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Le garanzie nella compravendita di beni mobili
Approfondimenti e procedure Le garanzie nella compravendita di beni mobili Raffaele La Placa* Il presente articolo intende tracciare un quadro sintetico ed efficace delle differenti tipologie di garanzia, escluse quelle relative a vizi di diritto, previste a tutela dell’acquirente di beni mobili. La nozione di garanzia legale si riferisce alle reazioni giuridiche previste dalla legge e che competono all’acquirente al verificarsi di vizi e difetti dei beni acquistati: vengono dunque analizzate le garanzie contenute nel codice civile per i vizi della cosa venduta, per mancanza di qualità e di buon funzionamento. L’intervento illustra inoltre la disciplina prevista dal Codice del Consumo del 2005, all’interno della quale si delineano i concetti di garanzia di conformità e commerciale, per concludere con un cenno alla vendita “aliud pro alio datum”. 1. Premessa Può essere opportuno cercare, in maniera schematica e spero chiara, di riassumere brevemente ed a qualche anno dall’entrata in vigore del c.d. codice del consumo1, quali siano le garanzie di cui può godere l’acquirente di beni mobili, escluse quelle attinenti a vizi di diritto (per esempio per l’evizione). Accade infatti sovente che nella pratica i venditori e gli acquirenti non abbiano ben chiaro di quale tipo di garanzia si stia discutendo, quale sia stata offerta, quale operi sempre e comunque, e quali siano i termini per eventualmente azionarle (o, a contrario, quando eccepirne la perenzione). Entriamo subito in medias res. Dall’esame del codice civile e del codice del consumo possiamo estrapolare l’esistenza delle seguenti fattispecie: ◗ garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490, c.c.); ◗ garanzia per mancanza di qualità (art. 1497, c.c.); ◗ garanzia di buon funzionamento (art. 1512, c.c.); ◗ garanzia di conformità e commerciale per i beni di consumo ( Titolo III codice del consumo). 2. Garanzia per i vizi L’art. 1490, c.c., così recita: “Garanzia per i vizi della cosa venduta. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”. Si è molto discusso in dottrina se la garanzia per i vizi sia ontologicamente distinta dalla garanzia per mancanza delle qualità essenziali di cui al paragrafo seguente, riguardando entrambe, in sostanza, un’imperfezione funzionale o una anomalia strutturale del bene materiale. Il vizio di fatto è un’imperfezione materiale del bene che lo rende inidoneo in tutto o in parte all’uso a cui è destinato, ovvero ne diminuisce in maniera apprezzabile il valore; la garanzia in esame copre i vizi preesistenti al contratto o alla individuazione della cosa. La garanzia è esclusa ex lege se il compratore al momento del contratto conosceva l’esistenza del vizio, ovvero questo era facilmente riconoscibile (sempre che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi)2. Per facilmente riconoscibile si intende quel vizio accertabile con un minimo sforzo diligente del compratore il qua- * Avvocato in Torino. 1 D.Lgs. 6/9/2005, n. 206, pubblicato in G.U. 08/10/2005, n. 235, e rettificato con avviso in G.U. 03/01/2006, n. 2, così come modificato dal D.Lgs. 02/08/2007, n. 146, pubblicato in G.U. 06/09/2007, n. 207, e dal D.Lgs. 23/10/2007, n. 221, pubblicato in G.U. 29/11/2007, n. 278. 2 Cass., sez. II, 16/02/2007, n. 3644. Dispensa MAP On-Line n. 4 - Aprile 2008 Approfondimenti e procedure 19 Approfondimenti e procedure le, potendo, deve dunque esaminare il bene acquistato. La garanzia può essere esclusa anche pattiziamente, ma il patto relativo non ha efficacia se i vizi erano conosciuti dal venditore che li ha però taciuti in mala fede. Nello stesso modo può essere negozialmente aumentata o diminuita3 la sua portata. Cosa comporta la garanzia, a quali rimedi dà accesso? Ecco le azioni esperibili dal compratore di un bene viziato. ◗ Azione redibitoria: quando il vizio è grave tanto da giustificare la risoluzione del contratto di vendita. ◗ Azione estimatoria (quanti minoris): quando il compratore decide di chiedere la riduzione del prezzo e di tenersi il bene. ◗ Azione risarcitoria: il vizio ha cagionato un danno che il compratore vuole risarcito. La scelta tra l’azione redibitoria ed estimatoria viene effettuata dal compratore in maniera irreversibile con l’azione giudiziaria, mentre l’azione risarcitoria