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Regolamento provinciale sugli appostamenti fissi

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Regolamento provinciale sugli appostamenti fissi
Regolamento provinciale sugli appostamenti fissi di caccia
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Articolo 1 – Tipologie degli appostamenti fissi di caccia
Gli appostamenti fissi di caccia si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) appostamenti fissi per minuta selvaggina costituiti da un capanno, di norma collocato a terra
con larghezza massima (dimensione orizzontale esterna del lato maggiore del capanno) di 4
metri;
b) appostamenti fissi per colombacci costituiti da un capanno principale collocato a terra o su
alberi o traliccio artificiale con larghezza massima (dimensione orizzontale esterna del lato
maggiore del capanno) di 15 metri con eventuali capanni complementari;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in
acqua, in prossimità dell’acqua, sul margine di uno specchio d’acqua o terreno soggetto ad
allagamento; tale appostamento è caratterizzato dalla presenza naturale dell’acqua e non è
soggetto ad allagamento artificiale;
d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale o superficie allagata
artificialmente, realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che
consentono l’allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono
consentiti nelle aree palustri naturali, specificatamente individuate dalla provincia e sono
provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia riguardano esclusivamente l’azione di caccia da
appostamento fisso esercitata nella collocazione richiesta, e non legittimano l’impianto del
manufatto costituente l’appostamento se avviene con modalità in contrasto con le norme generali e
particolari vigenti sul luogo, incluse quelle riguardanti l’edilizia, il paesaggio, la tutela del territorio, la
sicurezza e le regole urbanistiche, per le quali il richiedente dovrà, nel caso, richiedere specifica
autorizzazione ai soggetti competenti.
La variazione di tipologia di un appostamento esistente può essere autorizzata esclusivamente come
“nuovo appostamento” e comporta la rinuncia dell’autorizzazione pre-esistente.
Non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi del presente Regolamento, gli appostamenti
realizzati per la caccia di selezione agli Ungulati.
Articolo 2 – Numero massimo di appostamenti fissi
1. La Provincia di Pisa autorizza gli appostamenti fissi di caccia sul territorio provinciale in numero
non superiore a 2.000 o comunque secondo il limite indicato dal Piano Faunistico Venatorio
Provinciale (PFVP) vigente e in ogni caso non superiore al numero di appostamenti fissi autorizzati
nella stagione 1989/90. Sempre nel PFVP è indicato il numero massimo di appostamenti fissi o
l’equivalente valore di densità riferito alla Superficie Agro Forestale (SAF), autorizzabili per le
singole unità territoriali di gestione (Aree di Programma, Aziende Faunistico Venatorie).
2. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni per appostamenti fissi sono da ritenersi sature le Aree
di Programma (AdP) che hanno superato sul proprio territorio una densità di 1,20 appostamenti
ogni 100 ettari di Superficie Agro Forestale (SAF). Nel caso di superamento di tale soglia, non
potranno essere concesse nell’AdP né nuove autorizzazioni, né spostamenti in ingresso di
autorizzazioni esistenti.
3. In deroga a tali limiti, e comunque in modo da non superare complessivamente nel territorio
provinciale il numero di appostamenti fissi autorizzati nella stagione 1989/90, potranno essere
autorizzati appostamenti delle tipologie c) e d) di cui al precedente articolo, purché aderenti alle
linee guida gestionali di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Nelle AFV, entro un anno dalla approvazione del presente Regolamento e salvo la deroga di cui
all’ultimo capoverso del comma precedente, è consentito un numero di appostamenti fissi non
superiore a 1 ogni 200 ha di superficie.
5. Il raggiungimento degli obiettivi numerici massimi previsti ai commi 1 e 2 avverrà, per il TCP
(territorio a caccia programmata), principalmente regimando il numero di nuovi appostamenti
concessi e le richieste di nuova collocazione.
