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il rapporto di lavoro: particolarita` nel settore dell`edilizia

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il rapporto di lavoro: particolarita` nel settore dell`edilizia
IL RAPPORTO DI LAVORO:
PARTICOLARITA’
NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
27/06/2013
1
La Cassa Edile
• Tutte le imprese del settore edile ed affine, sia industriali
che artigiane, che abbiano alle proprie dipendenze
lavoratori con qualifica di operaio e/o apprendista
operaio, sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile.
• Il compito della Cassa Edile è quello di riscuotere i
contributi e gli accantonamenti per garantire a tali
lavoratori la retribuzione per gratifica natalizia e per ferie,
anche quando il rapporto di lavoro è frazionato in più
contratti, anche di breve durata, con più datori di lavoro.
• La Cassa Edile, inoltre, gestisce un particolare sistema
retributivo sostitutivo degli scatti d’anzianità, ed inoltre
provvede ad erogare una serie di diverse provvidenze
provvidenze.
27/06/2013
2
La Cassa Edile
• Le Casse Edili sono organismi costituiti a livello
provinciale attraverso un accordo tra le
associazioni territoriali sindacali di settore,
pertanto le modalità di iscrizione, di denuncia
delle retribuzioni nonché di quantificazione dei
contributi da versare risultano essere differenti
da una provincia ad un’altra.
27/06/2013
3
Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile
• L’obbligatorietà
L obbligatorietà dell’iscrizione
dell iscrizione delle imprese alla Cassa
Edile non discende da una norma di legge, bensì da una
disposizione contenuta nel ccnl.
• Il Mi
Ministero
i t
d
dell L
Lavoro, però,
ò h
ha chiarito
hi it come non sia
i
ammissibile che alcune imprese dell’edilizia applichino
solo parzialmente il ccnl senza provvedere a tale
iscrizione (Min. Lav. nota del 20/11/2007).
• Inoltre va ricordato che l’impresa che opera in appalti
pubblici
bbli i è tenuta
t
t ad
d osservare integralmente
i t
l
t il
trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore (art. 118,
D.Lgs. n° 163/2006), e che analogo obbligo è previsto
per quella che opera nell’ambito del mercato privato (art.
3 cc. 8
3,
8, lett
lett. B)
B), D
D.Lgs.
Lgs n° 494/1996)
27/06/2013
4
Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile
- Le imprese straniere • Nel caso di aziende straniere operanti in Italia, gli
obblighi verso le casse edili si estrinsecano:
– Le aziende comunitarie a loro discrezione devono
garantire prestazioni parificate a quelle offerte dalla
cassa edile, oppure iscriversi agli enti esistenti in
Italia;
– Le
L aziende
i d extracomunitarie
t
it i sono obbligate
bbli t ad
d
iscriversi alla cassa edile in Italia (deve applicarsi
ll’intera
intera normativa italiana - nota Min.
Min Lav.
Lav 11028/2007).
)
27/06/2013
5
Assunzione: adempimenti
• Il ccnl prevede che i lavoratori che entrano per la prima
volta
lt nell settore
tt
dell’edilizia
d ll’ dili i d
debbano
bb
necessariamente
i
t
frequentare un apposito corso di formazione di 16 ore, al
q
una conoscenza di base delle mansioni
fine di acquisire
che dovranno svolgere, del cantiere come luogo di lavoro
e di produzione, nonché dei rischi che potranno correre se
non applicheranno rigorosamente le norme
antinfortunistiche previste.
• A tal fine le scuole edili territoriali organizzano
g
corsi
gratuiti, a cui le aziende devono iscrivere i propri lavoratori
almeno 3 giorni prima dell’assunzione.
• La
L sanzione
i
per l’l’avviamento
i
t d
dell llavoratore
t
iin assenza di
formazione è pari all’arresto da due a quattro mesi con
l’aggiunta
agg u ta de
dell’ammenda
a
e da da 1200
00 a 5
5200
00 eu
euro.
o
27/06/2013
6
Assunzione: adempimenti
p
• In caso di assunzione con contratto a tempo parziale,
l’impresa edile è obbligata a comunicare all’Inps l’orario
stabilito tra le parti
parti.
• A proposito di part time, si ricorda che l’art. 78 del ccnl
prevede che non possano essere assunti operai a part
time
i
in
i misura
i
superiore
i
all 3% d
dell totale
l d
deii llavoratorii
occupati a tempo indeterminato; resta ferma la possibilità
p
a tempo
p p
parziale, laddove
di assumere almeno un operaio
non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno.
• Sono esclusi da tali limiti quantitativi i contratti part time
stipulati con gli impiegati
impiegati, con gli operai di 4°
4 livello,
livello con
operai pensionati, con gli operai non adibiti alla produzione
(esclusi gli autisti), nonché per le trasformazioni da full
time a part time per gravi problemi di salute
salute.
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7
Assunzione: adempimenti
•
Per quanto riguarda i limiti quantitativi per ricorrere al contratto a
termine i quattro CCNL dell’Edilizia
termine,
dell Edilizia non sono concordi
concordi.
I ccnl dei settori Industria, Artigianato e PMI ritengono che, fermo
restando quanto previsto dall'art
dall art. 10
10, cc. 7
7, del D
D. Lgs
Lgs. 368/2001
368/2001, tale
ricorso per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno,
cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo
pp
di lavoro con contratto a tempo
p
determinato,, il 25 % dei rapporti
indeterminato dell’impresa;
Il ccnl Edili Cooperative
p
di Produzione e Lavoro,, stabilisce che il
ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del
20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere
nell'impresa. Tale percentuale si intende comprensiva anche dei
contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi indicate dal
comma 1, lett. C) dell’articolo citato.
27/06/2013
8
Assunzione: adempimenti
• IInoltre,
lt
neii quattro
tt CCNL dell’Edilizia
d ll’Edili i sii afferma
ff
che
h è
possibile utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con
contratto a termine e/o di somministrazione a tempo
p
determinato, comunque non eccedenti la misura di un
terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato
dell’impresa
dell
impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali
conteggi verranno arrotondate all’unità superiore. La
media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
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9
Assunzione: adempimenti
• Le imprese edili impegnate in opere o lavori finanziati, in
tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti
pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del
pubblici,
trattamento speciale di disoccupazione edile una
percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta
p
gg
all’organico aziendale esistente all’atto dell’affidamento
dei lavori al fine dello svolgimento degli stessi (art. 11, c.
4 L
4,
L. n°° 223/1991).
223/1991)
• La percentuale è determinata dalla Commissione
regionale
i
l competente,
t t in
i misura
i
non superiore
i
all 25%
25%.
27/06/2013
10
Assunzione: adempimenti
• Nell’ambito dei cantieri edili è previsto l’obbligo di
munire
i ttutto
tt il personale
l occupato
t di un’apposita
’
it
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
generalità del lavoratore e la
contenente le g
denominazione del datore di lavoro (art. 36bis, c. 3, L.
n° 248/2006), nonché la data di assunzione e, in caso
di subappalto,
subappalto la relativa autorizzazione (art.
(art 5,
5 L
L.
13/8/2010 n° 136).
• In alternativa,, i datori che occupano
p
fino a 9 dipendenti
p
possono assolvere l’obbligo annotando su un apposito
registro di cantiere, vidimato dalla D.P.L., da
conservarsi sul luogo di lavoro
lavoro, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Le annotazioni vi
vanno effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa
giornaliera.
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11
Tessera di riconoscimento - esempio
27/06/2013
12
Rapporto
pp
di lavoro: p
particolarità
• Orario di lavoro (1):
-
-
40 ore settimanali medie annue,, con un massimo,, comunque,
q , di 10
ore/gg., sia per gli operai che per gli impiegati, normalmente ripartite
su 5 giornate. E' tuttavia consentita la distribuzione dell'orario su 6
giorni p
g
per obiettive esigenze
g
tecnico-produttive
p
da p
portare
preventivamente a conoscenza delle r.s.a.
In tale ipotesi è prevista una maggiorazione dell'8% per le ore lavorate
nella g
giornata del sabato.
E’ ammesso il recupero di eventuali periodi di sosta conseguenti a
cause impreviste o di forza maggiore. I conseguenti prolungamenti di
orario per recupero non possono eccedere il limite di un’ora
un ora al giorno,
comunque garantendo il rispetto del limite massimo di 10 ore
lavorative al giorno di cui sopra, e devono essere effettuati entro i 15
giorni lavorativi successivi al momento in cui è avvenuta la sosta o
g
l’interruzione a cui si riferiscono. Nel caso di orario normale
organizzato su cinque giorni alla settimana, i recuperi possono essere
effettuati a regime normale (senza quindi il riconoscimento di alcuna
maggiorazione) anche nella giornata del sabato.
27/06/2013
13
Rapporto di lavoro: particolarità
• Orario di lavoro (2):
Per gli operai è inoltre previsto un regime di flessibilità,
che viene definito dalla contrattazione integrativa
territoriale la quale stabilisce la ripartizione dell'orario
territoriale,
dell orario
nei vari mesi dell'anno, sempre comunque nel rispetto
della
de
a media
ed a su base annua
a ua d
di 40
0o
ore
e se
settimanali.
a a
27/06/2013
14
Rapporto di lavoro: particolarità
• Orario di lavoro (3):
Per il solo personale delle industrie di costruzioni
edilizie, stradali ed idrauliche addetto ai lavori all’aperto