è cumulabile con entrambe le precedenti azioni. Per difendersi da quest’ultima azione il venditore potrà, a differenza che negli altri casi, sostenere e provare di essere esente da colpa, ossia di aver ignorato l’esistenza dei vizi pur avendo utilizzato la normale diligenza. Spetta invece all’attore provare la tempestività della denuncia, l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate4. I termini dell’azione sono i seguenti: occorre denunciare, senza particolari formalità ma meglio per iscritto, l’esistenza del vizio occulto entro 8 giorni dalla sua scoperta, a pena di decadenza e sempre che non sia stato stabilito contrattualmente un diverso termine, mentre il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria è di un anno, sempre dalla scoperta predetta. 3. Garanzia per mancanza delle qualità (promesse o essenziali) L’art. 1497, c.c., così recita: “Mancanza di qualità. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495”. Le qualità vengono definite come quegli attributi che esprimono la funzionalità, l’utilità, il pregio del bene. An- 20 che la qualità, come il vizio di cui al paragrafo precedente, attiene alla struttura materiale del bene venduto e pure in questo caso la mancanza di qualità, come per il vizio, presuppone che la cosa appartenga al genere pattuito5 (sul punto si veda infra la vendita aliud pro alio). Occorre però procedere ad una bipartizione: l’articolo in commento si riferisce a qualità promesse e qualità essenziali all’uso del bene. Tale osservazione è utile se non altro per rimarcare che la garanzia per le qualità promesse presuppone un ruolo negoziale del venditore non meramente passivo, come accade per altro per le garanzie di buon funzionamento e commerciali. Anche per la mancanza di qualità sembra doversi riconoscere l’esperibilità oltre che delle azioni redibitoria e risarcitoria, anche di quella estimatoria. I termini per la denuncia della mancanza e per l’esercizio dell’azione sono i medesimi previsti dal codice civile per l’esistenza di vizi occulti. Quanto all’onere della prova occorre sottolineare che l’art. 1494, c.c., pone a carico del venditore una presunzione di colpa che quest’ultimo può vincere dimostrando di aver ignorato colpevolmente l’esistenza dei vizi. 4. Garanzia di buon funzionamento L’art. 1512, c.c., così recita: “Garanzia di buon funzionamento. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso”. Il richiamato articolo prende in considerazione essenzialmente la garanzia che riguarda il buon funzionamento di macchine ed apparecchiature che durano nel tempo e possono essere riparate6, anche se vi è chi la estende più in generale al concetto di idoneità della cosa all’uso; in ogni caso la causa del cattivo funzionamento deve essere anteriore alla compravendita. Il buon funzionamento deve essere garantito con un patto espresso (ecco perchè viene chiamata, oltre che garanzia del venditore, anche garanzia contrattuale) o dagli 3 Cass., sez. II, 04/09/1991, n. 9352. 4 Cass., sez. II, 12/06/2007, n. 13695. 5 Per l’applicazione di questa garanzia alla cessione di azioni di una società di capitali v. Cass., sez. III, 19/07/2007, n. 16031. 6 Cass., II, 14/06/2000, n. 8126. Dispensa MAP On-Line n. 4 - Aprile 2008 Approfondimenti e procedure usi per un tempo determinato7 e conferisce il diritto al compratore di ottenere la riparazione o la sostituzione del bene non funzionante come dovrebbe. In forza di tale garanzia dunque il compratore può chiedere al giudice, in caso di inadempimento del venditore, l’assegnazione di un termine per sostituire il bene o ripararlo e riportarlo alla sua piena funzionalità. Anche in questo caso ha la possibilità di richiedere in aggiunta il risarcimento del danno patito. Pare che l’azione per esatto adempimento (riparazione e sostituzione, come abbiamo detto) possa essere esercitata solo in questo caso di garanzia e non invece per i casi di garanzia per l’esistenza di vizi o l’assenza di qualità. Una importante decisione del Giurì autodisciplina pubblicitaria8 aveva chiarito che la garanzia ex artt. 1490 e 1497, c.c., si distingue dalla garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512, c.c., sia sul piano delle azioni tese a farle valere, che sul terreno della fonte, cha ancora del contenuto. Occorre prestare una particolare attenzione ai contenuti che riguardano la pattuizione della