il rapporto di lavoro: particolarita` nel settore dell`edilizia
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il rapporto di lavoro: particolarita` nel settore dell`edilizia
IL RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA’ NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 27/06/2013 1 La Cassa Edile • Tutte le imprese del settore edile ed affine, sia industriali che artigiane, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operaio e/o apprendista operaio, sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile. • Il compito della Cassa Edile è quello di riscuotere i contributi e gli accantonamenti per garantire a tali lavoratori la retribuzione per gratifica natalizia e per ferie, anche quando il rapporto di lavoro è frazionato in più contratti, anche di breve durata, con più datori di lavoro. • La Cassa Edile, inoltre, gestisce un particolare sistema retributivo sostitutivo degli scatti d’anzianità, ed inoltre provvede ad erogare una serie di diverse provvidenze provvidenze. 27/06/2013 2 La Cassa Edile • Le Casse Edili sono organismi costituiti a livello provinciale attraverso un accordo tra le associazioni territoriali sindacali di settore, pertanto le modalità di iscrizione, di denuncia delle retribuzioni nonché di quantificazione dei contributi da versare risultano essere differenti da una provincia ad un’altra. 27/06/2013 3 Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile • L’obbligatorietà L obbligatorietà dell’iscrizione dell iscrizione delle imprese alla Cassa Edile non discende da una norma di legge, bensì da una disposizione contenuta nel ccnl. • Il Mi Ministero i t d dell L Lavoro, però, ò h ha chiarito hi it come non sia i ammissibile che alcune imprese dell’edilizia applichino solo parzialmente il ccnl senza provvedere a tale iscrizione (Min. Lav. nota del 20/11/2007). • Inoltre va ricordato che l’impresa che opera in appalti pubblici bbli i è tenuta t t ad d osservare integralmente i t l t il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore (art. 118, D.Lgs. n° 163/2006), e che analogo obbligo è previsto per quella che opera nell’ambito del mercato privato (art. 3 cc. 8 3, 8, lett lett. B) B), D D.Lgs. Lgs n° 494/1996) 27/06/2013 4 Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile - Le imprese straniere • Nel caso di aziende straniere operanti in Italia, gli obblighi verso le casse edili si estrinsecano: – Le aziende comunitarie a loro discrezione devono garantire prestazioni parificate a quelle offerte dalla cassa edile, oppure iscriversi agli enti esistenti in Italia; – Le L aziende i d extracomunitarie t it i sono obbligate bbli t ad d iscriversi alla cassa edile in Italia (deve applicarsi ll’intera intera normativa italiana - nota Min. Min Lav. Lav 11028/2007). ) 27/06/2013 5 Assunzione: adempimenti • Il ccnl prevede che i lavoratori che entrano per la prima volta lt nell settore tt dell’edilizia d ll’ dili i d debbano bb necessariamente i t frequentare un apposito corso di formazione di 16 ore, al q una conoscenza di base delle mansioni fine di acquisire che dovranno svolgere, del cantiere come luogo di lavoro e di produzione, nonché dei rischi che potranno correre se non applicheranno rigorosamente le norme antinfortunistiche previste. • A tal fine le scuole edili territoriali organizzano g corsi gratuiti, a cui le aziende devono iscrivere i propri lavoratori almeno 3 giorni prima dell’assunzione. • La L sanzione i per l’l’avviamento i t d dell llavoratore t iin assenza di formazione è pari all’arresto da due a quattro mesi con l’aggiunta agg u ta de dell’ammenda a e da da 1200 00 a 5 5200 00 eu euro. o 27/06/2013 6 Assunzione: adempimenti p • In caso di assunzione con contratto a tempo parziale, l’impresa edile è obbligata a comunicare all’Inps l’orario stabilito tra le parti parti. • A proposito di part time, si ricorda che l’art. 78 del ccnl prevede che non possano essere assunti operai a part time i in i misura i superiore i all 3% d dell totale l d deii llavoratorii occupati a tempo indeterminato; resta ferma la possibilità p a tempo p p parziale, laddove di assumere almeno un operaio non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno. • Sono esclusi da tali limiti quantitativi i contratti part time stipulati con gli impiegati impiegati, con gli operai di 4° 4 livello, livello con operai pensionati, con gli operai non adibiti alla produzione (esclusi gli autisti), nonché per le trasformazioni da full time a part time per gravi problemi di salute salute. 27/06/2013 7 Assunzione: adempimenti • Per quanto riguarda i limiti quantitativi per ricorrere al contratto a termine i quattro CCNL dell’Edilizia termine, dell Edilizia non sono concordi concordi. I ccnl dei settori Industria, Artigianato e PMI ritengono che, fermo restando quanto previsto dall'art dall art. 10 10, cc. 7 7, del D D. Lgs Lgs. 368/2001 368/2001, tale ricorso per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo pp di lavoro con contratto a tempo p determinato,, il 25 % dei rapporti indeterminato dell’impresa; Il ccnl Edili Cooperative p di Produzione e Lavoro,, stabilisce che il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa. Tale percentuale si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi indicate dal comma 1, lett. C) dell’articolo citato. 27/06/2013 8 Assunzione: adempimenti • IInoltre, lt neii quattro tt CCNL dell’Edilizia d ll’Edili i sii afferma ff che h è possibile utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo p determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa dell impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. 27/06/2013 9 Assunzione: adempimenti • Le imprese edili impegnate in opere o lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del pubblici, trattamento speciale di disoccupazione edile una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta p gg all’organico aziendale esistente all’atto dell’affidamento dei lavori al fine dello svolgimento degli stessi (art. 11, c. 4 L 4, L. n°° 223/1991). 223/1991) • La percentuale è determinata dalla Commissione regionale i l competente, t t in i misura i non superiore i all 25% 25%. 