Cinzia Ingratoci Le inchieste sui sinistri marittimi
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Cinzia Ingratoci Le inchieste sui sinistri marittimi
Cinzia Ingratoci Le inchieste sui sinistri marittimi Dipartimento di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Università degli Studi di Palermo © Cinzia Ingratoci 2008 Università degli Studi di Messina Data di pubblicazione: 21 luglio 2008 ISSN 1724-7322 Dipartimento di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Viale delle Scienze, ed. 13 – 90138 Palermo (Italia) Tel: (+39) 0916626220 – Fax: (+39) 091596506 [email protected] www.giureta.unipa.it GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 LE INCHIESTE SUI SINISTRI MARITTIMI Cinzia Ingratoci SOMMARIO: 1. Evoluzione dell’istituto. — 2. Le nozioni di “inchiesta” e di “sinistro”. — 3. L’inchiesta sommaria. — 4. L’inchiesta formale. — 5. Efficacia probatoria della relazione di inchiesta formale e rilevanza processuale degli atti di inchiesta nei giudizi civili e penali. — 6. Natura giuridica dell’attività di inchiesta sui sinistri marittimi. — 7. Rapporti tra il procedimento di inchiesta sui sinistri marittimi ed altri istituti relativi ad eventi straordinari della navigazione. — 8. L’accesso agli atti e documenti di inchiesta. — 9. Le inchieste sui sinistri marittimi nel diritto internazionale e comunitario. — 10. Considerazioni a margine delle proposta di direttiva che stabilisce i principî fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti marittimi. 1. La disciplina delle inchieste sui sinistri marittimi è contenuta nella Parte I, libro IV del codice della navigazione sulle «disposizioni processuali» (1), al Titolo I «Dell’istruzione preventiva» che si compone degli articoli relativi all’inchiesta Ricercatrice di diritto della navigazione presso l’Università degli Studi di Messina. (1) Le disposizioni processuali rientrano a pieno titolo nella materia della navigazione secondo E. SPASIANO, Oggetto, limiti ed integrazione del diritto della navigazione, in Riv. dir. nav. 1961, 45, giacché «strumentali rispetto ad interessi ed a pretese, attinenti all’esercizio della nave o dell’aeromobile od a presupposti di questo». Come si legge nella Relazione del Guardasigilli al Re, la ratio della unitaria considerazione di disposizioni sostanziali e processuali all’interno del codice della navigazione risiede nella esigenza di prevedere anche tali norme «in un codice che, per trovare la ragione della sua unità in un fatto tecnico, considera il fenomeno giuridico sotto molti dei profili di cui è suscettibile: dalle regole sostanziali, al processo, alle sanzioni penali e disciplinari». In tema vedi A. DIMUNDO, Le disposizioni processuali del codice della navigazione. La riforma del processo civile e le controversie in materia marittima, in Dir. mar. 1998, 3 s.; S. LA CHINA, Le disposizioni processuali del codice della navigazione, in Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di L. Tullio e M. Deiana), Cagliari, 1993, 419 s. 1 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 sommaria (art. 578), all’inchiesta formale (579 – 583) ed alla verificazione della relazione di eventi straordinari (art. 584) (2). L’istituto ha origini antiche, rinvenendosi già nel diritto romano, in caso di sinistri di mare, regole relative alla realizzazione di indagini da effettuare secondo una rigorosa procedura giudiziaria a carattere inquisitorio (3). Il codice per la Marina Mercantile del 1865 (4), innovando sul punto, affida invece all’autorità amministrativa il compito di espletare un’inchiesta parallela a quella svolta dalla magistratura ordinaria, inquadrando l’istituto nel contesto delle disposizioni inerenti al servizio marittimo. Il successivo r.d.l. 17 settembre 1925 n. 1818, convertito in l. 18 marzo 1926 n. 562 (5), pur confermando il carattere amministrativo delle procedure occasionate dai sinistri, rafforza la connotazione processuale dell’istituto prevedendo la (2) Cfr. pure art. da 465 a 474 reg. nav. mar. (3) Il codice Teodosiano contiene già regole sulla denuncia e l’accertamento del sinistro di mare a favore dei «navicularii publica species transportantes» i quali potevano essere sollevati dall’obbligo di risarcire l’erario per la perdita delle derrate trasportate in caso di danno derivato da un naufragio, ove il fatto fosse stato accertato nelle forme e nei termini prescritti. Il regolamento dei rapporti tra l’amministrazione dell’annona e gli armatori vincolati al servizio pubblico era affidato al prefetto dell’annona: così S. SOLAZZI, C.I.XI6 «De naufragis», in Riv. dir. nav. 1939, I, 253. Il codice di Giustiniano generalizza il precetto per tutti i tipi di navigazione, inserendo le procedure per la ricerca della prova in caso di sinistro di mare nell’ambito delle regole di diritto marittimo comune. Qualora fossero derivati danni alla nave o al carico a seguito di fortuna di mare (impetus procellarum), il navicularius era tenuto a fare relazione sui fatti occorsi e sulle cause del sinistro all’autorità giudiziaria che, verificata la effettività dell’evento e la veridicità dei fatti riportati secondo una procedura a carattere inquisitorio, procedeva ad individuare le responsabilità ed irrogare le eventuali sanzioni. Anche secondo le previsioni dell’Ordonnance de Louis XIV del 1681 una giurisdizione speciale dell’Ammiragliato era competente a svolgere le indagini in caso di sinistro di mare al fine di individuare le responsabilità dell’evento, ma anche per consentire la raccolta di notizie interessanti per la sicurezza della navigazione. In tema vedi D. VIDALI, Saggio critico sull’accertamento del sinistro di mare nel diritto romano, in Dir. mar. 1936, 240 s., nonché La prova di fortuna nel diritto contemporaneo, in Dir. mar. 1943, 12; A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, in Digesto Sez. Comm. XIV, 1997, 19 ss. (4) Art. 112 cod. mar. merc. e art. 638 e seguenti del regolamento per l’esecuzione del codice approvato con r.d. 20 novembre 1879 n. 5166. (5) In G.U. n. 102 del 3 maggio 1926. 2 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 presenza, all’interno delle commissioni chiamate a svolgere le indagini, di un magistrato ordinario che assicuri imparzialità all’accertamento. Detta previsione è venuta meno nelle vigenti norme sulla composizione delle commissioni di inchiesta formale (art. 467 reg. nav. mar.), anche se il relativo procedimento trova tuttora collocazione nel contesto delle disposizioni processuali del codice della navigazione. Le norme sulle inchieste sommaria e formale, rimaste pressoché immutate per oltre cinquanta anni, sono oggi interessate da un graduale, ma significativo processo evolutivo, ancora in corso nel momento in cui si scrive. Il recente d.lg. 2 febbraio 2001 n. 28 (6) ha apportato rilevanti integrazioni all’articolato del codice, ampliando la tipologia degli eventi oggetto di inchiesta e soprattutto chiarendo le finalità del procedimento, il cui esito conoscitivo è principalmente orientato non tanto ad accertare (eventuali) responsabilità, bensì a garantire il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza della navigazione, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino. In tale contesto si inserisce anche la istituzione di un nuovo organismo di rilievo nazionale, la Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi (CCISM) incardinata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto –, cui (6) D.lg. 2 febbraio 2001 n. 28 (G.U. n. 50 del 1 marzo 2001), attuativo della dir. 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché recante disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi. 3 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 sono affidati compiti di monitoraggio e funzioni consultive (7). Disposizioni isolate in materia si rinvengono anche nel d.lg. 19 agosto 2005 n. 196 (8), che sarà esaminato nel contesto delle disposizioni relative ai singoli procedimenti di inchiesta. I futuri assetti dell’istituto sono, peraltro, fortemente condizionati dalla prevista adozione di una recente proposta di direttiva comunitaria, volta ad armonizzare le procedure in uso nei diversi Stati membri per la realizzazione delle inchieste sui sinistri ed incidenti marittimi, conformandole al modello definito a livello internazionale (9). La proposta, nella attuale formulazione in discussione presso le competenti istituzioni europee, sarà brevemente illustrata a chiusura dell’analisi della normativa interna in atto vigente (10). 2. Il termine inchiesta, che nella comune accezione è sinonimo di indagine, investigazione, indica il complesso delle attività poste in essere da un operatore qualificato per conoscere la verità (7) Il capo II del citato d.lg. 2 febbraio 2001 n. 28 (art. 14-16), rubricato ‹‹sinistri marittimi››, detta integrazioni e modifiche all’art. 579 c. nav. e sostituisce integralmente l’art. 580, secondo comma, dello stesso codice (art. 14); inserisce nel reg. nav. mar. un art. 466 bis relativo alla istituzione, composizione e funzioni della Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi (art. 15); sostituisce l’art. 468 reg. nav. mar. sulle modalità di nomina dei membri delle commissioni di inchiesta (art. 16). (8) D.lg. 19 agosto 2005 n. 196 (in G.U. n. 222 del 23 settembre 2005) di attuazione della dir. 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. (9) Al fine di apportare un costante miglioramento alla normativa in materia di sicurezza della navigazione, con Ris. A 849 del 27 novembre 1997, successivamente emendata con Ris. A 884 del 25 novembre 1999, è stato adottato in seno all’International Maritime Organization il Causalty investigation Code (di seguito, codice IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi), che contiene regole uniformi per la conduzione delle indagini, le modalità di realizzazione delle investigazioni ed i modelli e contenuti delle relazioni finali di inchiesta. Il codice, in atto, ha carattere meramente raccomandatorio. Sul punto vedi infra paragrafo 9. (10) Sul punto vedi infra, paragrafo 9. 4 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 relativamente a determinati eventi o atti (11). Ove l’attività sia condotta da una pubblica amministrazione, essa integra un procedimento, normalmente a carattere straordinario (12), ordinato dal pubblico potere per acquisire contezza di determinati fatti o circostanze al fine di trarne elementi di conoscenza, valutazione e giudizio idonei alla migliore gestione della cosa pubblica. L’inchiesta può, dunque, essere inquadrata tra i procedimenti strumentali all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva (13) o anche di diversa natura (funzioni normative)(14). L’atto conclusivo del procedimento, che usualmente si sviluppa secondo procedure non rigorosamente tipizzate (15), è una relazione contenente una (11) N. SAITTA, Inchiesta amministrativa, in Enc. dir. XX, 1970, 981. (12) Il carattere straordinario dell’avvenimento in ordine al quale è necessario svolgere delle indagini consente di distinguere il procedimento di inchiesta dall’attività di «ispezione amministrativa» in senso stretto il cui esercizio, al contrario, è relativo a fatti, atti o eventi tipizzati. Sul piano soggettivo, mentre il potere ispettivo è usualmente conferito ad uffici pubblici gerarchicamente inseriti nell’organizzazione amministrativa, l’inchiesta è di norma affidata ad un organismo (individuale o collegiale) costituito ad hoc, di carattere straordinario, non integrato all’interno di una struttura gerarchica in posizione di potestà rispetto ai soggetti passivi del potere di inchiesta. Nondimeno, l’ispezione in senso tecnico può costituire un momento del procedimento di inchiesta. In tema vedi M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I-II, III ed., Milano, 1993, 492; N. SAITTA, op. cit., 991. Sul carattere straordinario dell’evento oggetto dell’inchiesta marittima cfr. per tutti T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, Milano, 1958, 7. (13) Così M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., 37, secondo il quale, peraltro, non è necessario che vi sia una relazione diretta tra i fatti che l’inchiesta mira ad accertare ed i provvedimenti di amministrazione attiva che i fatti conosciuti contribuiscono a formare. Nello stesso senso, con specifico riferimento all’inchiesta sui sinistri marittimi, vedi T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 38 secondo cui la potestà di inchiesta, e cioè l’esercizio del potere inquisitorio, trova il suo fondamento nell’interesse pubblico al regolare svolgimento della navigazione e consiste nella acquisizione e valutazione di dati empirici «ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti intesi a tutelare detto bene». Di diverso avviso N. SAITTA, op. cit., 985 s., il quale considera il potere di inchiesta espressione dell’esercizio di una funzione autonoma, di tipo inquirente o più genericamente di natura conoscitiva, fine a se stessa sebbene connessa alla fase della decisione nella misura in cui i dati acquisiti vengano utilizzati per l’emanazione di provvedimenti concreti. (14) Esistono, infatti, inchieste strumentali anche all’attività di produzione normativa. Sul punto cfr. R. TOMEI, Inchiesta amministrativa, in Enc. giur., XVI/1989 (1999), 1 s. (15) In ciò, ancora, il procedimento di inchiesta differisce dall’attività di mera ispezione, di norma scandita da una rigida procedura. In tema vedi pure R. TOMEI, 5 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 dichiarazione di scienza; essa produce, di regola, certezza non legale ma soltanto notiziale dei fatti appurati, anche se, provenendo da una pubblica amministrazione, è dotata di particolare autorevolezza (16). L’inchiesta affidata all’amministrazione marittima ai sensi del codice della navigazione ha ad oggetto la ricostruzione delle cause e delle circostanze, come pure delle eventuali responsabilità, che hanno determinato la verificazione di un ‹‹sinistro marittimo›› (art. 578 e 579 c. nav.). Il legislatore non ha ritenuto di definire il concetto di sinistro rilevante allo scopo, limitandosi ad indicare all’art. 589 c. nav. (17) un elenco di controversie originate da incidenti della navigazione che la dottrina e la giurisprudenza, unanimi sul punto, non ritengono comunque esaustivo ai fini della individuazione dei fatti possibile oggetto degli accertamenti (18). Inchiesta amministrativa, cit., 4. Stante la carenza di previsioni normative circa i poteri degli organi inquirenti, la dottrina tradizionale (per tutti, M.S. GIANNINI, op.cit., 493), mutuando il paradigma proprio dell’istruttoria processuale, ha ritenuto che l’inquirente abbia gli stessi poteri dell’ispettore giudiziale nel processo penale, salvo che per le ispezioni personali per le quali avrebbe solo i poteri dell’ispettore giudiziale nel processo civile. Di diverso avviso N. SAITTA, op. cit., 991, il quale non ritiene opportuno l’accostamento dei poteri dell’inquirente a quelli dell’ispettore, posto che l’attività di inchiesta è finalizzata all’acquisizione di conoscenze su determinati atti o fatti, mentre l’attività di indagine giudiziaria mira all’acquisizione delle prove: ne deriva che, secondo l’A., gli inquirenti possono esercitare tutti i poteri che il provvedimento di nomina legittimamente conferisce loro. Per quanto più direttamente concerne l’inchiesta sui sinistri marittimi, giova sottolineare che il codice della navigazione contiene alcune disposizioni, peraltro non dettagliate, sulle modalità di realizzazione delle indagini e sui correlati poteri dell’ispettore (art. 581 c. nav., e art. 465, 469 e 472 reg. nav. mar.), senza comunque prescrivere il rispetto di una rigorosa procedura. (16) M.S GIANNINI, op. cit., 471. (17) L’art. 589, rubricato «competenza per materia e per valore» è contenuto nel Titolo II, Capo II «Delle cause per sinistri marittimi» del Libro IV, Parte I, c. nav. (18) La dottrina ha da tempo sottolineato che la finalità dell’art. 589 c. nav. è quella, tipicamente processuale, di fissare una competenza per materia e per valore, nonché per territorio ai sensi del successivo art. 590, ed alcune regole di procedura che prevalgano sulle disposizioni del codice di rito: S. LA CHINA, Cause marittime, in Enc. giur., VI, 1988, 2; A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, cit., 20. Pertanto, secondo T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 16, la portata dell’espressione «sinistro marittimo» non si può dedurre dall’art. 589 c. nav. Parimenti, non tutte le c.d. 6 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Secondo la dottrina tradizionale, il ‹‹sinistro marittimo›› che può determinare l’avvio dell’inchiesta è l’evento straordinario e dannoso che, incidendo su di una componente strutturale del mezzo, è in grado di pregiudicare la sicurezza della spedizione (19). Elementi essenziali della nozione di sinistro, quale ‹‹espressione giuridica di un fatto tecnico›› (20), sono, pertanto, l’evento di danno ‹‹cause marittime›› di cui all’art. 589 c. nav. hanno ad oggetto un sinistro della navigazione, riferendosi anche a liti inerenti l’uso commerciale del mezzo e rapporti obbligatori collegati solo indirettamente con il sinistro. Ad esempio, i danni derivanti dall’uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto non derivano da sinistro marittimo, come pure non sempre sono riconducibili ad un sinistro di mare gli incidenti alle reti ed attrezzi di pesca, pur potendo originare cause per sinistri marittimi: così T. TESTA, Rilevanza processuale della relazione di eventi straordinari, in Riv. dir. nav. 1954, I, 284 s., e Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 17. A ciò si aggiunga quanto sottolineato da A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, cit., 27 s., ovvero che anche in caso di coincidenza dell’evento oggettivamente occorso, la nozione di sinistro marittimo ai fini delle inchieste di cui agli art. 578 e 579 c. nav. non coincide con quella di cui all’art. 589 dello stesso codice, posto che diverso è l’interesse preso in considerazione dalle due norme e consistente, per le commissioni di inchiesta, nella ricostruzione del fatto nella sua effettività storica e d’altra parte, nelle cause per sinistri marittimi, nella qualificazione giuridica di rapporti obbligatori e nella decisione sulle pretese di risarcimento. In tema vedi pure S. LA CHINA, Sinistri marittimi (diritto processuale), in Nss. d. it., XVII, 449 s. e Inchieste marittime, in Enc. giuridica, XVI/1989. Anche la giurisprudenza ha rilevato la non perfetta coincidenza tra l’elenco di cause di cui all’art. 589 c. nav. e l’evento oggetto di inchiesta ai sensi degli art. 578 e 579 c. nav.: così la controversia promossa dall’impresa di rimorchio per l’assistenza preventiva antincendio nel porto a nave petrolifera, disposta coattivamente dall’autorità marittima, rientra nelle cause di cui all’art. 589 c. nav. pur non derivando da un sinistro della navigazione (Com. Porto Bari, 20 aprile 1952, in Riv. dir. nav., 1954, II, 19), mentre la controversia avente ad oggetto le lesioni provocate da una nave ad un uomo in mare non rientrano nella locuzione «danni dipendenti da urto di navi» di cui all’art. 589 c. nav. secondo Cass. 22 giugno 1979 n. 3512, in Dir. mar. 1980, I, 394. (19) Cfr. T. TESTA, Le inchieste, cit., 20; F. A. QUERCI, Le inchieste marittime ed aeronautiche, in Enc. dir., XX, Milano, 1970; M. GRIGOLI, Diritto della navigazione, Torino, 1982, 295; G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, I, Tomo II, Milano, 1987, 2007 s.; C. ANGELONE, Le inchieste sui sinistri marittimi e le interrelazioni con altri tipi di inchieste, in La sicurezza del lavoro sulle navi e nei porti, Milano, 2001, 9; D. DI BONA, Le inchieste sui sinistri marittimi, in La sicurezza della navigazione. Profili di diritto interno, comunitario ed internazionale (a cura di G. Mancuso e N. Romana), Palermo, 2006, 123 s. Sulla nozione di sicurezza della navigazione, come specie del più vasto genere corrispondente alla pubblica incolumità, vedi C. DE VINCENTIIS, Sicurezza della navigazione (reati contro la) in Nss. d. it., XVII, 1970, 280; E. TURCO BULGHERINI, Sicurezza della navigazione, in Enc. dir. XLII, 1990, 461; G. MONTANARA, Sicurezza della navigazione (reati contro la) in Enc. dir, XLII, 1990, 487. (20) Il fatto oggetto di inchiesta è, infatti, in diretta relazione con l’impiego dell’unità che lo occasiona, ovvero con la navigazione in quanto fatto tecnico: così T.TESTA, Le inchieste, cit., 17. 