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difeso da!l`avv. ""`-••••`I••~
~ ,12,:roJts REPUBBLICA R..G. 41111111/• CJ2.ot-.t a :n , _ ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 'R er. TRIBUNALE DI MATERA / Il Giudice, dott.ssa Tiziana Caradonio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto li n. d'ordine.., dell'anno 1llllt TRA • • • • • . . .. _ . s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R b E e '4lilllllÌI, - attrice CONTRO COMUNE DI • • • • , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso da!l'avv. ""'-••••'I••~ ----1, REGIONE difesa dagli avv.tì O - convenuto - E in persona del Presidente p.t., rappresentata e a :s e r11 li gf - ai, ter%a chiamata in causa E • • • • • ••••nllllllOO, rappresentato e difeso dall'avv. 7· .w: terzo chiamato in causa E COMPAGNIA ASSICURATRICE rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S.P.A., in· persona del legale • ~, terza chiamata in causa All'udienza del 10/04/2015, la causa è passata ìn decisione sulle conclusioni dei procuratori costituìti, che qui si intendono integralmente riportate. MOTIVI IN FATIO E IN DIRITIO DELLA DECISIONE La lliìl.••IMI••• ... s.r.l., con atto di citazione notlficato il . . ....,-:, conveniva in giudizio il Comune di , in persona del sinda<m"p'i'o,,: tempore, perché fosse condannato al risarcimento dei danni quantificati in L. 652.625.369, oltre interessì legali dall'S/9/1995 al soddisfacimento, e in L. 120.000.000 annui dal 1/3/1996 al saldo effettivo, causatogli dall'illegittimo diniego opposto dal Comune, dopo la elezione a Sindaco de! dott. JÌI••• r 7 1 al rinnovo dell'autorizzazione alta coltivazione della cava, teso ad impedire l'esercizio dell'attività estrattiva della cava sita alle localltà - . _ ....... e ..- . _ , presente nell'agro di · oggetto di rituale concessione e regolarmente. autorizz,ata dalla Regione • • • • Premetteva l'attrrce di avere ottenuto !'uso dei terreni dal Comune con atto del 26/3/1979 con decorrenza dal 1/1/1978 per una durata novennale, tacitamente nn.oovabiie gì anno in anno. Aggiungeva che: 1) ln data 22/6/1983 l_a conce~sione era stata prorogata dal Comune per anni quindici a partire da! 19/3/1983 e che la Regione I llh&L aveva concesso autorizzazione fino al 4/7/1994, con possibilità df proroga ad istanza dell'interessata;. 2) il Comune aveva espresso, in occasione della richiesta dl proroga ·~ all'approssimarsi della data di scadenza dell'autorizzazione, parere negativo motivato dalla scoperta dell'esistenza di usi civici nella zona e dall'esistenza di gravi inadempienze coo~rattualì da parte della &PJ 185 ...... S.r.l.; 3) la Regione aveva, dì conseguenza, soprasseduto all'istanza di rinnovo, con decisione impugnata dinanzi al TAR (il quale aveva rigettato l'istanza di sospensiva sul presupposto della. scadE;nza della concessione dell'uso del · · ·kt1 . terreno da parte del comune, con decìsione riformata in appello dal ' Consiglio di Stato), e, all'esito dell'istanza cautelare, si era limitata a concedere una proroga fino al 28/2/1996 della possibilità di sfruttare la cava, con grave nocumento quantificabile in L. 652.625.326 (per i maggiori costi di esercizio sopportati per far fronte alle commesse in itinere e 'per garantirsi le forniture future della - di e della di • • • • • , nel periodo di mancato rinnovo delle autorizzazioni regionali dal 2 ,. . 4/7/1994 al 7/9/1995} e in L. 120.000.000 annue al netto degll oneri fiscali (per li mancato guadagno a far data dar" 28/2/1996, data di scadenza dell'ultima proroga}. Chiedeva la vittoria delle spese di lite. Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Comune di si costituiva, eccependo il difetto della legittimazione passiva e chiedendo di chiamare in causa la Regione •••1t eventuale diretta responsabile dei ... - danni reclamati dalla S.r.l., e l'ex sindaco•--- eventuale autore di atti penalmente rilevanti, per esserne garantita ove la ,domanda· avesse trovato accoglimento. Sostenevà la non vincolatività del parere espresso dal Comune in occasione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione. Contestava nel quantum la richiesta. Si costituivano i terzi chiamati. La Regione ricostruiva cronologicamente gli eventi e faceva presente di avere con D.G.R. n . del •111- ...a autorizzato la coltivazione mineraria fino al 19/3/1998, data di scadenza della concessione in uso del terreno del Comune. Precisava di essere stata indotta a rallentare nella procedura di concessione delle varie proroghe per !a esistenza di usi civici nella zona mai emersa prima di allora. Chiedeva la vittoria delle spese di lite. - - - - • • • • • , dopo la rinnovazione della citazione, nulla per la . . mancata osservanza del termine a comparire, eccepiva: a) l'ìnamrnìssibilità dell'istanza nei suoi confronti, neU'ipotesi di responsabilità vertendosi, diretta del a tenore della domanda, Comune, in assenza di una solidarietà