27/06/2013 10 Assunzione: adempimenti • Nell’ambito dei cantieri edili è previsto l’obbligo di munire i ttutto tt il personale l occupato t di un’apposita ’ it tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, generalità del lavoratore e la contenente le g denominazione del datore di lavoro (art. 36bis, c. 3, L. n° 248/2006), nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, subappalto la relativa autorizzazione (art. (art 5, 5 L L. 13/8/2010 n° 136). • In alternativa,, i datori che occupano p fino a 9 dipendenti p possono assolvere l’obbligo annotando su un apposito registro di cantiere, vidimato dalla D.P.L., da conservarsi sul luogo di lavoro lavoro, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Le annotazioni vi vanno effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera. 27/06/2013 11 Tessera di riconoscimento - esempio 27/06/2013 12 Rapporto pp di lavoro: p particolarità • Orario di lavoro (1): - - 40 ore settimanali medie annue,, con un massimo,, comunque, q , di 10 ore/gg., sia per gli operai che per gli impiegati, normalmente ripartite su 5 giornate. E' tuttavia consentita la distribuzione dell'orario su 6 giorni p g per obiettive esigenze g tecnico-produttive p da p portare preventivamente a conoscenza delle r.s.a. In tale ipotesi è prevista una maggiorazione dell'8% per le ore lavorate nella g giornata del sabato. E’ ammesso il recupero di eventuali periodi di sosta conseguenti a cause impreviste o di forza maggiore. I conseguenti prolungamenti di orario per recupero non possono eccedere il limite di un’ora un ora al giorno, comunque garantendo il rispetto del limite massimo di 10 ore lavorative al giorno di cui sopra, e devono essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi successivi al momento in cui è avvenuta la sosta o g l’interruzione a cui si riferiscono. Nel caso di orario normale organizzato su cinque giorni alla settimana, i recuperi possono essere effettuati a regime normale (senza quindi il riconoscimento di alcuna maggiorazione) anche nella giornata del sabato. 27/06/2013 13 Rapporto di lavoro: particolarità • Orario di lavoro (2): Per gli operai è inoltre previsto un regime di flessibilità, che viene definito dalla contrattazione integrativa territoriale la quale stabilisce la ripartizione dell'orario territoriale, dell orario nei vari mesi dell'anno, sempre comunque nel rispetto della de a media ed a su base annua a ua d di 40 0o ore e se settimanali. a a 27/06/2013 14 Rapporto di lavoro: particolarità • Orario di lavoro (3): Per il solo personale delle industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche addetto ai lavori all’aperto e nel periodo compreso tra maggio e settembre, la legge prevede la facoltà di superamento del limite settimanale di 40 ore per un periodo di quattro mesi all’anno, previa comunicazione alla D.P.L., per necessità ità imposte i t da d esigenze i tecniche t i h e stagionali. t i li • Le ore prestate oltre le 40 settimanali in base a tale normativa essendo ore di lavoro normale normativa, normale, sono escluse dal computo del tetto annuale delle 250 ore di lavoro straordinario, pur restando fermo, per tali ore, il riconoscimento i i t d della ll maggiorazione i i contrattuale t tt l per lle ore di lavoro prestate oltre il limite dell’orario normale. 27/06/2013 Rapporto di lavoro: particolarità • Festività Il trattamento economico degli operai, interamente a carico i d dell’impresa, ll’i è parii ad d otto tt ore d della ll paga oraria i di fatto, e viene riconosciuto in caso di coincidenza della festività con qualsiasi giornata della settimana settimana. Per gli impiegati, la sola festività coincidente con la domenica do e ca va a retribuita e bu a in agg aggiunta u aa alla a normale o ae retribuzione mensile, in misura pari ad 1/25 della retribuzione mensile stessa. 27/06/2013 16 Rapporto di lavoro: particolarità • Congedo matrimoniale Quindici giorni consecutivi di calendario, sia per gli operai che per gli impiegati. Il trattamento economico per gli operai è pari a 104 ore complessive (di cui 56 ore a carico Inps), mentre quello previsto per gli impiegati è pari agli emolumenti spettanti nel corrispondente periodo lavorativo lavorativo. 27/06/2013 17 Rapporto di lavoro: particolarità • Trasferta operai I vari contratti collettivi del settore edile stabiliscono che all'operaio comandato a prestare attività lavorativa in trasferta si continua ad applicare pp il contratto integrativo g provinciale di provenienza, seppur garantendogli il rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo integrativo in vigore nella località di svolgimento dei lavori nel caso in cui questi risultino superiori a quanto previsto dal contratto integrativo della località di provenienza, e rimane inoltre iscritto alla Cassa Edile della provincia da cui proviene. Per i cantieri di durata superiore a 3 mesi l'impresa è, invece, tenuta ad iscriverlo alla competente C Cassa Edil Edile llocale, l a partire i d dall secondo d mese successivo i a quello nel corso del quale ha avuto inizio la trasferta. 27/06/2013 18 Rapporto di lavoro: particolarità • T Trasferta f t operaii E' comunque previsto, sia dalla contrattazione collettiva che dall'art dall art. 18 della L L. n° n 55/1990 (riguardante gli appalti pubblici), che l'impresa debba fornire alla Cassa Edile locale, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco degli operaii lì presentiti iin ttrasferta f t e l'indicazione l'i di i d dell cantiere ti in cui normalmente operano, fornendo anche la documentazione docu e a o ea attestante es a e l'avvenuta a e u a trasmissione as ss o e delle denunce delle retribuzioni erogate agli stessi ed i conseguenti versamenti contributivi effettuati alla Cassa Edile di provenienza provenienza. 27/06/2013 19 Rapporto di lavoro: particolarità • Distacco Introducendo un trattamento di maggior favore per i lavoratori edili rispetto a quanto previsto a livello generale, generale i contratti collettivi dell’edilizia prevedono che sia sempre necessario il consenso del lavoratore in caso di distacco, anche quando non vi sia mutamento di mansioni. In caso di distacco va ricordato che l'impresa distaccante, presso l quale la l continua ti a permanere lla tit titolarità l ità d dell rapporto t di lavoro, dovrà evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile i singoli lavoratori distaccati per tutta la durata del distacco stesso. 27/06/2013 20 Rapporto di lavoro: particolarità • Ferie Salvo quanto previsto dagli accordi collettivi territoriali, anche h all fifine di favorire f i il rientro i t alle ll proprie i residenze id dei lavoratori migranti, e compatibilmente con le necessità tecnico tecnico-organizzative organizzative dell’impresa dell impresa, è permesso sia agli operai che agli impiegati che ne facciano richiesta di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento, pur restando fermo l’obbligo di usufruire di d settimane due tti di fferie i nell corso d dell suddetto dd tt anno. 27/06/2013 21 Rapporto di lavoro: particolarità • Collocamento obbligatorio Le imprese edili sono soggette a quanto previsto dalla L. n°° 68/1999 iin ttema di collocamento ll t obbligatorio bbli t i d deii disabili, ma la L. n° 247/2007 (c.d. Riforma del welfare) ha previsto che che, a partire dal 1° 1 gennaio 2008 2008, debbano essere esclusi sia il personale di cantiere sia gli addetti ai trasporti del settore edile dal computo dei soggetti da considerare ai fini del calcolo della quota di riserva. 