e nel periodo compreso tra maggio e settembre, la
legge prevede la facoltà di superamento del limite
settimanale di 40 ore per un periodo di quattro mesi
all’anno, previa comunicazione alla D.P.L., per
necessità
ità imposte
i
t da
d esigenze
i
tecniche
t
i h e stagionali.
t i
li
• Le ore prestate oltre le 40 settimanali in base a tale
normativa essendo ore di lavoro normale
normativa,
normale, sono escluse
dal computo del tetto annuale delle 250 ore di lavoro
straordinario, pur restando fermo, per tali ore, il
riconoscimento
i
i
t d
della
ll maggiorazione
i
i
contrattuale
t tt l per lle
ore di lavoro prestate oltre il limite dell’orario normale.
27/06/2013
Rapporto di lavoro: particolarità
• Festività
Il trattamento economico degli operai, interamente a
carico
i d
dell’impresa,
ll’i
è parii ad
d otto
tt ore d
della
ll paga oraria
i di
fatto, e viene riconosciuto in caso di coincidenza della
festività con qualsiasi giornata della settimana
settimana.
Per gli impiegati, la sola festività coincidente con la
domenica
do
e ca va
a retribuita
e bu a in agg
aggiunta
u aa
alla
a normale
o ae
retribuzione mensile, in misura pari ad 1/25 della
retribuzione mensile stessa.
27/06/2013
16
Rapporto di lavoro: particolarità
• Congedo matrimoniale
Quindici giorni consecutivi di calendario, sia per gli
operai che per gli impiegati.
Il trattamento economico per gli operai è pari a 104 ore
complessive (di cui 56 ore a carico Inps), mentre quello
previsto per gli impiegati è pari agli emolumenti spettanti
nel corrispondente periodo lavorativo
lavorativo.
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17
Rapporto di lavoro: particolarità
• Trasferta operai
I vari contratti collettivi del settore edile stabiliscono che
all'operaio comandato a prestare attività lavorativa in
trasferta si continua ad applicare
pp
il contratto integrativo
g
provinciale di provenienza, seppur garantendogli il rispetto
dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo
integrativo in vigore nella località di svolgimento dei lavori
nel caso in cui questi risultino superiori a quanto previsto
dal contratto integrativo della località di provenienza, e
rimane inoltre iscritto alla Cassa Edile della provincia da cui
proviene. Per i cantieri di durata superiore a 3 mesi
l'impresa è, invece, tenuta ad iscriverlo alla competente
C
Cassa
Edil
Edile llocale,
l a partire
i d
dall secondo
d mese successivo
i
a quello nel corso del quale ha avuto inizio la trasferta.
27/06/2013
18
Rapporto di lavoro: particolarità
• T
Trasferta
f t operaii
E' comunque previsto, sia dalla contrattazione collettiva
che dall'art
dall art. 18 della L
L. n°
n 55/1990 (riguardante gli
appalti pubblici), che l'impresa debba fornire alla Cassa
Edile locale, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco degli
operaii lì presentiti iin ttrasferta
f t e l'indicazione
l'i di
i
d
dell cantiere
ti
in cui normalmente operano, fornendo anche la
documentazione
docu
e a o ea
attestante
es a e l'avvenuta
a e u a trasmissione
as ss o e
delle denunce delle retribuzioni erogate agli stessi ed i
conseguenti versamenti contributivi effettuati alla Cassa
Edile di provenienza
provenienza.
27/06/2013
19
Rapporto di lavoro: particolarità
• Distacco
Introducendo un trattamento di maggior favore per i
lavoratori edili rispetto a quanto previsto a livello generale,
generale
i contratti collettivi dell’edilizia prevedono che sia sempre
necessario il consenso del lavoratore in caso di distacco,
anche quando non vi sia mutamento di mansioni. In caso
di distacco va ricordato che l'impresa distaccante, presso
l quale
la
l continua
ti
a permanere lla tit
titolarità
l ità d
dell rapporto
t di
lavoro, dovrà evidenziare nelle denunce alla Cassa
Edile i singoli lavoratori distaccati per tutta la durata del
distacco stesso.
27/06/2013
20
Rapporto di lavoro: particolarità
• Ferie
Salvo quanto previsto dagli accordi collettivi territoriali,
anche
h all fifine di favorire
f
i il rientro
i t alle
ll proprie
i residenze
id
dei lavoratori migranti, e compatibilmente con le
necessità tecnico
tecnico-organizzative
organizzative dell’impresa
dell impresa, è
permesso sia agli operai che agli impiegati che ne
facciano richiesta di usufruire di due delle quattro
settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno
di riferimento, pur restando fermo l’obbligo di usufruire di
d settimane
due
tti
di fferie
i nell corso d
dell suddetto
dd tt anno.
27/06/2013
21
Rapporto di lavoro: particolarità
• Collocamento obbligatorio
Le imprese edili sono soggette a quanto previsto dalla L.
n°° 68/1999 iin ttema di collocamento
ll
t obbligatorio
bbli t i d
deii
disabili, ma la L. n° 247/2007 (c.d. Riforma del welfare)
ha previsto che
che, a partire dal 1°
1 gennaio 2008
2008, debbano
essere esclusi sia il personale di cantiere sia gli addetti
ai trasporti del settore edile dal computo dei soggetti da
considerare ai fini del calcolo della quota di riserva.
27/06/2013
22
Rapporto di lavoro: particolarità
• M
Mensilità
ilità aggiuntive
i ti
a) operai: per gli operai è prevista una modalità
particolare di riconoscimento,
riconoscimento descritta successivamente
successivamente.
b) impiegati: entro il 20 dicembre di ogni anno l’impresa
deve corrispondere
p
ai lavoratori inquadrati
q
come
impiegati una tredicesima mensilità; entro il 30 giugno di
ogni anno una quattordicesima mensilità (denominata
“premio
premio annuo”)
annuo ). Inoltre,
Inoltre all
all’impiegato
impiegato che abbia
conseguito un’anzianità effettiva di almeno vent’anni
presso la stessa impresa, in occasione della ricorrenza
d ll d
della
data
t di assunzione
i
va corrisposto
i
t annualmente
l
t un
premio di fedeltà pari ad una mensilità.
27/06/2013
23
Cessazione rapporto di lavoro
• La L
L. n° 223/1991 esclude esplicitamente dal proprio
campo di applicazione i licenziamenti, sia pur collettivi,
per fine lavori in edilizia (fine cantiere o fine fase
l
lavorativa),
ti ) quindi
i di essii sono sottratti
tt tti alle
ll procedure
d
di
mobilità.
• Con sentenza n. 17273/2011, la Cassazione ha
comunque affermato che i licenziamenti per fine lavori in
edilizia trovando la propria giustificazione con l’esigenza
edilizia,
l esigenza
di riduzione del personale, comportano un diritto di
precedenza alla riassunzione entro sei mesi, in caso di
nuovi reclutamenti con le stesse mansioni
mansioni.
27/06/2013
24
La retribuzione
• N
Nell settore
tt
dell’edilizia,
d ll’ dili i lilimitatamente
it t
t aglili operaii ed
d aglili
apprendisti operai, valgono regole particolari per quanto
riguarda
g
il p
pagamento
g
della g
gratifica natalizia,, delle
ferie, dei riposi annui, dei compensi legati all’anzianità
professionale, nonché il criterio di calcolo dei
trattamenti integrativi in caso di malattia od infortunio
infortunio.
• Diverso è, quindi, il meccanismo di calcolo della
e bu o e; a
alcuni
cu d
di tali
a co
compensi,
pe s , infatti,
a , non
o vengono
e go o
retribuzione;
pagati direttamente dal datore nei periodi “canonici”,
bensì egli provvede al calcolo delle somme dovute e le
accantona mensilmente presso la Cassa Edile
Edile, la quale
provvederà successivamente a pagarle al lavoratore.
27/06/2013
25
Maggiorazione per riposi annui
• L’
L’operaio
i edile
dil h
ha di
diritto
itt a riposi
i
i annuii ((r.o.l.
l ed
d ex
festività) per un ammontare complessivo annuo pari a 88
ore.
• Il pagamento di tali spettanze avviene mensilmente (sia
in caso di avvenuta fruizione che in caso contrario)
t
tramite
it la
l corresponsione
i
iin b
busta
t paga di una voce (ad.
es. “maggiorazione per riposi annui”) corrispondente al 4,95%
da calcolarsi
ca co a s su paga base, e
ex indennità
de
àd
di co
contingenza,
ge a,
e.e.t., indennità territoriale di settore ed eventuale
maggiorazione prevista per i capisquadra, per tutte le
ore di lavoro normale effettivamente lavorate e sul
trattamento economico per le festività (escluso il 4/11).
27/06/2013
26
Gratifica natalizia e ferie
MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO
Il meccanismo di calcolo è il seguente:
Il datore riconosce mensilmente al lavoratore una
•
maggiorazione pari al 18,50% della retribuzione
ordinaria (accantonamento lordo). Tale importo
rappresenta la retribuzione attribuibile all’operaio per
gratifica natalizia (10%) e per ferie (8,50%);
•
Provvede quindi a trattenere al lavoratore il 14,20% per
poi versarlo alla Cassa Edile (accantonamento netto),
mentre la restante parte (4,30%)
(4 30%) rimane in busta paga
e, di conseguenza, viene effettivamente corrisposta
mensilmente all’operaio.
p
27/06/2013
27
Gratifica natalizia e ferie
MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO
• La percentuale citata è da calcolarsi sulla retribuzione
dovuta per il lavoro ordinario e per festività (eccetto la
festività del 4/11).
• Non
N d
deve essere calcolata
l l t suii compensii per llavoro
festivo, lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di
trasferta eventuali premi
trasferta,
premi, indennità per lavoro disagiato
disagiato,
indennità sostitutive di mensa e trasporto, ecc.
27/06/2013
28
Gratifica natalizia e ferie
• Salvo eventuali accordi territoriali, la Cassa Edile
provvede a Luglio (ferie) ed a Dicembre (13^) ad erogare
gli importi accantonati dalle varie imprese a favore dei
singoli
g operai.
p
• Per quanto detto, l’impresa non deve corrispondere nulla
direttamente ai propri operai a tali titoli.
• Comunque, nonostante nel mese di effettiva fruizione
delle ferie non esista retribuzione imponibile
