Il ruolo della Banca d`Italia nell`attività di prevenzione del riciclaggio
by user
Comments
Transcript
Il ruolo della Banca d`Italia nell`attività di prevenzione del riciclaggio
UIF - Banca d’Italia La segnalazione di operazioni sospette da parte del professionisti Profili normativi Torino, 14 ottobre 2010 1. Standard internazionali … progressiva estensione dell’ambito operatori non finanziari e professionisti soggettivo … a livello internazionale (GAFI) … tipologie e valutazioni … poi raccomandazioni … le ragioni > analisi della casistica e possibilità di arbitraggi a livello comunitario … lavori Comitato di Contatto … ampliamento con la seconda direttiva (2001/97/CE) … confermato dalla terza (2005/60/CE) … e disciplina nazionale estensione ad attività non finanziarie (d.lgs. 374/1999) e poi a professionisti (d.lgs. 56/2004) D.M. n. 141 e 143 e provvedimenti UIC del febbraio 2006 … lenta entrata a regime d.lgs. n. 231/2007 conferma gli obblighi dei professionisti … anche finanziamento del terrorismo … “approccio basato sul rischio” per l’adeguata verifica graduazione degli obblighi, attenzione a costi, formulazioni normative generiche … una comparazione … analisi di un campione di 8 ordinamenti europei (eterogenei per natura della FIU) •omogeneità delle categorie professionali considerate •in molti Paesi, ruolo di filtro degli organi professionali con partecipazione a emanazione indicatori e controlli •attribuzione di un certo grado di valutazione soggettiva e discrezionale per la rilevazione di SOS •scarsa quantità delle segnalazioni •in generale, ricopiare più che recepire direttiva … una comparazione … contenzioso sulla compatibilità tra applicazione della normativa e diritto alla difesa e al processo giusti (professionisti legali) ricorsi nazionali ed europei (Corte di Giustizia CE, 26 giugno 2007; Consiglio di Stato francese) in generale, compatibilità tra obbligo di segnalazione e diritto di difesa in direttiva per esclusione di attività giudiziaria in Francia, filtro degli Ordini nei rapporti con la FIU 2. Prevenzione e ruolo della UIF d.lgs. 231 muta il quadro delle autorità di riferimento UIF … unità autonoma e indipendente presso la Banca d’Italia riceve e analizza le SOS … propone indicatori di anomalia … elabora e diffonde schemi di anomalia … definisce il contenuto della segnalazione … verifica il rispetto della disciplina sulle SOS a differenza dell’UIC, non ha competenze in materia di adeguata verifica della clientela e obblighi di registrazione Prevenzione e ruolo UIF gli altri presidi antiriciclaggio adeguata verifica e astensione (vere novità del 231 del 2007) registrazione (con più alternative) violazioni dei limiti al contante e ai titoli la situazione attuale carenze di poteri o ritardi nella normativa di attuazione … intervento di alcuni Ordini professionali 3. Destinatari (art. 12) iscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti albo dei consulenti del lavoro ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati notai e avvocati prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati precedentemente Destinatari limite oggettivo per notai e avvocati in nome o per conto dei clienti compiono operazioni finanziarie o immobiliari assistono i clienti nella predisposizione o realizzazione delle seguenti operazioni: trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su immobili o attività economiche gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli organizzazione degli apporti per la costituzione, gestione o amministrazione di società costituzione, gestione o amministrazione di società, enti o trust Segnalazione operazioni sospette art. 3 della 197/91 … “ogni operazione che … induca a ritenere” provenienza delittuosa del denaro o dei beni art. 41 della 231/07 … “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare … in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio” (nozione amministrativa) ampliamento dell’obbligo Segnalazione operazioni sospette •avere ragionevoli motivi (elementi per dover sospettare? … in astratto?) •operazioni tentate (condotta criminosa avviata?) •nozione amministrativa di riciclaggio (attività criminosa; auto-riciclaggio; aiuto o istigazione) (conoscenza di provenienza; dolo specifico di dissimulazione; elencazione condotte … ma comma 3) Segnalazione operazioni sospette limite per professionisti l’obbligo non si applica per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute nel corso dell'esame della posizione giuridica o nell’esercizio dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso 4. Indicatori di anomalia proposta della UIF … sentiti gli ordini professionali … esame del CSF … emanazione decreto (procedura lunga) DM Ministero Giustizia 16 aprile 2010 (G.U. 3 maggio 2010, n. 101) esame comparativo degli indicatori a livello internazionale audizione “informale” degli ordini professionali dalla UIF audizione formale dal Ministero di Giustizia degli ordini ex art. 41, comma 2, lett. b) scarsa massa critica di segnalazioni ricevute e limitata significatività Decreto ministeriale definizioni … ambito di applicazione … principi generali … norme finali gli indicatori non hanno carattere esaustivo … assenza di indicatori non esclude il sospetto … esigenza di prestare attenzione a