27/06/2013 22 Rapporto di lavoro: particolarità • M Mensilità ilità aggiuntive i ti a) operai: per gli operai è prevista una modalità particolare di riconoscimento, riconoscimento descritta successivamente successivamente. b) impiegati: entro il 20 dicembre di ogni anno l’impresa deve corrispondere p ai lavoratori inquadrati q come impiegati una tredicesima mensilità; entro il 30 giugno di ogni anno una quattordicesima mensilità (denominata “premio premio annuo”) annuo ). Inoltre, Inoltre all all’impiegato impiegato che abbia conseguito un’anzianità effettiva di almeno vent’anni presso la stessa impresa, in occasione della ricorrenza d ll d della data t di assunzione i va corrisposto i t annualmente l t un premio di fedeltà pari ad una mensilità. 27/06/2013 23 Cessazione rapporto di lavoro • La L L. n° 223/1991 esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione i licenziamenti, sia pur collettivi, per fine lavori in edilizia (fine cantiere o fine fase l lavorativa), ti ) quindi i di essii sono sottratti tt tti alle ll procedure d di mobilità. • Con sentenza n. 17273/2011, la Cassazione ha comunque affermato che i licenziamenti per fine lavori in edilizia trovando la propria giustificazione con l’esigenza edilizia, l esigenza di riduzione del personale, comportano un diritto di precedenza alla riassunzione entro sei mesi, in caso di nuovi reclutamenti con le stesse mansioni mansioni. 27/06/2013 24 La retribuzione • N Nell settore tt dell’edilizia, d ll’ dili i lilimitatamente it t t aglili operaii ed d aglili apprendisti operai, valgono regole particolari per quanto riguarda g il p pagamento g della g gratifica natalizia,, delle ferie, dei riposi annui, dei compensi legati all’anzianità professionale, nonché il criterio di calcolo dei trattamenti integrativi in caso di malattia od infortunio infortunio. • Diverso è, quindi, il meccanismo di calcolo della e bu o e; a alcuni cu d di tali a co compensi, pe s , infatti, a , non o vengono e go o retribuzione; pagati direttamente dal datore nei periodi “canonici”, bensì egli provvede al calcolo delle somme dovute e le accantona mensilmente presso la Cassa Edile Edile, la quale provvederà successivamente a pagarle al lavoratore. 27/06/2013 25 Maggiorazione per riposi annui • L’ L’operaio i edile dil h ha di diritto itt a riposi i i annuii ((r.o.l. l ed d ex festività) per un ammontare complessivo annuo pari a 88 ore. • Il pagamento di tali spettanze avviene mensilmente (sia in caso di avvenuta fruizione che in caso contrario) t tramite it la l corresponsione i iin b busta t paga di una voce (ad. es. “maggiorazione per riposi annui”) corrispondente al 4,95% da calcolarsi ca co a s su paga base, e ex indennità de àd di co contingenza, ge a, e.e.t., indennità territoriale di settore ed eventuale maggiorazione prevista per i capisquadra, per tutte le ore di lavoro normale effettivamente lavorate e sul trattamento economico per le festività (escluso il 4/11). 27/06/2013 26 Gratifica natalizia e ferie MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO Il meccanismo di calcolo è il seguente: Il datore riconosce mensilmente al lavoratore una • maggiorazione pari al 18,50% della retribuzione ordinaria (accantonamento lordo). Tale importo rappresenta la retribuzione attribuibile all’operaio per gratifica natalizia (10%) e per ferie (8,50%); • Provvede quindi a trattenere al lavoratore il 14,20% per poi versarlo alla Cassa Edile (accantonamento netto), mentre la restante parte (4,30%) (4 30%) rimane in busta paga e, di conseguenza, viene effettivamente corrisposta mensilmente all’operaio. p 27/06/2013 27 Gratifica natalizia e ferie MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO • La percentuale citata è da calcolarsi sulla retribuzione dovuta per il lavoro ordinario e per festività (eccetto la festività del 4/11). • Non N d deve essere calcolata l l t suii compensii per llavoro festivo, lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di trasferta eventuali premi trasferta, premi, indennità per lavoro disagiato disagiato, indennità sostitutive di mensa e trasporto, ecc. 27/06/2013 28 Gratifica natalizia e ferie • Salvo eventuali accordi territoriali, la Cassa Edile provvede a Luglio (ferie) ed a Dicembre (13^) ad erogare gli importi accantonati dalle varie imprese a favore dei singoli g operai. p • Per quanto detto, l’impresa non deve corrispondere nulla direttamente ai propri operai a tali titoli. • Comunque, nonostante nel mese di effettiva fruizione delle ferie non esista retribuzione imponibile imponibile, in virtù del fatto che la contribuzione sulla maggiorazione del 18,50% viene regolarmente pagata mensilmente, l’Inps riconosce l’intero periodo feriale a favore del lavoratore ai fini delle prestazioni previdenziali. 27/06/2013 29 Gratifica natalizia e ferie • La citata percentuale di maggiorazione/accantonamento spetta all’operaio anche per i periodi di assenza per malattia nei limiti della conservazione del posto malattia, posto, nonché, in misura intera o ridotta, in caso di infortunio. • In tal caso il calcolo della maggiorazione percentuale deve essere effettuato sulla base dell’orario normale di lavoro prestato nel cantiere nel periodo di assenza dell’operaio, ovvero dell’orario normale di lavoro localmente in vigore nel caso in cui i lavori nel cantiere siano i ttotalmente t l t sospesi. i 27/06/2013 30 Trattamento economico per malattia • La Cassa C Edile corrisponde un importo ((anticipato, in realtà, dal datore di lavoro e successivamente rimborsato) ad integrazione dell’indennità dell indennità giornaliera riconosciuta dall’Inps. • Tale trattamento integrativo non spetta all’operaio che si ammali durante il periodo di prova. • L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura percentuale della normale retribuzione e non è influenzato da quanto corrisposto dall’Inps. Non si applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”. Indennità malattia Inps 27/06/2013 + Integrazione Cassa Edile + Accantonam. = Totale retribuzione in malattia 31 Malattia a carico Cassa Edile [(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 6 1°, 2° e 3° giorno per malattia fino a 6 giorni = 0,0495 1°, 2° e 3° giorno per malattia > 6 giorni = 0,5495 1°, 2° e 3° giorno per malattia > 12 giorni = 1,0495 Dal 4° 4 al 20° 20 giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,3795 0 3795 Dal 21° al 180° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,1565 Dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto (per le sole giornate non indennizzate dall’Inps) = 0,5495 Non si applica la “lordizzazione” 27/06/2013 32 Trattamento economico per infortunio • La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in realtà, dal datore di lavoro e successivamente rimborsato) i b t ) ad d iintegrazione t i d dell’indennità ll’i d ità giornaliera i li riconosciuta dall’Inail. • L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura percentuale della normale retribuzione e non è influenzato da quanto corrisposto dall’Inail dall Inail. Non si applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”. Indennità