imponibile, in virtù del
fatto che la contribuzione sulla maggiorazione del
18,50% viene regolarmente pagata mensilmente,
l’Inps riconosce l’intero periodo feriale a favore del
lavoratore ai fini delle prestazioni previdenziali.
27/06/2013
29
Gratifica natalizia e ferie
• La citata percentuale di maggiorazione/accantonamento
spetta all’operaio anche per i periodi di assenza per
malattia nei limiti della conservazione del posto
malattia,
posto,
nonché, in misura intera o ridotta, in caso di infortunio.
• In tal caso il calcolo della maggiorazione percentuale
deve essere effettuato sulla base dell’orario normale di
lavoro prestato nel cantiere nel periodo di assenza
dell’operaio, ovvero dell’orario normale di lavoro
localmente in vigore nel caso in cui i lavori nel cantiere
siano
i
ttotalmente
t l
t sospesi.
i
27/06/2013
30
Trattamento economico per malattia
• La Cassa
C
Edile corrisponde un importo ((anticipato, in
realtà, dal datore di lavoro e successivamente
rimborsato) ad integrazione dell’indennità
dell indennità giornaliera
riconosciuta dall’Inps.
• Tale trattamento integrativo non spetta all’operaio che
si ammali durante il periodo di prova.
• L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in
misura percentuale della normale retribuzione e non è
influenzato da quanto corrisposto dall’Inps. Non si
applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”.
Indennità malattia
Inps
27/06/2013
+
Integrazione
Cassa Edile
+ Accantonam. =
Totale retribuzione
in malattia
31
Malattia a carico Cassa Edile
[(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 6
1°, 2° e 3° giorno per malattia fino a 6 giorni = 0,0495
1°, 2° e 3° giorno per malattia > 6 giorni = 0,5495
1°, 2° e 3° giorno per malattia > 12 giorni = 1,0495
Dal 4°
4 al 20°
20 giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,3795
0 3795
Dal 21° al 180° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,1565
Dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto
(per le sole giornate non indennizzate dall’Inps) = 0,5495
Non si applica la “lordizzazione”
27/06/2013
32
Trattamento economico per infortunio
• La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in
realtà, dal datore di lavoro e successivamente
rimborsato)
i b
t ) ad
d iintegrazione
t
i
d
dell’indennità
ll’i d
ità giornaliera
i
li
riconosciuta dall’Inail.
• L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in
misura percentuale della normale retribuzione e non è
influenzato da quanto corrisposto dall’Inail
dall Inail. Non si
applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”.
Indennità giornaliera
+
Inail
27/06/2013
Integrazione
Cassa Edile
+
Accantonam. =
Totale retribuzione
in infortunio
33
Trattamento economico per infortunio
Giorno
dell’infortunio
Primi 3 gg.
successivi
all’evento
Intera retribuzione
retribuzione, compresa la maggiorazione 4
4,95%
95%
e la normale percentuale per ferie e gratifica natalizia
(18,50% lordo / 14,20% netto)
- 60% della normale retribuzione (a carico impresa)
- più trattamento integrativo giornaliero (retribuz. oraria
x coeff.
coeff 0
0,2538
2538 x n
n° ore) (a carico Cassa Ed
Ed.))
- più maggioraz. per riposi annui ridotta al 2,97%
-p
più accantonam. ferie e 13^ normale
(18,50%/14,20%)
Dall 4° all 90°
D
giorno
- Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff.
0 2538 x n
0,2538
n° ore)
- più accantonamento per ferie e 13^ in misura ridotta,
pari al 7,40% lordo e 5,70% netto
Dal 91° giorno
- Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff.
0,0574 x n° ore)
- più accantonam.
accantonam ridotto (4
(4,60%
60% lordo e 3
3,60%
60% netto)
27/06/2013
34
Meccanismo sostitutivo degli
scatti d’anzianità
• Per gli operai, in sostituzione degli scatti d’anzianità, è
previsto un istituto denominato Anzianità Professionale
Edile (A
(A.P.E.),
P E ) gestito direttamente dalle singole Casse
Edili.
• Viene riconosciuto un assegno pari al 5% del minimo di
paga base per ogni biennio di anzianità, all’operaio che
possa far valere un minimo di 2.100 ore nel biennio
stesso, sommando le ore ordinarie lavorate oltre a quelle
di assenza per malattia ed infortunio.
27/06/2013
35
Indennità trasporto
• L’entità
L entità di tale voce componente della retribuzione
giornaliera, sostitutiva di un servizio di trasporto collettivo, è
stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale.
• In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la
sua quantificazione possono ritenersi validi i seguenti
principi generali:
- è normalmente riconosciuta per ogni giornata di effettiva
presenza, indipendentemente
i di
d t
t d
dalle
ll ore llavorate;
t
- non è dovuta in caso di riconoscimento di un’indennità di
trasferta;
- va computata per il calcolo del Tfr;
- è soggetta sia a contribuzione che ad imposizione fiscale
fiscale.
27/06/2013
36
Indennità sostitutiva mensa
• L’entità
L entità di tale voce componente della retribuzione
giornaliera, sostitutiva di un servizio di mensa, è stabilita
dalla contrattazione integrativa
g
territoriale.
• In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la
sua quantificazione possono essere applicati i seguenti
principi generali:
- va riconosciuta in misura intera per ogni giornata in cui
ll’effettiva
effettiva presenza sia almeno pari a 4 ore;
- in caso contrario, all’operaio compete 1/8 dell’importo
giornaliero per ogni ora di effettiva presenza;
- non spetta per le giornate in cui venga riconosciuta
un’indennità di trasferta;
- in
i alcuni
l
i casii (ved.
( d oltre)
lt ) è soggetta
tt a contribuzione
t ib i
e ad
d
imposizione fiscale solo per la quota giornaliera
p
di € 5,29.
,
eventualmente eccedente l’importo
27/06/2013
37
Fondo PREVEDI
•
•
Per gli aderenti, la contribuzione dovuta al Fondo è così ripartita:
- 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del
lavoratore;
- 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
TFR, a carico del
datore di lavoro;
- 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i
lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28
aprile 1993;
- 18% dell’accantonamento
dell accantonamento del TFR maturato nell’anno
nell anno, per gli altri
lavoratori.
Dal 17 settembre 2010, a seguito della formale approvazione da
parte
t della
d ll C
Covip
i d
delle
ll modifiche
difi h statutarie,
t t t i P
Prevedi
di h
ha iiniziato
i i t a
raccogliere anche adesioni senza la necessità di conferimento
del Tfr al Fondo (ma con versamento della sola contribuzione in
percentuale).
27/06/2013
38
Contributi previdenziali
• Le imprese edili sono tenute al versamento della
contribuzione dovuta per la totalità dei propri dipendenti
dipendenti,
calcolata nel rispetto di un minimale imponibile che risulti
non inferiore a quello che si ottiene moltiplicando la
retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore
settimanali pari all’orario di lavoro normale stabilito dal ccnl
e dai contratti integrativi
integrati i territoriali (minimale edile)
edile).
• La legge dispone infatti l’infrazionabilità del minimale
contributivo comportando quindi l’obbligo
contributivo,
l obbligo di versare la
contribuzione anche in assenza di prestazione effettiva (c.d.
contribuzione virtuale).
)
• Tale minimale va rispettato anche per i contratti a tempo
parziale stipulati in eccedenza alle quote previste dal ccnl.
27/06/2013
39
Contributi previdenziali
• Non sussiste l’obbligo del rispetto del minimale edile
unicamente nei seguenti casi:
- assenze per eventi tutelati (malattia, infortunio, c.i.g., maternità e
congedo parentale, congedo matrimoniale, donazione sangue, ecc.)
- ferie,
ferie permessi individuali,
individuali sciopero
sciopero, servizio militare e/o civile
civile,
aspettative e permessi sindacali
- chiusura lavori per ferie collettive, ancorché non maturate
- assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente ed assenze
conseguenti a provvedimenti disciplinari
- assenze per frequenza di corsi di formazione professionale svolti
presso gli enti-scuola edili
27/06/2013
40
Contributi previdenziali
• Ai fini del calcolo dell’imponibile previdenziale, alle
normali retribuzioni erogate va sommato l’importo
l importo
dell’accantonamento lordo (normalmente il 18,50%) in
quanto costituente retribuzione differita, nonché il 15%
delle somme versate alle Casse Edili (sia a carico
dell’impresa che del lavoratore) quale contribuzione
per a.p.e., istruzione professionale, previdenze
sociali e Fondo lavori usuranti,
usuranti al netto della quota
dovuta dal lavoratore alla Cassa Edile per previdenze
sociali
Per meglio comprendere le modalità di calcolo si precisa quanto segue: dalla percentuale di contribuzione
complessivamente dovuta alla Cassa Edile devono essere detratte le quote di adesione contrattuale e gli
eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile stessa; sul risultato si calcola il 15%, dal quale
poi detrarre la quota a carico del lavoratore a titolo di contribuzione di finanziamento alla Cassa.
N.B.: le percentuali dovute per le contribuzioni di cui sopra sono
determinate in misura diversa da parte di ogni singola Cassa Edile
27/06/2013
41
ESEMPIO: trattamento previdenziale della contribuzione
versata alla Cassa Edile
27/06/2013
42
Contributi previdenziali
• Riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va
dimenticato che l’indennità sostitutiva della mensa,
qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri
edili o ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo
p
o ubicate in zone ove manchino servizi di
ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che
da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di € 5,29
(art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997)
27/06/2013
43
Sgravio contributivo
• La L
L. n° 247/2007 (Pacchetto Welfare) prevede la
possibilità di fruire di uno sgravio contributivo in misura
pari a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro
e del
d l 100% d
della
ll quota
t a carico
i d
dell llavoratore
t
sulle
ll
erogazioni di 2° livello (nell’edilizia, l’Elemento
Economico Territoriale), entro un tetto massimo
annualmente
l
t stabilito
t bilit (max.
(
5%) (per il 2012 = 2,25%) della
d ll
retribuzione contrattuale annua del singolo lavoratore.
• Per
e accede
accedere
ea
allo
o sg
sgravio
a o le
ea
aziende
e de de
devono
o o inoltrare
o ae
preventivamente domanda all’Inps, per via telematica.
• La possibilità di fruire dello sgravio è subordinata alla
regolarità contributiva ed al rispetto della parte
economica e normativa del contratto collettivo
applicato.
27/06/2013
44
“Sconto edili”
• Ai datori di lavoro del settore è riservata, per i soli operai
occupati a full time, una riduzione contributiva pari
all’11
all
11,50%
50% dell’importo
dell importo a carico dell’impresa
dell impresa della
contribuzione dovuta all’Inps ed all’Inail diversa da quella di
pertinenza del Fondo Pensioni.
• Il beneficio
b
fi i iin oggetto viene
i
riconosciuto
i
i
esclusivamente
l i
per gli operai regolarmente denunciati alla Cassa Edile.
• Non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste
specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
• Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero deve, con
decreto confermare o rideterminare la riduzione per l’anno
decreto,
l anno
di riferimento.
• Destinatari di tale beneficio sono i datori di lavoro esercenti
attività
tti ità edile
dil con codice
di IIstat
t td
da 45
45.11
11 a 45
45.45.2
45 2 sull
territorio nazionale.
27/06/2013
45
Agevolazioni: condizioni per l’applicazione
promemoria
i
• Si ricorda che i benefici possono essere applicati solo se
risultano rispettate le seguenti condizioni:
- essere in
i possesso d
deii requisiti
i iti per il rilascio
il
i d
dell DURC
DURC;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per le
violazioni in materia di sicurezza
sicurezza, nei 5 anni precedenti la
data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis L. 248/2006);
- rispetto integrale della contrattazione collettiva;
- non avere in carico provvedimenti amministrativi e
giurisdizionali per violazioni di norme poste a tutela delle
condizioni di lavoro.
27/06/2013
46
Imposizione fiscale
• Il particolare
ti l
criterio
it i di calcolo
l l d
della
ll retribuzione
t ib i
d
dovuta
t
per ferie e gratifica natalizia per gli operai, assolve già in
corso d’anno,, mese per
p mese,, all’obbligo
g di tassazione.
• Pertanto esse non devono essere assoggettate a
tassazione all’atto della loro erogazione da parte della
C
Cassa
Edil
Edile.
• Va, invece, assoggettata a tassazione l’erogazione
dell’a
dell
a.p.e.
pe
• Per gli operai edili le detrazioni fiscali, di cui all’art. 13 del
T.U., spettano
p
anche p
per i p
periodi di fruizione delle ferie
anche se materialmente non c’è effettiva corresponsione
della retribuzione.
27/06/2013
47
Imposizione fiscale
• Come già precedentemente evidenziato, riguardo il calcolo
della retribuzione imponibile non va dimenticato che
l’indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai
dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o ubicate in zone ove
manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi
previdenziali
id
i li che
h d
da ritenute
it
t fi
fiscalili entro
t il limite
li it giornaliero
i
li
di € 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 314/1997).
• Sono,
Sono invece
invece, da assoggettare a ritenuta i contributi dovuti
alla Cassa Edile per le assistenze in genere, sia a carico
dell’impresa che del lavoratore, con esclusione di quelli
d ti ti alle
destinati
ll assistenze
i t
sanitarie
it i iintegrative
t
ti (anche in questo
caso, per la loro quantificazione si consiglia di verificarne l’entità presso
le singole Casse).
27/06/2013
48
Imposizione fiscale
• Fi
Finché
hé esistente,
i t t l’Elemento
l’El
t E
Economico
i T
Territoriale
it i l
previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile
risultava p
possedere tutte le caratteristiche p
previste dalla
L. 126/08 per l’applicazione della “detassazione” (circ.
Agenzia Entrate n° 59/E del 22/10/2008). Medesima sorte
subisce l’Elemento
l Elemento Variabile della Retribuzione
previsto dal rinnovo del ccnl del 19/4/2010.
• Per
e tali
a importi
po risulta,
su a, qu
quindi,
d,u
utilizzabile
ab e l’agevolazione
age o a o e
consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva in
misura pari al 10%, fino ad un massimo di € 2.500/anno,
a favore dei lavoratori che nell’anno
nell anno precedente non
hanno superato un reddito complessivo di 40.000 € al
lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.
27/06/2013
49
Ex Disoccupazione speciale edile
Ex-Disoccupazione
• Fino al 31/12/2012 spettava ai lavoratori rientranti
nell’ambito di applicazione della Cig della gestione speciale
edile, licenziati da imprese edili (sia industriali che artigiane)
i seguito
in
it a:
- cessazione dell’attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o della singola fase di lavorazione;
- riduzione di personale.
• Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due
anni precedenti la data del licenziamento, doveva far
valere:
- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati.
27/06/2013
50
ASPI (Ex-Disoccupazione
(Ex Disoccupazione speciale edile)
• Il comma 1 dell’art. 2 della L. n° 92 del 28/6/2012 ha
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione
ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla stessa data, l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego
((ASPI),
), che prevede
p
l’erogazione
g
di un’indennità mensile
a favore dei lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione.
• Dal 1° gennaio 2013 l’ASPI sostituisce, pertanto, anche
l’indennità di disoccupazione speciale per il settore edile.
27/06/2013
51
Appalto
• F
Ferma restando
t d la
l di
disciplina
i li generale
l sull contratto
t tt
d’appalto, che non prevede più alcuna distinzione tra
appalti
pp
interni ed esterni al ciclo p
produttivo,, il CCNL detta
disposizioni specifiche riguardo gli elementi caratteristici
di un contratto di appalto o subappalto:
 l’impresa
l’i
appaltatrice
lt t i o subappaltatrice
b
lt t i deve
d
di
disporre
delle macchine e delle attrezzature necessarie per
eseguire
esegu
e le
e lavorazioni
a o a o ogge
oggetto
o dell’appalto,
de appa o, po
potendo
e do
tuttavia utilizzare anche macchine ed attrezzature
disponibili nel cantiere per esigenze connesse con
ll’esecuzione
esecuzione dell’opera
dell opera complessiva (ad esempio gru
gru,
ponteggi ed impianti di betonaggio).
27/06/2013
52
Appalto
• Il committente
itt t deve
d
assicurarsi
i
i che
h l’i
l’impresa
appaltatrice o subappaltatrice applichi il trattamento
economico e normativo p
previsto dal CCNL;; deve inoltre
comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere
dove si svolgono le lavorazioni appaltate la
denominazione dell’impresa
dell impresa stessa e trasmettere la
dichiarazione di quest’ultima di adesione alla disciplina
contrattuale. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa agli istituti di previdenza e assistenza e alle
organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle
associazioni nazionali
nazionali. Sono inoltre previsti obblighi di
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
27/06/2013
53
Responsabilità solidale nell’appalto
nell appalto
• Il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali ulteriori subappaltatori
subappaltatori, entro il limite di
due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi
previdenziali dovuti. (Art. 29, c. 2 e 3-ter, D.Lgs. n° 276/2003).
• Quanto sopra non si applica qualora il committente sia
una persona fisica che non esercita attività d’impresa o
professione.
27/06/2013
54
Responsabilità solidale nell’appalto
nell appalto
• L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente nonché del versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei
dipendenti
p
a cui è tenuto il subappaltatore
pp
((art. 35,, c. 28,, D.L.
n° 223/2006).
Rispetto, quindi, alla responsabilità solidale che lega committente ed appaltatore,
nel subappalto il vincolo di solidarietà si estende alle ritenute Irpef.
In tutti i casi la responsabilità solidale si estende agli eventuali interessi
dovuti sui debiti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali nonché
sulle sanzioni civili (Risp. Interpello Min. Lav. 2 aprile 2010, n° 3)
27/06/2013
55
Subappalto
• E’ appena il caso di rammentare che l’art.
prevede che “l’appaltatore
pp
non
1656 c.c. p
può dare in subappalto l’esecuzione
dell’opera
dell
opera o del servizio se non è stato
autorizzato dal committente”.
L’opportunità
L’
t ità di ttale
l pro-memoria
i sii iimpone iin quanto
t è un equivoco
i
diffuso, tra gli stessi operatori del settore, ritenere che non esista
alcun obbligo di preventiva autorizzazione nell’appalto privato ma
che, invece, tale obbligo valga solo per gli appalti pubblici.
27/06/2013
56
Cassa Integrazione
Guadagni
g
nel settore edile
La Cig in edilizia
Sospensione
per eventi atmosferici
Aziende interessate

