appostamenti fissi di caccia nella provincia di siena disciplinare per
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appostamenti fissi di caccia nella provincia di siena disciplinare per
Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della Delibera G.P. n° 331 del 27.12.2012 APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI SIENA DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CON LE DETERMINAZIONI REGOLAMENTARI AFFIDATE ALLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA (REG. REG. TOSCANA N° 33/R-26.7.2011 – Titolo V). ART. 1 DETERMINAZIONI REGOLAMENTARI AFFIDATE ALLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA La materia degli appostamenti fissi di caccia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26.7.2011 n° 33/R “Regolamento di attuazione della L.R. 12.1.1994 n° 3 (Recepimento della legge 11.2.1992, n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Il Regolamento è stato poi modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 789 del 3.9.2012. Il testo aggiornato del Regolamento ed in particolare il Titolo V dedicato agli Appostamenti (artt. da 73 a 85) affida alle Province alcune facoltà di disciplina in materia di distanze minime da altri appostamenti o divieti, in materia di appostamenti complementari, e in materia di smantellamento di appostamenti cessati decaduti o revocati. La Provincia di Siena, nell’esercizio di tale facoltà concessa dal Regolamento Regionale stabilisce quanto segue: A) Rif. art. 76, comma 1, lettera a) Gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all’art. 73, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 600 metri da appostamenti dello stesso tipo. Per la gestione di particolari territori, quali le Aziende Faunistico Venatorie e le zone ad esse limitrofe, ed esclusivamente per gli appostamenti fissi già autorizzati nella stagione venatoria 2011-2012, tale distanza minima è ridotta a metri 350. B) Rif. art. 78, comma 1 E’ consentito l’impianto di n° 1 appostamento complementare all’appostamento fisso per colombacci di cui all’art. 73, comma 2, lettera b) compreso in un raggio di 35 metri dall’appostamento principale. C) Rif. art. 78, comma 2 E’ consentito l’impianto di n° 1 appostamento complementare all’appostamento fisso per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all’art. 73, comma 2, lettera d) ad una distanza di 80 metri dall’appostamento principale. D) Rif. art. 80 Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. E) Rif. art. 82, comma 5 In caso di cessazione dell’attività, di decadenza o revoca dell’autorizzazione, tutti i capanni e le eventuali strutture aggiuntive devono essere smantellati a cura del titolare dell’autorizzazione con il completo ripristino dello stato naturale dei luoghi. Di tale avvenuto ripristino deve essere data comunicazione scritta alla Provincia ed al Comune competente entro 60 giorni dalla notifica. ART. 2 PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AFFIDATA ALLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA – SETTORE “RISORSE FAUNISTICHE E AREE PROTETTE” L’art. 81 del suddetto Regolamento Regionale (per il quale si indicano d’ora in poi solo articoli e commi seguiti dalla sigla “RR”, omettendo per brevità denominazione ed estremi) affida all’ente Provincia la competenza esclusiva per la procedura di rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia, ponendo una serie di norme, vincoli e linee guida cui la Provincia deve attenersi. Tuttavia, poiché il Regolamento non precisa nel dettaglio tutti gli aspetti del procedimento, la Provincia interviene con il presente Disciplinare a chiarire le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni, gli adempimenti istruttori tecnici e amministrativi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti e la regolarità dell’appostamento richiesto. Il presente Disciplinare viene adottato nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, allo scopo di rendere più semplice e trasparente lo sviluppo del procedimento, che