7 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 nel suo riverberarsi sull’unità navale e la situazione di minaccia per l’incolumità delle persone e dei beni, come pure della navigazione nel suo complesso, che ne deriva (21). I caratteri di cui sopra consentono di distinguere il sinistro dall’accidente della navigazione – di cui il primo rappresenta, infatti, una species particolarmente qualificata – intendendosi per tale ogni evento anomalo e fortuito che, senza necessariamente puntualizzarsi sul mezzo nautico o determinare una disfunzione operativa, abbia prodotto un danno economico (ad esempio, una avaria alle merci) (22). Ad un livello ancora più elevato di astrazione si colloca, sempre secondo la letteratura in nota, l’avvenimento straordinario in senso ampio, quale genus cui è possibile ricondurre sia l’accidente della navigazione come pure l’atto volontario, eventi che, ove non integrino gli estremi del sinistro, potranno comunque essere oggetto di particolari procedimenti di notifica (23). (21) In tal senso, il concetto di sinistro giuridicamente rilevante ai fini dell’inchiesta ha una portata più ristretta di quella riconducibile al termine nella comune accezione di «evento che cagiona un danno», dal momento che è elemento costitutivo della nozione in esame anche il pregiudizio arrecato alla sicurezza della navigazione in mancanza del quale non sarebbe necessario o utile procedere all’inchiesta: così Aut. ed op. ult. cit., 16 s. (22) Secondo la dottrina tradizionale «accidente della navigazione» o «fortuna di mare» è, infatti, ogni evento anomalo e fortuito che, trovando causa in un rischio proprio dell’ambiente in cui si svolge la navigazione, abbia determinato un danno economico pur senza necessariamente interessare il mezzo nautico, e senza determinare, pertanto, un rischio per la sicurezza della navigazione. Nozione ancora più ampia rispetto a quella di accidente della navigazione è quella di «evento straordinario», che designa ogni fatto anomalo, fortuito o volontario, relativo al mezzo, al carico o alle persone a bordo: così T. TESTA, op. ult. cit., 18. In tema vedi pure C. MEDINA, Di alcune questioni concernenti le inchieste sui sinistri della navigazione, in Riv. dir. nav. 1968, II, 117; G. RIGHETTI, Trattato di Diritto Marittimo, cit., 2021 s. (23) Si fa riferimento alla ‹‹denuncia di avvenimenti straordinari›› di cui all’art. 182 c. nav., alla ‹‹relazione di eventi straordinari›› di cui all’art. 304 c. nav., nonché alla nuova procedura di ‹‹rapportazione di incidenti in mare›› introdotta dall’art. 17 del citato d.lg. 19 agosto 2005 n. 196, di cui infra, paragrafo 7. Sulla nozione di avvenimento straordinario ai fini della denuncia ex art. 182 c. nav., anche in relazione alla diversa 8 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 La nozione giuridica di «sinistro marittimo», delineata dalla dottrina sopra richiamata, va oggi riconsiderata alla luce delle modifiche apportate alle disposizioni del codice della navigazione sulle inchieste marittime dal citato d.lg. 28/2001. In tale quadro, particolare rilievo assume la finalità cui sono indirizzati gli accertamenti nell’ambito di un’inchiesta formale relativa ad un sinistro che interessi navi da carico o passeggeri, espressamente individuata dal legislatore nel «costante miglioramento delle condizioni di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino» (art. 579, ult. comma, c. nav.). Ne deriva la valutazione, come fatto rilevante ai fini dell’inchiesta, oltre ché dell’evento di danno, anche di quello di mero pericolo che interessi la nave e sia potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio alle persone a bordo, in quanto sintomatico di una lacuna nelle condizioni di sicurezza, come pure acquista specifico rilievo la situazione che, senza compromettere l’operatività del mezzo o arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità, sia tuttavia in grado di costituire una minaccia per l’ambiente marino. In tal senso, un contributo a sostegno di una più ampia circoscrizione dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell’inchiesta, è rinvenibile nella circolare dell’allora Ministero della navigazione e dei trasporti n. 23/T dell’agosto 2001(24), ove è nozione di evento di cui all’art. 304 c. nav., vedi per tutti M.P. RIZZO, La definizione di evento straordinario in relazione all’istituto della denuncia ex art. 182 cod. nav., in Trasp. 1993, 121 – 165. (24) Circolare dell’8 agosto 2001 n. 23T, dal titolo ‹‹Sicurezza della navigazione››, successivamente modificata dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 08/S.M. prot. 125-S2.9, Div. 4 del 9 gennaio 2006, con cui sono state impartite le istruzioni necessarie per conformare le preesistenti disposizioni concernenti le inchieste 9 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 definito sinistro marittimo ‹‹ogni evento, straordinario o dannoso, causato, connesso od occorso durante le operazioni di una qualsiasi unità mercantile, non configurabile come un incidente di scarsa rilevanza, di entità tale da determinare la perdita, anche presunta, della nave, ovvero di comprometterne l’efficienza in maniera da far sussistere un pericolo per la stessa nave, per le persone a bordo o un rischio di danneggiamento per l’ambiente marino; una perdita in mare anche presunta, la morte o il ferimento grave di una persona (25); danni materiali a strutture o installazioni o danni all’ambiente marino››. La definizione accolta conferma che l’evento di che trattasi può essere sia volontario (causato) che fortuito (occorso), purché presenti un collegamento causale, diretto o indiretto (connessione) con l’impiego del mezzo nautico. Sotto il profilo temporale, la locuzione «durante le operazioni», mentre non implica necessariamente, a nostro avviso, una condizione di navigazione in corso (potendo il termine «operazioni» riferirsi anche ad attività di ormeggio, servizi di guardia a bordo, controlli tecnici, ecc…), consente comunque di escludere dal novero dei sui sinistri marittimi alle nuove esigenze derivanti dalle modifiche ad esse apportate dal d.lg. 28/2001. (25) Stante il generico riferimento alla «persona», si ritiene che il termine ricomprenda non solo i passeggeri ed i componenti dell’equipaggio, ma anche tutte le persone che si trovano all’esterno della nave, purché il danno sia prodotto durante le operazioni dell’unità mercantile e non si tratti di evento del tutto estraneo all’utilizzo del mezzo. Rimangono escluse, certamente, le lesioni dovute a cause naturali o procurate volontariamente dalla stessa vittima o da un terzo, come ampiamente argomentato dalla dottrina seppure con riferimento alle inchieste sui sinistri aeronautici: sul punto vedi G. CAMARDA, Le inchieste sui sinistri aeronautici, in Studi in memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, 118; F. PELLEGRINO, Sicurezza e prevenzione degli incidenti aeronautici nella normativa internazionale, comunitaria ed interna, Milano, 2007, 265. 10 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 fatti oggetto di accertamento eventi che interessino navi in disarmo (26). Sempre secondo l’orientamento ministeriale in parola, spetta all’autorità marittima (o consolare) ricondurre l’evento storicamente occorso alla categoria del «sinistro» o dell’«incidente di scarsa rilevanza» (27). Nel procedere a tale qualificazione l’autorità deve tenere nella massima considerazione l’evento dannoso nel suo obiettivo e storico verificarsi, o anche l’alta probabilità di una lesione se, in ipotesi, il danno poteva essere importante e – pur in presenza di gravi carenze – non lo è stato solo per circostanze di fortuna. Le considerazioni inerenti l’elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa e correlate responsabilità), pure valorizzate nel precedente indirizzo ministeriale, rimangono invece in secondo piano in considerazione della specifica connotazione funzionale delle inchieste, ravvisata (26) La posizione accolta nel testo è vicina, anche se non del tutto coincidente, a quanto auspicato da T. TESTA, Le inchieste, cit., 16, il quale espressamente afferma che «sarebbe opportuna una definizione positiva del sinistro della navigazione agli effetti della esecuzione dell’inchiesta (…) dalla quale dovrebbe, fra l’altro, inequivocabilmente dedursi che l’inchiesta deve essere eseguita quando il sinistro è occasionato dall’impiego dell’unità. Ciò per evitare l’instaurazione di procedure di inchiesta per sinistri occorsi a navi in disarmo o ferme in porto, ma non in esercizio … ». Sul punto vedi pure Cons. St., Sez VI, 21 luglio 1965 n. 552, in Riv. dir. nav. 1968, II, 117 s., con nota di C. MEDINA, Di alcune questioni concernenti le inchieste sui sinistri della navigazione, 113 s. (27) Già con la circolare dell’allora Ministero della Marina Mercantile – Sinistri marittimi, serie II, n. 1 dell’8 gennaio 1963, è stato diramato un elenco meramente esemplificativo della nozione di incidente di scarsa rilevanza, comprensivo di diverse tipologie di evento (incidenti occorsi durante le manovre di ormeggio e disormeggio, rimorchio portuale, incidenti che rechino danni a pontoni o chiatte o galleggianti addetti ai servizi nei porti, o ancora principio di incendio di navi in porto che arrechi lievissimo danno ecc…), accomunate dalla potenziale pericolosità o anche dalla modesta entità dei danni eventualmente arrecati alle cose, e non alle persone, tali da non determinare comunque un pregiudizio attuale per la sicurezza della navigazione. A seguito di incidente di scarsa rilevanza, sempre secondo l’atto di indirizzo ministeriale qui richiamato, l’autorità marittima è tenuta soltanto a raccogliere gli elementi essenziali sull’accaduto e trasmettere una succinta relazione al Ministero competente. Sulla nozione di incidente, cfr. pure l’art. 17 del d.lg. 196/2005 in materia di «rapportazione di incidenti in mare» di cui infra al paragrafo 7. 11 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 anche dal Ministero competente ‹‹nella ricerca delle cause tecniche dei sinistri per finalità soprattutto preventive›› (28). Da ultimo, una definizione normativa di «sinistro» è rinvenibile nell’art. 2, lett. t, del d.lg. 196/2005 che, limitatamente agli eventi che coinvolgono navi passeggeri e merci di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate, rinvia alle nozioni contenute nel codice IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi. In tal modo trovano ingresso nel nostro ordinamento, entro l’ambito di applicazione del decreto in esame, le diverse fattispecie del ‹‹sinistro››, distinto in ‹‹molto grave›› e ‹‹grave››, e dell’‹‹incidente marittimo››, evento che non supera la soglia del pericolo di danno in relazione al quale l’amministrazione può, ma non deve, avviare l’inchiesta (29). Il sinistro rilevante ai fini dell’inchiesta è, infine, quello comunque causato, connesso o occorso in relazione alle operazioni (28) In tal senso la citata circolare del 9 gennaio 2006 dispone che l’inchiesta debba in ogni caso essere effettuata quando potrebbe condurre a risultati utili ai fini di sicurezza preventiva cui è preordinata, indipendentemente dal tipo di danno prodotto e della sua gravità, come pure dal riscontro di elementi di colpevolezza nella condotta causativa dell’evento. (29) Secondo le definizioni contenute nel codice IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi «“very serious causalties” are causalties to ships which involve total loss of the ship, loss of life, or severe pollution/ “serious causalties” are causalties to ships which do not qualify as “very serious causalties” and which involve a fire, explosion, collision, grounding, contact, heavy weather damage, ice damage, hull cracking, or suspected hull defect, etc., resulting in: immobilization of main engines, extensive accomodation damage, severe structural damage, such as penetration of the hull under water, etc., rendering the ship unfit to proceed, or pollution (regardless of quantity), and/or a breakdown necessitating towage or shore assistance/ “less serious causalties” are causalties to ships which do not qualify as “very serious causalties” or “serious causalties” and for the purpose of recording useful information also include “marine incidents” which themselves include “hazardous incidents” and “near misses”». Le succitate nozioni, pur dovendo a rigore operare unicamente entro l’ambito di applicazione del d.lg. 196/2005, rappresentano oggi secondo D. DI BONA, Le inchieste sui sinistri marittimi cit., 126-127, la nuova nozione di sinistro della navigazione. Un contributo interpretativo a favore della posizione dottrinale qui richiamata può rinvenirsi nell’ampia nozione di sinistro marittimo suggerita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata circolare del gennaio 2006, ove anche l’evento di mero pericolo per l’ambiente marino può determinare l’avvio dell’inchiesta. 12 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 di una ‹‹nave››, concetto ampio comprensivo di ogni unità mercantile, ivi incluse le imbarcazioni da diporto (30) e da pesca e, in genere, di qualunque galleggiante (31). Le disposizioni in tema di inchieste si applicano anche alle navi militari, se interessate dal sinistro con navi mercantili, come chiaramente si desume dall’articolo 469, terzo comma, reg. nav. mar., in tema di composizione delle commissioni di inchiesta formale in detti casi (32). L’inchiesta può essere disposta anche se il sinistro riguardi una nave che batte bandiera straniera (art. 579, terzo comma, c. nav.). L’autorità nazionale, in dette ipotesi, interviene nei casi indicati dall’art. 474 reg. nav. mar. (33) ed ogniqualvolta sia riscontrabile una lesione dell’interesse nazionale, nella accezione più ampia (30) Cfr. art. 61 d.lg. 18 luglio 2005 n 171 (G.U. 31 agosto 2005 n. 202, S.O.) contenente il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (31) Cfr. circolare 21/T del 2001 cit. Se il sinistro coinvolge un aeromobile cfr. art. 830 c. nav. (32) Sebbene la disposizione riguardi il procedimento di inchiesta formale, la prevalente dottrina è concorde nel ritenere che le norme sulla competenza per l’inchiesta formale trovino applicazione anche in materia di inchiesta sommaria il cui esperimento è presupposto per l’avvio dell’inchiesta formale. L’inchiesta sommaria è infatti un procedimento che si pone come strumentale ed endoprocedimentale rispetto all’inchiesta formale ove, in esito al primo, si debba procedere con la seconda: così T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 43. Sul punto vedi pure G. RIGHETTI, Trattato di Diritto Marittimo, cit., p. 2030 ss.; S. LA CHINA, Sinistri marittimi (diritto processuale), cit., 449 s., nonché Inchieste marittime, in Enc. giur., cit.; A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, cit., 19. (33) Ai sensi dell’art. 474 reg. nav. mar. quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulti che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa, l’inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocità. In tali casi, tuttavia, la commissione inquirente può procedere all’esame dell’equipaggio ai sensi dell’art. 581 c. nav. solo se il sinistro è avvenuto nel mare territoriale. 13 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 ‹‹estesa anche all’ipotesi di futura, probabile lesione dell’interesse stesso›› (34). Le procedure stabilite dagli articoli dal 578 al 584 c. nav. trovano, ovviamente, applicazione anche a seguito di infortuni che interessino i marittimi (35). 3. Ai sensi dell’art. 578, primo comma, c. nav., quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle «cause» e «circostanze» dello stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti (36). (34) Cfr. circolare del Ministero della marina mercantile, div. IV sez. II, n. 254614/78 del 19 marzo 1979. (35) Art. 55 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall’art. 236 del d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51. In dottrina vedi T. TESTA, Rilevanza del verbale di inchiesta formale sui sinistri marittimi ai fini processuali, penali e disciplinari, in Riv. dir. nav. 1951, II, 61 s.; D. GAETA, In tema di inchieste sugli infortuni occorsi ai marittimi, in Riv. dir. nav. 4/1953, II, 14 s.; G. CAMARDA, Le inchieste per gli infortuni dei lavoratori marittimi e portuali e le problematiche delle malattie professionali, in Dir. trasp. 