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istituzioni di diritto privato i
INSEGNAMENTO DI
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I
LEZIONE VII
“I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE II)”
PROF. DOMENICO RUGGIERO
Istituzioni di Diritto Privato I
Lezione VII
Indice
1
L’incapacità non dichiarata ---------------------------------------------------------------------------- 3
2
Persona giuridica ----------------------------------------------------------------------------------------- 4
3
Le Associazioni e le Fondazioni------------------------------------------------------------------------ 6
4
I Comitati -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Istituzioni di Diritto Privato I
Lezione VII
1 L’incapacità non dichiarata
L’incapacità non dichiarata è disciplinata dall’art. 428 del c.c..
E’ questa una norma di particolare importanza perché, con alcune cautele ed entro certi
limiti, consente l’annullamento di atti compiti in una situazione di minorazione psichica non
accertata da un preventivo provvedimento di limitazione. È possibile che, per effetto di una
situazione contingente, (aver bevuto di più, fatto uso di sostanze stupefacenti) la persona fisica non
sia in grado di provvedere temporaneamente a se stesso. E’ evidente che la tutela in questo caso
non potrebbe essere assicurata dai rimedi che discendono dallo stato di incapacità, il negozio non
può essere annullato perché il soggetto è capace, tuttavia l’ordinamento consente al soggetto di
annullare l’atto compiuto in una situazione di incapacità naturale, se ricorrono determinate
condizioni: deve innanzitutto, ai sensi dell’art. 428 c.c., sussistere il requisito del grave pregiudizio
per l’autore e la mala fede del terzo nel caso in cui il negozio sia bilaterale. Chi contratta con un
incapace naturale, conoscendo tale circostanza è in mala fede; ciò comporta che l’ordinamento
nell’apprestare la tutela dell’incapace non dichiarato può sacrificare ogni ragione del terzo. Il
contratto potrà essere annullato solo se si prova che il terzo, non poteva non sapere della situazione
di incapacità dell’altro contraente. Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui un soggetto, dopo avere
bevuto altre modo, decida di vendere la sua abitazione ad un prezzo irrisorio. E’ evidente che il
terzo contraente ha approfittato dello stato di incapacità e pertanto, il suo acquisto potrà essere
annullato.
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale l’atto è stato; tale
termine, a differenza del termine prescrizionale dell’incapacità dichiarata decorre invece che dal
momento in cui è cessato lo stato di incapacità o vi è stata la morte dell’incapace o il
raggiungimento della maggiore età, dal momento in cui l’atto è stato è concluso. Tale differente
previsione risponde proprio alla natura dell’istituto: l’incapace naturale o non dichiarato è persona
capace che in circostante contingenti non è stato in grado di valutare la convenienza di un atto
negoziale. Da qui la ragione di non differire la tutela, considerato che, superata quella vicenda
particolare, il soggetto è pienamente capace.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Lezione VII
2 Persona giuridica
La persona giuridica è un organismo composto da persone fisiche e mezzi per il
raggiungimento di scopi altruistici e di carattere super individuale. E’ costituita da una base
sostanziale – persone fisiche, beni e scopo – e da un’attribuzione formale,il riconoscimento da parte
dell’ordinamento giuridico.
La disciplina codicistica è contenuta negli artt 11 e seguenti del c.c. .
La persona giuridica è in grado di realizzare finalità super individuali, cioè finalità che
trascendono le capacità delle singole persone fisiche che fanno parte dell’organismo. Si pensi ad
esempio ad una organizzazione che persegue come suo obiettivo la tutela contro la distrofia
muscolare. La UILDM è un’associazione riconosciuta, è una persona giuridica di cui la libro I del
c.c. Lo scopo è super individuale, perché l’associazione è in grado di realizzare quell’obiettivo,
laddove i singoli associati non sarebbero in grado di realizzarlo con la stessa intensità.
Quattro sono gli elementi delle persone giuridiche che devono sempre coesistere: persone,
patrimonio, scopo e riconoscimento.
Le persone fisiche sono lo strumento attraverso il quale la persona giuridica è in grado di
operare all’esterno; esse partecipano alla vita della persona giuridica, o come soggetti che formano
la volontà dell’ente o come destinatari della sua attività.
