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Il commercialista sbaglia ? Paga il contribuente

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Il commercialista sbaglia ? Paga il contribuente
Il commercialista sbaglia ? Paga il contribuente
di Pieralba Fogazza *
Pubblicato sul
del 29 Ottobre 2008
“Chi sbaglia paga” è quanto recita un antico proverbio italiano, attenzione però ad
applicare tale motto alle questioni di natura fiscale. In particolare occorre tenere sotto
controllo i rapporti intercorrenti con gli intermediari abilitati che prestano assistenza fiscale
(Caf, dottori commercialisti…) e rammentare che la responsabilità professionale di tali
operatori, in caso di errori, non esime il contribuente da quelli che sono i suoi obblighi
tributari. In presenza di un avviso di accertamento, a seguito di omessa o tardiva
trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell’intermediario,infatti, il consulente
tributario dovrà rispondere delle proprie violazioni e sarà sottoposto alla sanzione
amministrativa che prevede il pagamento da 516 a 5.164 euro per ogni dichiarazione non
trasmessa, ma anche il contribuente sarà tenuto a versare quanto dovuto. Non servirà
quindi al contribuente eccepire la propria buona fede sostenendo di essere all’oscuro del
mancato invio, egli è infatti il solo soggetto di imposta e il vero “referente” nei confronti del
Fisco. L’art 1176 del Codice Civile disciplina la responsabilità del prestatore d’opera
intellettuale e fa obbligo al professionista di usare la diligenza media, da valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata. La responsabilità del consulente tributario è
inoltre prevista e sanzionata dal Decreto legislativo 241/1997 che prevede tra le violazioni
le seguenti fattispecie:
- Infedeltà del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa
documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime
alla relativa documentazione contabile
- Infedeltà dell’asseverazione in ordine alla corrispondenza dei dati contabili ed
extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da
ogni altra idonea documentazione
- Infedeltà della certificazione tributaria da parte del professionista
- Inadempimento degli obblighi dei sostituti di imposta nell’attività di assistenza
fiscale
Al contribuente resta tuttavia l’obbligo di vigilare sull’operato dell’intermediario.
Quest’ultimo quando riceve la dichiarazione da trasmettere telematicamente deve
rilasciare al contribuente un documento, redatto senza vincoli di forma, datato e
sottoscritto, che attesta l’impegno a trasmettere in via telematica il modello e, entro 30
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, deve consegnare al
proprio cliente la dichiarazione trasmessa e un copia della comunicazione dell’Agenzia
attestante l’avvenuta ricezione dei dati.Il contribuente avrà quindi cura di acquisire
dall’intermediario la dichiarazione redatta in originale e assicurarsi dell’avvenuta ricezione
dei dati entro il termine previsto, conservando la copia della comunicazione dell’Agenzia di
avvenuta ricezione. Qualora il contribuente volesse rivalersi sull’intermediario
inadempiente l’unica via da percorrere è quella di esperire azione di responsabilità civile.
* Funzionario dell’area di staff – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia
I lettori possono rivolgere quesiti e segnalare eventuali criticità riscontrate presso gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti recapiti: Direzione Regionale della Sicilia - Area di
Staff , via K.Roentgen n.3 - 90146 Palermo – tel. 091/6803552 - fax 091/6803535 [email protected] Dirigente Relazioni Esterne dott. Vito Vascellaro
[email protected]
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