giornaliera + Inail 27/06/2013 Integrazione Cassa Edile + Accantonam. = Totale retribuzione in infortunio 33 Trattamento economico per infortunio Giorno dell’infortunio Primi 3 gg. successivi all’evento Intera retribuzione retribuzione, compresa la maggiorazione 4 4,95% 95% e la normale percentuale per ferie e gratifica natalizia (18,50% lordo / 14,20% netto) - 60% della normale retribuzione (a carico impresa) - più trattamento integrativo giornaliero (retribuz. oraria x coeff. coeff 0 0,2538 2538 x n n° ore) (a carico Cassa Ed Ed.)) - più maggioraz. per riposi annui ridotta al 2,97% -p più accantonam. ferie e 13^ normale (18,50%/14,20%) Dall 4° all 90° D giorno - Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff. 0 2538 x n 0,2538 n° ore) - più accantonamento per ferie e 13^ in misura ridotta, pari al 7,40% lordo e 5,70% netto Dal 91° giorno - Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff. 0,0574 x n° ore) - più accantonam. accantonam ridotto (4 (4,60% 60% lordo e 3 3,60% 60% netto) 27/06/2013 34 Meccanismo sostitutivo degli scatti d’anzianità • Per gli operai, in sostituzione degli scatti d’anzianità, è previsto un istituto denominato Anzianità Professionale Edile (A (A.P.E.), P E ) gestito direttamente dalle singole Casse Edili. • Viene riconosciuto un assegno pari al 5% del minimo di paga base per ogni biennio di anzianità, all’operaio che possa far valere un minimo di 2.100 ore nel biennio stesso, sommando le ore ordinarie lavorate oltre a quelle di assenza per malattia ed infortunio. 27/06/2013 35 Indennità trasporto • L’entità L entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, sostitutiva di un servizio di trasporto collettivo, è stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale. • In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua quantificazione possono ritenersi validi i seguenti principi generali: - è normalmente riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza, indipendentemente i di d t t d dalle ll ore llavorate; t - non è dovuta in caso di riconoscimento di un’indennità di trasferta; - va computata per il calcolo del Tfr; - è soggetta sia a contribuzione che ad imposizione fiscale fiscale. 27/06/2013 36 Indennità sostitutiva mensa • L’entità L entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, sostitutiva di un servizio di mensa, è stabilita dalla contrattazione integrativa g territoriale. • In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua quantificazione possono essere applicati i seguenti principi generali: - va riconosciuta in misura intera per ogni giornata in cui ll’effettiva effettiva presenza sia almeno pari a 4 ore; - in caso contrario, all’operaio compete 1/8 dell’importo giornaliero per ogni ora di effettiva presenza; - non spetta per le giornate in cui venga riconosciuta un’indennità di trasferta; - in i alcuni l i casii (ved. ( d oltre) lt ) è soggetta tt a contribuzione t ib i e ad d imposizione fiscale solo per la quota giornaliera p di € 5,29. , eventualmente eccedente l’importo 27/06/2013 37 Fondo PREVEDI • • Per gli aderenti, la contribuzione dovuta al Fondo è così ripartita: - 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore; - 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR TFR, a carico del datore di lavoro; - 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993; - 18% dell’accantonamento dell accantonamento del TFR maturato nell’anno nell anno, per gli altri lavoratori. Dal 17 settembre 2010, a seguito della formale approvazione da parte t della d ll C Covip i d delle ll modifiche difi h statutarie, t t t i P Prevedi di h ha iiniziato i i t a raccogliere anche adesioni senza la necessità di conferimento del Tfr al Fondo (ma con versamento della sola contribuzione in percentuale). 27/06/2013 38 Contributi previdenziali • Le imprese edili sono tenute al versamento della contribuzione dovuta per la totalità dei propri dipendenti dipendenti, calcolata nel rispetto di un minimale imponibile che risulti non inferiore a quello che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali pari all’orario di lavoro normale stabilito dal ccnl e dai contratti integrativi integrati i territoriali (minimale edile) edile). • La legge dispone infatti l’infrazionabilità del minimale contributivo comportando quindi l’obbligo contributivo, l obbligo di versare la contribuzione anche in assenza di prestazione effettiva (c.d. contribuzione virtuale). ) • Tale minimale va rispettato anche per i contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza alle quote previste dal ccnl. 27/06/2013 39 Contributi previdenziali • Non sussiste l’obbligo del rispetto del minimale edile unicamente nei seguenti casi: - assenze per eventi tutelati (malattia, infortunio, c.i.g., maternità e congedo parentale, congedo matrimoniale, donazione sangue, ecc.) - ferie, ferie permessi individuali, individuali sciopero sciopero, servizio militare e/o civile civile, aspettative e permessi sindacali - chiusura lavori per ferie collettive, ancorché non maturate - assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente ed assenze conseguenti a provvedimenti disciplinari - assenze per frequenza di corsi di formazione professionale svolti presso gli enti-scuola edili 27/06/2013 40 Contributi previdenziali • Ai fini del calcolo dell’imponibile previdenziale, alle normali retribuzioni erogate va sommato l’importo l importo dell’accantonamento lordo (normalmente il 18,50%) in quanto costituente retribuzione differita, nonché il 15% delle somme versate alle Casse Edili (sia a carico dell’impresa che del lavoratore) quale contribuzione per a.p.e., istruzione professionale, previdenze sociali e Fondo lavori usuranti, usuranti al netto della quota dovuta dal lavoratore alla Cassa Edile per previdenze sociali Per meglio comprendere le modalità di calcolo si precisa quanto segue: dalla percentuale di contribuzione complessivamente dovuta alla Cassa Edile devono essere detratte le quote di adesione contrattuale e gli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile stessa; sul risultato si calcola il 15%, dal quale poi detrarre la quota a carico del lavoratore a titolo di contribuzione di finanziamento alla Cassa. N.B.: le percentuali dovute per le contribuzioni di cui sopra sono determinate in misura diversa da parte di ogni singola Cassa Edile 27/06/2013 41 ESEMPIO: trattamento previdenziale della contribuzione versata alla Cassa Edile 27/06/2013 42 Contributi previdenziali • Riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va dimenticato che l’indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo p o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di € 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997) 27/06/2013 43 Sgravio contributivo • La L L. n° 247/2007 (Pacchetto Welfare) prevede la possibilità di fruire di uno sgravio contributivo in misura pari a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro e del d l 100% d della ll quota t a carico i d dell llavoratore t sulle ll erogazioni di 2° livello (nell’edilizia, l’Elemento Economico Territoriale), entro un tetto massimo annualmente l t stabilito t bilit (max. ( 5%) (per il 2012 = 2,25%) della d ll retribuzione contrattuale annua del singolo lavoratore. • Per e accede accedere ea allo o sg sgravio a o le ea aziende e de de devono o o inoltrare o ae preventivamente domanda all’Inps, per via telematica. • La possibilità di fruire dello sgravio è subordinata alla regolarità contributiva ed al rispetto della parte economica e normativa del contratto collettivo applicato. 