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Articolo 3 – Nuovi Appostamenti
Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla Provincia tassativamente dal’1° al
31 marzo di ogni anno, esclusivamente tramite servizio postale o presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo, o inviate per PEC. Per le richieste inviate per posta raccomandata, fa fede la data del
timbro postale. Non verranno accettare domande presentate fuori dell’arco temporale sopra
indicato.
Le autorizzazioni per appostamenti fissi sono rilasciate a persone fisiche titolari di porto d’armi per
uso caccia in corso di validità.
La condizione di cui al punto precedente non è necessaria per i Titolari di Azienda Faunistico
Venatoria, per le autorizzazioni a loro intestate entro i confini dell’istituto per le quali sono
comunque responsabili. Ai Titolari suddetti potrà essere concessa deroga rispetto al numero di
autorizzazioni intestate.
Le richieste di cui al comma 1 debbono essere obbligatoriamente presentate, in bollo, su moduli
predisposti dall’Ufficio Difesa Fauna, compilando tutti gli spazi in essi predisposti. In essi, sarà tra
l’altro predisposta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i., in cui il richiedente dichiara obbligatoriamente:
a) di avere il consenso del proprietario e del conduttore del fondo;
b) la localizzazione dell’appostamento richiesto, comprendente precise indicazioni su: Comune,
Foglio e la Particella catastale di ubicazione dell’appostamento e/o degli eventuali capanni
complementari;
c) la localizzazione GPS in coordinate geografiche (latitudine N – longitudine E, impostate sul
Sistema Gauss Boaga, Roma 40) dell’appostamento e di ciascuno degli eventuali appostamenti
complementari; tali localizzazioni dovranno indicare un punto univoco per ciascun
appostamento;
d) l’opzione di caccia prescelta e posseduta dal richiedente alla data di presentazione della
domanda, ai sensi dell’art. 28 L.R. 3/94;
e) che la collocazione dell’appostamento richiesto risulta essere non in contrasto con quanto
stabilito dalle norme regionali rispetto ad altri appostamenti, a vie di comunicazione, ad
immobili, ad aree a divieto di caccia, e in rispetto ad ogni altra condizione stabilita dalle suddette
norme od altre di maggior tutela della sicurezza prevista da disposizioni provinciali;
f) che il richiedente, se in possesso di opzione C) di cui all’art. 28 L.R. 3/94, non risulti essere
titolare di altri appostamenti fissi in Regione Toscana.
Alle richieste di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti
documenti/informazioni:
a) fotocopia di un documento di identità del richiedente, firmato ed in corso di validità;
b) recapito PEC o indirizzo di posta elettronica (se disponibili);
c) planimetria in scala 1:10.000 illustrante, con una croce, il cui centro rappresenta il punto esatto
richiesto, la collocazione dell’appostamento principale e, dove previsto, degli eventuali capanni
complementari;
d) per gli appostamenti a palmipedi e trampolieri posti su laghi artificiali o su superfici allagate
artificialmente, nella cartografia di cui al punto precedente, dovrà essere riportato il perimetro
dell’area del lago o della superficie allagata e l’estensione in ettari;
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e) attestazione (copia della ricevuta di versamento) dell’avvenuto pagamento della tassa di
concessione regionale;
f) elenco dei frequentatori;
g) consenso del Titolare concessionario per gli appostamenti ricadenti dentro Aziende Faunistico
Venatorie.
Nel caso non sussistano all’epoca di presentazione delle richieste di nuova autorizzazione le
condizioni indicate all’art. 2 comma 1, è permessa la presentazione della richiesta priva
dell’attestazione di cui alla lettera e) del precedente comma 5. In tal caso la richiesta resta quiescente
sino al 31 dicembre successivo e decade dopo tale termine. Entro tale termine nel caso si realizzino
le condizioni di concessione dell’autorizzazione, dopo specifica comunicazione della Provincia, il
richiedente potrà ricevere la medesima solo previa presentazione dell’attestazione suddetta.
