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difeso da!l`avv. ""`-••••`I••~

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difeso da!l`avv. ""`-••••`I••~
~ ,12,:roJts
REPUBBLICA
R..G. 41111111/•
CJ2.ot-.t a :n , _
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
'R er.
TRIBUNALE DI MATERA
/
Il Giudice, dott.ssa Tiziana Caradonio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto li n.
d'ordine.., dell'anno 1llllt
TRA
• • • • • . . .. _ . s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. R b E
e
'4lilllllÌI,
- attrice CONTRO
COMUNE DI • • • • , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso da!l'avv.
""'-••••'I••~
----1,
REGIONE
difesa dagli avv.tì O
-
convenuto -
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e
a :s
e r11 li
gf
-
ai,
ter%a chiamata in causa
E
• • • • • ••••nllllllOO, rappresentato e difeso dall'avv. 7·
.w:
terzo chiamato in causa E
COMPAGNIA ASSICURATRICE
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
S.P.A., in· persona del legale
•
~,
terza chiamata in causa All'udienza del 10/04/2015, la causa è passata ìn decisione sulle conclusioni
dei procuratori costituìti, che qui si intendono integralmente riportate.
MOTIVI IN FATIO E IN DIRITIO DELLA DECISIONE
La lliìl.••IMI••• ... s.r.l., con atto di citazione notlficato il . . ....,-:,
conveniva in giudizio il Comune di
, in persona del sinda<m"p'i'o,,:
tempore, perché fosse condannato al risarcimento dei danni quantificati in L.
652.625.369, oltre interessì legali dall'S/9/1995 al soddisfacimento, e in L.
120.000.000 annui dal 1/3/1996 al saldo effettivo, causatogli dall'illegittimo
diniego opposto dal Comune, dopo la elezione a Sindaco de! dott.
JÌI••• r
7
1
al rinnovo dell'autorizzazione alta coltivazione della
cava, teso ad impedire l'esercizio dell'attività estrattiva della cava sita alle
localltà - . _ ....... e ..- . _ , presente nell'agro di
· oggetto
di rituale concessione e regolarmente. autorizz,ata dalla Regione • • • •
Premetteva l'attrrce di avere ottenuto !'uso dei terreni dal Comune con atto
del 26/3/1979 con decorrenza dal 1/1/1978 per una durata novennale,
tacitamente nn.oovabiie
gì anno in anno.
Aggiungeva che:
1) ln data 22/6/1983 l_a conce~sione era stata prorogata dal Comune per
anni quindici a partire da! 19/3/1983 e che la Regione I
llh&L aveva
concesso autorizzazione fino al 4/7/1994, con possibilità df proroga ad
istanza dell'interessata;.
2) il Comune aveva espresso, in occasione della richiesta dl proroga
·~
all'approssimarsi della data di scadenza dell'autorizzazione, parere negativo
motivato dalla scoperta dell'esistenza di usi civici nella zona e dall'esistenza
di gravi inadempienze coo~rattualì da parte della &PJ 185
......
S.r.l.;
3) la Regione aveva, dì conseguenza, soprasseduto all'istanza di rinnovo,
con decisione impugnata dinanzi al TAR (il quale aveva rigettato l'istanza di
sospensiva sul presupposto della. scadE;nza della concessione dell'uso del
·
·
·kt1
.
terreno da parte del comune, con decìsione riformata in appello dal
'
Consiglio di Stato), e, all'esito dell'istanza cautelare, si era limitata a
concedere una proroga fino al 28/2/1996 della possibilità di sfruttare la
cava, con grave nocumento quantificabile in L. 652.625.326 (per i maggiori
costi di esercizio sopportati per far fronte alle commesse in itinere e 'per
garantirsi le forniture future della -
di
e della
di
• • • • • , nel periodo di mancato rinnovo delle autorizzazioni regionali dal
2
,.
.
4/7/1994 al 7/9/1995} e in L. 120.000.000 annue al netto degll oneri fiscali
(per li mancato guadagno a far data dar" 28/2/1996, data di scadenza
dell'ultima proroga}. Chiedeva la vittoria delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Comune di
si
costituiva, eccependo il difetto della legittimazione passiva e chiedendo di
chiamare in causa la Regione
•••1t
eventuale diretta responsabile dei
... -
danni reclamati dalla
S.r.l., e l'ex sindaco•---
eventuale autore di atti penalmente rilevanti,
per esserne
garantita ove la ,domanda· avesse trovato accoglimento. Sostenevà la non
vincolatività del parere espresso dal Comune in occasione della richiesta di
rinnovo dell'autorizzazione. Contestava nel quantum la richiesta.
Si
costituivano
i
terzi
chiamati.
La
Regione
ricostruiva
cronologicamente gli eventi e faceva presente di avere con D.G.R. n .
del
•111-
...a
autorizzato la coltivazione mineraria fino al 19/3/1998, data
di scadenza della concessione in uso del terreno del Comune. Precisava di
essere stata indotta a rallentare nella procedura di concessione delle varie
proroghe per !a esistenza di usi civici nella zona mai emersa prima di allora.
