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Operazioni soggette al regime del margine

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Operazioni soggette al regime del margine
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Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
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Operazioni soggette al regime del margine: sanzionabile il contribuente che avrebbe dovuto
avvedersi della frode
E’ sanzionabile il contribuente che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria avente ad oggetto auto
usate, soggetta al regime del margine, avrebbe dovuto accorgersi che l’operazione posta in essere occultava
una frode fiscale.
Questo è quanto concluso dai giudici di legittimità, nella Sentenza n. 20302, depositata il 4 settembre 2013.
La decisione della Corte trae origine da un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate, a
seguito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione l’IVA dovuta su
operazioni di acquisto e rivendita di autovetture usate, indebitamente assoggettate al regime del margine.
Secondo la Corte, l’applicazione del riferito regime è subordinata alla sussistenza di requisiti oggettivi
(attinenti alla natura del bene compravenduto) e soggettivi riguardanti l’originario cedente (ed in particolare la
circostanza che il cedente del bene non abbia potuto esercitare, nel suo Paese, alcuna rivalsa per l'imposta
versata quando acquistò quel bene).
Pertanto, il corretto adempimento degli oneri formali di documentazione della cessione (ed in particolare la
annotazione in fattura, da parte del cedente, del regime del margine di utile) non è elemento sufficiente a
comprovare l’effettiva esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che consentono l'applicazione del
regime speciale dell'IVA alla operazione di cessione del bene.
E’ necessario, infatti, verificare anche che il cedente abbia assolto l’imposta in modo definitivo e sia uno dei
soggetti indicati dalla medesima disposizione: privato consumatore, soggetto che non abbia potuto detrarre
l'imposta per aver destinato i beni ad attività esente, ovvero che agisca in regime di franchigia nel proprio
Stato membro, ovvero che abbia a sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine di utile.
La mancata corrispondenza tra la rappresentazione documentale della operazione di cessione del bene in
regime del margine e quella effettivamente realizzata dalle parti (ordinaria operazione di cessione
intracomunitaria assoggettata ad IVA nel Paese di destinazione) può essere oggetto di contestazione da
parte dell’Ufficio finanziario, ove emergano elementi oggettivi che privino di attendibilità le indicazioni
contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario.
In detta ipotesi, sarà onere del soggetto che intende avvalersi del regime speciale del margine, in deroga al
sistema ordinario di applicazione dell'IVA concernente gli acquisti interni ed intracomunitari, provare la
sussistenza dei presupposti che ne consentono l’applicazione, e, quindi, la mancata detrazione dell'IVA “a
monte” da parte del cedente.
Di conseguenza, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisi delle irregolarità nell’operazione posta in
essere dal cedente, la responsabilità del soggetto cessionario per l’obbligazione tributaria derivante dal fatto
illecito del cedente, o eventualmente del terzo, inseritosi nella catena delle cessioni del bene, rimane esclusa
solo se questi dimostri la propria buona fede e cioè che non sapeva, né avrebbe potuto sapere di aver preso
parte a una frode fiscale.
La buona fede del cessionario può, quindi, essere riconosciuta soltanto agli operatori che hanno adottato
tutte le misure che si possono a loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni
non siano riconducibili ad una frode.
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Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
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Venendo al caso di specie, la società cessionaria non poteva addurre a giustificazione della propria condotta
la propria buona fede, in quanto sussistevano elementi obiettivi che avrebbero dovuto indurre la stessa a
sospetto:
a) dalle intestazioni proprietarie, risultanti dai libretti di circolazione, dei precedenti cedenti, era emerso
che questi erano soggetti comunitari che esercitavano imprese di autonoleggio o di compravendita di
auto e che avevano portato in detrazione l’IVA a monte;
b) dette vetture risultavano immatricolate in Spagna e spedite direttamente presso il fornitore italiano,
ma dall’analisi dei documenti era emerso che il trasporto dei veicoli non era stato ordinato
direttamente dalla società fornitrice italiana ma da una società irlandese, circostanza che legittimava
la ipotesi di una interposizione fittizia nella cessione.
Pubblicato sul sito www.ilquotidiano.ipsoa.it in data 13 settembre 2013
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