Le nuove autorizzazioni, nonché gli spostamenti di appostamenti esistenti, sono rilasciate previa
verifica sul GIS in uso all’Ufficio Difesa Fauna, da parte della Provincia, della regolarità della
collocazione anche in merito alle distanze da altri appostamenti e da Istituti Faunistici. L’istruttoria,
l’atto autorizzativo e le operazioni di accertamento e controllo si baseranno prioritariamente sulle
indicazioni di collocazione GPS fornite dal richiedente, concedendo una tolleranza massima
strumentale di mt. 10,0 rispetto ad esse
La Provincia si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare ulteriori verifiche, anche a campione,
mediante sopralluogo e rilevamento della collocazione effettiva, anche tramite GPS in uso agli
Uffici Provinciali.
L’assenza o l’incompletezza delle informazioni indicate nei precedenti punti 5 e 6, comporta la
interruzione dei termini di procedimento istruttori, che viene comunicata al richiedente con l’invito
a far pervenire alla Provincia entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione le
informazioni/documenti mancanti. Decorso tale termine senza aver ricevuto risposta, la pratica
viene archiviata.
Salvo le comunicazioni di cui al precedente comma, la Provincia comunica ai richiedenti entro il 30
giugno l’eventuale non accoglimento delle richieste presentate e la motivazione.
Articolo 4 – Autorizzazioni esistenti:
validità dell’autorizzazione, rinnovo e conferma annuale
Dopo il primo anno di validità dell’autorizzazione di appostamento fisso, il titolare
dell’autorizzazione, nel periodo compreso tra il 15 gennaio e, tassativamente, non oltre il 28
febbraio, deve inviare alla Provincia tramite servizio postale o per PEC, l’attestazione dell’avvenuto
pagamento della tassa regionale e il Modulo di Conferma Annuale di Appostamento, predisposto
dall’Ufficio Difesa Fauna, debitamente compilato e firmato.
In tale Modulo il titolare deve indicare, nelle forme previste dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.), con firma in calce e allegando la copia di un documento
d’identità firmato ed in corso di validità:
- di avere il consenso del proprietario e del conduttore del fondo in cui è situato l’appostamento;
- l’elenco dei frequentatori autorizzati ad utilizzare l’appostamento in assenza del titolare (non
saranno accettati elenchi inviati successivamente al 28 febbraio, fatte salve le comunicazioni inviate
entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del presente Regolamento);
- che il titolare avente opzione C) di cui all’art. 28 L.R. 3/94, non risulta essere titolare di altri
appostamenti fissi in Regione Toscana.
Copia della conferma annuale e la ricevuta di versamento devono essere trattenuti dal titolare ed
esibiti, unitamente all’autorizzazione al personale di vigilanza.
L’assenza o l’incompletezza delle informazioni indicate nei precedenti punti comporta l’interruzione
dei termini di procedimento istruttorio, e l’inizio del procedimento di decadenza che viene
comunicato al titolare insieme alla diffida alla produzione ed invio alla Provincia delle
informazioni/documenti entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Decorso
tale termine senza aver ricevuto risposta, e comunque con la permanenza delle lacune evidenziate
nella nota inviata al titolare la Provincia procede alla emanazione dell’atto di decadenza
dell’autorizzazione.
5. A seguito di accertamento di falsa dichiarazione relativa nelle dichiarazioni obbligatorie previste al
precedente comma 2, corrisponde l’inizio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione, oltre
alle sanzioni e segnalazioni previste dalla normativa vigente.
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Articolo 5 – Consenso del proprietario e del conduttore del fondo
La validità dell’autorizzazione dell’appostamento fisso di caccia, è subordinata al consenso da parte
del proprietario e del conduttore del fondo che il cacciatore attesta di possedere tramite
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000,
all’atto della richiesta di nuova autorizzazione e, successivamente, nella Conferma Annuale.
