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sull`elusione nessuna scorciatoia

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sull`elusione nessuna scorciatoia
Un'analisi delle 'P
più recenti sentenze emesse dai f?giudici tributari di:pi
primo e secondo in'srado
ull elusione nessuna scorciatoia
II Fìsco deve provare
:
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Pagina
DI A N D R E A B O N G I
C
ommissioni tributarie
alla ricerca della «prova» dell'elusione tributaria. L'esame delle più
recenti sentenze emesse dalla
commissioni di merito sul tema
dell'elusione tributaria testimonia infatti l'assenza di un reale
filo conduttore ma bensì di un
esame, caso per caso, delle prove
fornite dagli uffici in ordine alle
riprese fiscali dagli stessi operate
in presenza di architetture fiscali più o meno complesse messe in
atto dai contribuenti. Tutto ciò
a conferma di come il problema
dell'elusione fiscale sia ben lungi
dall'essere definito prima ancora
che risolto. L'assenza di una normativa antielusione di carattere
generale in grado di definire in
modo chiaro e preciso i contorni del fenomeno, rende incerto
l'operato dell'amministrazione
finanziaria, sottoponendo alla
censura dei giudici di merito i
risultati delle riprese dagli stessi effettuate.
L'esame delle massime recenti
è testimonianza diretta di come
spesso, i giudici di primo e secondo grado, siano inflessibili
nel richiedere agli uffici una prova rigorosa dell'elusione fiscale
per poter avallare e dichiarare
legittima la ripresa a tassazione effettuata nei confronti del
contribuente. Non mancano
ovviamente anche giudizi favorevoli all'operato degli uffici
che evidentemente hanno saputo dimostrare con dovizia di
elementi probatori, che le parti avevano messo in atto uno o
più negozi giuridici il cui vero ed
unico fine era quello di eludere
le imposte.
Le p r o n u n c e f a v o r e v o l i
al c o n t r i b u e n t e . Secondo la
Ctp di Milano, sentenza n.102
del 17/5/2010, «non si ravvisa
elusione fiscale né tantomeno
ipotesi di abuso del diritto, nella
cessione frazionata di un complesso aziendale nel corso degli
anni e attraverso contratti fra
loro collegati e individualmente
in modo rigoroso il risparmio
sorretti da valide ragioni econo* _i
miche».
L'operazione al vaglio dei giudici milanesi riguardava una
società industriale che aveva
ceduto ad una società controllata l'intero complesso aziendale,
con l'eccezione del fabbricato
immobiliare nel quale l'attività
stessa veniva svolta. L'immobile in questione era stato infatti
ceduto ad una terza società che
lo aveva concesso in leasing da
altra società che a sua volta lo
aveva concesso in locazione alla
società controllata. Al termine
del contratto di leasing, subito
dopo aver operato il riscatto,
quest'ultima società aveva provveduto a cedere l'immobile alla
società controllata.
In questo caso l'operato
dell'ufficio, teso a ricondurre
l'insieme di questi atti ad un
unico disegno elusivo finalizzato
ad evitare l'imposta di registro
sull'immobile dovuta per gli atti
di cessione d'azienda, è stato validamente ostacolato dalle motivazioni economico-finanziarie
fornite dal contribuente a dimostrazione dei vari passaggi susseguitesi nel tempo in relazione
all'immobile stesso.
Producendo in giudizio i bilanci, la società ha infatti dimostrato come il ricorso al contratto di
leasing fosse necessario poiché
l'azienda, in quel particolare momento storico, non aveva i mezzi
finanziari adeguati per sostenere anche l'acquisto dell'immobile. Circostanza completamente
mutata al momento del riscatto
del leasing immobiliare quando,
bilanci ancora alla mano, la società ha potuto dimostrare come
la problematica sia stata trattata e risolta in modo radicalmente diverso rispetto al passato.
È ancora la necessità di una
prova rigorosa dell'elusione a
carico dell'ufficio a convincere i
giudici della Ctr della Lombardia
(sentenza n.176 del 10/09/2010)
circa l'accoglimento del ricorso
in appello proposto dal contribuente.
indebito
Nel caso di specie i giudici
_i _ n regionale
*
i _ hanno
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*J
J. _
della
ritenuto
che la produzione in giudizio del
contratto stipulato fra le parti
e della regolare fattura pagata
tramite bonifico bancario siano
elementi più che sufficienti per
respingere le pretese dell'ufficio
che riteneva i rapporti commerciali intercorsi fra le parti come
operazioni inesistenti e fittizie.
