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Operazioni soggette al regime del margine
Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Operazioni soggette al regime del margine: sanzionabile il contribuente che avrebbe dovuto avvedersi della frode E’ sanzionabile il contribuente che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria avente ad oggetto auto usate, soggetta al regime del margine, avrebbe dovuto accorgersi che l’operazione posta in essere occultava una frode fiscale. Questo è quanto concluso dai giudici di legittimità, nella Sentenza n. 20302, depositata il 4 settembre 2013. La decisione della Corte trae origine da un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione l’IVA dovuta su operazioni di acquisto e rivendita di autovetture usate, indebitamente assoggettate al regime del margine. Secondo la Corte, l’applicazione del riferito regime è subordinata alla sussistenza di requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto) e soggettivi riguardanti l’originario cedente (ed in particolare la circostanza che il cedente del bene non abbia potuto esercitare, nel suo Paese, alcuna rivalsa per l'imposta versata quando acquistò quel bene). Pertanto, il corretto adempimento degli oneri formali di documentazione della cessione (ed in particolare la annotazione in fattura, da parte del cedente, del regime del margine di utile) non è elemento sufficiente a comprovare l’effettiva esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che consentono l'applicazione del regime speciale dell'IVA alla operazione di cessione del bene. E’ necessario, infatti, verificare anche che il cedente abbia assolto l’imposta in modo definitivo e sia uno dei soggetti indicati dalla medesima disposizione: privato consumatore, soggetto che non abbia potuto detrarre l'imposta per aver destinato i beni ad attività esente, ovvero che agisca in regime di franchigia nel proprio Stato membro, ovvero che abbia a sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine di utile. La mancata corrispondenza tra la rappresentazione documentale della operazione di cessione del bene in regime del margine e quella effettivamente realizzata dalle parti (ordinaria operazione di cessione intracomunitaria assoggettata ad IVA nel Paese di destinazione) può essere oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio finanziario, ove emergano elementi oggettivi che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario. In detta ipotesi, sarà onere del soggetto che intende avvalersi del regime speciale del margine, in deroga al sistema ordinario di applicazione dell'IVA concernente gli acquisti interni ed intracomunitari, provare la sussistenza dei presupposti che ne consentono l’applicazione, e, quindi, la mancata detrazione dell'IVA “a monte” da parte del cedente. Di conseguenza, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisi delle irregolarità nell’operazione posta in essere dal cedente, la responsabilità del soggetto cessionario per l’obbligazione tributaria derivante dal fatto illecito del cedente, o eventualmente del terzo, inseritosi nella catena delle cessioni del bene, rimane esclusa solo se questi dimostri la propria buona fede e cioè che non sapeva, né avrebbe potuto sapere di aver preso parte a una frode fiscale. La buona fede del cessionario può, quindi, essere riconosciuta soltanto agli operatori che hanno adottato tutte le misure che si possono a loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non siano riconducibili ad una frode. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Venendo al caso di specie, la società cessionaria non poteva addurre a giustificazione della propria condotta la propria buona fede, in quanto sussistevano elementi obiettivi che avrebbero dovuto indurre la stessa a sospetto: a) dalle intestazioni proprietarie, risultanti dai libretti di circolazione, dei precedenti cedenti, era emerso che questi erano soggetti comunitari che esercitavano imprese di autonoleggio o di compravendita di auto e che avevano portato in detrazione l’IVA a monte; b) dette vetture risultavano immatricolate in Spagna e spedite direttamente presso il fornitore italiano, ma dall’analisi dei documenti era emerso che il trasporto dei veicoli non era stato ordinato direttamente dalla società fornitrice italiana ma da una società irlandese, circostanza che legittimava la ipotesi di una interposizione fittizia nella cessione. Pubblicato sul sito www.ilquotidiano.ipsoa.it in data 13 settembre 2013