In ogni caso, tali attestazioni devono obbligatoriamente indicare il nominativo del proprietario e del
conduttore del fondo, le loro generalità (almeno data nascita e indirizzo di residenza) e la
dichiarazione dei dati catastali riferiti al numero di foglio e di particella e al Comune dove si intende
ubicare l’appostamento.
La provincia può controllare in ogni momento la veridicità di tale dichiarazione ed in caso di
dichiarazione mendace dispone la decadenza dell’appostamento oltre a quanto previsto
dall’articolo 76 del DPR 445/2000.
Il proprietario del terreno può decidere in qualsiasi momento di revocare al titolare
dell’appostamento il suo consenso, che dovrà attestare attraverso una comunicazione scritta alla
Provincia. In tal caso l’appostamento decade dalla data dell’atto di revoca dell’autorizzazione
emesso dalla Provincia.
Articolo 6 – Trasferimento titolare dell’autorizzazione
Il trasferimento dell’autorizzazione di appostamenti fissi dal titolare ad altra persona, può essere
richiesto esclusivamente da persone inserite nell’elenco dei frequentatori da almeno un anno. La
richiesta deve essere presentata di norma entro il 28 febbraio, in sostituzione della conferma
annuale.
Il nuovo richiedente deve allegare alla domanda di trasferimento di titolarità i seguenti documenti:
- Consenso del precedente titolare su modulo predisposto dalla Provincia;
- Versamento relativo alla tassa di concessione regionale.
In caso di decesso del titolare, il nuovo richiedente deve allegare alla domanda di trasferimento di
titolarità i seguenti documenti:
• Comunicazione (certificato) di morte del precedente titolare dell’appostamento;
• Nulla-osta degli altri eventuali frequentatori aventi diritto al trasferimento;
• Versamento relativo alla tassa di concessione regionale.
Il trasferimento di titolarità è obbligatorio nel caso di:
• cambio di titolare all’interno di una Azienda Faunistico Venatoria, per le autorizzazioni relative
agli appostamenti dell’Azienda ed intestati al titolare della Azienda;
• cambio di titolare per appostamenti intestati precedentemente in numero superiore a quanto
stabilito all’art. 13.
Articolo 7 – Nuove collocazioni
1. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato può essere presentata alla
provincia prima della scadenza della validità o in sostituzione della conferma annuale entro il 28
febbraio. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione come per la nuova richiesta di un
appostamento fisso.
2. La richiesta di nuova collocazione presentata entro il 28 febbraio ha precedenza rispetto alle richieste
di nuova autorizzazione successive a tale data.
3. La provincia può consentire in ogni periodo il cambio di collocazione di appostamenti che si
vengano a trovare, per l’effetto di provvedimenti successivi all’autorizzazione, entro Istituti Pubblici
di neo-istituzione o per i quali l’appostamento si sia venuto a trovare in condizioni di non possibile
utilizzo per eventi indipendenti dalla volontà del titolare.
Articolo 8 – Priorità di rilascio delle autorizzazione
1. Le richieste di appostamenti nuovi o le nuove collocazioni di appostamenti esistenti possono essere
accolte solo nel caso la loro collocazione risulti conforme alle distanze previste dalla Legge rispetto
ad appostamenti esistenti, ad istituti faunistici, a vie di comunicazione e strade carrozzabili e ogni
altra distanza prevista dalle normative vigenti.
2. Nel caso in cui siano presentate richieste di nuovi appostamenti fissi che vadano ad interferire fra
loro in base alle distanze minime previste fra appostamenti fissi, le autorizzazioni sono rilasciate con
le seguenti priorità:
a) a coloro che hanno optato per la forma di caccia B dell’articolo 28 L.R. 3/94;
b) ai cacciatori disabili in possesso di certificato di invalidità;
c) ai cacciatori ultrasessantenni;
d) a coloro che non sono intestatari di altri appostamenti fissi in provincia di Pisa;
e) al richiedente più anziano;
f) in base alla data di presentazione della richiesta.