Possono utilizzare la cig speciale per l’edilizia le aziende:
- industriali ed artigiane operanti nel settore dell’edilizia
dell edilizia
ed affini (ad es.: costruzioni edili civili ed industriali,
stradali, ferrotranviarie, idrauliche, opere per acquedotti,
gas e fognature,
f
t
nonché
hé di esercizio
i i di lilinee elettriche
l tt i h e
telefoniche)
- industriali esercenti attività di escavazione e
lavorazione di materiali lapidei
- artigiane esercenti attività di escavazione e lavorazione
di materiali lapidei, a condizione che la lavorazione sia
strettamente collegata, sia strutturalmente che
organizzativamente all’attività
organizzativamente,
all attività di escavazione
Esclusioni

Sono escluse:
- le
l aziende
i d esercenti
ti esclusivamente
l i
t lla
lavorazione dei materiali lapidei
- i lavoratori addetti alla lavorazione del
materiale, quando tale attività venga svolta in
laboratori con strutture ed organizzazione
distinte dall’attività di escavazione
Lavoratori beneficiari


I lavoratori beneficiari della cig nel settore
edile sono i medesimi che beneficiano del
trattamento previsto normalmente nel settore
industriale (operai
(operai, impiegati e quadri)
quadri).
Dal 1° Gennaio 2009 il ccnl dell’edilizia
prevede
d un ttrattamento
tt
t integrativo
i t
ti anche
h a
favore degli apprendisti iscritti alla Cassa
Edil ed
Edile,
d a carico
i d
della
ll stessa.
t
Cause d’intervento


