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Condizioni di vendita, cessione a qualsiasi titolo o affidamento di animali nel
territorio del Comune di Roma.
Con la presente si intende richiamare l’attenzione sulle normative che regolamentano le
condizioni di vendita, cessione a qualsiasi titolo e affidamento di cani e gatti nel territorio del
Comune di Roma, come disposto dagli articoli 7, 8 e 20 del “Regolamento Comunale sulla tutela
degli animali” e dalla D.G.R. 18/12/06 n° 866 “Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia
di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”.
In particolare si rammenta che:
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Gli animali da compagnia non possono essere esposti nelle vetrine o all’esterno del
punto vendita;
È vietato il commercio ambulante ed occasionale di animali;
Durante la permanenza degli animali all’interno dell’esercizio commerciale, che non
deve superare i 30 giorni, questi devono:
1. essere accuditi,
2. riparati dal sole e provvisti di acqua e di cibo (secondo la specie, l’età, lo stato
fisiologico e la razza a cui appartengono),
3. essere visitati da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda
necessario,
4. essere ospitati in spazi di dimensioni idonee (minimo 1 mq fino a 10 kg di peso e 1,5
mq oltre i 10 kg) con la pavimentazione non grigliata, facilmente lavabili e
disinfettabili, mantenuti puliti, con aerazione, illuminazione e temperatura adeguate
alle specie ospitate;
È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cuccioli di cani e gattini di età inferiore ai 60
giorni;
È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cani non iscritti all’anagrafe canina ed ai
minori di 18 anni;
Ogni esercente dovrà rilasciare al nuovo proprietario:
1. un certificato veterinario di buona salute redatto non più tardi delle 48 ore
antecedenti la vendita dell’animale,
2. la documentazione di scorta dell’animale,
3. una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in
questione,
4. informazioni scritte sugli obblighi di legge e regolamenti;
È vietato selezionare o incrociare razze di cani con lo scopo di svilupparne
l’aggressività;
L’esercizio commerciale deve avere il registro di carico e scarico degli animali,
vidimato dal Servizio veterinario competente per territorio, la cui copia conforme andrà
consegnata trimestralmente dall’esercente all’Ufficio competente per la tutela degli
animali del Comune unitamente alla dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti;
Va individuato un medico veterinario iscritto all’Albo, responsabile della gestione
sanitaria dell’esercizio commerciale o dei Centri d’importazione (questi ultimi devono
essere regolarmente registrati presso l’UVAC) che comunica al Servizio Veterinario
della ASL competente per territorio l’accettazione di tale incarico e che annualmente
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redige un piano sanitario dell’esercizio commerciale o del Centro d’importazione, a
disposizione degli organi di vigilanza;
I titolari dei centri autorizzati UVAC devono comunicare preventivamente al Servizio
Veterinario della ASL competente per territorio l’arrivo degli animali;
L’attivazione degli impianti per il commercio, la custodia, l’allevamento o
l’addestramento di animali deve ottenere il parere dell’Ufficio competente per la tutela
degli animali al fine di garantirne le condizioni di benessere.
La detenzione per la vendita delle altre specie, diverse da cani e gatti, deve avvenire nel
rispetto delle caratteristiche ecologiche, comportamentali e dietologiche, al fine di tutelare il
benessere degli animali ospitati presso gli esercizi commerciali.
La violazione degli articoli 8 e 20 del summenzionato Regolamento Comunale, che non sia
già punita da altra norma di legge (L.R. n° 34/97 e L.R. n° 33/ 03) o Regolamento (D.P.R. n°
320/54 e successive modifiche e integrazioni), comporta la sanzione amministrativa di una somma
da € 200,00 a € 500,00 (proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle
violazioni), il sequestro e la confisca dell’animale interessato, la sospensione dell’attività
commerciale, fino a quando non venga rimossa l’inadempienza e la revoca del titolo abilitativo,
se l’infrazione permane per più di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o se lo
stesso tipo d’infrazione sia sanzionata più di due volte.
A cura di: dott.ssa Francesca Bellini
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