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Le garanzie nella compravendita di beni mobili

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Le garanzie nella compravendita di beni mobili
Approfondimenti e procedure
Le garanzie nella compravendita
di beni mobili
Raffaele La Placa*
Il presente articolo intende tracciare un quadro sintetico ed efficace delle differenti tipologie di garanzia, escluse quelle
relative a vizi di diritto, previste a tutela dell’acquirente di beni mobili.
La nozione di garanzia legale si riferisce alle reazioni giuridiche previste dalla legge e che competono all’acquirente al
verificarsi di vizi e difetti dei beni acquistati: vengono dunque analizzate le garanzie contenute nel codice civile per i
vizi della cosa venduta, per mancanza di qualità e di buon funzionamento.
L’intervento illustra inoltre la disciplina prevista dal Codice del Consumo del 2005, all’interno della quale si delineano i
concetti di garanzia di conformità e commerciale, per concludere con un cenno alla vendita “aliud pro alio datum”.
1. Premessa
Può essere opportuno cercare, in maniera schematica e spero chiara, di riassumere brevemente ed a qualche anno dall’entrata in vigore del c.d. codice del consumo1, quali siano le garanzie di cui può godere l’acquirente
di beni mobili, escluse quelle attinenti a vizi di diritto (per
esempio per l’evizione).
Accade infatti sovente che nella pratica i venditori e gli
acquirenti non abbiano ben chiaro di quale tipo di garanzia si stia discutendo, quale sia stata offerta, quale operi
sempre e comunque, e quali siano i termini per eventualmente azionarle (o, a contrario, quando eccepirne la perenzione).
Entriamo subito in medias res.
Dall’esame del codice civile e del codice del consumo
possiamo estrapolare l’esistenza delle seguenti fattispecie:
◗ garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490,
c.c.);
◗ garanzia per mancanza di qualità (art. 1497, c.c.);
◗ garanzia di buon funzionamento (art. 1512, c.c.);
◗ garanzia di conformità e commerciale per i beni di
consumo ( Titolo III codice del consumo).
2. Garanzia per i vizi
L’art. 1490, c.c., così recita: “Garanzia per i vizi della
cosa venduta. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile
il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha
effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Si è molto discusso in dottrina se la garanzia per i vizi
sia ontologicamente distinta dalla garanzia per mancanza delle qualità essenziali di cui al paragrafo seguente, riguardando entrambe, in sostanza, un’imperfezione funzionale o una anomalia strutturale del bene materiale.
Il vizio di fatto è un’imperfezione materiale del bene che
lo rende inidoneo in tutto o in parte all’uso a cui è destinato, ovvero ne diminuisce in maniera apprezzabile il valore;
la garanzia in esame copre i vizi preesistenti al contratto o
alla individuazione della cosa.
La garanzia è esclusa ex lege se il compratore al momento del contratto conosceva l’esistenza del vizio, ovvero
questo era facilmente riconoscibile (sempre che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi)2.
Per facilmente riconoscibile si intende quel vizio accertabile con un minimo sforzo diligente del compratore il qua-
*
Avvocato in Torino.
1
D.Lgs. 6/9/2005, n. 206, pubblicato in G.U. 08/10/2005, n. 235, e rettificato con avviso in G.U. 03/01/2006, n. 2, così come modificato dal D.Lgs.
02/08/2007, n. 146, pubblicato in G.U. 06/09/2007, n. 207, e dal D.Lgs. 23/10/2007, n. 221, pubblicato in G.U. 29/11/2007, n. 278.
2
Cass., sez. II, 16/02/2007, n. 3644.
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le, potendo, deve dunque esaminare il bene acquistato. La
garanzia può essere esclusa anche pattiziamente, ma il
patto relativo non ha efficacia se i vizi erano conosciuti dal
venditore che li ha però taciuti in mala fede. Nello stesso
modo può essere negozialmente aumentata o diminuita3 la
sua portata.
Cosa comporta la garanzia, a quali rimedi dà accesso?
Ecco le azioni esperibili dal compratore di un bene viziato.
◗ Azione redibitoria: quando il vizio è grave tanto da
giustificare la risoluzione del contratto di vendita.
◗ Azione estimatoria (quanti minoris): quando il compratore decide di chiedere la riduzione del prezzo e
di tenersi il bene.
◗ Azione risarcitoria: il vizio ha cagionato un danno
che il compratore vuole risarcito.
