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Condizioni di vendita, cessione a qualsiasi titolo o affidamento di animali nel territorio del Comune di Roma. Con la presente si intende richiamare l’attenzione sulle normative che regolamentano le condizioni di vendita, cessione a qualsiasi titolo e affidamento di cani e gatti nel territorio del Comune di Roma, come disposto dagli articoli 7, 8 e 20 del “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali” e dalla D.G.R. 18/12/06 n° 866 “Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”. In particolare si rammenta che: - - - - Gli animali da compagnia non possono essere esposti nelle vetrine o all’esterno del punto vendita; È vietato il commercio ambulante ed occasionale di animali; Durante la permanenza degli animali all’interno dell’esercizio commerciale, che non deve superare i 30 giorni, questi devono: 1. essere accuditi, 2. riparati dal sole e provvisti di acqua e di cibo (secondo la specie, l’età, lo stato fisiologico e la razza a cui appartengono), 3. essere visitati da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario, 4. essere ospitati in spazi di dimensioni idonee (minimo 1 mq fino a 10 kg di peso e 1,5 mq oltre i 10 kg) con la pavimentazione non grigliata, facilmente lavabili e disinfettabili, mantenuti puliti, con aerazione, illuminazione e temperatura adeguate alle specie ospitate; È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cuccioli di cani e gattini di età inferiore ai 60 giorni; È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cani non iscritti all’anagrafe canina ed ai minori di 18 anni; Ogni esercente dovrà rilasciare al nuovo proprietario: 1. un certificato veterinario di buona salute redatto non più tardi delle 48 ore antecedenti la vendita dell’animale, 2. la documentazione di scorta dell’animale, 3. una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione, 4. informazioni scritte sugli obblighi di legge e regolamenti; È vietato selezionare o incrociare razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; L’esercizio commerciale deve avere il registro di carico e scarico degli animali, vidimato dal Servizio veterinario competente per territorio, la cui copia conforme andrà consegnata trimestralmente dall’esercente all’Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune unitamente alla dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti; Va individuato un medico veterinario iscritto all’Albo, responsabile della gestione sanitaria dell’esercizio commerciale o dei Centri d’importazione (questi ultimi devono essere regolarmente registrati presso l’UVAC) che comunica al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio l’accettazione di tale incarico e che annualmente - redige un piano sanitario dell’esercizio commerciale o del Centro d’importazione, a disposizione degli organi di vigilanza; I titolari dei centri autorizzati UVAC devono comunicare preventivamente al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio l’arrivo degli animali; L’attivazione degli impianti per il commercio, la custodia, l’allevamento o l’addestramento di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali al fine di garantirne le condizioni di benessere. La detenzione per la vendita delle altre specie, diverse da cani e gatti, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche ecologiche, comportamentali e dietologiche, al fine di tutelare il benessere degli animali ospitati presso gli esercizi commerciali. La violazione degli articoli 8 e 20 del summenzionato Regolamento Comunale, che non sia già punita da altra norma di legge (L.R. n° 34/97 e L.R. n° 33/ 03) o Regolamento (D.P.R. n° 320/54 e successive modifiche e integrazioni), comporta la sanzione amministrativa di una somma da € 200,00 a € 500,00 (proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni), il sequestro e la confisca dell’animale interessato, la sospensione dell’attività commerciale, fino a quando non venga rimossa l’inadempienza e la revoca del titolo abilitativo, se l’infrazione permane per più di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o se lo stesso tipo d’infrazione sia sanzionata più di due volte. A cura di: dott.ssa Francesca Bellini