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Per il risarcimento da corpo estraneo post intervento deve sussistere

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Per il risarcimento da corpo estraneo post intervento deve sussistere
www.lucabenci.it articolo del 26 novembre 2013
Per il risarcimento da corpo
estraneo post intervento deve
sussistere comunque il
rapporto di causalità
Paziente operato di “pielotomia obliqua destra”
con asportazione di un calcolo nel 1975. Nel 1996
viene a conoscenza, in occasione di un controllo
ecografico, di una grossa cisti di incerta origine.
Solo in seguito all’intervento di nefrectomia laparoscopica si riuscì ad accertare la natura della cisti:
processo infiammatorio in seguito alla dimenticanza di un tampone di garza.
Viene proposta azione di risarcimento danni la
struttura ospedaliera in quanto responsabile della
prestazione dei “medici e del personale sanitario”.
La CTU ha appurato che:
a) l’intervento originario – del 1975 – fu eseguito
in modo tecnicamente corretto;
b) che il tampone di garza ha generato fenomeni
infiammatori circoscritti;
c) che non sussiste il rapporto causale tra l’errore
tecnico – dimenticanza della garza – e la patologia
responsabile del decesso. Questo anche in considerazione del considerevole lasso temporale – 20 anni
– tra l’errore e il decesso.
L’errore del personale – argomenta il Tribunale
di Taranto – è indiscutibile “non essendo evidentemente giustificabile, sotto il profilo della conveniente attuazione delle regole tecniche della chirurgia,
la dimenticanza di corpi estranei nella sede operatoria”, ma questo non è ovviamente sufficiente per
potere affermare la responsabilità risarcitoria della
struttura in quanto non è ravvisabile il rapporto di
causalità.
Sarebbe stato interessante – ma non è stata affrontata compiutamente – l’analisi della questione relativa alla prescrizione. I giudici tarantini ritengono
la prescrizione “comunque incompatibile con i tempi e le modalità di accertamento della natura della
cisti” L.B.
Tribunale di Taranto
Sez. I, sentenza 7 gennaio 2013
Svolgimento del processo Motivi della decisione
La causa ha ad oggetto la domanda proposta da L.M.,
G.C. e G.M. al fine di ottenere, sia in qualità di eredi che
a titolo personale, il risarcimento dei danni conseguenti
al decesso di G.V., rispettivamente coniuge della prima
e padre dei secondi, verificatosi il 15.2.2006 a causa della responsabilità in cui la struttura sanitaria gestita dalla
convenuta sarebbe incorsa nell’apprestare le cure occorrenti per la risoluzione della patologia che affliggeva il
loro congiunto.
Gli attori denunziano infatti che quest’ultimo, sottoposto il 26.11.1975 presso l’ospedale S. Marco di Grottaglie ad intervento chirurgico di pielotomia obliqua destra con asportazione di un calcolo, in data 24.2.1996, in
occasione di un controllo ecografico, venne a conoscenza della presenza di una grossa cisti, inizialmente ritenuta imputabile ad echinococco renale, la cui reale origine
fu possibile accertare solo quando, a seguito dell’intervento di nefrectomia laparoscopica eseguito il 9.1.2005
presso il reparto di urologia del Centro San Raffaele del
Monte Tabor di Milano, si procedette al prelievo di un
corpo estraneo il cui esame istologico ne rivelò in modo
inconfutabile la natura di formazione riconducibile alla
presenza di frammenti di garza.
Sulla base di queste premesse assumono quindi che il
personale al servizio della struttura ospedaliera di Grottaglie ha colpevolmente ed inescusabilmente dimentica-
–1–
www.lucabenci.it to una garza nel campo operatorio e che tale condotta ha corso le tappe che hanno segnato la travagliata vicenda
cagionato l’insorgenza della patologia che ha poi deter- sanitaria attraverso la disamina di tutta la documentaminato il decesso del paziente.
zione allegata, ha potuto stabilire: a) che l’intervento
La convenuta resiste alla domanda eccependo in via chirurgico di rimozione del calcolo, risalente al 1975, fu
preliminare la prescrizione del diritto e facendo rile- eseguito in modo tecnicamente corretto ed appropriato,
vare, nel merito, che non è configurabile il rapporto di che il decorso post-operatorio fu propizio e soddisfacausalità con l’intervento di asportazione del calcolo, cente e che negli anni successivi il paziente non manifeeseguito nel lontano 1975 nella piena osservanza delle stò alcun problema di funzionalità renale; b) che la cisti
regole della professione medica.
si formò in corrispondenza del polo superiore del rene,
Ora, tenuto conto dei presupposti fattuali sui quali ri- localizzandosi in un’area distante dall’ilo in cui hanno
posa e da cui procede la domanda risarcitoria, il quesi- sede i vasi renali, restando nel corso del tempo invato al quale occorre dare soluzione è quello di stabilire riata nelle dimensioni e non provocando fenomeni di
se, conformemente all’assunto degli attori, il decesso tipo infiammatorio circoscritti o generalizzati, essendodi G.V. sia eziologicamente ricollegabile all’esecuzio- si trattato sostanzialmente di una reazione asettica per
ne dell’intervento di asportazione del calcolo renale al la presenza del corpo estraneo dimenticato in occasione
quale fu sottoposto il 26.11.1975 presso l’ospedale San dell’intervento, con conseguente organizzazione di una
Marco di Grottaglie e, più specificamente, alla condotta raccolta circoscritta e ben delimitata che esercitò prevaconsistita nel non avere rimosso dal sito operatorio un lentemente la propria pressione a livello delle adiacenti
tampone di garza la cui permanenza ha comportato la strutture epatiche senza interessare eccessivamente il
progressiva formazione della cisti.
