Per il risarcimento da corpo estraneo post intervento deve sussistere
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Per il risarcimento da corpo estraneo post intervento deve sussistere
www.lucabenci.it articolo del 26 novembre 2013 Per il risarcimento da corpo estraneo post intervento deve sussistere comunque il rapporto di causalità Paziente operato di “pielotomia obliqua destra” con asportazione di un calcolo nel 1975. Nel 1996 viene a conoscenza, in occasione di un controllo ecografico, di una grossa cisti di incerta origine. Solo in seguito all’intervento di nefrectomia laparoscopica si riuscì ad accertare la natura della cisti: processo infiammatorio in seguito alla dimenticanza di un tampone di garza. Viene proposta azione di risarcimento danni la struttura ospedaliera in quanto responsabile della prestazione dei “medici e del personale sanitario”. La CTU ha appurato che: a) l’intervento originario – del 1975 – fu eseguito in modo tecnicamente corretto; b) che il tampone di garza ha generato fenomeni infiammatori circoscritti; c) che non sussiste il rapporto causale tra l’errore tecnico – dimenticanza della garza – e la patologia responsabile del decesso. Questo anche in considerazione del considerevole lasso temporale – 20 anni – tra l’errore e il decesso. L’errore del personale – argomenta il Tribunale di Taranto – è indiscutibile “non essendo evidentemente giustificabile, sotto il profilo della conveniente attuazione delle regole tecniche della chirurgia, la dimenticanza di corpi estranei nella sede operatoria”, ma questo non è ovviamente sufficiente per potere affermare la responsabilità risarcitoria della struttura in quanto non è ravvisabile il rapporto di causalità. Sarebbe stato interessante – ma non è stata affrontata compiutamente – l’analisi della questione relativa alla prescrizione. I giudici tarantini ritengono la prescrizione “comunque incompatibile con i tempi e le modalità di accertamento della natura della cisti” L.B. Tribunale di Taranto Sez. I, sentenza 7 gennaio 2013 Svolgimento del processo Motivi della decisione La causa ha ad oggetto la domanda proposta da L.M., G.C. e G.M. al fine di ottenere, sia in qualità di eredi che a titolo personale, il risarcimento dei danni conseguenti al decesso di G.V., rispettivamente coniuge della prima e padre dei secondi, verificatosi il 15.2.2006 a causa della responsabilità in cui la struttura sanitaria gestita dalla convenuta sarebbe incorsa nell’apprestare le cure occorrenti per la risoluzione della patologia che affliggeva il loro congiunto. Gli attori denunziano infatti che quest’ultimo, sottoposto il 26.11.1975 presso l’ospedale S. Marco di Grottaglie ad intervento chirurgico di pielotomia obliqua destra con asportazione di un calcolo, in data 24.2.1996, in occasione di un controllo ecografico, venne a conoscenza della presenza di una grossa cisti, inizialmente ritenuta imputabile ad echinococco renale, la cui reale origine fu possibile accertare solo quando, a seguito dell’intervento di nefrectomia laparoscopica eseguito il 9.1.2005 presso il reparto di urologia del Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano, si procedette al prelievo di un corpo estraneo il cui esame istologico ne rivelò in modo inconfutabile la natura di formazione riconducibile alla presenza di frammenti di garza. Sulla base di queste premesse assumono quindi che il personale al servizio della struttura ospedaliera di Grottaglie ha colpevolmente ed inescusabilmente dimentica- –1– www.lucabenci.it to una garza nel campo operatorio e che tale condotta ha corso le tappe che hanno segnato la travagliata vicenda cagionato l’insorgenza della patologia che ha poi deter- sanitaria attraverso la disamina di tutta la documentaminato il decesso del paziente. zione allegata, ha potuto stabilire: a) che l’intervento La convenuta resiste alla domanda eccependo in via chirurgico di rimozione del calcolo, risalente al 1975, fu preliminare la prescrizione del diritto e facendo rile- eseguito in modo tecnicamente corretto ed appropriato, vare, nel merito, che non è configurabile il rapporto di che il decorso post-operatorio fu propizio e soddisfacausalità con l’intervento di asportazione del calcolo, cente e che negli anni successivi il paziente non manifeeseguito nel lontano 1975 nella piena osservanza delle stò alcun problema di funzionalità renale; b) che la cisti regole della professione medica. si formò in corrispondenza del polo superiore del rene, Ora, tenuto conto dei presupposti fattuali sui quali ri- localizzandosi in un’area distante dall’ilo in cui hanno posa e da cui procede la domanda risarcitoria, il quesi- sede i vasi renali, restando nel corso del tempo invato al quale occorre dare soluzione è quello di stabilire riata nelle dimensioni e non provocando fenomeni di se, conformemente all’assunto degli attori, il decesso tipo infiammatorio circoscritti o generalizzati, essendodi G.V. sia eziologicamente ricollegabile all’esecuzio- si trattato sostanzialmente di una reazione asettica per ne dell’intervento di asportazione del calcolo renale al la presenza del corpo estraneo dimenticato in occasione quale fu sottoposto il 26.11.1975 presso l’ospedale San dell’intervento, con conseguente organizzazione di una Marco di Grottaglie e, più specificamente, alla condotta raccolta circoscritta e ben delimitata che esercitò prevaconsistita nel non avere rimosso dal sito operatorio un lentemente la propria pressione a livello delle adiacenti tampone di garza la cui permanenza ha comportato la strutture epatiche senza