23/2001, 304 e in La sicurezza del lavoro sulle navi e nei porti, Milano, 2001, 17 s.; A. LEFEBVRE D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, XI ed., Milano, 2008, 208. In giurisprudenza vedi Cass. 3 settembre 1952, in Riv. dir. nav. 4/1953, II, 14 s., con nota di D. GAETA, In tema di inchieste, cit.; Cass. 10 luglio 1954 n. 1523, in Riv. dir. nav. 1955, II, 27 con nota di T. TESTA, In tema di occasione di lavoro negli infortuni marittimi e di inchiesta sugli infortuni, 27 s. (36) La notizia può derivare dalla ‹‹denuncia di avvenimenti straordinari›› che il comandante della nave è tenuto a fare al comandante del porto (o all’autorità consolare) allegando un estratto del giornale nautico. Se tale evento è un sinistro, le autorità marittime competenti dovranno procedere con l’inchiesta sommaria, altrimenti potranno limitarsi alle investigazioni sommarie di cui all’art. 182, ult. comma, c.nav., trasmettendo quindi i relativi atti all’autorità giudiziaria competente a norma dell’art. 315 c. nav. per il procedimento giurisdizionale di verificazione. Alla stessa autorità si rivolgerà il comandante ex art. 304 c.nav., ove intenda precostituire una prova dei fatti occorsi nel proprio personale interesse (o in quello dell’armatore). In tema vedi M.P.RIZZO, op. cit., 146. L’autorità marittima cui perviene notizia del sinistro è a sua volta tenuta a darne segnalazione, indicando altresì una serie di dati concernenti la località ove si è verificato l’evento, i mezzi coinvolti, l’equipaggio ed ulteriori elementi rilevanti, alle autorità gerarchicamente sovraordinate ed al Ministro competente, provvedendo alle annotazioni nel registro dei sinistri di cui all’art. 97 reg. nav. mar. 14 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Per «causa» del sinistro è da intendersi, secondo il significato comune della parola, ogni elemento della situazione che può essere considerato origine o fattore determinante dell’accadimento infausto o, in una visione d’insieme, il complesso delle condizioni che hanno concorso alla causazione dell’evento, mentre le «circostanze» indicano tutte le contingenze che si accompagnano e sono idonee a conferire particolare significato o importanza al fatto storicamente occorso, o ancora contribuiscono a determinarne la natura (37). La notizia, comunque giunta, determina l’obbligo in capo all’autorità marittima di provvedere ad una prima inchiesta definita ‹‹sommaria›› per l’immediatezza e l’urgenza con cui gli accertamenti sono avviati e condotti. Tale ragione dà contezza anche dei criteri di individuazione dell’autorità competente ad effettuare le indagini, che è l’amministrazione marittima (o in mancanza l’autorità doganale o consolare all’estero) territorialmente più ‹‹vicina›› al sinistro: quella del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto (art. 578, secondo comma, c. nav.). L’inchiesta sommaria si compone, essenzialmente, di due fasi. La prima consiste in un’attività di accertamento deduttivo in senso stretto, finalizzata a raccogliere notizie sulle circostanze del sinistro, ivi inclusi i dati concernenti i componenti dell’equipaggio (37) Le definizioni sono tratte da Il Vocabolario Treccani, II, 1997. La causa che viene in rilievo è la causa tecnica, inclusa quella riconducibile all’errore umano in relazione a determinate tipologie di sinistri. In tema vedi L. PISCHEDDA, L’investigazione sui sinistri marittimi e l’errore umano, in La sicurezza della navigazione, cit., 93. 15 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 e le testimonianze in loco, a procedere all’interrogatorio con deposizione scritta del comandante, degli ufficiali e del personale di guardia o di servizio al momento del fatto, a realizzare i rilievi, anche fotografici, ed in genere a reperire tutte le informazioni indicate nel questionario tipo predisposto dal competente Ministero (38). La constatazione dei dati disponibili consente di effettuare una prima ricostruzione dei fatti, che integra il secondo momento, induttivo, dell’inchiesta sommaria, culminante nel ‹‹rapporto riassuntivo›› (art. 465 reg. nav. mar., primo comma, n. 2) (39), documento che attenta dottrina ha qualificato ‹‹atto di (38) Sulle procedure di realizzazione dell’inchiesta sommaria vedi art. 465 reg. nav. mar., nonché la circolare Sinistri marittimi, serie II, n. 1, prot. 214753 dell’8 gennaio 1963, cit. Le informazioni da acquisire comprendono: dati relativi alla nave ed ai documenti di bordo (certificati di sicurezza e carte di bordo); dati relativi al viaggio; particolari delle persone coinvolte nell’incidente; particolari dello stato del mare; particolari del sinistro (tipo, data e luogo, ecc..); assistenza e soccorsi organizzati a seguito del sinistro; ordini sala macchine; dati esterni (radar, dati Vessel Traffic Service VTS) ecc.. Informazioni addizionali sono richieste per specifiche tipologie di sinistri. Se la nave è dotata di sistema Vessel Data Recording (VDR), i relativi dati dovranno essere messi a disposizione delle amministrazioni competenti degli Stati interessati ed essere debitamente analizzati (art. 10, comma 3, d.lg. 19 agosto 2005 n. 196 cit.). In caso di sinistri molto gravi o gravi, è richiesta anche l’acquisizione dell’esito delle indagini di natura tecnica effettuate dall’organismo di vigilanza della nave, dall’armatore (indagini previste in base all’International Safety Management Code IMO), nonché dalle aziende assicuratrici ove queste ultime abbiano condotto degli accertamenti (così circolare ‹‹Sicurezza navigazione›› dell’8 agosto 2001, cit.). L’Autorità competente è tenuta a compilare il questionario sul sinistro alla luce dei documenti di bordo e delle prime dichiarazioni del comandante della nave, a redigere l’elenco dei componenti dell’equipaggio con l’indicazione delle generalità, del numero di matricola e dell’ufficio di iscrizione, nonché a predisporre l’elenco delle persone presenti con l’indicazione delle generalità e della residenza. Se l’inchiesta riguarda incidenti occorsi ai marittimi, assumeranno particolare rilevanza le notizie in merito all’organizzazione del lavoro a bordo ed al rispetto delle specifiche prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza dei marittimi, con tutta la documentazione relativa (quale, ad esempio, l’International Safety Management Certificate o il documento di sicurezza di cui al d.lg. 27 luglio 1999 n. 272). (39) Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona in cui è avvenuto il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonché, ove del caso, da fotografie e rilievi. Il questionario ed i verbali, in una con il rapporto riassuntivo del sinistro, dovranno essere trasmessi per via gerarchica al più presto, e comunque non oltre due mesi dall’avvio delle indagini, alla direzione marittima da cui dipende l’autorità territorialmente competente che ha assunto le informazioni (così la circolare n. 214753 del 1963 cit., punto 16). 16 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 accertamento ricognitivo›› (40) contenente, ove possibile, un parere sulle cause del sinistro. Altra finalità rilevante del procedimento di inchiesta sommaria è la conservazione delle fonti e di alcuni elementi di prova (41). Delle indagini eseguite è compilato infatti processo verbale del quale l’autorità inquirente, se non è competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia all’autorità che di tale competenza è investita (art. 578, quarto comma, c. nav.), in una con il questionario relativo al sinistro, debitamente compilato, ed il rapporto riassuntivo, un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave (art. 465, ult. comma, reg. nav. mar). In caso di perdita della nave dovrà essere trasmesso altresì il relativo processo verbale di perdita della nave (art. 94 reg. nav. mar e, in caso di perdita presunta, art. 344 reg. nav. mar.). La conclusione dell’inchiesta sommaria è segnalata anche alla Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi che, in base al disposto dell’art. 466 bis, quinto comma, lett. a, reg. nav. mar., riceve notizia dell’avvenuto sinistro della direzione marittima competente ed è costantemente informata in merito alle indagini in corso. (40) T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 58. (41) La citata circolare 08/SM del 9 gennaio 2006 cit., richiede che gli uffici provvedano ad assicurare alcuni elementi di prova quali campioni di olio, fotografie dei luoghi, ecc.. Particolarmente rilevanti sono, in detta fase, gli accertamenti tecnici condotti in caso di presunte avarie, dei quali deve essere fatta menzione negli atti di inchiesta sommaria secondo l’indirizzo impartito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dispaccio 86/43738 del 6 settembre 2002. Sull’indagine relativa al cosiddetto ‹‹fattore umano››, che comprende la ricognizione delle qualifiche, delle conoscenze, delle competenze, delle condizioni mentali e fisiche dell’equipaggio, nonché la verifica delle modalità di organizzazione del lavoro a bordo, ivi incluse le condizioni di vita e di riposo del personale, vedi L. PISCHEDDA, op. cit., 91 s. 17 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Se dal sinistro sono derivati infortuni ai marittimi, i verbali di inchiesta sommaria sono trasmessi, dopo la presa d’atto ministeriale, anche alle direzioni provinciali del lavoro competenti in ragione del luogo di iscrizione della nave ed all’istituto assicuratore interessato (42). 4. L’inchiesta formale ‹‹sulle cause e sulle responsabilità del sinistro››, disciplinata agli art. 579 e seguenti c. nav., presenta un maggiore formalismo, pur non seguendo una procedura rigida. Essa è disposta dalla direzione marittima territorialmente competente (o dall’autorità consolare all’estero) (43) – cui sono trasmessi gli atti dell’inchiesta sommaria – d’ufficio oppure su istanza di parte (soggetti interessati alla nave o al carico e associazioni sindacali che li rappresentano) (44), ed è eseguita da specifiche commissioni inquirenti ivi costituite (art. 581 c. nav.) (45). (42) Le modalità del procedimento sono indicate nella Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Infortuni marittimi – procedure» del 12 maggio 2006, prot. 2192. (43) La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o dell’arrivo della maggior parte dei naufraghi. Nel caso in cui la nave sia perduta e tutte le persone a bordo siano perite, ovvero se l’autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta contenente la dichiarazione circa l’impedimento a costituire la commissione inquirente, l’inchiesta formale è eseguita dalla direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave (art. 580, primo e secondo comma, c. nav.). In caso di conflitto di competenza, come pure nelle ipotesi in cui il sinistro coinvolga navi che approdano in porti diversi, la fissazione della competenza sarà di pertinenza del Ministro: così T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 64. (44) Gli interessati che possono richiedere l’avvio dell’inchiesta sono i soggetti indicati all’art. 581, terzo comma, c. nav., e cioè l’armatore e il proprietario della nave, i componenti dell’equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro ed i loro aventi diritto e, in genere, chiunque abbia interesse nella nave o nel carico. (45) Se anche trattasi di organismi permanenti, aventi sede presso la direzione marittima e composte secondo quanto previsto dall’art. 467 reg. nav. mar., le commissioni di inchiesta non possono essere considerate organi di carattere 18 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 L’obbligo di procedere d’ufficio ad inchiesta formale sussiste ogni qual volta: - dal processo verbale di inchiesta sommaria, o da informazioni attendibili, risulta, a giudizio della competente autorità marittima, che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa (art. 579, primo comma, c. nav.) (46); - per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato, quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana con l’obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino (art. 579, quarto comma, c. nav.) (47). Pertanto, in caso di sinistro che coinvolga una nave da carico o passeggeri l’inchiesta formale dovrà sempre essere disposta, o ai sensi dell’art. 579, primo comma, c. nav. se sussistono sospetti di colpevolezza e, in tal caso, sarà finalizzata a ricercare le cause e responsabilità del sinistro; in mancanza sarà necessario procedere giurisdizionale, stante la possibilità per il Ministro di aggregare alla commissione, in qualità di esperti, le persone il cui intervento ritenga necessario ai fini dell’inchiesta o raddoppiare il numero di alcuni componenti (art. 467, terzo e quarto comma, reg. nav. mar.), o affidare l’inchiesta formale ad una commissione speciale (art. 580, ult. comma, c. nav.). Un’ipotesi specifica di sostituzione dei componenti della commissione si rinviene nel caso in cui l’inchiesta riguardi una nave militare nazionale (art. 469, terzo comma, reg. nav. mar.). In caso di inchiesta all’estero, le commissioni sono nominate di volta in volta secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del codice della navigazione (art. 470 reg. nav. mar.). (46) Secondo la circolare dell’8 gennaio 1963 cit., i direttori marittimi ed i consoli dovranno procedere all’inchiesta formale d’ufficio previa analisi anche dell’importanza del sinistro. I parametri del giudizio affidato alle direzioni marittime sono oggi indicati nella citata circolare del 9 gennaio 2006 ed attengono principalmente, come detto, alle caratteristiche obiettive dell’evento ed alla prevedibile rilevanza degli accertamenti condotti per la prevenzione di futuri sinistri. (47) Comma aggiunto all’art. 579 c. nav. dall’art. 14 del d.lg. 2 febbraio 2001 n. 28, cit. 19 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 ai sensi dell’art. 579, quarto comma, c. nav., al fine di ricercare le sole cause e circostanze del sinistro (48). Nel caso in cui il sinistro riguardi, in modo esclusivo, unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l’apertura di un procedimento penale, l’inchiesta formale è disposta soltanto ad istanza degli interessati (49). Se la direzione marittima competente non ritiene che sussistano gli estremi per un intervento d’ufficio (50), dovrà inserire una dichiarazione motivata in tal senso in calce al processo verbale di inchiesta sommaria da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 579, secondo comma, c. nav.) (51). Il Ministro, preso atto della dichiarazione, può comunque ordinare che l’inchiesta venga eseguita (art. 466 reg. nav. mar.), designando la commissione competente o eventualmente nominando una commissione ad hoc (art. 580, ult. comma, c. nav.) (52). (48) In tema vedi la circolare ‹‹Sicurezza della navigazione›› n. 23 prot. 58884 dell’8 agosto 2001 cit.. In sede di deliberazione motivata di procedere all’inchiesta formale deve essere indicato se essa è disposta ai sensi del primo o del quarto comma dell’art. 579 c. nav. (49) Così art. 61 del d.lg. 18 luglio 2005 n. 171, cit. Il fatto che l’evento abbia interessato una unità da diporto, peraltro, non è elemento sufficiente a far considerare automaticamente l’accadimento come ‹‹incidente di scarsa rilevanza››, posto che i principî di riferimento per tale valutazione rimangono sostanzialmente quelli indicati nella circolare del gennaio 1963, alla luce degli obiettivi di cui al secondo cpv. del paragrafo 2.1 della circolare 08/SM prot. n. 125-S2.9 Div. 4 del 9 gennaio 2006, entrambe già richiamate. (50) In caso di diverse responsabilità (ad esempio disciplinari) potrà, infatti, farsi luogo all’accertamento delle stesse ed alla eventuale irrogazione di sanzioni indipendentemente dall’avvio dell’inchiesta formale: così circolare 8 gennaio 1963 cit., punto 25. (51) Parimenti, nel medesimo caso, verrà data opportuna notizia dell’intenzione di non procedere ad inchiesta formale anche all’autorità che ha provveduto all’inchiesta sommaria, al fine di procedere alla registrazione di cui all’art. 97 reg. nav. mar. Anche la deliberazione di avvio dell’inchiesta sarà comunicata al Ministro per l’eventuale esercizio dei poteri di competenza (cfr. art. 580, secondo e terzo comma, c. nav.). (52) Il provvedimento con cui il direttore marittimo ordina l’apertura (o meno) dell’inchiesta non è atto definitivo e dunque, se lesivo di interessi, può essere oggetto di 20 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 In caso di avvio dell’inchiesta formale da parte della direzione marittima competente, invece, la commissione locale procede all’accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro eseguendo sopralluoghi, raccogliendo le deposizioni (senza giuramento) delle persone presenti (da esaminare separatamente, salva la facoltà del presidente della commissione di procedere a confronti), ed adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca della prova (art. 581, secondo comma, c. nav.), ivi inclusa l’assistenza di tecnici esperti, aggregati alla commissione, del cui parere è fatta espressa menzione nella relazione di inchiesta (art. 472 reg. nav. mar.) (53). Ove sia coinvolta nell’evento una nave di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate, l’art. 11 del d.lg. 196/2005 prevede che le indagini siano eseguite osservando le disposizioni del citato codice IMO in materia di inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi (54). Qualora si tratti di nave battente bandiera straniera, l’esame dell’equipaggio può essere effettuato solo se il sinistro si è verificato in acque territoriali e previa informazione dell’autorità consolare competente (art. 581, quarto comma, c. nav.). Hanno facoltà di assistere, o di farsi rappresentare nello svolgimento dell’inchiesta, e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l’armatore ed il proprietario della nave, i componenti dell’equipaggio, gli assicuratori, coloro che ricorso al Ministro cui il direttore marittimo è gerarchicamente subordinato: così Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 1965 n. 552 cit., 113. (53) Non essendo previsto un apparato sanzionatorio in caso di mancata comparizione dei testi o rifiuto di rispondere, o mancata ottemperanza ad altri ordini dell’autorità, potrà trovare applicazione l’art. 650 c.p. (54) Per un approfondimento sulle norme richiamate, vedi infra il paragrafo 9 del presente lavoro. 21 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, come in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico (art. 581, terzo comma, c. nav.). Tale diritto presuppone, in capo all’autorità competente per lo svolgimento dell’inchiesta, l’obbligo di provvedere alle opportune informative ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990 n. 241 (55). Le attività devono essere completate nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre gli otto mesi dall’avvio delle indagini (56). Sulle attività di indagine compiute e le conclusioni raggiunte la commissione redige una relazione finale che deposita, insieme ai processi verbali delle operazioni svolte (57), presso l’autorità che ha disposto l’inchiesta formale (art. 581, ult. comma, c. nav.). (55) In G.U. 18 agosto 1990 n. 192. Le direzioni marittime devono provvedere a far affiggere nel proprio albo, in quello delle capitanerie di porto di iscrizione delle navi coinvolte nel sinistro come pure nell’albo degli uffici competenti per l’inchiesta sommaria, apposito avviso per informare le persone interessate, di cui all’art. 581 c. nav., della data fissata per l’inchiesta. Le persone che abbiano comunicato di voler esercitare le facoltà di legge dovranno essere informate tempestivamente della data di apertura dell’inchiesta formale a mezzo di lettera raccomandata: così circolare 8 gennaio 1963, cit., punto 35. Le parti godono di alcuni poteri istruttori che possono estrinsecarsi nella produzione di documenti, indicazione di testi, consulenza tecnica. In tema, vedi ampiamente C. ANGELONE, Le inchieste sui sinistri marittimi e le interrelazioni con altri tipi di inchieste, cit., 1 ss., e Le inchieste sui sinistri marittimi nel giudizio penale, in Riv. pen. 1987, 54 s. (56) Tale termine è indicato nella circolare dell’8 agosto 2001, cit. (57) Per ogni giorno di seduta viene redatto processo verbale progressivamente numerato e composto dalle seguenti parti: premessa (ove occorre dare atto anche di eventuali persone che assistono alle operazioni ai sensi dell’art. 581 c. nav.); esame degli elementi raccolti in sede di inchiesta sommaria; accertamenti e sopralluoghi della commissione; interrogatorio delle persone presenti a bordo e dei testimoni; interrogatorio dell’equipaggio; ricostruzione del sinistro; deduzioni e conclusione; elenco dei documenti allegati. Nelle deduzioni trovano posto le considerazioni di ordine tecnico desumibili dagli elementi raccolti, nonché gli apprezzamenti sulle cause del sinistro e sulla valutazione delle singole responsabilità, come pure delle circostanze aggravanti ed attenuanti di cui il giudizio conclusivo appaia come un logico corollario. Nelle conclusioni occorre precisare se il parere viene espresso all’unanimità o a maggioranza, e dichiarare chiaramente se il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, ovvero per caso fortuito o forza maggiore: così circolare 8 gennaio 1963, cit. punto 41. 