco del tennis. A tal fine essa
potrà gestire direttamente impianti tennistici; organizzare tornei od altre manifestazioni, partecipare con
propri tesserati a campionati tennistici individuali e a squadre; promuovere il tennis attraverso corsi appositi.
c) L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative tra cui
la gestione diretta di un bar all'interno del circolo per la somministrazione di bevande e qualche alimento.
Art.3 DURATA
La durata dell'associazione è illimitata.
Art.4 ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
a) L'assemblea sociale
b) Il presidente
c) Il consiglio direttivo
Art.5 ASSEMBLEA SOCIALE
a) L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria con invito scritto inviato ai soci entro il 30
aprile di ogni anno, oppure in seduta straordinaria in qualsiasi momento ad iniziativa del C.D. o su richiesta
motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.
b) Hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento
della quota sociale.
c) L'assemblea sociale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei
soci presenti aventi diritto di voto.
d) I compili dell'assemblea sociale sono:
1) Approvare il bilancio dell'attività dell'anno trascorso;
2) Deliberare le modifiche statutarie;
3) Eleggere il presidente ed i componenti del C.D.;
4) Deliberare sullo scioglimento dell’ 'associazione.
e) Le delibere dell’ 'assemblea sociale devono essere approvate con lo maggioranza della metà più uno dei
voti espressi (esclusi gli astenuti).
f) Ogni socio può esprimere un solo voto .
g) Ogni socio può rappresentare in assemblea, , per mezzo di delega scritta, non più di un associato .
Art. 6 PRESIDENTE
a) Il presidente, per delega dell’'Assemblea sociale, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in
ogni evenienza.
b) Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 consiglieri (compreso il presidente).
E’ previsto l'allargamento del consiglio qualora l'assemblea sociale valuti opportune ed adeguate altre
candidature presentate.
b) Il C.D. nomina un vicepresidente che sostituisce il presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o
impedimento e attribuisce nel proprio interno gli incarichi sociali, che possono essere ricoperti soltanto da
soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota.
c) Il C.D. resta in carica per 2 anni. Allo scadere del mandato il C.D. decade
d) Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ed opportuno ne fa richiesta almeno un
terzo dei consiglieri.
e) Al C.D. sono dovute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e
tecnica dell’ associazione.
f) Tutti gli incarichi sono assunti volontariamente e a titolo gratuito. Attribuiscono soltanto il diritto al
rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione.
g) Il consigliere decade dall'incarico dopo 2 assenze non giustificate nell'arco di un anno.
h) Le delibere del C.D. sono valide se approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti consiliari. In
caso di parità il voto del presidente vale doppio.
i) Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri,
i rimanenti provvederanno alla convocazione di un'assemblea sociale straordinaria per surrogare i mancanti,
che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
l) Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa
venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
m)Il C.D. decade anche per revoca del mandato con voto di sfiducia da parte dell’ 'Assemblea straordinaria,
oppure in caso di dimissioni del presidente.
Art. 8 RESPONSABILITA' CIVILE
a) Il presidente dell'associazione è civilmente responsabile delle iniziative assunte dall'associazione.
b) I componenti del C.D. sono civilmente responsabili, ognuno secondo la delega loro attribuita
dall'assemblea sociale.
Art. 9 SOCI
a) L'associazione è composta dai soci che hanno diritti e doveri previsti dal presente statuto e dalle norme
vigenti.
b) Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione e di votazione
nell’ 'assemblee sociali. La qualifica di socio dà diritto alla frequentazione dei locali e degli impianti sociali
secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
c) L'ammissione all’associazione è subordinata al pagamento della quota annuale ed alla accettazione del
presente statuto e del regolamento interno.
d) La qualifica di socio è valida un anno. E 'esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
e) E' facoltà del C.D. far decadere la qualifica di socio per:
1) Morosità secondo i termini del regolamento sociale;
2) Infrazioni gravi allo statuto o al regolamento sociale, previa contestazione all'interessato del
fatto addebitatogli.
Art. 10 FONDO COMUNE-BILANCIO
Il fondo comune è costituito da:
a) Dai contributi dei soci;
b) Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
c) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
Le entrale sono costituite da:
a) Dai contributi che ogni socio deve versare secondo modalità e scadenze stabiliti.
dall'associazione.
h) Dalle elargizioni di soci, di terzi , di enti pubblici o privati.
c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Il bilancio preventivo e consuntivo viene redatto dal C.D.
Art. 11 ESERCIZIO FINANZIARlO-APPROVAZIONE BILANCIO
a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
b) Entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno finanziario il C.D. deve convocare l'assemblea dei soci per
sottoporre ad approvazione il bilancio consuntivo del precedente esercizio.
Art. 12 SCIOGLIMENTO
a) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato esclusivamente dall'assemblea sociale straordinaria con voto
personale dei soci presenti ed esclusione della deleghe.
b) Gli eventuali avanzi di gestione saranno devoluti ad altra associazione che persegua finalità analoghe
oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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