Il patrimonio è sempre indispensabile, perché l’attività delle persone per il raggiungimento
dello scopo si trasforma necessariamente in rapporti economici e giuridici e senza base economica
non avrebbe senso riconoscere obblighi a carico di un ente.
Quando invece parliamo di scopo ci riferiamo all’obiettivo che l’ente intende perseguire, è
l’elemento di coesione delle persone e dei beni. E’ sufficiente uno scopo di qualsiasi natura, purchè
sia lecito e determinabile: una persona può raggiungere anche più scopi.
L’insieme dei tre elementi costituisce
il sostrato, necessario, ma non sufficiente, per
ottenere la completa personalità, che si esprima con un’autonomia patrimoniale perfetta: occorre in
più il riconoscimento dello Stato.
Nell’ambito delle persone giuridiche bisogna distinguere tra associazioni (o corporazioni) e
fondazioni (o istituzioni) che sono le persone giuridiche di cui al libro primo e le società di cui al
libro quinto.
Gli enti di cui al libro primo perseguono finalità non egoistiche, bensì altruistiche mentre le
persone giuridiche di cui al libro quinto perseguono finalità di lucro. Le società in tanto sono
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Lezione VII
costituite in quanto i soci intendono dividere i guadagni che la stessa società realizzerà. Bisogna
ancora distinguere tra lucro soggettivo e lucro oggettivo. Ciò che gli enti di cui al libro primo non
possono perseguire è il lucro soggettivo ovvero il guadagno fine a se stesso degli associati per cui
mai potrebbe essere consentito all’interno di un associazione un’attività imprenditoriale diretta al
guadagno; ma se quest’ultima viene impiegata ai fini dell’ente in questo caso il lucro è oggettivo e
non viene quindi alterata la finalità altruistica dell’ente. L’ente ha un suo patrimonio perché deve
realizzare un determinato obiettivo; è un mezzo indispensabile per raggiungere uno scopo. Quando
parliamo di persone giuridiche parliamo di autonomia patrimoniale perfetta: ovvero vi è una
distinzione netta tra la responsabilità dell’ente e dei suoi associati. Dell’obbligazione dell’ente nelle
persone giuridiche risponde sempre e soltanto l’ente. Se l’ente acquista dei libri perché si tratta di
una associazione che intende diffondere una determinata scienza, delle obbligazioni, ovvero del
pagamento del corrispettivo per l’acquisto dei libri risponde solo e soltanto l’ente con il suo fondo,
così delle obbligazioni degli associati risponderanno solo gli associati e non l’ente. Si parla quindi
di insensibilità biunivoca, perché dell’obbligazione dell’ente risponde l’ente e delle obbligazioni
degli associati rispondono gli associati. Il concetto di autonomia patrimoniale perfetta viene
utilizzata anche per le persone giuridiche di cui al libro quinto: la S.p.A. è una persona autonoma
rispetto ai soci, la banca (S.p.A.) risponde in proprio delle sue obbligazioni. Concetto questo che ci
permette di distinguere le persone giuridiche dagli enti di fatto ovvero dalle associazioni non
riconosciute, perché pure essendo questi ultimi soggetti, non sono persone. Sono soggetti perché
sono centri di imputazioni di situazioni giuridiche soggettive ma non sono persone perché non
hanno autonomia patrimoniale propria ma hanno la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta.
In altri termini, l’ente risponde nei confronti dei creditori sempre con il fondo comune, ma ove il
fondo sia incapiente, delle obbligazioni, risponderanno coloro i quali hanno agito in nome e per
conto dell’ente, quindi gli amministratori.
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Lezione VII
3 Le Associazioni e le Fondazioni
Le Associazioni sono enti costituiti da più persone e che perseguono finalità super
individuali, di tipo non egoistico.