22 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Le direzioni marittime provvedono ad inviare copia del verbale conclusivo al Ministro competente nonché alla Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi (CCISM) di cui all’art. 466 bis, reg. nav. mar. (58). La Commissione centrale ha il compito di monitorare i sinistri, al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche e della normativa, ritenuti necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell’ambiente marino ( art. 466 bis, primo comma, reg. nav. mar.) (59). (58) La Commissione centrale, nominata con decreto interdisciplinare dal Capo del Ddipartimento della navigazione marittima ed interna e dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è composta da un ufficiale ammiraglio, due ufficiali superiori ed un ufficiale inferiore con funzioni di segretario del Corpo delle Capitanerie di porto, due dirigenti del Dipartimento della navigazione marittima ed interna ed un esperto designato dal Ministero dell’ambiente (art. 466 bis, terzo comma, reg. nav. mar.). (59) La Commissione centrale riceve dalla direzione marittima competente le notizie sui sinistri marittimi ed è costantemente informata dalla stessa in merito alle attività di indagine in corso; riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati terzi interessati dal sinistro ed effettua con tempestività le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo; riceve e valuta il rapporto finale delle commissioni di inchiesta formale (redatto in duplice copia, di cui una in lingua inglese in caso di sinistri molto gravi) e lo trasmette agli Stati interessati assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni che, ove inviate, vengono incluse nel (o allegate al) rapporto; invia il rapporto definitivo all’IMO, all’ILO ed alla Commissione Europea; può disporre la riapertura di un’indagine già conclusa ove emergano nuovi rilevanti elementi da tenere in considerazione; cura i rapporti con l’IMO e l’ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dell’Italia alle indagini sui sinistri marittimi condotte da Stati terzi; trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; assicura la partecipazione dell’Italia, ove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato (art. 466 bis, quinto comma, reg. nav. mar.). La Commissione centrale, quindi, procede ad un’analisi completa delle circostanze e cause del sinistro, potendo accedere a tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza della nave ed a tutti i dati registrati inerenti al sinistro (art. 466 bis, settimo comma, reg. nav. mar.). Essa conclude i propri lavori entro un anno dalla data di avvio (art. 466 bis, ottavo comma, reg. nav. mar.), indicando nel rapporto finale sulle cause e circostanze che hanno determinato il sinistro – tra l’altro – eventuali segnalazioni e raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell’ambiente marino (art. 466 bis, nono comma, reg. nav. mar.). Non si tratta, dunque, di un organo munito di poteri inquisitori che assicuri, con carattere di autonomia ed imparzialità, la realizzazione delle inchieste secondo il modello inaugurato nel settore aeronautico con l’Agenzia Nazionale per la 23 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 L’atto finale del procedimento non è suscettibile di impugnazione (60), ma il Ministro competente può sottoporre a revisione l’inchiesta già compiuta (art. 580, ult. comma, c. nav.), così come la Commissione centrale di inchiesta può disporre la riapertura delle indagini in caso di nuove prove idonee a modificare i risultati cui è pervenuta la commissione localmente competente (art. 466 bis, quinto comma, lett.f, reg. nav. mar.) Le spese del procedimento di inchiesta formale sono poste a carico dei richiedenti, salvo rivalsa verso eventuali responsabili del sinistro (art. 583, primo comma, c. nav.). Non sono tenuti ad anticipare le spese i marittimi, gli armatori di navi minori o galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, alle venticinque negli altri casi, quando la nave o il galleggiante costituiscono l’unico mezzo di esercizio dell’armatore e non sono assicurati. In tali casi, come anche nelle ipotesi in cui l’inchiesta è disposta d’ufficio o ad istanza delle associazioni sindacali, le spese restano a carico dell’erario (art. 1326 c. nav.). 5. Ai sensi dell’articolo 582, c. nav. ‹‹nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse››. Sebbene le disposizioni del codice della navigazione in tema di inchieste richiedano alla competente autorità marittima (o consolare) una valutazione completa sicurezza del Volo (ANSV), quanto piuttosto di una cabina di regia centrale con funzione di valutazione amministrativa delle attività di indagine svolte dalle autorità a livello locale. (60) S. LA CHINA, Inchieste marittime, in Enc. giur., cit., 3. 24 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 sull’evento ‹‹sinistro››, sia nel suo accadimento storico – come oggettiva sequenza di atti e fatti anche di carattere tecnico –, sia con riferimento ai profili soggettivi di responsabilità, la rilevanza processuale della relazione ex art. 582 c. nav. è limitata ai soli ‹‹fatti›› accertati dalla commissione e non si estende al giudizio valutativo da questa operato (61). L’efficacia probatoria riconosciuta alla relazione di inchiesta formale è del tutto coerente con la riconduzione del provvedimento alla categoria delle dichiarazioni di scienza, nella specie delle ‹‹certazioni storiche››, operata dalla dottrina (62), rispondendo a (61) Il parere della commissione, al pari delle considerazioni contenute nelle relazioni peritali, è infatti di carattere prettamente tecnico (per quanto munito di particolare autorevolezza, stante la specifica competenza dei commissari) e pertanto, pur potendo individuare eventuali colpe, non è inidoneo a fondare responsabilità essendo carente, in ogni caso, delle valutazioni sullo stato e la capacità dei soggetti coinvolti. Il nesso causale sul piano tecnico ha, infatti, una portata ben più ampia che in campo giuridico: in tema vedi T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 81; nello stesso senso F. BERLINGIERI, Note sul valore probatorio della relazione di inchiesta sui sinistri marittimi, in Dir. mar. 1959, 526 – 528. In giurisprudenza vedi Trib. Brindisi, 25 giugno 1941, in Dir. mar. 1942, 236; Trib. Napoli, 3 settembre 1941, in Riv. dir. nav. 1942, II, 342; Corte dei Conti, sez. Reg. sicil., 12 luglio 1957, in Riv. Corte conti 1957, III, 212; Cass. 22 gennaio 1959 n 144, in Dir. mar. 1959, 523 con nota di F. BERLINGIERI, cit.; Trib. Livorno, 31 marzo 1964, in Giur. tosc. 1964, 656. La Cass. 4 ottobre 1969 n. 3178, in Riv. dir. nav. 1971, II, 66, ha chiarito che ‹‹la relazione di inchiesta sui sinistri marittimi (…) ha come conseguenza che (…) soltanto le risultanze di fatto possono considerarsi accertate (...) mentre il giudice delle controversie civili e penali conseguenti al sinistro marittimo ha piena libertà circa la valutazione delle predette circostanze ai fini della decisione delle accennate controversie››. (62) La relazione di inchiesta è ‹‹costitutiva della certezza legale ad uso necessario, assunta nella corretta ed assolutamente tecnica accezione di bene giuridico suscettibile di autonomo apprezzamento›› secondo F.A. QUERCI, Sulla natura giuridica dell’inchiesta sui sinistri marittimi, in Riv. dir. nav., XXVI, 1960, I, 359; nello stesso senso A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, cit., 26 ss. Vedi però il contrario avviso di N. SAITTA, Inchiesta amministrativa, cit., 992, per il quale ‹‹anche quando all’inquirente viene commessa solo l’acquisizione di scienza, la relazione finale, oltre a rappresentare un fatto, esprimerà pur sempre un giudizio (…). Il che, ovviamente, non vale a condizionare in alcun modo la potestà dell’autorità decisionale, la quale sarà pienamente libera di sussumere, come presupposto di fatto della propria decisione, il risultato consacrato nella relazione dell’autorità inquirente, e di rivalutarlo, se crede, senza tener conto del giudizio da questa espresso››. Nello stesso senso, con riferimento alla relazione finale di inchiesta sui sinistri aeronautici, vedi G. CAMARDA, Le inchieste, cit., 120 s. Anche secondo F. PELLEGRINO, op. cit., 275 pur «se la relazione presuppone necessariamente un’acquisizione di scienza essa va al di là della mera funzione 25 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 principî di efficienza dell’azione amministrativa conferire alla ricostruzione dei fatti prospettata dall’inquirente una valenza probatoria rafforzata, sebbene non assoluta (63). Va precisato che il legislatore circoscrive l’efficacia probatoria della relazione ex art. 582 c. nav. alle sole «cause per sinistri marittimi» che, peraltro, non provvede ad indicare nel contesto della medesima norma. Soltanto il già citato art. 589 c. nav. (64) contiene un elenco di controversie marittime (65). ricognitiva, risolvendosi nell’espressione di un giudizio estimativo». In tema ci sembra condivisibile la posizione di A. ANTONINI, La natura giuridica e l’efficacia degli atti investigativi dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in Dir. trasp. 2001, 7, secondo cui, in ogni caso, «l’evenienza che nella relazione sia contenuto un giudizio non incide sulla natura giuridica di dichiarazione di scienza che le si addice ». (63) Secondo T. TESTA, Le inchieste, cit., 132, il meccanismo probatorio di cui all’art. 582, c. nav, sarebbe basato sulla qualificazione dei fatti acclarati nella relazione come ‹‹presunzioni suscettibili di prova contraria››, fermo restando che da tali presunzioni potrebbe non risultare alterata la normale distribuzione dell’onere della prova tra le parti, posto che la presunzione potrà formarsi anche a carico di colui sul quale incombe l’onus probandi; nello stesso senso A. ANDRIOLI, Le disposizioni processuali del codice della navigazione, in Riv. dir. proc. Civile, 1942, I, 116 ss. Secondo F. BERLINGIERI, Note sul valore probatorio della relazione di inchiesta sui sinistri marittimi, cit., 526, l’efficacia probatoria della relazione non andrebbe ricercata nel meccanismo delle presunzioni, bensì più correttamente nel contesto delle disposizioni relative alla valenza processuale della prova documentale, posto che i fatti indicati nella relazione si hanno per accertati indipendentemente dalla distribuzione dell’onere delle prova. Pertanto, Sul punto vedi pure D. DI BONA, op. cit., 139-140. (64) La norma è contenuta nel Capo II del Titolo II, Libro IV del codice della navigazione, articolato in tre sezioni relative rispettivamente alla competenza, al procedimento avanti i comandanti di porto ed al procedimento innanzi ai tribunali e corti di appello. La sezione I «della competenza » e la sezione II «del procedimento avanti ai comandanti di porto» sono state dichiarate costituzionalmente illegittime da C. cost. 7 luglio 1976 n. 164 nella parte in cui attribuiscono al comandante del porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere delle cause per sinistri marittimi. In tema vedi S. LA CHINA, Cause marittime, cit., 1 ss. (65) Vi rientrano le cause relative a danni dipendenti da urto di navi, danni cagionati da navi nell’esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta, danni cagionati dall’uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto, danni cagionati da navi alle reti ed agli attrezzi di pesca, indennità e compensi per assistenza, salvataggio e ricupero, rimborso di spese e premi per ritrovamento di relitti. 26 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Secondo una datata giurisprudenza (66), la disposizione da ultimo richiamata non ha natura sostanziale bensì meramente processuale e, come tale, non è idonea a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 582 c. nav. Del resto, gli studiosi più attenti alla problematica in esame hanno ampiamente sottolineato che gli eventi di danno inerenti alla navigazione, e le liti che possono scaturirne, sono ben più numerosi dei casi indicati all’articolo 589 c. nav., come pure molte delle controversie ivi contemplate (ad esempio, il rimborso di spese ed i premi per il ritrovamento di relitti) non derivano da «sinistro» ai sensi dell’art. 578 c. nav. (67). Ciò premesso, e considerata la natura sostanziale di documento amministrativo propria della relazione finale di inchiesta, l’art. 582 c. nav. può, a nostro avviso, essere interpretato nel senso che l’efficacia probatoria rafforzata ivi prevista debba esplicarsi in tutti i giudizi civili comunque scaturenti da un sinistro oggetto di inchiesta, con riferimento al quale la ricostruzione dei fatti acclarata dall’inquirente finisce per vincolare le determinazioni del giudice, salvo che sia fornita la prova contraria (68). Precisato l’ambito di applicazione dell’art. 582 c. nav., va comunque rilevato che, più in generale, tutti gli atti dell’inchiesta amministrativa costituiscono documenti da cui è possibile trarre (66)Lodo arbitrale 2 novembre 1950, in Dir. mar. 1951, 649. In dottrina vedi in senso contrario la posizione di T. TESTA, Le inchieste, cit., 131, secondo cui il chiaro dettato della norma (art. 582 c. nav.), di natura eccezionale, non ne consente l’applicabilità per cause non concernenti sinistri marittimi. Va tuttavia rilevato che lo stesso autore afferma, nel medesimo testo (alla pag. 16) che la portata dell’espressione «sinistro marittimo» non si può dedurre dall’art. 589 c. nav. (67) Sulla differenza tra la nozione di sinistro marittimo ai fini dell’inchiesta e quella relativa alle cause di cui all’art. 589 c. nav., vedi nota 18. (68) Nello stesso senso vedi D. DI BONA, op. cit., 140. 27 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 elementi di valutazione nel giudizio civile (69), purché in conformità alle preclusioni istruttorie prescritte dal codice di rito. In tale prospettiva va letto anche l’art. 601 c. nav., a norma del quale nelle cause per sinistri marittimi l’acquisizione agli atti dei processi verbali di inchiesta sommaria e di quelli di inchiesta formale è disposta d’ufficio, risultando sottratta ex lege al giudizio di ammissibilità e rilevanza del giudice. Nelle altre cause la prova rimane nella disponibilità delle parti (art. 115 c.p.c.) ed i verbali potranno trovare ingresso nel processo dietro ordine di esibizione del giudice su istanza di parte, ove ritenuti indispensabili per la ricostruzione dei fatti (art. 210 c.p.c.), o anche a seguito di richiesta d’ufficio alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) (70). La relazione di inchiesta, peraltro, in quanto documento posto in essere da un pubblico ufficiale con le prescritte formalità, farà fede sino a querela di falso della provenienza dell’atto, nonché delle dichiarazioni delle parti e di quanto l’autore attesta avvenuto in sua presenza o da lui compiuto (art. 2700 c.c.), così come il giudice potrà stabilire presunzioni semplici circa il contenuto delle dichiarazioni sulla base di quanto riportato nella verbalizzazione (art. 2729 c.c.) (71). L’efficacia probatoria degli atti e documenti di inchiesta non determina, in ogni caso, una qualche pregiudizialità del procedimento amministrativo rispetto all’azione giurisdizionale (69) Con riferimento alle inchieste sui sinistri aeronautici, in relazione alle quali non esiste una norma che preveda una rilevanza probatoria privilegiata al pari dell’art. 582 c. nav., nondimeno la relazione ha effetti probatori nel processo: così A. ANTONINI, Riflessi civilistici dell’inchiesta tecnica aeronautica, in Dir. trasp., 2003, 866 s. In tema v. pure G. CAMARDA, Le inchieste, cit., 127. (70) A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, cit., 24. (71) Sul punto v. T. TESTA, Le inchieste, cit., 130 28 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 (72). Tanto che l’obbligo di cui all’articolo 599 c. nav., relativo alla nomina di un consulente tecnico nelle cause per sinistri marittimi, non viene meno per il fatto che il giudice disponga, nel procedimento, dei verbali di inchiesta formale e sommaria e della relazione di inchiesta formale (73). Parimenti, la pendenza dell’accertamento amministrativo non esclude l’intervento dell’autorità giudiziaria per quanto concerne la disposizione di atti di istruzione preventiva, sia prima del giudizio che in corso di causa. Dovranno dunque essere le parti, ove interessate alle (72) La giurisprudenza più datata ha sostenuto che nelle cause per sinistri marittimi l’accertamento amministrativo è necessario all’accertamento giurisdizionale e pertanto il giudice può disporre, nelle more dell’esecuzione dell’inchiesta, il rinvio della trattazione sino all’acquisizione al processo dei relativi atti (Trib. Venezia ord. 17 giugno 1963, in Dir. mar., 1964, 318 con nota di F. BERLINGIERI). Di contrario avviso la più recente e consolidata giurisprudenza: in particolare, secondo la Cass. S.U. 8 luglio 1972 n. 2293, in Dir. mar., 1973, 38 s. (con nota adesiva di C. MEDINA, Inchiesta per i sinistri marittimi e procedimento giurisdizionale), il potere inquisitorio dell’amministrazione non limita il potere del giudice di disporre provvedimenti di istruzione preventiva, fermo restando che – se l’inchiesta è ultimata – per ragioni di economia processuale l’art. 601 c. nav. fa carico al giudice di acquisire d’ufficio l’atto conclusivo ed i verbali. In tema vedi pure S. LA CHINA, Cause marittime, cit., 2. Ancora, la mancata conclusione dell’inchiesta amministrativa non può pregiudicare, né direttamente né indirettamente, i diritti delle parti in ordine al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro marittimo, e non costituisce motivo di preclusione dell’azione risarcitoria esperita davanti al giudice competente (Cass. 6 luglio 1973 n. 1936, in Giur. it., 1974, I, 1812). Del pari, non sussiste alcun rapporto pregiudiziale tra l’inchiesta amministrativa ed il giudizio penale (Pretura di Pescara 27 marzo 1986, in Riv. pen., 1987, 54 s.). (73) La disposizione rappresenta un’ulteriore conferma dell’indipendenza tra la fase giurisdizionale e quella amministrativo-investigativa secondo A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, cit., 29 ss. Con riferimento all’obbligo di consulenza tecnica, va tuttavia ricordata la posizione di quella dottrina che ritiene di escludere l’applicazione dell’art. 599 c. nav. «quando prima della causa siasi svolta un’inchiesta formale sulle cause e sulle modalità del sinistro ai sensi dell’art. 579»: così P. MANCA, Cause marittime ed aeronautiche, in Enc. dir., VI, 1960, 606; nello stesso senso S. LA CHINA, Cause marittime, cit., 3, il quale ritiene che la consulenza d’ufficio debba essere disposta dal giudice solo in mancanza degli atti di inchiesta o, in presenza di questi ultimi, quando la parte interessata abbia comunque fornito la prova contraria sui fatti acclarati nella relazione finale. Sulla obbligatorietà della nomina di un consulente nelle cause per sinistri marittimi, qualora si controverta su questioni tecniche, vedi da ultimo Cass. 20 aprile 2004 n. 7499, in Giust. civ. mass., 2004, 4. 