La scelta tra l’azione redibitoria ed estimatoria viene effettuata dal compratore in maniera irreversibile con l’azione giudiziaria, mentre l’azione risarcitoria è cumulabile con
entrambe le precedenti azioni. Per difendersi da quest’ultima azione il venditore potrà, a differenza che negli altri
casi, sostenere e provare di essere esente da colpa, ossia
di aver ignorato l’esistenza dei vizi pur avendo utilizzato la
normale diligenza.
Spetta invece all’attore provare la tempestività della
denuncia, l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose
lamentate4.
I termini dell’azione sono i seguenti: occorre denunciare, senza particolari formalità ma meglio per iscritto, l’esistenza del vizio occulto entro 8 giorni dalla sua scoperta,
a pena di decadenza e sempre che non sia stato stabilito
contrattualmente un diverso termine, mentre il termine di
prescrizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria è di un
anno, sempre dalla scoperta predetta.
3. Garanzia per mancanza delle
qualità (promesse o essenziali)
L’art. 1497, c.c., così recita: “Mancanza di qualità.
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero
quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore
ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le
disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento,
purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto
alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495”.
Le qualità vengono definite come quegli attributi che
esprimono la funzionalità, l’utilità, il pregio del bene. An-
20
che la qualità, come il vizio di cui al paragrafo precedente,
attiene alla struttura materiale del bene venduto e pure in
questo caso la mancanza di qualità, come per il vizio, presuppone che la cosa appartenga al genere pattuito5 (sul
punto si veda infra la vendita aliud pro alio).
Occorre però procedere ad una bipartizione: l’articolo
in commento si riferisce a qualità promesse e qualità essenziali all’uso del bene. Tale osservazione è utile se non
altro per rimarcare che la garanzia per le qualità promesse presuppone un ruolo negoziale del venditore non meramente passivo, come accade per altro per le garanzie di
buon funzionamento e commerciali.
Anche per la mancanza di qualità sembra doversi riconoscere l’esperibilità oltre che delle azioni redibitoria e
risarcitoria, anche di quella estimatoria.
I termini per la denuncia della mancanza e per l’esercizio dell’azione sono i medesimi previsti dal codice civile
per l’esistenza di vizi occulti.
Quanto all’onere della prova occorre sottolineare che
l’art. 1494, c.c., pone a carico del venditore una presunzione di colpa che quest’ultimo può vincere dimostrando di
aver ignorato colpevolmente l’esistenza dei vizi.
4. Garanzia di buon
funzionamento
L’art. 1512, c.c., così recita: “Garanzia di buon funzionamento. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il
difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta,
sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi
dalla scoperta.
Il giudice secondo le circostanze, può assegnare al
venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in
modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di
buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto
espresso”.
Il richiamato articolo prende in considerazione essenzialmente la garanzia che riguarda il buon funzionamento di macchine ed apparecchiature che durano nel tempo
e possono essere riparate6, anche se vi è chi la estende
più in generale al concetto di idoneità della cosa all’uso; in
ogni caso la causa del cattivo funzionamento deve essere
anteriore alla compravendita.
Il buon funzionamento deve essere garantito con un
patto espresso (ecco perchè viene chiamata, oltre che garanzia del venditore, anche garanzia contrattuale) o dagli
3
Cass., sez. II, 04/09/1991, n. 9352.
4
Cass., sez. II, 12/06/2007, n. 13695.
5
Per l’applicazione di questa garanzia alla cessione di azioni di una società di capitali v. Cass., sez. III, 19/07/2007, n. 16031.
6
Cass., II, 14/06/2000, n. 8126.
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usi per un tempo determinato7 e conferisce il diritto al compratore di ottenere la riparazione o la sostituzione del bene
non funzionante come dovrebbe. In forza di tale garanzia
dunque il compratore può chiedere al giudice, in caso di
inadempimento del venditore, l’assegnazione di un termine
per sostituire il bene o ripararlo e riportarlo alla sua piena
funzionalità. Anche in questo caso ha la possibilità di richiedere in aggiunta il risarcimento del danno patito.
Pare che l’azione per esatto adempimento (riparazione
e sostituzione, come abbiamo detto) possa essere esercitata solo in questo caso di garanzia e non invece per i casi
di garanzia per l’esistenza di vizi o l’assenza di qualità. Una
importante decisione del Giurì autodisciplina pubblicitaria8
aveva chiarito che la garanzia ex artt. 1490 e 1497, c.c., si
distingue dalla garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512, c.c., sia sul piano delle azioni tese a farle valere,
che sul terreno della fonte, cha ancora del contenuto.
