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Regolamento in materia di appostamenti fissi di caccia

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Regolamento in materia di appostamenti fissi di caccia
PROVINCIA DI LIVORNO
REGOLAMENTO PROVINCIALE
IN MATERIA DI
APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 129/27.11.2013
In vigore dal 1° gennaio 2014
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Articolo 1 – Catasto georeferenziato degli appostamenti fissi
1) Ai sensi dell’Art. 81 comma 12 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 12 gennaio 1994 n. 3,
approvato con DPGR del 26 luglio 2011 n. 33/R, è istituito presso la Provincia di Livorno il Catasto degli
Appostamenti Fissi che prevede la georeferenziazione degli impianti medesimi a partire dalla stagione
2004/2005.
Articolo 2 - Disposizioni per appostamenti già esistenti
1) Per gli appostamenti fissi già esistenti alla data del 31.12.2005, non si applicano le disposizioni di cui all’Art.
79 comma 1 del DPGR del 26 luglio 2011 n. 33/R (distanze misurate in orizzontale).
2) Ai sensi dell’Art. 79 comma 4 del DPGR 33/R/2011 e nel rispetto dei diritti acquisiti tutti gli appostamenti
che risultino a qualsiasi titolo autorizzati dalla Provincia alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, anche in via transitoria o in difformità rispetto alle vigenti tipologie e distanze, sono confermati
e regolarmente autorizzati secondo le tipologie previste all’art. 73 comma 2 del DPGR del 26 luglio 2011 n.
33/R.
3) Ai fini dell’aggiornamento del Catasto degli Appostamenti di cui al precedente Art. 1, la Provincia provvede,
con proprio personale, alle necessarie verifiche e controlli a mezzo georeferenziazione circa la corretta
ubicazione degli appostamenti fissi già esistenti alla data del 31-12-2005 e successive nuove autorizzazioni o
nuove collocazioni. In caso di mancata coincidenza fra la localizzazione rilevata in sede di verifica e quella
autorizzata, si applica quanto previsto al successivo comma 4.
4) A seguito dei rilievi di controllo di cui al precedente comma 3 è ammessa una discordanza, in termini di
distanze misurate “ridotte all’orizzontale” da altri impianti, istituti a divieto di caccia, fabbricati, vie di
comunicazione o altro, non superiore al 10% rispetto alla ubicazione di primo rilascio della autorizzazione o
di spostamenti autorizzati ai sensi del successivo articolo 6 comma 2 del presente regolamento. Se superiore
a tale percentuale l’autorizzazione viene revocata con preavviso per modificazione abusiva della dislocazione
del capanno autorizzato (Art. 82 comma 2 lettera a del DPGR n. 33/R/2011).
Articolo 3 - Presentazione domande
1) Le richieste di autorizzazione per cambio di titolarità, tipologia, nonché di nuova collocazione di impianti già
esistenti, potranno essere presentate all’Amministrazione provinciale su apposita modulistica predisposta
dall’Ente medesimo in ogni periodo dell’anno. Nel periodo compreso fra il 1° ed il 31 marzo di ciascun anno
dovranno essere presentate invece le richieste di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi. Tutte richieste e
relative autorizzazioni sono soggette ad imposta di bollo.
2) Le richieste di nuova autorizzazione o modifica di collocazione di impianti esistenti dovranno essere
corredate di coordinate geografiche (Latitudine N – Longitudine E) correttamente rilevate con
strumentazione GPS (impostato su datum geografico WGS84) da riportare possibilmente anche su
cartografia tecnica regionale in idonea scala, assumendosi con la sottoscrizione della richiesta la piena
responsabilità sulla loro correttezza e attendibilità per non incorrere in quanto previsto al comma 4 del
precedente Art. 2. In alternativa il richiedente per il rilievo potrà avvalersi di personale incaricato
dall’Amministrazione provinciale. Il costo di tale prestazione è stabilita in € 31,00 per ogni sopralluogo del
tecnico da versare su apposito conto corrente postale n. 14593578 intestato a Provincia di Livorno, causale
“Tassa rilascio appostamento fisso”.
