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la responsabilità civile verso i terzi trasportati
La voce del diportista LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI TRASPORTATI Q uando trasportiamo sulla nostra barca amici o parenti, si pone un problema di responsabilità civile nei loro confronti in caso di danni loro prodotti durante la navigazione. Nell’ambito del diritto della navigazione, se il trasporto avviene a titolo di cortesia (trasporto c.d. amichevole), in caso di incidente e quindi di danno alla persona trasportata, il codice della navigazione (art. 414) stabilisce che il vettore (colui che trasporta) è tenuto al risarcimento del danno solo se il danneggiato prova, oltre al danno subito, il dolo o la colpa grave (cioè l’intenzionalità o la grave imprudenza, negligenza o imperizia) del vettore stesso. Invece, nel settore della circolazione stradale vige l’articolo 2054 del codice civile: il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto alle persone, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”. Questa viene definita colpa presunta del conducente, cioè questi si presume in colpa fino a prova contraria da parte sua: siamo di fronte ad una forte tutela del danneggiato, al contrario del settore della navigazione. Quale normativa è applicabile alle unità da diporto? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25902 del 19/11/2013) ha affrontato l’argomento. Il caso vedeva una donna che, in occasione di un trasporto amichevole su un’imbarcazione da diporto, era caduta dopo un sobbalzo provocato dall’urto di un’onda, riportando la frattura di una vertebra. La società assicuratrice dell’imbarcazione era stata citata davanti al Tribunale, che aveva negato il risarcimento dei danni, applicando l’articolo 414 cod. nav. e non ritenendo sussistente né il dolo né la colpa grave a carico del conduttore dell’imbarcazione. La Corte di Appello successivamente aveva accolto le ragioni della donna, condannando la società di assicurazione al risarcimento richiesto in base all’art. 2054 cod. civ. La società, a sua volta, aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l’erro- neità della decisione che aveva ritenuto applicabile al caso l’articolo 2054 cod. civ.. La Corte di Cassazione ha osservato che il Codice della nautica da diporto (art. 40) richiama espressamente la disciplina civilistica relativa alla circolazione stradale, cioè l’art. 2054 cod. civ. Pertanto, “la navigazione da diporto, pur avendo una disciplina speciale rispetto a quella comune, presenta un livello di specialità inferiore rispetto alla navigazione mercantile e si avvicina maggiormente al diritto comune” (codice civile). Di conseguenza alcune norme del diritto civile, come l’art. 2054, che non sono applicabili alle navi mercantili, lo diventano in relazione alle unità da diporto. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel trasporto amichevole effettuato con unità da diporto, la responsabilità del conduttore (vettore) è inquadrabile nell’art. 2054 cod. civ., mentre l’art. 414 del codice della navigazione è riferibile alla sola navigazione mercantile. Aniello Raiola settembre-ottobre 2014 51