27/06/2013 44 “Sconto edili” • Ai datori di lavoro del settore è riservata, per i soli operai occupati a full time, una riduzione contributiva pari all’11 all 11,50% 50% dell’importo dell importo a carico dell’impresa dell impresa della contribuzione dovuta all’Inps ed all’Inail diversa da quella di pertinenza del Fondo Pensioni. • Il beneficio b fi i iin oggetto viene i riconosciuto i i esclusivamente l i per gli operai regolarmente denunciati alla Cassa Edile. • Non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. • Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero deve, con decreto confermare o rideterminare la riduzione per l’anno decreto, l anno di riferimento. • Destinatari di tale beneficio sono i datori di lavoro esercenti attività tti ità edile dil con codice di IIstat t td da 45 45.11 11 a 45 45.45.2 45 2 sull territorio nazionale. 27/06/2013 45 Agevolazioni: condizioni per l’applicazione promemoria i • Si ricorda che i benefici possono essere applicati solo se risultano rispettate le seguenti condizioni: - essere in i possesso d deii requisiti i iti per il rilascio il i d dell DURC DURC; - non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza sicurezza, nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis L. 248/2006); - rispetto integrale della contrattazione collettiva; - non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni di norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. 27/06/2013 46 Imposizione fiscale • Il particolare ti l criterio it i di calcolo l l d della ll retribuzione t ib i d dovuta t per ferie e gratifica natalizia per gli operai, assolve già in corso d’anno,, mese per p mese,, all’obbligo g di tassazione. • Pertanto esse non devono essere assoggettate a tassazione all’atto della loro erogazione da parte della C Cassa Edil Edile. • Va, invece, assoggettata a tassazione l’erogazione dell’a dell a.p.e. pe • Per gli operai edili le detrazioni fiscali, di cui all’art. 13 del T.U., spettano p anche p per i p periodi di fruizione delle ferie anche se materialmente non c’è effettiva corresponsione della retribuzione. 27/06/2013 47 Imposizione fiscale • Come già precedentemente evidenziato, riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va dimenticato che l’indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali id i li che h d da ritenute it t fi fiscalili entro t il limite li it giornaliero i li di € 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997). • Sono, Sono invece invece, da assoggettare a ritenuta i contributi dovuti alla Cassa Edile per le assistenze in genere, sia a carico dell’impresa che del lavoratore, con esclusione di quelli d ti ti alle destinati ll assistenze i t sanitarie it i iintegrative t ti (anche in questo caso, per la loro quantificazione si consiglia di verificarne l’entità presso le singole Casse). 27/06/2013 48 Imposizione fiscale • Fi Finché hé esistente, i t t l’Elemento l’El t E Economico i T Territoriale it i l previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile risultava p possedere tutte le caratteristiche p previste dalla L. 126/08 per l’applicazione della “detassazione” (circ. Agenzia Entrate n° 59/E del 22/10/2008). Medesima sorte subisce l’Elemento l Elemento Variabile della Retribuzione previsto dal rinnovo del ccnl del 19/4/2010. • Per e tali a importi po risulta, su a, qu quindi, d,u utilizzabile ab e l’agevolazione age o a o e consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari al 10%, fino ad un massimo di € 2.500/anno, a favore dei lavoratori che nell’anno nell anno precedente non hanno superato un reddito complessivo di 40.000 € al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. 27/06/2013 49 Ex Disoccupazione speciale edile Ex-Disoccupazione • Fino al 31/12/2012 spettava ai lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della Cig della gestione speciale edile, licenziati da imprese edili (sia industriali che artigiane) i seguito in it a: - cessazione dell’attività aziendale; - ultimazione del cantiere o della singola fase di lavorazione; - riduzione di personale. • Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, doveva far valere: - almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali; - iscrizione nelle liste dei disoccupati. 27/06/2013 50 ASPI (Ex-Disoccupazione (Ex Disoccupazione speciale edile) • Il comma 1 dell’art. 2 della L. n° 92 del 28/6/2012 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data, l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego ((ASPI), ), che prevede p l’erogazione g di un’indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. • Dal 1° gennaio 2013 l’ASPI sostituisce, pertanto, anche l’indennità di disoccupazione speciale per il settore edile. 27/06/2013 51 Appalto • F Ferma restando t d la l di disciplina i li generale l sull contratto t tt d’appalto, che non prevede più alcuna distinzione tra appalti pp interni ed esterni al ciclo p produttivo,, il CCNL detta disposizioni specifiche riguardo gli elementi caratteristici di un contratto di appalto o subappalto: l’impresa l’i appaltatrice lt t i o subappaltatrice b lt t i deve d di disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per eseguire esegu e le e lavorazioni a o a o ogge oggetto o dell’appalto, de appa o, po potendo e do tuttavia utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con ll’esecuzione esecuzione dell’opera dell opera complessiva (ad esempio gru gru, ponteggi ed impianti di betonaggio). 27/06/2013 52 Appalto • Il committente itt t deve d assicurarsi i i che h l’i l’impresa appaltatrice o subappaltatrice applichi il trattamento economico e normativo p previsto dal CCNL;; deve inoltre comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere dove si svolgono le lavorazioni appaltate la denominazione dell’impresa dell impresa stessa e trasmettere la dichiarazione di quest’ultima di adesione alla disciplina contrattuale. Analoga comunicazione deve essere trasmessa agli istituti di previdenza e assistenza e alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle associazioni nazionali nazionali. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 27/06/2013 53 Responsabilità solidale nell’appalto nell appalto • Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. (Art. 29, c. 2 e 3-ter, D.Lgs. n° 276/2003). • Quanto sopra non si applica qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professione. 