29 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 risultanze dell’inchiesta, a chiedere la sospensione del processo (74). Con riferimento al processo penale, ai sensi dell’art. 1241 c. nav. «se la commissione per l’inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d’inchiesta è inviato al procuratore della Repubblica (75)». In tal caso, esso « ha valore di rapporto». Di contro, se la notitia criminis è pervenuta aliunde, la relazione e gli atti dell’inchiesta amministrativa non hanno specifica rilevanza. Le conclusioni delle commissioni di inchiesta non vincolano, infatti, in alcun modo il giudice cui è affidata la verifica circa la sussistenza del fatto di reato (76). Nondimeno, la ricostruzione dell’evento e la sua valutazione potrà essere agevolata anche dalle informazioni assunte dal personale della capitaneria di porto, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria (77), così come da tutti i documenti di cui non è vietata la lettura nel dibattimento (art. 514 c.p.p.) e dai quali è possibile trarre elementi di giudizio (art. 515 c.p.p.) (78). (74) C. MEDINA, Inchiesta per i sinistri marittimi e procedimento giurisdizionale cit., 41 – 42; A. RIVARA, op. ult. cit., 28. (75) Il termine “parere” è utilizzato in senso atecnico, dal momento che la relazione non è atto endoprocedimentale di natura consultiva, ma è essa stessa provvedimento finale, emanato in esito ad un procedimento: così T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 122 s. (76) C. ANGELONE, Le inchieste sui sinistri marittimi e le interrelazioni con altri tipi di inchieste, cit., 12 ss. (77) Art. 1235 n. 1 c. nav.. (78) A norma dell’art. 493, quarto comma, c.p.p., nel corso delle richieste di prova il presidente «impedisce (…) ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari». La norma va coordinata con l’art. 515 c.p.p., secondo cui il giudice dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. Sulla utilizzabilità nel dibattimento delle ispezioni preistruttorie di polizia giudiziaria vedi P. MOSCARINI, Ispezione (Dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg. II, 1998, 30 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente I verbali potrebbero, inoltre, essere Vol. VI 2008 ammessi come documentazione di atti non ripetibili, se e nella misura in cui gli accertamenti condotti non possano essere rinnovati (art. 238, terzo comma, c.p.p.), così come le dichiarazioni ivi riportate potrebbero essere utilizzate nel dibattimento nei confronti dell’imputato che vi consenta o quando la persona che ha reso le dichiarazioni, esaminata nel procedimento, risulta essere stata sottoposta a condotta illecita (minaccia) (art. 238, quarto comma, c.p.p.). Ancora, il verbale di inchiesta, in quanto rapporto, potrebbe – ma solo se vi sia accordo delle parti sul punto – essere acquisito al fascicolo del dibattimento come atto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero anche in una con la documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva della parte che, in ipotesi, abbia richiesto, ex art. 391 quater c.p.p., copia degli atti dell’inchiesta all’amministrazione. (art. 493 c.p.p.) (79). Nulla dice la legge circa il valore probatorio del verbale di inchiesta sommaria o, meglio, degli accertamenti ivi contenuti. La questione non ha, invero, un’effettiva rilevanza pratica posto che le parti che intendano fare valere in un (successivo) giudizio civile le risultanze degli accertamenti amministrativi potranno richiedere l’avvio dell’inchiesta formale, sì da avvalersi del regime probatorio 471 ss.; P. TONINI, Manuale di procedura penale, VIII, Milano 2008, 549 s.; In giurisprudenza, sul tema, vedi Cass. 2 luglio 1951, cit., 1031. Secondo Cass. 3 settembre 1952, in Riv. dir. nav., 4/1953, II, 14, le deposizioni raccolte durante le sommarie indagini esperite subito dopo la verificazione del sinistro ai sensi dell’art. 578 c. nav. non sono altro che le sommarie informazioni testimoniali che il personale della capitaneria di porto è autorizzato ad acquisire nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria. Tali informazioni, come tutti gli atti di polizia giudiziaria compiuti senza intervento del magistrato, pur non avendo valore giuridico di prova legale, possono essere apprezzate dal giudice in relazione alle altre risultanze processuali. Nel giudizio penale il verbale di inchiesta formale può essere tenuto in considerazione (ove non ne sia vietata la lettura) secondo Pretura di Pescara sent. 27 marzo 1986, in Riv. pen. 1987, 64. (79) Così P. TONINI, op.cit., 238 e 520. 31 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 più favorevole previsto dall’art. 582 c. nav. Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza (80) e la conforme dottrina (81), i fatti acclarati nell’inchiesta sommaria hanno comunque valore di indizio nei giudizi promossi per l’accertamento delle responsabilità relative all’evento, mentre sono già stati chiariti i termini entro cui il giudice può tener conto delle informazioni assunte dall’autorità marittima per la formazione del proprio convincimento (82). Fermo restando che l’organo decidente è libero di dissentire dalle conclusioni dell’inquirente, essendo riservata al suo esclusivo apprezzamento l’individuazione delle cause rilevanti del sinistro, la ricostruzione della condotta dell’agente e l’accertamento del nesso di causalità giuridica (83). Il possibile utilizzo probatorio degli atti di inchiesta nei giudizi civili e penali richiede una ulteriore riflessione sulla necessità di garantire, in forma rigorosa, il rispetto dei diritti di difesa nel corso del procedimento amministrativo, perlomeno nei confronti dei soggetti di cui all’art. 581, terzo comma, c. nav. In particolare, attenta dottrina ha argomentato che, ove una delle parti non sia stata messa in condizione di assistere alle indagini amministrative, gli atti ed il verbale conclusivo dell’inchiesta potrebbero risultare viziati per violazione dei diritti di difesa ogniqualvolta abbiano contribuito alla formazione del convincimento del giudice (84). (80) Cass. S.U 8 luglio 1972 n. 2292 in Giur. it., 1973, I, 1114 s. con nota di C. LOBIETTI, Inchiesta sui sinistri marittimi e istruzione preventiva; nello stesso senso Tribunale di Livorno 31 marzo 1964, cit., 656. (81) S. LA CHINA, Inchieste marittime, cit. 3; A. RIVARA, op. cit., 24. (82) Cass. 2 luglio 1951 cit., 1032. (83) Cass. 22 gennaio 1959, n. 144 , in Riv. dir. nav., 1960, II, 194 ss.; Cass. 4 ottobre 1969, n. 3178, in Riv. dir. nav., 1971, I, 66 ss.. (84) Così C. ANGELONE, Le inchieste sui sinistri marittimi nel giudizio penale, cit., 55 s. Secondo l’A., in particolare, ‹‹ove il giudizio penale sia stato promosso senza alcun 32 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 6. L’analisi del procedimento e degli effetti che il provvedimento finale è in grado di produrre consente di addivenire alla qualificazione giuridica dell’attività di inchiesta in esame. Sul punto, la pressoché unanime dottrina e la giurisprudenza concordano nel qualificare le inchieste sui sinistri marittimi esercizio di un’attività sostanzialmente amministrativa (85), sia sul piano soggettivo che funzionale, da inquadrare nell’ambito dei poteri di polizia della navigazione (86). Sul piano soggettivo, infatti, le commissioni di inchiesta non sono organi super partes, risultando composte da esponenti di quello stesso apparato amministrativo interessato ai rapporti giuridici oggetto di accertamento. Il Ministro, investito di un impulso del rapporto di inchiesta formale, per essere la notitia criminis pervenuta per altra via all’autorità giudiziaria, non pare dubbio che (…) il risultato dell’inchiesta non rileva (…) sempre ché il giudice non tragga da quella alcuna forma di convincimento››. Al contrario la violazione del diritto di difesa emerge ‹‹allorquando i verbali di inchiesta formale o la relazione conclusiva siano comunque utilizzati dal giudice penale o costituiscano utile fonte di convincimento››. Vedi però in senso contrario Cass. 3 settembre 1952, cit., 14 s., secondo cui non è possibile sollevare questioni relative alla violazione del contraddittorio qualora, pur essendosi l’autorità giudiziaria, nell’accertare la responsabilità civile, pronunciata in base alle prove ed alle deposizioni raccolte dalla commissione di inchiesta formale, tali risultanze non siano state impugnate nelle fasi di merito. Del pari, secondo Cass. Pen. 22 marzo 1977, in Cass. pen., 1979, 255, stante la natura amministrativa delle inchieste marittime, non può trovare in esse applicazione il regime garantista previsto dalla Costituzione all’art. 24, comma 2, in ogni stato e grado del procedimento. (85) A tale ricostruzione non osta, in ogni caso, l’inquadramento sistematico adottato dal codice della navigazione come pure le considerazioni svolte nella Relazione al medesimo codice che espressamente qualifica l’inchiesta come giurisdizionale. In tal senso vedi T. TESTA, Le inchieste, cit., 101; F. A. QUERCI, Sulla natura giuridica dell’inchiesta sui sinistri marittimi, in Riv. dir. nav., XXVI/1960, I, 347. A. RIVARA, Sinistri marittimi nel diritto processuale, cit., 19 s. In giurisprudenza vedi Cass. pen. 27 novembre 1968, in Mass. Cass. pen., 1969, 22; Cass. pen. 22 marzo 1977, in Cass. Pen., 1979, 255; Cass. S.U. 8 luglio 1972 n. 2292, cit.; Cass. S.U. 8 luglio 1972 n. 2293, cit. (86) Sul punto, vedi per tutti F. A. QUERCI, Sulla natura giuridica dell’inchiesta sui sinistri marittimi, cit., 335 s. 33 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 penetrante potere di controllo, dispone delle facoltà tipicamente inerenti alla supremazia gerarchica (87). Anche in prospettiva funzionale, l’istituto non è preordinato a garantire la reintegrazione dell’ordine giuridico violato, bensì ad attuare un diverso fine diretto dello Stato, ovvero la tutela del bene della sicurezza intesa come espressione del valore della pubblica incolumità (88). L’accertamento condotto è in primis finalizzato a reperire «materiale informativo per un giudizio tecnico» (89), funzionale alla «preventiva rimozione di tutte le cause che virtualmente potrebbero originare eventi similari» e la conseguente adozione di «idonei provvedimenti rivolti ad allontanare quelle persone le cui specifiche attitudini professionali si fossero palesate scarsamente efficienti per l’esercizio della navigazione» (90). Tale finalità non viene meno neppure quando l’inchiesta formale è avviata ad istanza di parte, da un soggetto interessato a precostituirsi una prova (91). (87) Si è già detto dei poteri del Ministro di incidere sulla composizione delle commissioni di inchiesta, di nominare commissioni speciali, di chiedere la revisione di inchieste già realizzate individuando o nominando commissioni ad hoc, di ordinare l’esecuzione di un’inchiesta formale cui la competente autorità locale non abbia ritenuto di dover procedere. (88) T. TESTA, Le inchieste, cit., 101. (89) G. RIGHETTI, Trattato di Diritto Marittimo, cit., 2015 s. (90) F. A. QUERCI, Sulla natura giuridica dell’inchiesta sui sinistri marittimi, cit., 335 ss. (91) Anche in tal caso, infatti, la definizione del complesso di fattori che hanno causato il sinistro permane finalizzata a determinazioni inerenti la migliore cura dell’attività di navigazione in termini di sicurezza, intesa come autonomo bene giuridico, rimanendo distinto il fine dell’attività dal motivo che la occasiona: così F.A., QUERCI, op. ult. cit., 345 s. L’obiettivo delle inchieste sui sinistri marittimi, orientate alla verifica delle cause dell’evento a fini specialmente preventivi, è oggi espressamente indicato all’art. 579 c. nav. e 466 bis reg. nav. mar. a seguito delle modifiche apportate alle pertinenti disposizioni del codice della navigazione dal citato d.lg. 28/2001. 34 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 A livello strutturale, ancora, le norme in tema di inchieste non assumono valenza processuale (92), come pure l’atto conclusivo del procedimento non è idoneo ad acquisire il carattere della definitività (93), né è in grado di incidere sulle situazioni soggettive a livello costitutivo o modificativo (94). Non sono mancate, peraltro, autorevoli ricostruzioni in chiave strettamente processuale dell’istituto (95), considerato un mezzo di istruzione preventiva non surrogabile da altri strumenti di indagine (96), e posizioni intermedie ove la natura amministrativa (92) L’aggettivo «processuale» tecnicamente indica «norme regolanti aspetti di procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria o comunque inerenti l’esercizio di una funzione giurisdizionale». Le norme sulle inchieste sommarie e formali non possono, dunque, dirsi tecnicamente processuali in quanto svolte da autorità amministrative secondo procedure di tipo amministrativo: così S. LA CHINA, Sinistri marittimi (diritto processuale), cit., 449 s. (93) Cfr. art. 580, ult. comma, c. nav. e art. 466 bis, quinto comma, lett. f, reg. nav. mar. In tema vedi pure F.A. QUERCI, Sulla natura giuridica dell’inchiesta sui sinistri marittimi, cit., 352. (94) A. ANTONINI, La natura giuridica e l’efficacia, cit., 8. (95) La dottrina tradizionale ha ritenuto di valorizzare la collocazione sistematica del procedimento nel codice e l’espressa qualificazione delle inchieste come procedimenti di istruzione preventiva di cui alla Relazione ministeriale al codice (n. 378). È ivi chiaramente affermato, infatti, che le disposizioni del libro IV si distaccano dalle regole del codice di procedura civile per le peculiarità insite nel fatto tecnico (navigazione) regolato, e l’attività delle commissioni di inchiesta viene qualificata come «essenzialmente giurisdizionale». Sul punto vedi A. CAMPAILLA Le inchieste sui sinistri marittimi nel codice della navigazione, in Dir. mar. 1942, 160 ss.; F. BERLINGIERI, Note sul valore probatorio della relazione di inchiesta sui sinistri marittimi, cit., 523 ss. Secondo A. BRUNETTI, Manuale di diritto della navigazione marittima ed interna, Padova, 1947, 409 s., pur essendo gli organi dell’inchiesta amministrativi ed amministrativo il contenuto della stessa, salvo i riflessi giurisdizionali di cui all’art. 582 c. nav., sarebbe «chiara la funzione di assicurazione di prova degli atti di entrambe le inchieste che, inserendosi tra le disposizioni processuali, rientrano nel più vasto quadro dei provvedimenti di istruzione preventiva del cod. proc. civ.». Anche la giurisprudenza più datata non ha mancato di sottolineare che «la funzione dell’inchiesta formale e dell’accertamento tecnico preventivo è analoga, e cioè quella di fissare immediatamente, o il più presto possibile, determinati fatti allo scopo di poterli poi utilizzare in un processo futuro. Salva sempre, naturalmente, la somministrazione della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse»: così Cass. 22 gennaio 1959 n. 144, in Riv. dir. nav., 1960, II, 194. (96) Il procedimento di inchiesta è stato qualificato come strumento di indagine preventiva, di tipo istruttorio, ad effetto polivalente, affidata all’autorità marittima in ragione della natura tecnico-nautica degli accertamenti da effettuare dal C. LOBIETTI, Inchiesta sui sinistri marittimi ed istruzione preventiva, nota a Cass.. S.U. 8 luglio 1972, n. 2292 cit., 111. Nello stesso senso già E. SPASIANO, Le disposizioni processuali del 35 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 dell’inchiesta – pur non contestata – non è tuttavia considerata incompatibile o esclusiva rispetto alla valutazione degli effetti processuali che pure ad essa sono riconducibili in quanto mezzo di conservazione della prova da utilizzare in procedimenti futuri (97). La qualificazione degli accertamenti quali atti di polizia per la sicurezza della navigazione non ne esclude, infatti, la rilevanza di notitia criminis per l’inchiesta penale, o il valore di prova processuale ai sensi dell’articolo 582 c. nav. nel giudizio civile, in ogni caso di elemento utile nel processo di formazione del convincimento del giudice ex art. 601 c. nav. Né può sottacersi che il legislatore ha comunque inteso valorizzare l’utilità processuale di un accertamento realizzato nell’immediatezza dell’evento da personale tecnico altamente qualificato. Le circostanze di tempo e di luogo in cui sono raccolte le dichiarazioni e le stesse condizioni psicologiche dei soggetti coinvolti, spiegano ampiamente la forza codice della navigazione, in Riv. trim. diritto e proc. civile 1961, 896. Contra T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 107, il quale osserva come, nelle cause per sinistri marittimi ove gli accertamenti di inchiesta dispiegano la massima efficacia probatoria, è prevista comunque la nomina obbligatoria di un consulente tecnico (art. 599 c. nav.), nomina che non sarebbe stata imposta ma, al più, facultata se si fosse inteso riconoscere all’accertamento condotto in fase di inchiesta il valore di atto di istruzione preventiva. (97) Secondo S. LA CHINA, Inchieste marittime, cit., 3, la collocazione sistematica del codice non può essere del tutto trascurata, imponendosi all’interprete di valutare l’istituto all’interno dei procedimenti «destinati a rendere probatoriamente ricchi eventuali futuri processi». Pur sottolineando la distanza tra i procedimenti amministrativi di inchiesta e quelli giurisdizionali del codice di rito civile, non sfugge l’ampio raggio di azione, quanto a finalità e utilizzi, delle inchieste sui sinistri marittimi che svolgono (accanto agli effetti di carattere immediato e sostanziale volti alla tutela della sicurezza della navigazione) anche una importante funzione nel processo. In tale contesto il procedimento di inchiesta di cui agli art. 578 s. c. nav., è accostato all’incidente probatorio, istituto finalizzato ad acquisire le prove che, per complessità e urgenza, non sono rinviabili al dibattimento, e che sarebbero altrimenti impossibili da raccogliere o soggette a rilevanti rischi di dispersione e inquinamento. In tema vedi pure A. DIMUNDO, Le disposizioni processuali del codice della navigazione. La riforma del processo civile e le controversie in materia marittima, cit., 7 s. Sull’incidente probatorio in generale e sulla sua differenza con i procedimenti di indagine preliminare, vedi G. DE ROBERTO, Incidente probatorio, in Enc. giur., XVI, 1989, 2 s. 36 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 probatoria riconosciuta alla relazione di inchiesta formale e l’importanza processuale degli atti in cui è assicurata una prova spesso irripetibile (98). Fermo restando che gli (eventuali) utilizzi processuali della documentazione prodotta non incidono sulla natura amministrativa del procedimento, che logicamente preesiste agli (e prescinde dagli) interessi probatori della parte (99). 