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BEPS – Action 10: la bozza sui servizi infragruppo a basso valore

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BEPS – Action 10: la bozza sui servizi infragruppo a basso valore
Milano, 10 gennaio 2015
CIRCOLARE N. 2/2015
BEPS – Action 10: la bozza sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto
L'OCSE, nel luglio 2013, ha approvato un piano d'azione in quindici punti contro
l’erosione della base imponile e il trasferimento dei profitti (Action plan on Base Erosion
and Profit Shifting, meglio noto con l’acronimo BEPS) che sarà completato entro il 2015.
Una prima serie di raccomandazioni sono state pubblicate il 16 settembre1.
Per quanto concerne il transfer pricing, le azioni rilevanti del piano BEPS sono dedicate
agli intangibili (Action 8), ai rischi ed al capitale (action 9), ad altre transazioni a rischio
elevato (Action 10) ed al riesame della documentazione sui prezzi di trasferimento
(Action 13).
Con l’azione 10 si intende sviluppare apposite regole per evitare l’erosione di base
imponibile e lo spostamento di profitti che può essere realizzato tramite la costruzione di
transazioni tra parti correlate che difficilmente sarebbero realizzate tra operatori tra loro
indipendenti in condizioni di libera concorrenza. In proposito, l’OCSE ritiene necessario
approfondire le problematiche concernenti determinate tipologie di servizi
infragruppo e segnatamente le management fees e le spese di regia.
Lo scorso 3 novembre è stata pubblicata, in attesa di commenti da inviare entro la metà
del corrente mese di gennaio, la bozza sulle proposte di modifica al capitolo VII delle
direttive OCSE sui prezzi di trasferimento relative ai servizi infragruppo a basso
valore aggiunto (Discussion Draft of the proposed modifications to chapter VII of the
transfer pricing guidelines relating to low value adding intra group services)2.
La bozza di discussione BEPS sull’azione 10 ha come obiettivo la riduzione della
possibilità di erosione della base imponibile causata da addebiti di management fees e
spese di regia eccessivamente elevati, proponendo un approccio che:

identifica una vasta categoria di infragruppo servizi che richiedono l’applicazione
di un limitato mark-up sui costi;

applica un criterio di ripartizione coerente per tutte le imprese associate fruitrici
del servizio;
1
http://www.oecd.org/tax/beps-reports.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-action-10-low-value-adding-intra-groupservices.htm
2
Piazza San Sepolcro n.1
20123 Milano
Telefono: +39 02.45391290
Telefax: +39 02.45391295
Email: [email protected]
Web: www.lexalia.it

garantisce una maggiore trasparenza attraverso la previsione di specifici requisiti
documentali che consentano di determinare il pool specifico di costi relativo ai
servizi in questione.
L’integrazione del capitolo VII con le specifiche osservazioni sui servizi infragruppo a
basso valore aggiunto prevede:

una definizione di servizi infragruppo a basso valore aggiunto;

chiarimenti sulle attività degli azionisti (shareholder activities) e sulla
“duplicazione di costi” (duplicative costs), specificatamente nel contesto dei
servizi infragruppo a basso valore aggiunto;

una guida per la corretta determinazione del mark-up;

una guida per la determinazione delle corrette metodologie di allocazione dei costi
da utilizzare nel contesto dei servizi a basso valore aggiunto;

una guida per la realizzazione di un benefit test semplificato per quanto riguarda
i low value adding intra group services;

una guida alla documentazione da predisporre e presentare al fine di poter
adottare l'approccio semplificato.
E’ opportuno infine rammentare che relativamente ai servizi infragruppo a basso valore
aggiunto si è già occupato l’European Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) nel report
"Guidelines on low value adding intra-group services” approvato il 17 maggio 2011 dal
Consiglio dell'Unione europea. Secondo il JTPF per tale tipologia di servizi è
solitamente prevista l'applicazione di un mark-up contenuto, compreso in un range
del 3-10%, che normalmente si avvicina ad una percentuale del 5%3.
3
Nel report si precisa che l'applicazione di percentuali di mark-up più elevate non è affatto inibita, qualora
margini più elevati possano risultare giustificati dai fatti e dalle circostanze del caso concreto.
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