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Vanno spesati i costi per le assunzioni

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Vanno spesati i costi per le assunzioni
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Vanno spesati i costi
per le assunzioni
e spese sostenute dall'impresa per la formazione e
l'aggiornamento del personale vanno capitalizzate e quindi ripartite in più esercizi. Viceversa, i costi sostenuti
dall'azienda per l'assunzione dei
lavoratori, vanno spesati nell'esercizio. A tali conclusioni è giunta
recentemente la Suprema Corte
(sent. 13851/2010) con una interessante sentenza che ha stabilito la
portata dell'art. 74 (ora art. 108)
del Testo Unico delle imposte sui
redditi.
LA WiCEMDA -A seguito di una
verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una società avviso di accertamento ai fini Irpeg
ed Ilor per l'anno 1994, con il quale
rettificava il reddito imponibile
sulla base di molteplici rilievi. Fra
le altre, l'Ufficio procedeva a rilevare l'errata contabilizzazione
nell'esercizio di costi aventi natura pluriennale (relativi al personale dipendente), con recupero ad
imposizione di oltre 700 milioni
del vecchio conio. Detto recupero è
stato ritenuto illegittimo dai giudici tributari di primo grado aditi
dalla società. Decisione, sul punto,
condivisa, peraltro, anche da Collegio di appello. In particolare, in
ordine alla questione dei costi del
personale, è stato rilevato da questi ultimi giudici che "l'art. 74 cit,
detta uno specifico regime di ammortamento per le spese relative a
più esercizi, intendendosi per tali
quelle sostenute per l'acquisizione
di utilità patrimoniali che non si
esauriscono in un unico periodo
d'imposta". Trattasi, cioè, di tutte
quelle spese che presentano il carattere della pluriennalità e per le
quali la norma citata, al comma 3,
impone una deducibilità ripartita
in più esercizi, imputando a cia-
scun esercizio la parte di competenza. Nel caso concreto, però, la
CTR, pur dando ragione al contribuente, non ha ritenuto applicabile la disposizione contenuta
nel comma 3 dell'articolo 74 su
menzionato. Al riguardo, infatti, è
stato osservato che "le spese sostenute dalla società, per la selezione del personale, la formazione
manageriale e l'aggiornamento
tecnico professionale, non risultano idonee a produrre un'utilità
frazionata nel tempo". E ciò in
quanto "l'avviamento con periodicità annuale, da parte di un'impresa, di procedure quali quelle
considerate, si colloca per sua natura in una prospettiva di crescita
dell'intero apparato produttivo,
tendenzialmente destinata a produrre i propri effetti nel corso
dell'esercizio in cui si svolgono".
Così originando "un'utilità correlata alla spesa sostenuta e destinata a non proiettarsi entro il periodo d'imposta successivo, salvo
sostenimento di nuovi costi". E da
ciò, è stato dedotta "l'illegittimità
della collocazione dei costi a tal
fine sostenuti nell'alveo delle spese pluriennali, deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Avverso la sentenza della Ctr proponeva ricorso per
cassazione l'Amministrazione finanziaria eccependo, fra le altre,
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 74, comma 3, e "la contraddittorietà" della motivazione
della sentenza d'appello su un
punto decisivo della controversia.
Per il Fisco, infatti, i giudici di
secondo grado pur rilevando che
"l'art. 74, cit., prende in considerazione gli oneri sostenuti per l'acquisizione di utilità patrimoniali
che non si esauriscono in unico
periodo d'imposta, avrebbero negato che gli oneri del tipo in questione rientrino nella fattispecie
indicata dalla legge." E ciò in
quanto "l'avviamento con periodicità annuale, da parte di un'impresa, di procedure quali quelle
considerate, si colloca per sua natura in una prospettiva di crescita
dell'intero apparato produttivo,
tendenzialmente destinata a produrre i propri effetti nel corso
dell'esercizio in cui si svolgono".
Da tanto emergerebbe, per l'Agenzia delle Entrate, "un palese difetto di motivazione", perchè "non
traspaiono le reali ragioni che
hanno indotto il Collegio giudicante ad accogliere le doglianze della
contribuente né il percorso logico
giuridico seguito per pervenire alle conclusioni prese".
LA SENTENZA -La Cassazione
ha ritenuto fondato il motivo di
ricorso dell'Amministrazione finanziaria collegato alla capitalizzazione dei costi del personale
operando, però un importante distinguo. E' stato osservato da giudici di legittimità che il recupero
in argomento "riguarda spese per
selezione del personale, per la formazione manageriale e l'aggiornamento tecnico professionale dei di
pendenti". E, tali costi, secondo la
giurisprudenza della stessa Corte,
"non costituiscono una categoria
omogenea al fine della loro deducibilità annuale o pluriennale". In
fatti, chiarisce la Cassazione,
"mentre sono da considerare pluriennali le spese di formazione e
di aggiornamento professionale
(Cass. 13224/2007), non sono spese
relative a più esercizi ex art. 74,
comma 3, cit., quelle inerenti alla
selezione del personale (Cass.
8482/2009)". In sostanza, la Corte
ha rilevato che nella sentenza impugnata non si è tenuto in alcun
conto della diversa natura dei costi del personale su menzionati.
Risulta, pertanto, omesso "l'accertamento dei fatti necessario per
determinare l'ammissibilità e
l'ammontare dell'ammortamento
pluriennale, che, escluso per le
spese di selezione del personale, è
consentito solo per le spese di formazione e di aggiornamento dei
dipendenti".
COftICiLlJSiOftli -Per quanto sopra, la Cassazione ha accolto il
motivo di doglianza del Fisco ed
ha cassato il relativo capo della
sentenza impugnata, per consentire al giudice di rinvio di ispirarsi ai seguenti principi di diritto: "1) le spese di formazione e
di aggiornamento del personale
sono spese relativi a più esercizi
ex art. 74 cit.; 2) le spese di selezione del personale non sono
spese relative a più esercizi ex art.
74 cit.". In definitiva, si ritiene di
condividere l'indirizzo espresso
dai Giudici Supremi in base al
quale le spese correlate alla formazione del personale vanno capitalizzate. E ciò, nella evidente
prospettiva che il datore di lavoro
che investe nelle risorse umane ritiene di poter ritrarre da ciò ricav:
oltre l'esercizio di effettivo sostenimento. E' chiaro, tuttavia, che la
valutazione, in fattispecie del genere, va effettuata caso per caso in
relazione ai concreti ed effettivi
presupposti generatori della invocata "fecondità pluriennale" (requisito indispensabile per la capitalizzazione).
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