Indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico
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Indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico
Antiriciclaggio Provv. Banca d’Italia 30 gennaio 2013, n. 61 Indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico utilizzabili anche dai professionisti di Lucia Starola La Banca d’Italia ha elaborato gli indicatori di anomalia, finalizzati ad agevolare la valutazione su eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Gli indicatori, articolati a loro volta in sub-indici, sono distinti in quattro gruppi, rispettivamente connessi al profilo soggettivo del cliente, al profilo oggettivo delle operazioni, alle modalità di pagamento utilizzate dal cliente e alle caratteristiche delle operazioni contabili e finanziarie. Alcuni indicatori, di sicura valenza per la specifica attività di revisione legale dei conti, potrebbero essere utilmente utilizzati anche dai professionisti per l’individuazione di operazioni sospette, qualora si riscontrasse l’esistenza di tale anomalia. La Banca d’Italia con il Provv. 30 gennaio 2013, n. 61, in attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha emanato gli indicatori di anomalia per le società di revisione e i revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (1) di cui all’art. 13 dello stesso decreto (2). Per gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio gli indicatori di anomalia sono stati emanati in precedenza e precisamente: – decreto Ministero della giustizia 16 aprile 2010 per i professionisti come individuati dall’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007; – provvedimento Banca d’Italia 24 agosto 2010, n. 616, per gli intermediari finanziari di cui all’art. 11 e altri soggetti finanziari di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007; – decreto Ministero dell’interno 17 febbraio 2011 per gli operatori non finanziari richiamati all’art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007, nonché per gli esercenti alcune specifiche attività indicate all’art. 10, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2007. Il provvedimento in esame riporta all’art. 3 (Indicatori di anomalia) le indicazioni, già contenute nei precedenti citati, in merito alle finalità de- gli indicatori, alla precisazione della non esaustività dell’elencazione, alla circostanza che la mera ricorrenza di comportamenti descritti negli indicatori non è di per sé sufficiente per la segnalazione e che, d’altro canto, l’assenza degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. È quindi richiesta una valutazione complessiva della natura dell’operazione sulla base di tutte le informazioni disponibili acquisite nell’ambito della propria attività professionale e, stante la specificità della revisione, vengono richiamati sia gli incarichi di due diligence sia la necessità di utilizzo degli indicatori «in conformità con gli obiettivi e i principi di revisione applicabili di volta in volta agli specifici incarichi». Viene così in evidenza la peculiarità che contraddistingue l’attività del revisore, il quale interviene sempre a posteriori rispetto alle decisioni ed agli atti di gestione dei Lucia Starola - Starola - Cantino Battaglia - Sandri - Dottori Commercialisti Associati Note: (1) Gli enti di interesse pubblico, per i quali la revisione deve essere svolta da revisori in possesso di requisiti specifici di indipendenza, sono elencati all’art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. (2) Come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. 11/2013 909 Antiriciclaggio Provv. Banca d’Italia 30 gennaio 2013, n. 61 LA BANCA D’ITALIA conti correnti di corrisponclienti e quindi non potrebValutazione complessiva denza, con particolare attenbe assumere un ruolo fundella natura dell’operazione sospetta zione ai conti di passaggio. zionale al meccanismo di Il provvedimento della Banca d’Italia Si tratta ovviamente di prorealizzazione del reato di ri30 gennaio 2013 richiede una cedure non previste per i ciclaggio, né porre in essere valutazione complessiva della natura professionisti, sia per la dicondotte atte ad impedirne dell’operazione sospetta sulla base di versa tipologia di attività e la commissione. tutte le informazioni disponibili di operatività, sia per le Importante è il richiamo acquisite nell’ambito della propria strutture spesso minimali all’utilizzo degli schemi e attività professionale e, stante la che li caratterizzano. Dal modelli di anomalia emanati specificità della revisione, vengono raffronto delle varie disposidall’UIF ai sensi dell’art. 6, richiamati, sia gli incarichi di «due zioni risalta come, per i procomma 7, lett. b), del diligence», sia la necessità di utilizzo fessionisti, la valutazione D.Lgs. n. 231/2007, pubblidegli indicatori «in conformità con gli non dipenda da strumenti cati sul sito internet di Banobiettivi e i principi di revisione meccanici, bensì essenzialca d’Italia. Tali schemi, elaapplicabili di volta in volta agli specifici mente dall’intuito, dalborati dall’UIF sulla base