interessare eccessivamente il progressiva formazione della cisti. rene se non nella sua porzione superiore; c) che, viceIn questo, infatti, deve individuarsi l’elemento carat- versa, la grave insufficienza renale da cui il G. risulterizzante della colpa che viene ascritta alla convenu- tò affetto a partire dal ricovero che subì il 22.4.2004 ta quale ente gestore della struttura ospedaliera ed in presso la struttura di nefrologia e dialisi dell’ospedale tale veste responsabile della prestazione dei medici e di Taranto è da porre in correlazione con una condidel personale tutto attraverso il quale assicura l’esple- zione costituzionale di ipertensione predisponente alla tamento del servizio sanitario, nell’avere cioè, con il patologia renovascolare, il cui instaurarsi ne determinò comportamento negligente ed imperito innanzi descrit- dapprima la sottoposizione al trattamento di emodialito, provocato l’insorgere di un’affezione dalla quale è si e successivamente l’inserimento nella lista di attesa derivato l’evento nefasto di cui si chiede in questa sede per il trapianto, fino all’intervento di nefrectomia del il risarcimento. 27.1.2005; d) che in senso contrario alla possibilità di E’ quanto si desume agevolmente dalla lettura, oltre configurare un qualunque rapporto causale fra l’errore che dell’atto di citazione, delle memorie ex art. 183 VI tecnico consistito nella dimenticanza della garza e la pacomma c.p.c., nelle quali gli attori, sia pure nella pro- tologia responsabile del decesso depongono il rilevante spettiva della negazione della prescrizione eccepita dal- lasso di tempo intercorso dall’intervento di rimozione la controparte, hanno espressamente ed inequivocabil- del calcolo, il mancato coinvolgimento delle strutture mente identificato nell’imperdonabile dimenticanza del renali, l’insorgenza di una sindrome ipertensiva in un tampone operatorio la causa generatrice della patologia quadro caratterizzato dalla riduzione dello spessore del che successivamente ha condotto a morte il proprio con- parenchima a carico di entrambi i reni (chiaramente giunto. allusiva della natura congenita della ipertensione) e la Sennonché la consulenza tecnica d’ufficio disposta al prolungata assenza di sintomi infiammatori attribuibili fine di ricostruire la vicenda clinica e di acquisire gli a propagazione di fenomeni settici. elementi necessari alla verifica del nesso di causalità ha Se dunque da un lato è indiscutibile l’errore commesfugato in proposito ogni possibile dubbio o perplessità, so dal personale sanitario che partecipò all’esecuzione escludendo perentoriamente qualunque possibilità di di- dell’intervento del 26.11.1975 (non essendo evidentependenza fra il decesso e la pur accertata ed indiscutibi- mente giustificabile, sotto il profilo della conveniente le ritenzione del corpo estraneo. attuazione delle regole tecniche della chirurgia, la diInfatti l’ausiliare, dopo avere scrupolosamente riper- menticanza di corpi estranei nella sede operatoria), –2– www.lucabenci.it dall’altro non è ravvisabile il rapporto di causalità la cui sussistenza è pur sempre necessaria onde poter affermare la responsabilità risarcitoria della struttura convenuta. Peraltro tale conclusione, che discende dalla corretta applicazione al caso esaminato delle acquisizioni scientifiche relative alla specifica patologia da cui il G. era interessato ed alla branca specialistica in cui si svolse la prestazione sanitaria, non è stata raggiunta da alcun pertinente rilievo o concreta censura e, stante il rigore degli accertamenti e l’inconfutabilità delle argomentazioni che la sorreggono, va pienamente condivisa in questa sede. E’ invece il caso di rilevare come il riconoscimento di uno stato di malattia quale conseguenza della rimozione chirurgica della cisti (v. pag. 13 della relazione del C.T.U.) si pone in evidente antitesi con l’accertata mancanza di funzionalità del rene (situazione patologica che ne rese inevitabile la totale asportazione in vista del trapianto al quale il paziente ormai aspirava) e preclude, di conseguenza, ogni possibilità di ravvisare una sia pur limitata responsabilità della struttura ospedaliera, tenuto anche conto che le ragioni in cui si compendia l’addebito che gli attori muovono alla convenuta sono circoscritte, secondo le premesse, all’evento morte e non interessano minimamente l’aggravamento della condizione di salute per effetto della formazione della cisti, peraltro correttamente escluso dall’ausiliare, per il periodo antecedente all’intervento di nefrectomia, in considerazione dell’inesistenza di manifestazioni morbose di qualunque natura. Resta naturalmente superata la questione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, comunque incompatibile con i tempi e le modalità di accertamento della natura della cisti. Le spese del giudizio vanno poste solidalmente a carico degli attori per il principio della soccombenza ed in base ai criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indicato in Euro 1.150.000,00), delle questioni trattate e delle attività svolte. P.Q.M. il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Marcello Diotaiuti, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta con citazione notificata il 21.10.2009 da L.M., G.C. e G.M. nei confronti della Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale Taranto/6; 2) condanna gli attori, in solido fra di loro, a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in Euro 9.855,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.A.P. Così deciso in Taranto, il 27 dicembre 2012. –3–