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3) Le richieste di nuova autorizzazione, cambio di collocazione, tipologia e titolarità, dovranno essere sempre
corredate di estremi catastali (foglio e particella), Comune e località nonché del consenso del proprietario del
terreno oppure di una autodichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la piena
disponibilità del sito sul quale verrà costruito l’impianto, eventuale elenco dei frequentatori. Ciascun
richiedente dovrà inoltre dichiarare l’opzione di caccia prescelta ai sensi dell’art. 28 L.R. 3/94, precisare a
quale ATC risulta iscritto e di essere in possesso di porto d’armi per uso caccia in corso di validità. Il
cacciatore richiedente in possesso dell’opzione di caccia di cui al comma 3 lettera c) dell’Art. 28 L.R. 3/94
deve risultare iscritto all’ATC dove è ubicato l’appostamento fisso di caccia.
4) L’elenco dei frequentatori del capanno può essere presentato in sede di richiesta di nuova autorizzazione,
cambio di collocazione, cambio di tipologia o titolarità, o nel corso dell’anno in caso di modifiche od
integrazioni dell’elenco depositato in Provincia, comunque sempre prima dell’inizio della stagione venatoria.
5) È ammesso un solo cambio di collocazione nell’anno solare, anche se di modesta entità.
6) Per le nuove autorizzazioni è prevista il pagamento di una tassa provinciale di primo rilascio pari ad Euro
15,50, oltre la tassa regionale, da versare su apposito conto corrente postale n. 14593578 intestato a Provincia
di Livorno, causale “Tassa rilascio appostamento fisso”.
Articolo 4 - Conferma annuale e decadenza autorizzazione
1) Ciascun titolare di appostamento fisso dopo il primo anno di validità della autorizzazione è tenuto a
presentare entro il 28 febbraio, ai sensi del comma 1 Art. 82 del T.U. del Regolamento Regionale in materia
di caccia DPGR n. 33/R del 26/07/2011, conferma annuale dell’autorizzazione inviando in copia originale
l’attestazione di pagamento della tassa di concessione regionale. Diversamente l’autorizzazione sarà revocata
trascorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida con preavviso di decadenza senza che sia stato effettuato il
pagamento.
2) Ritardi nel versamento della tassa regionale possono essere ammessi nella misura massima di 30 giorni dai
termini di cui al comma 1 per gravi motivi adeguatamente giustificati o documentati.
3) In caso di revoca del consenso da parte del proprietario del terreno, il titolare dell’autorizzazione ha trenta
giorni di tempo dal preavviso per richiedere una nuova collocazione dell’impianto nel rispetto delle vigenti
disposizioni riguardo la distanza da altri impianti o istituti a divieto di caccia, trascorso i quali lo stesso si
intende decaduto.
4) In caso di cessazione dell’attività, di decadenza o revoca dell’autorizzazione, tutti i capanni e le eventuali
strutture aggiuntive devono essere smantellate a cura del titolare entro 60 giorni dalla avvenuta
comunicazione. Ai trasgressori si applica la sanzione prevista nella misura massima dall’Art. 58 leggera q)
della L.R. 3/94 oltre l’addebito delle eventuali spese di ripristino del sito.
Articolo 5 - Limite delle autorizzazioni
1) La provincia di Livorno, in deroga a quanto previsto dall’art. 81 comma 2 del decreto PGRT n. 33/R/2011,
rilascia autorizzazioni di appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell’annata venatoria
2005/2006, ovvero complessivamente n. 1.345.
2) In caso di superamento della soglia di cui al primo comma o per più richieste di installazione su un
medesimo sito, per il rilascio di nuove autorizzazioni o di cambi collocazione di impianti già esistenti, ai fini
della formulazione di graduatorie per l’accesso ai posti disponibili, varranno i seguenti criteri, in ordine di
priorità:
-
opzione di caccia esclusiva da appostamento ai sensi dell’Art. 28 comma 3 lett. b) della l.r. 3/94;
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-
Residenza in Provincia di Livorno;
-
condizione di disabile documentata da certificazione medica attestante il grado di invalidità e, a seguire,
maggiore grado di invalidità;
-
ultrasessantenne con maggiore anzianità;
data di presentazione della domanda (per le nuove autorizzazioni) o tabella più vecchia (per i cambi di
collocazione).
per un medesimo sito le richieste di cambio di collocazione hanno la precedenze su quelle di rilascio
autorizzazione di nuovi impianti, se contestuali.