risulta per sua natura complesso, e facilitare così l’accesso ai servizi da parte del cittadino. Il Disciplinare inoltre sviluppa un percorso di compatibilità con la vigente normativa sui procedimenti amministrativi (legge 241/1990 e s.m.i. e regolamento provinciale C.P. 157/1998), e individua infine le modalità, i tempi e gli adempimenti che il Regolamento medesimo ha rinviato alle determinazioni della Provincia (es.: art. 82, comma 5° RR). La competenza specifica sul procedimento amministrativo ed il coordinamento dell’intera procedura di rilascio delle autorizzazioni sono assegnati al Dirigente del Settore “Risorse faunistiche e aree protette” il quale provvede nell’ambito delle sue autonome funzioni, ispirandosi ai principi di trasparenza e semplificazione. ART. 3 NUMERO MASSIMO DI APPOSTAMENTI FISSI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI SIENA. Con riferimento al medesimo art. 81 comma 2° RR che stabilisce “Le province autorizzano appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990 … “ si attesta che gli appostamenti rilasciati della Provincia di Siena nell’annata venatoria 1989/1990 furono n° 1.938 (millenovecentotrentotto), e che pertanto questo è il numero massimo di appostamenti fissi di caccia che la Provincia di Siena può autorizzare contemporaneamente. ART. 4 NUOVE COLLOCAZIONI Le nuove collocazioni geografiche di appostamenti fissi già autorizzati, di cui all’art. 81, comma 11bis del DPGR 33/R/2011 (come modificato con DGR 789/2012), devono essere richieste alla Provincia, utilizzando il modulo allo scopo predisposto, e gravato da imposta di bollo, nel periodo compreso tra il 1 e 28 Febbraio di ogni anno unitamente alla “Conferma della validità annuale” di cui al successivo art. 12. L’istruttoria tecnica comparata delle richieste di nuova collocazione sarà condotta sulla base di quanto previsto dal presente Disciplinare, e sarà completata, di norma entro il 31 Marzo, prima di avviare l’analoga istruttoria relativa alle richieste di nuove autorizzazioni presentate dal 1 al 31 Marzo, anche ai fini della ricognizione di cui al successivo art. 13. A tale scopo si stabilisce che, ove la richiesta di nuova collocazione non venga accolta, l’appostamento rimane autorizzato sul sito geografico precedente, ed una ulteriore richiesta di nuova collocazione può essere presentata solo dal 1 al 28 Febbraio dell’anno successivo. Nel caso in cui la richiesta di nuova collocazione fosse originata dal mancato consenso del proprietario del fondo, e non fosse pertanto possibile la permanenza nel sito precedente, l’autorizzazione decade per “sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l’appostamento” come stabilito dall’art. 82, co. 2°. lett. d) RR.. Per il pronunciamento di decadenza vale quanto stabilito dall’ art. 13 lett. b) e dall’art. 15., nonché dall’art. 12, ultimo comma, per quanto attiene la tassa di concessione regionale eventualmente già pagata. ART. 5 NUOVE AUTORIZZAZIONI Ogni nuovo appostamento fisso è concedibile solo con un nuovo numero di tabella in virtù di una specifica richiesta di nuova autorizzazione, gravata da imposta di bollo, da presentarsi nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 31 di Marzo di ogni anno, su modulo predisposto dalla Provincia, secondo le norme di cui all’art. 81 RR, integrate da quelle contenute nel presente Disciplinare, il quale, con i successivi articoli interviene a precisare nel dettaglio gli aspetti del procedimento relativi a “disponibilità dei luoghi” (art. 6), “obbligo di misurazione del sito con GPS” (art. 7) ed “elenco dei frequentatori” (art. 8). Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto con firma autografa da parte del richiedente e corredato da una fotocopia di un documento valido. Tale fotocopia viene acquisita agli atti nel fascicolo intestato alla “tabella/autorizzazione” e non sarà più richiesta dall’ufficio per i successivi adempimenti amministrativi. ART. 6 ATTESTAZIONE SULLA DISPONIBILITA’ DEI LUOGHI La disponibilità dei luoghi in cui si colloca l’appostamento, di cui all’art. 81 co. 1° RR, deve essere attestata sul modulo di richiesta di nuova autorizzazione o nuova collocazione che avrà una sezione specifica a ciò dedicata. In tale sezione del modulo il titolare deve preventivamente acquisire espresso consenso scritto all’impianto dell’appostamento con firma autografa da parte del proprietario del terreno, corredato da una fotocopia di un documento valido del proprietario stesso. Tale fotocopia viene acquisita agli atti nel fascicolo intestato alla “tabella/autorizzazione” e non sarà più richiesta dall’ufficio finché non cambierà il proprietario del terreno. Il consenso può essere accordato dal proprietario con 2 diverse tipologie di efficacia: a) consenso limitato ad anni 1 (uno) da rinnovarsi già in sede di prima conferma annuale (2° anno di validità dell’autorizzazione); b) consenso senza limiti temporali con facoltà di revoca con effetti sull’intera validità dell’autorizzazione senza adempimenti aggiuntivi, fatta salva la facoltà del proprietario di revocare il consenso tramite raccomandata A/R da inviarsi al titolare ed alla Provincia. La revoca, esercitabile anche da parte di eredi e acquirenti, esplica i suoi effetti a decorrere dal 1 Febbraio successivo alla presentazione. In sede di rinnovo del consenso il proprietario del terreno potrà variare, nei modi descritti, la tipologia scelta in precedenza. ART. 7 OBBLIGO DI MISURAZIONE DEL SITO CON G.P.S. Le coordinate geografiche esatte del sito dell’appostamento fisso devono essere rilevate con strumentazione G.P.S. (Global Positioning System), sia per le finalità di istruttoria tecnica, che per l’obbligo di inserirle nel catasto degli appostamenti fissi che la Provincia deve inviare ogni anno alla Regione, ai sensi dell’art. 81 co. 12° RR. Tale obbligo di rilevamento deve essere rispettato in sede di richiesta di nuova autorizzazione o nuova collocazione , allorché il richiedente può scegliere, sul modulo predisposto dalla Provincia, una sola delle seguenti opzioni: a) dichiarazione di aver già provveduto per proprio conto, assumendo totalmente i rischi di misurazioni o trascrizioni errate nel rilevamento del sito, misurato con lo strumento GPS nel sistema UTM-WGS84 (World Geodetic System 1984), e indicazione della relativa coppia di coordinate piane: Nord ________ Est __________; b) dichiarazione di avvalersi del personale tecnico della Provincia, previo pagamento della relativa “tariffa per istruttoria tecnica” stabilita ogni anno dalla Giunta Provinciale (con ricevuta di pagamento allegata alla richiesta). Nel caso che il richiedente scelga l’opzione b) sarà convocato dalla Provincia entro 30 giorni con lettera raccomandata A/R per le operazioni di rilevamento GPS del sito prescelto, per le quali avrà facoltà di delegare per scritto una persona di sua fiducia. Ove né il richiedente, né un suo delegato siano presenti all’appuntamento fissato dalla Provincia, si configura, di fatto, una rinuncia all’autorizzazione richiesta, in quanto risulterà impossibile procedere all’istruttoria tecnica obbligatoria. ART. 8 ELENCO DEI FREQUENTATORI In osservanza dei principi di trasparenza e semplificazione, ed allo scopo di agevolare l’attività di controllo sull’esercizio venatorio da parte di tutti gli organi di vigilanza, la Provincia di Siena stabilisce che l’elenco ufficiale dei frequentatori dell’appostamento, di cui all’art. 84 co. 1° RR, viene inserito dal titolare nel modulo di richiesta di nuova autorizzazione o nuova collocazione, o nel modulo di conferma annuale, e rimane agli atti, regolarmente protocollato, a disposizione per verifiche e controlli. Pertanto la comunicazione alla Provincia dell’elenco dei frequentatori deve essere contestuale alla richiesta di nuova autorizzazione o nuova collocazione o di conferma annuale, con l’indicazione, sul modulo predisposto dalla Provincia, di un numero massimo di n° 4 frequentatori, completa di dati anagrafici, codice regionale cacciatore ed eventuale opzione esclusiva