L’integrazione salariale viene riconosciuta ai
lavoratori la cui attività venga sospesa o
ridotta per effetto di intemperie stagionali o per
altre cause non imputabili
p
al datore di lavoro
né ai lavoratori.
Per “intemperie
p
stagionali”
g
debbono
considerarsi tutte quelle cause di ordine
meteorologico che impediscono la normale
prosecuzione dell’attività lavorativa in qualsiasi
periodo dell’anno (circ. Inps n° 50581/1963)
Cause d’intervento

Per “altre cause non imputabili” debbono
intendersi le cause fortuite o di forza
maggiore o comunque estranee all’impresa
(ad es
es. mancanza di energia elettrica
elettrica,
l’ordine del committente, temporanea
sospensione dell’attività
dell attività al termine di un
cantiere nell’attesa di avviare il successivo,
ecc )
ecc.)
Cause d’intervento


Nelle ipotesi di “non imputabilità” dell’evento le
richieste di cig si considerano ammissibili qualora la
sospensione
i
d
deii llavorii d
derivi
i id
da ffatti
tti assolutamente
l t
t
imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di
forza maggiore.
Non sono, invece, ammissibili le richieste nei casi in cui
l’ordine di sospensione dei lavori da parte del
committente costituisca mero esercizio della facoltà
contrattualmente riconosciuta e, quindi, la sospensione
dell’attività lavorativa sia riconducibile al normale rischio
d’impresa
d
impresa derivante dal rapporto contrattuale instaurato
con il committente (circ. Inps n° 169/2003)
Cause d’intervento

Inoltre, l’art
Inoltre
l art. 10 della L
L. 23/7/1991 n°
n 223 ha
introdotto una disciplina speciale in relazione
a specifiche cause di sospensione o
contrazione dell’attività che possono
interessare le imprese
p
edili ((opere
p
p
pubbliche).
)
(ved. oltre per la relativa trattazione)
Ripresa dell’attività lavorativa


Requisito essenziale per l’intervento
integrativo è la certezza della ripresa
ripresa, entro
breve tempo, dell’attività lavorativa da parte
dei lavoratori sospesi.
p
Ai fini del riconoscimento del diritto
all’integrazione
g
salariale,, la “certezza” della
ripresa dell’attività lavorativa deve essere
valutata a priori, sulla base delle previsioni
del datore di lavoro, con riferimento al
momento di presentazione della domanda.
Presentazione della domanda


La richiesta di ammissione al trattamento di
cig per maltempo deve essere presentata alla
sede dell’Inps territorialmente competente in
riferimento alla dislocazione dell’unità
dell unità
produttiva interessata.
Q ll per momentanea
Quella
t
mancanza di llavoro
deve essere presentata alla sede Inps
competente
t t in
i riferimento
if i
t alla
ll sede
d aziendale.
i d l
Termini di presentazione

Il termine previsto per la presentazione della
domanda di integrazione salariale è il
medesimo previsto per il settore industriale,
cioè 25 giorni a decorrere dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della
settimana in cui ha avuto inizio la
sospensione o la riduzione dell’attività.
Termini di presentazione


Qualora la domanda venga presentata in
ritardo ll’eventuale
ritardo,
eventuale trattamento di cig non può
avere luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto
p
alla data di p
presentazione.
Nel caso di omessa o tardiva presentazione
della domanda,, con conseguente
g
mancato
riconoscimento della cig, il datore di lavoro è
tenuto al pagamento di importi equivalenti
all’integrazione non percepita dai lavoratori
interessati.
Durata dell’integrazione


L’integrazione viene corrisposta per un periodo
massimo di 13 settimane consecutive
consecutive, prorogabili
per successivi periodi trimestrali sia nei casi di
riduzione d’orario che di sospensione dell’attività
(Interpello Min. Lavoro n° 26/2010) fino ad un massimo di 52
settimane consecutive.
Superato tale limite, un nuovo intervento non può
essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di
almeno 52 settimane di ripresa della normale attività
lavorativa.
Durata dell’integrazione


La durata dell’integrazione non può,
comunque eccedere 52 settimane nell’arco
comunque,
nell arco
di un biennio “mobile”, ossia 104 settimane
immediatamente precedenti la settimana per
la quale l’integrazione è richiesta.
I periodi
i di di chiusura
hi
per fferie
i collettive
ll tti sii
considerano neutri a questo fine.
Durata dell’integrazione


Il superamento
t dei
d i lilimiti
iti ttemporalili citati
it ti d
deve
essere valutato riguardo alla singola unità
produttiva
d tti iinteressata
t
t alla
ll sospensione.
i
Ai fini dell’individuazione del concetto di
“unità produttiva” l’Inps ha fornito delle
indicazioni di massima:
Indicazioni Inps