Chiedeva la vittoria delle spese di lite.
- - - - • • • • • , dopo la rinnovazione della citazione, nulla per la
.
.
mancata osservanza del termine a comparire, eccepiva: a) l'ìnamrnìssibilità
dell'istanza nei suoi confronti,
neU'ipotesi di
responsabilità
vertendosi,
diretta del
a tenore
della domanda,
Comune, in assenza di
una
solidarietà passiva o di una azione di regresso; b} il difetto di giurisdizione,
essendo l'attrice titolare solo dì un lnteresse legittimo. Chiedeva la vittoria
delle spese di lite e di essere manlevata dalla
S.p.A., chiamata in
garanzia.
Costituitasi anche l'ulteriore terza chiamata, la compagnia assicuratrice
eccepiva il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva del
Comune, l'inammissibflità della domanda di garanzia per l'inesistenza della
copertura assicurativa rispetto a fatti dolosi o di reato.
Le parti erano invitate a precisare lta cqnclusioni, come riportate nel verbale
, di udienza del 24/1/2003, sulle questioni preliminari sollevate e la causa era
3
riservata a sentenza, prevìa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Rimessa sul ruolo per le motivazioni di cui all'ordinanza depositata il
21/5/2003, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusìoni
all'udienza del 28/2/2005 e introitata in decisione per essere nuovamente
rimessa sul ruolo al fine di espletare c.t.u. tesa a quantificare i magglori
oneri
eventualmente
sostenuti
dalla
società
attrice
in
seguito
alle
interruzioni dell'attività estrattiva.
Espletata c.t.u., la causa all'udienza del 10/4/2015 passava in decisione,
previa assegnazione alle parti dei termini massimi ex art. 190 c.p.c ..
La presente controversia non può essere scrutinata dall'intestato Tribunale
per difetto di giurisdizione.
Invero, nel presente giudizio parte attrice ha chiesto il risarcimento dei
danni corfseg·uentl al mancato rinnovo da parte della Regione
e
T
dell'autorizzazione alla coltlvazione della cava, determinato da! parere
negativo al prosieguo dell'attività espresso da! Consiglio Comunale di
L'attrice si duole pertanto della delibera del Consiglio Comunale n. 56
dell'8/9/- - con la...quale il Comune di
aveva espresso parere
negativo al prosieguo dell'attività di cava per presunte inadempienze
contrattuali
e
per la scoperta del vincolo di uso civìco gravante sull'area
interessata - e della successiva nota della Regione
del 9/11/1994
- con la quale la stessa aveva comunicato di voler soprassedere alla istanza
di rinnovo dell'autorizzazione in attesa che l'area venisse sgravata dal
vincolo di uso civico - assumendone la illegittimità e-reclamandone i danni,
consistenti
nei maggiori oneri sopportati
a causa
della
sospensione
dell'attività estrattiva che ne era derivata e che si era protratta dal 4/7/1994
al 7/9/1996, allorquando, a seguito della delibera G.R. n . ..,,,, de!
18/8/lalllldi autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della
cava per sei mesi, l'attività era stata ripresa per· interrompersi nuovamente
dal 28/2/1996 fino al 17/9/1996.
Ora, è evidente che i danni di cui parte attrice chiede il risarcimento sono
4
,,,.I
conseguenza di atti amministrativi, oggetto di annullamento da parte del
giudice amministrativo, nel giudizio promosso dalla stessa parte attrice per
la tutela costitutiva di annullamento (v. sentenza n. 319/2010 del TAR
Basilicata del 15/4/2010, al!. doc. n. 35, fase. parte attrice).
La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice investe, pertanto, scelte ed
atti amrninistratiVi, espressione di poteri autoritativi della p.a., rispetto ai
quali la posizione del privato è qualificabile in termini dì mero interesse
legittimo pretensivo.
Ebbene, la questione della risarcibilità ex art.
2043 e.e. de! danno
pat,rimoniale scaturente da un comportamento della P.A. lesivo di un
interesse legittimo è stata in passato oggetto di ampio dibattito dottrinale e
giurisprudenziale.
Prima della storica sentenza delle Sezioni Unite deUa Corte di Cassazlone n.
500/99, il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale escludeva
radicalmente la possibìlità di ammettere la risarcibilità del danno da lesione
di Interesse legittimo per ragioni di carattere sostanziale, in quanto, nel
modello della tutela aquiliana di cui all'art. 2043 e.e. il danno ingiusto veniva
fatto coincidere con la lesione di un diritto soggettivo.
Il risarcimento dei danni derivanti da lesione di ··un interesse legittimo ha
trovato definitivo ingresso nell'ordinamento giuridico a seguito della
sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, con la quale è stato affermato che la disposizione dell'art. 2043
e.e. non può essere considerata norma secondaria, che presuppone la
!eslone di posizione giuridica fondata su altra disposizione di legge, ma è
norma
generale
primaria
in
tema
dì
responsabilità,
suscettibile
di
comprendere nel suo alveo la lesione di un qualsivoglia interesse giuridico
meritevole di tutela, con la esclusione dei soli interessi di fatto, e che
attribuisce al privato la titolarità de! diritto soggettivo al rìsarcirnento. ,
La
prommcla
in
questione
ha
affrontato
anche
if
problema
della
individuazione del giudice al quale il privato avrebbe dovuto rivolgersi per
conseguire la tutela risarcitoria, affermando, laddove non fosse venuta ln
rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione
5
.................,,_......