di caccia (L.R. 3/1994 art. 28, co. 3° lettera b). Nel caso che il titolare intenda variare l’elenco dei frequentatori allegato all’autorizzazione per appostamento fisso rilasciata dalla Provincia, potrà farlo in sede di conferma annuale secondo quanto indicato all’art. 18. ART. 9 ISTRUTTORIA TECNICA COMPARATA Dal 1 Aprile ( o dal 1 Marzo per le nuove collocazioni ) i competenti uffici della Provincia individuati all’art. 2, avvalendosi se necessario di soggetti esterni specializzati, avviano un’istruttoria tecnica comparata suddivisa in n° 3 fasi principali: a) inserimento delle nuove richieste nella banca dati del programma gestionale in uso; b) inserimento nel data base cartografico della Provincia dei punti GPS relativi ai siti richiesti; c) verifica dei requisiti di regolarità del sito richiesti in ordine ai seguenti elementi: - che il sito ricada in zone ove è consentito l’impianto di appostamenti fissi; - che sussista la distanza regolamentare da istituti posti in divieto di caccia, ovvero da immobili, fabbricati o stabili, nonché da vie di comunicazioni, ferrovie o strade carrozzabili secondo quanto stabilito dall’art. 33, co. 1° della L.R. 3/1994; - che sussista la distanza regolamentare da altri appostamenti fissi già autorizzati; - che sussista la distanza regolamentare da altri siti oggetto di analoga richiesta di nuova autorizzazione, con applicazione dei criteri di priorità descritti nell’art. successivo. ART. 10 CRITERI DI PRIORITA’ In applicazione della norma di cui all’art. 81 co. 5° RR la Provincia stabilisce che, nel caso in cui si debba assegnare una precedenza tra due o più richieste di nuova autorizzazione o nuova collocazione si applicano, in ordine decrescente di importanza, i seguenti criteri di priorità: a) opzione per la forma di caccia da appostamento fisso (L.R. 3/1994 art. 28, co. 3°, lettera b); b) condizione di disabilità, di qualsiasi valore percentuale, certificata dall’apposita Commissione per l’accertamento delle invalidità civili operante presso le Aziende USL – U.O. Medicina legale; c) aver già compiuto il 65° anno di età alla scadenza del termine di presentazione (31 Marzo); d) titolare di autorizzazione revocata in quanto il sito dell’appostamento ricadeva in area su cui è stato istituito un nuovo divieto di caccia (vedi art. 15); e) data di presentazione della richiesta (consegna diretta all’ufficio o data del timbro postale); f) richiedente più anziano di età; g) sorteggio; I suddetti criteri sono applicati in modo interamente subordinato, nel senso che si applica il criterio successivo soltanto nel caso in cui quello precedente non abbia risolto la priorità. Appena un criterio risolve la priorità si tralasciano del tutto i criteri successivi. (Esempio: si assegna la precedenza al più anziano solo se le richieste risultano presentate lo stesso giorno, e così via si ricorre al sorteggio solo se i richiedenti sono nati nello stesso giorno). I suddetti criteri trovano la stessa identica applicazione per l’eventuale formazione della graduatoria descritta al successivo art. 14. ART. 11 PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Al termine dell’istruttoria tecnica comparata, di norma entro il 31 Maggio ( o entro il 31 Marzo per le nuove collocazioni), il Responsabile del procedimento compila l’elenco delle richieste non accoglibili, per le quali viene spedita ai richiedenti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e tramite lettera raccomandata A/R, la “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, denominata anche per esigenze di chiarezza “preavviso di diniego”. A seguito di ciò il richiedente, entro il termine di giorni 10 dal ricevimento, ha il diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, e rende inapplicabile l’automatismo di accoglimento individuato all’art. 81 co. 4° e 11bis RR. Trascorsi i 10 giorni si procede con l’esame delle osservazioni e documentazioni presentate e si provvede in via definitiva, con specifico atto del Dirigente competente, al diniego