garanzia di buon funzionamento perchè, a differenza come vedremo di quanto è previsto nel codice del consumo, in questo caso la garanzia, se pattuita per iscritto, può portare alla esclusione o diminuzione delle garanzie previste dalla legge per vizi e mancanza di qualità, per cui invece di risolversi in un aggravio per il venditore ed in un ulteriore vantaggio per il compratore, può essere che si verifichi invece l’effetto inverso. Non si deve però cadere nell’errore di considerare la garanzia di buon funzionamento equiparabile alla dichiarazione del venditore che fa venir meno l’obbligo per il compratore di prestare una minima diligenza per accertare dell’esistenza di vizi riconoscibili, poiché le due fattispecie servono ratio diverse9. L’acquirente, forte della garanzia di buon funzionamento, dovrà provare unicamente l’esistenza della garanzia10 e dell’imperfetto funzionamento. La prova dell’esistenza della garanzia avviene normalmente per tabulas poiché il produttore o il rinvenditore approntano e consegnano un certificato di garanzia scritto che delimita i contorni della garanzia e degli interventi riparatori. Come poco sopra accennato, nel caso in cui il certificato di garanzia si concretizzi anche in una diminuzione della garanzia legale, occorrerà che sia accettato anche dall’acquirente11. I termini per l’esercizio della garanzia sono i seguenti: la denunzia, a pena di decadenza, deve avvenire entro 30 giorni dalla scoperta del vizio, mentre l’azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta medesima. Nell’ipotesi in cui il venditore non adempia al suo obbligo di sostituire o riparare, potrà essere esercitata dal compratore un’azione giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, secondo i principi di diritto comune. 5. Garanzie per il consumatore Queste garanzie vedono la luce nel 2002 con il recepimento di una direttiva comunitaria tramite l’inserimento di alcuni articoli nel corpo del codice civile. Successivamente, nel 2005, tali articoli vengono abrogati per dar vita ad un codice del consumo contenente più sistematicamente la relativa disciplina, che si applica, in buona sostanza, a qualunque acquisto o richiesta di fornitura realizzata da un consumatore (come definito nel codice del consumo) che si rivolga ad un soggetto imprenditoriale o professionale per ottenere beni mobili, sia nuovi che usati. Possiamo bipartire le garanzie per il consumatore in due tipologie: di conformità e commerciale, tenendo presente che tali garanzie non escludono, né limitano i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento (e cioè quanto sopra esposto relativamente alle garanzie per vizi e mancanza di qualità e per la garanzia di buon funzionamento continua ad aver valore parallelamente a quanto andrò ad illustrare). 5.1. La garanzia di conformità La garanzia di conformità (art. 129), introducendo il concetto di conformità nel nostro ordinamento, allarga la tutela per il compratore rispetto alla garanzia per vizi, poiché la nozione del vizio allude al rapporto che sussiste tra il bene compravenduto ed il bene tipico perfetto, mentre la conformità è il rapporto tra il bene compravenduto e la descrizione che di esso si fa nel contratto, con la conseguenza che si dovrebbe eliminare potenzialmente ogni discussione circa l’entità del vizio, in quanto sufficiente ogni difformità tenuto conto delle presunzioni di cui appresso vado a dire. L’art. 129, co. 2, elenca i presupposti in presenza dei quali si può presumere che il bene sia conforme al contratto: a) se è idoneo all’uso al quale servono i beni dello stesso tipo; b) se è conforme alla descrizione che ne ha fatto il venditore e possiede le qualità del bene presentato come campione o modello; c) se presenta le qualità e prestazioni abituali che il consumatore può ragionevolmente attendersi, tenu- 7 Non ha effetto se manca la determinazione della sua durata: Cass., sez. II, 29/05/1995, n. 6033. 8 Decisione del 15/06/1990, n. 61. 9 Cass., sez. II, 02/04/1997, n. 2862. 10 App. Bologna, 22/04/2004. 