Occorre prestare una particolare attenzione ai contenuti che riguardano la pattuizione della garanzia di buon
funzionamento perchè, a differenza come vedremo di
quanto è previsto nel codice del consumo, in questo caso
la garanzia, se pattuita per iscritto, può portare alla esclusione o diminuzione delle garanzie previste dalla legge per
vizi e mancanza di qualità, per cui invece di risolversi in un
aggravio per il venditore ed in un ulteriore vantaggio per
il compratore, può essere che si verifichi invece l’effetto
inverso. Non si deve però cadere nell’errore di considerare la garanzia di buon funzionamento equiparabile alla dichiarazione del venditore che fa venir meno l’obbligo per il
compratore di prestare una minima diligenza per accertare
dell’esistenza di vizi riconoscibili, poiché le due fattispecie
servono ratio diverse9.
L’acquirente, forte della garanzia di buon funzionamento, dovrà provare unicamente l’esistenza della garanzia10 e
dell’imperfetto funzionamento.
La prova dell’esistenza della garanzia avviene normalmente per tabulas poiché il produttore o il rinvenditore approntano e consegnano un certificato di garanzia scritto
che delimita i contorni della garanzia e degli interventi riparatori. Come poco sopra accennato, nel caso in cui il
certificato di garanzia si concretizzi anche in una diminuzione della garanzia legale, occorrerà che sia accettato
anche dall’acquirente11.
I termini per l’esercizio della garanzia sono i seguenti:
la denunzia, a pena di decadenza, deve avvenire entro 30
giorni dalla scoperta del vizio, mentre l’azione si prescrive
entro sei mesi dalla scoperta medesima.
Nell’ipotesi in cui il venditore non adempia al suo obbligo di sostituire o riparare, potrà essere esercitata dal compratore un’azione giudiziaria per ottenere la risoluzione del
contratto ed il risarcimento del danno, secondo i principi di
diritto comune.
5. Garanzie per il consumatore
Queste garanzie vedono la luce nel 2002 con il recepimento di una direttiva comunitaria tramite l’inserimento di
alcuni articoli nel corpo del codice civile. Successivamente, nel 2005, tali articoli vengono abrogati per dar vita ad
un codice del consumo contenente più sistematicamente
la relativa disciplina, che si applica, in buona sostanza, a
qualunque acquisto o richiesta di fornitura realizzata da un
consumatore (come definito nel codice del consumo) che
si rivolga ad un soggetto imprenditoriale o professionale
per ottenere beni mobili, sia nuovi che usati.
Possiamo bipartire le garanzie per il consumatore in
due tipologie: di conformità e commerciale, tenendo presente che tali garanzie non escludono, né limitano i diritti
attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento
(e cioè quanto sopra esposto relativamente alle garanzie
per vizi e mancanza di qualità e per la garanzia di buon
funzionamento continua ad aver valore parallelamente a
quanto andrò ad illustrare).
5.1. La garanzia di conformità
La garanzia di conformità (art. 129), introducendo il
concetto di conformità nel nostro ordinamento, allarga la
tutela per il compratore rispetto alla garanzia per vizi, poiché la nozione del vizio allude al rapporto che sussiste tra
il bene compravenduto ed il bene tipico perfetto, mentre
la conformità è il rapporto tra il bene compravenduto e la
descrizione che di esso si fa nel contratto, con la conseguenza che si dovrebbe eliminare potenzialmente ogni discussione circa l’entità del vizio, in quanto sufficiente ogni
difformità tenuto conto delle presunzioni di cui appresso
vado a dire.
L’art. 129, co. 2, elenca i presupposti in presenza dei
quali si può presumere che il bene sia conforme al contratto:
a) se è idoneo all’uso al quale servono i beni dello
stesso tipo;
b) se è conforme alla descrizione che ne ha fatto il
venditore e possiede le qualità del bene presentato
come campione o modello;
c) se presenta le qualità e prestazioni abituali che il
consumatore può ragionevolmente attendersi, tenu-
7
Non ha effetto se manca la determinazione della sua durata: Cass., sez. II, 29/05/1995, n. 6033.
8
Decisione del 15/06/1990, n. 61.