7. Se nel corso del viaggio si verificano eventi straordinari relativi alla nave, alle persone a bordo o al carico, il comandante della nave è tenuto a farne denuncia al comandante del porto (o all’autorità consolare) allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni (art. 182 c. nav.) (100). Se l’evento di che trattasi è un sinistro, l’autorità marittima competente dovrà procedere con l’inchiesta sommaria di cui all’art. 578 c. nav., altrimenti potrà limitarsi alle investigazioni sommarie di cui all’art. 182, ult. comma, c. nav., trasmettendo quindi i relativi atti all’autorità giudiziaria competente a norma dell’art. 315 dello stesso codice (101) per il procedimento giurisdizionale di «verificazione», disciplinato dall’art. 584 c. nav. (102). veci. (98) G. DE ROBERTO, op. cit., 6 . (99) T. TESTA, Le inchieste, cit., 132. (100) Sul valore probatorio delle annotazioni sul giornale nautico, cfr. art. 178 c. nav. (101) Si tratta del presidente del tribunale e, all’estero, del console o di chi ne fa le (102) Il presidente del tribunale (o il console) che ha ricevuto la relazione del comandante deve verificare d’urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori dalla presenza del comandante e separatamente l’uno dall’altro, i componenti dell’equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonché raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale (art. 584, primo comma, c. nav.). Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell’ufficio stesso, nell’albo dell’ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo dove la nave è ancorata (art. 584, secondo comma, c. nav.). Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono 37 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 La denuncia di avvenimenti straordinari, di cui all’art. 182 c. nav., al pari dei procedimenti di inchiesta, ha carattere amministrativo e costituisce esercizio di una funzione di polizia della navigazione (103), come può desumersi anche dalla collocazione sistematica della disposizione all’interno del codice (104). Essa ha un ambito di applicazione più ampio rispetto al procedimento di inchiesta, potendo interessare ogni fenomeno anomalo che si presenti in corso di viaggio, seppure non ne scaturisca un danno o pericolo di danno per la nave, le persone a bordo o l’ambiente marino. I riflessi giudiziari, in termini probatori, della denuncia sono condizionati, infine, dal successivo procedimento di verificazione affidato all’autorità giudiziaria. Alla medesima autorità dovrà direttamente rivolgersi il comandante della nave, ex art. 304 c. nav., presentando una relazione scritta entro 24 ore dall’arrivo in porto, ove intenda precostituirsi una prova sull’accadimento di un evento straordinario occorso durante il viaggio (105). La relazione di eventi ammessi ad assistere agli atti della verificazione. Quando la relazione è confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati salvo l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse (art. 584, terzo comma, c. nav.). (103) M. P. RIZZO, op. cit., 153. (104) La norma è collocata infatti nella Parte I del codice della navigazione, Libro I, Titolo VI «Della polizia della navigazione», Capo I «Della partenza e dell’arrivo delle navi». (105) Sulla differenza tra l’evento straordinario oggetto di denuncia e quello oggetto di relazione vedi M.P. RIZZO, op. cit., 146. Secondo l’A., infatti, pur potendo coincidere quanto al fatto dichiarato, la denuncia ex art. 182 c. nav. e la relazione di eventi straordinari di cui all’art. 304 c. nav. presentano un diverso profilo funzionale, essendo la prima finalizzata a tutelare l’interesse pubblico alla sicurezza della navigazione e la seconda volta a precostituire una prova nell’interesse privato del comandante o del suo preponente. Ne consegue che diversa è anche la nozione giuridica di evento straordinario assunta nelle due disposizioni, potendo essere oggetto di denuncia un qualunque fatto anomalo della navigazione, anche non imprevedibile, indipendentemente dai possibili riflessi sul piano della responsabilità, mentre oggetto di relazione sarà solo l’evento causativo di danno o comunque tale da ingenerare responsabilità. Il legislatore ha poi 38 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 straordinari (o relazione di mare), a differenza del procedimento di inchiesta di cui agli art. 578 e 579 c. nav., e della procedura di denuncia ex art. 182 c. nav., rappresenta un mezzo di istruzione preventiva (106) avente ad oggetto qualunque fatto inaspettato si presenti in corso di spedizione, di cui il comandante abbia interesse ad ottenere – a fini probatori – la verificazione (107). La relazione di eventi straordinari verificata e la relazione di inchiesta formale hanno la stessa valenza sul piano probatorio processuale (108). Ciò premesso, è opportuno valutare il rapporto tra i due atti, quando l’evento oggetto del procedimento sia qualificabile come opportunamente curato il coordinamento tra le due fattispecie, che convergono entrambe verso il procedimento di verificazione. (106) Finalità dell’istituto è quella di precostituire una prova a favore del comandante, del vettore o dell’armatore, per evitare la presunzione di colpa in ordine alla responsabilità connessa all’esecuzione del contratto di trasporto. In tal senso, T. TESTA, Le inchieste sui sinistri della navigazione, cit., 152, e Rilevanza processuale della relazione di eventi straordinari, cit., 69. Quando le risultanze del giornale nautico non si riferiscono ad un evento straordinario della navigazione, ma ad un avvenimento che non richieda, per essere verificato, la procedura di cui all’art. 584 c. nav., esse fanno prova ai sensi dell’art. 178 c. nav. In tema v. C. MEDINA, Valore probatorio del giornale nautico e procedimento di verifica della relazione di eventi straordinari, Nota a Cass. Sez. I, 22 luglio 1976, cit., 436 ss.. Nello stesso senso S. ZUNARELLI, Relazione di mare, in Enc. dir. XXXIX, 1988, 727. (107) Secondo T. TESTA Rilevanza processuale della relazione di eventi straordinari, cit., 84, il procedimento è finalizzato anche a conoscere, nell’interesse pubblico alla sicurezza della spedizione, fatti rilevanti della navigazione. Per tale ragione la verificazione, a differenza di quanto avviene per i procedimenti di istruzione preventiva disciplinati dal codice di rito, è avviata d’ufficio. (108) L’efficacia probatoria della relazione di eventi straordinari si ricollega non già alla pura e semplice relazione del comandante all’arrivo della nave, ma alla verificazione che venga effettuata – attraverso la raccolta, in via preventiva rispetto al giudizio, di testimonianze ed altre prove – dall’autorità giudiziaria o consolare del luogo di approdo della nave: così Cass. 22 maggio 1959 n. 1563, in Riv. dir. nav. 1961, II, 80, con nota di G. ROMANELLI, Efficacia probatoria delle annotazioni sul giornale nautico, 82 ss.; nello stesso senso, vedi Cass. 15 giugno 1964 n. 1523, in Riv. dir. nav., 1964, II, 171 ss. La relazione non verificata ha solo un valore indiziario secondo T. TESTA, Rilevanza processuale della relazione di eventi straordinari cit, 1954, I, 284 ss. Isolata la posizione di S. BONDUÀ, Relazione di eventi straordinari. Prova contraria, in Dir. mar. 1947, 292 s. secondo il quale la relazione del capitano ai sensi dell’art. 304 c. nav., quando ha ad oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante, deve considerarsi una confessione e, pertanto, potrà produrre effetti sul piano processuale anche in mancanza di verificazione. 39 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 «sinistro». Si ritiene che, qualora i fatti siano stati oggetto di relazione successivamente verificata secondo la procedura di cui all’art. 584 c. nav., essi si hanno per accertati, salvo prova contraria, in qualunque procedimento (art. 584, ult. comma, c. nav.), contrariamente alla relazione di inchiesta formale che esprime il valore probatorio di cui all’art. 582 c. nav. solo nelle cause per sinistri marittimi, seppure ampiamente intese secondo l’interpretazione da noi accolta. Pertanto, la parte che intenda precostituirsi una prova per futuri giudizi, quale che ne sia l’oggetto, sarà maggiormente interessata al procedimento giurisdizionale di verificazione, ove possibile, piuttosto che agli esiti dell’inchiesta amministrativa. Il d.lg. 19 agosto 2005 n. 196, all’art. 17, ha introdotto il nuovo istituto della «rapportazione di incidenti in mare». La norma dispone che, entro l’ambito di operatività del decreto (109), il comandante della nave che si trovi all’interno della regione di interesse nazionale per la ricerca ed il salvataggio in mare, individuata con d. P.R. 28 settembre 1994 n. 662 (110), rapporti immediatamente all’autorità marittima competente: (109) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, il decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate, salvo che sia diversamente specificato. (110) Il d.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 (G.U. 1 dicembre 1994 n. 281) contiene il regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989 n. 147 concernente adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979. Ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto, le aree di giurisdizione marittima dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C., Maritime Rescue Sub Center) sono numerate, individuate e rappresentate geograficamente nella carta nautica di cui all’annesso 3 al decreto. La somma di dette aree costituisce l’intera regione di interesse nazionale ed internazionale sul mare, di competenza dell’I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Center, identificato con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto). Detta area è suscettibile di ampliamenti o riduzioni in forza di accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri in attuazione del capitolo 2 dell’Allegato alla citata convenzione di Amburgo. 40 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 a) qualsiasi incidente che pregiudica la sicurezza della nave (111); b) qualsiasi incidente che compromette la sicurezza della navigazione (112); c) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare; d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva. Finalità della disposizione è quella di favorire una maggiore conoscenza e, quindi, una migliore risposta dell’autorità marittima in caso di situazioni di pericolo in mare, anche ai fini delle attività di ricerca e soccorso e per la protezione dell’ambiente marino. La segnalazione ha, infatti, ad oggetto qualunque accadimento anomalo, interruzione operativa, irregolarità procedurale o errore, anche solo potenzialmente in grado di costituire una minaccia per la pubblica incolumità (113). Sebbene l’istituto, al pari dei procedimenti di inchiesta, miri a garantire la sicurezza della navigazione, diversa è tuttavia la prospettiva in cui detto bene viene in considerazione: il rapporto fatto dal comando di bordo determina, in capo all’autorità marittima competente, l’obbligo di adottare le misure che appaiano più appropriate per garantire, nel (111) La norma fa riferimento ad eventi quali collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura. (112) La norma trova applicazione in caso di guasti o difetti idonei ad alterare la capacità di manovra o la navigabilità della nave, come pure per i guasti o le disfunzioni che alterino i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione. (113) Pertanto, ci sembra che la nozione di evento oggetto di rapportazione abbia una portata oggettiva più ampia rispetto alla nozione di sinistro e incidente marittimo, includendo non solo eventi di danno o di pericolo, ma anche di potenziale pericolo, quali ad esempio una interruzione operativa che, per le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificata, non ha cagionato danno o pericolo di danno ma che, in un diverso contesto, poteva divenire pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l’ambiente marino. 41 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 caso concreto di cui è notizia, la sicurezza dei beni, delle persone e dell’ecosistema (art. 19 del d.lg. 196/2005), intervenendo direttamente ed immediatamente sulla singola spedizione e giovando solo in via indiretta e mediata alla navigazione nel suo complesso. Rimane estranea, peraltro, ogni considerazione di eventuali responsabilità relative all’incidente oggetto di rapportazione, come pure esulano del tutto dalla segnalazione finalità di carattere probatorio. Al contrario, la conoscenza dei processi causativi di un sinistro oggetto di inchiesta si traduce, di norma, in misure che potranno trovare applicazione solo per il futuro e riguardo alla sicurezza della navigazione in generale. 8. Il carattere sostanzialmente amministrativo delle procedure di inchiesta, e la non applicabilità ai correlati verbali, atti e documenti del segreto investigativo (114), determina la necessità di definire le modalità e gli eventuali limiti all’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 24, l. 241/90 (115). All’indomani della riforma del procedimento amministrativo, il diritto di venire a conoscenza degli atti delle commissioni di inchiesta formale, sino a quel momento decisamente negato (116), è (114) Il termine «segreto» indica un limite posto alla conoscibilità di determinati fatti che possono essere resi noti solo a determinate persone qualificate. Tali sono gli «atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria» per i quali è previsto, di regola, l’obbligo del segreto (art. 329, primo comma, c.p.p.): in tema vedi P. TONINI, op. cit., 403. (115 ) Art. 24, legge 7 agosto 1990 n. 241, cit., come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15. (116) Secondo la circolare serie II, n. 1 prot. 214753 datata 8 gennaio 1963, paragrafo 52, già citata, gli atti di inchiesta, in quanto atti interni all’amministrazione, non potevano essere portati a conoscenza di terzi, anche se interessati. A questi ultimi, su esplicita 42 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 stato riconosciuto seppure limitatamente ai soli documenti che ineriscono all’accertamento delle circostanze di fatto, con esclusione degli atti che contengono valutazioni in ordine alle responsabilità (117). Le ragioni di tale limitazione sono state indicate, dalla stessa autorità amministrativa interessata, nei possibili utilizzi processuali dei documenti di inchiesta da cui emergano, eventualmente, elementi di colpa o di dolo (118): questi ultimi, infatti, possono divenire atti giudiziari, o perché acquisiti a corredo dell’azione penale avviata autonomamente dall’autorità competente, o in quanto allegati alla trasmissione del verbale al procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 1241 c. nav., con le connesse implicazioni in materia di tutela del segreto istruttorio. Pertanto, in caso di inchieste sommarie e formali in corso, o di inchieste formali concluse con la trasmissione del verbale alla procura, potrà essere prospettata agli interessati la possibilità di acquisire l’integrale documentazione presso l’autorità giudiziaria competente. Se trattasi, infine, di atti di inchiesta sommaria per i quali – pur emergendo profili di responsabilità – non è possibile procedere a inchiesta formale d’ufficio (come nelle ipotesi di sinistro che coinvolga esclusivamente unità da diporto non adibite richiesta, si poteva comunicare solo se la commissione competente avesse ravvisato elementi di responsabilità o meno nel corso dell’indagine. (117) Pertanto, può essere consentito l’accesso agli atti delle inchieste sommaria e formale concluse senza addebito di responsabilità, fermo restando il possibile differimento dell’accesso richiesto per le inchieste in corso: sul punto vedi circolare dell’allora Ministero della Marina Mercantile del 4 novembre 1992, n. 258416, in Dir. Mar., 1993, 263 s. (118) In tema vedi d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 contenente il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Cfr. pure circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, div. 4, «Sicurezza Marittima e Interna», prot. 3400 del 31 luglio 2006. 43 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 ad uso commerciale), l’accesso ai documenti è subordinato alla preventiva dichiarazione di tutte le parti interessate di non voler procedere all’inchiesta formale (119). L’orientamento ministeriale qui richiamato va comunque interpretato alla luce della posizione della giurisprudenza, che ha ampiamente riconosciuto il diritto di accesso come diritto soggettivo perfetto anche relativamente alle attività amministrative di vigilanza, controllo e accertamento di infrazioni di legge (120). In particolare, i documenti formati o utilizzati in occasione di un’attività ispettiva di natura amministrativa possono, al pari degli altri atti, essere oggetto di accesso da parte di chi dimostri la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, correlato a detta attività, indipendentemente dai possibili sviluppi successivi dell’indagine, ed a prescindere dalla circostanza che, all’esito di questa, si dia luogo o meno ad un procedimento disciplinare o, comunque, ad un atto concretamente incisivo della sfera giuridica del soggetto inquisito (121). Secondo la recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’accesso ai documenti amministrativi deve (119) In mancanza sarà necessario il nulla osta dell’autorità giudiziaria: così la citata circolare prot. 3400 del 31 luglio 2006. (120) Cons. St., Ad. Plenaria, 28 aprile 1999 n. 6, in Foro amm. 1990, 600; Cons. St., Sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253, in Riv. amm rep. it. 2000, 896. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2001 n. 1893, in Foro amm. 2001, 846, ha chiarito che, a seguito della riforma operata con la legge n. 241 del 1990, il segreto amministrativo non rappresenta più un principio generale dell’agire dei pubblici poteri, bensì un’eccezione al principio di trasparenza legittimata solo ove giustificata da obiettiva necessità. Nello stesso senso, con riferimento all’esercizio del diritto di accesso in caso di atti dell’inchiesta aeronautica vedi pure A. ANTONINI, Riflessi civilistici dell’inchiesta tecnica aeronautica, cit., 861 s. (121 ) Cons. St. Sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 744, in Foro amm. CDS 2004, 406. Secondo Cons. St., Sez. VI, 20 marzo 2007 n. 2314 (visionabile sul sito www.giustiziaamministrativa.it), il diritto di accesso deve sempre essere fondato sull’interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed essere strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti, non potendo riguardare, in termini generalizzati e indistinti, tutta l’attività ispettiva realizzata da una amministrazione in un dato arco temporale. 