Per le imprese edili in senso stretto si dovrà avere riguardo
ai singoli contratti d’appalto, posto che a contratti d’appalto
distinti comportanti organizzazioni distinte corrispondono
altrettante unità produttive anche se i lavori vengono effettuati
simultaneamente o successivamente su singoli
g lotti incidenti su
un’unica area e sotto la direzione di un unico responsabile.
Per le imprese per le quali, invece, non possono trovare
applicazione tali criteri (imprese che
che, cioè
cioè, occupano i
dipendenti in più lavori e/o per brevi periodi), per unità
produttiva deve intendersi il complesso organizzato di uomini e
mezzii atto
tt a conseguire
i un risultato
i lt t produttivo.
d tti
Presentazione della domanda


Nella domanda devono essere indicate le
cause che hanno determinato la sospensione
o la riduzione dell’attività lavorativa, con
l’eventuale documentazione a sostegno
g della
domanda stessa.
Per i p
periodi di riduzione eccedenti i 3 mesi
dovranno essere avanzate separate domande,
documentate in modo da dimostrare l’esigenza
eccezionale di proseguire la riduzione d’attività
anche oltre i primi 3 mesi.
Autorizzazione all’integrazione


La competenza a decidere sulle domande di
integrazione
g
salariale,, sia nei casi di sospensione
p
che di riduzione di attività, è attribuita alla
Commissione provinciale per l’edilizia operante
presso la sede dell’Inps
dell Inps.
Ove ricorra il caso, nel provvedimento di
autorizzazione ((e nella relativa comunicazione
all’impresa) verrà specificato che la causa integrabile
è costituita da un “evento oggettivamente non
evitabile”, nel qual caso non sarà dovuto il contributo
evitabile
addizionale sugli importi delle integrazioni erogate.
Ammontare dell’integrazione


L’integrazione salariale è dovuta nella misura
dell’80%
dell
80% della retribuzione globale che
sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di
lavoro non p
prestate,, comprese
p
tra le 0 ore ed
il limite dell’orario contrattuale, ma comunque
non oltre le 40 ore settimanali.
Agli impiegati l’integrazione salariale viene
corrisposta nella misura dell’80% della
retribuzione che sarebbe spettata per le ore
di lavoro non prestate.
Ammontare dell’integrazione

Con riferimento alle particolari articolazioni
dell’orario
dell
orario di lavoro eventualmente stabilite
dalla contrattazione integrativa provinciale
del settore (ad es
es. 35 ore/sett
ore/sett. in dic
dic.-genn.
genn
ovvero in genn.-febb.), per le aziende iscritte
alla Cassa Edile il limite massimo di ore
integrabili per le settimane interessate da
tale orario particolare non può eccedere
dette ore.
Base retributiva di computo

Per ciò che attiene alle modalità ed agli
elementi di calcolo dell’integrazione
dell integrazione si fa
riferimento all’intervento ordinario per
ll’industria
industria, tenendo presente che nel settore
edile i ratei delle competenze ultramensili
sono corrisposti come maggiorazioni
percentuali della retribuzione corrente.
Massimale


Trova applicazione il massimale stabilito per
gli interventi ordinari nell’industria
nell industria, che viene
peraltro aumentato del 20% nei casi di
integrazione
g
salariale concessa p
per
intemperie stagionali.
Per il 2013 il massimale p
previsto p
per tale
ultima casistica è pari a € 1.151,06 per
retribuzioni mensili fino a € 2.075,21 e a €
1.383,48 per retribuzioni superiori a tale
limite.
Riduzione a titolo contributivo

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di
integrazione salariale
salariale, calcolate come
precedentemente indicato, sono ridotte in
misura pari all’importo
all importo derivante
dall’applicazione alle somme stesse
dell’aliquota
dell
aliquota contributiva prevista per gli
apprendisti (attualmente 5,84%).
Imposizione previdenziale e fiscale

Le somme corrisposte
L
i
t a tit
titolo
l di iintegrazione
t
i
salariale sono:
- esenti da contribuzione previdenziale,
assistenziale ed assicurativa
- soggette alle ritenute a titolo di acconto
dell’imposta
p
sul reddito delle p
persone fisiche
Contributo addizionale



Sulle somme erogate per cig è dovuto un contributo
addizionale nella misura del 5%,, da versare
utilizzando il primo mod. DM10 successivo alla data di
ricezione dell’autorizzazione.
Il contributo
t ib t non è d
dovuto
t ove lla sospensione
i
o
riduzione dell’attività sia stata determinata da eventi
“oggettivamente
gg
non evitabili”.
Nel settore edile sono da considerare di per sé eventi
“oggettivamente non evitabili” quelli meteorologici,
mentre
t il contributo
t ib t è senz’altro
’ lt d
dovuto
t neii casii di fifine
lavoro o di fine fase lavorativa.
Rimborso delle integrazioni
salariali


Il ccnl del settore edile prevede che in caso
di sospensione/riduzione per maltempo
l’importo della cig venga anticipato dal datore
di lavoro nel mese stesso dell’assenza
dell assenza.
L’importo delle integrazioni corrisposte per
conto
t della
d ll C
Cassa viene
i
posto
t a conguaglio
li
nella dichiarazione mensile mod. DM10,
entro
t 6 mesii d
dall rilascio
il
i d
dell’autorizzazione.
ll’ t i
i
Adempimenti e procedure



La domanda di ammissione al trattamento deve
essere redatta sul mod.
mod IGi15Ed
IGi15Ed.
Le assenze per cig devono essere evidenziate
nella
ll sez. ““presenze”” d
dell Lib
Libro U
Unico
i d
dell L
Lavoro
Le integrazioni salariali corrisposte a ciascun
lavoratore devono essere registrate sul L.U.L.
La Cig in edilizia
Disciplina speciale
ex L. n° 223/1991
(opere pubbliche)
Disciplina speciale ex L. 223/91

La legge n° 223/1991 ha introdotto una
speciale disciplina in relazione ad alcune
specifiche cause di sospensione o
contrazione dell’attività
dell attività lavorativa che
che, in
base alla normativa generale, potrebbero
non comportare la concessione del
trattamento di integrazione salariale
Disciplina speciale: beneficiari

Tale norma trova applicazione nei confronti
dei lavoratori dell’edilizia
dell edilizia impiegati nella
realizzazione di opere pubbliche di grandi
dimensioni per i quali risultino versati o
dimensioni,
o,
comunque, siano dovuti per l’attività prestata
nel settore edile almeno 6 contributi mensili
ovvero 26 settimanali nel biennio precedente
alla decorrenza del trattamento
trattamento.
Disciplina speciale:
cause d’intervento

Le cause d’intervento, che comunque non
devono essere imputabili al datore di lavoro
ed ai lavoratori, sono quelle connesse:
- al mancato rispetto dei termini previsti nei
contratti di appalto per la realizzazione di
opere
p
p
pubbliche di g
grandi dimensioni,, a
causa di comportamenti della pubblica
autorità (ritardi nei pagamenti o nelle
procedure amministrative che possono anche
comportare l’interruzione dei finanziamenti);
Disciplina speciale:
cause d’intervento
segue
- alle varianti di carattere necessario apportate
ai progetti originari delle predette opere
pubbliche;
- a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
emanati ai sensi della L
L. n°
n 575/1965
(provvedimenti antimafia), per i quali si
prescinde dalle dimensioni dell’opera
dell opera pubblica
pubblica.
Disciplina speciale:
caratteristiche dell’opera