11 Cass. 07/07/1988, n. 4474. Dispensa MAP On-Line n. n. 4 - Aprile 2008 Approfondimenti e procedure 21 Approfondimenti e procedure to conto della natura del bene e delle dichiarazioni fatte da venditore, produttore, agente o rappresentante, anche tramite pubblicità ed etichettatura; d) se è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore e da quest’ultimo accettato, anche per fatti concludenti. Anche per questa garanzia è prevista la sua esclusione per il caso in cui l’acquirente fosse a conoscenza del difetto o non potesse ignorarlo usando la normale diligenza. La garanzia di conformità consente al consumatore, come quella di buon funzionamento, il ripristino della conformità, senza spese, mediante la sostituzione o riparazione del bene, a scelta dell’acquirente purché non eccessivamente onerosa per il venditore. Ulteriore analogia, questa volta con le garanzie per vizi e mancanza di qualità, si trova con riguardo alle azioni esperibili alternativamente: la riduzione del prezzo (azione estimatoria) ovvero la risoluzione del contratto (azione redibitoria). Tali due azioni praticabili a scelta del consumatore si possono azionare allorquando: a) la riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore è inadempiente e non ha riparato o sostituito il bene in un congruo termine; c) oppure lo ha fatto creando però notevoli inconvenienti all’acquirente. Nell’art. 130 è anche prevista una disciplina per le offerte che il venditore può inoltrare al consumatore per rimediare alla mancata conformità. I termini per esercitare la garanzia sono i seguenti: la responsabilità del venditore permane per due anni dalla vendita (per i beni usati tale termine può scendere ad un anno) e la denuncia deve essere effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio, mentre l’azione si prescrive in ogni caso nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Nel caso in cui il difetto si manifesti entro 6 mesi dalla consegna del bene, il difetto stesso si presume esistente già a tale data, con evidenti ricadute sulla ripartizione dell’onere probatorio incombente sulle parti. 5.2. La garanzia convenzionale La garanzia convenzionale (art. 128, co. 2, lett. c), e art. 133) è accessoria e solo eventuale, aggiuntiva rispetto 12 22 a quella legale e non può in alcuna maniera pregiudicare o limitare quest’ultima (ed in questa previsione sta forse la più marcata differenza dalla garanzia di buon funzionamento). Deve essere gratuita e copre le difformità rispetto alle dichiarazioni contenute nella garanzia o enunciate nella pubblicità. Può essere prestata da chiunque (normalmente dal produttore), è di natura contrattuale e deve indicare: a) che il consumatore è titolare dei diritti di cui agli art. 129 e ss.; b) che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti di cui sopra; c) l’oggetto della garanzia medesima e gli elementi essenziali e necessari per farla valere (tra cui l’estensione territoriale, la durata, e gli estremi di chi la offre). Si deve, perciò, nel certificato di garanzia – contenuto in un supporto duraturo a richiesta del consumatore ed a lui accessibile – far ben comprendere che si tratta di un diritto diverso rispetto alla garanzia legale o di conformità, e pertanto il certificato deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, in lingua italiana con caratteri pari a quelli utilizzati per le altre lingue. 6. Vendita aliud pro alio datum Se ne parla perchè la categoria, creata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ha influenza sull’applicazione delle garanzie e sugli effetti conseguenti. Il concetto di vendita aliud pro alio ricomprende sicuramente nel suo ambito la consegna di una cosa diversa, nella sua identità fisica12, rispetto a quella contrattualmente pattuita, ma secondo taluni anche la vendita di una cosa che funzionalmente sia incapace di assolvere la destinazione economico sociale e, quindi, i concreti bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto. La categoria viene utilizzata nel tentativo di sottrarre i vizi redibitori particolarmente gravi alla disciplina cogente delle prescrizioni e decadenza dell’azione di garanzia, in quanto i rimedi spettanti al compratore contro il venditore sono quelli ordinari: l’azione di risoluzione per inadempimento, l’azione di manutenzione del contratto e pertanto di esatto adempimento, l’eccezione di inadempimento da opporre alle richieste del venditore, oltre naturalmente all’azione per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Che si verifica se è il bene è di un genere diverso, ma non nel caso di specie differente: Cass., sez. II, 07/03/2007, n. 5202. Dispensa MAP On-Line n. 4 - Aprile 2008 Approfondimenti e procedure