44 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 comunque essere garantito ai richiedenti anche per quanto concerne gli atti contenenti dati sensibili e giudiziari la cui conoscenza sia loro necessaria per difendere i propri interessi giuridici (122). 9. Proprio in virtù della rilevanza che la conoscenza dei processi causativi dei sinistri riveste per il miglioramento costante delle condizioni di sicurezza della navigazione, la disciplina delle inchieste è stata di recente oggetto di particolare attenzione sia a livello internazionale che da parte del legislatore comunitario, intervenuto per la prima volta in materia con una proposta di direttiva organica ed articolata. Sul piano internazionale, già la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (UNCLOS 1982) prevede l’obbligo in capo allo Stato della bandiera di svolgere un’inchiesta tecnica dopo ogni sinistro marittimo grave che coinvolga navi sottoposte alla sua giurisdizione, avvenuto in acque internazionali (art. 94). Il medesimo obbligo è contenuto in numerose altre regole pattizie relative a specifici settori di interesse per la sicurezza della vita umana in mare e la protezione dell’ambiente marino (123). (122) Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2008, n. 2511 (visionabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it). Sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell’ambito dei procedimenti amministrativi di inchiesta per sinistri in ambito marittimo, vedi pure il D.M. 16 maggio 2007, n. 100 (in Gazz. Uff. 19 luglio 2007 n. 166) – Trattamento di dati sensibili e giudiziari nell’ambito dei procedimenti amministrativi condotti dal Ministero dei trasporti. Regolamento di cui agli articoli 20 e 21 del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, scheda n. 11. (123) Si ricordano la Regola 1/21 della Convenzione di Londra del 1 novembre 1974 (SOLAS 1974) per la salvaguardia della vita umana in mare; le Regole 8 e 12 della Convenzione di Londra del 2 novembre 1973 (Marpol 73-78) sulla prevenzione dell’inquinamento da navi; la Regola 22 della Convenzione di Londra del 5 aprile 1966 (Load Line) sulle linee di carico. In particolare, la Regola 21 della SOLAS dispone che «Each administration undertakes to conduct an investigation of any casualty occurring to 45 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Al fine di definire un quadro comune per la realizzazione delle indagini, è stato emanato il più volte citato codice IMO in materia di inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi, il quale prevede che l’inchiesta venga avviata ogniqualvolta si verifichi un incidente di non lieve entità, che coinvolga navi battenti bandiera di due Stati ad opera delle competenti amministrazioni di questi ultimi (124). L’indagine, avviata quanto prima, dovrebbe consentire l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti relative ai mezzi coinvolti (caratteristiche tecniche della nave), alle dotazioni di bordo, alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l’evento (particolari del viaggio e informazioni sul sinistro), allo stato di affaticamento dell’equipaggio, alle modalità di organizzazione di eventuali soccorsi da terra. L’inchiesta, di carattere tecnico, dovrebbe essere del tutto distinta da altre indagini (civili e penali) eventualmente svolte in relazione al medesimo evento, mirando esclusivamente ad individuare – a fini di prevenzione attiva – tutti i fattori che hanno contribuito, anche indirettamente, alla verificazione del sinistro. Gli esiti dell’indagine dovrebbero consentire l’emanazione, al termine degli accertamenti, di una «raccomandazione» resa pubblica e messa a disposizione di tutte le parti interessate. any of its ships subject to the provisions of the present Convention when it judges that such an investigation may assist in determining what changes in the present regulations might be desiderable/ Each contracting government undertakes to supply the organization with pertinent information concerning the finding of such investigation. No reports or recommendations of the organization based upon such information shall disclose the identity or nationality of the ships concerned or in any manner fix or imply responsibility upon any ship or person». (124) Sulle nozioni di «very serious causalties», «serious causalties», «less serious causalties» e «marine incidents» cfr. nota 30. Sul punto vedi pure L. PISCHEDDA, op. cit., 91 s. 46 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Il codice non ha, ad oggi, valore vincolante, ma meramente raccomandatorio e non è in grado di garantire, dunque, né l’espletamento dell’inchiesta da parte degli Stati della bandiera chiamati in causa, né il rispetto degli standard e delle procedure ivi indicate. Proprio per tali ragioni, il comitato dell’IMO per la sicurezza marittima (MSC) ha di recente predisposto delle linee guida per una revisione del codice in materia di inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi l’obbligatorietà in alcune parti ( 125 prevedendone, peraltro, ). L’esigenza di rendere vincolanti nell’immediato le procedure fissate nel codice IMO, anche al fine di consentire uno scambio di informazioni utile alla migliore prevenzione dei sinistri, ha indotto le istituzioni comunitarie ad intervenire sul punto. (125) Il codice (adottato – come detto – in seno all’IMO con Ris. A 849 del 27 novembre 1997 emendata da Ris. A 884 del 25 novembre 1999), è in corso di revisione. Una proposta modificata è stata elaborata nell’ambito dei lavori del sub-commettee on Flag State Implementation (FSI) del Maritime Safety Committee (MSC) dell’IMO e dovrebbe essere sottoposta all’approvazione del MSC entro l’anno in corso. La bozza prevede, accanto ad una parte I dedicata alle «norme generali », contenente lo scopo e le definizioni, altre due parti relative rispettivamente agli «standard obbligatori» ed alle «pratiche raccomandate». L’approvazione del nuovo codice è correlata al previsto inserimento di una nuova Regola VI nel capitolo XI – I della SOLAS (Special measures to enhance maritime safety) proprio al fine di rendere obbligatorie le succitate parti I e II del provvedimento. Tra le modifiche più interessanti si ricorda la previsione di un obbligo di avviare l’inchiesta tecnica solo in caso di sinistri molto gravi, da intendersi come quei sinistri che hanno determinato la perdita totale della nave, la morte di persone o grave danno all’ambiente marino. In caso di sinistri meno gravi o di incidenti, lo svolgimento dell’inchiesta è raccomandato quando dagli accertamenti condotti possano emergere dati significativi per la prevenzione di futuri sinistri. L’inchiesta, finalizzata ad acclarare le cause tecniche dell’evento in modo imparziale ed obiettivo, dovrà essere condotta in guisa da garantire che le competenti autorità inquirenti non subiscano interferenze da parte di soggetti comunque interessati agli esiti dell’accertamento. È previsto anche l’obbligo di notifica all’IMO dei risultati delle indagini condotte ove il rapporto finale contenga informazioni utili per la prevenzione di ulteriori eventi infausti. Nella parte III della bozza di codice in esame è infine previsto, a titolo di raccomandazione, che le inchieste siano affidate ad una autorità funzionalmente indipendente dai soggetti i cui interessi possano entrare in conflitto con l’esercizio dei compiti ispettivi. Per seguire gli sviluppi del procedimento di revisione del Codice IMO sulle inchieste sui sinistri marittimi, cfr. il sito www.imo.org. 47 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Nell’ambito di un più vasto pacchetto di provvedimenti denominato “Erika III”, la Commissione CE ha inserito una proposta di direttiva che stabilisce i principî fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti marittimi (126). Le inchieste sono ivi disciplinate, secondo il modello già positivamente sperimentato nel settore aereo (127), come safety investigations volte ad individuare le sole circostanze e cause del sinistro per trarne ogni possibile lezione per il futuro, ma prescindendo del tutto dalla ricerca di colpe e responsabilità. Definito chiaramente l’obiettivo delle indagini, sia nella relazione che nei considerata iniziali, la proposta di direttiva in esame impone agli Stati membri di provvedere affinché siano svolti adeguati accertamenti tecnici in caso di sinistro molto grave che coinvolga navi battenti la loro bandiera, o che si verifichi in zona soggetta alla giurisdizione di uno di tali Stati o, comunque, incida su di un interesse rilevante dello Stato (art. 2§1) (128). Nel (126) La proposta 2005/0590/COM modifica le (attualmente vigenti) direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE già citate. A seguito di trasmissione della proposta al Parlamento Europeo ed al Consiglio in data 13 febbraio 2006, è stata adottata una posizione comune il 6 giugno 2008, approvata dalla Commissione con Comunicazione COM (2008) 206 dell’11 giugno 2008. Sempre in tema di inchieste si ricorda che il regolamento 1406/2002/CE, istitutivo della Agenzia europea per la sicurezza marittima, affida a quest’ultima il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nella elaborazione di una metodologia comune per indagare sui sinistri marittimi secondo i principî contenuti nel codice IMO. L’Agenzia sostiene gli Stati membri nelle attività relative alle inchieste sui sinistri gravi e provvede ad un’analisi delle relazioni finali. Sull’Agenzia europea per la sicurezza marittima in generale vedi A. MARINO, Agenzia europea per la sicurezza marittima: struttura e competenze, in Studi in memoria di Elio Fanara (a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M.P. Rizzo, G. Vermiglio), Milano, I, 2006, 277 s. (127) In tema vedi G. CAMARDA, Le inchieste sui sinistri aeronautici, cit., 105 s.; B. FRANCHI, Le inchieste aeronautiche, Milano, 2004; F. PELLEGRINO, Sicurezza e prevenzione degli incidenti aeronautici, cit., 191 s. (128) Ai sensi dell’art. 2§2 la proposta di direttiva non si applica ai sinistri, inconvenienti e richieste di soccorso che interessano soltanto a) navi da guerra o destinate al trasporto di truppe o altre navi di proprietà o in gestione di uno Stato membro che siano utilizzate esclusivamente per fini pubblici non commerciali/ b) navi non a 48 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 caso in cui un sinistro molto grave incida su interessi rilevanti di due o più Stati membri, questi devono scegliere di comune accordo lo Stato chiamato a dirigere le operazioni, astenendosi dal condurre inchieste parallele (art. 7§1) (129). In caso di sinistro meno grave o di inconveniente marittimo (intendendosi per tale un evento che non abbia superato la soglia del pericolo di danno o abbia cagionato perdite di lievissima entità), lo Stato avvierà l’inchiesta solo se, da un primo accertamento sommario dei fatti, in ragione del tipo di nave o della natura del carico trasportato o dell’importanza dell’evento, appaia utile un approfondimento delle cause per la prevenzione di futuri incidenti (art. 5§2). Al sinistro ed all’inconveniente marittimo (le cui nozioni coincidono con le definizioni contenute nel codice IMO, cui rinvia l’art. 3§2 della proposta di direttiva in esame) (130), la Commissione CE aggiunge – quale fatto a seguito del quale lo Stato può, ove ritenga, avviare l’inchiesta – anche la «richiesta di soccorso», ovvero il segnale lanciato da una nave, o l’informazione da qualsiasi fonte provenga, indicante che la nave o le persone a propulsione meccanica, navi di legno, navi di costruzione rudimentale ed imbarcazioni da diporto, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino più di dodici passeggeri per scopi commerciali; /c) battelli fluviali utilizzati in acque interne;/ d) pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri;/ e) unità fisse di perforazione. Il Parlamento Europeo ha apportato un emendamento alla proposta iniziale, approvato dalla Commissione, che prevede l’inclusione, entro l’ambito di applicazione del provvedimento, anche delle unità da pesca di lunghezza pari o superiore ai 15 metri, nonché delle unità di perforazione, posto che anche con riferimento a dette unità la casistica evidenzia un’incidenza significativa dei sinistri. Regole particolari sono previste in caso di sinistri che coinvolgano navi ro-ro o unità veloci passeggeri (art. 7§3). (129) Nei confronti dei paesi terzi titolari di interessi rilevanti è previsto a carico degli Stati membri un obbligo di cooperazione nella misura massima possibile (art. 12). (130) Il rinvio alle definizioni contenute nel codice IMO consente un costante adeguamento del diritto comunitario alle norme internazionali circa le tipologie di evento sulle cui cause è opportuno indagare nell’interesse della sicurezza della navigazione. Sulle nozioni vedi la nota 30. 49 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 bordo o in provenienza dalla nave si trovano in situazioni di distress in mare (art. 3§7). La disposizione, allargando il possibile oggetto dell’inchiesta, consente alle autorità competenti di intervenire ogni qual volta l’evento occorso appaia denunciare un malfunzionamento od una irregolarità, sul piano tecnico, anche solo potenzialmente idonea ad accrescere il livello di rischio per i beni, le persone a bordo o l’ambiente marino (131). Al fine di garantire obiettività all’accertamento, la realizzazione dell’inchiesta deve avvenire – secondo quanto previsto nella proposta di direttiva – sotto la responsabilità di un organo permanente (132) ed imparziale di investigazione, che agisca in modo «funzionalmente indipendente» dalle autorità nazionali e dai soggetti pubblici e privati comunque coinvolti in specifici settori del sistema di sicurezza della navigazione, come pure in assoluta autonomia rispetto a qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con la realizzazione delle indagini (art. 8). La previsione, se mantenuta in detti termini, imporrà verosimilmente al nostro Stato di sottrarre l’inchiesta all’autorità (131) Sul punto giova osservare che il Parlamento Europeo, con emendamento in prima lettura, ha escluso dalla procedura di inchiesta gli «allarmi» lanciati dalle navi perché, trattandosi di eventi frequenti, potrebbero comportare un carico di lavoro eccessivo per le autorità competenti per l’indagine, senza apportare un sicuro beneficio sul piano dell’accrescimento delle conoscenze in materia di sicurezza marittima. Seguendo il medesimo ragionamento, il Parlamento ha altresì previsto che, in caso di inchieste relative a sinistri non molto gravi, gli organi inquirenti possano redigere un unico rapporto finale semplificato. (132) Solo un organo permanente può garantire, infatti, il conseguimento di risultati rapidi ed attendibili lì dove l’istituzione di un organismo ad hoc potrebbe risultare inadeguata: così doc. PR 630103IT della Commissione per i trasporti ed il turismo relativo al «Progetto di relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE (COM 2005/0590 def.) », punto 11, consultabile sul sito www.europa.eu.int. In tema, con riferimento alle inchieste nel settore aereo, vedi F. PELLEGRINO, op. cit., 280 s. 50 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 marittima attualmente competente, quantomeno a livello di direzione delle operazioni, con la costituzione – in analogia a quanto già avvenuto per le inchieste aeronautiche – di un nuovo organismo inquirente che potrebbe, perlomeno in prima battuta, avvalersi del patrimonio di esperienza, di professionalità e di dotazioni del Corpo delle Capitanerie di porto. Sono infatti richieste dal legislatore comunitario all’inquirente, in ogni caso, adeguate cognizioni operative ed un’esperienza pratica nelle materie attinenti i normali compiti ispettivi (art. 8§2). La proposta di direttiva impone agli Stati membri di provvedere, inoltre, a che le autorità ed i soggetti interessati informino tempestivamente l’organo inquirente in caso di sinistri, inconvenienti o richieste di soccorso che rientrino nel campo di applicazione della normativa in esame (art. 6). Posto che il soggetto chiamato ad effettuare le indagini deve esser messo in condizione di agire non appena ricevuta la notizia del fatto (art. 8§5), la novella potrebbe comportare qualche problema di coordinamento con istituti quali la denuncia ex art. 182 c. nav., in relazione alla quale l’autorità marittima è tenuta a procedere a sommarie investigazioni sui fatti oggetto di segnalazione da parte del comando di bordo. Il legislatore comunitario richiede, ad ogni modo, agli Stati membri di definire il regime interno delle inchieste in modo da assicurare l’indipendenza dell’indagine amministrativa da quella penale, o di altro tipo, condotta parallelamente per individuare colpe o responsabilità, e comunque garantire che le esigenze di accertamento giudiziario non precludano, sospendano o ritardino 51 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 l’inchiesta tecnica e l’accesso alle pertinenti informazioni da parte degli ispettori incaricati (art. 4§1). Va osservato che, con riferimento ai poteri istruttori dell’organo inquirente (133), è data comunque facoltà agli Stati membri di regolarne l’esercizio, ove opportuno, «in cooperazione con le autorità competenti per l’inchiesta giudiziaria» (art. 8§4). L’attuazione della norma all’interno dei singoli ordinamenti nazionali, ed in particolare del nostro, potrebbe non escludere, dunque, forme di interrelazione delle inchieste tecniche con (e di subordinazione a) l’inchiesta penale (134). A ciò si aggiunga che l’art. 8§2 della proposta di direttiva, con disposizione non particolarmente chiara, prevede che «l’organo inquirente deve procurare, all’occorrenza, l’immediato accesso alle cognizioni necessarie». Non è agevole individuare nei confronti di chi l’autorità competente per l’inchiesta amministrativa debba garantire «l’immeditato accesso alle cognizioni», né quali possano essere le informazioni prese in considerazione dalla norma o le condizioni in presenza delle quali l’accesso debba essere (133) Si tratta dei poteri di accesso alle aree pertinenti ed al luogo del sinistro, nonché a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compreso il carico, l’attrezzatura ed i rottami; la possibilità di stilare l’elenco delle prove e provvedere alla ricerca ed alla rimozione controllata del relitto; richiedere l’esame degli elementi di cui sopra ed avere libero accesso ai risultati; accedere a qualsiasi utile informazione o dato registrato, comprese le informazioni VDR; accedere ai risultati degli esami effettuati sui corpi delle vittime e delle analisi eseguite su campioni prelevati dai corpi delle vittime; richiedere esami delle persone; interrogare i testimoni; ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le pertinenti