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Articolo 9 – Tempi di decadenza delle richieste
Nel caso di incompletezza, irregolarità o invio fuori tempo delle richieste relative a nuovi
appostamenti di cui all’art.3 comma 1, la Provincia comunica entro il 30 giugno ai richiedenti, ai
sensi dell’articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., l’eventuale motivato non accoglimento,
invitandoli, nel caso, a fornire rettifiche o integrazioni, anche cartografiche e disponendo eventuale
sopralluogo.
Le richieste di cui al comma precedente, nonché tutte le altre richieste e domande inerenti nuovi
appostamenti, rinnovi, cambio di collocazione o di titolarità, per le quali non siano pervenute le
integrazioni, rettifiche o altre informazioni richieste dalla Provincia decadono il 31 dicembre
successivo alla data della domanda (fa fede la data del protocollo della Provincia).
Articolo 10 - Catasto e distanze tra appostamenti preesistenti
Ai fini dell’aggiornamento del Catasto Provinciale degli Appostamenti Fissi i Titolari dovranno
annualmente inviare alla Provincia, all’atto della conferma annuale e utilizzando lo specifico
modulo, la localizzazione GPS (utilizzando coordinate Gauss-Boaga) dei capanni principali e di
eventuali capanni complementari.
La Provincia utilizzerà i dati forniti per valutare il rispetto delle distanze tra gli appostamenti
esistenti, riservandosi eventuali ulteriori controlli.
La completa acquisizione dei dati GPS e le azioni ulteriori di accertamento mediante sopralluogo
della collocazione, saranno utilizzate per la redazione entro il periodo di validità del PFVP 20122015 del “Nuovo Catasto degli Appostamenti Fissi”.
Nei casi in cui si ravvisi, anche per effetto dei controlli effettuati, la necessità di stabilire la priorità
di appostamenti con eguale o ravvicinata collocazione, fermi restando i criteri di cui all’art. 82,
comma 2 del DPGR 33/R/2011, si farà riferimento ai seguenti elementi in ordine decrescente:
5.
a) data di autorizzazione, relativa all’ultima collocazione dichiarata nella cartografia agli atti
d’ufficio;
b) opzione del titolare per la caccia da appostamento fisso, con priorità per titolari con opzione b);
c) cacciatore titolare in possesso di certificato medico di invalidità;
d) cacciatore titolare ultrasessantenne;
e) cacciatore titolare non intestatario di altri appostamenti fissi in Provincia di Pisa;
f) cacciatore titolare più anziano.
Rispetto agli esiti dei sopralluoghi e fatta salva l’applicazione delle sanzioni di legge, si considera
comunque sanabile la collocazione errata effettuata in buona fede, attraverso le procedure e le
modalità indicate all’art. 7 (domanda di nuova collocazione), purché nella nuova collocazione siano
comunque rispettate le distanze e le condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente
Regolamento.
Articolo 11 – Capanni complementari
1. I capanni complementari sono autorizzati nei soli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri
posti su laghi artificiali od aree allagate artificialmente, e negli appostamenti per la caccia al
colombaccio, previo consenso del proprietario e conduttore del terreno attestato dal cacciatore
richiedente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. I capanni complementari per la caccia al colombaccio non sono consentiti nell’area contigua al
Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli. Negli altri territori i complementari al
colombaccio possono essere al massimo 2, con le stesse dimensioni massime indicate per il capanno
principale, situati comunque nel raggio massimo di metri 35 dal suddetto.
3. I capanni complementari per gli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri posti su laghi artificiali
od aree allagate artificialmente, devono essere collocati a distanza minima di 80 metri dal capanno
principale, ad eccezione di quelli già autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento, nel numero massimo di 2 per le aree allagate fino a 5 ettari, n.3 per aree superiori a 5
ettari e fino a 7 ettari, n.4 per aree superiori a 7 ettari.
4. I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell’area definita dalla
cartografia di cui all’art. 3, comma 5° lett. d).
5. Per ogni capanno complementare, oltre al capanno principale, è dovuto il pagamento della relativa
Tassa di Concessione Regionale.