---------------------------
del giudice ordinario e tanto sulla scorta del rilievo che con l'azione di
risarcimento viene dedotta in giudizio una dìstinta e autonoma situazione
giuridica soggettiva avente lo spessore di diritto soggettivo scaturente
dall'ingiusta lesione dell'interesse legittimo.
la tesi della giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento del
danno da lesione dì interessi legittimi è stata tuttavia oggetto di vivaci
critiche da parte della dottrina; in particolare si è obiettato che ai sensi degli
artt. 103~113 Cost. il giudice naturale deU'lnteresse legittimo è il giudice
amministrativo e che tale dovrebbe essere anche in sede risarcitoria, posto
c_he il diritto al risarcimento del danno non può essere considerato un diritto
sostanziale e autonomo, ma strumentale rispetto all'interesse legìttìmo
direttamente tutelato daWordinamento.
A seguito delle critiche mosse al sistema di riparto della giurisdizione
delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione e fondato essenzialmente sul
principio del petitum, ha cominciato quindi a farsi strada, in dottrina e in
giurisprudenza, il criterio di riparto della giurisdizione tra g.o.e g.a. fondato
sul principio della causa petendi, fn base al quale la tutela dei diritti
soggettivi spetta di regola af giudice ordinario, mentre quefla degli interessi
legittimi
al
giudice
amministrativo,
salva
l'attribuzione
al
giudice
amministrativo anche di una giurisdizione esclusiva in particolare materìe.
Il principio della causa petendi, che attribuisce rilevanza alla consistenza
della posizione soggettiva azionata da! privato, è stato recepito anche dal
legislatore, con la riscrittura del terzo comma dell'art. 7 I. 1034/1071, che
nella nuova formulazione scaturente dall'art. 7 I. 205/2000, con una
impostazione
poi
amministrativo,
recepita
dispone
anche
"il
che
dal
nuovo
tribunale
codice
de!
amministrativo
processo
regionale,
nell'ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni
relative
all'eventuale
reintegrazione
in
risarcimento
forma
specifica,
del
e
danno,
agli
anche
altri
attraverso
diritti
la
patrimoniali
conseguenziali".
Il legislatore, con tale norma, ha inteso innovare profondamente il sistema
di rìparto di gfurisdizione fra g.o. e g.a., attribuendo a quest'ultimo le
6
controversie risarcitorie non solo nei casi di giurisdizione esclusiva ma anche
nei casi di giurisdizione generale dì legittimità,
superando così la tesi
sostenuta dalla Cassazione nella storica sentenza 500/99.
Detta disposizione normativa, sebbene non sia direttamente applicabile alla
fattispecie ln esame, in quanto entrata in vigore in epoca successiva alla
instaurazione del presente giudizio, induce a ritenere preferibile, anche per il
periodo pregresso, la regola pretoria di riparto della giurisdizione fondato
sulla causa petendi, con la conseguenza che, vertendosi nena specie in
ipotesi di danno da lesione dl interesse legittimo, sussiste [a giurisdizione
generale dl legittimità del giudice amministrativo, anche in ordine alla
domanda risarcitoria.
In altri termini, la citata disposizione, che peraltro non introduce una nuova
ipotesi
di
giurisdizione
esclusiva,
non
ha
una
portata
innovativa
nell'ordinamento, ma meramente ricognitiva dell'assetto dei rapporti g.a.g.o.,
riconducendo nell'alveo della giurisdizione generale di legittimità del
primo ogni controversia afferente gli interessi legittimi a prescindere dal tipo
di tutela invocata (di annullamento e/o risarcimento}, così definitivamente
avallando la tesi contraria all'indirizzo pretorio della ss.uu. del '99.
Da quanto appena esposto deriva che, in accoglimento della relativa
eccezione sollevata dai terzi chiamati in causa, va quindi dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Ciò posto, in applicazione dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69, le
parti
dovranno
riassumere
il giudizio
dinanzi
all'organo
di
giustizia
amministrativa competente nel termine di tre mesi.
Le incertezze anche giurisprudenziali che sono emerse nella materia, specie
al momento della instaurazione del giudizio, giustificano la compensazione
delle spese tra !e parti in causa.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Ii Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando,
ogni
altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
provvede:
7
così
~
dichiara ìl difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere
la presente causa alla giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi
aJ qua[e le parti dovranno riassumere il giudizìo ai sensi e per gli
effetti dell'art. 59 l. n. 69 del 2009 nel termine ivi indicato;
-
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
-
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Matera, il 16/12/2015
I/Giudice
~ . s s a Tiziana Caradonio
'l'IUBUNALE DI MATERA
O.~litalo In CaRCelleria
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