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Ricetta unificata mod.SSN

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Ricetta unificata mod.SSN
RICETTA UNIFICATA e MEDICINALI A CARICO DEL SSN
Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente i medicinali di fascia A con la
presentazione in Farmacia della ricetta unificata SSN (vedi figura 1).
Il modulo unificato di “ricetta” (rossa) è conforme al modello ministeriale, pubblicato nel Suppl.
ordinario alla G.U. n.251 del 25/10/2004.
La ricetta unificata deve essere compilata per la prescrizione ed erogazione di tutti i farmaci
rimborsabili e (fascia A) e per le prestazioni mediche / specialistiche / diagnostiche a carico
(completo o parziale) del SSN.
I ricettari sono distribuiti dalla ASL di competenza, nell’ambito di ogni Regione.
CAMPI DA COMPILARE
1. Codice fiscale dell’assistito
2. Sigla Provincia e codice della ASL di competenza
3. Eventuale esenzione per farmaci
4. Tipo di ricetta (Vedi paragrafo: tipologie di assistenza SSN in casi particolari e per
cittadini non residenti)
5. Spazio per l’ indicazione delle note CUF/AIFA
6. Data esatta della compilazione
7. Timbro personale del medico proscrittore con identificazione della struttura di
appartenenza
8. codice che identifica il medico titolare del ricettario stesso
Le righe dedicate alla prescrizione devono contenere:
•
•
il nome del farmaco oppure il nome del suo principio attivo (sulla base del quale il
farmacista può offrire il più economico farmaco brevettato o generico);
il numero di confezioni (1 o 2 oppure seguendo le eccezioni previste), la quantità di
farmaco presente in una dose o nella confezione (se sono in commercio più confezioni
di diverso dosaggio);
Medicinali di fascia A
I medicinali inseriti nella fascia A sono considerati essenziali per curare malattie in fase acuta o
malattie croniche, e sono individuati in un elenco/Prontuario predisposto dal Ministero della
Salute in collaborazione con AIFA (l’Agenzia Italiana del Farmaco) che viene periodicamente
aggiornato, e la cui validità si estende in tutto il territorio nazionale. Le ricette del SSN sono
valide, ai fine della dispensazione a carico dello Stato, nell’ambito della Regione dove opera il
medico prescrittore.
Per alcuni farmaci la rimborsabilità è subordinata all’ osservazione di alcuni criteri, definiti
“Note AIFA…” che accertano l’appropriatezza dei trattamenti terapeutici e la loro durata,
favorendo inoltre un corretto e razionale utilizzo delle risorse economiche pubbliche. che il
trattamento terapeutico venga prescritto in modo immissione nella ricetta di alcuni codici
numerici (NOTE AIFA) che il medico prescrittore trascrive sulla ricetta dichiarando in questo
modo che sussistono per quel paziente le condizioni richieste dalle note AIFA stesse. In caso
contrario pur essendo la ricetta valida, i medicinali restano a totale carico del cittadino, come i
farmaci di classe C.
Nella ricetta si possono prescrivere al massimo 2 (due) pezzi, dello stesso farmaco o di due
farmaci diversi. Fanno eccezione:
•
•
i farmaci per le terapie croniche in pazienti con esenzione per patologia (tipo
ipertensione, diabete…): in questo caso i pezzi possono essere 3 (tre) con un massimo
di due mesi di terapia;
gli antibiotici iniettabili in confezione singola (modose) e le soluzioni iniettabili
(soluzione fisiologica, glucosata …), che possono essere prescritti fino a 6 (sei) pezzi per
ricetta.
MEDICINALI NON A CARICO DEL SSN
Il Servizio Sanitario Nazionale NON fornisce gratuitamente i medicinali di fascia C, considerati
di utilità terapeutica minore rispetto ai farmaci di fascia A, o comunque non indispensabili al
mantenimento dei “LEA- Livelli Essenziali per l’ Assistenza” e sono quindi a totale carico del
cittadino. In questo gruppo di farmaci rientrano sia farmaci erogabili con obbligo di ricetta
medica – in tal caso redatta su un foglio (solitamente bianco) riportante intestazione, firma e
timbro del Medico, sia farmaci senza obbligo di ricetta medica e quindi individuabili come
“Automedicazione”.
Per medicinali inseriti nella fascia C con obbligo di ricetta:
•
•
•
Il farmacista deve informare il paziente dell’eventuale presenza di medicinali aventi la
stessa composizione quali-quantitativa e la stessa forma farmaceutica con un prezzo più
basso.
Il farmacista, se il paziente accetta, può sostituire il medicinale prescritto con un
equivalente di prezzo minore.
Il farmacista non può effettuare la sostituzione se sulla ricetta il medico ha indicato la non
sostituibilità del medicinale;
PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE
Il modello unificato di ricetta SSN può essere utilizzata anche per la prescrizione di:
•
visite specialistiche
•
accertamenti di diagnostica strumentale
•
accertamenti di diagnostica di laboratorio
•
prestazioni riabilitative
Farmaci urgenti senza ricetta
L'acquisto urgente in farmacia di medicinali senza la ricetta medica viene regolato dal
Decreto 30 marzo 2008, pubblicato in GU n. 86 dell' 11 aprile 2008: gli assistiti che
necessitano di una continuità di cura ad esempio per malattie croniche o di ritorno da
dimissione ospedaliera, consulto specialistico ospedaliero, necessità urgente di
antibioticoterapia potranno ritirare a proprie spese il farmaco indispensabile in farmacia fino
al successivo contatto col medico curante. Il farmacista potrà consegnare solo la confezione
con il più basso numero di unità di farmaco. Questa modalità di dispensazione urgente
senza ricetta medica resta esclusa per i farmaci stupefacenti o psicotropi, mentre le altre
tipologie di medicinali per malattie croniche potranno essere dispensate senza ricetta
medica solo se il paziente esibirà in farmacia un documento che confermi la patologia per
cui è indicato il farmaco oppure se in farmacia risultano altre precedenti ricette analoghe
dello stesso paziente o se il paziente esibisce una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni
o per conoscenza diretta delle condizioni di malattia dell'assistito da parte del farmacista.
Ricetta priva di elementi essenziali, quali la nota AIFA o il codice assistito oppure illeggibile,
è un atto nullo che non può essere accettato dal farmacista e spedito per la rimborsabilità
all'ASL in quanto non dà diritto al rimborso a carico del SSN, secondo la sentenza n.
73/2002 della Corte dei Conti della Liguria. Infatti, l'art. 4, comma 3, della Convenzione
Nazionale Farmaceutica afferma che la prescrizione farmaceutica è spedibile dalla farmacia
all'ASL per il rimborso solo quando contiene tutti gli elementi essenziali. Così in tal caso
l'eventuale addebito del costo del farmaco è a carico del farmacista che ha accettato la
ricetta non valida e non del medico prescrittore.
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