formale di autorizzazione per le richieste risultate non accoglibili. Nella motivazione di tale provvedimento finale è data ragione del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate. Infine, a conclusione dell’istruttoria tecnica comparata, il Dirigente competente con successivo atto da adottarsi di norma entro il 30 Giugno ( o entro il 30 Aprile per le nuove collocazioni ), concede le nuove autorizzazioni, sulla base dei posti disponibili sul territorio provinciale, calcolato secondo quanto stabilito all’art. 13. I titolari delle nuove autorizzazioni ( o nuove collocazioni ) concesse dovranno provvedere, secondo tempi e modalità comunicate dall’ufficio, alla consegna della marca da bollo, della ricevuta di pagamento della tassa regionale di concessione e, ove abbiano prescelto la spedizione postale, la ricevuta di pagamento delle spese postali. La nuova autorizzazione cartacea, in unico originale soggetto ad imposta di bollo, sarà stampata dall’ufficio unitamente alla carta topografica in Scala 1:25.000 relativa al sito dell’appostamento e sarà consegnata al titolare, insieme alla tabella di identificazione di cui all’art. 81, co. 9 RR, entro il 31 Agosto secondo la modalità da lui prescelta nel modulo della richiesta: a) consegna diretta a mano presso l’ufficio; b) spedizione postale tramite raccomandata A/R previo pagamento del relativo costo La firma della suddetta autorizzazione, che costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento, è delegata dal Dirigente competente sia al Responsabile del Procedimento che al Responsabile dell’Istruttoria. L’obbligo di esposizione della tabella di identificazione, sancito dall’art 81, co. 9 RR, non è limitato alla sola stagione venatoria o al periodo di effettivo esercizio venatorio, ma deve intendersi a carattere permanente. Pertanto sarà cura del titolare esporre la tabella in modo stabile ed adeguato, ad un’altezza che riduca il rischio di atti vandalici, ma comunque in modo da garantirne la piena leggibilità da parte degli organi di controllo. ART. 12 CONFERMA ANNUALE DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE Le autorizzazioni per appostamento fisso rilasciate a decorrere dall’anno 2012 non hanno scadenza prestabilita, ma la loro validità è subordinata alla procedura di conferma annuale stabilita dall’art. 82, comma 1°, il quale ha unificato il termine di scadenza al 28 Febbraio per tutte le autorizzazioni rilasciate (senza più alcun riferimento alla data della stampa o della consegna dell’autorizzazione cartacea al titolare). Solo il completo rispetto della procedura per la conferma annuale, estende alla stagione venatoria che avrà inizio in quel dato anno la validità dell’autorizzazione rilasciata. La procedura è costituita da 3 elementi essenziali: a) pagamento della tassa di concessione regionale di (€ 56,00 per ogni appostamento principale o complementare salvo eventuali modifiche decise dalla Regione) da effettuarsi in data successiva al 1 Gennaio; b) acquisizione del consenso del proprietario; (solo in caso di scadenza del consenso precedente - vedi art. 6) c) invio alla Provincia, entro e non oltre il 28 Febbraio, del modulo di conferma annuale, contenente il consenso del proprietario del terreno (solo se necessario) e corredato dall’attestazione di pagamento della tassa regionale. Il modulo può essere inviato mediante consegna manuale diretta presso l’ufficio, ovvero mediante spedizione postale, nel quale caso farà fede la data del timbro postale. Il mancato completamento della procedura sopra descritta entro il 28 Febbraio costituisce motivo di decadenza dell’autorizzazione (art. 82, co.2°, lettera c). Il titolare, una volta ricevuta la notifica del pronunciamento di decadenza, può richiedere alla Regione il rimborso della tassa di concessione eventualmente già pagata. In alternativa al rimborso, e solo nel caso che il titolare sia la stessa persona, il pagamento della tassa potrà essere utilizzato per una nuova autorizzazione per appostamento fisso