di incarichi». Il revisore, pertanto, l’esperienza e dalla sensibiun vasto complesso di eleinterviene sempre a posteriori rispetto lità professionale del singomenti emergenti dalle inforalle decisioni ed agli atti di gestione lo soggetto. Nella pratica mazioni in possesso deldei clienti e quindi non potrebbe può non essere una situaziol’UIF ed oggetto di analisi e assumere un ruolo funzionale al ne facile ed immediata. di studi, essendo tratti dalla meccanismo di realizzazione del reato Il provvedimento espressarealtà e non solo astrattadi riciclaggio, né porre in essere mente ricorda che non demente configurati, indirizzacondotte atte ad impedirne la vono essere oggetto di seno i destinatari della normacommissione. gnalazione i fatti che attentiva a qualificare il sospetto gono esclusivamente a viodi attività di riciclaggio o di lazioni delle norme sull’uso del contante, oggetfinanziamento del terrorismo. Come per i professionisti, l’art. 4 (Obbligo di to di comunicazione al Ministero dell’economia. segnalazione) richiama l’obbligo di segnalazio- Tuttavia la frequenza e la significatività di opene indipendentemente dall’importo dell’opera- razioni con utilizzo di contanti o titoli al portazione sospetta. Viene poi indicato che «la mera tore ritornano come indice di anomalia in diverdecisione da parte del cliente di revocare l’inca- se casistiche (vedi 7.1, 7.2, 8.4, 11, ecc.). rico non può costituire elemento fondante per una segnalazione, così come le dimissioni ovve- Struttura degli indicatori ro il rifiuto dell’accettazione dell’incarico non Con un’elencazione che appare più strutturata esimono dalla segnalazione ove ne ricorrano i rispetto a quella del provvedimento per i profespresupposti». sionisti, gli indicatori sono articolati in sub-indiL’art. 5 (Strumenti di selezione automatica) ri- ci, che costituiscono un’utile esemplificazione chiama per i revisori la possibilità di «avvalersi dell’indicatore di riferimento. L’analisi evidendi strumenti di selezione automatica delle opera- zia che le indicazioni, specie quelle contenute zioni anomale basati su parametri quantitativi, nei sub-indici, appaiono più specifiche, e talvolquali l’importo o la frequenza delle operazioni e ta meno banali, rispetto a quelle contenute nel qualitativi, quali la tipologia e modalità delle citato provvedimento per i professionisti. stesse». Analoga previsione è contenuta nel È opportuno evidenziare che alcuni indicatori, provvedimento di Banca d’Italia per gli interme- di sicura valenza per la specifica attività di revidiari, con specificazioni di utilizzo di procedure sione legale dei conti, potrebbero essere utilinformatiche per l’operatività effettuata attraver- mente utilizzati anche dai professionisti per l’inso canali telefonici e telematici, per i servizi di dividuazione di operazioni sospette, qualora si transitazione, per l’operatività che transita sui riscontrasse l’esistenza di tale anomalia. 910 11/2013 Antiriciclaggio Provv. Banca d’Italia 30 gennaio 2013, n. 61 L’allegato al provvedimento distingue quattro gruppi di indicatori, rispettivamente connessi: – al profilo soggettivo del cliente; – al profilo oggettivo delle operazioni; – alle modalità di pagamento utilizzate dal cliente; – alle caratteristiche delle operazioni contabili e finanziarie. Si tratta complessivamente di 23 indicatori, oltre a 34 sub-indici; alcuni ricalcano sostanzialmente quelli dei professionisti, altri sono completamente nuovi. Sotto il profilo soggettivo, in merito alle informazioni fornite dal cliente, è richiamato il caso di difformità rispetto alle evidenze riscontrate nello svolgimento delle procedure di revisione (1.1), ovvero di documentazione che potrebbe essere stata manipolata o presente solo in formato elettronico anziché in originale (1.2). Il subindice 2.1 - rifiuto di concedere accesso alle registrazioni contabili - configura un caso di impossibilità ad esperire l’incarico di revisione: ne consegue, come accennato, l’obbligo di valutazione se effettuare una segnalazione, pur in presenza di rifiuto o di interruzione dell’incarico. Nel gruppo degli indicatori connessi al profilo oggettivo delle operazioni ritroviamo le seguenti casistiche: – operazioni con configurazione illogica; – operazioni non coerenti con l’attività svolta, con il profilo economico patrimoniale o finanziario, ovvero con il piano industriale del cliente o del gruppo; – operazioni inusuali rispetto alle prassi del mercato ovvero rispetto alle modalità e strumenti utilizzati dagli operatori attivi nello stesso comparto; – operazioni frequenti o di importi significativi in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del cliente, non giustificate dai rapporti commerciali intercorrenti. Quanto alle operazioni con «configurazione illogica» si richiama l’attenzione sui seguenti indicatori: – 6.4 Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando procedure diverse da quelle adottate in esercizi precedenti ovvero usualmente applicate e che determinano notevoli variazioni nei valori in assenza di giustificazioni