27/06/2013 54 Responsabilità solidale nell’appalto nell appalto • L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti p a cui è tenuto il subappaltatore pp ((art. 35,, c. 28,, D.L. n° 223/2006). Rispetto, quindi, alla responsabilità solidale che lega committente ed appaltatore, nel subappalto il vincolo di solidarietà si estende alle ritenute Irpef. In tutti i casi la responsabilità solidale si estende agli eventuali interessi dovuti sui debiti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali nonché sulle sanzioni civili (Risp. Interpello Min. Lav. 2 aprile 2010, n° 3) 27/06/2013 55 Subappalto • E’ appena il caso di rammentare che l’art. prevede che “l’appaltatore pp non 1656 c.c. p può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera dell opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente”. L’opportunità L’ t ità di ttale l pro-memoria i sii iimpone iin quanto t è un equivoco i diffuso, tra gli stessi operatori del settore, ritenere che non esista alcun obbligo di preventiva autorizzazione nell’appalto privato ma che, invece, tale obbligo valga solo per gli appalti pubblici. 27/06/2013 56 Cassa Integrazione Guadagni g nel settore edile La Cig in edilizia Sospensione per eventi atmosferici Aziende interessate Possono utilizzare la cig speciale per l’edilizia le aziende: - industriali ed artigiane operanti nel settore dell’edilizia dell edilizia ed affini (ad es.: costruzioni edili civili ed industriali, stradali, ferrotranviarie, idrauliche, opere per acquedotti, gas e fognature, f t nonché hé di esercizio i i di lilinee elettriche l tt i h e telefoniche) - industriali esercenti attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei - artigiane esercenti attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata, sia strutturalmente che organizzativamente all’attività organizzativamente, all attività di escavazione Esclusioni Sono escluse: - le l aziende i d esercenti ti esclusivamente l i t lla lavorazione dei materiali lapidei - i lavoratori addetti alla lavorazione del materiale, quando tale attività venga svolta in laboratori con strutture ed organizzazione distinte dall’attività di escavazione Lavoratori beneficiari I lavoratori beneficiari della cig nel settore edile sono i medesimi che beneficiano del trattamento previsto normalmente nel settore industriale (operai (operai, impiegati e quadri) quadri). Dal 1° Gennaio 2009 il ccnl dell’edilizia prevede d un ttrattamento tt t integrativo i t ti anche h a favore degli apprendisti iscritti alla Cassa Edil ed Edile, d a carico i d della ll stessa. t Cause d’intervento L’integrazione salariale viene riconosciuta ai lavoratori la cui attività venga sospesa o ridotta per effetto di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili p al datore di lavoro né ai lavoratori. Per “intemperie p stagionali” g debbono considerarsi tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell’attività lavorativa in qualsiasi periodo dell’anno (circ. Inps n° 50581/1963) Cause d’intervento Per “altre cause non imputabili” debbono intendersi le cause fortuite o di forza maggiore o comunque estranee all’impresa (ad es es. mancanza di energia elettrica elettrica, l’ordine del committente, temporanea sospensione dell’attività dell attività al termine di un cantiere nell’attesa di avviare il successivo, ecc ) ecc.) Cause d’intervento Nelle ipotesi di “non imputabilità” dell’evento le richieste di cig si considerano ammissibili qualora la sospensione i d deii llavorii d derivi i id da ffatti tti assolutamente l t t imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di forza maggiore. Non sono, invece, ammissibili le richieste nei casi in cui l’ordine di sospensione dei lavori da parte del committente costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta e, quindi, la sospensione dell’attività lavorativa sia riconducibile al normale rischio d’impresa d impresa derivante dal rapporto contrattuale instaurato con il committente (circ. Inps n° 169/2003) Cause d’intervento Inoltre, l’art Inoltre l art. 10 della L L. 23/7/1991 n° n 223 ha introdotto una disciplina speciale in relazione a specifiche cause di sospensione o contrazione dell’attività che possono interessare le imprese p edili ((opere p p pubbliche). ) (ved. oltre per la relativa trattazione) Ripresa dell’attività lavorativa Requisito essenziale per l’intervento integrativo è la certezza della ripresa ripresa, entro breve tempo, dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori sospesi. p Ai fini del riconoscimento del diritto all’integrazione g salariale,, la “certezza” della ripresa dell’attività lavorativa deve essere valutata a priori, sulla base delle previsioni del datore di lavoro, con riferimento al momento di presentazione della domanda. Presentazione della domanda La richiesta di ammissione al trattamento di cig per maltempo deve essere presentata alla sede dell’Inps territorialmente competente in riferimento alla dislocazione dell’unità dell unità produttiva interessata. Q ll per momentanea Quella t mancanza di llavoro deve essere presentata alla sede Inps competente t t in i riferimento if i t alla ll sede d aziendale. i d l Termini di presentazione Il termine previsto per la presentazione della domanda di integrazione salariale è il medesimo previsto per il settore industriale, cioè 25 giorni a decorrere dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività. Termini di presentazione Qualora la domanda venga presentata in ritardo ll’eventuale ritardo, eventuale trattamento di cig non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto p alla data di p presentazione. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della domanda,, con conseguente g mancato riconoscimento della cig, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di importi equivalenti all’integrazione non percepita dai lavoratori interessati. Durata dell’integrazione L’integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive consecutive, prorogabili per successivi periodi trimestrali sia nei casi di riduzione d’orario che di sospensione dell’attività (Interpello Min. Lavoro n° 26/2010) fino ad un massimo di 52 settimane consecutive. Superato tale limite, un nuovo intervento non può essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività lavorativa. Durata dell’integrazione La durata dell’integrazione non può, comunque eccedere 52 settimane nell’arco comunque, nell arco di un biennio “mobile”, ossia 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la quale l’integrazione è richiesta. I periodi i di di chiusura hi per fferie i collettive ll tti sii considerano neutri a questo fine. Durata dell’integrazione Il superamento t dei d i lilimiti iti ttemporalili citati it ti d deve essere valutato riguardo alla singola