La Fondazione è invece una struttura creata da un fondatore e diretta alla realizzazione di un
determinato scopo attraverso un patrimonio che viene erogato dal fondatore stesso. La distinzione
tra questi due enti è fondata innanzitutto sulla prevalenza delle persone degli associati nelle
associazioni e dalla prevalenza del patrimonio nelle fondazioni; il fondatore destina una parte del
suo patrimonio alla costituenda fondazione, la dota di una parte del suo patrimonio per la
realizzazione dello scopo. L’ organo direttivo si occupa di verificare che la fondazione agisca per la
realizzazione dello scopo imposto dal fondatore. La differenza è anche di tipo strutturale:
l’associazione viene istituita attraverso un contratto associativo tra i futuri associati; nel caso della
fondazione essa è costituita da un negozio unilaterale (l’atto con il quale il fondatore costituisce
l’ente). Nelle associazioni la volontà è interna perché discende direttamente dagli associati, nelle
fondazioni invece la volontà è esterna perché proveniente dal fondatore il quale può sempre
modificare lo scopo durante la vita dell’ente.
Nelle fondazioni prevale l’elemento patrimoniale: vi è un patrimonio destinato ad uno
scopo; nelle associazioni prevale l’elemento personale. La finalità nelle associazioni è interna
perché, è vero che lo scopo è altruistico ma ben può l’associazione realizzare l’interesse dei suoi
associati. Si pensi all’associazione culturale, nella cui sede vi sia una biblioteca la quale può essere
utilizzata anche dagli associati oltre che dei terzi.
Nelle fondazioni la finalità è sempre e soltanto esterna sia perché non vi sono associati e sia
perché è il fondatore a determinare lo scopo (l’utilità perciò è sempre a vantaggio dei terzi). Si pensi
alle fondazioni che vengono costituite in memoria delle persone scomparse stradali: i fondatori,
spesso i genitori, destinano una parte del patrimonio per svolgere campagne di sensibilizzazione
nell’opinione pubblica proprio per evitare il verificarsi di ulteriori incidenti. In questo caso si crea
un patrimonio destinato ad uno scopo esterno.
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Lezione VII
4 I Comitati
L’organizzazione di persone per il raggiungimento di uno scopo, generalmente di interesse
pubblico ma sicuramente non egoistico, assume tal volta la veste di comitato.
Tale forma organizzativa si distingue dall’associazione perché i comitati sono una specie di
collegio promotore costituito da uno stretto numero di persone, le quali generalmente per
raggiungere lo scopo cercano contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti da offrire. Lo
scopo perseguito dai comitati è determinato dagli stessi promotori, ed è prevalentemente una
singola attività che, è prevista con carattere temporaneo. Normalmente, con l’impiego del capitale
raccolto si esaurisce il compito e la vita del comitato.
Per le obbligazioni assunte dal comitato rispondono personalmente e solidalmente i
promotori del comitato, quindi la responsabilità non si ferma all’ente ma va oltre l’ente stesso e
coinvolge anche tutti i promotori.
Con riferimento ai comitati ed alle associazioni non riconosciute, si parla di autonomia
patrimoniale imperfetta e non di mancanza di autonomia, perché vi è un’autonomia, nel senso che,
delle obbligazioni dell’ente rispondono oltre al fondo comune anche gli associati che hanno agito in
nome e per conto dell’ente o tutti i promotori, ma non è altrettanto vero il contrario. Infatti, delle
obbligazioni delle persone fisiche partecipanti, non risponde l’ente: se la persona fisica che è parte
dell’associazione o è promotore del comitato acquista l’auto a rate, del pagamento delle rate non
risponderà mai l’ente. Viceversa se l’auto viene acquistata, ad esempio, dall’associazione per un
fine proprio dell’associazione, di quelle rate risponderà non solo il fondo comune ma anche gli
amministratori ove il fondo sia incapiente. Il riconoscimento, nel caso delle associazioni e delle
fondazioni, è un riconoscimento cosiddetto formale, perché è dato dall’autorità amministrativa e
non giudiziaria, sulla base di una valutazione discrezionale: si guarda cioè alla congruità del
patrimonio, alla diffusione di altri soggetti che svolgono quell’attività, che perseguono quelle
finalità. Diverso è il caso delle società per le quali il riconoscimento è normativo: esso è concesso
ove siano rispettati i requisiti di legge previsti.
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