concessa nello stesso anno. In tal caso l’ufficio provvederà manualmente alla validazione rettificando sulla ricevuta di pagamento il numero della tabella cui il pagamento è riferito. ART. 13 RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AUTORIZZAZIONI VALIDE E DEI POSTI DISPONIBILI PER NUOVE AUTORIZZAZIONI. Ogni anno entro il 30 Aprile il Dirigente competente predispone una specifica ricognizione delle autorizzazioni rilasciate disponendo con proprio atto: a) la validità per l’anno in corso delle autorizzazioni regolarmente confermate comprese quelle di nuova collocazione di cui all’art. 4; b) la decadenza definitiva di quelle non confermate; c) il numero dei posti disponibili per le nuove autorizzazioni rispetto al limite massimo di n° 1.938 appostamenti individuato all’art. 3. ART. 14 GRADUATORIA ANNUALE RICHIESTE ACCOGLIBILI Nel caso che il numero dei posti disponibili risulti inferiore alle domande di nuova autorizzazione regolarmente pervenute e dichiarate accoglibili, si procederà alla compilazione di una specifica graduatoria secondo i criteri di priorità individuati al precedente art. 10. ART. 15 DIFFIDA E PRONUNCIAMENTO DI DECADENZA Il provvedimento dirigenziale descritto all’art. 13 costituisce formale pronunciamento di decadenza ai sensi dell’art. 82 RR, in ordine ai casi descritti alle lettere c) e d) del comma 2°. Esso deve essere notificato al titolare entro 30 giorni dall’adozione. La Provincia stabilisce al riguardo che la diffida, prevista dal comma 3° del medesimo art. 82 RR, sia espressamente inserita nel testo dell’autorizzazione, e conservi la sua efficacia per tutti gli obblighi (compresa la conferma annuale), stabiliti dal regolamento regionale e dal presente Disciplinare, a cui il titolare è tenuto anno dopo anno. Per quanto attiene ai casi di decadenza descritti alle lettere a) e b) del medesimo comma 2° dell’art. 82 RR, ovvero a quelli conseguenti all’istituzione di un nuovo divieto di caccia sull’area in cui ricade il sito dell’appostamento, in base al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione, il pronunciamento di decadenza può essere adottato in qualsiasi periodo dell’anno, e deve essere notificato al titolare entro 30 giorni dall’adozione. ART. 16 PROCEDURA STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI CONFERMATE PER L’ANNO 2012. ( Abrogato in quanto relativo al solo anno 2012 ) ART. 17 DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE In caso di decesso del titolare, l’autorizzazione per appostamento fisso di caccia decade automaticamente con effetto immediato, e pertanto non è più possibile l’utilizzo venatorio del capanno, neppure ai cacciatori inseriti nell’elenco dei frequentatori. La facoltà di trasferire la titolarità ad altra persona iscritta nell’elenco dei frequentatori da almeno un anno, ai sensi dell’art. 81, co. 10° RR, deve essere esercitata nel periodo che va dal primo giorno successivo al decesso fino al 28 Febbraio dell’anno successivo al decesso, previa richiesta scritta utilizzando il modulo di cui al successivo art. 19. Trascorso tale termine l’autorizzazione decade in via definitiva. ART. 18 VARIAZIONI SU ELENCO FREQUENTATORI E APPOSTAMENTI COMPLEMENTARI L’elenco dei frequentatori ufficiale di cui all’art. 84, co. 1° RR è conservato in atti presso l’ufficio competente e può essere variato dal titolare con una nuova comunicazione secondo le modalità di cui all’art. 8. Tale facoltà di variazione può essere esercitata solo in sede di conferma annuale, nel periodo tra il 1 ed il 28 Febbraio, utilizzando l’apposita sezione del modulo di conferma annuale descritto all’art. 12. La Provincia non rilascia al titolare attestazioni di variazione dell’elenco. L’elenco più recente inoltrato dal titolare ai sensi del presente Disciplinare sostituisce l’elenco precedente, viene conservato in atti, costituisce l’elenco ufficiale dei frequentatori dell’appostamento, e rimane a disposizione per verifiche e controlli da parte degli organi di vigilanza. In sede di conferma