unità produttiva d tti iinteressata t t alla ll sospensione. i Ai fini dell’individuazione del concetto di “unità produttiva” l’Inps ha fornito delle indicazioni di massima: Indicazioni Inps Per le imprese edili in senso stretto si dovrà avere riguardo ai singoli contratti d’appalto, posto che a contratti d’appalto distinti comportanti organizzazioni distinte corrispondono altrettante unità produttive anche se i lavori vengono effettuati simultaneamente o successivamente su singoli g lotti incidenti su un’unica area e sotto la direzione di un unico responsabile. Per le imprese per le quali, invece, non possono trovare applicazione tali criteri (imprese che che, cioè cioè, occupano i dipendenti in più lavori e/o per brevi periodi), per unità produttiva deve intendersi il complesso organizzato di uomini e mezzii atto tt a conseguire i un risultato i lt t produttivo. d tti Presentazione della domanda Nella domanda devono essere indicate le cause che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, con l’eventuale documentazione a sostegno g della domanda stessa. Per i p periodi di riduzione eccedenti i 3 mesi dovranno essere avanzate separate domande, documentate in modo da dimostrare l’esigenza eccezionale di proseguire la riduzione d’attività anche oltre i primi 3 mesi. Autorizzazione all’integrazione La competenza a decidere sulle domande di integrazione g salariale,, sia nei casi di sospensione p che di riduzione di attività, è attribuita alla Commissione provinciale per l’edilizia operante presso la sede dell’Inps dell Inps. Ove ricorra il caso, nel provvedimento di autorizzazione ((e nella relativa comunicazione all’impresa) verrà specificato che la causa integrabile è costituita da un “evento oggettivamente non evitabile”, nel qual caso non sarà dovuto il contributo evitabile addizionale sugli importi delle integrazioni erogate. Ammontare dell’integrazione L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% dell 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non p prestate,, comprese p tra le 0 ore ed il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Agli impiegati l’integrazione salariale viene corrisposta nella misura dell’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Ammontare dell’integrazione Con riferimento alle particolari articolazioni dell’orario dell orario di lavoro eventualmente stabilite dalla contrattazione integrativa provinciale del settore (ad es es. 35 ore/sett ore/sett. in dic dic.-genn. genn ovvero in genn.-febb.), per le aziende iscritte alla Cassa Edile il limite massimo di ore integrabili per le settimane interessate da tale orario particolare non può eccedere dette ore. Base retributiva di computo Per ciò che attiene alle modalità ed agli elementi di calcolo dell’integrazione dell integrazione si fa riferimento all’intervento ordinario per ll’industria industria, tenendo presente che nel settore edile i ratei delle competenze ultramensili sono corrisposti come maggiorazioni percentuali della retribuzione corrente. Massimale Trova applicazione il massimale stabilito per gli interventi ordinari nell’industria nell industria, che viene peraltro aumentato del 20% nei casi di integrazione g salariale concessa p per intemperie stagionali. Per il 2013 il massimale p previsto p per tale ultima casistica è pari a € 1.151,06 per retribuzioni mensili fino a € 2.075,21 e a € 1.383,48 per retribuzioni superiori a tale limite. Riduzione a titolo contributivo Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale salariale, calcolate come precedentemente indicato, sono ridotte in misura pari all’importo all importo derivante dall’applicazione alle somme stesse dell’aliquota dell aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (attualmente 5,84%). Imposizione previdenziale e fiscale Le somme corrisposte L i t a tit titolo l di iintegrazione t i salariale sono: - esenti da contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa - soggette alle ritenute a titolo di acconto dell’imposta p sul reddito delle p persone fisiche Contributo addizionale Sulle somme erogate per cig è dovuto un contributo addizionale nella misura del 5%,, da versare utilizzando il primo mod. DM10 successivo alla data di ricezione dell’autorizzazione. Il contributo t ib t non è d dovuto t ove lla sospensione i o riduzione dell’attività sia stata determinata da eventi “oggettivamente gg non evitabili”. Nel settore edile sono da considerare di per sé eventi “oggettivamente non evitabili” quelli meteorologici, mentre t il contributo t ib t è senz’altro ’ lt d dovuto t neii casii di fifine lavoro o di fine fase lavorativa. Rimborso delle integrazioni salariali Il ccnl del settore edile prevede che in caso di sospensione/riduzione per maltempo l’importo della cig venga anticipato dal datore di lavoro nel mese stesso dell’assenza dell assenza. L’importo delle integrazioni corrisposte per conto t della d ll C Cassa viene i posto t a conguaglio li nella dichiarazione mensile mod. DM10, entro t 6 mesii d dall rilascio il i d dell’autorizzazione. ll’ t i i Adempimenti e procedure La domanda di ammissione al trattamento deve essere redatta sul mod. mod IGi15Ed IGi15Ed. Le assenze per cig devono essere evidenziate nella ll sez. ““presenze”” d dell Lib Libro U Unico i d dell L Lavoro Le integrazioni salariali corrisposte a ciascun lavoratore devono essere registrate sul L.U.L. La Cig in edilizia Disciplina speciale ex L. n° 223/1991 (opere pubbliche) Disciplina speciale ex L. 223/91 La legge n° 223/1991 ha introdotto una speciale disciplina in relazione ad alcune specifiche cause di sospensione o contrazione dell’attività dell attività lavorativa che che, in base alla normativa generale, potrebbero non comportare la concessione del trattamento di integrazione salariale Disciplina speciale: beneficiari Tale norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori dell’edilizia dell edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni per i quali risultino versati o dimensioni, o, comunque, siano dovuti per l’attività prestata nel settore edile almeno 6 contributi mensili ovvero 26 settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento trattamento. Disciplina speciale: cause d’intervento Le cause d’intervento, che comunque non devono essere imputabili al datore di lavoro ed ai lavoratori, sono quelle connesse: - al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere p p pubbliche di g grandi dimensioni,, a causa di comportamenti della pubblica autorità (ritardi nei pagamenti o nelle procedure amministrative che possono anche comportare l’interruzione dei finanziamenti); Disciplina speciale: cause d’intervento segue - alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche; - a provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati ai sensi della L L. n° n 575/1965 (provvedimenti antimafia), per i quali si prescinde dalle dimensioni dell’opera dell opera pubblica