rene se non nella sua porzione superiore; c) che, viceIn questo, infatti, deve individuarsi l’elemento carat- versa, la grave insufficienza renale da cui il G. risulterizzante della colpa che viene ascritta alla convenu- tò affetto a partire dal ricovero che subì il 22.4.2004
ta quale ente gestore della struttura ospedaliera ed in presso la struttura di nefrologia e dialisi dell’ospedale
tale veste responsabile della prestazione dei medici e di Taranto è da porre in correlazione con una condidel personale tutto attraverso il quale assicura l’esple- zione costituzionale di ipertensione predisponente alla
tamento del servizio sanitario, nell’avere cioè, con il patologia renovascolare, il cui instaurarsi ne determinò
comportamento negligente ed imperito innanzi descrit- dapprima la sottoposizione al trattamento di emodialito, provocato l’insorgere di un’affezione dalla quale è si e successivamente l’inserimento nella lista di attesa
derivato l’evento nefasto di cui si chiede in questa sede per il trapianto, fino all’intervento di nefrectomia del
il risarcimento.
27.1.2005; d) che in senso contrario alla possibilità di
E’ quanto si desume agevolmente dalla lettura, oltre configurare un qualunque rapporto causale fra l’errore
che dell’atto di citazione, delle memorie ex art. 183 VI tecnico consistito nella dimenticanza della garza e la pacomma c.p.c., nelle quali gli attori, sia pure nella pro- tologia responsabile del decesso depongono il rilevante
spettiva della negazione della prescrizione eccepita dal- lasso di tempo intercorso dall’intervento di rimozione
la controparte, hanno espressamente ed inequivocabil- del calcolo, il mancato coinvolgimento delle strutture
mente identificato nell’imperdonabile dimenticanza del renali, l’insorgenza di una sindrome ipertensiva in un
tampone operatorio la causa generatrice della patologia quadro caratterizzato dalla riduzione dello spessore del
che successivamente ha condotto a morte il proprio con- parenchima a carico di entrambi i reni (chiaramente
giunto.
allusiva della natura congenita della ipertensione) e la
Sennonché la consulenza tecnica d’ufficio disposta al prolungata assenza di sintomi infiammatori attribuibili
fine di ricostruire la vicenda clinica e di acquisire gli a propagazione di fenomeni settici.
elementi necessari alla verifica del nesso di causalità ha
Se dunque da un lato è indiscutibile l’errore commesfugato in proposito ogni possibile dubbio o perplessità, so dal personale sanitario che partecipò all’esecuzione
escludendo perentoriamente qualunque possibilità di di- dell’intervento del 26.11.1975 (non essendo evidentependenza fra il decesso e la pur accertata ed indiscutibi- mente giustificabile, sotto il profilo della conveniente
le ritenzione del corpo estraneo.
attuazione delle regole tecniche della chirurgia, la diInfatti l’ausiliare, dopo avere scrupolosamente riper- menticanza di corpi estranei nella sede operatoria),
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www.lucabenci.it dall’altro non è ravvisabile il rapporto di causalità la cui
sussistenza è pur sempre necessaria onde poter affermare la responsabilità risarcitoria della struttura convenuta.
Peraltro tale conclusione, che discende dalla corretta
applicazione al caso esaminato delle acquisizioni scientifiche relative alla specifica patologia da cui il G. era
interessato ed alla branca specialistica in cui si svolse
la prestazione sanitaria, non è stata raggiunta da alcun
pertinente rilievo o concreta censura e, stante il rigore
degli accertamenti e l’inconfutabilità delle argomentazioni che la sorreggono, va pienamente condivisa in
questa sede.
E’ invece il caso di rilevare come il riconoscimento
di uno stato di malattia quale conseguenza della rimozione chirurgica della cisti (v. pag. 13 della relazione
del C.T.U.) si pone in evidente antitesi con l’accertata
mancanza di funzionalità del rene (situazione patologica
che ne rese inevitabile la totale asportazione in vista del
trapianto al quale il paziente ormai aspirava) e preclude,
di conseguenza, ogni possibilità di ravvisare una sia pur
limitata responsabilità della struttura ospedaliera, tenuto
anche conto che le ragioni in cui si compendia l’addebito che gli attori muovono alla convenuta sono circoscritte, secondo le premesse, all’evento morte e non interessano minimamente l’aggravamento della condizione di
salute per effetto della formazione della cisti, peraltro
correttamente escluso dall’ausiliare, per il periodo antecedente all’intervento di nefrectomia, in considerazione
dell’inesistenza di manifestazioni morbose di qualunque
natura.
Resta naturalmente superata la questione relativa alla
prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, comunque incompatibile con i tempi e le modalità di accertamento della natura della cisti.
Le spese del giudizio vanno poste solidalmente a carico degli attori per il principio della soccombenza ed
in base ai criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 si
liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore
della controversia (indicato in Euro 1.150.000,00), delle
questioni trattate e delle attività svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Marcello Diotaiuti, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta con citazione notificata il
21.10.2009 da L.M., G.C. e G.M. nei confronti della Gestione
Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale Taranto/6;
2) condanna gli attori, in solido fra di loro, a rifondere alla
convenuta le spese del giudizio, che liquida in Euro 9.855,00
per compensi, oltre I.V.A. e C.A.P.
Così deciso in Taranto, il 27 dicembre 2012.
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