informazioni in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle società di classificazione o di altri soggetti coinvolti; richiedere l’assistenza delle autorità competenti degli Stati di che trattasi, compresi gli ispettori dello Stato della bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio di guardia-costiera, i gestori del servizio di traffico marittimo, le squadre di ricerca e salvataggio, i piloti e altro personale portuale o marittimo (art. 8§4). (134) Il problema è stato oggetto di attenta riflessione da parte della dottrina con riferimento ad analoga disposizione concernente lo svolgimento delle inchieste sui sinistri aeronautici. In tema cfr. A. ANTONINI, La natura giuridica e l’efficacia, cit., 1 s. 52 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 consentito. Certamente, la disposizione rende lecito sottrarre al riserbo, pure previsto dalla proposta di direttiva in esame, le fonti di acquisizione delle informazioni assunte in sede di inchiesta amministrativa qualora diverse esigenze istruttorie – ritenute evidentemente prevalenti – lo richiedano. Va a questo punto precisato che, allo scopo di incentivare la collaborazione dei soggetti coinvolti nel sinistro ed acquisire, dunque, quante più informazioni possibile, la proposta in esame pone il principio di riservatezza relativamente a tutte le testimonianze e le altre dichiarazioni, relazioni o annotazioni, nonché ai documenti da cui risulti l’identità delle persone che hanno testimoniato e le informazioni di carattere medico o privato che le riguardano (art. 9). L’immediato accesso alle cognizioni necessarie, cui fa riferimento l’art. 8§2 prima richiamato, potrebbe riferirsi – in tale contesto – all’opportunità di garantire comunque l’esercizio del diritto di accesso ai documenti dell’indagine, ove rilevanti interessi delle parti suggeriscano una più ampia divulgazione del materiale. Con riferimento alle esigenze istruttorie, peraltro, è espressamente fatto salvo il potere dell’autorità giudiziaria di ritenere che – nel caso concreto – l’interesse alla rivelazione sia prevalente rispetto agli effetti negativi che potrebbero derivarne. La formulazione della norma non esclude, peraltro, che la parte possa rendere dichiarazioni spontanee in presenza del difensore. La collaborazione delle persone presenti al momento dell’evento, o comunque in grado di intervenire sui beni coinvolti o sulle dotazioni del mezzo, è richiesta, infine, anche per esigenze di conservazione della prova. È infatti disposto che gli Stati 53 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 membri provvedano affinché i soggetti coinvolti (nel sinistro o inconveniente o richiesta di soccorso) si adoperino per salvaguardare tutte le informazioni documentali, provenienti anche dai dispositivi Vessel Data Recording (VDR), impedendone la cancellazione o alterazione e curandone la conservazione (art. 13). Il rapporto finale, realizzato secondo gli orientamenti allegati alla proposta, deve essere pubblicato entro un anno (almeno in forma provvisoria) e contenere eventuali raccomandazioni in materia di sicurezza (art. 14) che i destinatari debbono tenere in debita considerazione (art. 15). Ciò premesso, per «destinatario» è da intendersi il soggetto meglio in grado di adeguarsi all’indirizzo impartito di volta in volta per prevenire ulteriori sinistri (135). La raccomandazione, finalizzata ad esprimere un giudizio estimativo sulla idoneità del sistema vigente a garantire la sicurezza della navigazione e sulla eventuale necessità di aggiustamenti in funzione strettamente preventiva (136), deve essere elaborata alla luce dei risultati dell’indagine condotta e può riguardare aspetti non solo di carattere normativo, ma anche tecnico (progettazione, gestione della nave, assistenza a terra ecc..). Essa non deve, in alcun caso, individuare colpe o determinare responsabilità per il sinistro (art. 15§3). Giova tuttavia rilevare che, allo scopo di fornire un quadro attendibile della situazione, l’organo inquirente è tenuto ad indicare tutte le condizioni che hanno contribuito alla verificazione dell’evento: ciò (135) Così è chiarito nella proposta di direttiva in esame, Alleg. I su «Modelli e contenuto dei rapporti di sicurezza», punto 6. (136) Sulla natura giuridica delle raccomandazioni di sicurezza nel settore delle inchieste sui sinistri aeronautici, quali atti amministrativi di valutazione ed apprezzamento, vedi G. CAMARDA, Le inchieste, cit., 122 – 123. 54 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 potrebbe comportare, di fatto ed al di là delle dichiarazioni di principio, la necessità di inserire riferimenti a circostanze (quali comportamenti imprudenti o carenti della richiesta perizia) che consentano di determinare anche colpe e responsabilità (137). Ove opportuno, anche la Commissione Europea potrà procedere a formulare raccomandazioni sulla base di un’analisi astratta dei dati raccolti nell’ambito delle inchieste e ad essa comunicati dalle competenti autorità degli Stati membri al fine di avviare e curare l’implementazione di una base di dati elettronica per l’archiviazione e l’analisi delle cause e circostanze dei sinistri (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP) (art. 17) (138). Qualora esigenze di sicurezza lo esigano, in qualunque fase dell’inchiesta, l’organo inquirente potrà richiedere alla Commissione CE l’emissione di una «comunicazione di allarme» precoce, al fine di imporre l’adozione di misure urgenti a livello comunitario da parte degli Stati membri, come pure di qualunque altro soggetto interessato (art. 16). L’importanza di garantire un’adeguata attuazione delle disposizioni in materia di conduzione delle inchieste, e l’interesse della Comunità ad un’organizzazione efficiente degli accertamenti tecnici, è enfatizzata anche dall’obbligo posto in capo agli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, effettive, proporzionate e dissuasive, in caso di violazione delle norme contenute nella (137) Tale evenienza è ben chiara anche alla stessa Commissione CE che considera in ogni caso prevalente l’interesse a garantire una completa analisi dell’evento occorso: così Comunicazione della Commissione COM (2008) 206 dell’11 giugno 2008 cit. (138) È in ogni caso previsto un regime di cooperazione permanente tra le autorità competenti degli Stati membri affinché i rispettivi organi inquirenti possano collaborare tra di loro e con la Commissione (art. 10). 55 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 proposta di direttiva in esame, nonché di adottare ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione (art. 21). 10. Gli indirizzi che emergono a livello comunitario e la prevedibile approvazione della proposta di direttiva in materia di inchieste già nell’anno in corso hanno stimolato un interessante dibattito sui possibili assetti dell’istituto in un futuro ormai prossimo (139). In particolare, sono state messe in luce le novità di maggiore rilievo previste nella proposta di direttiva, quali l’affidamento dell’inchiesta ad un organismo terzo, indipendente dai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza marittima; la previsione di adeguati poteri istruttori in capo all’organo inquirente; l’esclusiva indicazione, nella relazione finale di inchiesta, delle cause tecniche del sinistro, senza alcun riferimento a colpe e responsabilità (140). Disposizioni che, ove il legislatore comunitario finisse per approvare il provvedimento nella formulazione esaminata in questa sede, potrebbero richiedere prima facie una incisiva riforma del dettato del codice. Ma, ad una più attenta analisi, emerge che gli obblighi di risultato imposti agli Stati dal legislatore comunitario non (139) Si ricordano, solo nell’ultimo anno, il Convegno organizzato a Genova, nel novembre 2007, dall’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM) su «Le investigazioni sui sinistri marittimi nella normativa nazionale ed internazionale», e la Tavola rotonda organizzata dall’Università di Modena e Reggio Emilia, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti (AIDINAT), a Modena nel marzo 2008, su «Il nuovo regime delle inchieste marittime e le relative problematiche giuridiche». (140) Per un commento della proposta di direttiva in esame vedi N. ROMANA, Il pacchetto Erika III e la proposta di direttiva sulle inchieste sui sinistri marittimi, in La sicurezza della navigazione. Profili di diritto interno, comunitario ed internazionale, cit., 147 ss. 56 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 sembrano del tutto disattesi dall’attuale organizzazione delle inchieste sui sinistri di mare nel diritto interno. Anzitutto, la proposta di direttiva mira, in estrema sintesi, a conformare il sistema europeo di realizzazione delle inchieste alle regole adottate a livello internazionale, quelle stesse regole a cui l’ordinamento giuridico interno si è già in buona parte adeguato. Quanto alle finalità dell’inchiesta, infatti, l’autorità marittima competente è già oggi tenuta ad orientare le indagini prevalentemente all’accertamento delle cause tecniche del sinistro, con obiettivi essenzialmente di prevenzione garantita anche dal monitoraggio e dalla valutazione dei dati assicurata dalla CCISM. Sul piano più strettamente metodologico, il rispetto delle procedure indicate nel codice IMO è già disposto con riferimento ad un considerevole numero di sinistri gravi, ovvero quelli che coinvolgono navi di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate, ai sensi dell’art. 11 del d.lg. 196/2005. L’istituto è stato, dunque, già oggetto di una significativa rimodulazione, sul piano funzionale ed operativo, senza che ne risultasse sconvolta l’impalcatura generale disegnata dal codice della navigazione. Analoghe considerazioni si traggono anche con riferimento alle novità di maggiore rilevo previste nella proposta di direttiva in esame, a partire dalle disposizioni concernenti la natura e le principali caratteristiche dell’organo inquirente. È fuor di dubbio che l’autorità marittima oggi investita dei compiti ispettivi non possa dirsi estranea alla gestione della sicurezza in mare, materia anzi ad essa affidata sia sul piano 57 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 operativo (verifiche e controlli) che a livello regolamentare (emanazione di provvedimenti di carattere tecnico). Non è però altrettanto ovvio che l’«indipendenza funzionale» richiesta dalla proposta di direttiva comunitaria, quale requisito fondamentale dell’organo inquirente, pretenda un’assoluta estraneità degli ispettori all’apparato amministrativo della navigazione marittima. La norma fa piuttosto riferimento, a nostro avviso, ad uno status di autonomia dell’organo investito dei compiti ispettivi, quale può essere garantito non solo tramite l’istituzione di un nuovo ente (come l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, cui compete la conduzione delle inchieste sui sinistri aeronautici, posta alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri), ma anche attraverso la previsione di uno speciale regime che assicuri indipendenza al personale dell’amministrazione marittima chiamato a svolgere l’ufficio. In quest'ottica, un intervento sul piano normativo potrebbe comunque rendersi necessario anche in presenza di una separazione formale tra amministrazione della navigazione e soggetto chiamato ad effettuare le inchieste. La garanzia di terzeità nella conduzione degli accertamenti esige una tutela sostanziale dell’ispettore «persona fisica», che lo tenga indenne dagli obblighi che potrebbero derivargli dalla sua conoscenza professionale dei fatti. Garanzia assicurata, ad esempio, dalla previsione del segreto professionale (141). Con riguardo a tale ultimo profilo, peraltro, la proposta di direttiva in (141) Anche nella qualità di incaricati di pubblico servizio, se non di pubblici ufficiali, infatti, gli ispettori sarebbero tenuti a denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa del servizio (art. 362 c.p.), mentre il segreto d’ufficio non li preserverebbe dall’obbligo di riferire sui medesimi fatti se chiamati a testimoniare in un processo finalizzato ad accertare le responsabilità per l’evento. In tema vedi pure P. TONINI, Manuale, cit., 258-259 58 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 esame non pare, allo stato, in grado di superare le problematiche più significative emerse già alla luce della disciplina vigenteIn altri termini, l’autonomia formalmente riconosciuta all’organo è, in realtà, negata ai singoli agenti nella misura in cui la proposta di direttiva, qui esaminata, non conferisce sufficienti garanzie circa il (possibile) coinvolgimento in procedimenti finalizzati a individuare colpe e responsabilità (142). Ad una più attenta analisi, forti perplessità suscitano anche le previsioni della direttiva in esame relative alla separazione tra l’inchiesta amministrativa e quella giudiziaria. Sul piano formale, la distinzione è già presente anche nella normativa italiana, lì dove il legislatore affida all’autorità amministrativa la realizzazione di indagini che hanno una loro autonoma fonte (art. 578 e 579 c. nav.), seguono un procedimento speciale e sono funzionalmente indirizzate a soddisfare un interesse diverso ed autonomo rispetto a quello dell’amministrazione della giustizia. A livello sostanziale, peraltro, il legislatore comunitario non fornisce risposte adeguate e risolutive alle questioni sollevate dalla dottrina, iure condito, in relazione alla subordinazione di fatto dell’inchiesta amministrativa a quella giudiziaria. Al contrario, la proposta pare piuttosto riconoscere formalmente, e legittimare giuridicamente, il primato dell’inchiesta penale su quella tecnica. È infatti previsto che tutte le informazioni assunte per le esigenze dell’accertamento amministrativo (dichiarazioni, annotazioni, documenti, informazioni) ed a questo esclusivamente finalizzate (secondo il principio di riservatezza di cui all’art. 9 della direttiva, prima (142) In tema vedi Aut. ed op. ult. cit., 256. 59 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 esaminato) possano di fatto essere divulgate solo che «l’autorità giudiziaria competente dello Stato di che trattasi stabilisca che l’interesse alla rivelazione» debba prevalere «sugli effetti negativi che questa può produrre a livello nazionale e internazionale sull’inchiesta in corso o su inchieste future». La norma, salvo precisazioni in fase di provvedimento di attuazione, non solo non garantisce il rispetto di un principio, quello della riservatezza, fondamentale per il buon esito degli accertamenti tecnici (143), ma espressamente sacrifica alle esigenze probatorie giurisdizionali l’intero sistema della sicurezza preventiva, posponendo ad esse non solo l’inchiesta in corso, ma anche le indagini future. Invero, la proposta allo stato introduce soltanto una garanzia formale, posto che l’autorità giudiziaria dovrà comunque motivare in ordine alla necessità di procedere alla divulgazione delle notizie assunte in occasione di (e per) l’inchiesta tecnica. Anche con riferimento all’esercizio dei poteri istruttori, è disposto che l’inquirente operi in cooperazione con l’autorità competente per l’inchiesta giudiziaria (art. 8§4). Allo scopo, le (143) Infatti, le dichiarazioni rese spontaneamente in mancanza di difensore potrebbero essere utilizzate a fini di attribuzione di responsabilità, accrescendo quindi la naturale ritrosia dei soggetti coinvolti a chiarire la dinamica dell’evento. Proprio con riferimento al problema qui ventilato, il Parlamento europeo, in occasione della formulazione di emendamenti alla proposta avanzata dalla Commissione, ha introdotto una norma che vincola gli Stati membri al rispetto delle linee guida approvate dall’IMO e dall’ILO nel 2006 sul trattamento equo del personale di bordo in caso di incidenti marittimi, e finalizzate a prevenire il rischio di criminalizzazione del comandante e dell’equipaggio. Pur se la proposta di direttiva in esame non riguarda specificatamente le questioni della responsabilità o della colpa, tuttavia il rispetto delle linee giuda dell’IMO è ritenuto utile dal Parlamento europeo anche per le indagini tecniche. Così Parlamento Europeo, Commissione per i trasporti ed il turismo, Progetto di Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo, doc. 2005/0240(COD), 5, consultabile sul sito: www.europa.eu.int. 60 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 esigenze di modifica del vigente sistema normativo interno finiscono per interessare altri rami del diritto, prima ancora di toccare il codice della navigazione, come dimostrano le difficoltà riscontrate in fase di applicazione della riforma nel settore aeronautico, che pure prevede la separazione e la non subordinazione dell’inchiesta amministrativa a quella penale ed il diritto degli ispettori di accedere a tutti gli elementi di prova (144). A tal proposito, già con riferimento all’inchiesta aeronautica la dottrina non ha tardato a segnalare che la realizzazione dei fini di giustizia ed il raggiungimento di sempre più elevati livelli di sicurezza sono scopi che possono essere meglio perseguiti attraverso lo svolgimento delle indagini in un unico contesto operativo, piuttosto che tramite una netta separazione delle procedure. Ciò soprattutto nella fase di analisi dei dati statici (sopralluoghi, esame dei reperti) mentre, in relazione all’assunzione di informazioni (acquisizione di testimonianze, dichiarazioni, ecc..), potrebbe configurarsi l’esigenza di mantenere separati gli accertamenti (145). La previsione di modelli di gestione coordinata dell’inchiesta tecnica e di quella giudiziaria consentirebbe, a nostro avviso, di conseguire più efficacemente le finalità di prevenzione da un lato, e di accertamento delle responsabilità dall’altro, cui sono indirizzate le stesse inchieste, anche in considerazione del fatto che i predetti obiettivi sono, peraltro, strettamente connessi. La ricostruzione del nesso di causalità giuridica presuppone, infatti, la (144) In tema vedi A. FOJADELLI, Le inchieste aeronautiche, in Il nuovo diritto aeronautico, Milano, 2002, 531 s. (145) G. CAMARDA, Le inchieste, cit., 126. 61 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 conoscenza dei processi che hanno determinato l’evento, come pure non può negarsi che il possibile riconoscimento di responsabilità (penali o anche disciplinari) accresca il livello di attenzione dei soggetti che operano nel settore della sicurezza, fornendo una ulteriore difesa preventiva contro futuri sinistri. Allo stato, ove la proposta di direttiva fosse adottata nella formulazione attuale, ci sembra che la sua attuazione potrebbe richiedere solo alcuni correttivi alle norme vigenti, senza che si renda necessario alterare la fisionomia complessiva dell’istituto. Ciò anche in considerazione del fatto che l’istituto delle inchieste marittime, quale disciplinato dal codice della navigazione, appare coerente con il più ampio sistema di regolazione e gestione della sicurezza in mare, coerenza che andrebbe, ove possibile, opportunamente salvaguardata. 62