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la responsabilità civile verso i terzi trasportati

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la responsabilità civile verso i terzi trasportati
La voce del diportista
LA RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
I TERZI TRASPORTATI
Q
uando trasportiamo sulla nostra barca amici o
parenti, si pone un problema di responsabilità civile
nei loro confronti in caso di
danni loro prodotti durante la
navigazione.
Nell’ambito del diritto della navigazione, se il trasporto avviene a titolo di cortesia (trasporto
c.d. amichevole), in caso di incidente e quindi di danno alla
persona trasportata, il codice
della navigazione (art. 414) stabilisce che il vettore (colui che
trasporta) è tenuto al risarcimento del danno solo se il danneggiato prova, oltre al danno
subito, il dolo o la colpa grave
(cioè l’intenzionalità o la grave
imprudenza, negligenza o imperizia) del vettore stesso.
Invece, nel settore della circolazione stradale vige l’articolo
2054 del codice civile: il conducente è obbligato a risarcire il
danno prodotto alle persone,
“se non prova di aver fatto tutto
il possibile per evitarlo”. Questa
viene definita colpa presunta
del conducente, cioè questi si
presume in colpa fino a prova
contraria da parte sua: siamo di
fronte ad una forte tutela del
danneggiato, al contrario del
settore della navigazione.
Quale normativa è applicabile
alle unità da diporto? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25902 del 19/11/2013)
ha affrontato l’argomento. Il caso vedeva una donna che, in occasione di un trasporto amichevole su un’imbarcazione da diporto, era caduta dopo un sobbalzo provocato dall’urto di
un’onda, riportando la frattura
di una vertebra.
La società assicuratrice dell’imbarcazione era stata citata davanti al Tribunale, che aveva negato il risarcimento dei danni,
applicando l’articolo 414 cod.
nav. e non ritenendo sussistente
né il dolo né la colpa grave a carico del conduttore dell’imbarcazione. La Corte di Appello successivamente aveva accolto le ragioni della donna, condannando la società di assicurazione al
risarcimento richiesto in base all’art. 2054 cod. civ. La società, a
sua volta, aveva proposto ricorso
in Cassazione, sostenendo l’erro-
neità della decisione che aveva
ritenuto applicabile al caso l’articolo 2054 cod. civ..
La Corte di Cassazione ha osservato che il Codice della nautica
da diporto (art. 40) richiama
espressamente la disciplina civilistica relativa alla circolazione
stradale, cioè l’art. 2054 cod. civ.
Pertanto, “la navigazione da diporto, pur avendo una disciplina
speciale rispetto a quella comune,
presenta un livello di specialità inferiore rispetto alla navigazione
mercantile e si avvicina maggiormente al diritto comune” (codice
civile). Di conseguenza alcune
norme del diritto civile, come
l’art. 2054, che non sono applicabili alle navi mercantili, lo diventano in relazione alle unità
da diporto.
Pertanto, secondo la Corte di
Cassazione, nel trasporto amichevole effettuato con unità da
diporto, la responsabilità del
conduttore (vettore) è inquadrabile nell’art. 2054 cod. civ., mentre l’art. 414 del codice della navigazione è riferibile alla sola
navigazione mercantile.
Aniello Raiola
settembre-ottobre 2014
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