9
Cass., sez. II, 02/04/1997, n. 2862.
10
App. Bologna, 22/04/2004.
11
Cass. 07/07/1988, n. 4474.
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to conto della natura del bene e delle dichiarazioni
fatte da venditore, produttore, agente o rappresentante, anche tramite pubblicità ed etichettatura;
d) se è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore e da quest’ultimo accettato, anche per fatti concludenti.
Anche per questa garanzia è prevista la sua esclusione
per il caso in cui l’acquirente fosse a conoscenza del difetto o non potesse ignorarlo usando la normale diligenza.
La garanzia di conformità consente al consumatore,
come quella di buon funzionamento, il ripristino della conformità, senza spese, mediante la sostituzione o riparazione del bene, a scelta dell’acquirente purché non eccessivamente onerosa per il venditore.
Ulteriore analogia, questa volta con le garanzie per
vizi e mancanza di qualità, si trova con riguardo alle azioni
esperibili alternativamente: la riduzione del prezzo (azione
estimatoria) ovvero la risoluzione del contratto (azione redibitoria). Tali due azioni praticabili a scelta del consumatore si possono azionare allorquando:
a) la riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore è inadempiente e non ha riparato o sostituito il bene in un congruo termine;
c) oppure lo ha fatto creando però notevoli inconvenienti all’acquirente.
Nell’art. 130 è anche prevista una disciplina per le offerte che il venditore può inoltrare al consumatore per rimediare alla mancata conformità.
I termini per esercitare la garanzia sono i seguenti: la
responsabilità del venditore permane per due anni dalla
vendita (per i beni usati tale termine può scendere ad un
anno) e la denuncia deve essere effettuata entro due mesi
dalla scoperta del vizio, mentre l’azione si prescrive in ogni
caso nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Nel
caso in cui il difetto si manifesti entro 6 mesi dalla consegna del bene, il difetto stesso si presume esistente già a
tale data, con evidenti ricadute sulla ripartizione dell’onere
probatorio incombente sulle parti.
5.2. La garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale (art. 128, co. 2, lett. c), e
art. 133) è accessoria e solo eventuale, aggiuntiva rispetto
12
22
a quella legale e non può in alcuna maniera pregiudicare
o limitare quest’ultima (ed in questa previsione sta forse
la più marcata differenza dalla garanzia di buon funzionamento). Deve essere gratuita e copre le difformità rispetto alle dichiarazioni contenute nella garanzia o enunciate
nella pubblicità.
Può essere prestata da chiunque (normalmente dal
produttore), è di natura contrattuale e deve indicare:
a) che il consumatore è titolare dei diritti di cui agli
art. 129 e ss.;
b) che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti di cui sopra;
c) l’oggetto della garanzia medesima e gli elementi essenziali e necessari per farla valere (tra cui l’estensione territoriale, la durata, e gli estremi di chi la
offre).
Si deve, perciò, nel certificato di garanzia – contenuto
in un supporto duraturo a richiesta del consumatore ed a
lui accessibile – far ben comprendere che si tratta di un diritto diverso rispetto alla garanzia legale o di conformità, e
pertanto il certificato deve essere redatto in modo chiaro e
comprensibile, in lingua italiana con caratteri pari a quelli
utilizzati per le altre lingue.
6. Vendita aliud pro alio datum
Se ne parla perchè la categoria, creata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ha influenza sull’applicazione delle
garanzie e sugli effetti conseguenti.
Il concetto di vendita aliud pro alio ricomprende sicuramente nel suo ambito la consegna di una cosa diversa,
nella sua identità fisica12, rispetto a quella contrattualmente pattuita, ma secondo taluni anche la vendita di una cosa
che funzionalmente sia incapace di assolvere la destinazione economico sociale e, quindi, i concreti bisogni che
hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto.
La categoria viene utilizzata nel tentativo di sottrarre i
vizi redibitori particolarmente gravi alla disciplina cogente
delle prescrizioni e decadenza dell’azione di garanzia, in
quanto i rimedi spettanti al compratore contro il venditore
sono quelli ordinari: l’azione di risoluzione per inadempimento, l’azione di manutenzione del contratto e pertanto
di esatto adempimento, l’eccezione di inadempimento da
opporre alle richieste del venditore, oltre naturalmente all’azione per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Che si verifica se è il bene è di un genere diverso, ma non nel caso di specie differente: Cass., sez. II, 07/03/2007, n. 5202.
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