annuale il titolare ha anche la facoltà di chiedere, liberamente, utilizzando l’apposito sezione nel modulo, una modifica della autorizzazione per quanto attiene l’appostamento complementare, sia richiedendo l’istallazione, ove esso non sia previsto, sia rinunciando a quello eventualmente già autorizzato. In entrambi i casi sarà però tenuto a: a) adeguare conseguentemente l’importo della tassa di concessione regionale pagata; b) restituire all’ufficio l’originale della autorizzazione in suo possesso; c) allegare la marca da bollo da applicare sulla nuova autorizzazione; d) allegare la ricevuta di pagamento dei costi per la spedizione postale della nuova autorizzazione che sarà completata dall’ufficio di norma entro il 30 Aprile. ART. 19 VARIAZIONE PER TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ La titolarità dell’autorizzazione per appostamento fisso può essere trasferita ad altra persona iscritta nell’elenco dei frequentatori da almeno un anno (art. 81, co. 10° RR). Tale facoltà, ad eccezione del caso di decesso del titolare disciplinato dall’art.17, può essere esercitata solo nel periodo tra il 1 ed il 28 Febbraio, in alternativa alla conferma annuale cui era tenuto il titolare precedente, utilizzando l’apposito modulo di richiesta, soggetta ad imposta di bollo. Unitamente a tale modulo il richiedente (frequentatore da almeno un anno che intende divenire titolare) è tenuto a consegnare alla Provincia l’originale della autorizzazione precedente. Per il trasferimento di titolarità deve essere riacquisito il consenso del proprietario secondo le modalità stabilite dall’art. 6, utilizzando l’apposita sezione contenuta nel modulo. Il pagamento della tassa di concessione deve essere intestato al richiedente, il quale deve anche effettuare, ove interessato, la comunicazione relativa all’elenco dei frequentatori. La tabella di identificazione già rilasciate dalla Provincia al titolare precedente conserva naturalmente la propria validità in ordine agli obblighi già descritti all’art. 11. L’ordine numerico di inserimento nell’elenco dei frequentatori ufficiale conservato in atti costituisce titolo di precedenza per il trasferimento di titolarità. Pertanto ove il richiedente non sia il primo frequentatore iscritto in tale elenco dovrà allegare alla richiesta la rinuncia scritta dei frequentatori iscritti in elenco prima di lui. L’autorizzazione intestata al nuovo titolare (ex frequentatore da almeno un anno), soggetta a imposta di bollo, con timbro e firma autografa di un funzionario della Provincia (vedi art. 11), sarà stampata dall’ufficio e consegnata entro il 31 Agosto secondo la modalità prescelta: - consegna diretta a mano presso l’ufficio; - spedizione postale tramite raccomandata A/R previo pagamento del relativo costo; ART. 20 APPOSTAMENTI FISSI NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE La Provincia stabilisce che le autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie possono essere concesse con il limite numerico di un appostamento principale ogni 300 ettari di superficie vincolata o frazione superiore a 150 ettari. Sono esclusi da tale limitazione gli appostamenti fissi, già autorizzati nella stagione venatoria 2011-2012, concessi alle AFV che hanno ottenuto il riconoscimento della “fascia di eccellenza” in relazione ai requisiti di qualità (Disciplinare AFV – art. 18). La limitazione sopra descritta riduce di oltre il 50%, rispetto al territorio a caccia programmata, la densità di appostamenti consentita nelle AFV, e trova compensazione nella possibilità di ottenere gli appostamenti spettanti, che viene complessivamente garantita alle AFV. A tale scopo la Provincia stabilisce che il numero massimo di appostamenti fissi autorizzabili ogni anno di cui all’art. 3, viene calcolato previa riserva esclusiva per le AFV di un numero complessivo di 120 appostamenti fissi. Sono fatte salve eventuali rettifiche o integrazioni sulla materia indicate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale (L.R. 3/1994 art. 8).