La mancanza di una prova
rigorosa dell'elusione ha indotto ancora una volta al rigetto
dell'operato dell'ufficio la Ctr
della Lombardia, sentenza n.
I l i del 30/6/2010, secondo la
quale se l'amministrazione finanziaria intende riprendere a
tassazione Iva alcune pattuizioni contrattuali (nella specie bonus qualitativi) deve fornire la
prova dell'effettività di tali previsioni contenute nel contratto e
della loro reale natura di prestazioni e non di sconti rispetto ai
prezzi di listino, con conseguente
assoggettabilità all'imposta sul
valore aggiunto.
Pronunce
favorevoli
a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e finanziaria. Secondo la Ctr Toscana,
sentenza n. 80 dell'I 1/10/2010,
l'amministrazione finanziaria
ha diritto di valutare la congruità dei costi e dei ricavi anche
in assenza di irregolarità nelle
scritture contabili di una società,
potendo legittimamente rilevare e contestare una sproporzione fra l'utile dell'esercizio (circa
12 milioni di vecchie lire) ed i
compensi degli amministratori
(381 milioni di vecchie lire). Tali
compensi devono essere dedotti,
si legge nella sentenza, solo in
parte, poiché stabiliti in misura
nettamente superiore rispetto
alla quota di utile conseguito
dalla società e al di fuori di ogni
logica di mercato ed oltretutto
sproporzionati rispetto all'attività svolta dagli amministratori
stessi.
Una simulata qualificazione
di rimborso di capitali a dividendi societari sottratti all'imposizione ha invece convinto i giudici
della Ctr dell'Umbria, sentenza
n. 69 del 19/9/2010, della bontà
della ripresa a tassazione opera-
ta dal locale ufficio dell'agenzia
delle entrate. L'insieme delle
operazioni passate al vaglio dei
giudici della regionale sono state
ritenute «prive di valide ragioni
economiche», finalizzate unicamente a conferire una veste
di non tassabilità ai dividendi
distribuiti da una società industriale ai propri azionisti.
©Riproduzione riservata
C-ip M i l a n o -• s e r t . 5 4 d e l 1 4 / 4 / 2 0 1 0
( R e g i s t r o - i n t e r p r e t a z i o n e d e g l i atti)
C t p M i l a n o - sent.102 del 17/5/2010
(Registro - contratto simulato - prova)
Oxr L o m b a r d i a - s e n t . 111 c e ( 3 0 / 6 / 2 0 1 G
Ctr L o m b a r d i a - sent.176 del 10/9/2010
(Elusione e Frode - o n e r e della prova)
C t r T o s c a n a - ser»:,SO dei i i / 1 0 / 2 0 - ( 0
^rosT e iìor -- co="="ir*ensJ oìrvsnih'ijsrrs^on^
Ctr U m b r i a - s e n t . 6 9 del 16/9/2010
( R e d d i t i d ' i m p r e s a - e l u s i o n e fiscale)
jjj
«.. .il conferimento in società di un immobile
gravato da mutuo ipotecario e la successiva
cessione delle quote da parte dei soci conferenti costituiscono negozi correlati che
hanno come scopo Pelusione dell'imposta
di registro...»
«.. .non si ravvisa elusione fiscale nella cessione frazionata di un complesso aziendale
nel corso degli anni attraverso contratti fra
loro collegati ed individualmente sorretti da
valide ragioni economiche...»
«l'amministrazione che intenda dedurre che i
bonus qualitativi si risolvono in prestazioni ..
congeniali aformedi elusione dell'Iva deve fornire la prova che gli impegni contrattualmente
previsti si siano poi tradotti in prestazioni effettive e che il corrispettivo di tali prestazioni era
lo sconto oltre il listino di base...»
«la prova dell'esistenza..di un disegno elusivo in rapporti commerciali tra un soggetto
residente ed uno non residente deve essere fornita in modo rigoroso e documentale
dall'amministrazione finanziaria»
«sono deducibili solo in parte i compensi agli
amministratori di una snc legati peraltro da
vincolo familiare, quando siano stabiliti in
misura nettamente superiore rispetto alla
quota di utile e fuori logica di mercato»
«ai fini Irpef l'attivazione di strumenti giuridici fra loro concatenati deve considerarsi..
conseguente a comportamenti di elusione
..quando si palesino oggettivamente privi di
ragioni economiche apprezzabili...»
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