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Vanno spesati i costi per le assunzioni
GIUSTIZIA TRIBUTARIA Vanno spesati i costi per le assunzioni e spese sostenute dall'impresa per la formazione e l'aggiornamento del personale vanno capitalizzate e quindi ripartite in più esercizi. Viceversa, i costi sostenuti dall'azienda per l'assunzione dei lavoratori, vanno spesati nell'esercizio. A tali conclusioni è giunta recentemente la Suprema Corte (sent. 13851/2010) con una interessante sentenza che ha stabilito la portata dell'art. 74 (ora art. 108) del Testo Unico delle imposte sui redditi. LA WiCEMDA -A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una società avviso di accertamento ai fini Irpeg ed Ilor per l'anno 1994, con il quale rettificava il reddito imponibile sulla base di molteplici rilievi. Fra le altre, l'Ufficio procedeva a rilevare l'errata contabilizzazione nell'esercizio di costi aventi natura pluriennale (relativi al personale dipendente), con recupero ad imposizione di oltre 700 milioni del vecchio conio. Detto recupero è stato ritenuto illegittimo dai giudici tributari di primo grado aditi dalla società. Decisione, sul punto, condivisa, peraltro, anche da Collegio di appello. In particolare, in ordine alla questione dei costi del personale, è stato rilevato da questi ultimi giudici che "l'art. 74 cit, detta uno specifico regime di ammortamento per le spese relative a più esercizi, intendendosi per tali quelle sostenute per l'acquisizione di utilità patrimoniali che non si esauriscono in un unico periodo d'imposta". Trattasi, cioè, di tutte quelle spese che presentano il carattere della pluriennalità e per le quali la norma citata, al comma 3, impone una deducibilità ripartita in più esercizi, imputando a cia- scun esercizio la parte di competenza. Nel caso concreto, però, la CTR, pur dando ragione al contribuente, non ha ritenuto applicabile la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 74 su menzionato. Al riguardo, infatti, è stato osservato che "le spese sostenute dalla società, per la selezione del personale, la formazione manageriale e l'aggiornamento tecnico professionale, non risultano idonee a produrre un'utilità frazionata nel tempo". E ciò in quanto "l'avviamento con periodicità annuale, da parte di un'impresa, di procedure quali quelle considerate, si colloca per sua natura in una prospettiva di crescita dell'intero apparato produttivo, tendenzialmente destinata a produrre i propri effetti nel corso dell'esercizio in cui si svolgono". Così originando "un'utilità correlata alla spesa sostenuta e destinata a non proiettarsi entro il periodo d'imposta successivo, salvo sostenimento di nuovi costi". E da ciò, è stato dedotta "l'illegittimità della collocazione dei costi a tal fine sostenuti nell'alveo delle spese pluriennali, deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Avverso la sentenza della Ctr proponeva ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria eccependo, fra le altre, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 74, comma 3, e "la contraddittorietà" della motivazione della sentenza d'appello su un punto decisivo della controversia. Per il Fisco, infatti, i giudici di secondo grado pur rilevando che "l'art. 74, cit., prende in considerazione gli oneri sostenuti per l'acquisizione di utilità patrimoniali che non si esauriscono in unico periodo d'imposta, avrebbero negato che gli oneri del tipo in questione rientrino nella fattispecie indicata dalla legge." E ciò in quanto "l'avviamento con periodicità annuale, da parte di un'impresa, di procedure quali quelle considerate, si colloca per sua natura in una prospettiva di crescita dell'intero apparato produttivo, tendenzialmente destinata a produrre i propri effetti nel corso dell'esercizio in cui si svolgono". Da tanto emergerebbe, per l'Agenzia delle Entrate, "un palese difetto di motivazione", perchè "non traspaiono le reali ragioni che hanno indotto il Collegio giudicante ad accogliere le doglianze della contribuente né il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle conclusioni prese". LA SENTENZA -La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell'Amministrazione finanziaria collegato alla capitalizzazione dei costi del personale operando, però un importante distinguo. E' stato osservato da giudici di legittimità che il recupero in argomento "riguarda spese per selezione del personale, per la formazione manageriale e l'aggiornamento tecnico professionale dei di pendenti". E, tali costi, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, "non costituiscono una categoria omogenea al fine della loro deducibilità annuale o pluriennale". In fatti, chiarisce la Cassazione, "mentre sono da considerare pluriennali le spese di formazione e di aggiornamento professionale (Cass. 13224/2007), non sono spese relative a più esercizi ex art. 74, comma 3, cit., quelle inerenti alla selezione del personale (Cass. 8482/2009)". In sostanza, la Corte ha rilevato che nella sentenza impugnata non si è tenuto in alcun conto della diversa natura dei costi del personale su menzionati. Risulta, pertanto, omesso "l'accertamento dei fatti necessario per determinare l'ammissibilità e l'ammontare dell'ammortamento pluriennale, che, escluso per le spese di selezione del personale, è consentito solo per le spese di formazione e di aggiornamento dei dipendenti". COftICiLlJSiOftli -Per quanto sopra, la Cassazione ha accolto il motivo di doglianza del Fisco ed ha cassato il relativo capo della sentenza impugnata, per consentire al giudice di rinvio di ispirarsi ai seguenti principi di diritto: "1) le spese di formazione e di aggiornamento del personale sono spese relativi a più esercizi ex art. 74 cit.; 2) le spese di selezione del personale non sono spese relative a più esercizi ex art. 74 cit.". In definitiva, si ritiene di condividere l'indirizzo espresso dai Giudici Supremi in base al quale le spese correlate alla formazione del personale vanno capitalizzate. E ciò, nella evidente prospettiva che il datore di lavoro che investe nelle risorse umane ritiene di poter ritrarre da ciò ricav: oltre l'esercizio di effettivo sostenimento. E' chiaro, tuttavia, che la valutazione, in fattispecie del genere, va effettuata caso per caso in relazione ai concreti ed effettivi presupposti generatori della invocata "fecondità pluriennale" (requisito indispensabile per la capitalizzazione).