6. La richiesta di modifica dell’autorizzazione in relazione ai capanni complementari deve essere
presentata nei tempi e in sostituzione della conferma annuale e più precisamente entro il 28
febbraio.
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Articolo 12 – Distanze tra gli appostamenti
Per distanza fra appostamenti fissi si intende la distanza cartografica, ovvero la distanza posta in
proiezione orizzontale.
Le distanze fra appostamenti fissi sono quelle fissate dalla specifica normativa regionale, fatte salve
le deroghe o limitazioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente;
Le distanze fra appostamenti fissi, sono misurate dal centro del capanno principale. Fanno
eccezione i laghi artificiali e le aree allagate artificialmente regolarmente tabellate ai sensi dell’art. 73
del DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e s.m.i., in cui le distanze si misurano dal bordo del lago.
Possono mantenere la loro collocazione, anche in contrasto con quanto disposto al comma 2 gli
appostamenti di qualsiasi tipo autorizzati antecedentemente alla data del Regolamento Regionale 21
febbraio 1995 n°1. Tali appostamenti, se rinnovati continuativamente a partire da tale data,
mantengono la loro collocazione anche nel caso di cambio di titolare.
Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri
dalle aree di divieto di caccia ad eccezione di fondi chiusi, zone di rispetto venatorio, foreste
demaniali, divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 3/1994, altri divieti di
caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica,
6. Nel caso in cui la Provincia provveda, ai sensi dell’art. 75 comma 1 del DPGR 33/R/2011, ad
individuare le aree di divieto di impianto di appostamenti fissi, le distanze minime di impianto da
tale area saranno fissate nel provvedimento di divieto.
7. La distanze di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di appostamenti fissi preesistenti
alla istituzione o a modifiche di confini delle aree di divieto.
8. Non possono essere autorizzati nuovi appostamenti o nuove collocazioni di appostamenti esistenti
a distanza inferiore ai 150 m da strade carrozzabili di uso pubblico, ad eccezione di quelle poderali o
interpoderali, ferrovie, vie di comunicazione fluviale, immobili o posti fissi di lavoro. Tale distanza
minima può essere aumentata in casi di documentato pericolo per la sicurezza delle persone e dei
luoghi di lavoro.
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Articolo 13 – Numero autorizzazioni di appostamento fisso per titolare
Il numero massimo di autorizzazioni rilasciate in ambito provinciale può essere pari a tre per
appostamenti fissi il cui titolare abbia scelto l’opzione B) di cui all’art. 28 L.R. 3/94, di cui non più
di due al colombaccio e di uno per i possessori di opzione C).
La condizione di cui al punto precedente, fermi restando i limiti di cui all’art. 2 comma 3°, non è
necessaria per i Titolari di Azienda Faunistico Venatoria, per le autorizzazioni a loro intestate entro
i confini dell’istituto.
I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera C) della l.r.
3/1994, possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale
collocato esclusivamente nell' ATC di residenza venatoria o in un ulteriore A.T.C. Tale requisito
deve essere certificato dai suddetti cacciatori all’atto delle richiesta di nuovo appostamento,
variazione di collocazione, o su specifica richiesta della Provincia.
La condizione di cui al punto precedente dovrà essere realizzata, entro il 28 febbraio 2015, anche
per le autorizzazioni di appostamento fisso al colombaccio rilasciate prima del 23 febbraio 2005
(data approvazione L.R. 34/2005).
Articolo 14 – Dismissioni dell’appostamento
In caso di cessazione dell’attività o di decadenza dell’autorizzazione, gli appostamenti debbono
essere smantellati a cura del titolare dell’autorizzazione entro i sessanta giorni successivi.
Per gli appostamenti di cui il titolare non effettui la conferma annuale il termine suddetto è il primo
maggio successivo.
In caso di revoca dell’autorizzazione il termine di cui al comma 1 è dato dal 60° giorno successivo
alla notifica dell’atto di revoca.