ulteriori comportamenti … rinvio a schemi di anomalia indicatori sono articolati in sub-indici, che costituiscono una esemplificazione operativa (vanno letti congiuntamente) Decreto ministeriale due principi di fondo mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione … è necessario valutare in concreto la rilevanza del comportamento della clientela (art. 3, comma 5) selezione degli indicatori rilevanti è effettuata alla luce della concreta attività prestata (art. 3, co. 8) Allegato 1: gli indicatori A. connessi al cliente comportamenti del cliente (informazioni palesemente inesatte o incomplete; rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni; inusuale familiarità con antiriciclaggio; non adeguata conoscenza e dubbio di agire per terzo) profili soggettivi (“referenze giudiziarie” negative; censimento in liste di terrorismo; operatività in Paesi a rischio) Allegato 1: gli indicatori B. connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali incompatibilità con il profilo economico o con l’attività del cliente o del relativo gruppo inusualità rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione illogicità, quale contrarietà a principi di razionalità economica Allegato 1: gli indicatori C. relativi alle modalità di pagamento strumenti di pagamento incoerenti; tecniche di frazionamento; modifica di modalità convenute; ricorso a mezzi di pagamento di terzi D. relativi alla costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi scopo o effetto di dissimulare o ostacolare titolare effettivo o occultare origine o destinazione delle risorse finanziarie; conferimenti beni in natura per importi sproporzionati a quelli di mercato Allegato 1: gli indicatori E. aventi a oggetto beni immobili o beni mobili registrati acquisto beni con prezzo elevato; compravendite a prezzi sproporzionali rispetto a valore mercato; con rilevamento di azioni di società in Paesi non equivalenti; in assenza di qualsivoglia legame o convenienza economica; senza informazioni su luogo e condizioni; consulenza per compravendite in contanti F. operazioni contabili e finanziarie scopo o effetto di occultare disponibilità; caratteri o importi incoerenti con profilo economico pratimoniale o attività; attestazioni cospicui depositi in banche di Pasi non cooperativi; successive operazioni di apertura e chiusura di conti; conti societari e conti personali Allegato 2: principi e indicazioni “manuale del buon segnalatore” … nessun contenuto prescrittivo … richiamo di principi normativi … opportunità di procedure interne per il corretto adempimento degli obblighi assenza di soglie minime per la segnalazione segnalazione di operazioni o prestazioni rifiutate sospensione dell’operazione con canali informali mantenere traccia dell’iter valutativo seguito comunicazione dell’avvenuta archiviazione ruolo degli ordini professionali nella formazione Indicatori di anomalia gli indicatori di anomalia sono (e non possono che essere) campanelli d’allarme anomalia va valutata alla luce della conoscenza del soggetto per individuare sospetto collaborazione attiva versus automatismi critiche per eccessiva genericità e non esaustività esigenza di lettura positiva … 5. Schemi o modelli di anomalia art. 6, comma 7, lett. b) di d.lgs. n. 231 del 2007 comportamenti più specifici, ricorrenti nella prassi, caratterizzati da omogeneità e ripetitività complesso di anomalie soggettive e oggettive connesse sotto il profilo logico ovvero temporale e riconducibili a determinati fenomeni criminali, alla luce dell’esperienza di analisi finanziaria non tutti i comportamenti dello schema per effettuare SOS … no SOS automatica per singolo comportamento altri schemi per usura, (finanziamenti pubblici) conti dedicati, phishing “schema” imprese in crisi • variazioni nella proprietà o nell’amministrazione (improvvise o ripetute, soggetti non qualificati o lontani, in centri off-shore) comportamenti sotto il profilo soggettivo • improvvisi afflussi di disponibilità (contributi, finanziamenti, flussi dall’estero) primi quattro comportamenti sotto il profilo oggettivo • cessioni di beni a prezzi non di mercato “schema” frodi IVA (carosello) profilo soggettivo (recente o breve operatività, settore economico, capitale minimo, assenza unità operative, soci non qualificati, documentazione contraffatta, assenza altri rapporti) profilo oggettivo (vorticosa movimentazione, operatività con l’estero, trasferimento fondi senza giustificazione commerciale, giri di fondi, cessione di beni a prezzi non di mercato, assenza di addebiti tipici di impresa) “schema” abuso finanziamenti pubblici fase prodromica all’erogazione capitalizzazione imprese; variazione assetti; profilo soggettivo di soci o amministratori; entità finanziamento incompatibile; documentazione carente; più società di medesimo gruppo fase di utilizzo dei finanziamenti prelievo in contanti; trasferimento a terzi o Paesi off-shore; giri di fondi tra società collegate; pagamento consulenze o prestazioni; rimborso anticipato Considerazioni finali modificare il contesto internazionale per superare criticità emerse differenze tra diverse categorie collaborazione con gli Ordini nella definizione della normativa attenzione non solo a quantità ma a qualità tempo per far maturare una cultura