Vendita di animali: le azioni a tutela del compratore
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Vendita di animali: le azioni a tutela del compratore
Veterinari e Diritto 05_Maggio_2006_DEF 11-05-2006 18:38 Pagina 222 Vendita di animali: le azioni a tutela del compratore Laura Lamberti Avvocato La materia dell’acquisto di animali è disciplinata espressamente da un articolo di legge: l’art. 1496 c.c., il quale prevede che nella vendita di animali la garanzia per i vizi sia regolata dalle leggi speciali, o in mancanza, dagli usi locali (dovendosi intendere tali, gli usi del luogo in cui il contratto è stato concluso). Se neppure questi ultimi dispongono, il testo dell’art. 1496 c.c. rinvia alla disciplina generale codicistica. Ciò partendo dal presupposto legale, peraltro riconosciuto da tradizionale dottrina e giurisprudenza, che l’animale vivo debba considerarsi un bene mobile, secondo i disposti dell’art. 810 c.c. (“sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”), dell’art. 812 u.c., c.c. e dell’art. 923 c.c., il quale include tra “le cose suscettibili di occupazione” gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. Premesso questo, l’art. 1496 c.c. prevede, quindi, nell’ambito della vendita di animali una gerarchia delle fonti giuridiche che vede prevalere le leggi speciali (tra le quali è compreso il regolamento di polizia veterinaria - d.p.r. 08.02.1954, n. 320), quindi gli usi (il cui testo è depositato presso le locali camere di commercio) e solo residualmente la disciplina di cui agli artt. 1490-1495 c.c.. Per applicare la legge speciale o, in alternativa, gli usi, non è però sufficiente che una di queste fonti contempli per qualche aspetto la materia, essendo piuttosto necessario che essa consideri e regoli specificatamente determinati vizi (Cass. 9330/04; Cass. 595/69). È possibile, peraltro, che le leggi speciali o gli usi locali determinino non soltanto i vizi coperti dalla garanzia, ma l’intero contenuto di questa, nonché i termini e le condizioni per l’esercizio dell’azione, con il solo limite del rispetto delle norme imperative ed inderogabili (Cass. 3929/82: Cass. 595/69, dove si individua il limite nel rispetto del- 5 / 222 05_Maggio_2006_DEF 11-05-2006 18:38 Pagina 223 l’ordine pubblico e del buon costume). È stato per esempio ritenuto illegittimo, e dunque non applicabile, l’uso locale facente decorrere il termine per la denunzia dei vizi occulti dalla consegna dell’animale anziché dalla scoperta del vizio (Cass. 599/54), in quanto risponde ai principi fondamentali dell’ordinamento la previsione di far decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell’esistenza del vizio (Cass. 8183/02). Qualora, invece, non vi siano leggi speciali od usi locali applicabili al caso, si deve far riferimento alla disciplina civilistica, la quale, in sintesi, prevede che il venditore sia tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.); che in tali casi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (con conseguente restituzione del bene al venditore e del prezzo al compratore, oltre al rimborso delle spese) ovvero la riduzione del prezzo (artt. 1492 e 1493 c.c.); che in ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.). Inoltre, il diritto di garanzia viene riconosciuto a condizione che venga esercitato entro l’anno dalla consegna della cosa e purché il compratore abbia comunicato i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 c.c.), Infine, la dottrina più autorevole, a differenza di parte della giurisprudenza (Cass. 684/ 62), estende il rinvio normativo previsto dall’articolo in commento alle ipotesi in cui gli animali manchino delle qualità promesse o di quelle essenziali per l’uso a cui sono destinati (art. 1497 c.c.), benché quest’ultima disposizione non rientri tra quelle individuate come applicabili dall’art. 1496 c.c. che letteralmente richiama soltanto le norme ad esso precedenti. Passando quindi da un piano teorico ad un piano pratico, all’acquirente che si ritiene danneggiato si prospettano quattro possibilità per tutelare legalmente i propri interessi: nel caso più grave in cui al compratore venga consegnato un animale gravemen- te malato (affetto, per esempio, da una delle malattie infettive e contagiose elencate