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Si ricorda che il D.Lgs. n. 314/97 ha confermato, ai fini INPS ed

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Si ricorda che il D.Lgs. n. 314/97 ha confermato, ai fini INPS ed
Incidenza fiscale contributi Cassa Edile a decorrere dal 1° gennaio 2012
A seguito precise normative risalenti al 2009 e ai conseguenti approfondimenti svolti dalla Commissione
Nazionale delle Casse Edili ( CNCE ) attraverso studi professionali specializzati in materia tributaria, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 le imprese dovranno includere nella retribuzione imponibile del lavoratore ai fini delle
ritenute fiscali non solo, come finora è avvenuto, la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle
prestazioni assistenziali ma anche quello concernente le prestazioni sanitarie.
Come noto il contributo di funzionamento della Cassa Edile pari al 2,52% si compone per 5/6 a carico
dell’Impresa ( 2,10% ) e per 1/6 a carico del lavoratore ( 0,42% ).
Considerato che l’incidenza delle prestazioni extracontrattuali di un determinato esercizio in rapporto con i salari
denunciati nello stesso periodo è superiore alla quota contributiva a carico lavoratore dello 0,42%, si informa che
la suddetta aliquota dello 0,42% concorre integralmente alla determinazione dell’imponibile fiscale.
La quota parte del contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro destinata a prestazioni extracontrattuali
utile per il raggiungimento della percentuale di incidenza delle prestazioni sul salario, sarà comunicata ogni anno
dalla Cassa Edile. Tale aliquota c/datore di lavoro viene a determinare una maggiorazione dell’imponibile fiscale
per il lavoratore.
L’aliquota di cui alle contribuzioni Cassa Edile relativa al contributo Gestione Fondi attività non caratteristica
dello 0,15% esula da considerazioni fiscali in quanto è destinata esclusivamente alla gestione dell’Ente.
Aspetti previdenziali aliquote Cassa Edile
Si ricorda che il D.Lgs. n. 314/97 ha confermato, ai fini INPS ed INAIL, il regime contributivo delle
somme dovute alle Casse Edili. Tali disposizioni prevedono che i contributi contrattuali versati alle
Casse Edili, con esclusione delle quote di adesione contrattuale provinciale e nazionale a carico del
datore di lavoro e del lavoratore, sono soggetti a contribuzione previdenziale limitatamente al 15% del
loro ammontare.
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