pubblica. Disciplina speciale: caratteristiche dell’opera La natura pubblica dell’opera deve risultare dal concorso dei seguenti g elementi: - l’appalto dell’opera deve essere stato bandito da un soggetto di natura pubblica; - il finanziamento dell’opera deve essere realizzato in tutto o in parte con fondi dello Stato, Regioni o enti pubblici; - le opere opere, aventi carattere immobiliare, immobiliare devono riguardare attività di edilizia residenziale pubblica o edifici destinati a scopi amministrativi o, comunque, pubblici (ospedali, scuole, impianti sportivi, ecc.), ovvero lavori di genio civile (strade, ponti, gallerie, aeroporti, opere idrauliche, ecc.) Disciplina speciale: caratteristiche dell’opera Per “opere pubbliche di grandi dimensioni” si intendono opere per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di almeno 18 mesi nell nell’ambito ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi consecutivi. Disciplina speciale: caratteristiche dell’opera Nel caso in cui l’esecuzione dell’opera pubblica di grandi dimensioni sia frazionata frazionata, dando luogo ad una pluralità di contratti d’appalto o di subappalti, oltre ai requisiti indicati riferiti al progetto generale, è necessario che per lo specifico contratto di appalto o subappalto relativo ai lavori per la cui sospensione è richiesta la cig cig, sussistano i seguenti requisiti: - durata dei lavori uguale o superiore a 12 mesi consecutivi; - numero medio degli addetti uguale o superiore a 15. Disciplina speciale: concessione e durata Il trattamento di cig è concesso dalle locali Commissioni provinciali dell’Inps, per ciascuna opera, per un periodo i d complessivamente l i t non superiore a 3 mesi. Il trattamento p può essere p prorogato g dal Ministero del Lavoro, per ulteriori periodi trimestrali, previo accertamento da parte del CIPE della natura e della durata delle cause di interruzione e dell’esistenza dell esistenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività. Il periodo per il quale è autorizzata l’erogazione del trattamento non concorre ai fini della determinazione del limite massimo di durata degli interventi ordinari autorizzati per altre causali. Disciplina speciale: applicazione del massimale Anche le integrazioni salariali erogate ai sensi dell’art dell art. 10 della L L. n° n 223/1991 sono soggette all’applicazione del massimale (ordinario non trattandosi di causali dovute a (ordinario, maltempo) di cui alla L. n° 427/1980, per tutta la durata della loro corresponsione corresponsione. Disciplina speciale: procedura e documentazione La domanda di ammissione al trattamento deve essere redatta sul mod. IGi15Ed.,, sul quale q va apposta la dicitura “Legge n° 223/1991, art. 10”. La richiesta deve essere corredata anche dai d documenti ti iindicati di ti nell co. 5 d della ll d deliberazione lib i CIPI del 19 ottobre 1993. Deve inoltre essere fornito un elenco nominativo dei lavoratori sospesi, riportante l’indicazione per ciascuno di essi il numero dei contributi versati o d dovuti ti nell bi biennio i precedente. d t N Nell caso di contributi t ib ti non versati deve esserne indicata la motivazione. La Cig in edilizia L’integrazione g per gli apprendisti operai Integrazione per gli apprendisti A partire dal 1° gennaio 2009 la contrattazione collettiva nel settore edile ha introdotto a favore degli apprendisti operai, che fino a quella data erano rimasti esclusi da qualsiasi trattamento di integrazione salariale, una prestazione simile al trattamento di cig, che sarà erogata dalle Casse Edili (direttamente o mediante il sistema a conguaglio) in caso di sospensione o riduzione di attività a causa di eventi meteorologici. Integrazione per gli apprendisti La contrattazione collettiva prevede che le Casse Edili, Edili a tal fine, fine debbano istituire un apposito fondo e riscuotere i contributi per il finanziamento di tali prestazioni prestazioni, nonché erogare con le modalità previste dagli accordi territoriali il trattamento sostitutivo della Cig direttamente al lavoratore ovvero all’impresa all impresa che l’abbia l abbia anticipato anticipato. Integrazione per gli apprendisti La contribuzione è interamente a carico del datore di lavoro e può variare in base alle previsioni contenute nei ccnl del settore edile (dallo 0,30% dell’industria ad oltre l’1% dell’artigianato). Tale sistema comporta che ogni Cassa Edile (ne esistono soltanto 99, oltre a quelle “anomale”!!!!) anomale !!!!) adegui le proprie procedure e la contribuzione richiesta per far fronte a questo nuovo ammortizzatore sociale. A livello territoriale la contribuzione di finanziamento è stata adottata in misura molto diversa a seconda delle intese raggiunte localmente localmente. E’ quindi necessario che, nell’ambito di ogni singola Cassa Edile e di ogni provincia, venga preventivamente verificato sia il livello di contribuzione richiesto che la prassi amministrativa adottata. Integrazione per gli apprendisti La prestazione integrativa è pari all’80% della retribuzione perduta dall’apprendista dall apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e tredicesima comunque nei limiti del massimale tredicesima, mensile per la Cig erogata dall’Inps. Il massimale i l mensile il d da considerare id è quello ll lordo per eventi meteorologici (cioè senza l’ l’applicazione li i d della ll riduzione id i d dell 5 5,84%). 84%) Integrazione per gli apprendisti L’importo riconosciuto quale integrazione all’apprendista all apprendista è soggetto sia a ritenute fiscali che previdenziali, sia a carico del lavoratore che dell’azienda. La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a rimborsare all’impresa p l’importo p al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell’apprendista. Non compete, invece, all’impresa il rimborso dei contributi previdenziali a proprio carico. Integrazione per gli apprendisti Le ore integrabili sono, di norma, quelle autorizzate dall’Inps dall Inps per gli operai nel medesimo periodo, tenendo comunque presente che la prestazione aggiuntiva per gli apprendisti spetta solo in caso di perdita di un’intera un intera giornata di lavoro lavoro. La prestazione spetta agli apprendisti operai fi ad fino d un massimo i di 150 ore all’anno. ll’ Integrazione per gli apprendisti Condizioni per l’erogazione della prestazione: - la sospensione p o la riduzione dell’attività lavorativa deve essere causata da eventi meteorologici e deve avere una durata non inferiore ad una giornata di lavoro; - ll’apprendista apprendista, all’atto all atto dell dell’evento evento, deve essere iscritto alla Cassa Edile; - l’impresa deve avere debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori (m (m.u.t.) u t ) le ore di cig dell’apprendista; - l’impresa deve essere in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile sia al momento dell’evento, sia all’atto dell’inoltro e della liquidazione della domanda di prestazione.