Si ricorda che il D.Lgs. n. 314/97 ha confermato, ai fini INPS ed
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Si ricorda che il D.Lgs. n. 314/97 ha confermato, ai fini INPS ed
Incidenza fiscale contributi Cassa Edile a decorrere dal 1° gennaio 2012 A seguito precise normative risalenti al 2009 e ai conseguenti approfondimenti svolti dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili ( CNCE ) attraverso studi professionali specializzati in materia tributaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le imprese dovranno includere nella retribuzione imponibile del lavoratore ai fini delle ritenute fiscali non solo, come finora è avvenuto, la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quello concernente le prestazioni sanitarie. Come noto il contributo di funzionamento della Cassa Edile pari al 2,52% si compone per 5/6 a carico dell’Impresa ( 2,10% ) e per 1/6 a carico del lavoratore ( 0,42% ). Considerato che l’incidenza delle prestazioni extracontrattuali di un determinato esercizio in rapporto con i salari denunciati nello stesso periodo è superiore alla quota contributiva a carico lavoratore dello 0,42%, si informa che la suddetta aliquota dello 0,42% concorre integralmente alla determinazione dell’imponibile fiscale. La quota parte del contributo Cassa Edile a carico del datore di lavoro destinata a prestazioni extracontrattuali utile per il raggiungimento della percentuale di incidenza delle prestazioni sul salario, sarà comunicata ogni anno dalla Cassa Edile. Tale aliquota c/datore di lavoro viene a determinare una maggiorazione dell’imponibile fiscale per il lavoratore. L’aliquota di cui alle contribuzioni Cassa Edile relativa al contributo Gestione Fondi attività non caratteristica dello 0,15% esula da considerazioni fiscali in quanto è destinata esclusivamente alla gestione dell’Ente. Aspetti previdenziali aliquote Cassa Edile Si ricorda che il D.Lgs. n. 314/97 ha confermato, ai fini INPS ed INAIL, il regime contributivo delle somme dovute alle Casse Edili. Tali disposizioni prevedono che i contributi contrattuali versati alle Casse Edili, con esclusione delle quote di adesione contrattuale provinciale e nazionale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, sono soggetti a contribuzione previdenziale limitatamente al 15% del loro ammontare.