La natura pubblica dell’opera deve risultare dal concorso
dei seguenti
g
elementi:
- l’appalto dell’opera deve essere stato bandito da un
soggetto di natura pubblica;
- il finanziamento dell’opera deve essere realizzato in tutto o
in parte con fondi dello Stato, Regioni o enti pubblici;
- le opere
opere, aventi carattere immobiliare,
immobiliare devono riguardare
attività di edilizia residenziale pubblica o edifici destinati a
scopi amministrativi o, comunque, pubblici (ospedali,
scuole, impianti sportivi, ecc.), ovvero lavori di genio civile
(strade, ponti, gallerie, aeroporti, opere idrauliche, ecc.)
Disciplina speciale:
caratteristiche dell’opera

Per “opere pubbliche di grandi dimensioni”
si intendono opere per le quali la durata
dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di
almeno 18 mesi nell
nell’ambito
ambito di un progetto
generale approvato di durata uguale o
superiore a trenta mesi consecutivi
consecutivi.
Disciplina speciale:
caratteristiche dell’opera

Nel caso in cui l’esecuzione dell’opera pubblica di
grandi dimensioni sia frazionata
frazionata, dando luogo ad una
pluralità di contratti d’appalto o di subappalti, oltre ai
requisiti indicati riferiti al progetto generale, è
necessario che per lo specifico contratto di appalto o
subappalto relativo ai lavori per la cui sospensione è
richiesta la cig
cig, sussistano i seguenti requisiti:
- durata dei lavori uguale o superiore a 12 mesi
consecutivi;
- numero medio degli addetti uguale o superiore a 15.
Disciplina speciale:
concessione e durata



Il trattamento di cig è concesso dalle locali
Commissioni provinciali dell’Inps, per ciascuna
opera, per un periodo
i d complessivamente
l
i
t non
superiore a 3 mesi.
Il trattamento p
può essere p
prorogato
g
dal Ministero del
Lavoro, per ulteriori periodi trimestrali, previo
accertamento da parte del CIPE della natura e della
durata delle cause di interruzione e dell’esistenza
dell esistenza di
concrete prospettive di ripresa dell’attività.
Il periodo per il quale è autorizzata l’erogazione del
trattamento non concorre ai fini della determinazione
del limite massimo di durata degli interventi ordinari
autorizzati per altre causali.
Disciplina speciale:
applicazione del massimale

Anche le integrazioni salariali erogate ai
sensi dell’art
dell art. 10 della L
L. n°
n 223/1991 sono
soggette all’applicazione del massimale
(ordinario non trattandosi di causali dovute a
(ordinario,
maltempo) di cui alla L. n° 427/1980, per
tutta la durata della loro corresponsione
corresponsione.
Disciplina speciale:
procedura e documentazione



La domanda di ammissione al trattamento deve
essere redatta sul mod. IGi15Ed.,, sul quale
q
va
apposta la dicitura “Legge n° 223/1991, art. 10”.
La richiesta deve essere corredata anche dai
d
documenti
ti iindicati
di ti nell co. 5 d
della
ll d
deliberazione
lib
i
CIPI
del 19 ottobre 1993.
Deve inoltre essere fornito un elenco nominativo dei
lavoratori sospesi, riportante l’indicazione per
ciascuno di essi il numero dei contributi versati o
d
dovuti
ti nell bi
biennio
i precedente.
d t N
Nell caso di contributi
t ib ti
non versati deve esserne indicata la motivazione.
La Cig in edilizia
L’integrazione
g
per gli
apprendisti operai
Integrazione per gli apprendisti

A partire dal 1° gennaio 2009 la contrattazione
collettiva nel settore edile ha introdotto a favore degli
apprendisti operai, che fino a quella data erano
rimasti esclusi da qualsiasi trattamento di
integrazione salariale, una prestazione simile al
trattamento di cig, che sarà erogata dalle Casse Edili
(direttamente o mediante il sistema a conguaglio) in
caso di sospensione o riduzione di attività a causa di
eventi meteorologici.
Integrazione per gli apprendisti

La contrattazione collettiva prevede che le
Casse Edili,
Edili a tal fine,
fine debbano istituire un
apposito fondo e riscuotere i contributi per il
finanziamento di tali prestazioni
prestazioni, nonché
erogare con le modalità previste dagli
accordi territoriali il trattamento sostitutivo
della Cig direttamente al lavoratore ovvero
all’impresa
all
impresa che l’abbia
l abbia anticipato
anticipato.
Integrazione per gli apprendisti

La contribuzione è interamente a carico del datore di lavoro e può
variare in base alle previsioni contenute nei ccnl del settore edile
(dallo 0,30% dell’industria ad oltre l’1% dell’artigianato).

Tale sistema comporta che ogni Cassa Edile (ne esistono soltanto 99,
oltre a quelle “anomale”!!!!)
anomale !!!!) adegui le proprie procedure e la contribuzione
richiesta per far fronte a questo nuovo ammortizzatore sociale. A
livello territoriale la contribuzione di finanziamento è stata adottata in
misura molto diversa a seconda delle intese raggiunte localmente
localmente.
E’ quindi necessario che, nell’ambito di ogni singola Cassa Edile e di
ogni provincia, venga preventivamente verificato sia il livello di
contribuzione richiesto che la prassi amministrativa adottata.

Integrazione per gli apprendisti


La prestazione integrativa è pari all’80% della
retribuzione perduta dall’apprendista
dall apprendista,
comprensiva della maggiorazione per ferie e
tredicesima comunque nei limiti del massimale
tredicesima,
mensile per la Cig erogata dall’Inps.
Il massimale
i l mensile
il d
da considerare
id
è quello
ll
lordo per eventi meteorologici (cioè senza
l’
l’applicazione
li
i
d
della
ll riduzione
id i
d
dell 5
5,84%).
84%)
Integrazione per gli apprendisti


L’importo riconosciuto quale integrazione
all’apprendista
all
apprendista è soggetto sia a ritenute
fiscali che previdenziali, sia a carico del
lavoratore che dell’azienda.
La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a
rimborsare all’impresa
p
l’importo
p
al lordo delle
ritenute contributive e fiscali a carico
dell’apprendista. Non compete, invece,
all’impresa il rimborso dei contributi
previdenziali a proprio carico.
Integrazione per gli apprendisti


Le ore integrabili sono, di norma, quelle
autorizzate dall’Inps
dall Inps per gli operai nel
medesimo periodo, tenendo comunque
presente che la prestazione aggiuntiva per
gli apprendisti spetta solo in caso di perdita
di un’intera
un intera giornata di lavoro
lavoro.
La prestazione spetta agli apprendisti operai
fi ad
fino
d un massimo
i
di 150 ore all’anno.
ll’
Integrazione per gli apprendisti

Condizioni per l’erogazione della prestazione:
- la sospensione
p
o la riduzione dell’attività lavorativa deve
essere causata da eventi meteorologici e deve avere una
durata non inferiore ad una giornata di lavoro;
- ll’apprendista
apprendista, all’atto
all atto dell
dell’evento
evento, deve essere iscritto alla
Cassa Edile;
- l’impresa deve avere debitamente esposto nella denuncia
mensile dei lavoratori (m
(m.u.t.)
u t ) le ore di cig dell’apprendista;
- l’impresa deve essere in regola con il versamento degli
accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile sia al
momento dell’evento, sia all’atto dell’inoltro e della
liquidazione della domanda di prestazione.
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