L’Ufficio Difesa Fauna invia alla Polizia Provinciale comunicazione relativa ai casi di cui ai
precedenti commi 1, 2, 3, per le verifiche dell’avvenuto smantellamento.
Articolo 15 – Azioni di collaborazione, ripristino degli habitat e monitoraggio
Nel quadro della migliore gestione faunistica e ambientale la Provincia, gli ATC e le Aziende
Faunistico Venatorie potranno perseguire azioni finalizzate al miglioramento ambientale delle aree
occupate da appostamenti fissi in collaborazione con i Titolari e i proprietari dei fondi, anche
mediante l’utilizzo dei fondi destinati ai miglioramenti ambientali.
Tra le azioni previste saranno privilegiate quelle per ripristinare ex chiari o realizzarne di nuovi, con
superficie non inferiore ad un ettaro e con divieto di prosciugamento prima del 30 giugno, con
precedenza per quelli posti in situazioni di elevato interesse per le specie ornitiche acquatiche
(adiacenze delle ZRC e ZRV, Area Contigua al Parco Regionale, le aree dell’ex Padule di Bientina).
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I Titolari degli appostamenti fissi dovranno garantire la partecipazione ad azioni di monitoraggio
della fauna, anche previa partecipazione ad appositi incontri e formazione data gratuitamente dalla
Provincia, dagli ATC e dalle Associazioni provinciali.
La Provincia potrà favorire l’adesione a tali iniziative mediante percorsi di premialità degli
appostamenti partecipanti.
La attuazione delle prescrizioni di cui all’allegato 1 per gli appostamenti delle categorie c) e d)
dell’articolo 1 del presente Regolamento è condizione necessaria per l’effettuazione in essi della/e
giornate di pre-apertura annuale se previste.
Allegato 1
Prescrizioni per la gestione naturalistica degli appostamenti fissi ai palmipedi e trampolieri
(chiari di caccia)
Il titolare, nella richiesta di autorizzazione/conferma annuale dovrà allegare specifica cartografia
riportante l'effettivo perimetro dell'area allagata, nonché la localizzazione dell’appostamento principale e
dei complementari, e progetto di gestione che riporti l’impegno a eseguire/mantenere le seguenti
prescrizioni:
1. Il Titolare, nel caso di riduzione superiore al 60% della superficie allagata nel periodo compreso tra
il 1° ottobre ed il 30 giugno, dovuta a cause naturali o artificiali della superficie allagata dovrà darne
immediata comunicazione alla U.O. Difesa Fauna.
2. Deve essere assicurata, come previsto dalla normativa regionale, per almeno 10 mesi la presenza di
acqua su tutto il perimetro comunicato con la richiesta di autorizzazione/rinnovo.
3. A fine stagione venatoria può essere effettuato lo svuotamento del chiaro solamente per una parte
non oltre il 60% della superficie individuata con la richiesta di autorizzazione/rinnovo. La restante
parte può essere svuotata solo dopo il 30 giugno.
4. La separazione delle due zone potrà essere realizzata tramite semplice arginello che durante la
stagione venatoria può risultare coperto dall'acqua.
5. Deve essere garantito che nella fase di ri-allagamento artificiale a maggio/giugno l'acqua non superi
la quota dell'arginello.
6. Nella quota del 40% non devono essere inclusi parti di chiaro che presentino, una volta vuotato la
restante parte del 60%, profondità maggiori di 50 cm.
7. Ogni tre anni può essere fatta richiesta di anticipare lo svuotamento della quota del 40% al fine di
effettuare interventi di manutenzione straordinaria o modifiche della perimetro del chiaro.
8. Il titolare e i frequentatori da esso indicati dovranno partecipare alle operazioni di monitoraggio
faunistico organizzate dalla Provincia.
La non ottemperanza di quanto sopra comporterà il divieto di effettuare la pre-apertura nella stagione
venatoria successiva.
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