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evento straordinario in mare
La voce del diportista EVENTO STRAORDINARIO IN MARE G li eventi straordinari in mare sono tutti quegli avvenimenti fuori della norma connessi con la navigazione. Possono consistere in fatti gravi, i cosiddetti sinistri marittimi, come collisione, naufragio, incendio, affondamento, fatti che abbiano leso l’incolumità fisica di persone, falla, incaglio. Ma lo sono anche eventi meno rilevanti, come l’assistenza/rimorchio/soccorso ricevuto o prestato ad altri in mare, la rottura del timone, l’avaria al motore o all’elica, l’avvistamento di relitti pericolosi per la navigazione, l’urto di scogli affioranti ecc.. In caso di evento straordinario, il Codice della Navigazione impone al comandante della nave l’obbligo, al momento dell’arrivo in porto, di presentare all’Autorità Marittima o a quella consolare (se si trova all’estero) la denuncia di evento straordinario. Conseguono accertamenti amministrativi (investigazioni sommarie) sui fatti denunciati e sulle loro cause, qualora l’autorità che riceve la denuncia, li ritenga opportuni. Quindi, l’Autorità Marittima ha la potestà di vagliare la rilevanza di un fatto straordinario accaduto in mare e la conseguente opportunità di approfondimenti. Quando si tratta di veri e propri sinistri marittimi, l’autorità è tenuta a procedere ad un’inchiesta sommaria sulle cause e sulle circostanze e a redigere una relazione da trasmettere alla Dire- 46 zione Marittima. Quest’ultima procederà ad ulteriore inchiesta (c.d. inchiesta formale), qualora risulti dagli atti che il fatto si sia verificato per dolo (cioè intenzionalmente) o per colpa (cioè per negligenza, imprudenza o imperizia) oppure qualora ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati. All’inchiesta formale provvede apposita commissione e nel caso esprima il parere che il sinistro è avvenuto per dolo o colpa del responsabile, gli atti vengono trasmessi all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale apertura di un procedimento penale. Queste inchieste hanno natura amministrativa, vale a dire che servono a predisporre materiale probatorio per eventuali processi civili (ad es. controversie assicurative, azioni di risarcimento dei danni, richieste di compenso per soccorso o rimorchio prestato etc.) o penali (in caso di ipotesi di reato) derivanti dal sinistro verificatosi. Per il settore della nautica da diporto, il Codice della Nautica da Diporto prevede due norme di semplificazione amministrativa. Sussiste ugualmente in capo al comandante di qualsiasi unità da diporto, nel caso si verifichi in navigazione o durante la sosta in porto un avvenimento straordinario relativo all’unità o alle persone a bordo, l’obbligo di farne denuncia all’Autorità Marittima o consolare del posto, ma la procedura viene novembre-dicembre 2014 semplificata. Innanzi tutto, l’obbligo non scatta al momento dell’arrivo in porto, bensì entro tre giorni dall’arrivo (termine che si riduce a 24 ore se l’evento ha coinvolto l’incolumità fisica di persone). In secondo luogo, la denuncia non richiede la presenza fisica del comandante negli uffici dell’autorità, perché può essere trasmessa via fax insieme ad una copia del documento di identità oppure per via telematica con sottoscrizione mediante firma digitale. Quanto alle inchieste, è previsto per la navigazione da diporto che qualora l’unità da diporto coinvolta non sia adibita ad uso commerciale (locazione, noleggio, diving o scuola nautica), si faccia luogo soltanto ad inchiesta sommaria, mentre l’inchiesta formale non è necessaria a meno che non la richiedano gli interessati o non sia aperto un procedimento penale. La prima semplificazione descritta consente al diportista di assolvere comunque agli obblighi previsti dalla legge per tutti i comandanti, ma in termini temporali meno severi e soprattutto con forme di comunicazione più al passo coi tempi. La seconda, invece, permette risparmio di risorse e di tempo agli uffici pubblici, che in passato erano invece comunque tenuti, anche per lievi incidenti, ad attivare - in caso di dolo o colpa - il secondo livello di inchiesta (quella formale). Aniello Raiola