all’art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria) il contratto di vendita stipulato si ritiene nullo per l’illeceità dell’oggetto (Cass. 4221/81; T. Perugia 26/01/1996). L’acquirente potrà quindi esperire azione di nullità, chiedendo all’autorità giudiziaria di dichiarare nullo il contratto, come se non fosse mai esistito. Detta domanda non è soggetta a prescrizione e può quindi essere esercitata in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse. Qualora le anomalie degli elementi costitutivi del negozio siano meno gravi rispetto al caso precedente, il compratore potrà esercitare un’azione di annullamento del contratto stipulato. È il caso per esempio di colui che viene indotto ad acquistare un animale ritenendo erroneamente che l’animale possieda determinate qualità, di cui in realtà è privo (errore sull’oggetto del contratto che per comprometterne la validità deve essere essenziale, e quindi tale da aver determinato la parte a prestare il proprio consenso, e riconoscibile usando la normale diligenza). Diversamente dal negozio nullo, quello annullabile, produce tutti gli effetti cui era diretto, i quali verranno meno solo quando venga eventualmente accolta l’azione di annullamento, peraltro soggetta alla prescrizione quinquennale. Al compratore è poi attribuita la facoltà di esercitare l’azione redibitoria, ovvero, a sua scelta quella estimatoria. In presenza di vizi di un certo rilievo in relazione alla loro capacità di rendere l’animale inidoneo all’uso cui è destinato, il compratore che entro il termine di otto giorni ne faccia denuncia al venditore potrà ottenere, previa consegna della cosa, la restituzione di quanto corrisposto ed eventualmente il risarcimento del danno qualora il venditore non riesca a provare di aver ignorato senza colpa l’esistenza dei vizi contestati. Oppure, il compratore potrà chiedere con l’azione estimatoria che venga ridotto il prezzo pagato in quanto l’animale si prova di minor valore o di minor utilità rispetto a quanto promesso. Queste due azioni (redibitoria e estimatoria) sono soggette alla stessa disciplina (pre5 / 223 senza di vizi invalidanti; denuncia entro il termine perentorio di otto giorni; possibilità di ottenere il risarcimento; termine di prescrizione annuale) e si differenziano solo per i diversi effetti che generano. Infine, quarta ed ultima possibilità per il compratore è quella di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento ex artt.1453-1462 c.c. (possibilità di scegliere se chiedere l’adempimento o la risoluzione, salvo il risarcimento danni; possibilità di intimare l’adempimento entro un congruo temine; effetti retroattivi della risoluzione), rispettando tuttavia il termine di decadenza degli otto giorni e l’annualità di prescrizione previste per l’azione precedente dall’art. 1495 c.c.. Questo è il caso, previsto dall’art. 1497 c.c., in cui al neo proprietario sia stato consegnato un bene mancante delle “qualità promesse o di quelle essenziali all’uso cui è destinato”. Occorre per ultimo precisare che la differenza tra le varie fattispecie descritte, se pur in taluni casi concreti molto difficile da cogliere, è di fondamentale importanza dal punto di vista della tutela legale: riconoscere, per esempio, che ricorra la fattispecie di un’inadempimento parziale e non di un vizio di qualità del bene venduto, comporta che le azioni legali da promuovere non soggiacciano ai termini perentori di prescrizione (1 anno) e decadenza (8 giorni) previsti per le azioni redibitorie ed estimatorie. La giurisprudenza, per esempio, ha affermato che, nelle ipotesi di vendita di animali indicati nel contratto in riferimento al loro numero, costituisce vizio il difetto di qualità relativo alle dimensioni, peso, misura o alle caratteristiche dei singoli capi; quando invece gli animali, pur essendo della qualità pattuita, vengano consegnati in numero inferiore a quello contrattualmente previsto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore avrà diritto, a seconda delle circostanze, all’integrale consegna della cosa venduta (adempimento), ovvero alla risoluzione del contratto, ovvero ancora alla riduzione del prezzo, senza comunque sottostare al rispetto dei termini vincolanti di cui all’art. 1495 c.c. (Cass. 11834/91).