Gli Appostamenti Fissi sono autorizzabili esclusivamente nelle aree non interdette individuate nel Piano
Faunistico Venatorio Provinciale ai sensi dell’Art. 75 comma 1 del DPGR del 26 luglio 2011 n. 33/R.
Saranno però consentiti cambi di collocazione, di tipologia e di titolarità per impianti già preesistenti nelle
zone interessate da tale restrizione.
Non potranno essere autorizzati, fatto salvo quelli già esistenti, nuovi appostamenti fissi o spostamenti entro
400 ml (200 ml ai sensi del successivo Art. 6) dalle Zone di Rispetto Venatorio se riconosciute dal piano
faunistico venatorio provinciale o da successivi atti attuativi come aree destinate a protezione della fauna
selvatica ai sensi dell’Art. 6, comma 5 della L.R. 3/94.
Non potranno essere autorizzati nuovi appostamenti fissi all’interno del perimetro delle aree contigue al
Parco Interprovinciale di Montioni.
Non potranno essere autorizzati, o riconfermati se preesistenti, appostamenti fissi che risultino interclusi in
enclavi ricavati all’interno di fondi chiusi istituiti ai sensi dell’Art. 25 L.R. 3/94 e che non abbiano un fronte o
corridoio di accesso libero da recinzione di almeno 200 metri di larghezza. Tutti gli appostamenti fissi che si
trovassero in detta situazione all’entrata in vigore del presente regolamento, avranno sei mesi di tempo per
regolarizzare la propria posizione, pena la revoca dell’autorizzazione.
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Articolo 6 - Distanze per nuovi appostamenti fissi e temporanei
1) La distanza fra appostamenti fissi al “colombaccio” viene ridotta da 700 a 350 ml su tutto il territorio
provinciale come consentito dall’Art. 76 comma 1 lettera a) del DPGR n. 33/R del 26/07/2011.
2) Tutte le nuove autorizzazioni e i cambi di collocazione, anche se di modesta entità, di impianti preesistenti
vengono richieste e rilasciate nel rigoroso rispetto delle distanze minime vigenti consentite dall’Art. 76 del
DPGR n. 33/R del 26/07/2011, ridotte all’orizzontale e senza alcuna tolleranza, fatto salvo quanto previsto
al comma 4 dell’Art. 2 del presente regolamento nel caso di eventuali successive verifiche.
3) La distanza degli appostamenti fissi da Istituti faunistici che hanno come fine la tutela e la salvaguardia della
fauna selvatica è ridotta da 400 a 200 ml, ai sensi del comma 2 Art. 80 del DPGR del 26 luglio 2011, n. 33/R.
4) Nell’ATC LI 9 la distanza tra appostamenti temporanei è ridotta da 80ml a 50 ml, ai sensi dell’Art. 77
comma 2 del DPGR del 26 luglio 2011, n. 33/R.
Articolo 7 - Disposizioni per agli appostamenti agli acquatici
1) A decorrere dalla S.V. 2014-2015, fatte salve altre disposizioni regionali più restrittive, viene istituito
l’obbligo dell’utilizzo di munizionamento in acciaio o altra lega, escluso il piombo, nella caccia agli acquatici
effettuata da appostamento fisso nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, anche non
ricadenti in zone SIR_ZPS.
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Articolo 8 - Entrata in vigore del regolamento
1) Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 15 comma 2 dello Statuto provinciale, il primo
giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
Articolo 9 - Norme finali
1) Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con DCP n. 139 del 30 luglio 2008 che si intende
abrogato.
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Provinciale si rimanda alle vigenti
normative nazionali e regionali in materia di appostamenti fissi con particolare riferimento al Titolo V del
DPGR n. 33/R/11.
Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale –27.12.2013
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