passiva o di una azione di regresso; b} il difetto di giurisdizione, essendo l'attrice titolare solo dì un lnteresse legittimo. Chiedeva la vittoria delle spese di lite e di essere manlevata dalla S.p.A., chiamata in garanzia. Costituitasi anche l'ulteriore terza chiamata, la compagnia assicuratrice eccepiva il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva del Comune, l'inammissibflità della domanda di garanzia per l'inesistenza della copertura assicurativa rispetto a fatti dolosi o di reato. Le parti erano invitate a precisare lta cqnclusioni, come riportate nel verbale , di udienza del 24/1/2003, sulle questioni preliminari sollevate e la causa era 3 riservata a sentenza, prevìa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Rimessa sul ruolo per le motivazioni di cui all'ordinanza depositata il 21/5/2003, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusìoni all'udienza del 28/2/2005 e introitata in decisione per essere nuovamente rimessa sul ruolo al fine di espletare c.t.u. tesa a quantificare i magglori oneri eventualmente sostenuti dalla società attrice in seguito alle interruzioni dell'attività estrattiva. Espletata c.t.u., la causa all'udienza del 10/4/2015 passava in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini massimi ex art. 190 c.p.c .. La presente controversia non può essere scrutinata dall'intestato Tribunale per difetto di giurisdizione. Invero, nel presente giudizio parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni corfseg·uentl al mancato rinnovo da parte della Regione e T dell'autorizzazione alla coltlvazione della cava, determinato da! parere negativo al prosieguo dell'attività espresso da! Consiglio Comunale di L'attrice si duole pertanto della delibera del Consiglio Comunale n. 56 dell'8/9/- - con la...quale il Comune di aveva espresso parere negativo al prosieguo dell'attività di cava per presunte inadempienze contrattuali e per la scoperta del vincolo di uso civìco gravante sull'area interessata - e della successiva nota della Regione del 9/11/1994 - con la quale la stessa aveva comunicato di voler soprassedere alla istanza di rinnovo dell'autorizzazione in attesa che l'area venisse sgravata dal vincolo di uso civico - assumendone la illegittimità e-reclamandone i danni, consistenti nei maggiori oneri sopportati a causa della sospensione dell'attività estrattiva che ne era derivata e che si era protratta dal 4/7/1994 al 7/9/1996, allorquando, a seguito della delibera G.R. n . ..,,,, de! 18/8/lalllldi autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava per sei mesi, l'attività era stata ripresa per· interrompersi nuovamente dal 28/2/1996 fino al 17/9/1996. Ora, è evidente che i danni di cui parte attrice chiede il risarcimento sono 4 ,,,.I conseguenza di atti amministrativi, oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo, nel giudizio promosso dalla stessa parte attrice per la tutela costitutiva di annullamento (v. sentenza n. 319/2010 del TAR Basilicata del 15/4/2010, al!. doc. n. 35, fase. parte attrice). La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice investe, pertanto, scelte ed atti amrninistratiVi, espressione di poteri autoritativi della p.a., rispetto ai quali la posizione del privato è qualificabile in termini dì mero interesse legittimo pretensivo. Ebbene, la questione della risarcibilità ex art. 2043 e.e. de! danno pat,rimoniale scaturente da un comportamento della P.A. lesivo di un interesse legittimo è stata in passato oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Prima della storica sentenza delle Sezioni Unite deUa Corte di Cassazlone n. 500/99, il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale escludeva radicalmente la possibìlità di ammettere la risarcibilità del danno da lesione di Interesse legittimo per ragioni di carattere sostanziale, in quanto, nel modello della tutela aquiliana di cui all'art. 2043 e.e. il danno ingiusto veniva fatto coincidere con la lesione di un diritto soggettivo. Il risarcimento dei danni derivanti da lesione di ··un interesse legittimo ha trovato definitivo ingresso nell'ordinamento giuridico a seguito della sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stato affermato che la disposizione dell'art. 2043 e.e. non può essere considerata norma secondaria, che presuppone la !eslone di posizione giuridica fondata su altra disposizione di legge, ma è norma generale primaria in tema dì responsabilità, suscettibile di comprendere nel suo alveo la lesione di un qualsivoglia interesse giuridico meritevole di tutela, con la esclusione dei soli interessi di fatto, e che attribuisce al privato la titolarità de! diritto soggettivo al rìsarcirnento. , La prommcla in questione ha affrontato anche if problema della individuazione del giudice al quale il privato avrebbe dovuto rivolgersi per conseguire la tutela risarcitoria, affermando, laddove non fosse venuta ln rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione 5 .................,,_...... --------------------------- del giudice ordinario e tanto sulla scorta del rilievo che con l'azione di risarcimento viene dedotta in giudizio una dìstinta e autonoma situazione giuridica soggettiva avente lo spessore di diritto soggettivo scaturente dall'ingiusta lesione dell'interesse legittimo. la tesi della giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento del danno da lesione dì interessi legittimi è stata tuttavia oggetto di vivaci critiche da parte della dottrina; in particolare si è obiettato che ai sensi degli artt. 103~113 Cost. il giudice naturale deU'lnteresse legittimo è il giudice amministrativo e che tale dovrebbe essere anche in sede risarcitoria, posto c_he il diritto al risarcimento del danno non può essere considerato un diritto sostanziale e autonomo, ma strumentale rispetto all'interesse legìttìmo direttamente tutelato daWordinamento. A seguito delle critiche mosse al sistema di riparto della giurisdizione delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione e fondato essenzialmente sul principio del petitum, ha cominciato quindi a farsi strada, in dottrina e in giurisprudenza, il criterio di riparto della giurisdizione tra g.o.e g.a. fondato sul principio della causa petendi, fn base al quale la tutela dei diritti soggettivi spetta di regola af giudice ordinario, mentre quefla degli interessi legittimi al giudice amministrativo, salva l'attribuzione al giudice amministrativo anche di una giurisdizione esclusiva in particolare materìe. Il principio della causa petendi, che attribuisce rilevanza alla consistenza della posizione soggettiva azionata da! privato, è stato recepito anche dal legislatore, con la riscrittura del terzo comma dell'art. 7 I. 1034/1071, che nella nuova formulazione scaturente dall'art. 7 I. 205/2000, con una impostazione poi amministrativo, recepita dispone anche "il che dal nuovo tribunale codice de! amministrativo processo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale reintegrazione in risarcimento forma specifica, del e danno, agli anche altri attraverso diritti la patrimoniali conseguenziali". Il legislatore, con tale norma, ha inteso innovare profondamente il sistema di rìparto di gfurisdizione fra g.o. e g.a., attribuendo a quest'ultimo le 6 controversie risarcitorie non solo nei casi di giurisdizione esclusiva ma anche nei casi di giurisdizione generale dì legittimità, superando così la tesi sostenuta dalla Cassazione nella storica sentenza 500/99. Detta disposizione normativa, sebbene non sia direttamente applicabile alla fattispecie ln esame, in quanto entrata in vigore in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, induce a ritenere preferibile, anche per il periodo pregresso, la regola pretoria di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi, con la conseguenza che, vertendosi nena specie in ipotesi di danno da lesione dl interesse legittimo, sussiste [a giurisdizione generale dl legittimità del giudice amministrativo, anche in ordine alla domanda risarcitoria. In altri termini, la citata disposizione, che peraltro non introduce una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, non ha una portata innovativa nell'ordinamento, ma meramente ricognitiva dell'assetto dei rapporti g.a.g.o., riconducendo nell'alveo della giurisdizione generale di legittimità del primo ogni controversia afferente gli interessi legittimi a prescindere dal tipo di tutela invocata (di annullamento e/o risarcimento}, così definitivamente avallando la tesi contraria all'indirizzo pretorio della ss.uu. del '99. Da quanto appena esposto deriva che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dai terzi chiamati in causa, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Ciò posto, in applicazione dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69, le parti dovranno riassumere il giudizio dinanzi all'organo di giustizia amministrativa competente nel termine di tre mesi. Le incertezze anche giurisprudenziali che sono emerse nella materia, specie al momento della instaurazione del giudizio, giustificano la compensazione delle spese tra !e parti in causa. Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di parte attrice. P.Q.M. Ii Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, provvede: 7 così ~ dichiara ìl difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la presente causa alla giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi aJ qua[e le parti dovranno riassumere il giudizìo ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 l. n. 69 del 2009 nel termine ivi indicato; - compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa; - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice. Così deciso in Matera, il 16/12/2015 I/Giudice ~ . s s a Tiziana Caradonio 'l'IUBUNALE DI MATERA O.~litalo In CaRCelleria Oggi -,.\ t IICMIOdlle1 ~~'-Cl. e- 8 (9_~ '--=