debitamente documentate; – 6.5 Effettuazione di operazioni complesse finalizzate a fornire una rappresentazione distorta della situazione economico patrimoniale della società. Tra i sub-indici delle operazioni che risultano «non coerenti» con l’attività, se non adeguatamente giustificate, si legge, in particolare: – 7.1 Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all’attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo; – 7.2 Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell’interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo; – 7.3 Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di soggetti che non appaiono avere relazione di alcun tipo con il cliente. Tra le operazioni definite «inusuali» si legge: – 8.1 Stipulazione di accordi contrattuali apparentemente riconducibili a contratti tipo, con variazioni atte a favorire la gestione o la movimentazione di denaro non prevista dal contratto tipo; – 8.2 Versamento di anticipi che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta. Particolare attenzione è posta dall’indicatore 9 e relativi sub-indici alle varie casistiche di garanzie o pagamenti o finanziamenti, da o verso terzi, non collegati da alcun rapporto commerciale, specie se con soggetti insediati in Paesi o territori a rischio. Il gruppo degli indicatori relativi alle modalità di pagamento utilizzate dal cliente evidenzia talune incoerenze degli strumenti utilizzati rispetto alla prassi corrente e, in merito ai casi di utilizzo ripetuto e ingiustificato del contante, esemplifica i pagamenti in favore di amministratori o di dipendenti, i trasferimenti da o in favore dei soci, gli incassi di crediti e i pagamenti o incassi di fatture. Sono fattispecie in cui il ripetersi dell’utilizzo del contante, oltre all’obbligo di comunicazione dell’infrazione, determina l’obbligo di valutazione dell’esistenza di operazione sospetta. Tra gli indicatori di anomalia relativi ad opera11/2013 911 Antiriciclaggio Provv. Banca d’Italia 30 gennaio 2013, n. 61 SOLUZIONI OPERATIVE zioni contabili e finanziarie rientrano: la presenza di pluralità di finanziamenti in assenza di garanzia - 17 -, la sussistenza di fatture relative all’erogazione di servizi che, in base all’attività di revisione, non risultano effettivamente rese - 19 -, l’emissione di fatture a controparti che risultano inesistenti o di comodo - 20 -, i pagamenti di fatture con l’intervento di terzi estranei al rapporto negoziale - 21. Infine, singolare ma significativo, l’indicatore che richiama la mancata presenza nei magazzini delle merci risultanti dagli inventari 23. Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno La disposizione in esame richiama il provvedimento adottato da CONSOB (3), ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. L’adozione di tali procedure, espressamente prevista dalla normativa primaria per gli intermediari finanziari (4) e per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, nelle strutture complesse appare essenziale per l’individuazione delle operazioni sospette. Analoga previsione non si rinviene nella normativa primaria per i professionisti di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007. Tuttavia l’allegato al decreto che ha individuato gli indicatori di anomalia per i professionisti recita espressamente: «per una più efficace rilevazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti - in particolare se operanti nell’ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell’iter valutativo seguito. 912 Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità. Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori». Analoga indicazione è contenuta nel decreto del Ministero dell’interno che detta gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari. Non si tratta di creare una burocratizzazione, che può apparire inutile e fastidiosa specie nelle strutture minimali, bensì di istituzionalizzare, nell’ambito del proprio studio, in armonia con quelle che sono le regole, scritte e non, che ogni organizzazione si deve necessariamente dare per svolgere la propria attività, un minimo di indicazioni uniformi da seguire nell’iter valutativo delle anomalie riscontrate, dell’esistenza di fattispecie richiamate dagli indicatori ovvero di altri fatti incongruenti che, al termine del procedimento valutativo, inducono ad effettuare o meno la segnalazione. È essenziale che delle valutazioni effettuate si Rilevazione delle operazioni sospette Per una più efficace rilevazione delle operazioni sospette, può essere opportuno che i professionisti si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell’iter valutativo seguito. Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità. Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori. 11/2013 Note: (3) Del. CONSOB 28 giugno 2011, n. 17836. (4) Per gli intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007 le procedure sono delineate dal provvedimento Banca d’Italia 10 marzo 2011. Antiriciclaggio Provv. Banca d’Italia 30 gennaio 2013, n. 61 IL PARERE DELLA GDF lazione di operazioni soconservi traccia per l’evenIndividuazione di ruoli, compiti spette; tuale esibizione in caso di e responsabilità del professionista – il/i responsabile/i cui controlli da parte dell’autoLa Guardia di finanza ha precisato che, compete la segnalazione, rità competente. nelle fasi iniziali dell’ispezione, l’unità l’eventuale frequentazione In proposito, nella circolare operativa ha cura di individuare i ruoli, di corsi di formazione tesi a della Guardia di finanza 19 i compiti e le responsabilità favorire la diffusione e la marzo 2012, n. 83607 (5), eventualmente affidate dal conoscenza dei presupposti nel modulo operativo n. 6, professionista all’interno della struttura e della procedura di segnasi legge che, nelle fasi inia fini antiriciclaggio. A tal fine, risulta lazione delle operazioni soziali dell’ispezione, l’unità importante per lo sviluppo dei spette tra propri dipendenti operativa ha cura di «indivisuccessivi accertamenti di merito: e collaboratori eventualduare i ruoli, i compiti e le – identificare il personale mente incaricati all’assolviresponsabilità eventualmenformalmente incaricato dal mento del citato obbligo ante affidate dal professionista professionista all’assolvimento degli tiriciclaggio; all’interno della struttura a obblighi di adeguata verifica dei – le procedure interne di refini antiriciclaggio. clienti, di registrazione, golamentazione dell’iter A tal fine, risulta importante conservazione e di segnalazione valutativo per i professioni(anche attraverso l’acquisidelle operazioni sospette; sti operanti nell’ambito di zione di dichiarazioni dal – verificare il sistema delle deleghe strutture associate o socielegale rap presentante e dal interne e di eventuali direttive tarie che devono garantire personale addetto) per lo impartite dal professionista a omogeneità di comportasviluppo dei successivi acdipendenti e/o collaboratori destinatari menti, assicurare la pronta certamenti di merito: di incarichi ai fini dell’assolvimento ricostruibilità a posteriori – identificare il personale degli obblighi antiriciclaggio; delle motivazioni delle deformalmente incaricato dal – appurare l’esistenza di normativa e cisioni assunte e, in caso di professionista all’assolvimanualistica interna, nonché richieste da parte delle aumento degli obblighi di adel’adozione da parte professionista torità competenti, consentiguata verifica dei clienti, di ispezionato di misure di formazione re la ripartizione delle riregistrazione, conservazione del personale dipendente incaricato; spettive responsabilità». e di segnalazione delle ope– riscontrare l’istituzione di eventuali Ed infine, a proposito della razioni sospette; sistemi di controllo interni, idonei a verifica delle ipotesi di – verificare il sistema delle verificare il corretto adempimento omessa segnalazione di deleghe interne e di evendegli obblighi antiriciclaggio. operazioni sospette, si legtuali direttive impartite dal ge: professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini «- viene ricostruito a posteriori, con l’ausilio del professionista, l’iter logico che sottostà alla dedell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio; – appurare l’esistenza di normativa e manualisti- cisione di inoltrare la segnalazione o di archica interna, nonché l’adozione da parte del pro- viarla, valutandone la coerenza logica; a tal fine, fessionista ispezionato di misure di formazione è importante verificare se il soggetto obbligato abbia o meno effettuato nel momento iniziale del personale dipendente incaricato; – riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di dell’iter della segnalazione un esame approfoncontrollo interni, idonei a verificare il corretto dito - oltre che del profilo oggettivo dell’operazione/prestazione professionale/rapporto contiadempimento degli obblighi antiriciclaggio». Ed ancora, a proposito dell’attività propedeutica nuativo (caratteristiche, entità e natura) - anche al controllo della segnalazione di operazioni so- del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attispette, si legge: «la necessità di conoscere preliminarmente: Nota: – le risorse coinvolte nel procedimento di segna- (5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 11/2013 913 Antiriciclaggio Provv. Banca d’Italia 30 gennaio 2013, n. 61 vità professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto “modus operandi”, e quindi se abbia valutato adeguatamente il fattore “conoscenza del cliente”; – vengono esaminate attentamente le motivazioni eventualmente formalizzate dall’operatore di primo livello rispetto alle operazioni per le quali si è deciso di procedere all’archiviazione; – viene riscontrato l’utilizzo appropriato degli 914 11/2013 indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato». Si tratta di indicazioni fornite alle unità operative che effettuano le verifiche ispettive sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/2007. Conoscendole è possibile prevenire, con un minimo di formalizzazione, eventuali contestazioni che nel merito non avrebbero consistenza.